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- Marketing | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Marketing Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Promozione del tuo business Il mero atto di aprire un ristorante non implica automaticamente l’afflusso di clienti; è necessario abilità nella promozione, nel passaparola e nell’attrarre attivamente la clientela futura. La pubblicità , di qualsiasi tipo, fornisce informazioni fondamentali sul tuo ristorante, consentendo ai potenziali clienti di conoscere la sua posizione, il tipo di cucina proposta e cosa aspettarsi. Una strategia promozionale efficace dovrebbe anche suscitare entusiasmo attorno al tuo locale. Di seguito, sono forniti alcuni consigli pratici per una pubblicità ottimale del tuo ristorante: Creare un sito web: Il sito web del tuo ristorante fungerà da vetrina online. Deve essere user-friendly e il design dovrebbe riflettere il tuo stile. Include informazioni essenziali come indirizzo, numero di telefono, orari e menu. Puoi crearlo con l’aiuto di un professionista o utilizzare piattaforme drag and drop. Registrarsi su siti come TripAdvisor e Google My Business: Essenziale per consentire ai potenziali clienti di trovare informazioni e recensioni sul tuo ristorante. Le recensioni, in particolare se positive, possono avere un impatto significativo sul tuo business. Sfruttare i social media: La presenza sui social media è imprescindibile per i ristoranti. Crea account su Facebook e Instagram per condividere notizie, foto, video e curiosità sul tuo ristorante. TikTok potrebbe essere un’opzione, a seconda della tua clientela di riferimento. Offrire promozioni ai nuovi clienti: Concede vantaggi tangibili ai clienti che visitano il tuo ristorante per la prima volta. Bevande gratuite, dessert o sconti rappresentano eccellenti incentivi per attirare clienti. Ricorda sempre che anche i ristoranti più consolidati necessitano di promozione continua. Dedica parte del tuo tempo alla pubblicità del tuo locale e cerca costantemente nuovi modi per rimanere visibile. Il semplice fatto di aprire un ristorante non garantisce automaticamente l’arrivo dei clienti: dovrai essere bravo a promuoverlo, far girare la voce e attirare in modo proattivo i tuoi futuri clienti. La pubblicità (di qualsiasi tipo) fornisce informazioni di base sul tuo ristorante in modo che i potenziali clienti sappiano dove ti trovi, che tipo di cucina proponi e cosa aspettarsi. Una strategia promozionale di successo dovrebbe anche riuscire a creare entusiasmo nei confronti del tuo ristorante. Ecco alcuni consigli pratici per pubblicizzare al meglio il tuo ristorante: Crea un sito web : il sito web del tuo ristorante sarà la tua vetrina online. Dovrebbe essere facile da navigare e il design dovrebbe rappresentare il tuo stile. Includi le informazioni di base sul tuo ristorante, incluso il tuo indirizzo, il numero di telefono, gli orari e il menu. Per crearlo, puoi affidarti a un professionista o sfruttare una piattaforma drag and drop. Crea un account su siti come TripAdvisor e Google My Business: registrarsi su questi siti è fondamentale per permettere ai potenziali clienti di trovare le informazioni e recensioni sul tuo ristorante. Queste ultime, soprattutto se positive, possono avere un impatto enorme sul tuo business. Sfrutta i social media : essere presenti sui social è un must assoluto per i ristoranti. Crea un account Facebook e Instagram per condividere novità, foto, video e curiosità sul tuo ristorante. Anche TikTok potrebbe essere un'opzione, se la tua clientela di riferimento dimostra di usare questa piattaforma. Offri promozioni ai nuovi clienti: offri dei vantaggi concreti ai clienti che visitano il tuo ristorante per la prima volta. Una bevanda gratuita, un dessert o uno sconto sono tutti ottimi modi per attirare i clienti. Non dimenticare mai che anche i ristoranti più avviati hanno bisogno di promuoversi in continuazione. Dedica sempre parte del tuo tempo alla pubblicità del tuo locale e cerca nuovi modi per renderti visibile. Precedente Successivo
- Fondo per il sostegno alla transizione industriale | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Fondo per il sostegno alla transizione industriale commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il MIMIT ha aperto un nuovo sportello per il Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Lo sportello è dedicato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, con uno stanziamento di 400 milioni di euro, a cui potranno accedere le imprese manifatturiere di qualsiasi dimensione, operanti su tutto il territorio nazionale. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere al Fondo per il sostegno alla transizione industriale . Con un decreto direttoriale del 23 dicembre 2024, pubblicato il 3 gennaio 2025, è stata annunciata l’apertura di uno sportello dedicato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale. Per questa misura sono stati stanziati 400 milioni di euro , provenienti dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR), nello specifico dalla misura M1C2, investimento 7, sotto-investimento 1. Beneficiari del fondo sostegno transizione industriale Possono partecipare al bando le imprese di qualsiasi dimensione , operanti su tutto il territorio nazionale. A condizione che svolgano in via prevalente attività nei settori estrattivo e manifatturiero , identificati dalla sezione C della classificazione ATECO 2007. Come funzionano i contributi MIMIT del fondo per il sostegno transizione industriale Sono ammissibili al finanziamento programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che mirano a migliorare la tutela ambientale attraverso interventi sul processo produttivo esistente. Le finalità dei progetti devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie: maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa (titolo II); uso efficiente delle risorse , con riduzione dell’utilizzo, riuso, riciclo o recupero di materie prime e/o uso di materie prime riciclate (titolo III). Ogni programma di investimento deve prevedere spese ammissibili comprese tra 3.000.000,00 euro e 20.000.000,00 euro e deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di accesso al fondo. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto , con un importo variabile in base al tipo di programma, alla dimensione dell’impresa e alla sua localizzazione. Per la presentazione delle domande per fondo per il sostegno alla transizione industriale è richiesta una relazione tecnica economica , redatta come perizia asseverata da soggetti qualificati specificati nell’avviso. Presentazione delle domande per il fondo per il sostegno alla transizione industriale Le domande per il sostegno agli investimenti per la tutela ambientale dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025. Vuoi maggiori informazioni sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale e come accedere alle agevolazioni? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Novità fiscali 2025 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Novità fiscali 2025 Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Novità fiscali 2025 < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Principali novità: Introduzione di nuove aliquote fiscali per le persone fisiche Riforma del sistema delle detrazioni fiscali Potenziamento degli sgravi per le assunzioni Nuove agevolazioni per le start-up innovative Revisione della tassazione sulle società di capitali Incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo Regime dei minimi e semplificazioni fiscali per le PMI Semplificazione delle procedure per l'accesso agli sgravi fiscali Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta Estensione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie Rafforzamento delle misure anti-elusione fiscale 1. Introduzione Il Decreto Legge n. 202 del 2024, più noto come Decreto Milleproroghe, introduce una serie di novità rilevanti in campo fiscale che entreranno in vigore dal 2025. Queste disposizioni riguardano sia le imprese che i cittadini, mirando a semplificare e riformare alcuni aspetti del sistema fiscale italiano. Tra le principali misure previste, troviamo importanti modifiche alle imposte, incentivi per le PMI, e semplificazioni burocratiche. 