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  • Uffici | PITTINI

    mondo prossima apertura in ROMA SEDE DI BARI Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso 70125 Bari, (BA), Italia Contatti +39 340 715 1940 PITTINI pittini@live.it Orari di apertura Lun - Ven 10:00 am – 12:00 am Chiuso Sabato e Domenica SEDE DI BARI Non vedi la tua città. Richiedi una sede qui sotto. RICHIESTA PROSSIME APERTURE FIRENZE, MILANO ROMA In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni

  • Agevolazioni del patrimonio edilizio | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Agevolazioni del patrimonio edilizio < Condominio successiva precedente Agevolazioni del patrimonio edilizio di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 1. Introduzione Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; 36% , con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025. Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. 2. Chi può usufruirne Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino. Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. 4. Manutenzione ordinaria Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. 5. Altri lavori agevolabili Tra i lavori ammessi all’agevolazione rientrano, come detto, gli stessi interventi per i quali si può usufruire della detrazione quando sono effettuati sulle singole unità abitative. Sono quelli indicati nell’art. 16-bis del Tuir e descritti precedentemente. Si tratta degli interventi: necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico effettuati per il conseguimento di risparmi energetici per l’adozione di misure antisismiche di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Consulenza Incondominio 60 Prenota 26 febbraio 2025 Commenti Contattaci

  • AMMINISTRATIVO | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI Amministrativo Competenze Aree gestionali Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Sostegni Eventi Corsi Faq Partner Carriere AMMINISTRATIVO L'amministrazione aziendale è una disciplina che studia la gestione, l'organizzazione e il controllo delle risorse di un'azienda per raggiungere i suoi obiettivi. Pianificazione Legale Processi Rischi Risorse Esplora le nostre aree gestionali Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e le nostre soluzioni innovative in Industries e settori. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Gestione dell'amministrazione Attività burocratiche, contabili, fiscali. Scopri ---> Gestione delle Risorse umane Reclutamento, selezione, formazione, valutazione e motivazione del personale. Scopri ---> Gestione finanziaria Bilancio, contabilità, gestione dei flussi di cassa, finanziamenti. Scopri ---> Gestione della produzione Progettazione, produzione, controllo qualità. Scopri ---> Gestione del marketing Comunicazione, promozione, vendita. Scopri ---> Gestione della logistica Approvvigionamento, distribuzione, trasporto. Scopri ---> Protocolli I nostri approfondimenti Registro Imprese Registro informatico pubblico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni ) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica . Scopri di più Finanza Finanza aziendale Scopri di più Pianificazione Pianificazione e controllo di gestione Scopri di più Bilancio Bilancio e principi contabili Scopri di più Mud 1 Modello Unico di dichiarazione ambientale Scopri di più Rettifica Ateco 2025 Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025 Scopri di più Documenti Aggiornamenti Le ultime novità amministrative Pmi, dalla finanza innovativa un poker di opportunità 8 giu 2025 Affitti brevi, via libera del Tar al check-in da remoto 7 giu 2025 Caos certificazioni uniche per locazioni turistiche 7 giu 2025 Legge 104 4 giu 2025 Mini cartelle, enti locali, Asl, ordini debitori di AdER 3 giu 2025 1 2 3 4 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 4 giu 2025 Guida Irpef 2 giu 2025 Marketing strategico 2 giu 2025 1 2 3 4 5 Prodotti Amministrativo Vista rapida Inamministrazione Rettifica Ateco 2025 Vista rapida Inamministrazione MUD 2025 Vista rapida Inimpresa Bonus colonnine domestiche Vista rapida Inimpresa Mini Contratti di Sviluppo Vista rapida Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale Vista rapida Inimpresa Startup e PMI innovative Vista rapida Inimpresa Mobilità Sostenibile Vista rapida Consulente amministrativo Visure catastali Vista rapida Consulente societario Operazioni straordinarie aziendali Vista rapida Consulente societario Gestione aziendale Vista rapida Consulente amministrativo Value investing Vista rapida Consulente amministrativo Commercio elettronico (E-commerce) Servizi Prendi visione dei sostegni, sussidi e indennità. Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti Amministrativo 01 Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali. 02 Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Partner FACCIAMO CRESCERE LA TUA AZIENDA Prendiamo i migliori Che tu sia un giovane neolaureato o un professionista d’esperienza, PITTINI è il posto che fa per te. OPPORTUNITA' DI CARRIERA In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione

  • Disuguaglianze | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Disuguaglianze Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 4 maggio 2025 La comunità internazionale ha fatto progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. Le nazioni più vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo – continuano a farsi strada per ridurre la povertà. Tuttavia, l’ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all’educazione e ad altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità all’interno di un medesimo paese è aumentata. Cresce il consenso sul fatto che la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale. Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate e emarginate. Fatti e cifre • In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi in via di sviluppo • La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo – più del 75% della popolazione – vive in società in cui il reddito è distribuito in maniera meno omogenea rispetto agli anni Novanta • È dimostrato che, oltre una certa soglia, l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e la riduzione della povertà, la qualità delle relazioni nella sfera pubblica e politica e il senso di soddisfazione e di autostima del singolo. • Non vi è nulla di inevitabile nella crescita delle disparità di reddito; diversi paesi sono riusciti a contenere o ridurre le disparità di reddito, raggiungendo elevati livelli di crescita • La disparità di reddito non può essere affrontata in maniera efficace se non viene affrontata la disparità di opportunità che sottostà ad essa • In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno riconosciuto che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine • Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini facenti parte del 20% più povero della popolazione, hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai bambini provenienti da famiglie più benestanti • La protezione sociale è stata estesa su scala globale in modo significativo, tuttavia le persone con disabilità hanno una probabilità fino a cinque volte maggiore di dover sostenere spese sanitarie catastrofiche • Nonostante nella maggioranza dei Paesi in via di sviluppo si sia registrato un calo globale di mortalità infantile, la donne delle aree rurali hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire durante il parto rispetto alle donne che abitano in città Traguardi 10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale piùbasso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito 10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l’attuazione di tali norme 10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate 10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite 10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali 10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%. Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Semplificate | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime REGIME SEMPLIFICATO articolo 18 del D.P.R. 600/73 «regime delle imprese minori» ____________________________________________________________________________________________________________ FUNZIONAMENTO A. Riservato a categorie di imprese e Partite IVA che non possono aderire a regimi di vantaggio come il regime forfettario ma che vogliono comunque accedere a delle agevolazioni fiscali interessanti. B. Può essere attivata su richiesta o per comportamento concludente da parte del soggetto. LIMITI Il limite di fatturato annuo è di: I. 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi; II. 800.000 euro per chi esercita altre attività. Per determinare il limite di fatturato viene utilizzato il criterio di cassa. SEMPLIFICAZIONE Obbligo di conservare e redigere: A. registri IVA; B. registro di incassi e pagamenti; C. registro dei beni ammortizzabili; D. libro unico del lavoro (se ci sono dipendenti). REQUISITI A. Societari: I. Società di persone commerciali (Snc, Sas) e soggetti a esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; II. Società di armamento e le società di fatto; III. Imprese familiari e aziende coniugali; IV. Enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente; V. Persone fisiche esercenti attività d’impresa ai sensi dell’55 Tuir; VI. Partite IVA esercenti arti e professioni, anche in forma associata; VII. Società equiparate alle precedenti; VIII. Trust che svolgono un’attività commerciale in modo non prevalente. B. Ricavi dell’anno solare precedente non superino: I. 500.000 euro, per chi effettua prestazioni di servizi; II. 800.000 euro, per le altre attività. ESCLUSI Non è applicabile: A. attività commerciali all’ingrosso; B. attività di intermediazione finanziaria; C. attività di assicurazione; D. attività di agenzia e rappresentanza commerciale; E. attività di produzione e scambio di beni immobili. TASSE Il calcolo delle tasse è basato sul principio di cassa. A. Componenti positivi di reddito: Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti positivi: I. Art. 85 del TUIR – Ricavi tipici; II. Art. 57 del TUIR – Ricavi da destinazione a finalità estranee all’impresa; III. Art. 89 del TUIR – Interessi attivi e utili derivanti da società semplici, snc e sas; IV. Art. 90 co. 1 del TUIR – Proventi degli immobili che non beni strumentali; V. Art. 86 del TUIR- Plusvalenze dei beni relativi all’impresa; VI.Art. 88 del TUIR – Sopravvenienze attive B. Componenti negativi di reddito: Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti negativi: I. Art. 66 del TUIR – Spese sostenute dell’attività d’impresa II. Art. 95 del TUIR – Spese per prestazioni di lavoro III. Artt. 95 e 109 co. 5 del TUIR – Compensi erogati agli amministratori o lavoratori dipendenti IV. Art. 105 del TUIR – Accantonamenti per le indennità di fine rapporto V. Art. 61 del TUIR – Interessi passivi VI. Art. 99 co. 1 e 3 del TUIR – Oneri fiscali e contributivi VII. Art. 100 del TUIR – Oneri di utilità sociale VIII. Art. 101 del TUIR – Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti IX. Artt. 64 co. 2, 102 e 103 del TUIR- Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali X. Art. 102 co. 6 del TUIR – Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento XI. Art. 108 del TUIR – Spese di pubblicità, rappresentanza XII.Art. 102 co. 7 del TUIR – Canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio. E’ prevista la deducibilità al 100% dei costi inerenti all’attività di professionista o d’impresa sostenute nell’anno di imposta, riferiti a: A. beni strumentali; B. libri, riviste, software gestionali; C. cancelleria, materiali di consumo e valori bollati; D. utenze intestate al professionista o all’impresa; E. compensi dei collaboratori; F. affitto o acquisto dell’immobile; G. trasporti, spese di rappresentanza. Invece, per quei costi che possono essere considerati promiscui, si applicherà una deducibilità che va dal 20% al 50%. Le imposte sono: A. IVA, che può variare in base ai prodotti e servizi registrati in fattura; B. IRPEF è un’imposta progressiva con aliquote dal 23% al 43% in base al reddito: I. 23% per i redditi fino a 28.000 euro II. 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro III. 43% per i redditi superiori a 50.000 euro C. IRAP è un’imposta regionale il cui importo varia in base alla regione in cui si svolge l’attività. VANTAGGI A. riduzione degli oneri amministrativi e burocratici; B. detrazione delle spese per i beni strumentali; C. tassazione con aliquote progressive; D. facilità di gestione della contabilità; E. vantaggi per le imprese che operano in determinati settori. SVANTAGGI A. minore immediatezza nel valutare l’andamento aziendale; B. sono disponibili meno informazioni dettagliate sulla situazione contabile dell’impresa rispetto al regime ordinario; C. predisposizione di bilanci di controllo periodici, come il bilancio di esercizio; D. accertamenti fiscali induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Faq | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA

  • Eventi | WPITTINI

    Organizzare gli appuntamenti dell'ufficio tenendo conto: - caratteristiche personali; - caratteristiche professionali; - tipologie e specifiche delle attività/eventi che lo coinvolgono; - priorità; - scadenze; - ordine d'urgenza ed eventuali emergenze. Sei in: PITTINI > UFFICI Eventi Al momento non ci sono eventi Eventi in programma maggio 2026 Oggi lun mar mer gio ven sab dom 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 Al momento non ci sono eventi In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione

  • Strategie | WPITTINI

    < Back Previous Next Strategie Trovare gli asset

  • Terra | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Terra Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 4 maggio 2025 Le foreste coprono il 30% della superficie terrestre e, oltre a offrire cibo sicuro e riparo, esse sono essenziali per il contrasto al cambiamento climatico, e la protezione della biodiversità e delle dimore delle popolazioni indigene. Tredici milioni di ettari di foreste vanno perse ogni anno, mentre il persistente deterioramento dei terreni ha portato alla desertificazione di 3,6 miliardi di ettari. La deforestazione e la desertificazione – causate dalle attività dell’uomo e dal cambiamento climatico – pongono sfide considerevoli in termini di sviluppo sostenibile, e hanno condizionato le vite e i mezzi di sostentamento di milioni di persone che lottano contro la povertà. Si stanno compiendo molti sforzi per gestire le foreste e combattere la desertificazione. Fatti e cifre 1. Foreste • Approssimativamente 1,6 miliardi di persone dipendono dalle foreste per il loro sostentamento. Questo numero include circa 70 milioni di individui presso le popolazioni indigene • Le foreste costituiscono l’habitat di oltre l’80 per cento di tutte le specie terrestri di animali, piante ed insetti. 2. Desertificazione • 2,6 miliardi di persone dipendono direttamente dall’agricoltura, ma il 52% del terreno utilizzato per l’agricoltura è moderatamente o gravemente affetto da deterioramento del suolo • A partire dal 2008, il deterioramento del suolo ha prodotto un impatto su 1,5 miliardi di persone a livello globale • La perdita stimata di terreno arabile corrisponde a 30-35 volte in più rispetto al tasso storico • A causa della siccità e della desertificazione, vengono persi 12 milioni di ettari ogni anno (23 ettari al minuto), terreni dove potenzialmente avrebbero potuto essere coltivate 20 milioni di tonnellate di cereali • Il 74% dei poveri nel mondo sono direttamente colpiti dal deterioramento dei suoli. 3. Biodiversità • Delle 8.300 specie di animali conosciute, un 8 per cento si è estinto e un 22% è a rischio estinzione • Delle oltre 80.000 specie di alberi, meno dell’1% di essi è stato studiato per un potenziale utilizzo • Il pesce fornisce il 20 per cento di proteine animali a circa 3 miliardi di persone. Dieci specie da sole offrono circa il 30% di pescato in mare per le industrie ittiche, e dieci specie contribuiscono circa al 50% della produzione derivante dall’acquacoltura • Oltre l’80% dell’alimentazione umana deriva dalle piante. Tre colture cerealicole da sole– riso, mais e grano – forniscono il 60% dell’apporto calorico • L’80% delle persone che vivono in zone rurali nei Paesi in via di sviluppo si affida a medicine tradizionali a base di piante, per le cure di base • I microrganismi e gli invertebrati sono essenziali per gli ecosistemi, ma il loro contributo resta ancora scarsamente noto e raramente riconosciuto. Traguardi 15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali 15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento 15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo 15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile 15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione 15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale 15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e combattere il commercio illegale di specie selvatiche 15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie 15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà 15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi 15.b Mobilitare risorse significative da ogni fonte e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste e fornire incentivi adeguati ai paesi in via di sviluppo perché possano migliorare tale gestione e per la conservazione e la riforestazione 15.c Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie protette, anche incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza sostenibili Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Value Investing | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Finanza > Protocolli Value Investing di Walter Pittini Strategia di investimento che mira a identificare e acquistare titoli o altri asset a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco, e