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Sei in: PITTINI > UFFICI Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Organizzare gli appuntamenti dell'ufficio tenendo conto: - caratteristiche personali; - caratteristiche professionali; - tipologie e specifiche delle attività/eventi che lo coinvolgono; - priorità; - scadenze; - ordine d'urgenza ed eventuali emergenze. Sei in: PITTINI > UFFICI Eventi Al momento non ci sono eventi Eventi in programma maggio 2026 Oggi lun mar mer gio ven sab dom 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 Al momento non ci sono eventi In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione
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- Catene di approvvigionamento strategiche | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Catene di approvvigionamento strategiche [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura ha l’obiettivo di finanziare investimenti privati finalizzati a rafforzare le principali catene del valore strategiche del Paese, quali agroindustria, design, moda e arredo, sistema casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, automotive, treni, navi, aerei e industria aerospaziale, chimica e farmaceutica. L'intervento, realizzato in attuazione dell’Investimento 7, sotto-investimento 2, “ Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche ”, è di prossima apertura con uno specifico sportello. La dotazione finanziaria è di 500 milioni di euro. Lo strumento agevolativo individuato per l'attuazione dell'intervento è il Contratto di Sviluppo. La gestione è affidata a Invitalia S.p.A. 2. A chi si rivolge Le agevolazioni possono essere concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che intendano realizzare programmi di sviluppo industriale comprendenti, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ma anche programmi di sviluppo per la tutela ambientale. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I programmi potranno essere attuati: da più imprese operanti nella filiera di riferimento; da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza. 3. Cosa finanzia I programmi di investimento devono riguardare le seguenti filiere produttive: agroindustria; design, moda e arredo; sistema casa; metallurgia e siderurgia; meccanica strumentale, elettronica e ottica; automotive; treni, navi, aerei e industria aerospaziale; chimica; farmaceutica. Sono ammissibili i progetti d’investimento concernenti le attività di logistica e di packaging facenti parte della filiera strategica di appartenenza I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Soggetto gestore, prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 18 mesi). I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni ed il principio DNSH e gli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. 4. Agevolazioni concedibili Le agevolazioni sono concesse, nella forma del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 9 dicembre 2014. In caso di esito positivo delle verifiche, l’Agenzia procede all’approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni che deve intervenire, in ogni caso, entro il 30 giugno 2026. 5. Come funziona Le imprese possono presentare domanda in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia. Previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, possono accedere al bando anche le domande di Contratto di sviluppo già presentate al Soggetto gestore il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie basata su specifici indicatori: l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232; l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico; il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo. Il punteggio complessivo ottenuto potrà poi essere incrementato – fino ad un massimo del 15% – qualora le imprese siano in possesso, alla data indicata nel decreto: del rating di legalità; di almeno una certificazione ambientale (EMAS, ISO 140001, ISO 50001); della certificazione della parità di genere. Le domande che risultino prive di copertura finanziaria ovvero dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa applicabile per l’intervento in oggetto, rientreranno nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e saranno istruite dall ’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione. 6. Modalità e termini presentazione domande Con il decreto direttoriale 11 marzo 2025 sono stati stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle domande. Le domande devono essere presentate, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia , a partire dalle ore 12.00 dell' 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 10 giugno 2025 . 7. Normativa Decreto direttoriale 11 marzo 2025 - Termini e modalità di presentazione delle domande Decreto ministeriale 6 novembre 2024 - Contratti di sviluppo. Transizione ecologica, tecnologie a zero emissioni e catene di approvvigionamento strategiche Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ISI Inail | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini ISI Inail commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Miglioramento della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Pubblicato il testo della consueta misura annuale legata al miglioramento della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Domande a partire dal 14 aprile fino al 30 maggio 2025. Incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, incoraggiare le micro e piccole imprese agricole all’acquisto di impianti capaci di ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o rischio infortunistico. È l’obiettivo del consueto bando annuale ISI Inail che quest’anno apre dal 14 aprile fino al 30 maggio 2025. Sono finanziabili: Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1; Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1; Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) - Asse