2. Principali novità Introduzione di nuove aliquote fiscali per le persone fisiche A partire dal 2025, il governo italiano introdurrà un nuovo sistema di aliquote fiscali per le persone fisiche. Le imposte sui redditi saranno ridotte in modo progressivo, con un abbassamento delle aliquote per i redditi più bassi, e una maggiore tassazione per i redditi più elevati. Questo intervento mira a ridurre le disuguaglianze fiscali e ad incentivare i consumi, migliorando il potere di acquisto dei cittadini. Riforma del sistema delle detrazioni fiscali Il Decreto Milleproroghe prevede anche una riforma delle detrazioni fiscali, che saranno estese a una gamma più ampia di spese. A partire dal 2025, si potrà beneficiare di detrazioni fiscali per una maggiore varietà di attività, come il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni, l’adozione di tecnologie green, e le spese per l'istruzione. La riforma punta a stimolare il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Potenziamento degli sgravi per le assunzioni Il Decreto introduce importanti incentivi per le assunzioni di giovani, donne e disoccupati di lunga durata. Le imprese che assumeranno questi soggetti potranno beneficiare di sgravi fiscali, che ridurranno il carico tributario relativo ai salari e alle contribuzioni previdenziali. Inoltre, gli sgravi saranno progressivamente aumentati nel corso degli anni, incentivando la creazione di nuovi posti di lavoro. Nuove agevolazioni per le start-up innovative Dal 2025, le start-up innovative riceveranno ulteriori incentivi fiscali per favorire la crescita e l'espansione. Saranno previsti contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e esenzioni fiscali per chi investe in ricerca e sviluppo. Le start-up che operano nei settori ad alta tecnologia o che presentano un forte impatto sociale potranno usufruire di vantaggi significativi, tra cui una riduzione delle imposte sui redditi e l’accesso a fondi speciali. Revisione della tassazione sulle società di capitali Il Decreto Milleproroghe interviene anche sulla tassazione delle società di capitali. Sarà prevista una riduzione dell’aliquota IRES (Imposta sul Reddito delle Società) per le imprese che investono in innovazione e crescita sostenibile. Inoltre, saranno introdotte nuove misure per favorire il passaggio generazionale all’interno delle PMI, con agevolazioni per i trasferimenti di proprietà aziendale. Incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo Un altro elemento chiave del Decreto riguarda gli incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Le imprese che decideranno di investire in progetti di innovazione scientifica, tecnologica e industriale potranno beneficiare di crediti d’imposta maggiorati. Gli investimenti in progetti di digitalizzazione e transizione energetica saranno anche loro incentivati con una serie di agevolazioni fiscali, contribuendo così alla modernizzazione dell'economia italiana. Regime dei minimi e semplificazioni fiscali per le PMI Una delle principali novità riguarda le piccole e medie imprese (PMI), che beneficeranno di semplificazioni fiscali introdotte dal DL 202/2024. In particolare, il Decreto ha previsto il rinnovo e l'ampliamento del regime dei minimi, che consente alle PMI di accedere a un regime fiscale semplificato. A partire dal 2025, le PMI con ricavi annui inferiori a 85mila euro potranno continuare ad applicare il regime dei minimi con un'imposizione fiscale ridotta, inclusa la possibilità di escludere la contabilità ordinaria. Questo rappresenta un incentivo per le piccole attività, che potranno concentrarsi sulla crescita e sull’innovazione, senza dover affrontare oneri fiscali e burocratici troppo gravosi. Semplificazione delle procedure per l'accesso agli sgravi fiscali Il DL 202/2024 introduce anche misure per semplificare le procedure di accesso agli sgravi fiscali, in particolare per le piccole imprese e i professionisti. Tra le novità previste vi è la semplificazione dell'accesso alle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori, compresi gli sgravi per le assunzioni di giovani e disoccupati. Le nuove disposizioni, in vigore dal 2025, prevedono che le imprese possano richiedere gli sgravi in modo più semplice e veloce, riducendo il carico burocratico e accelerando i tempi di approvazione delle pratiche. Questo intervento mira a stimolare l'occupazione e a favorire l’ingresso di nuove figure professionali nel mercato del lavoro. Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta Il Decreto Milleproroghe 2024 prevede modifiche importanti anche in materia di crediti d’imposta. In particolare, sono stati previsti nuovi crediti d’imposta per le imprese che investono in innovazione tecnologica e transizione digitale. Questi crediti d’imposta saranno attribuiti in misura crescente in base al tipo di investimento effettuato. Le PMI che investono in ricerca e sviluppo, digitalizzazione o economia verde potranno beneficiare di vantaggi fiscali, con l’obiettivo di stimolare gli investimenti in questi ambiti cruciali per la crescita economica del paese. Estensione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie Una delle modifiche più attese riguarda l’extensione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che sono state confermate e ampliate per tutto il 2025. Le detrazioni per le ristrutturazioni saranno estese non solo agli interventi di efficientamento energetico, ma anche a lavori che riguardano la messa in sicurezza degli edifici, con una particolare attenzione agli edifici storici e alla loro tutela. Le detrazioni potranno essere utilizzate sia per le ristrutturazioni di abitazioni private che per interventi nelle aree pubbliche, dando così un importante impulso all’edilizia e alla riqualificazione urbana. Rafforzamento delle misure anti-elusione fiscale Infine, il DL 202/2024 include misure per il rafforzamento della lotta all’elusione fiscale, con un focus sull’aumento dei controlli per le operazioni transnazionali e sul miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dei diversi paesi membri dell’Unione Europea. A partire dal 2025, saranno implementati nuovi sistemi di monitoraggio che consentiranno di identificare più rapidamente le pratiche elusive, con pene più severe per chi cerca di aggirare le normative fiscali. Inoltre, sono previsti incentivi per le aziende che adottano pratiche di trasparenza fiscale e per chi collabora con le autorità fiscali. TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:
- Acquisizione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI Acquisizione uffici Il successo è un viaggio, non una meta Servizi di consulenza professionale spot Lo studio offre servizi di consulenza per affiancare e supportare i colleghi che non sono dotati di sufficiente organizzazione per gestire una problematica o un determinato incarico di lavoro. La nostra esperienza verrà messa a disposizione per garantire uno svolgimento delle procedure ad alto profilo professionale senza mai subentrare nel rapporto commercialista/cliente. Servizi di outsourcing Lo studio può offrire servizi di tenuta contabilità, elaborazione dati e gestione degli adempimenti connessi, sia attraverso l’utilizzo della propria struttura e sia inviando un professionista presso la sede del richiedente. Servizi telematici L’utilizzo di tecnologie e l’elevata competenza informatica è diventato sempre più un imperativo per adempiere a tutti gli adempimenti fiscali; per questo motivo, lo studio offre servizi di invii telematici a tutte le strutture quali Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, CCIAA, Comuni, etc. Acquisizione pacchetti clienti e rilevazione studi Se siete stanchi di esercitare la professione o non potete più gestire il vostro studio ma allo stesso tempo non volete abbandonare i vostri clienti, valutiamo l’acquisizione di altri studi professionali che dovrà avvenire dopo un periodo di affiancamento del titolare dello studio e del suo staff. Lo studio garantisce la massima professionalità nella gestione del passaggio per evitare disagi ai clienti, nonchè l’eventuale mantenimento dello staff dello studio.
