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  • Lo sconto e la cessione del credito | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Lo sconto e la cessione del credito Indice La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023 La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023 Anno 2025 Le modalità operative Interventi oggetto di opzione 1. La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023 Sino al 16 febbraio 2023 in base a quanto disposto dall’art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, e s.m.i. i soggetti che sostenevano spese per gli interventi ammessi ai Bonus fiscali (vedi Tabella “Interventi oggetto di opzione”) potevano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante: o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che avevano effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione; ovvero per la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione. La cessione poteva essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. La Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 aveva precisato che nel caso in cui più soggetti sostenevano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui erano possessori, ciascuno poteva decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non era necessario che il condominio nel suo insieme optasse per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potevano scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potevano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Era anche possibile lo sconto in fattura o la cessione di crediti “parziali”, ossia solo con riguardo a parte del credito maturato, ferma la possibilità per il contribuente di far valere la residua parte del credito nella propria dichiarazione dei redditi (peraltro non erano ammesse cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate ex art. 121, comma 1-quater, D.L. 34/2020). Sia nel caso dello sconto in fattura che nel caso di cessione del credito di imposta alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario era sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti come definiti dall’art. 3, c. 1, lett. a, del dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) che avessero stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In sostanza la ulteriore cessione da parte di banche o società appartenenti ad un gruppo bancario era consentita solo a favore di correntisti che agivano nell’esercizio impresa, arte o professione (per i quali non era consentita la facoltà di ulteriore cessione). L’opzione poteva essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. 2. La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023 Il 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito co legge 11/04/2023, n. 38. Detto decreto all’art. 2, comma 1, stabilisce che a partire dalla data di sua entrata in vigore non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti quegli interventi che l’art. 121 D.L. 19/05/2020 n. 34 ammetteva a tale opzione. Peraltro, lo stesso art. 2 del suddetto D.L. 11/2023, nei successivi commi, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39, convertito con legge 23/05/2024, n. 67, in deroga al divieto sancito al comma 1, prevede le seguenti eccezioni: FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (COMMA 1-BIS) Era stata ammessa anche dopo il 16 febbraio 2023 e sino a tutto il 31 dicembre 2023, senza particolari condizioni, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 19/05/2020 n. 34 (detrazioneammessa nella misura del 75% della spesa sostenuta alle condizioni e nei termini sopra specificati – vedi Tabella “Bonus Edilizio”). L’opzione è stata poi profondamente limitata, per le spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023; da tale data, infatti, l’opzione è stata ammessa solo per le spese sostenute da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.lgs 34/2020. Il requisito reddituale, peraltro, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (art. 3, c. 2, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). In ogni caso per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023 risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, qualora a detta data fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e fosse stato versato un acconto sul prezzo, la disciplina applicabile (per quanto riguardava sia i presupposti della detrazione che la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura) rimaneva quella in vigore prima del 30 dicembre 2023. (art. 3, c. 3, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). Infine, con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata ulteriormente limitata. Infatti, l’art. 1, c. 4, del D.L. 39/2024 ha stabilito che per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 l’opzione si applica solo in relazione agli interventi per i quali in data anteriore al 30 marzo 2024: - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPER-BONUS (COMMA 2) È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi al Super-Bonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) se interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super- Bonus (CILAS); b) se interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super-Bonus (CILAS); c) se interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a), b) e c) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Si fa presente che con riferimento alle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3 l’esclusione in oggetto si applicava sino al 29 dicembre 2023 anche alle spese per interventi ricompresi in piani di recupero e di riqualificazione urbana comunque denominati attuabili mediante titoli semplificati che risultino approvati alla data del 16 febbraio 2023 dalle amministrazioni comunali a termini di legge e che concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. Tale possibilità è stata esclusa a partire dal 30 dicembre 2023 dall’art. 2, c. 1, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17. Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI A BONUS FISCALI DIVERSI DAL SUPER-BONUS ED AI BONUS-ACQUISTI (COMMA 3) È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi a Bonus diversi dal SuperBonus o ai Bonus Acquisti per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori ovvero, qualora i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. La data dell’accordo può essere dimostrata dagli acconti versati prima del 17 febbraio 2023 ovvero, in mancanza di acconti, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà; c) in caso di acquisto di unità immobiliari fruendo dei Bonus-Acquisti (Bonus acquisti edifici ristrutturati – Bonus acquisti parcheggi e SismaBonus acquisti – vedi Tabella “I Bonus Acquisti”) risulti presentata prima del 17 febbraio 2023 la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione con riguardo alle fattispecie a lato illustrate sub a) e sub b) è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a) e b) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Nessuna limitazione è stata, invece, prevista per i Bonus Acquisti di cui sub c), per i quali resta ferma la possibilità di effettuare l’opzione nel caso in cui la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata prima del 17 febbraio 2023. Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38). FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI IN COMUNI TERREMOTATI (ART. 2 COMMA 3-TER.1 D.L. 11/2023 E ART. 1, C. 3, D.L. 39/2024) A ) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per i seguenti interventi: a) interventi relativi ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020 (vedi sopra – scheda “SuperBonus: le aliquote e le scadenze”); b) interventi relativi ad immobili danneggiati da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siti nel territorio delle Marche. (così disponeva l’art. 2, c 3-quater del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39). B ) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi di cui al punto A) (se diversi da quelli di cui al punto C) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni: - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo; ovvero sia stata comunque presentata l’istanza per la concessione di contributi. (Così dispone l’art. 1, c. 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39). C ) dal 30 marzo 2024 l’opzione è, inoltre, possibile (in mancanza delle condizioni di cui sub B) per interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024. Detta possibilità, peraltro, è prevista entro un limite di spesa ben preciso, ossia sino alla concorrenza di un massimo di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga. (Così dispone l’art. 2, c. 3.ter.1 del D.L. 16/02/2023, n. 11 così come introdotto dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39). FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER INTERVENTI POSTI IN ESSERE DA IACP, COOPERATIVE EDILIZIE, ONLUS, ODV E APS (ART. 1, C. 2, D.L. 39/2024) A ) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per gli interventi posti in essere dai seguenti soggetti se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023: - Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali; - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale. (Così disponeva l’art. 2, c 3-bis del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39) B ) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi posti in essere dai soggetti di cui al punto A) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni: - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini; - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020; - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. (così dispone l’art. 1, c. 2, del D.L. 29/03/2024, n. 39). Da segnalare, infine, che a decorrere dal 30 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024) non è in ogni caso consentito l’esercizio della opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni delle spese per gli interventi ammessi a tale opzione ai sensi dell’art. 121, comma 2, D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con legge 17/07/2020, n. 77 (vedi colonna a lato); così dispone l’art. 4-bis, comma 7, L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67. 3. Anno 2025 L’art. 121 del DL. 19/05/2020 n. 34 (convertito con L. 17/07/2020 n. 77) riconosce la facoltà di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi ammessi a tale opzione (vedi tabella che segue “Interventi oggetto di opzione”) negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Pertanto, se si ha riguardo al tenore letterale del suddetto art. 121, non dovrebbe più esservi la possibilità di opzione per le spese sostenute nel 2025. Senonché si è anche sostenuto che in realtà i limiti temporali (dal 2020 al 2024) contenuti nell’art. 121 in oggetto dovrebbero considerarsi venuti meno per effetto delle molteplici modifiche apportate alla disciplina dell’opzione prima dal D.L. 16/02/2023 n.11 (convertito con L. 11/04/2023 n. 38) e successivamente dal D.L. 29/03/2024 n. 39 (convertito con L. 23/05/2024 n. 67). Queste norme nel prevedere specifiche deroghe al divieto generalizzato di opzione introdotto a far data dal 17 febbraio 2023 non avrebbero, infatti, più indicato l’anno entro il quale doveva essere sostenuta la spesa o stipulato l’atto (nel caso dei Bonus Acquisti). Per cui se sussistono tutte le condizioni previste per le singole deroghe (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”) l’opzione sarebbe applicabile anche alle spese sostenute o agli atti stipulati nel corso dell’anno 2025 (in questo senso con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915 341/2024) (vedi tabella a lato). Resta fermo che per taluni degli interventi per i quali è stata prevista l’esclusione dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”), la possibilità di effettuare l’opzione rimane comunque esclusa se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati. Con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915-341/2024 ha così stabilito “Riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, considerato che la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. n. 39 del 2024 ... non contempla gli interventi di cui all’art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013, indicati all’art. 2, comma 3, lett. c), del d.l. 11 del 2023, si evidenzia che per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che dalla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dei lavori edilizi. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’istante potrà fruire del sisma bonus acquisti anche nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato nel 2025 nella misura stabilita dal citato art. 16, comma 1-septies.1 del d.l. n. 63 del 2013, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti e gli adempimenti normativi non oggetto del presente interpello e su cui, si ribadisce, resta impregiudicato ogni eventuale potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’istante, inoltre, potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione considerato che alla data del 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato”. Alla luce della interpretazione fornita dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo si può, pertanto, ritenere, che, con riguardo a tutti i Bonus acquisti (in analogia a quanto sancito per il Sisma-Bonus acquisti), la possibilità di fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sussista anche nel caso di atti di compravendita stipulati nel corso del 2025 se ed in quanto alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo; ovviamente per gli atti stipulati nel 2025 i Bonus spetteranno con le nuove aliquote del 36% o del 50% (in caso di abitazione principale) fissate dalla legge 30/12/2024 n. 207. 