di finanziamento 2; Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3; Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) - Asse di finanziamento 4; Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) - Asse di finanziamento 5. L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro. Per maggiori informazioni sulla modulistica e sulla presentazione delle domande visitare il sito dell’Inail . TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Immobiliari e dichiarazioni IVA | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 6 marzo 2025 Immobiliari e dichiarazioni IVA Indice Introduzione Detrazione dell'IVA Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti Fabbricati abitativi destinati ad attività d’impresa o professionale Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo" Verso l’UE- Iva nel settore immobiliare 1.Introduzione IMPRESE COSTRUTTRICI E DI RIPRISTINO Imprese costruttrici Imprese che realizzano l'immobile direttamente con organizzazione e mezzi propri o avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quelle che, anche occasionalmente, costruiscono o fanno costruire immobili per la successiva vendita. Imprese di ripristino Imprese che acquistano un immobile, eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi di recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico e successivamente lo rivendono o lo concedono in locazione prima della vendita. Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2013, § 3.2 CLASSIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE In materia di imposte indirette rileva sempre il criterio di classificazione catastale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo: Fabbricati abitativi (categoria A, esclusa A/10) Fabbricati strumentali (categorie A/10, B, C, D ed E) Aree edificabili (in base a piano regolatore generale) Aree non edificabili Cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 8/2014 DATA DI ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE O DEGLI INTERVENTI La data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino dell’immobile è da individuarsi in corrispondenza del rilascio dell’attestazione di ultimazione lavori, da parte del direttore degli stessi, la quale coincide di norma con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 380/2001 Anche in mancanza di tale formale attestazione, l’immobile si considera ultimato qualora venga concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2007, § 10 TRATTAMENTO IVA DELLE CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI: TRATTAMENTO IVA Cessione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: imponibile per obbligo. Cessione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. Cessione di fabbricato abitativo da parte di un soggetto diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento IVA: esente. Cessione di alloggio sociale da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento Iva: esente/imponibile su opzione. Cfr. art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72 CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI: TRATTAMENTO IVA Cessione di fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: imponibile per obbligo. Cessione di fabbricato strumentale da parte del costruttore o ristrutturatore dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. Cessione di fabbricato strumentale da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore. Trattamento IVA: esente/imponibile su opzione. CESSIONI DI FABBRICATI: ALIQUOTE IVA Case di abitazione, diverse da categorie A/1, A/8 e A/9, cedute a soggetti con requisiti «prima casa»: IVA 4%. Costruzioni rurali, destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all'allevamento del bestiame, cedute dal costruttore: IVA 4%. Case di abitazione, diverse da categorie A/1, A/8, A/9, cedute a soggetti privi dei requisiti "prima casa": IVA 10%. Fabbricati "Tupini" e assimilati, diversi da case di abitazione, ceduti da parte del costruttore: IVA 10%. Fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ceduti dall’impresa che ha eseguito i lavori: IVA 10%. Altri casi (es. fabbricati strumentali): 22%. Cfr. Tabella A, Parte II e III, allegata al DPR 633/72 e art. 16 del DPR 633/72. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE Cessioni imponibili IVA: Reverse charge se acquirente soggetto IVA. Fabbricati abitativi ceduti dal costruttore/ristrutturatore nei 5 anni dal termine della costruzione: IVA esposta. Fabbricati abitativi ceduti dal costruttore/ristrutturatore, con opzione IVA, oltre i 5 anni dal termine della costruzione: Reverse Charge. Fabbricati strumentali ceduti dal costruttore/ristrutturatore nei 5 anni dal termine della costruzione: IVA esposta. Fabbricati strumentali, al di fuori della fattispecie sopra considerata, ceduti da chiunque: Reverse Charge. LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI Locazione di fabbricato abitativo da parte del costruttore o ristrutturatore: Esente/Imponibile su opzione. Locazione di fabbricato abitativo da parte di un soggetto passivo diverso dal costruttore o ristrutturatore: esente. Locazione di alloggio sociale da parte di un qualsiasi soggetto passivo: esente/imponibile su opzione. LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI Locazione di fabbricato strumentale da parte di un qualsiasi soggetto passivo: esente/imponibile su opzione. LOCAZIONE DI FABBRICATI ALIQUOTE IVA Fabbricati abitativi: 10% Alloggi sociali: 10% Fabbricati strumentali: 22% Cfr. n. 127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e art. 16 del DPR 633/72. CESSIONE DI TERRENI Cessione di terreni edificabili: imponibile (aliquota 22%). Cessione di terreni non edificabili: fuori campo. LOCAZIONE DI TERRENI Locazione di aree edificabili e aree destinate a parcheggio: imponibile (aliquota 22%). Locazione di terreni, aree diverse da quelle destinate a parcheggio e aree non edificabili: esente. Cfr. artt. 2 co. 3 lett. c) e 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72. Dichiarazione IVA 2025: quadro VE Rigo VA2 - Codice Attività: Fino al 31/03/2025 Si indica ancora il "vecchio" codice attività ATECO 2007. Dal 1/04/2025 Va indicato il "nuovo" codice attività ATECO 2025. Quadro VO - Opzioni Rigo VO18 Riservato alle organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (ApS) che applicano il regime forfetario. Rigo VO27 Per imprese giovanili in agricoltura che hanno scelto dal 2024 l'applicazione del regime fiscale agevolato. Quadro VM - Versamenti Auto Nuova Denominazione Il quadro VM è stato rinominato in "Versamenti auto F24 elementi identificativi". Finalità Verifiche propedeutiche all'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano. Versamenti Mensili Il quadro mantiene i campi per indicare i versamenti mensili e trimestrali dell'IVA. Quadro VP Liquidazioni Periodiche Comunicazione dati Possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche dell'ultimo trimestre con la dichiarazione annuale. Nuovo limite per versamenti Incremento a €100 (prima €25,82) del limite minimo per effettuare il versamento. Controlli automatici Errori bloccanti se nel campo VP7 sono indicati importi maggiori di €100 in determinate condizioni. Esonero dal Visto di Conformità €50.000 Esonero Base Crediti compensabili senza visto con punteggio ISA 8 o media biennale 8,5. €70.000 Esonero Elevato Crediti compensabili senza visto con punteggio ISA 9 o media biennale 9. 100% Concordato Preventivo Esonero dal visto per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Scadenze e Modalità di Versamento Presentazione Dal 1° febbraio al 30 aprile 2025, esclusivamente in via telematica. Differimento Possibile pagare fino al 30 giugno/30 luglio con maggiorazione. Versamento Unico Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica). Versamento Rateale Massimo 10 rate mensili, con interessi dello 0,33% mensile. 2.Aliquote IVA su manutenzioni e ristrutturazioni MANUTENZIONI E RISTRUTTURAZIONI Lettera Tipologia di intervento Prevalente destinazione abitativa Edilizia residenziale pubblica Altri fabbricati (es. strumentali) A Manutenzione ordinaria 10% 22% 22% B Manutenzione straordinaria 10% 10% 22% C Restauro e risanamento conservativo 10% 10% 10% D Ristrutturazione edilizia 10% 10% 10% 3.Immobili ad uso abitativo Costituiscono edifici a prevalente destinazione abitativa: le singole unità immobiliari (e relative pertinenze non abitative) accatastate nel gruppo A (con esclusione dell’A/10) a prescindere dall’effettivo utilizzo delle stesse; interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione. L’aliquota agevolata si applica anche a: interventi sulle sole pertinenze degli immobili ad uso abitativo; interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. 4.Esclusioni L’aliquota IVA del 10 % per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non si applica: operazioni che costituiscono «fasi intermedie « nella realizzazione dell’intervento in quanto sono agevolabili le sole operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale (anche se è una società); prestazioni professionali; subappalti 5.Fornitura di beni con posa in opera L’aliquota IVA del 10 % si applica anche: alle cessioni di beni con posa in opera, a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi; alle cessioni di materie prime e semilavorate a condizione che i beni siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l’intervento. L’aliquota agevolata non si applica alla mera fornitura del bene. 6.Beni significativi Elencazione puntuale dei beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Ripartizione della base imponibile: valore bene significativo ≤ 50% del valore complessivo della prestazione: aliquota IVA 10% sull’intera prestazione; valore bene significativo > 50% del valore complessivo della prestazione: l’aliquota IVA del 10% si applica sul doppio della differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore del bene significativo fornito; l’aliquota IVA del 22% si applica sull’importo residuo. Esempio: valore bene significativo; euro 1.000 valore manodopera e ricarico euro 800 valore manodopera e ricarico IVA 10% totale – bene significativo IVA 10% differenza IVA 22% 800 IVA 10% 1.800 – 1.000 = 800 IVA 10% 1.800 – 800 – 800 = 200 IVA 22% Valore del bene significativo: rientrano nel valore del bene significativo tutti gli oneri che concorrono alla produzione del bene; in caso di utilizzo di parti staccate del bene occorre verificare se le parti sono connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale; le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al bene significativo, non sono comprese nel valore di quest’ultimo ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota del 10%. 7. Detrazione dell'IVA Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La dispo sizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al n. 8) dell’art. 10 del DPR 633/1972 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e dell’art. 19-bis dello stesso DPR 633/1972. (Art. 19-bis1, comma 1, lett. i), DPR 633/1972). Revisione della disciplina della detrazione per armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa comunitaria. (Art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), della L. 111/2023). Il soggetto passivo esercita la detrazione dell’IVA nella misura in cui i beni/servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. (Art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE). 