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- Voucher 3I – Investire in innovazione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Voucher 3I – Investire in innovazione [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il “Voucher 3I – Investire in innovazione” sostiene l’innovazione incentivando l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali. 2. A chi si rivolge La misura si rivolge a startup e microimprese. 3. Risorse La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA. 4. Come funziona Il “Voucher 3I” consentirà di acquisire i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale: verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive; stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. 5. Presentazione domande I termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione sono stati definiti con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 . Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, disponibile nell’apposita sezione “ Voucher 3I - investire in innovazione ” del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 , e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 6. Normativa Decreto direttoriale 19 novembre 2024 - Termini e modalità di presentazione delle domande Decreto 8 agosto 2024 ( gazzettaufficiale.it ) - Misura agevolativa Voucher 3I Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Forfettario_2025 | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime DOTTORE COMMERCIALISTA A BARI Apertura Partita Iva Regime Forfettario a Bari REGIME FORFETTARIO 2025 REGIME FORFETTARIO 2025 REGIME FORFETTARIO 2025 REGIME FORFETTARIO 2025 Regime Forfettario 2025: cosa prevede? Cosa prevede il nuovo regime forfettario per l'anno 2025? Quali sono i cambiamenti apportati dalla legge di bilancio per le partite iva che aderiscono al nuovo regime forfettario? Ecco una guida per le nuove partite iva 2025 CERCHI UN COMMERCIALISTA A BARI? Hai deciso di aprire la partita iva? Sei alla ricerca di un Dottore commercialista o del miglior commercialista online che possa garantirti professionalità, puntualità e tariffe trasparenti ? Affidati a Professionisti Esperti e Certificati. QUANTO COSTA UN COMMERCIALISTA A BARI? Lo studio garantisce servizi fiscali e contabili di elevata qualità, offrendo la possibilità di calcolare il proprio preventivo per la partita iva forfettaria di artigiani, commercianti e professionisti, con tariffe a partire da 30 euro/mese. QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO Comprendiamo che i clienti hanno sempre più bisogno di flessibilità e rapidità nella gestione dei servizi fiscali, con risposte chiare e veloci. Per questo i nostri servizi sono sempre personalizzati e adattati alle esigenze dei clienti. Cos'è il Regime Forfettario? Il nuovo regime forfettario, è il regime fiscale agevolato destinato alle partite iva di ridotte dimensioni. Tale regime forfettario, introdotto dal 1° gennaio 2015, prevede rilevanti semplificazioni sia ai fini IVA sia ai fini contabili, consentendo inoltre la determinazione forfetaria del reddito su cui verrà pagata un’unica imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività, per poi passare dal sesto anno in poi al 15%. Quali sono i requisiti e limiti del Regime Forfettario nel 2025? L'accesso al regime forfetario 2025 è consentito sia ai soggetti già in attività sia ai soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, a patto che nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro hanno avuto spese relative a lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. complessivamente, non superiori a 20.000 euro lordi Quali sono le cause di esclusione del nuovo Regime Forfettario? Le partita IVA che non possono adottare il Regime Forfettario 2025 con la tassazione agevolata sono: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato; i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente; le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Regime Forfettario 2025 e superamento 85.000 euro di ricavi ma entro i 100.000 euro: cosa prevede la normativa? La norma prevede che qualora il contribuente superi la nuova soglia degli 85 mila euro, restando però al di sotto dei 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente. Regime Forfettario 2025 e superamento 100.000 euro: cosa succede? Le novità del regime forfettario 2025 prevedono che per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie. In questo caso, la normativa prevede che sia dovuta l’imposta sul valore aggiunto (iva) a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Quindi tutte le operazioni dai 100.000 euro in sù prevedono l'applicazione dell'iva. Regime Forfettario 2025 Tassazione Chiunque possiede una partita iva nel Regime Forfettario determina il reddito imponibile in modo forfettario applicando un’unica imposta sostitutiva, nella misura del 15% oppure del 5% per i primi cinque anni di attività, fino a un massimo di 85.000 euro di ricavi o compensi. Contributi Gestione Separata La partita iva nel regime forfettario che svolgerà la propria attività configurandosi come freelance