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- GIUDIZIARIO | WPITTINI
Il contenzioso tributario è un procedimento a cui può ricorrere un contribuente che ritiene che un atto che è stato emesso nei suoi confronti non sia fondato o legittimo. Giurisdizione Eventi Post Faq Contatti Sei in: PITTINI > SERVIZI Giurisdizione tributaria Organi e procedimenti relativi a tutti i tipi di controversie tra il cittadino e lo stato ( c. amministrativo, contabile, tributario ), e tra privato e un'impresa. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Assistenza & Rappresentanza INTERPELLI Assistenza GIUDIZIARI Curatela & Amministrazione CONTROVERSIE Consulente Al momento non ci sono eventi Le ultime notizie giudiziarie 1 2 3 Domande frequenti Giudiziario Amministrativo 01 Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. In quale altro modo possiamo aiutarti Riordina Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Immobili e bonus fiscali 2025 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Immobili e bonus fiscali 2025 Nel corso di questi ultimi anni numerosi e ripetuti sono stati gli interventi legislativi volti a introdurre nuovi aiuti economici per fronteggiare la crisi economica, adottando anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano. Nel tentativo di districarsi tra le numerose norme succedutesi nel tempo e le molteplici interpretazioni delle stesse fornite dall’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno elaborato una guida focalizzata sui bonus fiscali inerenti la “casa”. Le ultime modifiche alle norme di tema di Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare sono quelle dettate dalla legge 30/12/2024 n. 207 (la legge finanziaria per il 2025): IMMOBILI E BONUS FISCALI 2025 Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Condomini amministrati | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Condomini amministrati < Condominio successiva precedente Condomini amministrati di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 I Condomini da noi amministrati: Condominio “Parco Bovio” Via Conte Girolamo Giusso, 13 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/e 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/f 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/g 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/h 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 11/d 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 13/a 70125 Bari Condominio Via Conte Girolamo Giusso, 13/b 70125 Bari Condominio Via Raffaele Bovio 9A – 9B 70125 Bari Condominio Via Raffaele Bovio 9C - 9D – 11 70125 Bari Condominio “Piccolo Prato” Via Fanelli, 206/G-H-I-L 70125 Bari Condominio Viale Orazio Flacco, 11-7 70124 Bari Condominio Viale Orazio Flacco, 11-13 70124 Bari Condominio Via Jan Palach, 2 70124 Bari Condominio Via Calefati, 402 70123 Bari Condominio Via M. Vittorio Maggiore, B/9 70126 Bari Condominio Via Sergio Pansini, G/2 70124 Bari Condominio Via Ugo Foscolo, 207 70131 Bari 1 maggio 2025 Commenti Contattaci
- Immobiliare | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate Benvenuti Immobiliari Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Bonus fiscali 2025 Locazioni brevi Eventi Corsi Faq Partner Preventivo Leader Carriere Contatti IMMOBILIARI Pittini ha un servizio dedicato ad offrire, alle immobiliari, consulenze fiscali di eccellenza. Con professionalità e un approccio personale, siamo qui per guidarti verso il successo della tua azienda. Scopri come Competenze Protocolli Cedolare secca Locazioni brevi Immobiliari e dichiarazioni IVA Immobili e bonus fiscali 2025 Bonus edilizi sugli acquistati Ristrutturare casa? Show More Documenti Aggiornamenti Imposta di soggiorno e affitti brevi, invii al 30 giugno 7 giu 2025 Corretta l’interpretazione del Consiglio di Stato su Sirmione 7 giu 2025 Affitti brevi, via libera del Tar al check-in da remoto 7 giu 2025 Caos certificazioni uniche per locazioni turistiche 7 giu 2025 Casa, nel 2025 il mercato cresce ma agitato da spinte opposte 7 giu 2025 Newsletter Iscriviti alla nostra newsletter • Non perdetevelo! Email* Invia I want to subscribe to your mailing list. Guide Guida Irpef 2 giu 2025 Agente di commercio 1 giu 2025 Guida alle cartelle esattoriali 24 mag 2025 Guida avvocati 13 mag 2025 Prodotti Vista rapida Consulente Incasa Cedolare secca Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di successione Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Vista rapida Indichiarazione Redditi Società di persone Vista rapida Indichiarazione Cupe Vista rapida Indichiarazione Modello Redditi Società di capitali Vista rapida Indichiarazione Redditi persone fisiche Vista rapida Indichiarazione Unico Vista rapida Indichiarazione IVA Vista rapida Indichiarazione Redditi Enti non commerciali Enc Servizi Servizio: immobili e bonus fiscali 2025 Servizio: IMMOBILI E BONUS FISCALI 2025 SCOPRI GLI INCENTIVI Servizio: locazioni brevi GUIDA Locazioni brevi Dichiarazione 730/2025: come evitare acconti per locazioni brevi 13 giu 2025 Affitti brevi, Airbnb lancia un appello