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- FINANZA | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > FINANZA Finanza Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Cash Preventivo Eventi Corsi Faq Partner Leader Carriere Contatti FINANZA Offriamo un servizio completo nel settore finanziario, specializzandoci in finanziamenti, contributi e incentivi per supportare le esigenze delle aziende e dei privati. Il nostro obiettivo è fornire aiuti mirati che facilitino la crescita e lo sviluppo, garantendo soluzioni personalizzate per ogni cliente. Contattaci Richiesta di proposta Contabilità Finanziari Finanziarie T.U.B. Banche Prospettive lungimiranti per la trasformazione del sistema finanziario Vantiamo un’ampia e profonda esperienza nel Financial Sector, che ci consente di offrire una prospettiva nuova e lungimirante. In questo settore possiamo essere consulenti di fiducia per supportare i tuoi progetti di trasformazione aziendale più complessi. In Pittini contribuiamo a costruire un sistema finanziario più solido, sostenibile, digitale e inclusivo. Qualunque sia la fase in cui si trova la tua azienda nel suo percorso di trasformazione, possiamo aiutarti a creare le connessioni giuste per accelerare il cambiamento e raggiungere i tuoi obiettivi. Settori Scopri l'Industry Finanza Contabilità La contabilità finanziaria rileva gli effetti finanziari degli eventi di gestione, basandosi sul principio della competenza finanziaria; pertanto si iscrivono a bilancio: Entrate Le entrate che si prevede di accertare. Spese Le spese che si prevede di impegnare. Scopri di più ---> Finanziari Criptovalute Il termine si compone di due parole: cripto e valuta. Si tratta quindi di valuta 'nascosta', nel senso che è visibile/utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico (le c.d. 'chiavi di accesso' pubblica e privata, in linguaggio ancora più tecnico). Scopri di più ---> Finanziarie Scopri di più ---> T.U.B. Il testo unico disciplina nello specifico l'attività bancaria, la concessione dei finanziamenti da parte delle imprese non bancarie, i servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica. Scopri di più ---> Banche Scopri di più ---> Competenze Protocolli di Walter Pittini 12 maggio 2025 Value Investing Strategia di investimento che mira a identificare e acquistare titoli o altri asset a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco, e poi rivenderli quando il prezzo di mercato si allinea con quel valore. VEDI TUTTO --- di Walter Pittini 25 febbraio 2025 Criptovalute L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività VEDI TUTTO --- Documenti Aggiornamenti 1 2 3 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 4 giu 2025 Guida Irpef 2 giu 2025 Marketing strategico 2 giu 2025 Viaggiare informati 2 giu 2025 Agente di commercio 1 giu 2025 1 2 3 Prodotti Finanza Vista rapida Inimpresa Mini Contratti di Sviluppo Vista rapida Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale Vista rapida Inimpresa Startup e PMI innovative Vista rapida Consulente amministrativo Value investing Servizi CASH Cash è un servizio sviluppato dal network Pittini a livello Global. Il servizio ha l'obiettivo di sviluppare iniziative di consulenza e di formazione focalizzate sui temi di interesse dei CFO. Informative ---> Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti In dichiarazione Fiscalista Amministrativo 01 Cosa è una dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino-contribuente comunica al fisco le proprie entrate, ovvero il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Partner Leader Incontra il nostro leader Walter Pittini Finance Industry Leader pittini@live.it LinkedIn Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione Home > Specializzazione
- Rappresentante | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRI A > Consumi Partita IVA agente di commercio Guida fiscale Come aprire partita IVA agente di commercio. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per esercitare l’attività, i costi che devi affrontare e soprattutto la contribuzione INPS, senz’altro la voce di spesa più cospicua. L’agente di commercio è una professione che se svolta con professionalità può dare ottime soddisfazioni economiche. Sommario: 1. Requisiti agente di commercio - Morali - Professionali - Incompatibilità 2. Partita IVA agente di commercio - Costi apertura Partita IVA agente di commercio - Agente di commercio contributi INPS e ENASARCO 3. Regime fiscale agente di commercio Requisiti agente di commercio Morali: - non essere interdetti o inabilitati; - non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l’industria ed il commercio; - non essere condannati per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. Professionali: - aver superato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; oppure - aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; oppure - aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. In una ditta individuale, devono possedere i requisiti morali e professionali il titolare e/o gli eventuali preposti; in una società, tutti i legali rappresentanti dell’impresa e/o gli eventuali preposti. Incompatibilità: l’attività di agente di commercio non può essere svolta da chi ha già un lavoro come dipendente e da chi è iscritto nei ruoli di mediatore. Partita IVA agente di commercio Per intraprendere l’attività di agente di commercio occorre aprire la partita IVA. La richiesta avviene mediante la presentazione di apposita domanda di iscrizione al Registro Imprese mediante ComUnica. E’ importante descrivere l’attività in modo chiaro e completo. Nella descrizione deve essere indicata l’attività esercitata, in questo caso “agente di commercio”. Evitare descrizioni generiche del tipo “intermediario del commercio” o “agente”. poiché tale terminologia racchiude diverse tipologie di intermediari del commercio, ad esempio, l’agente di