Professionista, senza l'ausilio di dipendenti, allora bisognerà iscriversi alla Gestione Separata e versare i contributi del 26,23%. Contributi Artigiani e Commercianti Commercianti e Artigiani con partita iva forfettaria dovranno iscriversi alla camera di commercio della propria provincia, all'Inail e all’INPS per il versamento dei contributi. I contributi che artigiani e commercianti dovranno versare all'inps si dividono in: CONTRIBUTI ANNUALI MINIMI, cosiddetti fissi, da versare a prescindere dal volume d’affari generato durante l'anno CONTRIBUTI VARIABILI calcolati sulla parte che eccede il reddito minimale (che è di circa 15.000) coperta già dai contributi minimi. Artigiani e Commercianti aderenti al Regime Forfettario nel 2025 hanno facoltà di richiedere la riduzione del 35% dei contributi minimi e variabili. In questo caso, la somma da versare sarà pari è circa 2.500 euro. Il versamento dei contributi previdenziali fissi avviene in 4 rate annuali di pari importo, il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo. In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- PID-Next | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini PID-Next commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Supportare la trasformazione digitale delle imprese PID-Next è il Polo di Innovazione del Sistema Camerale e ha l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese , in particolare quelle di micro, piccole e medie dimensioni (MPMI). Il Polo offre servizi per le imprese che desiderano affrontare la trasformazione digitale, grazie ad azioni – finanziate con contributi pubblici da un minimo del 90% fino al 100% per le micro e piccole imprese - di first assessment e attività di orientamento a cui è possibile accedere attraverso la partecipazione all’avviso pubblico. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione dalle ore 10:00 del 16/12/2024. Ecco come PID-Next può supportare la trasformazione digitale dell'impresa: PRIMO STEP : Analisi personalizzata maturità digitale. La prima fase prevede il First Assessment Digitale ovvero un incontro in impresa con un addetto del Polo che svolgerà una prima analisi del livello di maturità digitale e soprattutto degli obbiettivi dell’azienda e dei fabbisogni tecnologici necessari al loro raggiungimento. SECONDO STEP : Orientamento e InnovazioneIn questa fase le imprese ricevono un report che raccoglie gli esiti del primo incontro e suggerisce i partner con cui l’impresa può proseguire il proprio cammino di digitalizzazione e segnalando eventuali possibilità di finanziamento ulteriori che potrebbero essere utilizzate. TERZO STEP : Opportunità per le ImpresePID-Next apre la strada al trasferimento tecnologico e accesso a un network di partner pubblici e privati mirato sulle esigenze dell’impresa. Per realizzare questi obiettivi, PID-Next lavora assieme a tutta la rete capillare dei Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio. A chi è rivolto? PID-Next si rivolge alle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) con sede legale o operativa in Italia. A chi è rivolto? PID-Next si rivolge alle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) con sede legale o operativa in Italia. Come partecipare? Le domande di partecipazione all’Avviso pubblico devono essere presentate attraverso la piattaforma restart.infocamere.it a partire dalle ore 10:00 del 16/12/2024, accedendo con SPID/CIE/CNS, e fino a ore 16:00 del 29/05/2025. È stata predisposta una guida all’utilizzo di Restart, scaricabile QUI Avviso e documenti: si forniscono di seguito le informazioni dell’avviso e della relativa modulistica, tutto dovrà essere presentato sul sito indicato in precedenza. BANDO PID-NEXT : Avviso pubblico per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di first assessment digitale e orientamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Aggiornamento al 18 febbraio 2025: versione consolidata a seguito della proroga e incremento delle risorse economiche e della errata corrige . Prima della compilazione degli allegati si consiglia la lettura delle FAQ, scaricabili QUI Allegato 1 – Lista di esclusione di rispetto del principio DNSH Allegato 2 – Modulo dichiarazioni PID-Next (da compilare esclusivamente online QUI )” Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali Allegato 4 – Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati Allegato 5 – Dichiarazione assenza conflitto di interessi Titolare Effettivo TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Città | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Città Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 4 maggio 2025 Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro. Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle persone di migliorare la loro condizione sociale ed economica.Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere i centri urbani come luoghi di lavoro e prosperità, e che allo stesso tempo non danneggino il territorio e le risorse. Le sfide poste dall’ambiente urbano includono il traffico, la mancanza di fondi per fornire i servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture.Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di continuare a prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’inquinamento e la povertà. Il futuro che vogliamo include città che offrano opportunità per tutti, con accesso ai servizi di base, all’energia, all’alloggio, ai trasporti e molto altro. Fatti e cifre • Oggi metà dell’umanità, vale a dire 3,5 miliardi di persone, vive in città• Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione mondiale abiterà in aree urbane• Il 95% dell’espansione urbana nei prossimi decenni avverrà nei Paesi in via di sviluppo• Attualmente 828 milioni di persone vivono in baraccopoli, e il numero è in continuo aumento• Le città occupano solamente il 3 per cento della superficie terrestre, tuttavia sono responsabili del 60-80% del consumo energetico e del 75% delle emissioni di carbonio• La rapida urbanizzazione esercita pressione sulle forniture di acqua dolce, sulle fognature, sull’ambiente e sulla salute pubblica• L’alta densità delle città può portare efficienza e sviluppo tecnologico, riducendo il consumo di risorse e di energia. Traguardi 11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i quartieri poveri 11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani 11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili 11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili 11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale 11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 11.c Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Energia | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Energia Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 4 maggio 2025 L’energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità più importanti che il mondo si trova oggi ad affrontare. Che sia per lavoro, sicurezza, cambiamento climatico, produzione alimentare o aumento dei redditi, l’accesso all’energia è essenziale. L’energia sostenibile è un’opportunità – trasforma la vita, l’economia e il pianeta. Il Segretario Generale ONU Ban Ki-moon è stato iniziatore dell’iniziativa Energia Rinnovabile per Tutti (Sustainable Energy for All) per assicurare l’accesso universale ai servizi energetici moderni, migliorare l’efficienza energetica e accrescere l’uso di risorse rinnovabili. Fatti e cifre • Una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici• 3 miliardi di persone dipendono da legno, carbone, carbonella o concime animale per cucinare e per scaldarsi• L’energia è il principale responsabile del cambiamento climatico, rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali• Obiettivo-chiave di lungo termine è la produzione di energia a bassa intensità di carboniomigliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno. Traguardi 7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni 7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia 7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica 7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita 7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Logistica Out | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Logistica Out La logistica in uscita garantisce il successo aziendale. 6 Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Bonus quotazione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Bonus quotazione [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il credito d’imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. La leg ge di bilancio 2025 (comma 449 dell’art. 1) ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 il c.d. “bonus quotazione”(58). 2. Le agevolazioni In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. Con la legge di bilancio per l’anno 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 230, la misura quotazione PMI era stata prorogata al 31/12/2021. Con la legge di bilancio per l’anno 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 46, la misura era stata prorogata al 31/12/2022 con parziale modifica delle condizioni (la copertura dei costi, per la quotazione nella misura del 50% delle spese sostenute, era consentita sino ad un importo massimo di 200.000 euro). Con la legge di bilancio per l’anno 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 395, la misura è stata prorogata al 31/12/2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro. Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (“DL Proroghe”), convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024) ed è possibile chiedere un credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro . La dotazione finanziaria messa a disposizione dell’incentivo è pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive fino a quella relativa al periodo d’imposta nel quale se ne conclude l’utilizzo. Non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo in compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. 3. Presentazione domande La leg ge di bilancio 2025 (comma 449 dell’art. 1) ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 il c.d. “bonus quotazione”. 