all’Ue «l’overtourism è guidato principalmente dagli hotel» 13 giu 2025 Imposta di soggiorno e affitti brevi, invii al 30 giugno 7 giu 2025 Corretta l’interpretazione del Consiglio di Stato su Sirmione 7 giu 2025 Affitti brevi, via libera del Tar al check-in da remoto 7 giu 2025 Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti Carrriere Fiscalista Amministrativo Cosa si intende per fare carriera? Percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere. Partner Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! Leader Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Industry Leader pittini@live.it LinkedIn Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- Carriera | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI CARRIERE Entra a far parte del nostro team Scopri di più Attenzione alle Persone Ci prendiamo cura delle relazioni con azioni mirate al benessere delle nostre persone, senza tollerare alcuna forma di violenza o di discriminazione. Promuoviamo la meritocrazia e le pari opportunità sin dalla fase di selezione, perché crediamo che il talento e l’inclusione siano leve competitive irrinunciabili per il successo di un’organizzazione. Trasparenza Comunichiamo con estrema chiarezza, sentendoci responsabili della fiducia di chi, ogni giorno, conta su di noi. Ne consegue un operato fatto di lealtà e correttezza, in cui allineiamo le parole ai fatti, facendoci portavoce di azioni e comportamenti sempre motivati, nel rispetto dei nostri valori. 1 Coraggio Ogni giorno ci assumiamo la piena responsabilità delle nostre scelte, agendo con audacia, passione, impegno e determinazione, senza aver paura di mostrare le nostre vulnerabilità a chi ci circonda. 2 Spirito di squadra Ci riconosciamo in obiettivi comuni a tutti. Per questo collaboriamo e accogliamo contributi diversi, ponendo la fiducia al centro delle nostre relazioni, agendo con empatia e riconoscendo le competenze di tutti. 3 Sostenibilità Adottiamo scelte responsabili di cui ci impegniamo a valutare l’impatto anche sulle future generazioni e sosteniamo l’evoluzione sostenibile in tutte le decisioni e i processi aziendali, con l’obiettivo di promuovere una crescita inclusiva, sempre più attenta alle esigenze delle persone e dell’ecosistema. Il nostro processo di selezione Che tu sia un giovane neolaureato o un professionista d’esperienza, PITTINI è il posto che fa per te. Dai uno sguardo alle modalità in cui si svolge il nostro processo di selezione. 1. Partiamo dal CV ma vogliamo conoscere TE! Cerchiamo Persone che: sono Extra-ordinary Infuencing Connective; pensano in grande, che corrono alla velocità della luce e che credono nell’innovazione; ambiscono ad un percorso di carriera internazionale; sono ambiziose che mettono in discussione le decisioni proposte e che agiscono quelle prese; lavorano in team: si vince e si perde tutti insieme!; sono inclusive; comunicano in maniera trasparente; conquistano la fiducia e il consenso dei nostri clienti e stakeholder. 2. Skill based Recruiting Costruiamo il futuro con le tue competenze: crediamo nel potenziale e reclutiamo in base alle tue skills, non solo al tuo curriculum. Costruiamo il futuro con le tue competenze: crediamo nel potenziale e reclutiamo in base alle tue skills, non solo al tuo curriculum. Per noi la selezione è un momento di confronto e di conoscenza reciproca da cui ogni partecipante al colloquio porta con se qualcosa di positivo. Il nostro processo di selezione conta solamente 2 step: con il Team Talent con i futuri responsabili. Per noi il feedback è fondamentale: ogni candidato ne riceverà uno personalizzato a prescindere dal risultato! 4. Onboarding Skill Driven e Taylor Made Abbiamo disegnato e strutturato un Onboarding che faccia sentire subito a casa il nuovo collega: compilazione dei documenti smart e digitali, Buddies per ogni area pronti ad accoglierti; Talent e i People Partner al tuo fianco sin da subito per disegnare il tuo percorso! Nessuna opportunità fa per te? Non preoccuparti: inviaci il tuo curriculum. Saremo felici di conoscerti e di ricontattarti non appena avremo un ruolo adatto a te. COMPILA IL FORM Nome Cognome Email Telefono Posizione Data di inizio Link al CV/LinkedIn Applica Grazie! Ti contatteremo al più presto. Domande frequenti Carrriere 01 Cosa si intende per fare carriera? Percorso legato ad un ambiente lavorativo, attraverso il quale si raggiungono posizioni via via di maggiori responsabilità e potere. Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link
- TRASPORTI | WPITTINI