8. Eccezione all'indetraibilità oggettiva dell'IVA Immobili abitativi utilizzati nell’ambito di un’attività ricettiva A prescindere dalla classificazione catastale, trattati alla stregua dei fabbricati strumentali per natura (risposta 18/E/2012). Esclusione della rettifica della detrazione IVA per l’immobile temporaneamente concesso in locazione per fini turistici (risposta 25/E/2023). Costruzioni rurali utilizzate come abitazioni dei dipendenti Anche se catastalmente classificati tra i fabbricati abitativi consentono l’esercizio della detrazione dell’IVA, in quanto rientrano, agli effetti fiscali, tra quelli strumentali, ex art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993 (Cass. 13309/2023). Infatti, nella categoria dei fabbricati strumentali rientrano anche, ai sensi del citato art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, le costruzioni rurali destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Fabbricati abitativi destinati ad attività d’impresa o professionale Laddove l’impresa non svolga attività di costruzione, la stessa può comunque portare in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di un fabbricato a destinazione abitativa purché provi, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa o di arte e professione e sia destinata, almeno in prospettiva, a procurargli un lucro (Cass. 15617/2024). Dimostrazione che l’immobile costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio dell’attività. La variazione catastale, anche successiva all’anno dell’acquisto, conferma la “funzione programmatica” della destinazione dell’immobile. 9. Detrazione/Rimborso IVA per le spese di miglioria su beni di proprietà altrui Detrazione IVA Il diritto alla detrazione IVA è ammesso per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche nel caso di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, che del resto costituisce il presupposto della detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972 (Cass., SS.UU., 11533/2018). Rimborso IVA L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta (Cass., SS.UU., 13162/2024). Acquisto o importazione di beni ammortizzabili (art. 30, comma 3 , lett. c), DPR 633/1972) Disponibilità dei beni in base ad un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo. Concetto di “bene ammortizzabile” Non può essere desunto dagli artt. 102 e 103 del TUIR, dovendosi fare riferimento alla nozione di “beni di investimento” utilizzata dalla Direttiva 2006/112/CE, cosicché il rimborso deve ritenersi ammesso anche per i beni che, pur non essendo ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa o della professione per un periodo di tempo medio-lungo. Esigenza di rivisitazione della prassi amministrativa in materia di pro rata di detrazione Risposta 165/E/2020: per l’individuazione dei beni ammortizzabili ai fini dell’art. 19-bis, comma 2, del DPR 633/1972, in assenza di una definizione ai fini dell’IVA, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette. Risposta 413/E/2023: di conseguenza, non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che il soggetto passivo ha qualificato come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli cd. “merce” (di cui all’art. 92 del TUIR) e da quelli cd. “patrimoniali” (di cui all’art. 90 del TUIR). Esigenza di modifica della normativa in materia di rettifica della detrazione L’art. 190 della Direttiva 2006/112/CE, ai fini della rettifica della detrazione, fa riferimento proprio al concetto di “bene di investimento”, a differenza della corrispondente disciplina domestica, dove l’art. 19-bis2, commi 5 e 8, del DPR 633/1972 stabilisce che le disposizioni in materia di rettifica della detrazione relative ai beni ammortizzabili vanno applicate avendo riguardo, ancora una volta, alle regole previste ai fini delle imposte sui redditi. → Facoltà di applicare direttamente la norma comunitaria, ove più favorevole. 10. Dal pro rata "generale" al pro rata "selettivo" Attuale disciplina del pro rata di detrazione IVA ❑ Ha carattere “generale”, nel senso che si applica alla totalità degli acquisti di beni/servizi indipendentemente dalla loro destinazione dei beni/servizi all’effettuazione di operazioni imponibili o, al contrario, di operazioni esenti (artt. 19, comma 5, e 19-bis, DPR 633/1972). ❑ Il criterio del pro rata è applicabile limitatamente ai beni/servizi ad utilizzo “misto” nelle sole ipotesi previste dall’art. 19, comma 4, DPR 633/1972, vale a dire limitatamente ai beni/servizi utilizzati in parte per operazioni non soggette e in parte per fini privati o, comunque, estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione. Passaggio al pro rata «selettivo» ❑ Il nuovo pro rata sarà applicabile solo ai beni/servizi utilizzati, allo stesso tempo, per operazioni che danno diritto alla detrazione e per operazioni esenti; sarà percentuale come quello “generale” dell’art. 19, comma 5, del DPR 633/72 e, inoltre, avrà carattere facoltativo (art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), L. 111/2023). ❑ Peri restanti acquisti, la detrazione sarà operata secondo un criterio analitico di afferenza dei beni/servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse, con la conseguente indetraibilità dell’IVA relativa ai beni/servizi utilizzati per compiere operazioni esente. 