4. Modulistica Modulo di domanda (docx) Modulo 1 - Informazioni antimafia (docx) Modulo 2 - Informazioni antimafia (docx) 5. Normativa Commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm .ii. Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 aprile 2018 (pdf) che definisce le modalità e i criteri di concessione. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti in data 4 giugno 2018, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018. Leg ge di bilancio 2025 (comma 449 dell’art. 1). Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Costi | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Costi Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Costi per aprire il ristorante Determinare con precisione il costo necessario per avviare un ristorante risulta complesso, perché sono numerosi i fattori da considerare. Tuttavia, sulla base dell’esperienza dei nostri consulenti, sono in grado di fornire stime approssimative dei costi di gestione iniziali: Circa 70.000 € per un bar/caffetteria già avviata. Un investimento iniziale di circa 120.000 € potrebbe essere necessario per un ristorante con 30 posti a sedere. Un ristorante con 150 posti potrebbe richiedere un investimento di circa 250.000 €. A questi costi vanno poi aggiunti quelli relativi alla parte burocratica e alla gestione, tra cui: Apertura della partita IVA, che può riguardare sia una ditta individuale che una società. Iscrizione presso la Camera di Commercio, INPS, INAIL e CONAI. Compilazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e UTIF (Ufficio Territoriale del Commercio) dell’Agenzia delle Dogane. Collaborazione con un commercialista. Acquisto dei manuali HACCP, relativi agli allergeni, DVR (Documento Valutazione Rischi), e corsi di formazione necessari. Costi delle utenze, quali gas naturale, internet, acqua e luce. Acquisto delle attrezzature, compresi forni, frigoriferi, congelatori, piccoli elettrodomestici e arredamento. Inoltre, è opportuno considerare un costo aggiuntivo stimato di circa 8-9 mila € da aggiungere al totale iniziale. Questa stima globale tiene conto di molteplici fattori che vanno dalla fase di avvio all’aspetto operativo e burocratico, fornendo una panoramica più completa dei potenziali costi associati all’apertura di un ristorante. È normale che la prima preoccupazione in questi casi ricada sui costi da sostenere per aprire un ristorante. Valutare quanto costerà aprire il tuo ristorante (l’insieme dei costi operativi fissi e variabili) è importantissimo per determinare le modalità con le quali andrai a finanziare il tuo progetto. I principali costi da considerare per aprire un ristorante Quando si parla di costi di apertura di un ristorante, non è possibile fornire una risposta definitiva che vada bene per tutti. Variabili come location, tipo di cucina, numero di coperti e clientela influenzano moltissimi i calcoli. Per darti un’idea sommaria su cui basarti, ecco una stima approssimativa dei principali costi da sostenere per aprire un ristorante: Attrezzature da cucina, strumenti e materiale di sala: indicativamente tra i 25 e i 35 mila euro; Arredamento per il ristorante: indicativamente tra i 7 e i 15 mila euro; Acquisto di materie prime e di consumo: indicativamente tra i 5 e i 10 mila euro; Spese per il personale: indicativamente dai 5 ai 10 mila euro; Sistemi di gestione pagamenti e registratore di cassa: indicativamente dai 500 ai 1000 euro; Utenze del primo mese: indicativamente tra i 1000 e i 4 mila euro; Solo con queste voci basilari (inevitabili per qualsiasi ristoratore) i costi per aprire un ristorante raggiungono già almeno i 40 mila euro. Esistono, però, altre voci di costo molto comuni per la maggior parte di questi business, come ad esempio: Costi di affitto del locale: indicativamente tra i 7mila e i 15 euro (calcolando anticipi e caparre) se il locale non è di tua proprietà Spese pubblicitarie: estremamente variabile in base a esigenze, location, tipo di clientela ecc. Come vedi ci sono diversi aspetti da considerare. I costi per aprire un ristorante possono variare molto a seconda delle diverse situazioni, ed è per questo che, quando si decide di aprire un ristorante, è importante stilare un business plan dettagliato. Precedente Successivo
- Genere | WPITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Genere Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 4 maggio 2025 Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere e nell’emancipazione delle donne attraverso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (tra cui la parità di accesso all’istruzione primaria per ragazzi e ragazze), donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera. Fatti e cifre • Circa i due terzi dei Paesi in regioni in via di sviluppo hanno raggiunto la parità di genere nell’istruzione primaria • Nel 1990, in Asia meridionale, solo 74 bambine erano iscritte alla scuola primaria per 100 bambini. Nel 2012, i tassi d’iscrizione erano gli stessi per le ragazze e per i ragazzi • Nell’Africa subsahariana, in Oceania e in Asia occidentale, le ragazze ancora incontrano ostacoli nell’accesso alla scuola primaria e secondaria • In Nordafrica, le donne