- Povertà | WPITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Povertà Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 4 maggio 2025 Gli indici di povertà estrema si sono ridotti di più della metà dal 1990. Nonostante si tratti di un risultato notevole, nelle zone in via di sviluppo una persona su cinque vive ancora con meno di 1,25 dollari al giorno e ci sono molti milioni di persone che ogni giorno guadagnano poco più di tale somma. A ciò si aggiunge che molte persone sono a rischio di ricadere n ella povertà. La povertà va ben o ltre la sola mancanza di guadagno e di risorse per assicurarsi da vivere in maniera sostenibile. Tra le sue manifestazioni c’è la fame e la malnutrizione, l’accesso limitato all’istruzione e agli altri servizi di base, la discriminazione e l’esclusione sociale, così come la mancanza di partecipazione nei processi decisionali. La crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di creare posti di lavoro sostenibili e di promuovere l’uguaglianza. Fatti e cifre • 836 milioni di persone vivono ancora in povertà estrema • Circa una persona su cinque nelle regioni in via sviluppo vive con meno di 1,25 dollari al giorno • La stragrande maggioranza delle persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno appartiene a due regioni: Asia meridionale e Africa subsahariana • Elevati indici di povertà sono frequenti nei paesi piccoli, fragili e colpiti da conflitti • Un bambino al di sotto dei cinque anni su sette non possiede un’altezza adeguata alla sua età • Nel 2014, ogni giorno 42.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in cerca di protezione a causa di conflitti. Traguardi 1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno 1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali 1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabile 1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza 1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali 1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue forme 1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti accelerati nelle azioni di lotta alla povertà Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Forum | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI Wix Forum non è più disponibile Questa applicazione è stata dismessa. Se hai bisogno di un'app per la community, usa Wix Groups.
- Resto al Sud | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Resto al Sud commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Fino a 200.000 euro per chi apre un’impresa nel Sud Italia. Sono concessi contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero per una copertura totale delle spese ammissibili. I contributi a fondo perduto gestiti a livello nazionale sono spesso destinati alle aree più svantaggiate d’Italia, ossia laddove la nascita e lo sviluppo delle imprese presentano maggiori criticità. Per sopperire a queste difficoltà, esiste una misura ad hoc destinata alle regioni meridionali: Resto al Sud 2024 . Stiamo parlando di un programma di contributi gestito e promosso da Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) per stimolare la creazione di nuove aziende nelle regioni del Sud e Centro Sud Italia . Attiva da molti anni, questa misura è stata rinnovata per il 2024 con alcune novità, come la conferma di un requisito anagrafico più ampio rispetto al passato. Possono infatti partecipare a Resto al Sud soggetti fino a 55 anni di età. Un’altra novità rispetto al passato è che il bando si rivolge anche a chi apre un’impresa in isole minori marittime, lagunari e lacustri in diverse aree del territorio nazionale. In questo caso, quindi, viene superato il requisito geografico che vede la misura strettamente legata ai territori del Sud Italia. Come funziona il bando Resto al Sud Ma come funziona Resto al Sud 2024? Introdotto dal Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017, l’obiettivo del progetto Resto al Sud è supportare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e professionali nelle regioni coinvolte. In particolare queste sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia. Alle suddette regioni si aggiungono poi territori con particolare carattere di criticità: le aree di Lazio, Marche e Umbria interessate dal cratere sismico del Centro Italia ; le isole minori del Centro-Nord , nonché quelle lagunari e lacustri. L’agevolazione viene corrisposta con un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero, andando a coprire ciascuno fino al 50% dei costi ammissibili al progetto. Complessivamente l’agevolazione può quindi coprire il 100% delle spese . Le agevolazioni non possono superare i 200.000 euro nel caso di società composte da 4 soci. Mentre per il singolo richiedente, la somma massima è di 50.000 euro. Le imprese esercitate in forma individuale possono ottenere un contributo massimo di 60.000 euro. Resto al Sud 2024: i requisiti per gli imprenditori Possono ottenere i contributi del bando Resto al Sud 2024 gli imprenditori e gli aspiranti imprenditori che soddisfano i seguenti requisiti. Età compresa tra 18 e 55 anni ; Residenza in una delle zone d’Italia sopraindicate o che stanno trasferendo la propria residenza presso uno dei suddetti territori (termine massimo entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria del bando); Non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio; Non hanno ottenuto negli ultimi 3 anni agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità; Non dispongono di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averne per l’intera durata della misura di finanziamento; Sono titolari di imprese di nuova costituzione o ne stanno costituendo una (termine massimo entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria). Resto al sud 2024, le attività finanziabili Grazie ad una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 250 milioni di euro, Resto al Sud permette il finanziamento di un ampio ventaglio di attività. Sono infatti finanziabili progetti di autoimprenditorialità nei seguenti settori. Industria; Artigianato; Trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; Servizi alle imprese e alle persone; Turismo; Commercio; Attività libero professionali (in forma societaria o individuale). Sono escluse dalla platea le attività agricole . Chi desidera intraprendere un percorso di autoimprenditorialità in questo settore o ha un’azienda agricola costituita da poco può comunque approfittare di agevolazioni specifiche a livello nazionale e regionale. Ad esempio il bando per i contributi agricoltura recentemente pubblicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Come presentare domanda per il bando Resto al Sud A dispetto di quanto accade con la maggior parte dei bandi per contributi e finanziamenti agevolati, il bando Resto al Sud 2024 non prevede termini specifici. Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento ad Invitalia tramite il sito ufficiale dell’ente. Non vi è quindi una scadenza da rispettare, né una graduatoria. Ma è consigliabile procedere con l’invio dell’istanza il prima possibile perché le richieste vengono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione. Non perdere tempo: compila il modulo al lato per ricevere una consulenza dai nostri esperti di finanza agevolata e cogli l’occasione di ottenere contributi per la tua azienda. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Bonus edilizio | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Bonus edilizio Indice Riferimenti normativi Tipologia di interventi Aliquote e massimali Condizioni La detrazione rafforzata per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche Riferimenti normativi Art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.). Art. 16, c. 1, DL 4.6.2013 n. 63 convertito con Legge 3.8.2013 n.90 e s.m.i. Art. 1, c. 54 e c. 55 Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge finanziaria 2025). 2. Tipologia di interventi Manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale. Per la definizione degli interventi di ordinaria manutenzione si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Per la definizione degli interventi di straordinaria manutenzione si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Per la definizione degli interventi di restauro e risanamento conservativo si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Per la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia si deve fare riferimento all’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). Con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzi delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che: - per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate all’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr n. 380/2001, rientrano nella “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di “ristrutturazione edilizia” soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/2022); - se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”; - questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011). Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche non rientranti tra gli interventi di cui ai due punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. È l’unica ipotesi di intervento di nuova costruzione ammessa alla detrazione di imposta (di norma prevista solo per interventi sull’esistente). Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Attualmente gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche possono accedere a tre distinte detrazioni di imposta, alternative tra di loro: a) la detrazione “a regime”: sino al 31 dicembre 2025 con aliquota del 36% ovvero del 50% per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eseguiti dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; massimale di ¤ 96.000,00; ripartizione in 10 quote annuale (vedi Tabella che segue); b) la detrazione “rafforzata” limitata a specifici interventi con valenza sino al 31 dicembre 2025: aliquota del 75%; massimali differenziati a seconda del tipo di edificio; ripartizione in 5 o 10 quote annuali a seconda che le spese siano state sostenute prima o dopo il 31 dicembre 2023 (Vedi Tabella che segue); c) il “Super-Bonus” applicabile a condizione che gli interventi in oggetto siano effettuati da condomini (anche nel caso dei cd. “mini-condomini”), Onlus, OdV, ApS, congiuntamente a interventi “trainanti” di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (disciplina temporanea con aliquote e con scadenze diversificate (Vedi Tabella che segue). Interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. Interventi per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell’inquinamento acustico. Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (ad esempio l’installazione di una caldaia a metano). Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. (cd. ECO-BONUS). Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013). Per quanto riguarda il tema delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico la disciplina dettata dall’art. 16-bis del T.U.I.R. va integrata con la disciplina dettata dall’art. 14 D.L. 63/2013, prorogata, con modifiche rispetto al passato, anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1, c. 55, legge 30 dicembre 2024, n. 207; in particolare detta norma prevede diversi massimali di detrazione in relazione a singoli e specifici interventi di efficientamento energetico, tra loro anche cumulabili (non sono più previste invece aliquote rafforzate, 50% o 65%, come in passato; le aliquote sono le stesse previste per tutti gli altri interventi di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R. (50%, 36% o 30%) (vedi tabella che segue “ECO-BONUS”). Interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Si è precisato, al riguardo, che la locuzione “progetti unitari” deve essere correlata alla nozione di singola unità immobiliare. (cd. SISMA-BONUS). Ai fini dell’agevolazione gli interventi in questione non devono interessare necessariamente un intero aggregato edilizio; possono essere ammessi alle detrazioni anche gli “interventi di riparazione o locali” che se in quanto ben realizzati consentono la riduzione del rischio sismico degli immobili (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022). Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Per quanto riguarda il tema delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico la disciplina dettata dall’art. 16-bis del T.U.I.R. va integrata con la disciplina dettata dall’art. 16, commi da 1-bis a 1 septies.1 del D.L. 63/2013, prorogata, con modifiche rispetto al passato, anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1, c. 55, legge 30 dicembre 2024, n. 207; in particolare detta norma prevede diversi massimali di detrazione in relazione agli interventi su parti condominiali (non sono più previste invece aliquote rafforzate, 70%, 75%, 80% o 85%, come in passato; le aliquote sono le stesse previste per tutti gli altri interventi di cui all’art. 16 bis del T.U.I.R. (50%, 36% o 30%) (vedi tabella che segue “SISMA-BONUS”). Gli interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Tra le opere agevolabili rientrano: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio; l’installazione del corrimano; l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili; per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la detrazione spetta in ogni caso nella misura del 50% sino ad un ammontare massimo di ¤ 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. 3. Aliquote e massimali ANNO 2025 1. Aliquota ordinaria Dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025, salvo che nei casi nei quali trova applicazione l’aliquota agevolata di cui sub 2, la detrazione spetta nella misura del 36%. 2. Aliquota agevolata Dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta nella misura del 50%. 3. Modalità operativa La detrazione spetta fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare a va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (art. 1, c. 55, Legge 207/2024). ANNI 2026 - 2027 1. Aliquota ordinaria Dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2027, salvo che nei casi nei quali trova applicazione l’aliquota agevolata di cui sub 2, la detrazione spetterà nella misura del 30%. 2. Aliquota agevolata Dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2027 per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetterà nella misura del 36% 3. Modalità operativa La detrazione spetterà fino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare a andrà ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Sono escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (art. 1, c. 55, Legge 207/2024). ANNI 2028-2033 Dal 1° gennaio 2028 sino al 31 dicembre 2033, la detrazione spetterà nella misura del 30% sino ad un ammontare massimo di € 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. (art. 16-bis, c. 3-ter, T.U.I.R.). Nota: l’art. 1, c. 54, legge 207/2024 ha modificato l’art. 16 bis, comma 3-ter, T.U.I.R., anticipando al 1° gennaio 2025 la previsione della riduzione dell’aliquota della detrazione dal 36% al 30%. Peraltro, il successivo comma 55 del medesimo art. 1 legge 207/2024 contestualmente prevede per gli interventi indicati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. l’aliquota del 36% o del 50% (per l’abitazione principale) per l’anno 2025, del 30% o del 36% (per l’abitazione principale) per gli anni 2026 e 2027 di fatto derogando a quanto disposto dal precedente comma 54. DAL 1° GENNAIO 2034 Dal 1° gennaio 2034 la detrazione spetterà nella misura del 36% sino ad un ammontare massimo di € 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali (disciplina “a regime” di cui all’art. 16-bis, comma 1, T.U.I.R.). Per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la detrazione spetta in ogni caso nella misura del 50% sino ad un ammontare massimo di ¤ 48.000,00, sempre da ripartirsi in 10 rate annuali. 4. Condizioni In ogni caso gli interventi ammessi al Bonus Edilizio e quali sopra descritti devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di box auto o posti auto pertinenziali (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 241 del 13 aprile 2021). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (IMU), se dovuta. Gli interventi sono ammessi anche su edifici classificati in categoria F2 (unità collabenti) (Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 20 2020/T, Le detrazioni fiscali riferite agli immobili: panoramica generale e questioni di interesse notarile). Non sono agevolabili le spese effettuate per immobili in corso di costruzione. 5. La detrazione rafforzata per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche L’art. 119-ter del D.L. 34/2020 (così come introdotto dall’art. 1, c. 42, della legge 234/2021 e successivamente modificato dall’art. 3 del D.L. 29/12/2023, n. 212) prevede una detrazione “rafforzata” per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi per oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (limitazione quest’ultima introdotta a far data dal 30 dicembre 2023 dal D.L. 212/2023); detta detrazione: spetta per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025 (a seguito della proroga di tre anni disposta dall’art. 1, c. 365, legge 29.12.2022, n. 197; la scadenza originaria era al 31.12.2022); va ripartita in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67) (si rammenta che per le spese sostenute entro il 31/12/2023 la detrazione andava ripartita in 5 rate annuali); spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: - ¤ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - ¤ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità; - ¤ 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità. Gli interventi debbono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236. Il rispetto di detti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. A seguito della modifica alla normativa in commento apportata dall’art. 1, c. 365, legge 197/2022 è previsto che per l’approvazione delle delibere condominiali che autorizzano i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche necessita il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. Si rammenta che detta detrazione, sino al 29/12/2023, spettava anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento ed alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, previsione poi abrogata dal D.L. 212/2023. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- Regolamento di condominio | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Regolamento di condominio < Condominio successiva precedente Regolamento di condominio di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 14 febbraio 2025 Commenti Contattaci
- Fiscalità locale | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Consulenza Fiscalità locale L’imposta municipale propria - IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. di Walter Pittini Fiscalità locale 11 maggio 2025 Disciplina del tributo L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019. L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) [art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019]. Presupposto Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di: fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); aree fabbricabili; terreni agricoli. Abitazione principale Regime L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso). Definizione L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019]. Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019]. Assimilazioni Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie [art. 1, comma 741, lett. c), n. da 1) a 5), della legge n. 160 del 2019]: - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), legge n. 160 del 2019]. In merito, si precisa che il comune ha esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziani o disabili e non può, quindi, qualora decida di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non deve essere nemmeno occupata ad altro titolo (per maggiori chiarimenti si veda sul punto Telefisco 2020 - pdf ). Soggetti passivi L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]: proprietario dell’immobile; titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile; genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice; concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020). Base imponibile L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato. Fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019] Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: Tabella base imponibile Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore A (tranne A/10) 160 A/10 80 B 140 C/1 55 C/2, C/6 e C/7 160 C/3, C/4 e C/5 140 D (tranne D/5) 65 D/5 80 Aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019] Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:- zona territoriale di ubicazione;- indice di edificabilità;- destinazione d'uso consentita;- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019]. Terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019] Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Aliquote La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge. A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella ( disponibile anche in formato - pdf pdf). Tabella aliquote IMU Fattispecie Norma di riferimento Aliquota stabilita dalla legge Aliquota minima che può essere stabilita dal comune Aliquota massima che può essere stabilita dal comune Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019) Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 Esente Esente Esente non previsto Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200 art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 0,5%* 0 0,6%* 0,68% Fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 0,86% (0,76% riservato allo Stato) 0,76% 1,06% 1,14% Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 0,1% (esenti dal 2022) 0 0,25% (esenti dal 2022) non previsto/esenti dal 2022 Fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 0,1% 0 0,1% non previsto Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14% Aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86% 0 1,06% 1,14% Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 0,76% 0 1,06% non previsto Esenzioni Le ipotesi di esenzione dall’IMU [ art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 ] sono: immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]: terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Sono nuovamente assoggettati all’IMU, a decorrere dall’anno 2020, i fabbricati rurali ad uso strumentale, che erano stati, invece, esentati dall’imposta a decorrere dall’anno 2014. Sono esenti dall’IMU, a decorrere dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce). I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie: immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019]; esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019]. Agevolazioni Le principali ipotesi di agevolazione in materia di IMU riguardano le seguenti fattispecie: aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [ art. 1, comma 741, lett. d ), della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni: - esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; - su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020 - pdf ); fabbricati di interesse storico o artistico [ art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019 ]. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [ art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019 ] Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. abitazioni concesse in comodato [ art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019 ] Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019 ] Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento. Versamenti modalità di computo [art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019] L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine: - il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; - Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. rate di versamento [art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019] L’IMU deve essere versata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per l’anno 2020, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 - pdf ). La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. Per il solo anno 2020 , le delibere utili per il calcolo del saldo dell’IMU possono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 31 gennaio 2021 [art. 1, comma 4-quinquies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]; conseguentemente, fermo restando il versamento del saldo dovuto entro il 16 dicembre 2020, l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati al 31 gennaio 2021 e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021 (per maggiori chiarimenti sul punto si vedano le risposte di chiarimento pubblicate in data 7 dicembre 2020 - pdf [art. 1, commi 4-sexies e 4-septies, del D. L. n. 125 del 2020, convertito dalla legge n. 159 del 2020]. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. A decorrere dall’anno 2021, e in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali il comune può diversificare le aliquote (eventualmente, quindi, anche a partire da un anno d’imposta successivo al 2021), il versamento della seconda rata deve essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, che deve essere pubblicato, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, sul sito internet www.finanze.gov.it (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - pdf ) [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019]. In caso di discordanza tra tale prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevarrà quanto stabilito nel prospetto [art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019]. Prima dell’adozione del decreto in questione, in ogni caso, stante l’assenza del prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare ad essere eseguito sulla base delle aliquote risultanti dal testo della delibera. modalità di versamento [art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019] Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: - modello F24; - bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA). Dichiarazione L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [ art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 ]. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 solo per i casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020) - pdf . La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Regolamenti e aliquote: adempimenti da parte dei comuni A decorrere dall’anno 2025, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – i comuni elaborano il Prospetto delle aliquote dell’IMU (Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa. Successivamente, il Prospetto deve essere: approvato, da parte del competente organo, entro il termine previsto per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), che può essere differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006]; trasmesso al MEF, attraverso la medesima applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La delibera approvativa del Prospetto non deve, pertanto, essere inviata al MEF – come avvenuto, invece, in virtù di quanto previsto dall’art. 13, commi 15 e 15- bis , del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, sino all’anno d’imposta 2024 per le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU, vale a dire tramite l’inserimento del testo della stessa nel Portale del federalismo fiscale – ma ne devono essere soltanto riportati gli estremi nell’apposita schermata, in fase di trasmissione del Prospetto nell’applicazione informatica disponibile nel predetto Portale. Si evidenzia che, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall’art. 1, comma 767, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e al terzo periodo dello stesso comma 767, in mancanza di un Prospetto adottato secondo le suindicate modalità stabilite dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicato nel termine previsto dal successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate. Al pari delle delibere approvative del Prospetto, anche quelle dei regolamenti di disciplina dell’imposta devono essere adottate dai comuni entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dal citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di acquisire efficacia, i Prospetti e le delibere approvative dei regolamenti devono, poi, essere pubblicati sul presente sito internet. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019] . Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, detti documenti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019] . La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati, sul presente sito internet, documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC. In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che: l’ente locale deve essere munito della relativa abilitazione al Portale, e, in particolare, al servizio “Gestione IMU”, secondo le modalità riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale; nell’ambito del servizio “Gestione IMU”, i regolamenti e la relativa delibera approvativa devono essere inseriti nella sezione “Gestione atti”, mentre l’elaborazione e la successiva trasmissione del Prospetto delle aliquote deve essere effettuata all’interno della sezione “Gestione prospetti”, per cui è possibile consultare le “ Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU - pdf ” disponibili anche all’interno dell’applicazione tramite l’icona informativa; il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011] . L’obbligo di trasmettere gli atti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 - pdf , deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022. Detto obbligo non involge, peraltro, il Prospetto delle aliquote in quanto il medesimo viene elaborato direttamente tramite l’applicazione informatica. Si rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità. Indicazioni - pdf Guida - pdf Si evidenzia, inoltre, che non devono essere trasmessi al MEF, e non vengono, quindi, pubblicati sul presente sito internet, i seguenti atti (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 - pdf ): la deliberazione di nomina del funzionario responsabile dell’imposta; i meri atti endoprocedimentali, con i quali non viene espressa la volontà definitiva dell’ente, come le mere proposte di determinazione delle aliquote dirette al Consiglio comunale; la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, che, avendo natura di atto ricognitivo delle aliquote già adottate per l’anno di riferimento e non costituendo manifestazione di volontà in ordine alle stesse, non può essere considerata quale atto di determinazione delle aliquote; le deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento che risultino già pubblicate sul presente sito internet. Per informazioni relative alla disciplina in materia di adozione e pubblicazione delle delibere e dei regolamenti, e dei relativi termini, rivolgersi a: Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, tel. 06/93836424, PEC df.dltff@pce.finanze.it . Regolamenti e aliquote In questa sezione sono pubblicati i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote concernenti l’IMU, l’IMI (Provincia di Bolzano) e l’IMIS (Provincia Autonoma di Trento), che i comuni trasmettono al Dipartimento delle finanze mediante il Portale del federalismo fiscale. Si ricorda che la pubblicazione sul presente sito costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019] . In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale). Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica (dal 2014) Con il seguente motore di ricerca (comprendente anche gli atti relativi alla TARI e alla TASI, quest’ultima abolita dalla legge di bilancio 2020) è possibile visualizzare, per ogni anno, i testi dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote IMU per singolo comune o per area geografica. Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica: apre una nuova finestra Visualizzazione degli elenchi generali (dal 2014) Gli elenchi generali, che si aggiornano quotidianamente in automatico, riportano, per singola annualità, gli estremi degli atti adottati da tutti i comuni in materia di IMU, TARI e TASI (abolita dalla legge di bilancio 2020). I file pdf contenenti i testi di tali atti sono poi resi disponibili in raccolte per regione. Elenchi generali aggiornati quotidianamente Regolamenti e delibere 2012 e 2013 I regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU relativi agli anni 2012 e 2013 possono essere consultati al link Elenchi generali aggiornati quotidianamente In questa pagina sono riportati, separatamente per regolamenti e delibere di determinazione delle aliquote o tariffe, gli elenchi generali relativi a ciascuna annualità, che si aggiornano in automatico in base alle pubblicazioni effettuate quotidianamente. Gli elenchi generali sono in formato CSV e riportano i seguenti dati: codice catastale, denominazione del comune, numero e data della delibera, data di pubblicazione della stessa, provincia, regione, nome del file contenente l’atto (il cui testo in formato pdf è disponibile nella raccolta per regione) e indicazione del tributo o dei tributi cui il medesimo si riferisce. Visualizza elenchi generali 2024 Visualizza elenchi generali 2023 Visualizza elenchi generali 2022 Visualizza elenchi generali 2021 Visualizza elenchi generali 2020 Visualizza elenchi generali 2019 Visualizza elenchi generali 2018 Visualizza elenchi generali 2017 Visualizza elenchi generali 2016 Visualizza elenchi generali 2015 Visualizza elenchi generali 2014 Calcolo IMU 2025 Consulente fiscale 60 Prenota @ Riproduzione riservata Commenti 1 giugno 2025 Previous Next
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Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Locazioni di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
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Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nte > Fiscalità Credito d’imposta Ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel. A cura di: di Walter Pittini Come possiamo aiutarti? Nome Cognome Email* Telefono Scelte Dicci come possiamo aiutarti ... Invia Credito d’imposta < Indietro 3 marzo 2025 Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Indice Introduzione Normativa di riferimento Principali caratteristiche della misura Esercizi commerciali coinvolti Modalità di compensazione del credito d’imposta Conclusione 1. Introduzione L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, ha disposto la ridenominazione del codice tributo “1702” , originariamente istituito con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già aggiornato con la risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024. Tale codice è utilizzato dai sostituti d’imposta per la compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro nei settori della ristorazione e del turismo, in relazione al trattamento integrativo speciale erogato ai dipendenti per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. La nuova denominazione del codice tributo “1702” è: “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere” . Questa misura consente ai datori di lavoro di compensare il credito maturato tramite il modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 2. Normativa di riferimento La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, commi 395-398) ha introdotto un trattamento integrativo speciale volto a garantire stabilità occupazionale e a fronteggiare la carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale. La misura è destinata ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dall’art. 5 della L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il trattamento integrativo speciale si applica per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 e riguarda il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie nei giorni festivi, in conformità al D.Lgs. 66/2003. 3. Principali caratteristiche della misura Esenzione fiscale: il trattamento non concorre alla formazione del reddito. Aliquota agevolata: l’importo è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Destinatari: dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024. Richiesta da parte del lavoratore: il beneficio è concesso su richiesta del dipendente, che deve attestare per iscritto il proprio reddito 2024. 4. Esercizi commerciali coinvolti L’articolo 5 della Legge n. 287/1991 classifica gli esercizi commerciali nei seguenti gruppi: Esercizi di ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari. Esercizi per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari: bar, caffè, pasticcerie, gelaterie ed esercizi similari. Esercizi con attività di intrattenimento e ristorazione: locali notturni, sale da ballo, stabilimenti balneari e sale da gioco. Esercizi di sola somministrazione di bevande analcoliche. 5. Modalità di compensazione del credito d’imposta I datori di lavoro possono compensare il credito maturato per l'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante il modello F24, in base all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Le somme erogate devono essere indicate nella Certificazione Unica (CU). La compensazione del credito avviene utilizzando il codice tributo “1702”, come ridenominato dalla Risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Restano confermate le modalità di compilazione già stabilite dalla Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023. 6. Conclusione La ridenominazione del codice tributo 1702 e l’introduzione del trattamento integrativo speciale rappresentano un intervento mirato a sostenere l’occupazione nel comparto turistico e della ristorazione, incentivando i lavoratori a svolgere turni notturni e straordinari nei giorni festivi. I datori di lavoro sono invitati a seguire scrupolosamente le procedure indicate per beneficiare della misura ed effettuare correttamente la compensazione del credito d’imposta. TORNA IN ALTO Previous Next PITTINI commercialista Via Conte Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia Per ulteriori approfondimenti rivolgersi al:
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Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Lo sconto e la cessione del credito Indice La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023 La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023 Anno 2025 Le modalità operative Interventi oggetto di opzione 1. La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023 Sino al 16 febbraio 2023 in base a quanto disposto dall’art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, e s.m.i. i soggetti che sostenevano spese per gli interventi ammessi ai Bonus fiscali (vedi Tabella “Interventi oggetto di opzione”) potevano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante: o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che avevano effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione; ovvero per la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione. La cessione poteva essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. La Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 aveva precisato che nel caso in cui più soggetti sostenevano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui erano possessori, ciascuno poteva decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non era necessario che il condominio nel suo insieme optasse per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potevano scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potevano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Era anche possibile lo sconto in fattura o la cessione di crediti “parziali”, ossia solo con riguardo a parte del credito maturato, ferma la possibilità per il contribuente di far valere la residua parte del credito nella propria dichiarazione dei redditi (peraltro non erano ammesse cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate ex art. 121, comma 1-quater, D.L. 34/2020). Sia nel caso dello sconto in fattura che nel caso di cessione del credito di imposta alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario era sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti come definiti dall’art. 3, c. 1, lett. a, del dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) che avessero stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In sostanza la ulteriore cessione da parte di banche o società appartenenti ad un gruppo bancario era consentita solo a favore di correntisti che agivano nell’esercizio impresa, arte o professione (per i quali non era consentita la facoltà di ulteriore cessione). L’opzione poteva essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. 