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- GIUDIZIARIO | WPITTINI
Il contenzioso tributario è un procedimento a cui può ricorrere un contribuente che ritiene che un atto che è stato emesso nei suoi confronti non sia fondato o legittimo. Giurisdizione Eventi Post Faq Contatti Sei in: PITTINI > SERVIZI Giurisdizione tributaria Organi e procedimenti relativi a tutti i tipi di controversie tra il cittadino e lo stato ( c. amministrativo, contabile, tributario ), e tra privato e un'impresa. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Assistenza & Rappresentanza INTERPELLI Assistenza GIUDIZIARI Curatela & Amministrazione CONTROVERSIE Consulente Al momento non ci sono eventi Le ultime notizie giudiziarie 1 2 3 Domande frequenti Giudiziario Amministrativo 01 Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. In quale altro modo possiamo aiutarti Riordina Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Condomini | WPITTINI
Noi vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > REAL ESTATE > Condominio Amministratore Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Guide Dashboard Prodotti Servizi Eventi Corsi Clienti Faq Carriere Contatti AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI Vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Competenze I NOSTRI SERVIZI: 1 Eseguire le deliberazioni dell'assemblea. 3 Riscuotere i contributi ed erogare le spese. 5 Eseguire gli adempimenti fiscali. 7 Tenuta del registro dei verbali delle assemblee. 9 Tenuta del registro di contabilità. 11 Redigere il rendiconto condominiale annuale 2 Disciplinare l'uso delle cose comuni. 4 Compiere gli atti conservativi. 6 Tenuta del registro di anagrafe condominiale. 8 Tenuta del registro di nomina e revoca dell'amministratore. 10 Conservare tutta la documentazione. Protocolli I nostri protocolli Sfrutta la nostra vasta gamma di approfondimenti e soluzioni per aiutare il tuo condominio. Fiscalità condominiale La fiscalità nel condominio Scopri ---> Agevolazioni del patrimonio edilizio Parti condominiali Scopri ---> Tabelle millesimali e ripartizione spese Le Tabelle millesimali e la ripartizione delle spese Scopri ---> Amministratore di condominio Figura professionale fondamentale e indispensabile nella gestione e nell'amministrazione degli edifici condominiali. Scopri ---> Regolamento di condominio Il Regolamento di Condominio è un documento fondamentale che stabilisce le norme e le disposizioni che governano la vita all'interno di un condominio. Scopri ---> Condomini amministrati Condomini da noi amministrati. Scopri ---> Documenti Aggiornamenti Le ultime novità condominiali Guide Legge 104 A chi è rivolta e come funziona. Walter Pittini 4 giu 2025 Tempo di lettura: 8 min Dashboard Prodotti Incondominio Vista rapida Inimpresa Bonus colonnine domestiche Vista rapida Consulente amministrativo Visure catastali Servizi Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Clienti Condomini amministrati ad oggi: Condominio: “Parco Bovio”, Via Conte Girolamo Giusso, 13, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/e, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/f, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/g, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/h, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/d, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 13/a, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 13/b, 70125, Bari Condominio: Via Raffaele Bovio, 9A – 9B, 70125, Bari Condominio: Via Raffaele Bovio, 9C - 9D – 11, 70125, Bari Condominio: “Piccolo Prato”, Via Fanelli, 206/G-H-I-L, 70125, Bari Condominio: Viale Orazio Flacco, 11-7, 70124, Bari Condominio: Viale Orazio Flacco, 11-13, 70124, Bari Condominio: Via Jan Palach, 2, 70124, Bari Condominio: Via Calefati, 402, 70123, Bari Condominio: Via M. Vittorio Maggiore, B/9,70126,Bari Condominio: Via Sergio Pansini, G/2, 70124, Bari Condominio: Via Ugo Foscolo, 207, 70131, Bari Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Sector Leader pittini@live.it LinkedIn X (Twitter) In quale altro modo Pittini ti può aiutare Industrie Produzione
- Iter approvazione bilancio | WPITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Iter approvazione bilancio d'esercizio previus next La convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 deve avvenire con modalità differenti a seconda del tipo di società: - Società a responsabilità limitata: per le società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell’atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea e sono previsti termini più rapidi in caso di urgenza. - Società per azioni non quotate: per le società per azioni non quotate la convocazione viene effettuata mediante una lettera di convocazione inviata ai soci otto giorni prima dell’assemblea oppure tramite fax, mail, o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. - Società per azioni quotate: per le società per azioni quotate sul mercato, è necessario procedere alla pubblicazione della convocazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima rispetto al giorno fissato per l’assemblea. L’assemblea convocata deve avere all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di bilancio predisposto dall’organo amministrativo e, abitualmente, si tiene presso la sede sociale. L’assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione se gli intervenuti detengono almeno la metà delle partecipazioni al capitale della società, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti e può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta. I soci nel corso dell’assemblea hanno diritto di ottenere tutte le informazioni relative al bilancio oggetto di valutazione dopodiché, terminata la discussione assembleare, si procede all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio. Non è oggetto di approvazione la relazione sulla gestione. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
