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Ricerca e sviluppo

[object Object]

di Walter Pittini
15. März 2025

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti.

L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44);

2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;

3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45);

4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46).

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.


Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design



2025

2026-2031


Aliquota

10%

10%

Ricerca & Sviluppo

Limite importo

5 milioni

5 milioni


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

4 milioni

-


Aliquota

5%

-


Limite importo

2 milioni

-

Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate:

1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020:

• personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47);

• quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48);

• contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49);

• quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50);

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51);

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili;

2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

• servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;

•materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica;

3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a:

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

• quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

• contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

• servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52).

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53).

In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55).

Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57).

17. April 2025

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