detengono meno di un quinto dei posti di lavoro retribuiti in settori non agricoli. La proporzione di donne che occupano posti di lavoro retribuiti al di fuori del settore primario è aumentato dal 35 % del 1990 al 41% del 2015 • In 46 paesi, le donne detengono oltre il 30% di seggi nei parlamenti nazionali in almeno una Camera. Traguardi 5.1 Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze 5.2 Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo 5.3 Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili 5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all’interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali 5.5 Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica 5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d’Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d’Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze 5.a Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali 5.b Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione della donna 5.c Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
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- Cupe | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Cupe In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Comunicazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe)". di Walter Pittini 14 aprile 2025 Che cos'è La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva. La Cupe viene rilasciata da: società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir); casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa; società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e agenti di cambio; ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli. La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da: titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni; contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro); contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale). Normativa e prassi Provvedimento del 15 gennaio 2019 - Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Pubblicato il 15/01/2019). Modelli e istruzioni Istruzioni aggiornate il 18 dicembre 2023. Elenco aggiornamenti - pdf Modello Cupe - Schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Scadenza: 16 marzo 2025. 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Eco-Bonus | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Eco-Bonus Indice Riferimenti normativi Tipologia di interventi Interventi su parti comuni condominiali Aliquote Conclusioni 1. Riferimenti normativi Art. 14, DL 4.6.2013 n. 63 convertito con Legge 3.8.2013 n. 90. Art. 1, c. 55 Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge finanziaria 2025). 2. Tipologia di interventi INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGEVOLATI Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili). Detrazione massima € 100.000,00. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); finestre comprensive di infissi. Detrazione massima € 60.000,00. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali. Detrazione massima € 60.000,00. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, ovvero le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Sono, in ogni caso, escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ad esempio l’installazione di caldaie a gas metano). Detrazione massima € 60.000,00. La sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Detrazione massima € 30.000,00. L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Detrazione massima € 100.000,00. L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Non è previsto un limite massimo di detrazione per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto MISE 6 agosto 2020 che ha introdotto un limite massimo di detrazione di € 15.000,00. L’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Detrazione massima € 60.000,00. L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Detrazione massima € 30.000,00. 2. Interventi su parti comuni condominiali INTERVENTI AGEVOLATI IMPORTO MASSIMO SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica in alternativa alle detrazioni previste dalla normativa sugli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore (sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 3. Aliquote ALIQUOTA ORDINARIA Salvo che nei casi di aliquota agevolata (di cui alla tabella a lato) la detrazione spetta: - nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. ALIQUOTA AGEVOLATA (PER ABITAZIONE PRINCIPALE) Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta: - nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. NOTA: Si rammenta che sino al 31 dicembre 2024 per le spese relative agli interventi sopra descritti si applicavano delle aliquote “rafforzate” (a seconda dell’intervento nella misura del 50% o del 65% ovvero anche nella misura del 70%, 75%, 80% o 85% per interventi eseguiti su parti comuni condominiali). Per gli anni 2025, 2026 e 2027, pertanto, agli interventi di efficientamento energetico si applicano le sole aliquote “ordinarie” dettate dall’art. 14, c. 3-quienquies, D.L. 63/2013 corrispondenti alle aliquote applicabili a tutti gli altri interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare quali elencati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. 