4. Le modalità operative L’OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF). I crediti d’imposta “ceduti” sono utilizzati anche in compensazione attraverso il modello F/24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 (dettata in materia di “Sisma-Bonus acquisti” ma le cui conclusioni possono estendersi anche alla cessione del credito corrispondente alle altre detrazioni di imposta) ha precisato che: - il beneficiario del bonus fiscale può cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, fermo il diritto del cessionario a compensarlo per l’importo del suo valore nominale (in questo caso, pertanto, il cessionario realizzerà un provento pari alla differenza tra credito compensato e prezzo di acquisto); - l’atto di cessione del credito relativo al bonus fiscale non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al DPR. 131/1986. L’art. 2-quater D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 chiarisce che è ammessa la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di Enti impositori diversi, per cui è ammessa la compensazione tra i crediti edilizi oggetto di cessione ex art. 121 D.L. 34/2020 con debiti per imposte, per contributi dovuti all’INPS, per altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. L’art. 28, del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con legge 28.03.2022, n. 25, ha modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020 (introducendo un nuovo comma 1-quater) prevedendo che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. IL VISTO DI CONFORMITÀ E LA CONGRUITÀ DELLE SPESE i ) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) è necessario ottenere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF. Il soggetto che rilascia il visto verifica la conformità dei dati relativi alla documentazione richiesta dalla vigente normativa per la fruizione dei Bonus fiscali. Originariamente il visto di conformità era prescritto dall’art. 119, c. 11, D.L. 34/2020 solo ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta relativi al Super Bonus (esclusi gli altri bonus ammessi allo sconto e/o cessione del credito). Successivamente l’art. 1, c. 29, lett. b), legge 234/2021, confermando la modifica già apportata all’art. 121, D.L. 34/2020, con decorrenza 12 novembre 2021 dal D.L. 11.11.2021 n. 157 (decreto, nel frattempo, non convertito in legge ed espressamente abrogato dalla medesima legge 234/2021), ha reso necessario il visto di conformità anche per tutti gli altri casi in cui comunque ci si può avvalere dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura quali previsti dall’art. 121, c. 2, D.L. 34/2020 (salve le ipotesi di esclusioni di cui in appresso). ii ) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta necessita anche l’asseverazione sulla congruità delle spese; a tal fine i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020 ossia con le stesse modalità previste per il Super-Bonus. Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni a tal fine richieste, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali. iii ) Sono esclusi dall’obbligo di ottenere il visto di conformità e la asseverazione di congruità delle spese i seguenti interventi per i quali si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando detta opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge): - le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o dalla normativa regionale; - gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000,00 eseguiti sulle singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali. Tuttavia per il Sisma-Bonus Acquisti (quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) stante la sua peculiare natura, si ritiene tuttora non necessaria la attestazione sulla congruità delle spese sostenute; anche dopo le modifiche normative introdotte dalla legge 234/2021 si possono ritenere tuttora sussistenti le ragioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate ad escludere espressamente per questa fattispecie la necessità dell’attestazione sulla congruità delle spese; in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 190 del 17 marzo 2021: “L’agevolazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 D.L. 4.6.2013 n. 63, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell’opzione di cui all’art. 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati...” (nello stesso senso anche Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 556 del 25 agosto 2021 e risposta ad interpello n. 697 dell’11 ottobre 2021). La stessa soluzione, per analogia, andrà applicata anche nel caso del Bonus Acquisti edifici ristrutturati di cui all’art. 16-bis, c. 3, T.U.I.R. di cui al DPR 22/12/1986, n. 917 (sempre quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) visto che anche in questo caso la detrazione è commisurata al prezzo di vendita e non alle spese sostenute dall’impresa. Resta, invece, fermo, l’obbligo di ottenere il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per gli interventi ammessi al Super-Bonus a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica o dal loro importo. 5. Interventi oggetto di opzione L’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020 si applicava sino al 16 febbraio 2023 e si applica dal 17 febbraio 2023 al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 e s.m.i. (quali sopra illustrate nelle tabelle che precedono) con riguardo ai seguenti interventi. - A - Ai seguenti interventi oggetto del “Bonus Edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917; (a) manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale; (b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze; (c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (qualora ricorrano le condizioni per fruire del Super-Bonus ossia qualora siano eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico); (d) interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti ammessi alla detrazione (75%) prevista dall’art. 119-ter, D.L. 34/2020; (e) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha ritenuto che l’opzione possa essere esercitata anche dagli acquirenti di edifici residenziali ristrutturati che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 dell’art. 16-bis T.U.I.R. - B - Agli interventi di efficienza energetica di cui: - all’articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del DL 34/2020: si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - C - Agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui: - all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - di cui al comma 4 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - D - Agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui: - all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del T.U.I.R. di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; - e di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 DL. 34/2020 (si tratta degli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo negli stessi integrati per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus. - E - Agli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui al comma 8 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali ricorrono, le condizioni per fruire del Super-Bonus. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti

  • Acqua | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Acqua Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 4 maggio 2025 Acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati.La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza duratura o ricorrente di acqua potabile. Fatti e cifre • Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di acqua potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste • Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile contaminate da escrementi • Tra il 1990 e il 2015, la proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti di acqua potabile è salita dal 76 al 91% • Tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione • 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine • Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi di depurazione • Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili legate all’acqua e all’igiene • L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel 2011, essa ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale • Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione • Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi dovuti a disastri naturali. Traguardi 6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti 6.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità 6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze 6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato 6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi 6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all’acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego 6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • ISA | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione ISA In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "ISA (Indici sintetici di affidabilità)". di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. Commissione degli Esperti Il comma 8 dell’ articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 - pdf prevede l’istituzione, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di una Commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle Organizzazioni economiche di categoria e degli Ordini professionali. Composizione Commissione (aggiornata al 19 marzo 2025) - pdf Istituzione della Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale - pdf Documentazione Schede di sintesi ISA 3 marzo 2025 Pareri e schede di sintesi – Anni precedenti Modelli e istruzioni La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 17 marzo 2025 Istruzioni Parte generale - pdf Istruzioni quadro A Istruzioni quadro F Istruzioni quadro H Agricoltura Commercio Manifatture Professionisti Servizi Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

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  • Tabelle millesimali e ripartizione spese | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Tabelle millesimali e ripartizione spese < Condominio successiva precedente Tabelle millesimali e ripartizione spese di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 Tabelle millesimali In base alla formulazione dell’art. 68, primo comma, disp. att. c.c., ove non precisato dal titolo ai sensi dell’art. 1118 c. c. per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126, c.c. (cioè per la ripartizione delle spese), e dall’art. 1136 c.c. (cioè per il calcolo delle maggioranze in assemblea), “il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso i millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio”. Nell’accertamento di tali valori - aggiunge poi il secondo comma – non si deve tener conto “del canone locatizio, dei miglioramenti dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”. Precisato che il predetto art. 1118 c. c. recita, al primo comma, che “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene”, volendo dare, dunque, una definizione di “millesimi” si può dire che essi rappresentano il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore dell'intero edificio (fatto uguale a mille, da cui il nome). Ciò posto - e sottolineato che il legislatore della riforma ha sostanzialmente lasciato immutato il testo dell’art. 68 - va ricordato, in argomento, che tradizionalmente si distingue tra millesimi di proprietà e millesimi di gestione (o d'uso). I primi esprimono la misura o la quota del diritto di comproprietà di ciascun condomino sulle parti comuni. I secondi sono destinati, invece, alla determinazione delle quote di contribuzione ai costi di gestione da parte dei singoli condomini: in altre parole al riparto delle spese. Ed in tale prospettiva che millesimi di proprietà, ove utilizzati in relazione alla diversa funzione di semplice strumento destinato alla ripartizione di una certa categoria di spese queste (le c.d. spese generali di proprietà), rientrano in questa categoria (cfr. C. Rosselli, Sezioni Unite e modifica delle tabelle millesimali, in Arch. loc e cond., 2011, 20). In giurisprudenza, sulla base della suddetta distinzione - e in assenza di una norma che disponesse circa il consenso necessario per incidere su tali valori - si è sostenuto che i millesimi di gestione, elaborati nel rispetto dei criteri di ripartizione stabiliti dalla legge, potessero essere approvati (o modificati) dall’assemblea a maggioranza, occorrendo invece il consenso totalitario dei condomini negli altri casi (cioè per i millesimi di gestione formati in deroga ai criteri di legge oltrechè per i millesimi di proprietà, ove intesi non come semplice strumento di ripartizione delle spese: cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 18477 del 9.8.2010). Queste conclusioni devono ritenersi ormai superate, però, con l’entrata in vigore della legge di riforma, la quale ha innovato profondamente l’art. 69 disp. att. c.c. (che insieme al citato art. 68 disciplina adesso, come in passato, la materia) precisando che i millesimi “possono essere modificate o rettificati” solo “all’unanimità” (dei partecipanti al condominio, all’evidenza). Ciò, a meno che non siano “conseguenza di un errore”, che per la giurisprudenza può essere sia di fatto (si pensi ad un errato calcolo dell'estensione di un'unità immobiliare) sia di diritto (si pensi ad un accertamento dei valori millesimali che tenga conto di elementi che, ai sensi del secondo comma dell’art. 68, siano irrilevanti a tal effetto) (cfr. Cass. sent. n. 1367 del 10.02.1994). Oppure siano mutate le condizioni di una parte dell’edificio (a causa di una sopraelevazione, di un incremento di superfici o di un incremento o diminuzione delle unità immobiliari) e tale mutamento abbiamo causato un'alterazione ad “un quinto” del “valore proporzionale dell'immobiliare anche di un solo condomino” (con la conseguenza, peraltro, che, in quest'ultima ipotesi, il costo per il ricalcolo dei millesimi dovrà essere “sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”). Nei suddetti casi, infatti, i valori in questione possono “essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condominio” con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, c.c. Vale a dire con un quorum deliberativo, in prima e seconda convocazione, costituito da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio (fermi restando, naturalmente, i quorum costitutivi, di cui al primo e terzo comma dell'art. 1136 c.c.). Deriva da quanto precede, allora, che la regola generale è ora che per modificare rettificare (e quindi, deve ritenersi, anche per approvare) i millesimi, occorre sempre il consenso totalitario dei condòmini, eccezion fatta per il caso in cui la modifica o la rettifica sia giustificata dal ricorso di specifiche e circoscritte ipotesi. Ipotesi, che devono ritenersi operare, peraltro, solo con riferimento ai millesimi di gestione (siano essi redatti – così come predispone il predetto art. 69 all'ultimo comma – in applicazione di “criteri legali” o “convenzionali”, cioè in applicazione di criteri derivanti dall'applicazione di convenzioni: cfr. C. Sforza Fogliani, Codice commentato del condominio articolo per articolo, ed. La Tribuna, III edizione, 2022, 260), non potendo una delibera maggioritaria incidere sui millesimi di proprietà, intesi nella loro accezione di espressione dei diritti dominicali dei singoli condòmini (cfr., ancora, C. Rosselli, Sezioni Unite e modifica delle tabelle millesimali, in Arch. loc e cond., 2011, 20). Va comunque precisato che il singolo condomino può sempre rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere la revisione dei millesimi. In tal caso, il più volte citato art. 69 prevede che possa essere convenuto in giudizio tutto il condominio in persona dell'amministratore, il quale ha il dovere di darne senza indugio notizia all'assemblea. L’amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni. Sul sito della Confedilizia ( www.confedilizia.it ) è presente una video-guida che approfondisce i diversi aspetti delle tabelle millesimali, in particolare, per ciò che attiene alla loro formazione e modifica. Ripartizione delle spese Fatta chiarezza sui millesimi, possiamo quindi passare ad occuparci delle norme citate dall'art. 68 disp. att. c.c. per i fini ivi previsti dalla suddivisione delle spese tra i condòmini. Si tratta - come abbiamo visto - degli artt. 1123, 1124, 1126 c.c.: disposizioni su cui la riforma non ha inciso, se non per chiarire, con particolare riferimento all'articolo 1124 c.c., che anche gli ascensori - così come del resto fermato da costante giurispr udenza - sono soggetti alla stessa disciplina delle scale. Iniziamo dall'art. 1123 c.c. Tale disposizione specifica, in via generale, i criteri di ripartizione delle spese in ambito condominiale, salvo che non sia intervenuta "diversa convenzione" (quale può essere un regolamento condominiale di origine contrattuale che stabilisce una differente disciplina: cfr. cap. VI). In particolare, il criterio normale di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi di interesse comune per le innovazioni deliberate dalla maggioranza è indicato dal primo comma dell'articolo 1123 c.c., il quale prevede che tali spese siano sostenute in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino. La norma regola, in sostanza, il criterio di riparto delle c.d. "spese generali di proprietà", così definendosi tutti quelli esborsi che riguardano il godimento delle cose comuni (cfr. R. Triola, Il nuovo condominio, Giappichelli editore, 2013, 875). Eccezioni al suddetto principio sono, tuttavia, contenute nei successivi due commi dell'articolo 1123 c.c. Il secondo comma stabilisce che, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, la divisione delle spese vada fatta in proporzione all'uso che ciascun condomino può fare del bene comune. L'uso che conta, peraltro, non è quello effettivo ma quello potenziale, per cui non ha alcun rilievo il fatto che un condomino non utilizzi la cosa comune ovvero la utilizzi in maniera inferiore o superiore alla media. Il terzo comma prevede, invece, che sia un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Si tratta, in sostanza, delle cosiddette situazioni di "partecipazione differenziata" (cfr. AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 905), che costituiscono la base giuridica per la formazione delle tabelle millesimali che disciplinano il riparto delle spese afferenti la manutenzione e la gestione dei beni destinati ad essere usufruiti in modo diverso dai vari condòmini. Specificazione dei principii generali di cui all'articolo 1123 c.c. possono essere considerati, poi, i criteri di riparo contenuti nelle altre due disposizioni citate nell'art. 68 disp. att. c.c.: l'articolo 1124 c.c., che disciplina della manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, e l'art. 1126 c.c., che tratta dei lastrici solari ed uso esclusivo. La prima di queste due norme - il cui testo, come detto, è stato modificato dalla riforma (sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza) con l'inserimento, in particolare, del riferimento agli ascensori - prevede, per quanto di interesse, che le scade e gli ascensori siano "mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono" e che la spesa relativa debba essere "ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo". C'è da dire, in proposito, che il criterio di riparto è rimasto immutato rispetto al contesto previgente. V'è stato solo l'aggiunta dell'avverbio "esclusivamente" che sembra trovare la sua giustificazione nella volontà del legislatore della riforma di vietare il ricorso ad altri criteri, in passato di fatto utilizzati (cfr. C. Sforza Fogliani, Codice commentato del condominio articolo per articolo, ed. La Tribuna, ed. La Tribuna, III edizione, 2022, 133). L'art. 1126 c.c. - non toccato dalla legge di riforma - regola, invece, il riparte delle spese relativamente ai lastrici solari (cioè, in relazione a quelle superfici piane orizzontali di copertura dell'edificio), stabilendo che quando l'uso di essi o parte di essi non sia comune a tutti i condòmini, quelli che ne abbiano l'uso esclusivo siano tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle ripartizioni o ricostruzioni; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Non citato, infine, dal predetto art. 68 disp. att. c.c. - disciplinando un aspetto che esula dalla ripartizione per millesimi - è l'art. 1125 c.c., il quale tratta delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. Tale norma dispone che dette spese debbano essere sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura e a carico del proprietario del piano inferiore in un l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Inutile dire che anche questa previsione è caratterizzata dalla naturale derogabilità che concerne tutte le disposizioni riguardanti la ripartizione delle spese: essa trova applicazione, pertanto, solo in mancanza di diverso accordo intervenuto tra i soggetti interessati. Strettamente collegato al tema del pagamento delle spese è il problema del tempo che occorre per la prescrizione dei crediti del condominio verso i singoli condomini. E' bene allora aver presente che. per le quote ordinarie, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il termine prescrizionale è di cinque anni. In tal senso si veda, da ultimo, la sentenza della Cassazione n. 4489 del 25.02.2014, secondo cui, avendo tale tipo di spese "natura periodica", il relativo credito è soggetto al disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., in base quale soggiace a prescrizione quinquennale tutto quello "che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". Per le spese condominiali di carattere straordinario, invece, non risultano pronuncie a livello di legittimità. Tuttavia, al riguardo, è agevole argomentare che, trattandosi di spese non aventi natura periodica, non può che tenersi applicabile - anche sulla base dell'orientamento della Cassazione appena citato - il termine ordinario di prescrizione decennale. Quanto alla data di decorrenza del periodo utile ai fini della prescrizione, non si registra, sul punto, una posizione univoca. L'orientamento della giurisprudenza più recente (espresso peraltro anche nella citata sentenza numero 449/'14) è comunque nel senso di considerare come termine iniziale la data in cui sia stata deliberata non solo la spesa ma anche (ove ciò, ovviamente, non venga contestualmente) il relativo stato di riparto. Nessun dubbio, invece, sulla connessa questione della prescrizione del diritto del locatore al rimborso delle spese condominiali di spettanza del conduttore. Con l'abrogazione - ad opera dell'art. 24, d.l. n. 112/2008 (come convertito in legge) - dell'art. 6, comma 4, l. n. 841/1973, è caduto, infatti, ogni appiglio alla tesi che riteneva sussistere, in tal caso, un termine prescrizionale minore, in particolare biennale (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 5795 del 22.5.1993), rispetto a quello generale - che abbiamo visto essere quinquennale - per il recupero delle quote condominiali. 19 aprile 2025 Commenti Contattaci

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L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Industry Leader pittini@live.it LinkedIn Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione

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    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Finanza > Protocolli Criptovalute di Walter Pittini L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività Previous Next Basi Investire in valore Dati Trovare gli asset Metodo Metodo di valutazione Basi Finanza Siti e portali dedicati alla finanza: Yahoo Finance Google Finanza Msn Money Investing Trading Economics Siti istituzionali Dati dell'economia e della finanza: ISTAT: Generale Banca dati BANCA D'ITALIA Generale Statistiche ECB (EUROPEA CENTRAL BANK) IMF (INTERNATIONAL MONETARY FOUND) FRED FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS BORSE BORSA ITALIANA CBOE NASDAQ NYSE HKEX EUREX LSE BORSA DI FRANCONFORTE TSE XETRA 3. Caratteristiche Decentralizzazione : la maggior parte delle criptovalute opera su una rete decentralizzata chiamata blockchain, che è gestita da una rete di nodi distribuiti. Questo significa che non esiste un'autorità centrale che controlla il sistema, riducendo il rischio di manipolazioni e frodi. Ogni nodo della rete mantiene una copia del registro delle transazioni, garantendo così la continuità e la sicurezza del sistema. Anonimato : le transazioni possono essere effettuate in modo anonimo, proteggendo l'identità degli utenti. Anche se le transazioni sono registrate pubblicamente sulla blockchain, gli indirizzi utilizzati non rivelano informazioni personali, offrendo un livello di privacy che non è comune nei sistemi bancari tradizionali. Sicurezza : l'uso della crittografia rende le transazioni sicure e difficili da alterare. Ogni transazione è firmata digitalmente e, una volta registrata sulla blockchain, diventa praticamente impossibile modificarla senza il consenso della rete. Questo livello di sicurezza è uno dei motivi principali per cui le criptovalute sono considerate una valida alternativa alle valute tradizionali. Trasparenza : le transazioni sono registrate in modo pubblico sulla blockchain, consentendo a chiunque di verificarle. Questa trasparenza aiuta a costruire fiducia tra gli utenti e a prevenire attività illecite, poiché ogni movimento di valuta è tracciabile e visibile a tutti gli utenti della rete. 4. Tipi Altcoin: di fatto, tutte le criptovalute a eccezione del Bitcoin. Nel corso degli anni, in scia al successo fatto registrare dalla creatura di Satoshi Nakamoto, sono stati sviluppati altri protocolli crittografici legati a loro volta ad altre valute virtuali. Per distinguerle dalla prima sono state denominate per l’appunto altcoin, ossia “monete alternative”. Crypto token: divisi tra token “fungibili” e token “non fungibili”, si tratta di una sorta di gettone virtuale che rappresenta un bene realmente esistente. Probabilmente ne avrete sentito parlare sotto forma di NFT (acronimo, per l’appunto, di Non Fungible Token), rappresentazioni virtuali di oggetti realmente esistenti - un’opera d’arte, un tweet, un’auto - la cui proprietà può essere scambiato dietro pagamento di una somma di denaro. Stable coin: potremmo definirle come il bene rifugio di chi investe in criptovalute. Le stable coin, come dice anche il nome, sono valute virtuali “stabili”, ossia il cui valore non fluttua in base alle contrattazioni. Sono legate al valore di una valuta “fiat” - il dollaro, solitamente - e rappresentano un approdo sicuro quando il mercato delle criptovalute attraversa un momento di calo. Bitcoin: la prima e più conosciuta criptovaluta, creata nel 2009 da un individuo o gruppo di individui sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Bitcoin ha aperto la strada a un'intera nuova classe di asset e ha dimostrato il potenziale delle tecnologie blockchain. Ethereum: una piattaforma che consente la creazione di contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (dApp). Ethereum ha ampliato le possibilità delle criptovalute oltre il semplice scambio di valore, permettendo lo sviluppo di applicazioni complesse che operano su una rete decentralizzata. Ripple : utilizzata principalmente per le transazioni internazionali e i trasferimenti di denaro tra istituzioni finanziarie. Ripple si distingue per la sua capacità di facilitare pagamenti rapidi e a basso costo, rendendola una scelta popolare tra le banche e le società di pagamento. Litecoin: spesso considerata l'argento rispetto all'oro di Bitcoin, Litecoin offre tempi di transazione più rapidi e una maggiore efficienza nel mining. È stata progettata per essere una versione leggera di Bitcoin, con l'obiettivo di rendere le transazioni più accessibili e veloci. 