- Contratti di sviluppo – Investimenti per sostenibilità processi produttivi | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Contratti di sviluppo – Investimenti per sostenibilità processi produttivi [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 22 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Con una dotazione di 350 milioni di euro, apre il giorno 11 novembre 2024 un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, dedicato al sostegno per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione. Le risorse stanziate sono parte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 2. Contesto L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della già citata Misura M1C2-I7 per il “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” il cui scopo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere, in relazione al sottoinvestimento 1, i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo. 3. Come funziona La circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n.42927 , fornisce indicazioni operative in merito alle caratteristiche dei programmi di sviluppo ammissibili e precisazioni specifiche relative all’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime SA.109439 (2023/N) – Italy. 4. Presentazione domande Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024 . 5. Normativa Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n.42927 Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Servizi | PITTINI
I nostri servizi professionali in ambito aziendale e personale. Servizi Competenze Aggiornamenti Guide Prodotti Servizi Eventi Carriere Contatti G estione e organizzazione di documenti amministrativi, fiscali, societari e del lavoro, per garantire un'ottimale efficienza aziendale. Affidati a noi per semplificare la tua burocrazia e avere sempre tutto in ordine. Amministrativo Fiscale Societario Lavoro Giudiziario Competenze Trova il servizio che fa per te Che tu sia in fase di avvio o nelle migliori aziende italiane, sfrutta la nostra vasta gamma di servizi e soluzioni per aiutare la tua azienda a prosperare. Amministrativo L'amministrativo svolge un ruolo cruciale in diverse organizzazioni e aziende. Scopri di più Fiscale Uno specialista fiscale è un professionista specializzato nel campo fiscale e tributario. Scopri di più Societario Il consulente societario è un professionista specializzato nell'assistenza alle imprese in vari aspetti legali, fiscali e amministrativi. Scopri di più Lavoro Il consulente del lavoro è un professionista che offre servizi di consulenza in ambito giuslavoristico e previdenziale. Scopri di più Giudiziario Il consulente giudiziario è un professionista che fornisce assistenza tecnica e consulenza in ambito legale e giudiziario. Scopri di più Aggiornamenti Le ultime novità 1 2 3 4 5 GUIDE Legge 104 A chi è rivolta e come funziona. Walter Pittini 4 giu 2025 Tempo di lettura: 8 min Guida Irpef Capire come funziona la “macchina dello Stato” e da dove arrivano i fondi necessari al suo funzionamento non è un’impresa semplice. Devi infatti approfondire la conoscenza del sistema fiscale, principale fonte di entrate per l’Erario statale. Walter Pittini 2 giu 2025 Tempo di lettura: 8 min 1 2 3 4 5 Prodotti Verifica i nostri prodotti Sfrutta la nostra vasta gamma di servizi e soluzioni per aiutare la tua azienda a prosperare. Tutti i prodotti Vista rapida Consulente Incasa Cedolare secca Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di successione Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Vista rapida Indichiarazione Redditi Società di persone Vista rapida Indichiarazione Cupe Vista rapida Indichiarazione Modello Redditi Società di capitali Vista rapida Indichiarazione Redditi persone fisiche Vista rapida Indichiarazione Unico Vista rapida Indichiarazione IVA Vista rapida Indichiarazione Redditi Enti non commerciali Enc Servizi Visure Catastali Prova il servizio Visure Catastali per richiedere in autonomia le visure. Il servizio è semplice, veloce ed economico. Invia una richiesta In dichiarazione Abbiamo un servizio professionale per la compilazione delle dichiarazioni fiscali, garantendo precisione e tempestività. Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti per ottimizzare il tuo rimborso e semplificare il processo fiscale. read more EVENTI Al momento non ci sono eventi Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Fiscalità internazionale | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Consulenza Fiscalità internazionale di Walter Pittini Fiscalità internazionale 11 maggio 2025 @ Riproduzione riservata Commenti 1 giugno 2025 Previous Next