4. Conclusioni Condizione indispensabile per fruire della detrazione Eco-Bonus è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Si è avuto modo di precisare che in caso di interventi di recupero edilizio su unità residenziale che al termine dei lavori verrà adibita a studio professionale non si potrà fruire della detrazione ex art. 16-bis del T.U.I.R. (cd. Bonus Edilizio) posto che l’immobile avrà destinazione non abitativa, ma che per le opere di efficientamento energetico si potrà, invece, fruire dell’Eco Bonus (art. 14 D.L. 63/2013) posto che detta detrazione spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 611 del 17 settembre 2021). Gli interventi sono ammessi anche su edifici classificati in categoria F2 (unità collabenti (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Non sono agevolabili le spese effettuate per immobili in corso di costruzione. Neppure sono agevolabili gli interventi effettuati su immobili di nuova costruzione ancorché esistenti in quanto la normativa di settore adottata a livello comunitario impone determinati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e di ampliamento, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte esistente. (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20-2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- E-Commerce | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRI A > Consumi COMMERCIO ELETTRONICO Semplifica la tua gestione fiscale e concentrati sulle vendite Soluzioni di consulenza fiscale e contabile per il tuo business online Ottimizza la gestione fiscale della tua attività e-commerce con il supporto dell'ufficio PITTINI, specializzato in soluzioni contabili, fiscali e di conformità per aziende che operano online. Dalla gestione IVA alla normativa fiscale internazionale, gestione dettagliata del regime OSS e del regime IOSS per vendite UE ed EXTRA-UE, offriamo assistenza dedicata ed allineata alle esigenze digitali. Richiedi COSA OFFRIAMO: Apertura IVA Ci occupiamo dell'apertura della Partita Iva (con rigorosa selezione del Regime Fiscale più conveniente). Info Adempimenti fiscali Assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali infrannuali previsti dalla vigente normativa. Info Iscrizioni Enti Iscrizione presso il Registro delle Imprese, la Scia Comunale, la Camera di Commercio e Inps. Info Dichiarazione dei Redditi Elaborazione e invio della Dichiarazione dei Redditi. Info Contabilità Gestiamo la tenuta e l’elaborazione della Contabilità in regime ordinario. Info A CHI CI RIVOLGIAMO: User Persone che desiderano avviare o gestire un attività di commercio online. Coffee Tutte le attività già presenti nel panorama del commercio elettronico che hanno necessità di una figura professionale che li segua. I VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIO: Home CONSULENZA SPECIFICA PER E-COMMERCE Sappiamo che ogni store online è unico, e il nostro team di esperti ti guida nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali. Edit GESTIONE OTTIMIZZATA DELLE IMPOSTE E COMPLIANCE Riduciamo i rischi e ottimizziamo le imposte con strategie mirate per il settore digitale. Coffee SUPPORTO CONTINUATIVO E PERSONALIZZATO Il nostro studio è sempre a disposizione per aiutarti a risolvere qualsiasi questione fiscale in modo rapido ed efficiente. Richiedi una consulenza personalizzata Inizia a ottimizzare la gestione fiscale della tua attività. First Name Last Name Email Message Invio Grazie!
- Industria 4.0 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Industria 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Clima | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Clima Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 4 maggio 2025 Il cambiamento climatico interessa i paesi di tutti i continenti. Esso sta sconvolgendo le economie nazionali, con costi alti per persone, comunità e paesi oggi, e che saranno ancora più gravi un domani. Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il mutamento delle condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del mare e altri fenomeni meteorologici ancora più estremi. Le emissioni di gas a effetto serra, derivanti dalle attività umane, sono la forza trainante del cambiamento climatico e continuano ad aumentare. Attualmente sono al loro livello più alto nella storia. Se non si prendono provvedimenti, si prevede che la temperatura media della superficie terrestre aumenterà nel corso del XXI secolo e probabilmente aumenterà di 3°C in questo secolo – alcune aree del pianeta sono destinate a un riscaldamento climatico ancora maggiore. Le persone più povere e vulnerabili sono le più esposte.Attualmente ci sono soluzioni accessibili e flessibili per permettere ai paesi di diventare economie più pulite e resistenti. Il ritmo del cambiamento sta accelerando dato che sempre più persone utilizzano energie rinnovabili e mettono in pratica tutta una serie di misure che riducono le emissioni e aumentano gli sforzi