11.Verso l’UE- Iva nel settore immobiliare Obiettivi: Ridefinire i presupposti IVA: Allineamento alla normativa dell'Unione Europea. Revisione delle operazioni esenti: Introduzione dell'opzione per l'imponibilità in conformità ai criteri UE. Definizione chiara delle esenzioni (es. settore immobiliare). Razionalizzazione aliquote IVA: Riduzione del numero e revisione delle aliquote. Rivedere la disciplina della detrazione: Introduzione del pro-rata di detraibilità per beni e servizi utilizzati in operazioni con e senza diritto a detrazione. Rimozione dell'indetraibilità oggettiva nel settore immobiliare (art. 19 bis-1, D.P.R. 633/1972). Criticità attuale nel Settore Immobiliare: Esclusione della detrazione per acquisto, locazione, gestione e recupero di fabbricati abitativi (imprese non edilizie). Proposta: Rivedere l'indetraibilità per garantire coerenza con la natura dell'operazione (in linea con Interpello Agenzia delle Entrate n. 392/2023). Conclusione Armonizzazione con la normativa UE: Coerenza con le interpretazioni della Corte di Giustizia UE. Maggior equitàe semplificazione: Detrazione proporzionale e razionalizzazione delle aliquote Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Iva modello 26 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Iva modello 26 In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e comunicazione delle variazioni". di Walter Pittini 15 aprile 2025 Che cos'è Il modello di “Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e Comunicazione delle variazioni” (Iva 26) non può più essere utilizzato dagli enti o società controllanti che intendono avvalersi, per un determinato anno solare, della particolare procedura di compensazione dell’Iva relativamente a una o più società considerate «controllate». Infatti, dal 2017 l’esercizio dell’opzione è comunicato dalla controllante con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Il modello Iva 26 può ancora essere utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione (articolo 73, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972). Il modello va utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno e relative ai dati indicati in occasione della presentazione della dichiarazione di adesione (articolo 3, comma 3, del Dm 13/12/1979). Come e quando ll modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel, secondo le istruzioni dell’Agenzia ( specifiche tecniche allegate al provvedimento del 6/12/10) - pdf . La comunicazione delle variazioni relative ai dati indicati nella dichiarazione di adesione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione. Qualora il modello venga utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione (esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione), deve essere presentato entro il 30 aprile. Normativa e prassi Provvedimento del 06/12/2010 - pdf - Approvazione del modello Iva 26 per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e comunicazione delle variazioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ( Pubblicato il 07/12/10 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244) Modelli e istruzioni Modello di adesione e variazione Iva di gruppo (Iva 26) - pdf Istruzioni di compilazione - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- DST | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione DST In questa sezione, che puoi navigare utilizzando il menu di navigazione, sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione Imposta sui servizi digitali". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos’è L’imposta sui servizi digitali ( Digital Service Tax) si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. La tassazione, in pratica, riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti. Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso. Sono soggetti al pagamento della digital tax gli esercenti attività d’impresa che realizzano in Italia ricavi derivanti dai suelencati servizi digitali e che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro. Dichiarazione, versamento e obblighi contabili I soggetti interessati devono inviare, in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno la dichiarazione contenente i ricavi percepiti nell’anno solare precedente. Il versamento dell’imposta, tramite modello F24, deve essere effettuato in due soluzioni: un acconto, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, entro il 30 novembre dell’anno in cui sorge il presupposto d’imposta; il saldo, entro il 16 maggio dell’anno successivo. Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente oppure tramite gli intermediari. Con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o di riportare il credito all’anno successivo. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, possono effettuare il versamento mediante bonifico: a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600) indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento. Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1 - pdf) e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2 - pdf) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Esclusioni Con riguardo all’ambito oggettivo dell’imposta istituita, tra i servizi digitali esclusi vi sono: la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale; la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari. Modelli e istruzioni Le istruzioni per la compilazione del modello sono state aggiornate il 29 marzo 2021 . Motivi dell’aggiornamento - pdf Modello Imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax - DST) - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il bando sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive e mira a potenziare, rinnovare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della regione. I contributi sono concessi a fondo perduto con importo pari al 50% delle spese ammissibili. La Regione Marche ha pubblicato un bando finalizzato al sostegno della riqualificazione delle strutture ricettive presenti sul territorio. L’obiettivo principale è potenziare, rinnovare e diversificare l’offerta turistica ricettiva della regione. Gli interventi finanziabili potranno riguardare progetti di riqualificazione di strutture ricettive già esistenti oppure la riconversione di immobili in strutture turistico-ricettive, a condizione che tali interventi garantiscano il rispetto di specifici standard qualitativi. A chi si rivolge il bando Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive Possono beneficiare di questo bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. È