- Premessa | WPITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio > Continuità aziendale CONTINUITÀ AZIENDALE Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text. previus next Premessa Con l’espressione “continuità aziendale” si intende il fatto che l’impresa continui la sua “esistenza operativa” per un futuro prevedibile. Il concetto di “futuro prevedibile” va riferito al fatto che quando si analizza il futuro di una impresa. In genere ci si riferisce ad un periodo di dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. L’art. 2423- bis del Codice civile ci dice che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Con l’espressione “prospettiva della continuazione dell’attività”, si fa riferimento all’attitudine dell’azienda di generare flussi reddituali, che trasformandosi in flussi finanziari garantiscono la remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia in un’ottica di breve che di medio e lungo periodo. La “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo” è rappresentativa dell’armonizzazione dei fattori produttivi a breve e medio lungo ciclo di utilizzo, atti a supportare la gestione dell’impresa al fine ultimo di generare reddito e quindi ricchezza. Oltre al Codice civile, del concetto di continuità si ha evidenza, in misura rilevante, anche nel principio contabile OIC 11, nei paragrafi 21-24, nell’OIC 29, così come nel principio di revisione (ISA) n. 570. Nello specifico, l’OIC 11 al paragrafo 21 recita: “L’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. La continuità aziendale deve avere una prospettiva di “almeno dodici mesi”, non escludendo, anche, che la medesima venga inquadrata in un arco temporale ben più ampio. Seguendo quest’accezione, il medesimo principio, lo si può leggere nel potenziale reddituale, patrimoniale e finanziario che l’impresa sarà in grado di esprimere nell’arco temporale che segnerà la sua intera vita. L’OIC 29, denominato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, rinvia al tema della valutazione della continuità aziendale proprio con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio. Con riferimento all’art. 2427, comma 1, numero 22 quater), del Codice civile in nota integrativa devono essere esposti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che, anche se non richiedono variazioni nei valori di bilancio, sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Il Documento ISA Italia 570 riproduce più di altri il concetto di continuità aziendale con particolare riferimento all’analisi finanziaria. Nel documento n. 570, infatti, è chiaro il richiamo alle dinamiche monetarie attraverso una “proposta” di una serie di indici e indicatori di natura finanziaria, gestionale, oltreché di indicatori di natura qualitativa. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con il successivo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante “modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, l’imprenditore deve dapprima imparare ad autovalutare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili nonché i propri equilibri gestionali con riferimento alla propria gestione patrimoniale, finanziaria e reddituale e nel caso prendere atto dell’esistenza di eventuali disequilibri che possono compromettere lo stesso principio della continuità economica aziendale.
- Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti nella filiera delle fibre tessili naturali e della concia [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura è finalizzata a sostenere e promuovere, sull’intero territorio nazionale, gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale. La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “ Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro , al lordo degli oneri per la gestione della misura. L’incentivo è gestito da Invitalia e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, in attuazione dell’articolo 10 della Legge “Made in Italy” (n.206/2023). Il decreto interministeriale 10 dicembre 2024 , in attuazione dell’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, nello stabilirne le relative modalità, individua le imprese beneficiarie e il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, nonché dispone le spese ammissibili e la previsione di controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate. Con decreto direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande e documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni. Ulteriori specifiche non espressamente disciplinate da detto provvedimento saranno oggetto di successiva pubblicazione nelle FAQ sulla pagina del sito del gestore dedicata alla misura ( www.invitalia.it ). 2. A chi si rivolge Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: ATECO 13 (Industrie Tessili); ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio). 3. Le risorse disponibili La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro , al lordo degli oneri per la gestione della misura. 4. Spese ammissibili I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento. I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali). Nello specifico sono ammissibili le spese relative a: acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione; acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati; acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera; spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a: spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. 5. Le agevolazioni Le domande di agevolazione devono essere riconducibili ad una delle linee di intervento di cui al decreto interministeriale 10 dicembre 2024: “ crescita e innovazione ” con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati; “ sostenibilità ambientale ” con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni. Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità: per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 ( centomila/00 ), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% ( sessanta per cento ) delle spese ammissibili; per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 ( centomila/00 ) e fino ad euro 200.000,00 ( duecentomila/00 ): nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a) , per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 ( centomila/00 ); nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% ( ottanta per cento ) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000,00 ( centomila/00 ) e fino a 200.000,00 ( duecentomila/00 ). Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro200.000,00 (duecento/mila). Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024. 6. Le erogazioni Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore - Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili, come disciplinato all’articolo 9, comma 3 del decreto 10 dicembre 2024. Per i progetti nell’ultima posizione utile in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso residuino risorse non sufficienti a coprire l’integrale richiesta dell’ultimo beneficiario le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all’importo ammesso sulla base delle risorse residue. 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025 . Le imprese potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ) 8. Normativa Decreto direttoriale 26 febbraio 2025 Decreto interministeriale 10 dicembre 2024 Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 10Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 10 Legge sul Made in Italy Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Mini Contratti di Sviluppo MIMIT | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Mini Contratti di Sviluppo MIMIT commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Il MIMIT ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande relative ai Mini Contratti di Sviluppo, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), con un apposito decreto direttoriale, ha annunciato l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande relative ai Mini Contratti di Sviluppo . A partire dal 5 febbraio le imprese potranno accedere a una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di media dimensione finanziaria legati alle tecnologie critiche. Questa iniziativa mira a supportare la realizzazione di programmi di investimento con un importo compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro . I progetti devono essere finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche. Nonché alla salvaguardia e al rafforzamento delle rispettive catene del valore, in linea con gli ambiti previsti dal regolamento (UE) 2024/795 , che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). Settori di Intervento ammessi dai Mini Contratti di Sviluppo I piani di investimento ammissibili per i Mini Contratti di Sviluppo Invitalia devono riguardare un’unica unità produttiva situata nelle regioni meno sviluppate ammissibili all’intervento del PN RIC 2021 – 2027: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. I settori interessati includono le tecnologie digitali e l’innovazione delle tecnologie deeptech , le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette. Le biotecnologie , compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’unione dei medicinali critici. Quali imprese possono partecipare ai Mini Contratti di Sviluppo 2025 Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, siano in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. Come funzionano i contributi MIMIT Mini Contratti di Sviluppo Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto , con percentuali di copertura delle spese ammissibili pari a 55% per le piccole imprese; 45% per le medie imprese; 35% per le grandi imprese. Modalità di presentazione delle domande Mini Contratti di Sviluppo Invitalia Le richieste di accesso ai Mini Contratti di Sviluppo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. A partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio e fino alle ore 12:00 dell’8 aprile 2025, le imprese potranno accedere allo sportello per la presentazione delle domande. Invitalia pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle domande e le indicazioni relative alla documentazione da allegare. Vuoi maggiori informazioni sui Mini Contratti di Sviluppo e come accedere alle agevolazioni? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata con i nostri esperti. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- 35. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 32] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 35. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [n.d.r. ex art. 32] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 28 [31, n.d.r.] il reddito agrario si considera inesistente. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Industria 4.0 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Industria 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Clima | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Clima Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 4 maggio 2025 Il cambiamento climatico interessa i paesi di tutti i continenti. Esso sta sconvolgendo le economie nazionali, con costi alti per persone, comunità e paesi oggi, e che saranno ancora più gravi un domani. Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il mutamento delle condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del mare e altri fenomeni meteorologici ancora più estremi. Le emissioni di gas a effetto serra, derivanti dalle attività umane, sono la forza trainante del cambiamento climatico e continuano ad aumentare. Attualmente sono al loro livello più alto nella storia. Se non si prendono provvedimenti, si prevede che la temperatura media della superficie terrestre aumenterà nel corso del XXI secolo e probabilmente aumenterà di 3°C in questo secolo – alcune aree del pianeta sono destinate a un riscaldamento climatico ancora maggiore. Le persone più povere e vulnerabili sono le più esposte.Attualmente ci sono soluzioni accessibili e flessibili per permettere ai paesi di diventare economie più pulite e resistenti. Il ritmo del cambiamento sta accelerando dato che sempre più persone utilizzano energie rinnovabili e mettono in pratica tutta una serie di misure che riducono le emissioni e aumentano gli sforzi di adattamento. Tuttavia il cambiamento climatico è una sfida globale che non rispetta i confini nazionali. Le emissioni sono ovunque e riguardano tutti. È una questione che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale e cooperazione al fine di aiutare i Paesi in via di sviluppo a muoversi verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Per far fronte ai cambiamenti climatici, i paesi hanno firmato nel mese di aprile un accordo mondiale sul cambiamento climatico (Accordo di Parigi sul Clima). Fatti e cifre Grazie al Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change) sappiamo che: • Dal 1880 al 2012 la temperatura media globale è aumentata di circa 0,85°C. Per rendere l’idea, per ogni grado in aumento, il raccolto del grano cala del 5% circa. Tra il 1981 e il 200, a causa del clima più caldo, la produzione di mais, di grano e di altre coltivazioni principali è diminuita in maniera significativa a livello globale di 40 milioni di tonnellate all’anno • Gli oceani si sono riscaldati, la neve e il ghiaccio sono diminuiti e il livello del mare si è alzato. Dal 1901 al 2010, il livello globale medio dei mari si è alzato di 19 cm, dato che gli oceani si sono espansi a causa del riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacci. L’estensione del ghiaccio dell’Artico si è ritirata in ogni decade a partire dal 1979, con una perdita di 1,07 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio in ogni decade • Si presenta per tutti un unico scenario: date le attuali concentrazioni e le continue emissioni di gas serra, è molto probabile che entro la fine di questo secolo, l’aumento della temperatura globale supererà 1,5°C rispetto al periodo dal 1850 al 1990. Gli oceani si riscalderanno e i ghiacci continueranno a sciogliersi. Si prevede che l’aumento medio del livello del mare raggiunga i 24-30 cm entro il 2065 e i 40-63 cm entro il 2100. Molti aspetti del cambiamento climatico persisteranno per molti secoli anche se non vi saranno emissioni di CO2 • Dal 1990 le emissioni globali di diossido di carbonio (CO2) sono aumentate del 50% circa • Le emissioni sono aumentate più velocemente dal 2000 al 2010 rispetto alle tre decadi precedenti • È ancora possibile limitare l’aumento della temperatura media a 2°C rispetto ai livelli pre-industriali utilizzando una vasta gamma di misure tecnologiche e modificando il nostro comportamento • Un cambiamento istituzionale e tecnologico considerevole offrirà una possibilità migliore che mai che il riscaldamento globale non superi questa soglia. Traguardi 13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali 13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali 13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva 13.a Rendere effettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilizzazione – entro il 2020 – di 100 miliardi di dollari all’anno, provenienti da tutti i paesi aderenti all’impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di trasparenza nell’implementazione, e rendere pienamente operativo il prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione 13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Licenze, permessi e norme | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Licenze, permessi e norme Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Licenze, permessi e obblighi normativi L’apertura di un ristorante in Italia non richiede solamente competenze culinarie e una solida gestione finanziaria, ma implica anche la necessità di soddisfare rigorosi requisiti morali e professionali: Requisiti morali : i requisiti morali sono richiesti dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287 e dal T.U.L.P.S. Requisiti professionali : prima di avviare un ristorante, sarà necessario ottenere l’abilitazione SAB (ex REC), che può essere conseguita partecipando al corso di Somministrazione Alimenti e Bevande. Il corso SAB non è obbligatorio nel caso in cui: hai accumulato almeno due anni di esperienza lavorativa come dipendente nel settore della ristorazione nei cinque anni precedenti; hai svolto l’attività di coadiuvante (coniuge, parente o affine entro il terzo grado) per almeno due anni nei cinque anni precedenti nel campo della ristorazione; possiedi un diploma di scuola alberghiera o equivalente, con studi che includano materie relative al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE dove intendi aprire il tuo ristorante, poiché questo ente è responsabile del riconoscimento di tale requisito 3. Requisiti strutturali : per avviare un nuovo ristorante, è necessario verificare la conformità alle seguenti normative e ottenere le relative autorizzazioni: • Prescrizioni edilizie e urbanistiche; • Norme igienico-sanitarie; • Utilizzo previsto dei locali e degli edifici; Nel caso di un ristorante situato in un edificio storico : ottenere l’approvazione dei lavori da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti competente. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE in cui intendi aprire il ristorante. Una volta confermata l’idoneità, sarà possibile preparare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) nella località prescelta per l’apertura del ristorante. È importante tenere presente che la somministrazione può essere sospesa in caso di irregolarità dei locali. Per aprire un ristorante, dovrai necessariamente rispettare alcuni requisiti obbligatori come, ad esempio, l'ottenimento di diversi permessi e licenze. In questo caso, è sempre utile farsi assistere da un consulente esperto ma, per aiutarti ad avere un’idea generale, ecco i principali requisiti necessari per aprire un ristorante. Cosa serve per aprire un ristorante: 1. i requisiti legali I primi e fondamentali requisiti da rispettare per aprire un ristorante hanno a che fare con il rispetto della legge e riguardano: Certificazione SAB (ex REC) relativa all’abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Certificato di idoneità del locale relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie, dimensioni, presenza di bagni, analisi dell’inquinamento acustico ecc. di bagno interno ad uso dei clienti, bagno interno con spogliatoio ad uso dei dipendenti, condizione acustica, rispetto delle normative igienico-sanitarie, ecc). Piano HACCP obbligatorio sia per il proprietario che per tutto il personale impiegato in cucina, al bar e nel servizio ai tavoli. Piano di autocontrollo da inviare all'ASL relativo a caratteristiche dei prodotti serviti e indicazione del possesso delle certificazioni necessarie. Idoneità sanitaria con la quale vengono verificati tutti i parametri specifici relativi alla tutela della salute del personale e della clientela. 2. i requisiti organizzativi Dopo essersi occupati del rispetto dei requisiti legali, per aprire un ristorante sono necessari anche degli altri requisiti, che hanno a che fare con l’aspetto operativo e gestionale del business stesso. Ecco i principali: Apertura della partita IVA. Iscrizione all’INPS. Iscrizione all’INAIL. Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del comune in cui si decide di aprire il ristorante. Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Richiesta della licenza commerciale all’ufficio del commercio del comune indicando se si è proprietari del locale o locatari (e, nel secondo caso, procedere alla registrazione del contratto d’affitto negli uffici del Registro). Comunicazione all’agenzia delle dogane dell’eventuale vendita di alcolici. Richiesta di autorizzazione all’esposizione dell’insegna da presentare al comune. Gli obblighi normativi che sarai tenuto ad adempiere includono: iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi); comunicazione all’agenzia delle dogane della possibile vendita di alcolici nel locale, richiedendo la licenza UTIF; nel caso in cui desideri trasmettere musica di sottofondo, è necessario pagare i diritti per la riproduzione alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e ai fonografici; per organizzare serate musicali nel tuo locale, dovrai ottenere la valutazione di impatto acustico; per esporre l’insegna del tuo locale, dovrai coordinarti con il comune per il progetto e, per insegne superiori ai 5 metri quadrati, sarà necessario versare la tassa corrispondente; nel caso in cui possiedi un televisore, ricorda che è obbligatorio pagare il canone RAI per le attività commerciali. Di seguito, elenco l’intera documentazione che dovrai redigere e conservare nel locale, pronta per essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti (comune, ASL, NAS, Guardia Costiera, ecc.): Manuale di autocontrollo per l’igiene e la tracciabilità (Manuale HACCP): Un documento che regolamenta le procedure di autocontrollo relative all’igiene e alla tracciabilità degli alimenti nel tuo locale; Book degli allergeni: un registro dettagliato degli allergeni presenti nei prodotti somministrati, specialmente quelli portati al tavolo direttamente dal cameriere. Libro degli ingredienti e degli allergeni per prodotti sfusi: un registro contenente informazioni sugli ingredienti e gli allergeni presenti nei prodotti sfusi, come quelli offerti a buffet o esposti nelle teche sui banconi. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): un documento che valuta e regolamenta i rischi per la sicurezza dei lavoratori all’interno del ristorante. Accordo con la Direzione Territoriale del Lavoro per l’impianto di videosorveglianza: nel caso in cui desideri installare un sistema di videosorveglianza, sarà necessario concordare e procedere all’accordo con la DTL. È fondamentale tenere questa documentazione prontamente disponibile per garantire la conformità alle normative e facilitare eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. Ecco di seguito i corsi obbligatori che sarai tenuto a frequentare per avviare il tuo ristorante: Corso di aggiornamento SAB (ex REC) ogni triennio, obbligatorio per gli imprenditori con ristorante nella Regione Piemonte; Corso HACCP destinato al responsabile dell’igiene alimentare (OSA). RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nel caso tu scelga di assumere la responsabilità della sicurezza. Corso di Primo Soccorso. Corso Antincendio. Corso sulla Sicurezza dei Lavoratori. Precedente Successivo
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