2. La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023 Il 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito co legge 11/04/2023, n. 38. Detto decreto all’art. 2, comma 1, stabilisce che a partire dalla data di sua entrata in vigore non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti quegli interventi che l’art. 121 D.L. 19/05/2020 n. 34 ammetteva a tale opzione. Peraltro, lo stesso art. 2 del suddetto D.L. 11/2023, nei successivi commi, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39, convertito con legge 23/05/2024, n. 67, in deroga al divieto sancito al comma 1, prevede le seguenti eccezioni: FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (COMMA 1-BIS) Era stata ammessa anche dopo il 16 febbraio 2023 e sino a tutto il 31 dicembre 2023, senza particolari condizioni, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 19/05/2020 n. 34 (detrazioneammessa nella misura del 75% della spesa sostenuta alle condizioni e nei termini sopra specificati – vedi Tabella “Bonus Edilizio”). L’opzione è stata poi profondamente limitata, per le spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023; da tale data, infatti, l’opzione è stata ammessa solo per le spese sostenute da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.lgs 34/2020. Il requisito reddituale, peraltro, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (art. 3, c. 2, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). In ogni caso per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023 risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, qualora a detta data fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e fosse stato versato un acconto sul prezzo, la disciplina applicabile (per quanto riguardava sia i presupposti della detrazione che la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura) rimaneva quella in vigore prima del 30 dicembre 2023. (art. 3, c. 3, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). Infine, con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata ulteriormente limitata. Infatti, l’art. 1, c. 4, del D.L. 39/2024 ha stabilito che per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 l’opzione si applica solo in relazione agli interventi per i quali in data anteriore al 30 marzo 2024: - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPER-BONUS (COMMA 2) È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi al Super-Bonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) se interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super- Bonus (CILAS); b) se interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super-Bonus (CILAS); c) se interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a), b) e c) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Si fa presente che con riferimento alle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3 l’esclusione in oggetto si applicava sino al 29 dicembre 2023 anche alle spese per interventi ricompresi in piani di recupero e di riqualificazione urbana comunque denominati attuabili mediante titoli semplificati che risultino approvati alla data del 16 febbraio 2023 dalle amministrazioni comunali a termini di legge e che concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. Tale possibilità è stata esclusa a partire dal 30 dicembre 2023 dall’art. 2, c. 1, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17. Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI A BONUS FISCALI DIVERSI DAL SUPER-BONUS ED AI BONUS-ACQUISTI (COMMA 3) È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi a Bonus diversi dal SuperBonus o ai Bonus Acquisti per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori ovvero, qualora i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. La data dell’accordo può essere dimostrata dagli acconti versati prima del 17 febbraio 2023 ovvero, in mancanza di acconti, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà; c) in caso di acquisto di unità immobiliari fruendo dei Bonus-Acquisti (Bonus acquisti edifici ristrutturati – Bonus acquisti parcheggi e SismaBonus acquisti – vedi Tabella “I Bonus Acquisti”) risulti presentata prima del 17 febbraio 2023 la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione con riguardo alle fattispecie a lato illustrate sub a) e sub b) è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a) e b) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Nessuna limitazione è stata, invece, prevista per i Bonus Acquisti di cui sub c), per i quali resta ferma la possibilità di effettuare l’opzione nel caso in cui la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata prima del 17 febbraio 2023. Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI IN COMUNI TERREMOTATI (ART. 2 COMMA 3-TER.1 D.L. 11/2023 E ART. 1, C. 3, D.L. 39/2024) A ) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per i seguenti interventi: a) interventi relativi ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020 (vedi sopra – scheda “SuperBonus: le aliquote e le scadenze”); b) interventi relativi ad immobili danneggiati da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siti nel territorio delle Marche. (così disponeva l’art. 2, c 3-quater del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39). B ) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi di cui al punto A) (se diversi da quelli di cui al punto C) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni: - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo; ovvero sia stata comunque presentata l’istanza per la concessione di contributi. (Così dispone l’art. 1, c. 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39). C ) dal 30 marzo 2024 l’opzione è, inoltre, possibile (in mancanza delle condizioni di cui sub B) per interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024. Detta possibilità, peraltro, è prevista entro un limite di spesa ben preciso, ossia sino alla concorrenza di un massimo di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga. (Così dispone l’art. 2, c. 3.ter.1 del D.L. 16/02/2023, n. 11 così come introdotto dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39). FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER INTERVENTI POSTI IN ESSERE DA IACP, COOPERATIVE EDILIZIE, ONLUS, ODV E APS (ART. 1, C. 2, D.L. 39/2024) A ) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per gli interventi posti in essere dai seguenti soggetti se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023: - Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali; - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale. (Così disponeva l’art. 2, c 3-bis del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39) B ) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi posti in essere dai soggetti di cui al punto A) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni: - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. (così dispone l’art. 1, c. 2, del D.L. 29/03/2024, n. 39). Da segnalare, infine, che a decorrere dal 30 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024) non è in ogni caso consentito l’esercizio della opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni delle spese per gli interventi ammessi a tale opzione ai sensi dell’art. 121, comma 2, D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con legge 17/07/2020, n. 77 (vedi colonna a lato); così dispone l’art. 4-bis, comma 7, L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67. 3. Anno 2025 L’art. 121 del DL. 19/05/2020 n. 34 (convertito con L. 17/07/2020 n. 77) riconosce la facoltà di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi ammessi a tale opzione (vedi tabella che segue “Interventi oggetto di opzione”) negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Pertanto, se si ha riguardo al tenore letterale del suddetto art. 121, non dovrebbe più esservi la possibilità di opzione per le spese sostenute nel 2025. Senonché si è anche sostenuto che in realtà i limiti temporali (dal 2020 al 2024) contenuti nell’art. 121 in oggetto dovrebbero considerarsi venuti meno per effetto delle molteplici modifiche apportate alla disciplina dell’opzione prima dal D.L. 16/02/2023 n.11 (convertito con L. 11/04/2023 n. 38) e successivamente dal D.L. 29/03/2024 n. 39 (convertito con L. 23/05/2024 n. 67). Queste norme nel prevedere specifiche deroghe al divieto generalizzato di opzione introdotto a far data dal 17 febbraio 2023 non avrebbero, infatti, più indicato l’anno entro il quale doveva essere sostenuta la spesa o stipulato l’atto (nel caso dei Bonus Acquisti). Per cui se sussistono tutte le condizioni previste per le singole deroghe (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”) l’opzione sarebbe applicabile anche alle spese sostenute o agli atti stipulati nel corso dell’anno 2025 (in questo senso con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915 341/2024) (vedi tabella a lato). Resta fermo che per taluni degli interventi per i quali è stata prevista l’esclusione dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”), la possibilità di effettuare l’opzione rimane comunque esclusa se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915-341/2024 ha così stabilito “Riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, considerato che la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. n. 39 del 2024 ... non contempla gli interventi di cui all’art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013, indicati all’art. 2, comma 3, lett. c), del d.l. 11 del 2023, si evidenzia che per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che dalla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dei lavori edilizi. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’istante potrà fruire del sisma bonus acquisti anche nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato nel 2025 nella misura stabilita dal citato art. 16, comma 1-septies.1 del d.l. n. 63 del 2013, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti e gli adempimenti normativi non oggetto del presente interpello e su cui, si ribadisce, resta impregiudicato ogni eventuale potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’istante, inoltre, potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione considerato che alla data del 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato”. Alla luce della interpretazione fornita dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo si può, pertanto, ritenere, che, con riguardo a tutti i Bonus acquisti (in analogia a quanto sancito per il Sisma-Bonus acquisti), la possibilità di fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sussista anche nel caso di atti di compravendita stipulati nel corso del 2025 se ed in quanto alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo; ovviamente per gli atti stipulati nel 2025 i Bonus spetteranno con le nuove aliquote del 36% o del 50% (in caso di abitazione principale) fissate dalla legge 30/12/2024 n. 207. 