TRASPORTI Aereo Fluviale Stradale Marittimo Ferroviario S Aggiornamenti Ferrovie: Ferrovie dello Stato in cerca di investitori per la rete Alta Velocità Ferrovie dello Stato si prepara ad aprire il settore dell’alta velocità ai capitali privati. Walter Pittini 27 giu 2025 Casa, nel 2025 il mercato cresce ma agitato da spinte opposte Gli italiani tornano a sognare casa, ma non tutto gioca a loro favore. I tassi stanno scendendo, ma allo stesso tempo chi vuole comprare casa deve tenere in considerazione che le quotazioni di mercato sono in crescita così come si stanno alzando i costi di ristrutturazione. Walter Pittini 7 giu 2025 Visure Catastali Prova il servizio Visure Catastali per richiedere in autonomia le visure. Walter Pittini 10 mag 2025 Guida per tassisti Se sogni un lavoro dinamico e a contatto con il pubblico, diventare tassista potrebbe essere il percorso giusto. Scopri come avviare questa carriera e in che modo dotarsi della licenza per guidare un taxi tra regolamenti, investimenti e vantaggi. Walter Pittini 29 apr 2025 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 Walter Pittini 4 giu 2025 Guida Irpef Walter Pittini 2 giu 2025 Marketing strategico Walter Pittini 2 giu 2025 Viaggiare informati Walter Pittini 2 giu 2025 Agente di commercio Walter Pittini 1 giu 2025 1 2 3 Eventi Al momento non ci sono eventi Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- Informativa sulla privacy | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Pittini Walter, dottore commercialista in Bari, Partita IVA 08880560720 - Sede Legale: Via Conte Girolamo Giusso, 11/c - 70125 Bari (BA) (nel seguito “Pittini”), in qualità di titolare del trattamento ti fornisce di seguito, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (nel seguito “GDPR”), le informazioni relative al trattamento dei dati personali di soggetti che possono avere interesse, o che hanno acquistato, richiesto o fruito di servizi e/o prodotti forniti da Pittini (nel seguito il "Cliente"). Indice Tipologia di dati trattati Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Modalità del trattamento Conservazione dei dati Comunicazione e trasferimento dei Dati Trasferimento dei Dati all'estero Quali sono i diritti del Cliente Modifiche e aggiornamenti 1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI I dati personali trattati da Pittini comprendono le seguenti categorie di dati relativi al Cliente: dati identificativi, di contatto e di accesso, quali il nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e credenziali di accesso ai servizi e/o prodotti forniti da Pittini; dati di navigazione, quali gli indirizzi IP, i dati di log o i nomi a dominio ed altri parametri relativi ai computer, al sistema operativo e all’ambiente informatico utilizzati; dati di prodotto, quali i dati relativi ai prodotti e/o servizi forniti da Pittini, che il Cliente ha richiesto, cui ha accesso o di cui fruisce; dati sulle preferenze, quali i dati relativi alle preferenze, attività e abitudini di spesa del Cliente; dati di pagamento e bancari, quali il numero di conto corrente o codice IBAN; dati acquisiti da fonti pubbliche, quali i dati dei rappresentanti e procuratori che vengono raccolti tramite, ad esempio, le Camere di Commercio, i servizi di informazione commerciale, o gli albi professionali; (nel seguito definiti congiuntamente i “Dati”). 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è effettuato da Pittini nello svolgimento delle sue attività economiche e commerciali per le seguenti finalità: consentire al Cliente di navigare sul sito; eseguire le attività necessarie alla conclusione ed esecuzione del contratto per fornire il servizio/prodotto richiesto e acquistato dal Cliente; gestire le richieste del Cliente relative a iscrizione ai corsi, master, webinar, eventi, newsletter; gestire gli eventuali reclami, richieste di assistenza e invio delle comunicazioni di servizio, sia tramite strumenti di comunicazione tradizionale quale la posta cartacea che tramite strumenti di comunicazione a distanza, quali email, telefono, SMS, banner, sistemi di notifica e altri strumenti di comunicazione a distanza; adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale o comunitaria dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (es. obblighi fiscali e contabili) oppure gestire o rispondere alle richieste provenienti dalla autorità giudiziaria o dalle autorità amministrative e fiscali; (le finalità di cui ai numeri da 1 a 5 sono congiuntamente definite le "Finalità contrattuali e di legge") svolgere attività di analisi e di ricerca rispetto ai prodotti e ai servizi forniti e all'utilizzo degli stessi da parte del Cliente, per migliorare e sviluppare i nostri prodotti e servizi; valutare la soddisfazione dei prodotti acquistati e dei servizi forniti da Pittini oppure per risolvere eventuali difficoltà e problemi legati al loro uso; far valere e difendere i diritti di Pittini, anche nell’ambito di procedure di recupero crediti e di assegnazione dei crediti, anche attraverso terze parti; portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d’azienda trasferendo i Dati alla/e terza/e parte/i coinvolta/e; gestire le risorse informatiche di Pittini, incluse infrastrutture, siti web ed apparati tecnologici, per assicurare la continuità del servizio e garantire la sicurezza IT (ad esempio, per prevenire attacchi informatici o eseguire verifiche in caso di attacchi) eseguire attività di segmentazione della clientela basate su categorie non invasive di appartenenza, quali tra le altre, la categoria professionale di appartenenza, la città/provincia/regione