5. Vantaggi e rischi Offrono il potenziale per transazioni peer-to-peer senza la necessità di intermediari, puntando a una maggiore privacy ed efficienza. Forniscono inoltre l'accesso ai servizi finanziari per le persone che non hanno accesso ai servizi bancari o che non dispongono di servizi bancari. 6. Aliquota precedente alla legge 197/2022 La tassazione delle plusvalenze sulle cripto-attività nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge n. 197/2022 non è affatto certa, poiché l’assenza di fattispecie normative tassative (10) non permette un inquadramento condiviso. Non essendo questa la sede per approfondire tale questione, va comunque ricordato che l’Agenzia delle entrate ha ritenuto in via interpretativa, attraverso alcune risposte a interpelli poi riassunti nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, di equiparare analogicamente le cripto-attività alle valute estere (11). L’art. 1, comma 127, della legge n. 197/2022 (12) ha introdotto una norma a carattere retroattivo, secondo cui le plusvalenze relative a cripto-attività conseguite nell’anno 2022 e precedenti vengono considerate come realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR, senza ulteriori specificazioni, e senza riferimento ad alcuna delle fattispecie tipiche previste da tale articolo. Si tratta, di fatto, dell’estensione al passato (anche se soltanto parziale, in quanto riferita unicamente alla cripto-attività e non agli altri proventi da queste derivanti) della norma contestualmente introdotta nell’art. 67, comma 1, del TUIR, con la già richiamata lett. c-sexies). Ciò pone alcuni dubbi di legittimità, come in tutti i casi in cui si prevedono norme sostanziali retroattive, a cui si aggiungono i dubbi in merito alla decorrenza della norma relativa alla “omogeneizzazione” dell’aliquota del 26% a tutte le plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, disposta dalla legge di bilancio 2025, di cui si tratterà in seguito. Altro elemento “anomalo” che si riscontra nell’intervento normativo recato dalla legge n. 197/2022 è costituito dal riferimento al sistema di determinazione della plusvalenza secondo l’art. 68, comma 6, del TUIR (13), che potrebbe condurre a considerare (per gli anni precedenti al 2023) dette plusvalenze come una fattispecie “atipica” rientrante nella lett. c-ter) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, assoggettabile pertanto all’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%. 7. Aliquota relativa agli anni di imposta 2023 e 2024 La legge n. 197/2022, ancorché abbia inserito nell’art. 5 del d.lgs. n. 461/1997 – istitutivo dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria con l’aliquota del 12,50% – il riferimento alla nuova fattispecie imponibile relativa alle cripto-attività (14) – contestualmente introdotta nel TUIR con la citata lett. c-sexies) (15) –, non ha parimenti inserito un analogo riferimento nell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 con cui il legislatore, come già ricordato, aveva precedentemente incrementato al 26% l’aliquota della predetta imposta sostitutiva per i redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR. L’interpretazione letterale del combinato disposto di tali norme induce quindi a concludere che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività di cui alla più volte richiamata lett. c-sexies), rimasta applicabile per gli anni d’imposta 2023 e 2024, sia pari al 12,50%, pur in vigenza del citato art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 (16). Come è noto, l’art. 12 delle Preleggi considera l’interpretazione letterale delle norme come assorbente e preclusiva dell’utilizzo di altri criteri ermeneutici, nel caso in cui il proponimento del legislatore risulti da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate (17). Il tenore letterale delle modifiche normative introdotte con la legge n. 197/2022 sembra, invero, rispondere a tali requisiti, al punto tale che anche i Servizi studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel Dossier sulla legge di bilancio 2023 (18) hanno rilevato tale mancato coordinamento normativo, suggerendo di valutare, “con riferimento alla misura dell’aliquota, […] di apportare la medesima modifica all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014”. Né indicazioni di segno contrario derivano dalla Relazione tecnica alla legge di bilancio 2023, in cui non viene stimata alcuna entrata con riferimento alle misure in esame, stante l’indisponibilità di dati. La medesima questione interpretativa si pone ora anche per la disposizione introdotta, da ultimo, dalla legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, al comma 23 dell’art. 1, ha previsto che “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”. Tale norma, secondo quanto si legge nel Dossier sulla legge di bilancio 2025 dei Servizi studi della Camera e del Senato (19), deve essere intesa quale norma di interpretazione autentica che chiarisce l’entità dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla generalità delle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti all’imposta sostitutiva di cui al citato art. 5, ivi compresi dunque quelli relativi alle cripto-attività. A ben guardare, tale norma difetta tuttavia dei requisiti che contraddistinguono una norma di interpretazione autentica. Secondo i principi generali sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (20), l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali, “qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. Il richiamato comma 23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025 è privo, invero, sia del carattere della eccezionalità sia della qualificazione formale prescritta dallo Statuto, che non risulta desumibile, peraltro, neppure dall’utilizzo nella sua formulazione letterale di locuzioni quali “si intende”, “si interpreta” o “si considera”, tipiche delle disposizioni aventi tale natura. Le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi contenute nella circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, applicabili – come specificato nella stessa circolare – a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati, stabiliscono che “Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” (21). Secondo tali regole, pertanto, la disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: «Il comma ... dell’articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che...». La predetta circolare precisa altresì che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve essere chiaramente esplicitato e, ove l’atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell’articolo (22). Al riguardo, la Corte costituzionale ha sancito che “la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge. Si crea così un rapporto duale tra le disposizioni, tale che il sopravvenire della norma interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l’una e l’altra si saldano dando luogo ad un precetto normativo unitario (sentenza n. 397 del 1994)” (23). In merito all’utilizzo, in sede di interpretazione, di criteri ermeneutici diversi da quello letterale, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che ad essi può riconoscersi “valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (“voluntas legis”), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa” (24). Tornando al dato normativo, occorre altresì evidenziare che, in sede di approvazione della legge di bilancio 2025, è stato proposto anche un emendamento (25) alla disposizione poi confluita nel citato comma 23, volto specificamente ad adeguare il tenore letterale della stessa a quello tipico delle norme di interpretazione autentica, nel quale veniva disposto che “3. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento”, e che il legislatore, invece, non ha ritenuto di recepire nel testo definitivamente approvato della disposizione in commento. Utili riferimenti, ai fini qui d’interesse, non sono rinvenibili neppure nella Relazione tecnica alla legge di bilancio 2025 che, infatti, non reca indicazioni in merito all’aliquota da applicare sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate negli anni precedenti a quello di entrata in vigore della nuova disposizione di cui al citato comma 23 dell’art. 126. L’Agenzia delle entrate ha invece fornito tale indicazione nelle istruzioni relative alla sezione V-A del quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2025, in cui è stato precisato che per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR realizzate nell’anno 2024 l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 26% (27). L’orientamento dell’Agenzia delle entrate è, quindi, evidentemente fermo nel ritenere superabile l’interpretazione letterale delle disposizioni in esame, privilegiando un’interpretazione estensiva del citato art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ovvero, in alternativa, riconoscendo carattere effettivamente interpretativo (e perciò retroattivo) al citato comma 23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025. Al fine di risolvere le incertezze applicative sul punto, sarebbe auspicabile, tuttavia, che il legislatore codificasse l’interpretazione risultante dai modelli dichiarativi, con una norma che attribuisca, esplicitamente, efficacia retroattiva al predetto comma 23. Il legislatore può, in effetti, emanare sia norme di interpretazione autentica, che determinano, chiarendola, la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, non contrasti con altri valori costituzionalmente protetti e sia espressamente prevista con una specifica norma sulla sua decorrenza. 8. Aliquota relativa all'anno 2025 Con riferimento all’anno d’imposta 2025, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR risulta invece pacificamente fissata al 26%, per effetto di quanto previsto dal più volte richiamato comma 23 dell’art 1 della legge n. 207/2024. Ulteriore rilevante novità introdotta con la legge di bilancio 2025, si riferisce all’eliminazione della soglia di esenzione pari a 2.000 euro, precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (28). Viene inoltre prevista anche la possibilità di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% da applicarsi sul valore normale alla predetta data delle stesse, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. L’imposta sostitutiva va versata entro il 30 novembre 2025, con facoltà di rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Resta comunque fermo che la rideterminazione fiscale del costo o valore di acquisto delle cripto-attività, tramite il pagamento della predetta imposta sostitutiva, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR (29). Si rileva altresì che, per effetto della pubblicazione del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204 (30), non appare più possibile effettuare l’opzione per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito attraverso i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale in quanto figure non più presenti nel diritto positivo per effetto dell’abrogazione delle lettere i) e i-bis) dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 ha comportato l’abrogazione della figura dell’Operatore in Valuta Virtuale e l’introduzione della figura dei prestatori di servizi per le cripto-attività quali intermediari bancari e finanziari (31). Tale opzione appare quindi preclusa fino all’estensione a questa nuova categoria di soggetti della qualifica di intermediario professionale che può intervenire nei rapporti o cessioni da cui derivano le plusvalenze e gli altri proventi relative alla cripto-attività, da effettuarsi attraverso l’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 461/1997 (32). 