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- Pace | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Pace Pace, giustizia e istituzioni forti 4 maggio 2025 L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Fatti e cifre • Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi sono la magistratura e la polizia • Corruzione, concussione, furto ed evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo circa 1,26 mila miliardi di dollari l’anno; questa somma di denaro potrebbe essere usata per sollevare coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorni al di sopra di tale soglia per almeno sei anni • La percentuale di bambini che lasciano la scuola primaria nei Paesi colpiti da conflitti ha raggiunto il 50% nel 2011, comprendendo 28,5 milioni di bambini; ciò dimostra l’impatto che le società instabili hanno su uno dei principali obiettivi inseriti nell’agenda del 2015: l’istruzione • Lo stato di diritto e lo sviluppo sono caratterizzati da una significativa interrelazione e si rafforzano a vicenda, rendendo tale compresenza necessaria per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale ed internazionale. Traguardi 16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato 16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti 16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti 16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato 16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite 16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Communication | WPITTINI
Comunicazioni 23 aprile 2025
- Bilancio esercizio | WPITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio Bilancio di esercizio This is your Project Page. It's a great opportunity to help visitors understand the context and background of your latest work. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share. previus next i) Termini approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. ii) Iter approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iii) Rottamazione magazzino This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iv) Continuità aziendale This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.
- Intrastat | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Intrastat di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- IVA e Indirette | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro IVA e Indirette I soggetti in regime forfetario non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni (art. 1 co. 58 della L. 190/2014). Fatturazione e certificazione dei corrispettivi Durante il regime agevolato permane l'obbligo di fatturazione e di certificazione fiscale mediante trasmissione telematica dei corrispettivi. Quest'ultimo adempimento può essere sostituito con l'emissione, per ogni operazione, di fatture, anche cartacee (risposta resa a Telefisco 30.1.2020; impostazione confermata nella circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). I documenti emessi devono indicare che l'operazione è stata effettuata durante l'applicazione del regime agevolato. Fatturazione elettronica A decorrere dall'1.1.2024, è operativo l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI per i soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall'art. 18 co. 3 del DL 36/2022), con l'esclusione di coloro che effettuano prestazioni sanitarie B2C (v. la voce "Fatturazione elettronica - B2B e B2C"). Nel file xml va indicato il codice RF19 nel campo "Regime fiscale" e il codice natura "N2.2" (Operazioni non soggette - altri casi). L'emissione di fatture in formato elettronico comporta la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72. A tal fine, è possibile avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate. Resta confermato anche l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2018). Imposta di bollo Sulle fatture emesse va assolta l'imposta di bollo di 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). È esente dal bollo il documento commerciale di cui al DM 7.12.2016 (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 1.2). Correzione delle fatture In caso di errata applicazione del regime forfetario, la correzione delle fatture elettroniche può avvenire, alternativamente: emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento (art. 26 co. 1 del DPR 633/72), ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta); emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione (art. 26 co. 2 del DPR 633/72) a integrale storno delle fatture originarie, ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta) (risposte interpello Agenzia delle Entrate 499/2019 e 500/2019). Soggettività passiva ai fini IVA I soggetti che applicano il regime mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nello specifico, occorre assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni: per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta. Ai fini IVA, inoltre, trova applicazione: per le cessioni intracomunitarie di beni, l'art. 41 co. 2-bis del DL 331/93, conv. L. 427/93; per gli acquisti intracomunitari di beni, l'art. 38 co. 5 lett. c) dello stesso DL 331/93; per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, gli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72; per le importazioni, le esportazioni e le operazioni ad esse assimilate, le disposizioni di cui al DPR 633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 dello stesso DPR 633/72. La disciplina del regime forfetario trova applicazione anche in relazione alle note di variazione che dovessero essere emesse ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72. Semplificazione