commercio, il rappresentante di commercio, il sub agente di commercio, il procacciatore d’affari, ecc. Ciò per evitare che la domanda di iscrizione venga sospesa. Con un’unica pratica telematica viene richiesta l’attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione al Registro Imprese e all’Inps. La data di inizio attività non deve essere precedente alla data di sottoscrizione o alla data di decorrenza del mandato o della lettera di incarico. Costi apertura partita IVA Per l’iscrizione al Registro Imprese bisogna sostenere dei costi. Si tratta di diritti di segreteria, istruttoria e bolli che possiamo quantificare in circa 100 euro. L’apertura della partita IVA non è quindi gratuita ma i costi sono davvero contenuti. Agente di commercio contributi INPS e ENASARCO L’agente di commercio deve obbligatoriamente iscriversi alla Gestione Commercianti dell’Inps. I contributi fissi si pagano in quattro rate trimestrali. Se si supera il minimale di reddito che ogni anno viene stabilito dall’Inps si devono versare anche i contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale. Entro 30 giorni dal conferimento del contratto di agenzia, l’impresa è obbligata ad iscrivere l’agente di commercio in Enasarco. Deve inoltre provvedere al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate. Per l’attività di agente di commercio è quindi richiesta una doppia iscrizione. In caso di mancata iscrizione sono previste delle sanzioni a carico dell’impresa mandante. Regime fiscale agente di commercio Attualmente esiste il regime forfettario che consente di pagare un’unica imposta fissa del 5%, senza pagare nessun’altra imposta sui redditi. Si è esonerati anche dal versamento dell’IVA. Devi aprire partita IVA come agente di commercio? Contattami per una consulenza gratuita. Aggiornato al: 21 febbraio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Tecnologie critiche ed emergenti (STEP) | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Tecnologie critiche ed emergenti (STEP) [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Introduzione Intervento del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27 a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate , coerenti con i settori tecnologici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2024/795, che istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP). 2. Le risorse Con il decreto ministeriale 25 ottobre 2024 sono state rese disponibili risorse pari a 400 milioni di euro , di cui 320 milioni di euro a valere sull’ Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 ed 80 milioni di euro a valere sull’azione 1.6.1 del medesimo Programma. Una quota pari al 60 per cento delle risorse a valere sull’Azione 1.1.4 è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Nell’ambito della predetta riserva, una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese. 3. A chi si rivolge Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane e i Centri di ricerca. Gli Organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese di servizi all’industria possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti. 4. Cosa finanzia Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP. I progetti a valere sulle risorse di cui all’ Azione 1.1.4 – Ricerca collaborativa devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse. I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa , secondo in alternativa una delle seguenti modalità: progetto realizzato congiuntamente, che preveda: un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila; almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti; che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili; il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto. I progetti a valere sulle risorse di cui all’ Azione 1.6.1 – Sostegno alle tecnologie critiche STEP devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse. I soggetti ammissibili, di qualsiasi dimensione, possono presentare progetti di ricerca e sviluppo come singolo soggetto proponente o progetti congiunti, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. 5. Le agevolazioni Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, nelle seguenti forme in concorso tra loro: nella forma del finanziamento agevolato , per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili; nella forma del contributo diretto alla spesa , per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 30 per cento per le imprese di media dimensione; 25 per cento per le imprese di grande dimensione. Per gli Organismi di ricerca , le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa , per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale. Con successivo provvedimento direttoriale saranno definiti i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo. 6. Normativa Decreto ministeriale 25 ottobre 2024 – Disciplina interventi Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Previdenza | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Previdenza I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dall'art. 1 co. da 76 a 84 della L. 190/2014, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS. La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. Accredito contributivo Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Presentazione della domanda L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29. Attività in corso I soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare: a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato. Per i soggetti che hanno già aderito all'agevolazione contributiva, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno, restando l'agevolazione operativa fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia; il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS. Nella circ. INPS 10.2.2015 n. 29 era stato anche allegato un modello cartaceo per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Nuova attività I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare la scelta per l'agevolazione contributiva con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la predisposizione della tariffazione annuale. Versamento dei contributi I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata sono versati: per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali; per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI. Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro). Esclusione di ulteriori riduzioni contributive Optando per l'agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di: collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato; soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età. Decadenza dell'agevolazione Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, oppure per effetto della perdita dei requisiti d'accesso o per la verifica di una delle cause ostative), anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La cessazione dell'agevolazione determina: ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta; in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (art. 1 co. 82 della L. 190/2014). Dichiarazione di rinuncia al regime contributivo agevolato entro il 28.2 La rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all'INPS entro il mese di febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dall'1.1 del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dall'1.1 dell'anno successivo. @ riproduzione riservata Previous Next
- 39. Decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 36] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 39. Decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 36] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’articolo 35 [38, n.d.r.] hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Business plan | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Business plan Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 La stesura del business plan Esattamente come per chi decide di aprire un bar o un negozio di abbigliamento, l’apertura di un ristorante richiede la stesura di business plan solido e dettagliato. I business plan dei ristoranti sono solitamente divisi in sezioni che descrivono tutti gli aspetti della tua nuova attività, dal tipo di cucina agli aspetti finanziari. Lo scopo principale del business plan del tuo ristorante è quello di: Fare chiarezza su cosa ti serve per aprire il tuo ristorante e definire tutto nei minimi dettagli. Poter prestare la tua idea a un potenziale investitore come prova di sostenibilità del tuo business. Sia che tu decida di imbarcarti in questa avventura da solo o abbia bisogno di affidarti ad un socio o un investitore, un business plan ti permetterà di partire nel modo più organizzato possibile e reperire più facilmente gli eventuali fondi di cui hai bisogno. Panoramica del business: questa sezione fornisce una panoramica generale del ristorante, inclusi il concetto, la missione, la visione, il target di clientela e la posizione del ristorante. Analisi di mercato: qui si analizza il mercato locale per comprendere la domanda esistente per il tipo di cucina offerto dal ristorante, nonché la concorrenza e le opportunità di crescita. Strategia di marketing: questa sezione delinea il piano di marketing del ristorante, inclusi i canali di promozione, la pubblicità, il branding e la presenza online. Menu e approccio culinario: qui si descrive il menu del ristorante, inclusi i piatti principali, le specialità, le opzioni per diete particolari, e l’approccio culinario generale. Struttura organizzativa: si tratta di definire l’organigramma del personale del ristorante, inclusi i ruoli, le responsabilità e le politiche di assunzione. Pianificazione finanziaria: questa sezione fornisce una panoramica dettagliata del budget iniziale per l’avvio del ristorante, i costi operativi previsti, le fonti di finanziamento e le proiezioni finanziarie a breve e lungo termine. Piani operativi: qui si delineano i dettagli operativi quotidiani del ristorante, inclusi gli orari di apertura, i fornitori, la gestione dell’inventario e l’organizzazione del personale. Pianificazione delle risorse umane: questa sezione dettaglia le politiche e le procedure per la gestione del personale, inclusi i requisiti di formazione, la gestione delle prestazioni e i piani di sviluppo della carriera. Un buon business plan per un ristorante dovrebbe essere realistico, dettagliato e basato su una ricerca approfondita. Inoltre, dovrebbe essere regolarmente aggiornato per tenere conto delle sfide e delle opportunità emergenti nel settore. Aprire un ristorante: le sezioni più importanti del tuo business plan Come abbiamo accennato, il business plan di un ristorante è solitamente diviso in sezioni che vanno a concentrarsi sugli aspetti più importanti di questo tipo di business. Ecco un elenco di quelle che, solitamente, sono le sezioni più importanti del business plan di un nuovo ristorante: Riepilogo esecutivo: questa è di norma la prima sezione del business plan, ma è utile scriverla per ultima e utilizzarla come riassunto delle altre sezioni. Concept e menu: in questa sezione andrai a descrivere dettagliatamente la tua idea di ristorante, specificando il tipo di cucina e il menù che vorresti proporre ai clienti. Gestione e struttura organizzativa: esponi e descrivi il tipo struttura organizzativa che utilizzerai e tutte le eventuali persone coinvolte nel progetto. Dipendenti e personale: è spesso facile sottovalutare le esigenze relative al personale. Mettendole nero su bianco, avrai una visione più realistica di quanti dipendenti dovrai assumere per far funzionare il tuo ristorante. Ricerca e analisi della concorrenza: in questa sezione dovrai esporre gli esiti delle tue ricerche riguardo ai dati della tua clientela di riferimento e della concorrenza. Pubblicità e strategie di marketing: in questa sezione sfrutterai gli esiti delle tue ricerche per scegliere le giuste strategie di promozione del tuo ristorante. Proiezioni e riassunto finanziario: soprattutto se stai cercando di ottenere finanziamenti per il tuo nuovo ristorante, questa è forse la sezione più importante. Usala per fornire una previsione di come andranno le vendite e un'analisi di break-even. Precedente Successivo