in cui ha sede, la tipologia di prodotto o di servizio acquistato o per il quale hai richiesto informazioni tramite il sito. Tale attività di segmentazione potrebbe essere fatta anche su piattaforme di fornitori terzi, tramite attività di interconnessione con dati propri della piattaforma terza. In ogni caso, le comunicazioni per Finalità di marketing saranno inviate nel rispetto dei consensi espressi e in conformità con quanto indicato in questa informativa. In tale contesto, i dati potrebbero essere utilizzati anche per rilevare profili di clienti simili; limitatamente ai Clienti iscritti in albi professionali, per fornire loro comunicazioni di natura informativa e scientifica rilevanti ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per il settore in cui operano; (le finalità dal numero 6 al numero 12 sono congiuntamente definite le "Finalità di miglioramento del servizio e altre finalità non basate sul consenso") per fornire al Cliente, ai sensi dell’articolo 130 del Decreto Legislativo 196/2003 (il “Codice Privacy”), comunicazioni di marketing tramite e-mail su servizi e/o prodotti analoghi a quelli che Pittini gli fornisce, fermo restando che, in qualsiasi momento, avrà la possibilità di opporsi all’invio di tali comunicazioni; con il previo consenso del Cliente, per fornirgli comunicazioni di marketing relative ai prodotti e servizi offerti da Pittini, per coinvolgerlo in ricerche di mercato tramite canali di comunicazione tradizionali quali la posta cartacea e tramite strumenti di comunicazioni automatizzati quali email, messaggi automatici e altri strumenti di comunicazione a distanza; con il previo consenso del Cliente, comunicare i dati personali ad altre società del gruppo Pittini e alla propria rete di partner commerciali per l'invio di comunicazioni di marketing e/o fornire comunicazioni di marketing relative ai prodotti e servizi delle altre società del gruppo di cui Pittini è parte e/o di partner commerciali facenti parte della rete di distribuzione e dei canali commerciali del Gruppo Pittini; fermo restando quanto indicato al precedente numero 11, per eseguire, con il previo consenso del Cliente, eseguire un’analisi delle preferenze, attività e abitudini di spesa del Cliente, al fine di inviare le comunicazioni di marketing personalizzate. (le finalità dai numeri 13 al numero 16 sono congiuntamente definite le "Finalità di marketing"). 3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è necessario con riferimento alle Finalità contrattuali e di legge in quanto tali Dati risultano necessari al fine di: fornire al Cliente i servizi e/o prodotti richiesti e gestire le sue richieste; adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile. Qualora il Cliente dovesse decidere di non fornire i Dati necessari per le Finalità contrattuali e di legge, Pittini sarà impossibilitata a fornirti i servizi richiesti. Il trattamento dei Dati per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del GDPR per il perseguimento dell'interesse legittimo di Pittini che è equamente bilanciato con gli interessi, diritti e libertà del Cliente in quanto l'attività di trattamento dei Dati è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni ivi indicate. Il trattamento per tali finalità non è obbligatorio e il Cliente potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente informativa, ma qualora dovesse decidere di opporsi a tale trattamento, i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso, fatto salvo il caso in cui Pittini dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del GDPR. Il trattamento dei Dati per Finalità di marketing è basato: per quanto riguarda la Sezione 2 lettera m), sull’articolo 130 del Codice Privacy, che consente di inviare comunicazioni di marketing tramite e-mail inerenti servizi e/o prodotti analoghi a quelli forniti, cui il Cliente potrà opporsi al momento della raccolta dei dati e in ogni successiva comunicazione; per quanto riguarda la Sezione 2, lettere da n) a p), sul consenso del Cliente. Il trattamento dei dati per Finalità di marketing non è obbligatorio. Pertanto, in caso di opposizione alle comunicazioni di marketing o di rifiuto a fornire il relativo consenso, o di revoca dello stesso, il Cliente non riceverà le comunicazioni di marketing di cui alla Sezione 2 dalle lettere m) ad p). In ogni caso, il Cliente potrà revocare i consensi al trattamento dei Dati e opporsi all'invio di tutte le comunicazioni di marketing in qualsiasi momento, attraverso le modalità previste dalla presente informativa. 