9. Aliquota relativa all'anno 2026 La legge di bilancio 2025 prevede infine l’aumento al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui gli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 461/1997 sulle plusvalenze e gli altri proventi indicati nella sola lettera c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR (33). La presenza di aliquote diverse nel corso del tempo e difformi rispetto agli altri redditi diversi di natura finanziaria previsti dall’art. 67 del TUIR necessita di alcune riflessioni anche alla luce della legge delega di riforma del sistema fiscale (34) che indica tra i principi e i criteri direttivi per la riforma dei redditi finanziari la creazione di una categoria unica con applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo (35). Tali principi non sono certamente nuovi o inattesi poiché, ormai da anni, si sottolinea il fatto che il sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria presenta numerose asimmetrie che non trovano giustificazioni sistematiche o razionali (36). Anche la precedente delega di riforma fiscale, di cui alla legge n. 80/2003 (cd. “Riforma Tremonti”) (37), prevedeva l’omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria (38); delega, tuttavia, rimasta inattuata anche in tale occasione. Nel corso degli ultimi vent’anni sono state pubblicate diverse proposte di riforma della tassazione dei redditi finanziari, caratterizzate da un minimo comune denominatore costituito dall’unificazione delle due attuali categorie reddituali (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria), frutto di una prospettiva sistematica storicamente superata dalle moderne strategie di gestione dei portafogli. La legge di bilancio per il 2023, con l’introduzione nel comma 1 dell’art. 67 del TUIR della lettera c sexies) e la contemporanea esclusione della possibilità di compensare i proventi da cripto-attività con le altre minusvalenze di cui alle precedenti lettere da c) a c-quinquies) (comprese quelle derivanti da cripto-attività negli anni precedenti), è andata in direzione opposta rispetto ai richiamati criteri direttivi di riforma, introducendo un altro “compartimento stagno” e quindi una ulteriore preclusione alla compensazione di risultati economici di segno opposto nell’ambito di un unitario portafoglio di investimenti. In tale contesto, appare discutibile, peraltro, la scelta del legislatore di assoggettare a imposizione tutti i proventi derivanti da cripto-attività. In base alla definizione della norma, infatti, rientrano in questa fattispecie anche le plusvalenze derivanti da opere d’arte digitali (c.d. digital art) incorporate tramite un NFT: da ciò deriva che dal 2023 le cessioni di opere d’arte digitali hanno una disciplina fiscale diversa da quella delle opere d’arte “fisiche”. In sostanza, per questi asset digitali la rilevanza fiscale viene fatta dipendere dalla forma con la quale si effettua la transazione e non dall’oggetto della transazione stessa. Presupposto d’imposta diventa quindi unicamente la modalità della transazione, digitale invece che fisica, a prescindere dall’intento speculativo-imprenditoriale (39) di chi ha effettuato la compravendita (40), con una evidente discriminazione (ben poco comprensibile a livello sistematico e forse anche costituzionale) tra il collezionista di opere d’arte digitali e il collezionista di opere d’arte “tradizionali”. Infine, qualche dubbio di legittimità si pone anche per la previsione di aliquote d’imposta maggiorate per i proventi derivanti da cripto-attività, rispetto a quelli derivanti da altre forme di investimento di capitale, soprattutto nel caso in cui il sottostante sia il medesimo. L’art. 47 della Costituzione tutela e incoraggia il risparmio (41) “in tutte le sue forme” con la conseguente multidimensionalità del fenomeno. La previsione di un’aliquota ridotta di tassazione può rispondere a esigenze di politica economica o sociali e quindi può trovare giustificazione nella discrezionalità del legislatore; un’aliquota maggiorata che discrimina un determinato strumento di investimento finanziario rispetto ad altre forme di investimento aventi analoga natura speculativa risulta invece meno giustificabile, anche sotto il profilo costituzionale. Qualora il legislatore intenda colpire con un’aliquota maggiorata una determinata fattispecie imponibile, deve necessariamente individuare una maggiore capacità contributiva insita nel bene o nell’attività oggetto di imposizione, rispetto ad altre fattispecie simili. Occorre, cioè, che sia presente una valida giustificazione sotto il profilo economico (42) che, nel caso di specie, sembra mancante se si considera che i diversi capital gain si sostanziano tutti in un arricchimento monetario, da qualunque strumento (finanziario o digitale) essi siano generati. Non pare allora che qui siano state esplicitate le motivazioni sottese alla prospettata applicazione dell’aliquota del 33% sui proventi derivanti dalle cripto-attività, le quali non possono comunque essere rinvenute in eventuali difficoltà di accertamento di questi particolari proventi, come da tempo ha insegnato la Corte costituzionale (43). I principi di neutralità fiscale connessi alle cripto-attività sono peraltro presenti nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (44) ove si invita la Commissione europea a proporre soluzioni partendo dal presupposto che le cripto-attività debbano essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e a parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari, pur nella consapevolezza che le decisioni in materia di tassazione delle cripto-attività spettano agli Stati membri. Aspetti rilevanti sono l’invito alla parità di trattamento rispetto ad attività non virtuali e a esplorare i principali presupposti imponibili e le principali forme di reddito associate alle cripto-attività, concentrandosi sulle conseguenze fiscali di una serie di operazioni chiave, quali l’emissione di cripto attività, lo scambio di cripto-attività con moneta avente corso legale, beni o servizi, e la cessione per effetto di donazione o successione, nonché perdita o furto. Considerato che la citata legge delega n. 111/2023 già prevede non solo l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare, ma anche, al n. 8 dell’art. 5, comma 1, lett. d), “la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull’utilizzazione di tecnologie digitali”, si auspica pertanto che il legislatore delegato, nel riformare complessivamente l’imposizione sui redditi di natura finanziaria, colga altresì l’occasione per disciplinare in modo più armonico anche l’imposizione sulle cripto-attività, evitando inique discriminazioni e irrazionali complicazioni del sistema. 10. Tabella riepilogativa delle aliquote dell'imposta sostitutiva sulle cripto attività Alla luce di quanto sopra esposto, le aliquote dell’imposta sostitutiva gravante sui redditi e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, a seconda dell’anno della loro realizzazione, sono stabilite nelle seguenti misure: ANNO ALIQUOTA Fino al 2022, solo per le plusvalenze 26%° 2023 e 2024 12,5% °° 2025 26% 2026 e seguenti 33% ° Fermi restando i dubbi in tema di imponibilità espressi nel precedente par. 2. °° 26%, secondo l’Agenzia delle entrate. 11. Tassazione delle cripto-attività in alcuni Stati europei Il panorama della fiscalità delle cripto-attività in Europa è variegato e in continua evoluzione. Di seguito esamineremo il trattamento fiscale delle cripto-attività, con particolare riferimento alla tassazione delle persone fisiche in alcuni Stati europei limitrofi con l’obiettivo di fornire un quadro comparativo utile a comprendere meglio la posizione dell’Italia in questo contesto. Attraverso l’esame delle diverse legislazioni, emergeranno somiglianze e differenze con il sistema fiscale italiano, offrendo spunti di riflessione per il futuro della tassazione delle cripto-attività nel nostro Paese. Francia In Francia, la tassazione delle cripto-attività è regolata dall’“Article 150 VH bis” del Codice Generale delle Imposte (CGI). La normativa distingue tra investimenti occasionali e attività professionale. Ai fini fiscali, la vendita di cripto-attività da parte di persone fisiche è soggetta a regimi differenti a seconda che si tratti di un’attività occasionale o abituale, assimilabile a un’attività professionale. A partire dal 1° gennaio 2019 le vendite di cripto-attività effettuate su base puramente occasionale sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche con un’aliquota globale del 30% (12,8% imposta sul reddito + 17,2% contributi sociali). Le transazioni tassabili includono lo scambio di cripto-attività contro valuta a corso legale o beni e servizi. Lo scambio di una cripto attività contro un altra cripto-attività non è soggetto a imposta. La vendita di cripto-attività effettuata in modo continuativo è trattata come un reddito di impresa ed è soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquote progressive (dallo 0% al 45%) e ad oneri sociali (17,2%). I contribuenti francesi che detengono criptovalute devono dichiarare le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi, allegando un prospetto con l’indicazione e la valutazione di ogni cessione tassabile. Devono inoltre indicare i prezzi di ogni cessione esente e, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, fornire entro 30 giorni la documentazione giustificativa tramite il modulo 2086-SD. Germania Il Bundesministerium der Finanzen ha pubblicato la Circolare “Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung bestimmter Kryptowerte” del 6 marzo 2025 fornendo chiarimenti importanti per. La tassazione delle cripto-attività varia a seconda del periodo di detenzione delle criptovalute. Le plusvalenze sono esenti se le criptovalute sono detenute per più di un anno. Se detenute per meno di un anno, le plusvalenze sono tassate come reddito ordinario con una soglia di esenzione di 1.000 euro (fino al 2023 la soglia era di 600 euro). Portogallo In Portogallo, le criptoattività detenute per più di 365 giorni non sono imponibili, ed è prevista una tassazione al 28% nel caso di cessione infrannuale. Slovenia In Slovenia i capital gains relativi alle cripto-attività non sono tassati perché non previsti dall’articolo sulle plusvalenze (45), con eccezione dele criptoattività identificate come strumenti finanziari o come derivati. Spagna In Spagna, pur non esistendo una legislazione specifica e organica sulle cripto-attività, sono presenti diverse normative che ne disciplinano alcuni aspetti: tra queste, si segnala la Legge n. 10 del 28 aprile 2010, che recepisce la Quinta Direttiva antiriciclaggio (AMLD5), imponendo obblighi di registrazione e di adeguata verifica della clientela ai fornitori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), l’autorità spagnola di regolamentazione dei mercati finanziari, ha emanato la Circolare n. 1/2022 sulla pubblicità delle cripto-attività che illustra i requisiti di trasparenza e chiarezza per la pubblicità rivolta al pubblico. Le cripto-attività sono considerate beni ai fini fiscali. La normativa distingue tra investimenti personali e societari. Per le persone fisiche se le cripto-attività sono detenute come investimento sono considerate un bene ai fini dell’imposta sul plusvalore. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di cripto-attività sono tassate come reddito di capitale, con aliquote progressive a scaglioni che vanno dal 19% al 26%. Svizzera La Svizzera è nota per il suo approccio liberale alla tassazione e questo si riflette anche nel trattamento fiscale delle criptovalute. Le autorità fiscali federali hanno pubblicato linee guida dettagliate sul trattamento fiscale delle cripto-attività (46). La tassazione varia a seconda della natura del contribuente, distinguendo tra i cd. “hobby traders” e i “professional traders”, e della natura dei token: se il soggetto è qualificato come hobby trader, le plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute sono esenti da imposta; in maniera corrispondente le eventuali minusvalenze non sono deducibili (art. 16 (3) della Legge federale sulle imposte dirette (LIFD)) (47); se l’attività è classificata come professionale, le plusvalenze sono soggette a imposta sul reddito (48). 12. Glossario Bitcoin Bitcoin è un protocollo informatico open source che ha sviluppato un sistema di messaggistica che ha generato una unità matematica crittografica scarsa (la prima criptovaluta, il bitcoin) e cronologicamente inalterabile, a seguito della pubblicazione del white paper di Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, del 31 ottobre 2008. Ethereum Ethereum è un protocollo informatico alla base di una piattaforma decentralizzata che permette lo scambio di rappresentazioni digitali tra indirizzi e la creazione e pubblicazione peer-to-peer di algoritmi persistenti (smart contracts) creati in un linguaggio di programmazione cd. “Turing-completo”. La rappresentazione digitale denominata “ether” è l’unità di conto del sistema che rappresenta sia la criptovaluta, sia quanto necessario a compensare l’utilizzo della sua potenza computazionale (“gas fee”) per “implementare” gli smart contract. I token sono una forma di smart contract e gli standard sviluppati conferiscono caratteristiche tecniche ad ogni token. Cripto-attività Definita dall’art. 67 comma 1, lett. c-sexies) del d.P.R. 31.12.1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): “Ai fini della presente lettera, per ‘cripto-attività’ si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Valuta virtuale Definita dall’art. 1 comma 1, lett. d) del d.lgs. 184/2021: “valute virtuali” indica una rappresentazione digitale del valore che non è emessa o garantita da una banca centrale o un’autorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta legalmente stabilita e non possiede uno status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferito, archiviato e scambiato elettronicamente. Criptovaluta (species del più ampio genus delle cripto-attività) Rappresentazione digitale di valore che può essere memorizzata e trasferita elettronicamente tramite la tecnologia di registro distribuito o tecnologia analoga, la cui utilità si esaurisce in sé stessa e all’interno delle piattaforme in cui viene utilizzata. Token Sono protocolli informatici (“smart contract”) costruiti sulle piattaforme delle criptovalute cui attribuire ulteriori proprietà. La criptovaluta ha un proprio registro sul quale vengono memorizzati gli scambi, i token non hanno un proprio registro, ma utilizzano quello di una criptovaluta, pur con le stesse caratteristiche di scarsità, trasferibilità, incensurabilità. L’elemento distintivo del token è quindi quello di non essere nativo di una determinata piattaforma ma di essere a essa intrinsecamente collegato. L’emissione di una classe di token, a differenza della criptovaluta che necessita di una funzione di emissione, di un protocollo di consenso e di una comunità, si basa esclusivamente sullo sviluppo di uno smart contract sulla rete di una criptovaluta. La tecnologia con cui vengono emessi i token (attraverso il deploy di uno smart contract) diventa sostanziale, poiché le funzionalità dipendono dall’architettura e dai protocolli utilizzati. Token fungibili È uno standard (creato nel 2015 su Ethereum ERC20) che consente alle Application Programming Interface (interfaccia di programmazione delle applicazioni o API) di emettere, trasferire e archiviare Fungible Token: significa, in altre parole, che i Token hanno una proprietà che rende ogni Token esattamente lo stesso (per tipo e valore) di un altro Token. Token non fungibili (NFT) Lo standard (creato a gennaio 2018 su Ethereum ERC721) permette l’implementazione di Application Programming