4. Le modalità operative L’OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF). I crediti d’imposta “ceduti” sono utilizzati anche in compensazione attraverso il modello F/24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 (dettata in materia di “Sisma-Bonus acquisti” ma le cui conclusioni possono estendersi anche alla cessione del credito corrispondente alle altre detrazioni di imposta) ha precisato che: - il beneficiario del bonus fiscale può cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, fermo il diritto del cessionario a compensarlo per l’importo del suo valore nominale (in questo caso, pertanto, il cessionario realizzerà un provento pari alla differenza tra credito compensato e prezzo di acquisto); - l’atto di cessione del credito relativo al bonus fiscale non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al DPR. 131/1986. L’art. 2-quater D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 chiarisce che è ammessa la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di Enti impositori diversi, per cui è ammessa la compensazione tra i crediti edilizi oggetto di cessione ex art. 121 D.L. 34/2020 con debiti per imposte, per contributi dovuti all’INPS, per altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. L’art. 28, del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con legge 28.03.2022, n. 25, ha modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020 (introducendo un nuovo comma 1-quater) prevedendo che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. IL VISTO DI CONFORMITÀ E LA CONGRUITÀ DELLE SPESE i ) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) è necessario ottenere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF. Il soggetto che rilascia il visto verifica la conformità dei dati relativi alla documentazione richiesta dalla vigente normativa per la fruizione dei Bonus fiscali. Originariamente il visto di conformità era prescritto dall’art. 119, c. 11, D.L. 34/2020 solo ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta relativi al Super Bonus (esclusi gli altri bonus ammessi allo sconto e/o cessione del credito). Successivamente l’art. 1, c. 29, lett. b), legge 234/2021, confermando la modifica già apportata all’art. 121, D.L. 34/2020, con decorrenza 12 novembre 2021 dal D.L. 11.11.2021 n. 157 (decreto, nel frattempo, non convertito in legge ed espressamente abrogato dalla medesima legge 234/2021), ha reso necessario il visto di conformità anche per tutti gli altri casi in cui comunque ci si può avvalere dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura quali previsti dall’art. 121, c. 2, D.L. 34/2020 (salve le ipotesi di esclusioni di cui in appresso). ii ) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta necessita anche l’asseverazione sulla congruità delle spese; a tal fine i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020 ossia con le stesse modalità previste per il Super-Bonus. Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni a tal fine richieste, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali. iii ) Sono esclusi dall’obbligo di ottenere il visto di conformità e la asseverazione di congruità delle spese i seguenti interventi per i quali si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando detta opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge): - le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o dalla normativa regionale; - gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000,00 eseguiti sulle singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali. Tuttavia per il Sisma-Bonus Acquisti (quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) stante la sua peculiare natura, si ritiene tuttora non necessaria la attestazione sulla congruità delle spese sostenute; anche dopo le modifiche normative introdotte dalla legge 234/2021 si possono ritenere tuttora sussistenti le ragioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate ad escludere espressamente per questa fattispecie la necessità dell’attestazione sulla congruità delle spese; in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 190 del 17 marzo 2021: “L’agevolazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 D.L. 4.6.2013 n. 63, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell’opzione di cui all’art. 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati...” (nello stesso senso anche Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 556 del 25 agosto 2021 e risposta ad interpello n. 697 dell’11 ottobre 2021). La stessa soluzione, per analogia, andrà applicata anche nel caso del Bonus Acquisti edifici ristrutturati di cui all’art. 16-bis, c. 3, T.U.I.R. di cui al DPR 22/12/1986, n. 917 (sempre quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) visto che anche in questo caso la detrazione è commisurata al prezzo di vendita e non alle spese sostenute dall’impresa. Resta, invece, fermo, l’obbligo di ottenere il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per gli interventi ammessi al Super-Bonus a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica o dal loro importo. 5. Interventi oggetto di opzione L’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020 si applicava sino al 16 febbraio 2023 e si applica dal 17 febbraio 2023 al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 e s.m.i. (quali sopra illustrate nelle tabelle che precedono) con riguardo ai seguenti interventi. - A - Ai seguenti interventi oggetto del “Bonus Edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917; (a) manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale; (b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze; (c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (qualora ricorrano le condizioni per fruire del Super-Bonus ossia qualora siano eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico); (d) interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti ammessi alla detrazione (75%) prevista dall’art. 119-ter, D.L. 34/2020; (e) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha ritenuto che l’opzione possa essere esercitata anche dagli acquirenti di edifici residenziali ristrutturati che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 dell’art. 16-bis T.U.I.R. - B - Agli interventi di efficienza energetica di cui: - all’articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del DL 34/2020: si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - C - Agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui: - all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - di cui al comma 4 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - D - Agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui: - all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del T.U.I.R. di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; - e di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 DL. 34/2020 (si tratta degli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo negli stessi integrati per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - E - Agli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui al comma 8 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali ricorrono, le condizioni per fruire del Super-Bonus. 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- Acqua | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Acqua Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 4 maggio 2025 Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati.La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza duratura o ricorrente di acqua potabile. Fatti e cifre • Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di acqua potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste • Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi • Tra il 1990 e il 2015, la proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti di acqua potabile è salita dal 76 al 91% • Tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione • 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine • Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi di depurazione • Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate all’acqua e all’igiene • L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 2011, essa ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale • Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione • Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi dovuti a disastri naturali. Traguardi 6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti 6.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità 6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze 6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato 6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi 6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all’acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego 6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- ISA | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione ISA In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "ISA (Indici sintetici di affidabilità)". di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. Commissione degli Esperti Il comma 8 dell’ articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 - pdf prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di una Commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle Organizzazioni economiche di categoria e degli Ordini professionali. Composizione Commissione (aggiornata al 19 marzo 2025) - pdf Istituzione della Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale - pdf Documentazione Schede di sintesi ISA 3 marzo 2025 Pareri e schede di sintesi – Anni precedenti Modelli e istruzioni La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 17 marzo 2025 Istruzioni Parte generale - pdf Istruzioni quadro A Istruzioni quadro F Istruzioni quadro H Agricoltura Commercio Manifatture Professionisti Servizi Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
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