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I Dati saranno trattati da Pittini con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del Cliente tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 5. CONSERVAZIONE DEI DATI I Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali Dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso, i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati per le finalità riportate di seguito: per le Finalità contrattuali e di legge i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti dal Cliente e per i 10 anni successivi alla cessazione della fornitura, fatti salvi eventuali rinnovi e i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile; per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso, i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi richiesti e nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono fatti salvi i casi in cui a fronte di contestazioni e/o reclami, Pittini abbia la necessità di conservare i tuoi dati personali per le finalità di difesa (lettera h) per i 10 anni successivi, oppure, in presenza di un contenzioso, la ulteriore conservazione dipenda dalla durata stessa del contenzioso o da specifiche richieste dell’autorità procedente. per le Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettere m) e o), i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi richiesti del Cliente e un periodo di 24 mesi successivi all'ultimo contatto con il Cliente da intendersi, tra gli altri, la partecipazione ad un evento di Pittini, la fruizione di un prodotto o servizio fornito da Pittini o l'apertura di una newsletter (congiuntamente definiti l'"Ultimo Contatto"); per Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettera p), i Dati vengono conservati per un periodo di 12 mesi dalla registrazione; per le Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettera o), i Dati vengono conservati da Pittini per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti dal Cliente e un periodo di 12 mesi successivi all'Ultimo Contatto, mentre sono conservati dai terzi per un periodo pari a 12 mesi dalla registrazione. 6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI Pittini può comunicare i Dati ad altri soggetti terzi che svolgono attività funzionali a quelle di cui alla fornitura dei servizi e/o prodotti da te richiesti situati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. Nel condividere i Dati rispettiamo i principi di finalità e minimizzazione stabiliti dal GDPR. I soggetti a cui comunichiamo i Dati, li trattano, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, responsabili o incaricati del trattamento. Per avere una lista completa dei soggetti che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento, è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all’indirizzo pittini@live.it. In particolare, i soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati sono: terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Pittini con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo; società del gruppo di cui Pittini è parte; nei casi in cui la fornitura dei servizi e/o prodotti da te richiesti preveda l'intervento di nostri partner commerciali, Pittini potrà condividere alcuni Dati con i distributori, i reseller e i partner facenti parte della catena di distribuzione dei prodotti e servizi di Pittini; potenziali acquirenti di Pittini ed entità risultati dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione riguardante Pittini, (d) autorità competenti; soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai Dati è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea e in particolare negli Stati Uniti. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, Pittini adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i Dati. Conseguentemente l'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del GDPR. Nel caso in cui il Cliente desiderasse ottenere maggiori informazioni in merito alle garanzie in essere e richiedere una copia delle stesse, può contattare in ogni momento Pittini secondo le modalità indicate in questa informativa. 8. QUALI SONO I DIRITTI DEL CLIENTE In relazione al trattamento dei Dati descritto in questa informativa, il Cliente può esercitare in ogni momento, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi: ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); opporsi al trattamento (diritto di opposizione); revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it ) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; ricevere una copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano, per trasferirli a sè stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui Pittini effettui il trattamento di tali Dati sulla base del suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti ed i Dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati). Per esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali in ogni momento e gratuitamente è possibile scrivere all’indirizzo pittini@live.it oppure rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile inviando una richiesta all'indirizzo pittini@live.it , oppure indirizzando la comunicazione via posta alla Capogruppo: Pittini Group Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 - Bari c.a.: Responsabile della Protezione dei Dati Nel contattarci, il Cliente dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 9. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI La presente informativa può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. Eventuali modifiche saranno notificate in anticipo.