di adattamento. Tuttavia il cambiamento climatico è una sfida globale che non rispetta i confini nazionali. Le emissioni sono ovunque e riguardano tutti. È una questione che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale e cooperazione al fine di aiutare i Paesi in via di sviluppo a muoversi verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Per far fronte ai cambiamenti climatici, i paesi hanno firmato nel mese di aprile un accordo mondiale sul cambiamento climatico (Accordo di Parigi sul Clima). Fatti e cifre Grazie al Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change) sappiamo che: • Dal 1880 al 2012 la temperatura media globale è aumentata di circa 0,85°C. Per rendere l’idea, per ogni grado in aumento, il raccolto del grano cala del 5% circa. Tra il 1981 e il 200, a causa del clima più caldo, la produzione di mais, di grano e di altre coltivazioni principali è diminuita in maniera significativa a livello globale di 40 milioni di tonnellate all’anno • Gli oceani si sono riscaldati, la neve e il ghiaccio sono diminuiti e il livello del mare si è alzato. Dal 1901 al 2010, il livello globale medio dei mari si è alzato di 19 cm, dato che gli oceani si sono espansi a causa del riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacci. L’estensione del ghiaccio dell’Artico si è ritirata in ogni decade a partire dal 1979, con una perdita di 1,07 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio in ogni decade • Si presenta per tutti un unico scenario: date le attuali concentrazioni e le continue emissioni di gas serra, è molto probabile che entro la fine di questo secolo, l’aumento della temperatura globale supererà 1,5°C rispetto al periodo dal 1850 al 1990. Gli oceani si riscalderanno e i ghiacci continueranno a sciogliersi. Si prevede che l’aumento medio del livello del mare raggiunga i 24-30 cm entro il 2065 e i 40-63 cm entro il 2100. Molti aspetti del cambiamento climatico persisteranno per molti secoli anche se non vi saranno emissioni di CO2 • Dal 1990 le emissioni globali di diossido di carbonio (CO2) sono aumentate del 50% circa • Le emissioni sono aumentate più velocemente dal 2000 al 2010 rispetto alle tre decadi precedenti • È ancora possibile limitare l’aumento della temperatura media a 2°C rispetto ai livelli pre-industriali utilizzando una vasta gamma di misure tecnologiche e modificando il nostro comportamento • Un cambiamento istituzionale e tecnologico considerevole offrirà una possibilità migliore che mai che il riscaldamento globale non superi questa soglia. Traguardi 13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali 13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali 13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva 13.a Rendere effettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilizzazione – entro il 2020 – di 100 miliardi di dollari all’anno, provenienti da tutti i paesi aderenti all’impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di trasparenza nell’implementazione, e rendere pienamente operativo il prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione 13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Licenze, permessi e norme | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Licenze, permessi e norme Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Licenze, permessi e obblighi normativi L’apertura di un ristorante in Italia non richiede solamente competenze culinarie e una solida gestione finanziaria, ma implica anche la necessità di soddisfare rigorosi requisiti morali e professionali: Requisiti morali : i requisiti morali sono richiesti dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287 e dal T.U.L.P.S. Requisiti professionali : prima di avviare un ristorante, sarà necessario ottenere l’abilitazione SAB (ex REC), che può essere conseguita partecipando al corso di Somministrazione Alimenti e Bevande. Il corso SAB non è obbligatorio nel caso in cui: hai accumulato almeno due anni di esperienza lavorativa come dipendente nel settore della ristorazione nei cinque anni precedenti; hai svolto l’attività di coadiuvante (coniuge, parente o affine entro il terzo grado) per almeno due anni nei cinque anni precedenti nel campo della ristorazione; possiedi un diploma di scuola alberghiera o equivalente, con studi che includano materie relative al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE dove intendi aprire il tuo ristorante, poiché questo ente è responsabile del riconoscimento di tale requisito 3. Requisiti strutturali : per avviare un nuovo ristorante, è necessario verificare la conformità alle seguenti normative e ottenere le relative autorizzazioni: • Prescrizioni edilizie e urbanistiche; • Norme igienico-sanitarie; • Utilizzo previsto dei locali e degli edifici; Nel caso di un ristorante situato in un edificio storico : ottenere l’approvazione dei lavori da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti competente. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE in cui intendi aprire il ristorante. Una volta confermata l’idoneità, sarà possibile preparare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) nella località prescelta per l’apertura del ristorante. È importante tenere presente che la somministrazione può essere sospesa in caso di irregolarità dei locali. Per aprire un ristorante, dovrai necessariamente rispettare alcuni requisiti obbligatori come, ad esempio, l'ottenimento di diversi permessi e licenze. In questo caso, è sempre utile farsi assistere da un consulente esperto ma, per aiutarti ad avere un’idea generale, ecco i principali requisiti necessari per aprire un ristorante. Cosa serve per aprire un ristorante: 1. i requisiti legali I primi e fondamentali requisiti da rispettare per aprire un ristorante hanno a che fare con il rispetto della legge e riguardano: Certificazione SAB (ex REC) relativa all’abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Certificato di idoneità del locale relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie, dimensioni, presenza di bagni, analisi dell’inquinamento acustico ecc. di bagno interno ad uso dei clienti, bagno interno con spogliatoio ad uso dei dipendenti, condizione acustica, rispetto delle normative igienico-sanitarie, ecc). Piano HACCP obbligatorio sia per il proprietario che per tutto il personale impiegato in cucina, al bar e nel servizio ai tavoli. Piano di autocontrollo da inviare all'ASL relativo a caratteristiche dei prodotti serviti e indicazione del possesso delle certificazioni necessarie. Idoneità sanitaria con la quale vengono verificati tutti i parametri specifici relativi alla tutela della salute del personale e della clientela. 2. i requisiti organizzativi Dopo essersi occupati del rispetto dei requisiti legali, per aprire un ristorante sono necessari anche degli altri requisiti, che hanno a che fare con l’aspetto operativo e gestionale del business stesso. Ecco i principali: Apertura della partita IVA. Iscrizione all’INPS. Iscrizione all’INAIL. Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del comune in cui si decide di aprire il ristorante. Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Richiesta della licenza commerciale all’ufficio del commercio del comune indicando se si è proprietari del locale o locatari (e, nel secondo caso, procedere alla registrazione del contratto d’affitto negli uffici del Registro). Comunicazione all’agenzia delle dogane dell’eventuale vendita di alcolici. Richiesta di autorizzazione all’esposizione dell’insegna da presentare al comune. Gli obblighi normativi che sarai tenuto ad adempiere includono: iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi); comunicazione all’agenzia delle dogane della possibile vendita di alcolici nel locale, richiedendo la licenza UTIF; nel caso in cui desideri trasmettere musica di sottofondo, è necessario pagare i diritti per la riproduzione alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e ai fonografici; per organizzare serate musicali nel tuo locale, dovrai ottenere la valutazione di impatto acustico; per esporre l’insegna del tuo locale, dovrai coordinarti con il comune per il progetto e, per insegne superiori ai 5 metri quadrati, sarà necessario versare la tassa corrispondente; nel caso in cui possiedi un televisore, ricorda che è obbligatorio pagare il canone RAI per le attività commerciali. Di seguito, elenco l’intera documentazione che dovrai redigere e conservare nel locale, pronta per essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti (comune, ASL, NAS, Guardia Costiera, ecc.): Manuale di autocontrollo per l’igiene e la tracciabilità (Manuale HACCP): Un documento che regolamenta le procedure di autocontrollo relative all’igiene e alla tracciabilità degli alimenti nel tuo locale; Book degli allergeni: un registro dettagliato degli allergeni presenti nei prodotti somministrati, specialmente quelli portati al tavolo direttamente dal cameriere. Libro degli ingredienti e degli allergeni per prodotti sfusi: un registro contenente informazioni sugli ingredienti e gli allergeni presenti nei prodotti sfusi, come quelli offerti a buffet o esposti nelle teche sui banconi. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): un documento che valuta e regolamenta i rischi per la sicurezza dei lavoratori all’interno del ristorante. Accordo con la Direzione Territoriale del Lavoro per l’impianto di videosorveglianza: nel caso in cui desideri installare un sistema di videosorveglianza, sarà necessario concordare e procedere all’accordo con la DTL. È fondamentale tenere questa documentazione prontamente disponibile per garantire la conformità alle normative e facilitare eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. Ecco di seguito i corsi obbligatori che sarai tenuto a frequentare per avviare il tuo ristorante: Corso di aggiornamento SAB (ex REC) ogni triennio, obbligatorio per gli imprenditori con ristorante nella Regione Piemonte; Corso HACCP destinato al responsabile dell’igiene alimentare (OSA). RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nel caso tu scelga di assumere la responsabilità della sicurezza. Corso di Primo Soccorso. Corso Antincendio. Corso sulla Sicurezza dei Lavoratori. Precedente Successivo