Interface (API) per smart contract di Non-Fungible Token (NFT), introducendo tutta una serie di informazioni (eventi) come la proprietà del Token, il saldo dell’indirizzo, le approvazioni e il Token URL per avere i Metadati che possono connettere a diritti o a ulteriori dati. La caratteristica degli NFT è che ogni singolo token è unico, indivisibile, trasferibile e riconoscibile. Le sue caratteristiche dipendono dall’eventuale valore o diritto che viene connesso all’NFT dato che quest’ultimo non pare avere un valore, inteso quale unità di misura, né tanto meno pare rappresentare un diritto, come nel caso dei collezionabili, dei generativi, delle profile-pic o del soul bound token. Tecnologia di registro distribuito (DLT) Tecnologia di registri distribuiti tra i partecipanti. Si distingue tra “permissioned”, in cui deve essere autorizzato l’accesso, e “permissionless”, in cui l’accesso è libero. Inoltre, può essere pubblica (consultabile da chiunque) oppure privata (consultabile dai soli partecipanti). Registro distribuito Archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni, che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso (Regolamento UE n. 1114/2023). Meccanismo di consenso Le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione (Regolamento UE n. 1114/2023). Sistema “proof-of-work” Meccanismo di consenso che si basa su equazioni matematiche, solitamente difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di calcolo – che si traducono in un elevato consumo di energia – per cui ogni validatore (chiamato “miner”) effettua calcoli per verificare la transazione e condividere i propri risultati con la rete, lavorando su base competitiva, poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la soluzione. Il sistema proof-of work viene utilizzato ad esempio con la blockchain Bitcoin, e attualmente con la maggior parte delle DLT. Sistema “proof-of-stake” È un sistema di validazione basato su “quote di convalida” derivanti dalle criptovalute “bloccate”. I validatori (‘forger’) partecipano al processo di verifica sulla base di diverse logiche (quantità di token posseduti, periodo di detenzione, quantità di attività bloccate nella blockchain come garanzia) e vengono ricompensati da una commissione di transazione o da nuovi token. Non sono quindi necessarie equazioni matematiche per verificare una transazione. Nodo di rete DLT Un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito (Regolamento UE n. 1114/2023). Ledger Libro mastro (in disciplina contabile più simile a un libro giornale). Costituisce un registro sul quale vengono annotati dei dati in ordine sequenziale. È la base di un archivio. Blockchain Protocollo della DLT, dove il ledger è composto da una catena di blocchi, un raggruppamento di transazioni verificate, validate e trascritte dai nodi che partecipano alla blockchain. Wallet Strumento di gestione dell’identità per connettere la (i) Core Identity (nucleo dell’identità) consistente nella conoscenza della chiave privata con (ii) Identità Pubblica consistente nell’indirizzo pubblico a cui le cripto-attività sono collegate. La connessione avviene partendo dalla chiave privata che genera il legame rappresentato dalla chiave pubblica che consente di disporre delle cripto-attività. Il wallet è un’applicazione software (App) utilizzata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi crittografiche private, chiavi pubbliche e indirizzi pubblici, senza la presenza indispensabile di una terza parte né di un rapporto contrattuale. Custodian wallet Entità che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire criptovalute, sia nella forma “proper custodian”, intesa come servizio di mera custodia che esegue esclusivamente le istruzioni dei clienti alla stregua di un servizio fiduciario sia nella forma di “full custodian”, inteso come sistema in cui il fornitore entra nella disponibilità delle criptovalute, gestendo chiavi private proprie nell’interesse altrui. Self (non) custodian wallet Strumento nelle diverse forme in cui l’utente ha direttamente ed esclusivamente la disponibilità delle proprie chiavi private. Address Indirizzo pubblico a cui le cripto-attività sono collegate; ogni piattaforma ha il suo sistema di codifica e di regola consiste in una stringa alfanumerica. Unhosted Address (indirizzo auto-ospitato) Indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: a) un prestatore di servizi per le cripto-attività; b) un soggetto non stabilito nell’Unione europea che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività (Regolamento UE 1113/2023). Transazione (TX) Dati che vengono scambiati da un indirizzo pubblico (solitamente crittografato partendo da una chiave privata, seed) a un altro. Nelle blockchain bitcoin oggetto delle tx sono i bitcoin. 13. Futuro Provare a predire al momento quello che potrebbe essere il destino delle criptovalute potrebbe essere paragonato a una sorta di esercizio di stile: bello, sfidante ma probabilmente fine a sé stesso. Abbiamo già spiegato che, nonostante l’hype degli anni passati, in questo momento storico le cripto non hanno moltissime applicazioni reali: al di là di qualche negozio di e-commerce e qualche “pioniere” nel mondo reale, Bitcoin ed Ethereum non sono ancora pienamente accettati come alternativa alle valute fiat. Molto del futuro delle criptovalute dipenderà, oltre che dalla loro adozione commerciale, dalla regolamentazione che istituzioni politiche e finanziarie decideranno di adottare. Ossia, eventuali leggi o regolamenti che governi e istituzioni Internazionali potrebbero adottare negli ultimi anni. O, in alternativa, delle misure che le banche centrali potrebbero adottare per regolarne funzionamento, scambi e valore o eventuali valute digitali coniate dalle stesse banche centrali. In questo senso, appare molto interessante la decisione della Banca Centrale Europea di lanciare (non nell’immediato) una propria valuta elettronica: l’Euro Digitale. Anche se questo prodotto ha ben poco a che fare con le criptovalute (l’unico reale punto di contatto è che si tratta di una moneta elettronica), potrebbe essere in grado di soppiantare le criptovalute come sistema di pagamento elettronico sicuro e facilmente accessibile a un gran numero di persone. Come detto, però, al momento si tratta di mere ipotesi di studio tutte da verificare. Per scoprire quale sarà il futuro delle criptovalute, dunque, c’è solo da aspettare. 14. Conclusioni Le criptovalute rappresentano un'innovazione significativa nel campo delle finanze e della tecnologia, sfidando le convenzioni tradizionali e introducendo nuovi paradigmi nel modo in cui concepiamo il denaro e le transazioni. Sebbene offrano numerosi vantaggi, come l'accessibilità e la sicurezza, è fondamentale essere consapevoli dei rischi associati e fare ricerche approfondite prima di investire. Con l'evoluzione continua del mercato delle criptovalute e l'emergere di nuove tecnologie, è probabile che assisteremo a sviluppi ancora più interessanti e complessi in questo campo in futuro. Le cripto-attività rappresentano oggi una leva potente per un’economia più inclusiva e dinamica. Tuttavia, il loro pieno potenziale potrà essere realizzato solo attraverso un delicato equilibrio tra innovazione e regolamentazione. Le cripto-attività affrontano infatti diverse sfide, tra cui: volatilità dei prezzi: la natura altamente speculativa del mercato delle cripto può scoraggiare l'adozione diffusa; regolamentazione: la mancanza di un quadro normativo globale crea incertezza per aziende e investitori; sostenibilità: affrontare le preoccupazioni ambientali sarà cruciale per garantire l'accettazione a lungo termine. D'altro canto, il futuro delle cripto appare promettente, con potenziali sviluppi in aree come l'interoperabilità delle blockchain, l'adozione da parte di istituzioni finanziarie tradizionali e l'espansione delle applicazioni nei settori industriali. E questo rende questa guida uno strumento indispensabile non solo per professionisti del diritto, dell’economia e della finanza, ma per tutti coloro che voglio approcciare un mondo innovativo, ricco di potenzialità ma anche di pericoli, in modo più preparato e consapevole. Note (1) Cfr. Organismo Agenti e Mediatori, “Le criptovalute”, 2023. (2) Approvato dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Secondo la formulazione originaria della citata lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, “c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”. (3) In base al testo originario del citato comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR, “9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”. (4) Si tratta degli artt. 5, 6, 7 e 10 del d.lgs. n. 461/1997. (5) Ai sensi del comma 2 del citato art. 5, nella sua versione attualmente vigente, “I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento”. (6) Per effetto dell’art. 2, comma 6, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”. (7) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, “Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento”. (8) Cfr. il comma 23 dell’art. 1 della legge n. 207/2024, con cui è stato disposto che “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”. (9) In termini, il successivo comma 24 dell’art. 1 della legge n. 207/2024. (10) La Corte costituzionale, nella sentenza del 27 luglio 1990, n. 410 ha evidenziato la tassatività delle categorie dei redditi per cui, per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri. “Con detti rilievi, l’ordinanza stessa sembra implicitamente supporre che, dal sistema fiscale, sia desumibile una nozione di reddito che, in quanto espressiva in sé del principio di capacità contributiva, possa costituire una sorta di archetipo al quale raffrontare le varie ipotesi di tassazione che il legislatore viene mano a mano introducendo, qualificandole come fattispecie di imposizione sul reddito. A tale prospettazione che richiama un risalente e mai sopito dibattito, del quale v’è talora traccia anche nella giurisprudenza della Corte (sentenza n. 200 del 1987), circa la possibilità o meno di costruire una nozione generale di reddito a fini fiscali, in corrispondenza delle due antitetiche prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito- entrata, può obiettarsi, anzitutto, che il criterio del fine speculativo delle plusvalenze, ancorché recepito in un primo momento nel d.P.R. n. 597 del 1973 (art. 76), è stato successivamente abbandonato con l’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986. In via ancor più generale può, altresì, opporsi che l’esame della normativa sulle imposte sui redditi non offre elementi significativi di una univoca opzione, da parte del legislatore, nell’uno ovvero nell’altro dei sensi sopra indicati. Il Testo unico del 1986 -- seguendo un criterio che appare piuttosto quello descrittivo e classificatorio delle fattispecie -- dopo aver stabilito (artt. 1 e 86) che presupposto dell’imposta è il possesso di redditi rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6, specifica, in quest’ultima norma, le categorie stesse, non senza prevedere nella disposizione dell’art. 81, dedicata ai redditi diversi, la delimitazione dei residuali casi d’imposizione tributaria. È lecito perciò affermare che, attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a ciò che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Ciò significa, pertanto, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri”. (11) Tale equiparazione è stata motivata sulla base di una presunta assimilazione (peraltro non presente) nella sentenza della Corte di Giustizia UE C-264/14 relativa all’IVA sui bitcoin. Tale equiparazione si pone peraltro in insanabile contrasto con la definizione di valute virtuali della V direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 843/2018), con la Direttiva UE 713/2019 che esclude categoricamente lo status giuridico di valuta e con la definizione positiva di valute estere di cui al T.U. delle leggi valutarie di cui al d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 che richiede tassativamente il corso legale. (12) Ai sensi del citato comma 127, “Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’articolo 68, comma 6, del predetto testo unico”. (13) Secondo cui “Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. (…)”. (14) Cfr. art. 1, comma 128, lett. a), della legge n. 197/2022. (15) V. lett. a) del precedente comma 126. (16) Se si seguisse l’interpretazione letterale delle disposizioni in esame sembrerebbe che neppure le plusvalenze su partecipazioni qualificate di cui alla lett. c) dell’art. 67, comma 1, del TUIR siano soggette all’aliquota del 26% per gli anni fino al 2024 (non essendo anch’esse richiamate nell’art. 3 comma 1 del d.l. n. 66/2014). In tal caso, però, la legge finanziaria per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), al comma 999 dell’art. 1, ha operato una sostanziale equiparazione tra le partecipazioni qualificate di cui alla citata lett. c) e quelle non qualificate di cui alla successiva lett. c-bis) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, con la riconduzione delle stesse a un’unica categoria nel comma 5 dell’art. 68 del TUIR e la conseguente abrogazione, nel secondo periodo dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 461/1997, delle parole “non qualificate”. La stessa relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018 precisa che “i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate costituiscono un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze”. (17) Cfr., inter alia, Cass., sez. lav., sent. 17 novembre 1993, n. 11359, secondo cui “Quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa”. (18) Cfr. Dossier cit., 26 gennaio 2023, vol. I, pag. 222, scaricabile dall’indirizzo web: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/ID0002fvol1.pdf . (19) V. Dossier cit., 31 gennaio 2025, vol. I, pag. 69, scaricabile dall’indirizzo web: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/ID0011fvol1.pdf . (20) Le cui disposizioni sono contenute, come è noto, nella legge 27 luglio 2000, n. 212. (21) In termini, il par. 3, “Rapporti tra atti normativi”, lett. l), della circolare cit.. (22) Al riguardo, la circolare del Presidente del Senato cita a titolo esemplificativo, per le disposizioni tributarie, proprio il richiamato art. 