- FISCALE | WPITTINI
Fiscale Competenze Documenti Aggiornamenti Guide Prodotti Servizi Eventi Corsi Faq Carriere Contatti Sei in: PITTINI > SERVIZI Sei in: PITTINI > SERVIZI FISCALE Pittini è il tuo fiscalista di fiducia, pronto a guidarti verso una gestione fiscale di successo. Con un servizio di alta qualità e un approccio amichevole, siamo qui per semplificare le tue esigenze fiscali e offrirti tranquillità. Consulenza Regimi Dichiarazioni Straordinaria Caos fiscale Competenze Le nostre competenze fiscali Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e le nostre soluzioni innovative. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni fiscali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Consulenza Fiscale, tributaria e negli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria. Scopri di più --- Regimi Fiscali. Scopri di più --- Dichiarazioni Iva, Reddito e Sostituti Scopri di più --- Straordinaria Operazioni straordinarie. Scopri di più --- Caos fiscale Risolviamo ogni tuo problema. Scopri di più --- Documenti Aggiornamenti Le ultime novità fiscali 1 2 3 4 5 Guide Legge 104 A chi è rivolta e come funziona. Walter Pittini 4 giu 2025 Tempo di lettura: 8 min Guida fiscale per avvocati APERTURA P.IVA E ADEMPIMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI Scopri di più --- Prodotti Prospettive lungimiranti per il sistema fiscale nazionale italiano Come possiamo aiutarti a offrire soluzioni complete per trasformare la fiscalità. Fiscale Vista rapida Consulente Incasa Cedolare secca Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di successione Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Vista rapida Indichiarazione Redditi Società di persone Vista rapida Indichiarazione Cupe Vista rapida Indichiarazione Modello Redditi Società di capitali Vista rapida Indichiarazione Redditi persone fisiche Vista rapida Indichiarazione Unico Vista rapida Indichiarazione IVA Vista rapida Indichiarazione Redditi Enti non commerciali Enc Servizi VITTORIA FISCALE Ottimizziamo la vostra posizione fiscale, minimizzando l'impatto delle tasse sui vostri redditi. Prova il nostro servizio Responsabile: Walter Pittini Commercialisti dal 1995 Forniamo soluzioni su misura per l'ottimizzazione della gestione fiscale, assistendoti nel raggiungere una significativa riduzione dell'incidenza fiscale. In dichiarazione Abbiamo un servizio professionale per la compilazione delle dichiarazioni fiscali, garantendo precisione e tempestività. Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti per ottimizzare il tuo rimborso e semplificare il processo fiscale. read more Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti Fiscalista 01 Che cosa fa il fiscalista? Il fiscalista è un commercialista specializzato nella compilazione dei complessi adempimenti dichiarativi relativi ai tributi ed alle tasse. Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Fiscal Leader pittini@live.it LinkedIn In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Prodotti
- OSPITALITA' | WPITTINI
Ospitalità Settori Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Affitti brevi Preventivo Eventi Corsi Faq Partner Carriere Contatti Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > OSPITALITA' Ospitalità Scopri il nostro servizio dedicato all'ospitalità. Il nostro obiettivo è farti sentire a casa, garantendo un soggiorno memorabile con attenzione ai dettagli e ad un'accoglienza calorosa. Parchi divertimento Viaggi Ristorazione Discoteche Settori Scopri i nostri settori: Parchi divertimento I parchi divertimento sono luoghi progettati per offrire intrattenimento e divertimento a persone di tutte le età. Questi parchi possono includere una varietà di attrazioni, giochi e attività. Scopri di più --- Viaggi I viaggi rappresentano un'opportunità unica per esplorare nuove culture, paesaggi e tradizioni. Che si tratti di una fuga nel weekend o di un'avventura intorno al mondo, ogni viaggio offre esperienze indimenticabili. Scopri di più --- Ristorazione La ristorazione è un settore che comprende una vasta gamma di attività legate alla preparazione e al servizio di cibo e bevande. Questo settore è fondamentale per l'industria turistica e per la vita sociale delle comunità. Scopri di più --- Discoteche Le discoteche sono luoghi di intrattenimento notturno dove le persone possono ballare, socializzare e divertirsi. Questi spazi offrono una varietà di esperienze, dalla musica dal vivo a DJ set, e spesso presentano atmosfere uniche e arredamenti accattivanti. Scopri di più --- Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti I nostri approfondimenti: 1 2 3 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 4 giu 2025 Guida Irpef 2 giu 2025 Marketing strategico 2 giu 2025 Viaggiare informati 2 giu 2025 Agente di commercio 1 giu 2025 1 2 3 Prodotti Ospitalità Servizi I nostri servizi Ospitalità Disponibile online Settore economico. Scopri di più 1 ora 30 minuti AFFITTI BREVI SCOPRI Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Partner Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Industry Leader pittini@live.it LinkedIn In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- Agevolazioni del patrimonio edilizio | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Agevolazioni del patrimonio edilizio < Condominio successiva precedente Agevolazioni del patrimonio edilizio di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 1. Introduzione Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; 36% , con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025. Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. 2. Chi può usufruirne Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino. Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. 4. Manutenzione ordinaria Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. 5. Altri lavori agevolabili Tra i lavori ammessi all’agevolazione rientrano, come detto, gli stessi interventi per i quali si può usufruire della detrazione quando sono effettuati sulle singole unità abitative. Sono quelli indicati nell’art. 16-bis del Tuir e descritti precedentemente. Si tratta degli interventi: necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico effettuati per il conseguimento di risparmi energetici per l’adozione di misure antisismiche di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Consulenza Incondominio 60 Prenota 26 febbraio 2025 Commenti Contattaci