degli adempimenti Durante il regime agevolato vige l'esonero dai principali adempimenti previsti ai fini dell'imposta (ad esempio, liquidazione e versamento, registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, dichiarazione annuale), mentre resta l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Split payment I soggetti in regime forfetario non applicano lo split payment in quanto l'applicazione di tale meccanismo è esclusa per tutte le operazioni che seguono regimi speciali IVA. Esterometro I soggetti in regime forfetario sono tenuti alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro). Riduzione dei termini di accertamento Per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014). La disposizione dovrebbe perdere di efficacia a seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. È invece possibile beneficiare della riduzione dei termini di accertamento di due anni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.. 127/2015 se, oltre alla fatturazione elettronica, viene garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro. L'emissione tardiva della fattura elettronica non pregiudica l'applicazione del regime premiale qualora il soggetto passivo ricorra all'istituto del ravvedimento per sanare la violazione. Laddove il professionista forfetario trasmetta il documento al Sistema di Interscambio oltre il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, si sarebbe in presenza di un "mero ritardo nell'adempimento fiscale", sanzionabile ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs.. 471/97, da 250 a 2.000 euro. Rettifica della detrazione All'atto dell'accesso al regime forfetario, così come in caso di transito, anche per opzione, al regime IVA ordinario, è obbligatorio operare la rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19- bis2 del DPR 633/72. Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare (a sfavore), in un'unica soluzione, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (art. 1 co. 61 della L. 190/2014). Il versamento dell'importo a debito va operato unitamente al saldo IVA. Ipotizzando la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2023, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2025 relativa al 2024 (primo anno di applicazione del regime ordinario). Fuoriuscita immediata dal regime Nell'ipotesi di fuoriuscita in corso d'anno dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (art. 1 co. 71 terzo periodo della L. 190/2014). Ai fini del superamento del limite, ciò che rileva è l'incasso dei ricavi o dei compensi e non l'emissione della relativa fattura. Conseguentemente, la fattura che comporta il superamento del limite in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'IVA a debito; se l'incasso avviene in un momento successivo all'emissione della fattura, gli obblighi IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'operazione (interamente considerata). A partire dall'incasso (successivo all'emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA: l'operazione che ha generato l'incasso, mediante integrazione del documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario; tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso; tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate. Rimangono, invece, nell'alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei 100.000 euro; tali operazioni non devono essere evidenziate nella dichiarazione IVA (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell'ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite predetto. Dal momento dell'incasso della somma che ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, il contribuente è tenuto ad istituire i registri IVA. La rettifica dell'imposta non detratta in costanza di regime forfetario è esposta nella dichiarazione IVA relativa allo stesso anno della fuoriuscita, da presentare nell'anno successivo. @ riproduzione riservata Previous Next
- Pagina di ringraziamento | WPITTINI
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- Iva base 2025 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Iva base 2025 di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Gestione del marketing | WPITTINI
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- 28. Determinazione del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 25] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 28. Determinazione del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 25] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno. 2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. 3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. 4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo. 4 bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo [n.d.r. ex art. 50] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo [n.d.r. ex art. 50] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze [...] (2) dei beni strumentali, esclusi [...] (3) gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 (4), se: a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. (5) 1 bis 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis. (6) 1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. (5) 1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. (5) 2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non (7) inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (8). Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non (9) inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. (10) 3. Le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire [n.d.r. 516,46 euro], nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. (11) Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (11) 3 bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. (12) 4. [...] (13) 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. (14) I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. (15) Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonchè le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà (16). 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.] maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell’art. 62 [comma 3 dell’art. 95, n.d.r.]. 6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 7. [...] (17) 8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 49 [53, n.d.r.] sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni (18); le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta. (19) 8 bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “e le minusvalenze” sono state soppresse dall’art. 1, comma 334, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (3) Le parole “gli immobili e” sono state soppresse dall’art. 1, comma 334, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (4) Le parole “di cui al comma 5” sono state inserite dall’art. 1, comma 334, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dall’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. (5) Comma inserito dall’art. 36, comma 29, lett. a), n. 1, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (6) Comma inserito dall’art. 1, comma 334, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. (7) Le parole “per un periodo non” sono state sostituite alle precedenti “a condizione che la durata del contratto non sia” dall’art. 4-bis, comma 1, lett. a), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012. (8) Le parole “; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti “e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili” dall’art. 1, comma 162, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (9) Le parole “per un periodo non” sono state sostituite alle precedenti “a condizione che la durata del contratto non sia” dall’art. 4-bis, comma 1, lett. a), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29.4.2012. (10) Comma sostituito dall’art. 1, comma 334, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. É tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire [n.d.r. 516,46 euro]. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.“. Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dall’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. (11) Periodi così sostituiti dall’art. 1, comma 334, lett. d), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.“. Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dall’1.1.2007 al 31.21.2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo. (12) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 402, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006; per il medesimo periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto della predetta disposizione. Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 [art. 21] della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.“. (13) Comma abrogato dall’art. 17, comma 2, lett. a), L. 27.12.1997 n. 449, pubblicata in G.U. 30.12.1997 n. 302, S.O. n.255. (14) Periodo così sostituito dall’art. 83, comma 28-quater, lett. b), DL 25.6.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Ai sensi del successivo comma 28-quinquies, le disposizioni entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008. Testo precedente: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.“. (15) I periodi da “I limiti di cui al periodo” fino a “compensi in natura per il professionista” sono stati sostituiti al precedente secondo periodo dall’art. 8, comma 1, L. 22.5.2017 n. 81, pubblicata in G.U. 13.6.2017 n. 135. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 7-quater, comma 5, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225; - l’art. 10, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277; - l’art. 36, comma 29, lett. a), n. 2, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (16) Le parole “. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonchè le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà“ sono state sostituite alle precedenti “; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare” dall’art. 9, comma 1, L. 22.5.2017 n. 81, pubblicata in G.U. 13.6.2017 n. 135. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. (17) Comma abrogato dall’art. 4, comma 4, L. 30.12.1991 n. 413, pubblicata in G.U. 31.12.1991 n. 305, S.O. n. 91. (18) Le parole “, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni” sono state inserite dall’art. 1, comma 318, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (19) Periodo inserito dall’art. 26, comma 1, lett. c), DLgs. 13.7.2017 n. 116, pubblicato in G.U. 31.7.2017 n. 177. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- IVA | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione IVA In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Iva 2025. di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è ll modello di dichiarazione annuale Iva/2025 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva (anno d'imposta 2024 ). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. Il modello va presentato - esclusivamente per via telematica - tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 Contribuenti esonerati dalla dichiarazione Iva Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva: i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente: ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972) ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398) i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972). le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Normativa e prassi Provvedimento del 28 gennaio 2025 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024 (Pubblicato il 28/01/2025). Provvedimento del 15 gennaio 2025 - Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Pubblicato il 15 gennaio 2025). Modelli e istruzioni Modelli di dichiarazione IVA 2025, concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: Modello Iva annuale 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione del modello Iva annuale - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- PRODUZIONE | WPITTINI