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. (23) In termini, la sentenza n. 133/2020 dell’11 giugno 2020, depositata il 6 luglio 2020. (24) Cfr. sent., sez. III, 21 maggio 1988, n. 3550. (25) Proposta emendativa n. 2.62 all’art. 4 del disegno di legge di bilancio per il 2025, in V Commissione della Camera dei Deputati in sede referente pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14.12.2024. https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.2112 bis&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:2112:bis:null:com:05:referente&dataSeduta=2 0241214&idPropostaEmendativa=2.62.&position=20241214. (26) La stessa Cassazione ha ribadito: “La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico. Peraltro agli stessi lavori preparatori può riconoscersi valore sussidiario ai fini ermeneutici, quando essi, unitamente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire la portata di una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formulazione” (Sez. I, sent. 27 febbraio 1995, n. 2230). (27) V. istruzioni citate, Fascicolo 2, pag. 38. Nel medesimo senso, le istruzioni per la compilazione del rigo RT89 “Imposta sostitutiva”. (28) Cfr. il comma 25, lett. a), dell’art. 1 della legge n. 207/2024, con cui è stata modificata la lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR. La successiva lettera b) del citato comma 25, novellando l’art. 68, comma 9-bis, del medesimo Testo unico, sopprime la soglia suddetta ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività. (29) V. commi da 26 a 29 dell’art. 1 della legge n. 207/2024. (30) Recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’art. 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113). (31) Nuova lett. v-bis) dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che richiama ora: “v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività”. (32) Per gli altri intermediari, si vedano il d.m. 2 giugno 1998 e il d.m. 25 giugno 2002. (33) Cfr. comma 24 dell’art. 1 della legge n. 207/2024. (34) V. legge 9 agosto 2023, n. 111. (35) In particolare, l’art. 5, comma 1, lett. d), della legge n. 111/2023 indica i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega in relazione ai redditi di natura finanziaria tra cui: - la previsione di un’unica categoria reddituale omnicomprensiva mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria; - la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa; - la previsione di un’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo; - il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati; - l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare. (36) Le principali “asimmetrie” riguardano la differenza tra le aliquote, il timing del prelievo tributario, nonché l’irrazionale e iniqua impossibilità di compensare redditi di capitale con minusvalenze (classificate tra i redditi diversi) aventi la medesima natura sostanziale in quanto conseguenza di complessive e unitarie scelte di gestione di un medesimo portafoglio finanziario. (37) Cfr. art. 3, comma 1, lett. d), legge 7 aprile 2003, n. 80. “d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria: 1) omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli; 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico; 3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione; 4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate; 5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l’acquisto della prima casa”. (38) Il progetto della Riforma Tremonti si proponeva di abolire la distinzione tra redditi di capitale e diversi, per istituire una nuova categoria unitaria di “redditi finanziari”, comprensiva sia dei redditi derivanti dall’impiego di capitale, sia “dei proventi caratterizzati da elementi di aleatorietà, spesso consistenti in un differenziale. Quali, ad esempio, le plusvalenze da cessione e i proventi dei contratti derivati”. La “Relazione illustrativa al disegno di Legge delega” sottolineava l’utilità di sostituire il sistema vigente, caratterizzato da una elencazione di fattispecie casistiche, mediante l’introduzione di norme definitorie di carattere generale, “in grado di comprendere tutte le tipologie di proventi e di escludere in radice gli effetti di fuorigioco del sistema fiscale, prodotti dalle continue innovazioni delle forme contrattuali”. (39) Come rappresentato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 1603 del 16 gennaio 2024. (40) Si segnala che la legge delega n. 111/2023, all’art. 5, comma 1, lett. h), ha previsto anche l’introduzione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d’arte, criterio direttivo che tuttavia, come per la riforma delle rendite finanziarie, non ha trovato attuazione con il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , recante “revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”. (41) Pur non esistendo una definizione costituzionale di risparmio, è possibile seguire i principi economici che lo inquadrano nella libertà di produrre e accantonare risorse in eccedenza ai propri bisogni legati alla sopravvivenza finalizzate a costruire una sicurezza, con l’accantonamento delle proprie ricchezze eccedenti, per affrontare eventi futuri o imprevedibili a cui fare fronte. (42) Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 21/2005 ove la diversità delle aliquote previste a fini IRAP non costituisce motivo di illegittimità ai fini del differente trattamento a cui sono sottoposti le diverse tipologie di contribuenti "se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva". (43) Si veda, in materia, la sentenza della Corte costituzionale n. 42/1980 (Ilor professionisti), nella quale si legge che “un trattamento fiscale commisurato, anche solo parzialmente, ad una presunzione di evasione sarebbe in stridente contraddizione con i motivi ispiratori della riforma… Se questa ne fosse la giustificazione, non si ristabilirebbe affatto una superiore eguaglianza fra i contribuenti, bensì aggraverebbe le sperequazioni già in atto fra coloro che dichiarano i propri redditi in termini assolutamente o almeno relativamente esatti e quanti invece presentano dichiarazioni incomplete o infedeli”. (44) Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull’impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto attività e blockchain (2021/2201(INI)). (45) Tax treatment of activities with virtual currencies as per ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 and ZDFS. (46) Amministrazione Federale delle Contribuzioni, Documento di lavoro ─ Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, 03.08.2022, https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale diretta/informazioni-specifiche-ifd/criptovalute.html. (47) CH: Federal Act on Direct Taxes. (48) Criteri definiti nella circolare n. 36 del 27 luglio 2012 del Dipartimento federale delle finanze DFF della Confederazione Svizzera con riguardo al “Professional Trading in Securities”. Consulente finanziario autonomo Acquista @ Riproduzione riservata Commenti 12 maggio 2025 PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • FINANZA | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > FINANZA Finanza Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Cash Preventivo Eventi Corsi Faq Partner Leader Carriere Contatti FINANZA Offriamo un servizio completo nel settore finanziario, specializzandoci in finanziamenti, contributi e incentivi per supportare le esigenze delle aziende e dei privati. Il nostro obiettivo è fornire aiuti mirati che facilitino la crescita e lo sviluppo, garantendo soluzioni personalizzate per ogni cliente. Contattaci Richiesta di proposta Contabilità Finanziari Finanziarie T.U.B. Banche Prospettive lungimiranti per la trasformazione del sistema finanziario Vantiamo un’ampia e profonda esperienza nel Financial Sector, che ci consente di offrire una prospettiva nuova e lungimirante. In questo settore possiamo essere consulenti di fiducia per supportare i tuoi progetti di trasformazione aziendale più complessi. In Pittini contribuiamo a costruire un sistema finanziario più solido, sostenibile, digitale e inclusivo. Qualunque sia la fase in cui si trova la tua azienda nel suo percorso di trasformazione, possiamo aiutarti a creare le connessioni giuste per accelerare il cambiamento e raggiungere i tuoi obiettivi. Settori Scopri l'Industry Finanza Contabilità La contabilità finanziaria rileva gli effetti finanziari degli eventi di gestione, basandosi sul principio della competenza finanziaria; pertanto si iscrivono a bilancio: Entrate Le entrate che si prevede di accertare. Spese Le spese che si prevede di impegnare. Scopri di più ---> Finanziari Criptovalute Il termine si compone di due parole: cripto e valuta. Si tratta quindi di valuta 'nascosta', nel senso che è visibile/utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico (le c.d. 'chiavi di accesso' pubblica e privata, in linguaggio ancora più tecnico). Scopri di più ---> Finanziarie Scopri di più ---> T.U.B. Il testo unico disciplina nello specifico l'attività bancaria, la concessione dei finanziamenti da parte delle imprese non bancarie, i servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica. Scopri di più ---> Banche Scopri di più ---> Competenze Protocolli di Walter Pittini 12 maggio 2025 Value Investing Strategia di investimento che mira a identificare e acquistare titoli o altri asset a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco, e poi rivenderli quando il prezzo di mercato si allinea con quel valore. VEDI TUTTO --- di Walter Pittini 25 febbraio 2025 Criptovalute L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività VEDI TUTTO --- Documenti Aggiornamenti 1 2 3 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 4 giu 2025 Guida Irpef 2 giu 2025 Marketing strategico 2 giu 2025 Viaggiare informati 2 giu 2025 Agente di commercio 1 giu 2025 1 2 3 Prodotti Finanza Vista rapida Inimpresa Mini Contratti di Sviluppo Vista rapida Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale Vista rapida Inimpresa Startup e PMI innovative Vista rapida Consulente amministrativo Value investing Servizi CASH Cash è un servizio sviluppato dal network Pittini a livello Global. Il servizio ha l'obiettivo di sviluppare iniziative di consulenza e di formazione focalizzate sui temi di interesse dei CFO. Informative ---> Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti In dichiarazione Fiscalista Amministrativo 01 Cosa è una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Partner Leader Incontra il nostro leader Walter Pittini Finance Industry Leader pittini@live.it LinkedIn Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione Home > Specializzazione

  • Rappresentante | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRI A > Consumi Partita IVA agente di commercio Guida fiscale Come aprire partita IVA agente di commercio. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per esercitare l’attività, i costi che devi affrontare e soprattutto la contribuzione INPS, senz’altro la voce di spesa più cospicua. L’agente di commercio è una professione che se svolta con professionalità può dare ottime soddisfazioni economiche. Sommario: 1. Requisiti agente di commercio - Morali - Professionali - Incompatibilità 2. Partita IVA agente di commercio - Costi apertura Partita IVA agente di commercio - Agente di commercio contributi INPS e ENASARCO 3. Regime fiscale agente di commercio Requisiti agente di commercio Morali: - non essere interdetti o inabilitati; - non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l’industria ed il commercio; - non essere condannati per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. Professionali: - aver superato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; oppure - aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; oppure - aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. In una ditta individuale, devono possedere i requisiti morali e professionali il titolare e/o gli eventuali preposti; in una società, tutti i legali rappresentanti dell’impresa e/o gli eventuali preposti. Incompatibilità: l’attività di agente di commercio non può essere svolta da chi ha già un lavoro come dipendente e da chi è iscritto nei ruoli di mediatore. Partita IVA agente di commercio Per intraprendere l’attività di agente di commercio occorre aprire la partita IVA. La richiesta avviene mediante la presentazione di apposita domanda di iscrizione al Registro Imprese mediante ComUnica. E’ importante descrivere l’attività in modo chiaro e completo. Nella descrizione deve essere indicata l’attività esercitata, in questo caso “agente di commercio”. Evitare descrizioni generiche del tipo “intermediario del commercio” o “agente”. poiché tale terminologia racchiude diverse tipologie di intermediari del commercio, ad esempio, l’agente di commercio, il rappresentante di commercio, il sub agente di commercio, il procacciatore d’affari, ecc. Ciò per evitare che la domanda di iscrizione venga sospesa. Con un’unica pratica telematica viene richiesta l’attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione al Registro Imprese e all’Inps. La data di inizio attività non deve essere precedente alla data di sottoscrizione o alla data di decorrenza del mandato o della lettera di incarico. Costi apertura partita IVA Per l’iscrizione al Registro Imprese bisogna sostenere dei costi. Si tratta di diritti di segreteria, istruttoria e bolli che possiamo quantificare in circa 100 euro. L’apertura della partita IVA non è quindi gratuita ma i costi sono davvero contenuti. Agente di commercio contributi INPS e ENASARCO L’agente di commercio deve obbligatoriamente iscriversi alla Gestione Commercianti dell’Inps. I contributi fissi si pagano in quattro rate trimestrali. Se si supera il minimale di reddito che ogni anno viene stabilito dall’Inps si devono versare anche i contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale. Entro 30 giorni dal conferimento del contratto di agenzia, l’impresa è obbligata ad iscrivere l’agente di commercio in Enasarco. Deve inoltre provvedere al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate. Per l’attività di agente di commercio è quindi richiesta una doppia iscrizione. In caso di mancata iscrizione sono previste delle sanzioni a carico dell’impresa mandante. Regime fiscale agente di commercio Attualmente esiste il regime forfettario che consente di pagare un’unica imposta fissa del 5%, senza pagare nessun’altra imposta sui redditi. Si è esonerati anche dal versamento dell’IVA. Devi aprire partita IVA come agente di commercio? Contattami per una consulenza gratuita. Aggiornato al: 21 febbraio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni

  • Tecnologie critiche ed emergenti (STEP) | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Tecnologie critiche ed emergenti (STEP) [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Introduzione Intervento del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27 a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate , coerenti con i settori tecnologici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2024/795, che istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP). 2. Le risorse Con il decreto ministeriale 25 ottobre 2024 sono state rese disponibili risorse pari a 400 milioni di euro , di cui 320 milioni di euro a valere sull’ Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 ed 80 milioni di euro a valere sull’azione 1.6.1 del medesimo Programma. Una quota pari al 60 per cento delle risorse a valere sull’Azione 1.1.4 è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Nell’ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese. 3. A chi si rivolge Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane e i Centri di ricerca. Gli Organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese di servizi all’industria possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti. 4. Cosa finanzia Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP. I progetti a valere sulle risorse di cui all’ Azione 1.1.4 – Ricerca collaborativa devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse. I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa , secondo in alternativa una delle seguenti modalità: progetto realizzato congiuntamente, che preveda: un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila; almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti; che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili; il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto. I progetti a valere sulle risorse di cui all’ Azione 1.6.1 – Sostegno alle tecnologie critiche STEP devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse. I soggetti ammissibili, di qualsiasi dimensione, possono presentare progetti di ricerca e sviluppo come singolo soggetto proponente o progetti congiunti, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. 5. Le agevolazioni Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, nelle seguenti forme in concorso tra loro: nella forma del finanziamento agevolato , per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili; nella forma del contributo diretto alla spesa , per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 30 per cento per le imprese di media dimensione; 25 per cento per le imprese di grande dimensione. Per gli Organismi di ricerca , le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa , per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale. Con successivo provvedimento direttoriale saranno definiti i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo. 6. Normativa Decreto ministeriale 25 ottobre 2024 – Disciplina interventi Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Previdenza | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Previdenza I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dall'art. 1 co. da 76 a 84 della L. 190/2014, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Accredito contributivo Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Presentazione della domanda L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29. Attività in corso I soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare: a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato. Per i soggetti che hanno già aderito all'agevolazione contributiva, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno, restando l'agevolazione operativa fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia; il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS. Nella circ. INPS 10.2.2015 n. 29 era stato anche allegato un modello cartaceo per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Nuova attività I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare la scelta per l'agevolazione contributiva con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la predisposizione della tariffazione annuale. Versamento dei contributi I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata sono versati: per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali; per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro). Esclusione di ulteriori riduzioni contributive Optando per l'agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di: collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato; soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età. Decadenza dell'agevolazione Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, oppure per effetto della perdita dei requisiti d'accesso o per la verifica di una delle cause ostative), anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La cessazione dell'agevolazione determina: ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta; in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (art. 1 co. 82 della L. 190/2014). Dichiarazione di rinuncia al regime contributivo agevolato entro il 28.2 La rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all'INPS entro il mese di febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dall'1.1 del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dall'1.1 dell'anno successivo. @ riproduzione riservata Previous Next

  • 39. Decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 36] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 39. Decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 36] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 35 [38, n.d.r.] hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Business plan | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Business plan Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 La stesura del business plan Esattamente come per chi decide di aprire un bar o un negozio di abbigliamento, l’apertura di un ristorante richiede la stesura di business plan solido e dettagliato. I business plan dei ristoranti sono solitamente divisi in sezioni che descrivono tutti gli aspetti della tua nuova attività, dal tipo di cucina agli aspetti finanziari. Lo scopo principale del business plan del tuo ristorante è quello di: Fare chiarezza su cosa ti serve per aprire il tuo ristorante e definire tutto nei minimi dettagli. Poter prestare la tua idea a un potenziale investitore come prova di sostenibilità del tuo business. Sia che tu decida di imbarcarti in questa avventura da solo o abbia bisogno di affidarti ad un socio o un investitore, un business plan ti permetterà di partire nel modo più organizzato possibile e reperire più facilmente gli eventuali fondi di cui hai bisogno. Panoramica del business: questa sezione fornisce una panoramica generale del ristorante, inclusi il concetto, la missione, la visione, il target di clientela e la posizione del ristorante. Analisi di mercato: qui si analizza il mercato locale per comprendere la domanda esistente per il tipo di cucina offerto dal ristorante, nonché la concorrenza e le opportunità di crescita. Strategia di marketing: questa sezione delinea il piano di marketing del ristorante, inclusi i canali di promozione, la pubblicità, il branding e la presenza online. Menu e approccio culinario: qui si descrive il menu del ristorante, inclusi i piatti principali, le specialità, le opzioni per diete particolari, e l’approccio culinario generale. Struttura organizzativa: si tratta di definire l’organigramma del personale del ristorante, inclusi i ruoli, le responsabilità e le politiche di assunzione. Pianificazione finanziaria: questa sezione fornisce una panoramica dettagliata del budget iniziale per l’avvio del ristorante, i costi operativi previsti, le fonti di finanziamento e le proiezioni finanziarie a breve e lungo termine. Piani operativi: qui si delineano i dettagli operativi quotidiani del ristorante, inclusi gli orari di apertura, i fornitori, la gestione dell’inventario e l’organizzazione del personale. Pianificazione delle risorse umane: questa sezione dettaglia le politiche e le procedure per la gestione del personale, inclusi i requisiti di formazione, la gestione delle prestazioni e i piani di sviluppo della carriera. Un buon business plan per un ristorante dovrebbe essere realistico, dettagliato e basato su una ricerca approfondita. Inoltre, dovrebbe essere regolarmente aggiornato per tenere conto delle sfide e delle opportunità emergenti nel settore. Aprire un ristorante: le sezioni più importanti del tuo business plan Come abbiamo accennato, il business plan di un ristorante è solitamente diviso in sezioni che vanno a concentrarsi sugli aspetti più importanti di questo tipo di business. Ecco un elenco di quelle che, solitamente, sono le sezioni più importanti del business plan di un nuovo ristorante: Riepilogo esecutivo: questa è di norma la prima sezione del business plan, ma è utile scriverla per ultima e utilizzarla come riassunto delle altre sezioni. Concept e menu: in questa sezione andrai a descrivere dettagliatamente la tua idea di ristorante, specificando il tipo di cucina e il menù che vorresti proporre ai clienti. Gestione e struttura organizzativa: esponi e descrivi il tipo struttura organizzativa che utilizzerai e tutte le eventuali persone coinvolte nel progetto. Dipendenti e personale: è spesso facile sottovalutare le esigenze relative al personale. Mettendole nero su bianco, avrai una visione più realistica di quanti dipendenti dovrai assumere per far funzionare il tuo ristorante. Ricerca e analisi della concorrenza: in questa sezione dovrai esporre gli esiti delle tue ricerche riguardo ai dati della tua clientela di riferimento e della concorrenza. Pubblicità e strategie di marketing: in questa sezione sfrutterai gli esiti delle tue ricerche per scegliere le giuste strategie di promozione del tuo ristorante. Proiezioni e riassunto finanziario: soprattutto se stai cercando di ottenere finanziamenti per il tuo nuovo ristorante, questa è forse la sezione più importante. Usala per fornire una previsione di come andranno le vendite e un'analisi di break-even. Precedente Successivo

  • Ristorazione (List) | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità Ristorazione Menù Benvenuto Eventi Post Prodotti Programmi Amministrazione Aprire un ristorante Scopri Fiscalità Fiscalità di un ristorante Scopri RISTORANTI Ciao! Grazie per averci contattato per la consulenza sulla ristorazione. Questa divisione si occupa di aiutare gli imprenditori fornendo un supporto pratico e concreto alle aziende. Valorizziamo al meglio le attività imprenditoriali che operano in quello che da sempre è considerato un settore di eccellenza del nostro paese. Non vediamo l'ora di lavorare con te! Inizia Al momento non ci sono eventi I nostri approfondimenti 1 2 3 Ospitalità Programmi Non ci sono programmi disponibili Affrontare l’avventura di aprire un ristorante in Italia richiede una combinazione di passione, competenze imprenditoriali e adattabilità alle dinamiche in costante evoluzione del settore della ristorazione. Dai requisiti burocratici alle sfide operative, la strada per il successo è pavimentata da una pianificazione dettagliata, un’approfondita comprensione del mercato e la capacità di abbracciare innovazioni. La differenziazione attraverso una proposta culinaria distintiva, la gestione efficace del personale e l’attenzione alla sostenibilità emergono come elementi cruciali. La promozione intelligente tramite i canali digitali e l’adozione di strategie di marketing innovative sono altrettanto vitali per attirare e fidelizzare una clientela sempre più esigente. Infine, mantenere una costante attenzione alla formazione continua e agli aggiornamenti normativi è essenziale per garantire la conformità e il successo a lungo termine nel competitivo panorama della ristorazione italiana. In questo contesto dinamico, l’apertura di un ristorante non è solo un atto imprenditoriale, ma un percorso appassionante e impegnativo, ricco di opportunità e soddisfazioni per chi è pronto a intraprenderlo con dedizione e visione. Riserva un tavolo Via Conte Girolamo Giusso 11/c, 70125 Bari, Italia pittini@live.it / Tel. +39 340 715 1940 Invia Il modulo è stato inviato! In quale altro modo possiamo aiutarti Riordino Soluzioni

  • Intento | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Intento di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

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