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CONTINUITÀ AZIENDALE

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Premessa

   Con l’espressione “continuità aziendale” si intende il fatto che l’impresa continui la sua “esistenza operativa” per un futuro prevedibile. Il concetto di “futuro prevedibile” va riferito al fatto che quando si analizza il futuro di una impresa. In genere ci si riferisce ad un periodo di dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

   L’art. 2423- bis del Codice civile ci dice che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.

   Con l’espressione “prospettiva della continuazione dell’attività”, si fa riferimento all’attitudine dell’azienda di generare flussi reddituali, che trasformandosi in flussi finanziari garantiscono la remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia in un’ottica di breve che di medio e lungo periodo.

   La “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo” è rappresentativa dell’armonizzazione dei fattori produttivi a breve e medio lungo ciclo di utilizzo, atti a supportare la gestione dell’impresa al fine ultimo di generare reddito e quindi ricchezza.

   Oltre al Codice civile, del concetto di continuità si ha evidenza, in misura rilevante, anche nel principio contabile OIC 11, nei paragrafi 21-24, nell’OIC 29, così come nel principio di revisione (ISA) n. 570.

   Nello specifico, l’OIC 11 al paragrafo 21 recita: “L’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.

   La continuità aziendale deve avere una prospettiva di “almeno dodici mesi”, non escludendo, anche, che la medesima venga inquadrata in un arco temporale ben più ampio. Seguendo quest’accezione, il medesimo principio, lo si può leggere nel potenziale reddituale, patrimoniale e finanziario che l’impresa sarà in grado di esprimere nell’arco temporale che segnerà la sua intera vita.

   L’OIC 29, denominato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, rinvia al tema della valutazione della continuità aziendale proprio con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio.

   Con riferimento all’art. 2427, comma 1, numero 22 quater), del Codice civile in nota integrativa devono essere esposti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che, anche se non richiedono variazioni nei valori di bilancio, sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

   Il Documento ISA Italia 570 riproduce più di altri il concetto di continuità aziendale con particolare riferimento all’analisi finanziaria. Nel documento n. 570, infatti, è chiaro il richiamo alle dinamiche monetarie attraverso una “proposta” di una serie di indici e indicatori di natura finanziaria, gestionale, oltreché di indicatori di natura qualitativa.

   Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con il successivo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante “modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, l’imprenditore deve dapprima imparare ad autovalutare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili nonché i propri equilibri gestionali con riferimento alla propria gestione patrimoniale, finanziaria e reddituale e nel caso prendere atto dell’esistenza di eventuali disequilibri che possono compromettere lo stesso principio della continuità economica aziendale.

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