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Giorno pubblicazione
21. Februar 2025
Ultimo aggiornamento
5. Mai 2025
A cura di:
Walter Pittini
Commercialista
Imposta sul reddito
Requisiti
Per accedere alla tassazione agevolata del regime forfettario nel 2025, quindi al 15% o al 5% per le nuove attività, bisogna rispettare una serie di requisiti fissati dalla legge. Come ribadito dalla Circolare 32/2023 dell’Agenzia delle Entrate, per far parte di questo regime fiscale agevolato è necessario:
aver conseguito ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno fiscale 2024, ad esclusione di quelli legati all’adeguamento agli studi di settore e ai beni immobili usati per l’attività professionale, artistica o d’impresa;
aver sostenuto spese non oltre 20.000 euro nel 2024 per il pagamento di dipendenti, collaboratori e altri oneri per lavoro accessorio;
non aver ricevuto redditi da lavoro dipendente o assimilati nel 2024 oltre i 30.000 euro.
Per usufruire delle agevolazioni del regime forfettario e ottenere la flat tax al 5% o al 15% è necessario inoltre essere residenti in Italia. Per quanto riguarda invece chi esercita più attività, ossia caratterizzate da codici ATECO diversi, in questo caso per valutare la possibilità di accedere o meno al regime forfettario bisogna tenere in considerazione il valore più elevato tra i ricavi e compensi percepiti dalle differenti attività.
Tassazione sostitutiva
Chi possiede i requisiti previsti dalla legge e aderisce al regime forfettario nel 2025 può usufruire di una tassazione sostitutiva dell’Irpef. In particolare, ai redditi generati dall’attività si applica un’imposta unica o flat tax del 15%, già prevista negli anni precedenti e confermata anche per il 2025.
Questa tassazione viene calcolata sul reddito imponibile, un importo che si ottiene applicando ai compensi percepiti o ai ricavi conseguiti durante l’anno un apposito coefficiente di redditività. Questo coefficiente varia in base all’attività esercitata e al conseguente codice ATECO di riferimento, secondo delle specifiche tabelle previste dall’Allegato 2 della Legge n. 145/2018.
Ad esempio, se un negozio che si occupa di vendita al dettaglio ha generato ricavi nell’anno per 55.000 euro, poiché a questa attività si applica un coefficiente di redditività del 40% si ottiene un reddito imponibile di 22.000 euro. Dal reddito lordo, però, si possono dedurre gli oneri previdenziali obbligatori. Ipotizzando un ammontare dei contributi INPS di 5.000 euro, è possibile calcolare un reddito netto di 17.000 euro. A questo si applica la tassazione agevolata per i forfettari del 15%, arrivando a un’imposta sostitutiva di 2.550 euro.
Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva è determinato applicando, per ciascuna attività, il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa).
Tassazione del 5% per le nuove attività
Il regime forfettario è l’unico regime fiscale in Italia ad offrire una tassazione così competitiva ai titolari di partita IVA. Tuttavia, oltre alla flat tax del 15% è disponibile anche una tassazione del 5% per le nuove attività. Si tratta di un’ulteriore agevolazione per i contribuenti che possiedono determinati requisiti, confermata anche per il 2025, che in certi casi permette di usufruire di una flat tax ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività.
Per accedere a questa agevolazione è necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui:
l’attività non deve rappresentare la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta in forma di lavoro autonomo o dipendente;
il titolare della partita IVA oggetto della tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 5% non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività professionale, artistica o d’impresa in nessuna forma, neppure familiare o associata;
qualora si prosegua l’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, in questo caso la legge permette di beneficiare della flat tax al 5% se l’importo complessivo dei compensi o dei ricavi generati durante l’anno non oltrepassa il limite di 85.000 euro necessario per accedere al regime forfettario.
Tipologia di attività Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (cod. 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68) 86%
Intermediari del commercio (codice attività 46.1) 62%
Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) 78%
Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) 67%
Altre agevolazioni
Senza dubbio la tassazione ridotta è il principale vantaggio del regime forfettario 2025, ma non è l’unico beneficio disponibile per chi fa parte di questo regime fiscale agevolato. I cosiddetti forfettari, infatti, possono usufruire di altri importanti vantaggi che semplificano la gestione dell’attività e consentono di essere più competitivi sul mercato.
Tra i benefici più rilevanti ci sono:
esenzione ai fini IVA, sia sui ricavi e i compensi percepiti che in merito al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni;
esonero dalla liquidazione e dal pagamento dell’IVA, ad eccezione degli acquisti dall’estero e di operazioni di acquisto soggette al reverse-charge;
esonero dalla registrazione delle fatture emesse in merito ai corrispettivi e agli acquisti;
esenzione di tenuta e conservazione di documenti e registri, ad esclusione di fatture, documenti d’acquisto e bollette doganali di importazione;
esonero dalla dichiarazione annuale IVA;
in merito ai compensi o ai ricavi percepiti, i titolari di partita IVA in regime forfettario non sono soggetti alla ritenuta d’acconto, ma bisogna indicare in fattura che si è soggetti all’applicazione di questo regime fiscale agevolato;
esonero dalla ritenuta alla fonte sugli emolumenti corrisposti e dall’obbligo di registrazione e conservazione delle scritture contabili, ad eccezione della ritenuta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
esonero dagli indici sintetici di affidabilità fiscale applicati all’attività.