PRODUZIONE Aggiornamenti > Prodotti > Servizi > Corsi > LA NOSTRA PRODUZIONE Aggiornamenti Ferrovie: Ferrovie dello Stato in cerca di investitori per la rete Alta Velocità Quanto costano sdraio e ombrelloni al mare, estate di rincari: le spiagge meno care Dichiarazione 730/2025: come evitare acconti per locazioni brevi Affitti brevi, Airbnb lancia un appello all’Ue «l’overtourism è guidato principalmente dagli hotel» Immobili, si semplifica la qualificazione di stato legittimo Responsabilità dei sindaci Pmi, dalla finanza innovativa un poker di opportunità 1 2 3 4 5 Scopri di più --- Prodotti Vista rapida Consulente Incasa Cedolare secca Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di successione Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Vista rapida Indichiarazione Redditi Società di persone Vista rapida Indichiarazione Cupe Vista rapida Indichiarazione Modello Redditi Società di capitali Vista rapida Indichiarazione Redditi persone fisiche Vista rapida Indichiarazione Unico Vista rapida Indichiarazione IVA Vista rapida Indichiarazione Redditi Enti non commerciali Enc Scopri di più --- Servizi Fiscale Disponibile online Scopri di più 1 ora 30 minuti prezzo trattabile prezzo trattabile Scopri di più --- Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione
- CONSUMI | WPITTINI
Il termine "consumatore" si riferisce a un individuo o a un gruppo che acquista beni e servizi per uso personale. Sei in: PITTINI > INDUSTRIE Consumi Eventi Post Ecommerce Prodotti Rappresentante CONSUMI Il termine "consumatore" si riferisce a un individuo o a un gruppo che acquista beni e servizi per uso personale. Al momento non ci sono eventi Ultimi post 1 2 COMMERCIO ELETTRONICO Semplifica la tua gestione fiscale e concentrati sulle vendite. Scopri di più --- Consumi Rappresentante Rappresentante Rappresentante Rappresentante Scopri di più --- In quale altro modo possiamo aiutarti Riordino Soluzioni
- Antireciclaggio | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo < Back Antireciclaggio Essere in regola per le verifiche antiriciclaggio negli studi dei commercialisti. Previous Next 1. L’accesso della G.d.F. 2. L’ispezione documentale 3. Il contenuto del fascicolo antiriciclaggio di studio 4. L’identificazione e l’adeguata verifica della clientela in presenza e a distanza 5. Gli adempimenti per la formazione del personale e dei collaboratori Consulenza Amministrativa 60 Prenota
- Salute | WPITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Salute Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 4 maggio 2025 Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune delle cause di morte più comuni legate alla mortalità infantile e materna. Sono stati compiuti significativi progressi nell’accesso all’acqua pulita e all’igiene, nella riduzione della malaria, della tubercolosi, della poliomielite e della diffusione dell’HIV/AIDS. Nonostante ciò, sono necessari molti altri sforzi per sradicare completamente un’ampia varietà di malattie e affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute, siano esse recenti o persistenti nel tempo. Fatti e cifre 1. Salute infantile • Ogni giorno muoiono 17.000 bambini in meno rispetto al 1990; tuttavia, ogni anno continuano a morire più di sei milioni di bambini prima del compimento del quinto anno d’età • Dal 2000, i vaccini contro il morbillo hanno prevenuto quasi 15,6 milioni di morti. • Nonostante decisi progressi a livello globale, una porzione crescente delle morti infantili avviene in Africa subsahariana e nell’Asia meridionale. Quattro su cinque morti infantili avvengono in queste regioni • I bambini nati in situazioni di povertà hanno quasi il doppio delle probabilità di morire prima del compimento del quinto anno d’età rispetto ai bambini nati nelle famiglie più ricche • I figli di madri istruite – anche di coloro che hanno completato soltanto la scuola primaria – hanno più probabilità di sopravvivere rispetto ai figli di madri senza alcuna istruzione. 2. Salute materna • La mortalità materna si è ridotta di quasi il 50% dal 1990 • In Asia orientale, nel Nordafrica e nell’Asia meridionale, la mortalità materna si è ridotta di circa due terzi • Tuttavia, il tasso di mortalità materna – ovvero la proporzione di madri che non sopravvivono al parto rispetto alle madri che invece sopravvivono – nelle regioni in via di sviluppo è ancora oggi 14 volte maggiore rispetto al tasso di mortalità materna delle regioni sviluppate • Un numero maggiore di donne sta ricevendo assistenza prenatale. Nelle zone in via di sviluppo, l’assistenza prenatale è aumentata dal 65% nel 1990 all’83% nel 2012 • Solo la metà delle donne che vivono nelle zone in via di sviluppo riceve la quantità raccomandata di assistenza medica di cui ha bisogno • Sempre meno adolescenti hanno figli nella maggior parte delle regioni in via sviluppo, ma i progressi hanno conosciuto un rallentamento. Il grande incremento nell’uso dei metodi anticoncezionali che ha caratterizzato gli anni ’90 non è stato replicato nella prima decade del 2000 • Lentamente, la richiesta di pianificazione familiare viene soddisfatta per un numero crescente di donne, ma la domanda sta aumentando rapidamente. 