Inoltre necessario che la sede dell’impresa sia situata nel territorio della Regione Marche e che l’intervento di riqualificazione non sia già stato completato. Interventi ammissibili per il bando Regione Marche Il bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive è rivolto a progetti riguardanti otto specifiche tipologie di strutture ricettive . Queste categorie sono: Alberghi a 5 stelle; Alberghi a 4 stelle; Alberghi a 3 stelle “d’eccellenza”; Country house “d’eccellenza”; Residenze Turistico Alberghiere a 4 Stelle; Residenze Turistico Alberghiere a 3 Stelle “d’eccellenza”; Residenze d’epoca extra-alberghiere “d’eccellenza”; Alberghi diffusi “d’eccellenza”. Come funziona il contributo del bando Marche riqualificazione strutture ricettive Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto . L’Intensità massima del contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili , con un limite massimo di 300.000 euro per progetto. Come presentare domanda per il bando Regione Marche Le domande di partecipazione al bando Regione Marche per la riqualificazione delle strutture ricettive potranno essere inviate a partire dalle ore 09:00 del 27 gennaio 2025 e fino alle ore 13:00 del 28 aprile 2025. Hai un’impresa nelle Marche e cerchi contributi per il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Fusione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Fusione di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Fusione @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Nuovo Sportello | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Nuovo Sportello [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 20 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con provvedimento direttoriale, ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande per il sostegno ai programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’ autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito. 1. Contesto A partire dalle ore 12 di venerdì 4 aprile 2025 le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito. Con decreto direttoriale del 14 marzo 2025 sono disciplinate le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura. Invitalia provvederà, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’apposita sezione del proprio sito internet dedicata alla misura ( Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi - Invitalia ) la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa. 2. A chi si rivolge Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH , ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. 3. Cosa finanzia La misura “ Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER ” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici , per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito. 4. Agevolazioni concedibili Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila ) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione ) nella misura massima del: 30% per le medie imprese; 40% per le micro e piccole imprese; 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento; 50% per la diagnosi energetica Il 40% sar à riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese. Qualora, in fase di definizione della graduatoria , le risorse destinate alle predette riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione. 5. Risorse disponibili Le risorse destinate alla misura sono 320 milioni di euro a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 del PNRR, fa seguito all’adozione del decreto del 13 novembre 2024 del ministro Adolfo Urso, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese. 6. Modalità e termini presentazione domande La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore ( www.invitalia.it ), a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025. 7. Normativa Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 Decreto ministeriale 13 novembre 2024 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI Decreto direttoriale 14 marzo 2025 - Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Modalità e termini per la presentazione delle domande Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Bilancio | WPITTINI
Sei in Home Impresa Bilancio Da PITTINI WALTER, ci occupiamo di una varietà di settori, ognuno dei quali richiede esperienza e competenze diverse. Scorri verso il basso per scoprire in quali settori siamo specializzati e come possiamo personalizzare i nostri servizi in base alle tue esigenze. Bilancio di esercizio Analisi di bilancio Continuità aziendale Bilancio consolidato Deducibilità fiscale
- IRAP | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione IRAP La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997. di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è La dichiarazione Irap è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997. Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta. Chi deve presentare la dichiarazione Devono presentare la dichiarazione Irap: le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir) gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso le Amministrazioni pubbliche. Non sono soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche nonché i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini IRAP, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale annuale in base al “fatturato”. I soggetti non residenti sono tenuti alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole. Attenzione: la dichiarazione Irap va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento/liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati. Come e quando si presenta Il modello Irap deve essere presentato in via telematica: per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni) per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 15 aprile ed entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta. Modello e istruzioni Modello Irap 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Amministratore di condominio | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Amministratore di condominio < Condominio successiva precedente Amministratore di condominio di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 23 febbraio 2025 Commenti Contattaci
