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di Walter Pittini
26. Februar 2025

Eco-Bonus

       Indice

  1. Riferimenti normativi

  2. Tipologia di interventi

  3. Interventi su parti comuni condominiali

  4. Aliquote

  5. Conclusioni



1. Riferimenti normativi

Art. 14, DL 4.6.2013 n. 63 convertito con Legge 3.8.2013 n. 90.

Art. 1, c. 55 Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge finanziaria 2025).


2. Tipologia di interventi

  •    INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGEVOLATI

    • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili).

      • Detrazione massima € 100.000,00.

    • Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); finestre comprensive di infissi.

      • Detrazione massima € 60.000,00.

    • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali. 

      • Detrazione massima € 60.000,00.

    • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, ovvero le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Sono, in ogni caso, escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ad esempio l’installazione di caldaie a gas metano).

      • Detrazione massima € 60.000,00.

    • La sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

      • Detrazione massima € 30.000,00.

    • L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

      • Detrazione massima € 100.000,00.

    • L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

      • Non è previsto un limite massimo di detrazione per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto MISE 6 agosto 2020 che ha introdotto un limite massimo di detrazione di € 15.000,00.

    • L’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

      • Detrazione massima € 60.000,00.

    • L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

      • Detrazione massima € 30.000,00.


2. Interventi su parti comuni condominiali

  • INTERVENTI AGEVOLATI IMPORTO MASSIMO SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE

    • Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili).

      • La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

    • Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica in alternativa alle detrazioni previste dalla normativa sugli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili).

      • La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.


3. Aliquote

  • ALIQUOTA ORDINARIA 

Salvo che nei casi di aliquota agevolata (di cui alla tabella a lato) la detrazione spetta:

- nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025;

- nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027.

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

  • ALIQUOTA AGEVOLATA (PER ABITAZIONE PRINCIPALE)

Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta:

- nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025;

- nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027.

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.


NOTA: Si rammenta che sino al 31 dicembre 2024 per le spese relative agli interventi sopra descritti si applicavano delle aliquote “rafforzate” (a seconda dell’intervento nella misura del 50% o del 65% ovvero anche nella misura del 70%, 75%, 80% o 85% per interventi eseguiti su parti comuni condominiali).

Per gli anni 2025, 2026 e 2027, pertanto, agli interventi di efficientamento energetico si applicano le sole aliquote “ordinarie” dettate dall’art. 14, c. 3-quienquies, D.L. 63/2013 corrispondenti alle aliquote applicabili a tutti gli altri interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare quali elencati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R.


4. Conclusioni

Condizione indispensabile per fruire della detrazione Eco-Bonus è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Si è avuto modo di precisare che in caso di interventi di recupero edilizio su unità residenziale che al termine dei lavori verrà adibita a studio professionale non si potrà fruire della detrazione ex art. 16-bis del T.U.I.R. (cd. Bonus Edilizio) posto che l’immobile avrà destinazione non abitativa, ma che per le opere di efficientamento energetico si potrà, invece, fruire dell’Eco Bonus (art. 14 D.L. 63/2013) posto che detta detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 611 del 17 settembre 2021).

Gli interventi sono ammessi anche su edifici classificati in categoria F2 (unità collabenti (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Non sono agevolabili le spese effettuate per immobili in corso di costruzione. Neppure sono agevolabili gli interventi effettuati su immobili di nuova costruzione ancorché esistenti in quanto la normativa di settore adottata a livello comunitario impone determinati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione.

In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e di ampliamento, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte esistente. (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile).

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

28. April 2025
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