3. HIV/AIDS, malaria e altre malattie • Alla fine del 2014, 13,6 milioni di persone avevano accesso a terapie antiretrovirali • Nel 2013 sono esplose 2,1 milioni di nuove infezioni da HIV, il 38% in meno rispetto al 2001 • Alla fine del 2013, 35 milioni di persone vivevano con il virus dell’HIV • Nello stesso anno, 240.000 bambini sono stati infettati dal virus dell’HIV • Le nuove infezioni da HIV tra i bambini sono diminuite del 58% dal 2001 • A livello mondiale, gli adolescenti e le giovani donne sono vittime di disuguaglianze, esclusione, discriminazione e violenza per motivi di genere, il che li espone ad un maggior rischio di contrarre l’HIV • L’HIV è la causa principale di morte tra le donne in età riproduttiva in tutto il mondo • Le morti da tubercolosi tra le persone che vivono con il virus dell’HIV è diminuita del 36% dal 2004 • Nel 2013 si sono registrate 250.000 nuove infezioni da HIV tra gli adolescenti, due terzi delle quali hanno colpito le ragazze • L’AIDS è oggi la principale causa di morte tra gli adolescenti (dai 10 ai 19 anni) in Africa e la seconda causa più comune di morte tra gli adolescenti a livello mondiale • In molti luoghi, non viene rispettato il diritto delle adolescenti all’intimità e all’autonomia del proprio corpo; molte dichiarano che la loro prima esperienza sessuale è stata forzata • Nel 2013, 2,1 milioni di adolescenti vivevano con il virus dell’HIV • Tra il 2000 e il 2015, sono state evitate più di 6,2 milioni di morti per malaria, principalmente in bambini con età inferiore ai 5 anni in Africa subsahariana. Il tasso globale di incidenza della malaria si è ridotto del 37% e il tasso di mortalità del 58% • Tra il 2000 e il 2013 gli interventi di prevenzione, di diagnosi e di trattamento della tubercolosi hanno salvato 37 milioni di vite. Il tasso di mortalità da tubercolosi si è ridotto del 45% e il tasso di prevalenza del 41% tra il 1990 e il 2013. Traguardi 3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi 3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi 3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili 3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale 3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol 3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali 3.7 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali 3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti 3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo 3.a Rafforzare l’attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi 3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l’accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in conformità alla Dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS e la Sanità Pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utilizzare appieno le disposizioni dell’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuali contenenti le cosiddette “flessibilità” per proteggere la sanità pubblica e, in particolare, fornire l’accesso a farmaci per tutti 3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo 3.d Rafforzare la capacità di tutti i Paesi, sopratutto dei Paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Termini e Condizioni | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI Termini e Condizioni Dichiarazione di non responsabilità Le spiegazioni fornite in questa pagina sono informazioni di carattere generale e non dettagliate su come scrivere la propria informativa sulla privacy. Questo articolo non è da considerarsi una consulenza legale o una raccomandazione sulle azioni necessarie, poiché non possiamo sapere in anticipo quali siano i termini specifici in merito alla privacy che desideri stabilire tra la tua attività commerciale e i tuoi clienti e visitatori. Ti consigliamo di richiedere una consulenza legale per ricevere chiarimenti e assistenza nella creazione della tua informativa sulla privacy. Informativa sulla privacy: aspetti fondamentali Detto questo, una informativa sulla privacy è una dichiarazione che rende note alcune o tutte le modalità con cui un sito web raccoglie, utilizza, divulga, elabora e gestisce i dati dei propri visitatori e clienti. Di solito include anche una dichiarazione sull'impegno del sito web a proteggere la privacy dei visitatori o clienti e una spiegazione sui diversi meccanismi che il sito sta implementando al fine di proteggere la privacy. Le diverse giurisdizioni hanno obblighi legali diversi su ciò che deve essere incluso in un'informativa sulla privacy. È tua responsabilità assicurarti di rispettare la legislazione pertinente alle tue attività e al luogo in cui ti trovi. Cosa includere nell'informativa sulla privacy In generale, un'informativa sulla privacy tratta spesso questo tipo di questioni: i tipi di informazioni che il sito web raccoglie e le modalità di raccolta dei dati, una spiegazione sul perché il sito web raccoglie questi tipi di informazioni, quali sono le pratiche del sito web sulla condivisione delle informazioni con terze parti, le modalità con cui visitatori e clienti possono esercitare i loro diritti in base alla legislazione sulla privacy pertinente, le pratiche specifiche relative alla raccolta dei dati dei minori e molto altro ancora. Per saperne di più, consulta il nostro articolo "Creare un'informativa sulla privacy ".