Inoltre, come previsto dal D.Lgs. 180/2024, dal 1° gennaio 2025 è possibile emettere la fattura semplificata anche per importi superiori i 400 euro. Bisogna ricordare anche che i forfettari devono comunque certificare i corrispettivi conseguiti e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali in modo conforme. In più, dal 1° gennaio 2024 anche chi aderisce al regime forfettario è sottoposto all’obbligo di fatturazione elettronica.
Il modo più efficiente per gestire questi adempimenti è dotarsi di un software per la fatturazione elettronica, per semplificare l’emissione e la ricezione delle fatture in formato elettronico e concentrarsi sulla propria attività. L’opzione migliore al giorno d’oggi è rappresentata dai software gestionali in cloud, per gestire tutti i processi aziendali da qualunque luogo e in ogni momento, usufruendo della massima flessibilità e sicurezza oltre alla conservazione a norma per 10 anni dei documenti fiscali elettronici come previsto dalla legge.
Compensi a titolo di diritto d'autore
I compensi a titolo di diritto d'autore percepiti durante il regime forfetario, se connaturati con l'attività di lavoro autonomo svolta:
beneficiano della deduzione forfetaria prevista dall’art. co. 8 del TUIR, nella misura del 25%, ovvero del 40% se l'autore ha un'età inferiore a 35 anni;
si cumulano con gli altri compensi percepiti dal professionista, soggetti ai coefficienti di redditività predetti, e sull'ammontare complessivo è applicata l'imposta sostitutiva;
sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d'acconto.
Imposta di bollo addebitata in fattura
L'importo dell'imposta di bollo applicata in fattura dal contribuente forfetario e chiesto a rimborso al cliente assume "natura di ricavo o compenso" e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
Deduzione dei contributi previdenziali
Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (art. 1 co. 64 della L. - 190/2014).
L'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del TUIR. Ove il contribuente in regime forfetario sia fiscalmente a carico, l'eventuale eccedenza dei contributi può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c.
Contributi per il riscatto degli anni di laurea
Non sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva i contributi previdenziali versati per il riscatto degli anni di laurea, in quanto non versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Eccedenza a credito utilizzata in compensazione
L'eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario e utilizzata in compensazione nel corso dell'anno successivo va assoggettata a tassazione nell'ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta. Operativamente, occorre portare in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 del modello REDDITI PF, l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione.
Indeducibilità dei contributi INAIL
I premi INAIL versati per la posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non avendo natura di contributi previdenziali, sono esclusi dalla determinazione del reddito.
Perdite fiscali pregresse
Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono scomputabili le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1 co. 68 della L. 190/2014).
Irrilevanza di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive
Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell'accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive.
Cessione d'azienda
Nell'ambito di una cessione d'azienda che si realizzi durante il regime forfetario sarebbe assoggettato a tassazione l'importo del corrispettivo relativo all'avviamento.
Imposta sostitutiva
Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%.
Riduzione dell'aliquota per inizio attività
I soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell'agevolazione:
il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare di ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore a 85.000 euro.
La sussistenza della "mera prosecuzione" con altra precedente attività va valutata sotto il profilo sostanziale, ossia verificando se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.
La prosecuzione rileva anche quando la cessazione del precedente rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente oppure si tratti di attività già svolte dal contribuente all'estero.
La continuità con la precedente attività non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.
Versamento
All'imposta sostitutiva si applicano le medesime disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF (art. 1 co. 64 della L. 190/2014). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime in esame:
provvedono alla determinazione degli acconti d'imposta;
applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva, occorre riportare nella sezione Erario del modello F24 i seguenti codici:
1. 1790 - acconto prima rata;
2. 1791 - acconto seconda rata o unica soluzione;
3. 1792 – saldo
4. 8944 - sanzione per ravvedimento;
5. 1944 - interessi per ravvedimento.
Esonero dalla tenuta delle scritture contabili
I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Esonero dagli ISA
I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF) (art. 1 co. 73 della L. 190/2014). I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. In un'ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Comunicazione dei dati per il periodo d'imposta 2021
Limitatamente al periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI PF 2022), gli obblighi informativi sono adempiuti entro il 30.11.2024, al fine di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della L. 9.8.2023 n. 111, in materia di concordato preventivo biennale (art. 6 del DL 132/2023).
Fruibilità di agevolazioni
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014).