poi rivenderli quando il prezzo di mercato si allinea con quel valore. Previous Next Basi Investire in valore Dati Trovare gli asset Metodo Metodo di valutazione Basi Finanza Siti e portali dedicati alla finanza: Yahoo Finance Google Finanza Msn Money Investing Trading Economics Siti istituzionali Dati dell'economia e della finanza: ISTAT: Generale Banca dati BANCA D'ITALIA Generale Statistiche ECB (EUROPEA CENTRAL BANK) IMF (INTERNATIONAL MONETARY FOUND) FRED FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS BORSE BORSA ITALIANA CBOE NASDAQ NYSE HKEX EUREX LSE BORSA DI FRANCONFORTE TSE XETRA Consulente finanziario autonomo Acquista @ Riproduzione riservata Commenti 12 maggio 2025 PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Consumer | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE Il termine "consumatore" si riferisce a un individuo o a un gruppo che acquista beni e servizi per uso personale. COMMERCIO ELETTRONICO Semplifica la tua gestione fiscale e concentrati sulle vendite Scopri il nostro servizio ---> I nostri approfondimenti Scopri le nostre competenze ---> Incontra il nostro leader Walter Pittini Sector leader pittini@live.it LinkedIn PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • CNM | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione CNM In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Consolidato nazionale e Mondiale 2025. di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Gli istituti del Consolidato nazionale e del Consolidato mondiale prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti (articoli da 117 a 142 Dpr n. 917/1986). Consolidato nazionale Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo: l’opzione può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società del gruppo. Inoltre, l’esercizio dell’opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall’ente o società controllante. Si hanno, pertanto, tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà. Il soggetto consolidante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (utilizzando il modello Cnm) e calcolare il reddito complessivo globale che è pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione, assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante. Consolidato mondiale L'opzione per il Consolidato mondiale consente alle società di capitale e agli enti commerciali di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi di tutte le proprie controllate non residenti. L'imputazione dei risultati positivi e negativi avviene per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 Come e quando si presenta Il modello Consolidato nazionale e mondiale deve essere presentato, in via telematica, a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, se la società o l'ente ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 31 ottobre. Attenzione: per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202 La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo). Il modello va inviato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Redditi Sc. Normativa e prassi Provvedimento del 14 marzo 2025 - Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025” (Pubblicato il 17 marzo 2025) Modello e istruzioni Modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti: - Modello CNM 2025 - Istruzioni CNM 2025 Scadenza: 31 ottobre 2025. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Pagina per le recensioni | WPITTINI

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  • Affitti brevi | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > OSPITALITA' > Affitti brevi AFFITTI BREVI Stai cercando una nuova abitazione, ma preferiresti l’affitto e non sai come comportarti? Hai appena avuto in eredità (o acquistato) un appartamento e vorresti “metterlo a reddito” affittandolo a un inquilino? Le informazioni che dovresti avere, sia come futuro inquilino sia come futuro locatore sono moltissime. E non sempre è possibile trovare spiegazioni chiare e dirette su come funziona un contratto di locazione breve e tutte le varie implicazioni che esso comporta. Dichiarazione 730/2025: come evitare acconti per locazioni brevi 13 giu 2025 Affitti brevi, Airbnb lancia un appello all’Ue «l’overtourism è guidato principalmente dagli hotel» 13 giu 2025 Imposta di soggiorno e affitti brevi, invii al 30 giugno 7 giu 2025 Corretta l’interpretazione del Consiglio di Stato su Sirmione 7 giu 2025 Affitti brevi, via libera del Tar al check-in da remoto 7 giu 2025 1 2 Get a Quote This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content. First Name Last Name Email Send Thanks for submitting!

  • Scadenziario fiscale | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Consulenza Scadenziario fiscale Scadenziario fiscale 27 maggio 2025 @ Riproduzione riservata Commenti 1 giugno 2025 Previous Next

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