- Abitazione principale e detrazione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Abitazione principale e detrazione 1. Abitazione principale Le modifiche apportate dalla legge 30/12/2024 n. 207 alla disciplina in tema di detrazione di imposta per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare prevedono, per tutti i bonus, una aliquota “rafforzata” (50% nel 2025 e 36% negli anni 2026 e 2027) per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Cosa si intende per abitazione principale ai fini della detrazione in oggetto? A tal fine può farsi riferimento alla definizione di abitazione principale dettata dall’art. 10, comma 3-bis del T.U.I.R. (DPR. 917/1986) che così dispone: “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”. Lo stesso art. 10, comma 3-bis, del T.U.I.R. equipara (ai fini IRPEF) all’unità abitativa anche le relative pertinenze, precisando al contempo che sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Pertanto, può fondatamente ritenersi che l’aliquota agevolata in questione possa trovare applicazione anche per le spese sostenute con riguardo alle pertinenze dell’unità adibita ad abitazione principale del contribuente. 2. Limiti alla detrazione Da segnalare che i contribuenti con reddito superiore ad € 75.000,00 potranno fruire in maniera limitata delle detrazioni di imposta previste per gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare. Infatti, la legge 30/12/2024 n. 207 (art. 1, comma 10) ha inserito nel T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) una nuova disposizione (l’art. 16-ter) che prevede per i soggetti con reddito complessivo superiore a ¤ 75.000,00 un tetto massimo di detrazione stabilendo che gli oneri e le spese per il quali il T.U.I.R. o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda (compresi quindi anche i bonus edilizi), considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione sino all’ammontare calcolato moltiplicando: l’importo base pari a ¤ 14.000,00 se il reddito complessivo è superiore a ¤ 75.000,00 e non superiore a ¤ 100.000,00 ovvero pari ad ¤ 8.000,00 se il reddito complessivo è superiore ad ¤ 100.000,00; per un coefficiente che varia (0,50, 0,70, 0,85 o 1) in corrispondenza del numero e delle condizioni dei figli “a carico” presenti nel nucleo familiare. Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese costituente il tetto massimo di detrazione i seguenti oneri e spese: le spese sanitarie; le somme investite in start-up innovative; le somme investite nelle PMI innovative; Sono inoltre escluse dal computo suddetto le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del T.U.I.R. ovvero di altre disposizi normative (ossia le spese ammesse ai Bonus edilizi) sostenute sino al 31 dicembre 2024 (rate che, pertanto, potranno essere portate in detrazione per l’intero loro importo non dovendo computarsi nel tetto massimo di detrazione introdotto dalla legge 207/2024 per spese ed oneri sostenuti a partire dal 1° gennaio 2025). Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- Previdenza | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Previdenza I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dall'art. 1 co. da 76 a 84 della L. 190/2014, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Accredito contributivo Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Presentazione della domanda L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29. Attività in corso I soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare: a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato. Per i soggetti che hanno già aderito all'agevolazione contributiva, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno, restando l'agevolazione operativa fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia; il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS. Nella circ. INPS 10.2.2015 n. 29 era stato anche allegato un modello cartaceo per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Nuova attività I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare la scelta per l'agevolazione contributiva con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la predisposizione della tariffazione annuale. Versamento dei contributi I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata sono versati: per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali; per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro). Esclusione di ulteriori riduzioni contributive Optando per l'agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di: collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato; soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età. Decadenza dell'agevolazione Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, oppure per effetto della perdita dei requisiti d'accesso o per la verifica di una delle cause ostative), anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La cessazione dell'agevolazione determina: ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta; in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (art. 1 co. 82 della L. 190/2014). Dichiarazione di rinuncia al regime contributivo agevolato entro il 28.2 La rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all'INPS entro il mese di febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dall'1.1 del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dall'1.1 dell'anno successivo. @ riproduzione riservata Previous Next