- AMMINISTRATIVO | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI Amministrativo Competenze Aree gestionali Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Sostegni Eventi Corsi Faq Partner Carriere AMMINISTRATIVO L'amministrazione aziendale è una disciplina che studia la gestione, l'organizzazione e il controllo delle risorse di un'azienda per raggiungere i suoi obiettivi. Pianificazione Legale Processi Rischi Risorse Esplora le nostre aree gestionali Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e le nostre soluzioni innovative in Industries e settori. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Gestione dell'amministrazione Attività burocratiche, contabili, fiscali. Scopri ---> Gestione delle Risorse umane Reclutamento, selezione, formazione, valutazione e motivazione del personale. Scopri ---> Gestione finanziaria Bilancio, contabilità, gestione dei flussi di cassa, finanziamenti. Scopri ---> Gestione della produzione Progettazione, produzione, controllo qualità. Scopri ---> Gestione del marketing Comunicazione, promozione, vendita. Scopri ---> Gestione della logistica Approvvigionamento, distribuzione, trasporto. Scopri ---> Protocolli I nostri approfondimenti Registro Imprese Registro informatico pubblico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni ) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica . Scopri di più Finanza Finanza aziendale Scopri di più Pianificazione Pianificazione e controllo di gestione Scopri di più Bilancio Bilancio e principi contabili Scopri di più Mud 1 Modello Unico di dichiarazione ambientale Scopri di più Rettifica Ateco 2025 Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025 Scopri di più Documenti Aggiornamenti Le ultime novità amministrative Pmi, dalla finanza innovativa un poker di opportunità 8 giu 2025 Affitti brevi, via libera del Tar al check-in da remoto 7 giu 2025 Caos certificazioni uniche per locazioni turistiche 7 giu 2025 Legge 104 4 giu 2025 Mini cartelle, enti locali, Asl, ordini debitori di AdER 3 giu 2025 1 2 3 4 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 4 giu 2025 Guida Irpef 2 giu 2025 Marketing strategico 2 giu 2025 1 2 3 4 5 Prodotti Amministrativo Vista rapida Inamministrazione Rettifica Ateco 2025 Vista rapida Inamministrazione MUD 2025 Vista rapida Inimpresa Bonus colonnine domestiche Vista rapida Inimpresa Mini Contratti di Sviluppo Vista rapida Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale Vista rapida Inimpresa Startup e PMI innovative Vista rapida Inimpresa Mobilità Sostenibile Vista rapida Consulente amministrativo Visure catastali Vista rapida Consulente societario Operazioni straordinarie aziendali Vista rapida Consulente societario Gestione aziendale Vista rapida Consulente amministrativo Value investing Vista rapida Consulente amministrativo Commercio elettronico (E-commerce) Servizi Prendi visione dei sostegni, sussidi e indennità. Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti Amministrativo 01 Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali. 02 Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Partner FACCIAMO CRESCERE LA TUA AZIENDA Prendiamo i migliori Che tu sia un giovane neolaureato o un professionista d’esperienza, PITTINI è il posto che fa per te. OPPORTUNITA' DI CARRIERA In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione
- Disuguaglianze | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Disuguaglianze Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 4 maggio 2025 La comunità internazionale ha fatto progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. Le nazioni più vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo – continuano a farsi strada per ridurre la povertà. Tuttavia, l’ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all’educazione e ad altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità all’interno di un medesimo paese è aumentata. Cresce il consenso sul fatto che la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale. Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate e emarginate. Fatti e cifre • In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi in via di sviluppo • La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo – più del 75% della popolazione – vive in società in cui il reddito è distribuito in maniera meno omogenea rispetto agli anni Novanta • È dimostrato che, oltre una certa soglia, l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e la riduzione della povertà, la qualità delle relazioni nella sfera pubblica e politica e il senso di soddisfazione e di autostima del singolo. • Non vi è nulla di inevitabile nella crescita delle disparità di reddito; diversi paesi sono riusciti a contenere o ridurre le disparità di reddito, raggiungendo elevati livelli di crescita • La disparità di reddito non può essere affrontata in maniera efficace se non viene affrontata la disparità di opportunità che sottostà ad essa • In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno riconosciuto che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine • Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini facenti parte del 20% più povero della popolazione, hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai bambini provenienti da famiglie più benestanti • La protezione sociale è stata estesa su scala globale in modo significativo, tuttavia le persone con disabilità hanno una probabilità fino a cinque volte maggiore di dover sostenere spese sanitarie catastrofiche • Nonostante nella maggioranza dei Paesi in via di sviluppo si sia registrato un calo globale di mortalità infantile, la donne delle aree rurali hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire durante il parto rispetto alle donne che abitano in città Traguardi 10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale piùbasso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito 10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l’attuazione di tali norme 10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate 10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite 10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali 10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%. Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Semplificate | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime REGIME SEMPLIFICATO articolo 18 del D.P.R. 600/73 «regime delle imprese minori» ____________________________________________________________________________________________________________ FUNZIONAMENTO A. Riservato a categorie di imprese e Partite IVA che non possono aderire a regimi di vantaggio come il regime forfettario ma che vogliono comunque accedere a delle agevolazioni fiscali interessanti. B. Può essere attivata su richiesta o per comportamento concludente da parte del soggetto. LIMITI Il limite di fatturato annuo è di: I. 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi; II. 800.000 euro per chi esercita altre attività. Per determinare il limite di fatturato viene utilizzato il criterio di cassa. SEMPLIFICAZIONE Obbligo di conservare e redigere: A. registri IVA; B. registro di incassi e pagamenti; C. registro dei beni ammortizzabili; D. libro unico del lavoro (se ci sono dipendenti). REQUISITI A. Societari: I. Società di persone commerciali (Snc, Sas) e soggetti a esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; II. Società di armamento e le società di fatto; III. Imprese familiari e aziende coniugali; IV. Enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente; V. Persone fisiche esercenti attività d’impresa ai sensi dell’55 Tuir; VI. Partite IVA esercenti arti e professioni, anche in forma associata; VII. Società equiparate alle precedenti; VIII. Trust che svolgono un’attività commerciale in modo non prevalente. B. Ricavi dell’anno solare precedente non superino: I. 500.000 euro, per chi effettua prestazioni di servizi; II. 800.000 euro, per le altre attività. ESCLUSI Non è applicabile: A. attività commerciali all’ingrosso; B. attività di intermediazione finanziaria; C. attività di assicurazione; D. attività di agenzia e rappresentanza commerciale; E. attività di produzione e scambio di beni immobili. TASSE Il calcolo delle tasse è basato sul principio di cassa. A. Componenti positivi di reddito: Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti positivi: I. Art. 85 del TUIR – Ricavi tipici; II. Art. 57 del TUIR – Ricavi da destinazione a finalità estranee all’impresa; III. Art. 89 del TUIR – Interessi attivi e utili derivanti da società semplici, snc e sas; IV. Art. 90 co. 1 del TUIR – Proventi degli immobili che non beni strumentali; V. Art. 86 del TUIR- Plusvalenze dei beni relativi all’impresa; VI.Art. 88 del TUIR – Sopravvenienze attive B. Componenti negativi di reddito: Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti negativi: I. Art. 66 del TUIR – Spese sostenute dell’attività d’impresa II. Art. 95 del TUIR – Spese per prestazioni di lavoro III. Artt. 95 e 109 co. 5 del TUIR – Compensi erogati agli amministratori o lavoratori dipendenti IV. Art. 105 del TUIR – Accantonamenti per le indennità di fine rapporto V. Art. 61 del TUIR – Interessi passivi VI. Art. 99 co. 1 e 3 del TUIR – Oneri fiscali e contributivi VII. Art. 100 del TUIR – Oneri di utilità sociale VIII. Art. 101 del TUIR – Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti IX. Artt. 64 co. 2, 102 e 103 del TUIR- Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali X. Art. 102 co. 6 del TUIR – Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento XI. Art. 108 del TUIR – Spese di pubblicità, rappresentanza XII.Art. 102 co. 7 del TUIR – Canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio. E’ prevista la deducibilità al 100% dei costi inerenti all’attività di professionista o d’impresa sostenute nell’anno di imposta, riferiti a: A. beni strumentali; B. libri, riviste, software gestionali; C. cancelleria, materiali di consumo e valori bollati; D. utenze intestate al professionista o all’impresa; E. compensi dei collaboratori; F. affitto o acquisto dell’immobile; G. trasporti, spese di rappresentanza. Invece, per quei costi che possono essere considerati promiscui, si applicherà una deducibilità che va dal 20% al 50%. Le imposte sono: A. IVA, che può variare in base ai prodotti e servizi registrati in fattura; B. IRPEF è un’imposta progressiva con aliquote dal 23% al 43% in base al reddito: I. 23% per i redditi fino a 28.000 euro II. 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro III. 43% per i redditi superiori a 50.000 euro C. IRAP è un’imposta regionale il cui importo varia in base alla regione in cui si svolge l’attività. VANTAGGI A. riduzione degli oneri amministrativi e burocratici; B. detrazione delle spese per i beni strumentali; C. tassazione con aliquote progressive; D. facilità di gestione della contabilità; E. vantaggi per le imprese che operano in determinati settori. SVANTAGGI A. minore immediatezza nel valutare l’andamento aziendale; B. sono disponibili meno informazioni dettagliate sulla situazione contabile dell’impresa rispetto al regime ordinario; C. predisposizione di bilanci di controllo periodici, come il bilancio di esercizio; D. accertamenti fiscali induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
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Sei in: PITTINI > UFFICI Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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