- Ristorazione (List) | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità Ristorazione Menù Benvenuto Eventi Post Prodotti Programmi Amministrazione Aprire un ristorante Scopri Fiscalità Fiscalità di un ristorante Scopri RISTORANTI Ciao! Grazie per averci contattato per la consulenza sulla ristorazione. Questa divisione si occupa di aiutare gli imprenditori fornendo un supporto pratico e concreto alle aziende. Valorizziamo al meglio le attività imprenditoriali che operano in quello che da sempre è considerato un settore di eccellenza del nostro paese. Non vediamo l'ora di lavorare con te! Inizia Al momento non ci sono eventi I nostri approfondimenti 1 2 3 Ospitalità Programmi Non ci sono programmi disponibili Affrontare l’avventura di aprire un ristorante in Italia richiede una combinazione di passione, competenze imprenditoriali e adattabilità alle dinamiche in costante evoluzione del settore della ristorazione. Dai requisiti burocratici alle sfide operative, la strada per il successo è pavimentata da una pianificazione dettagliata, un’approfondita comprensione del mercato e la capacità di abbracciare innovazioni. La differenziazione attraverso una proposta culinaria distintiva, la gestione efficace del personale e l’attenzione alla sostenibilità emergono come elementi cruciali. La promozione intelligente tramite i canali digitali e l’adozione di strategie di marketing innovative sono altrettanto vitali per attirare e fidelizzare una clientela sempre più esigente. Infine, mantenere una costante attenzione alla formazione continua e agli aggiornamenti normativi è essenziale per garantire la conformità e il successo a lungo termine nel competitivo panorama della ristorazione italiana. In questo contesto dinamico, l’apertura di un ristorante non è solo un atto imprenditoriale, ma un percorso appassionante e impegnativo, ricco di opportunità e soddisfazioni per chi è pronto a intraprenderlo con dedizione e visione. Riserva un tavolo Via Conte Girolamo Giusso 11/c, 70125 Bari, Italia pittini@live.it / Tel. +39 340 715 1940 Invia Il modulo è stato inviato! In quale altro modo possiamo aiutarti Riordino Soluzioni
- Intento | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Intento di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Transizione 5.0 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Transizione 5.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 20 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Introduzione Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro. In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica. 2. Quadro normativo L’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” , ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali. Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il decreto direttoriale 11 settembre 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE) per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE , accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa “Transizione 5.0 ”, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Legge di Bilancio 2025 La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio. In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c). Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali: per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore; per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici. Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge. 3. Chi ha diritto Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente: - dalla forma giuridica; - dal settore economico di appartenenza; - dalla dimensione; - dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. A seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. Chiarimenti Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle FAQ pubblicate sul proprio sito : a) nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una ESCO (Energy Service Company), la valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell’incentivo, dovrà essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l’efficientamento energetico; b) in caso di una “società di locazione operativa” che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, il soggetto che ha diritto al credito di imposta è il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa), che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti. La riduzione dei consumi richiesta può essere verificata alternativamente: - a livello di processo interno del noleggiante; - a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell'utente del servizio di noleggio. Entrambe le opzioni sono ritenute valide, ma, una volta scelta, l’opzione di verifica (interna o esterna) non può essere modificata. Esclusioni Sono escluse le imprese: - in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare ( regio decreto n. 267/1942 ), dal codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019 , o da altre leggi speciali; - che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente; - destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011. Rispetto normativa sicurezza e regolarità contributiva La spettanza del credito d’imposta è subordinata: - al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; - al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 4. Come funziona La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “ Industria 4.0 ” ( Allegati A e B alla Legge 232/2016 ). Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche: i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili: i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro). Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali. L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi. Quote d'investimento fino a 10 milioni di euro % riduzione consumi energetici % credito d’imposta Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% 35% Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% 40% Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15% 45% Quote d'investimento oltre 10 milioni di euro % riduzione consumi energetici % credito d’imposta Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% 5% Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% 10% Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15% 15% Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito d'imposta maturato comunicato all'impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 5. Procedura per l'accesso all'agevolazione La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione « Ex ante », attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una « Ex post », comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante. 6. Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono: gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi. 7. Fasi della procedura La procedura per la richiesta del credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede 3 fasi: Comunicazione preventiva Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini Comunicazione di completamento Tutte e tre le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale “Transizione 5.0" presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all' Area Clienti GSE . Ad ora è possibile inviare solo la comunicazione preventiva per prenotare il credito d'imposta e quella relativa all'effettuazione degli ordini. È consigliabile svolgere la procedura con il browser Google Chrome. Per ulteriori informazioni sulla procedura di richiesta è possibile consultare la Guida . L'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione. Il GSE verifica esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno previsti dal Decreto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva , corredata dalla Certificazione ex-ante , tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’ Area Clienti del sito istituzionale del GSE . Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €). Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione: degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ; degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Si ricorda che, in caso di intervento già completato, è possibile indicarlo nella comunicazione preventiva. Ciò consente di procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza dover trasmettere la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini (relativa alla fase di "Conferma 20%"). Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione. A seguito del completamento del progetto di innovazione, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta. A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento , corredata dalla Certificazione ex-post , contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato. 8. Misura agevolazione Le aliquote del credito d’imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento. La legge di Bilancio 2025 ha modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote precedentemente previste per la sola prima fascia. Nello specifico, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%: - 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria; b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%: - 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; - 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria; c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%: - 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; - 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Le nuove aliquote sono applicabili anche ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025). Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori all’importo di 50.000.000 di euro annui, il credito di imposta sarà riconosciuto, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute, nel limite massimo di costi ammissibili (50.000.000 di euro). 9. Maggiori informazioni Per le eventuali richieste di supporto tecnico e quesiti applicativi inerenti alla misura è possibile inviare una segnalazione tramite il servizio “Transizione 5.0” sul: Portale di assistenza clienti del GSE Risposte alle domande frequenti Area Clienti del sito istituzionale del GSE Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! 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Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 I bonus acquisti 1. BONUS ACQUISTI EDIFICI RESIDENZIALI RISTRUTTURATI Trattasi di una detrazione “a regime” (senza limiti temporali di scadenza) che trova applicazione ricorrendo le seguenti condizioni: 1. l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori; 2. l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti dall’impresa o dalla cooperativa edilizia (detti lavori debbono riguardare l’intero fabbricato e non la singola unità che viene trasferita). L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che in caso di ristrutturazione di un edificio con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”; si è, inoltre, precisato che tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cd. “Piano Casa” (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 gennaio 2011). A tal fine il contribuente avrà l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di una apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati (Agenzia delle Entrate Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017). La detrazione va calcolata su di un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, sino ad un ammontare massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare. Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (Circolare A.E. n. 24 del 10 giugno 2004 risposta 1.3) Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali. Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione in oggetto si fa presente che non vi è l’obbligo di pagamento del prezzo mediante bonifico bancario, previsto in via generale per i bonus fiscali, ma che per tale specifica detrazione non è invece necessario (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 maggio 2002 n. 153). Per fruire della detrazione IRPEF per importi versati in acconto è necessario che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito. La detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, comma 3, T.U.I.R. spetta all’acquirente di un immobile ristrutturato anche qualora sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) abbia beneficiato della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico (Eco-Bonus) e di misure antisismiche (Sisma-Bonus) di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013. In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 437 del 24 giugno 2021. Per l’Agenzia sussistono in questo caso i presupposti affinché l’acquirente possa comunque fruire della detrazione per l’acquisto di unità in edificio ristrutturato in quanto: - a prescindere dal valore degli interventi eseguiti l’acquirente calcola la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, come risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. Tale detrazione, quindi, è calcolata sul prezzo di vendita dell’immobile. Tale prezzo oltre che dal costo di costruzione è influenzato anche e soprattutto da altri valori (luogo di ubicazione, andamento del mercato, misura e tipologia dell’ immobile ecc.). - la detrazione ex artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, fruita dall’impresa cedente, invece, viene, calcolata su componenti diversi dal prezzo globale. Essa è parametrata al costo sostenuto (per interventi di risparmio energetico e antisismici) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati. Art. 16-bis T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.) 2. BONUS ACQUISTI POSTI AUTO E BOX AUTO Trattasi di una detrazione “a regime” (senza limiti temporali di scadenza) che trova applicazione non solo nel caso di realizzazione ma anche nel caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione (non si tratta, in questo caso, di detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, riguardando invece box e posti auto di nuova costruzione; in questo senso Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019). Deve, comunque, trattarsi di box e posti auto di pertinenza di unità abitative. Per fruire della detrazione per la realizzazione e/o l’acquisto di posti auto e box auto vi è l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Sarà poi necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti relativi all’intervento. La detrazione va calcolata sull’ammontare delle “spese imputabili alla realizzazione”, nell’importo che dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi a cura della ditta venditrice, sino ad un ammontare massimo di ¤ 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare. La detrazione, pertanto, è subordinata alla condizione che le spese imputabili alla realizzazione dei box o posti auto acquistati siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Quindi il contribuente per avvalersi della detrazione dovrà farsi rilasciare dalla ditta venditrice un’attestazione scritta. L’Agenzia delle Entrate (nella Guida fiscale pubblicata sul suo sito web) ha precisato che è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili). La detrazione è ammessa anche con riguardo all’I.V.A. pagata con riguardo al box/posto auto acquistato. Si ritiene che dalla attestazione che deve rilasciare la ditta venditrice, stante la specifica funzione che deve adempiere, debbano risultare: - le generalità (compreso codice fiscale) dell’acquirente; - l’identificazione del box/posto auto venduto (preferibilmente con gli estremi catastali); - l’identificazione dell’unità abitativa della quale il box/posto auto venduto costituisce pertinenza; - l’importo delle spese imputabili alla realizzazione; - il riferimento che la attestazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF ex art. 16-bis TUIR DPR. 917/1986. La detrazione è, inoltre, subordinata alla condizione che i pagamenti vengano effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risulti: - la causale del versamento (da integrare con il riferimento alla specifica detrazione); - il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare della detrazione; - il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento. L’Agenzia delle Entrate in un primo momento aveva precisato che l’avvenuto pagamento con mezzi diversi dal bonifico bancario o postale, pregiudicando la possibilità per le banche e Poste Italiane SPA di rispettare l’obbligo di operare la ritenuta di legge, privava il contribuente della facoltà di avvalersi della detrazione in oggetto. Successivamente con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha mutato opinione ritenendo che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente può comunque fruire della detrazione in oggetto, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’ impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. La detrazione è, altresì, subordinata alla condizione che l’esistenza del rapporto pertinenziale, tra il box/posto auto per il quale ci si intende avvalere della detrazione e l’unità abitativa al cui servizio è posto, venga formalizzata e quindi risulti espressamente da un atto avente data certa, anteriore, peraltro, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Non è, invece, più necessario, per fruire della detrazione che i pagamenti non siano precedenti ad atto avente data certa (preliminare o rogito definitivo) dal quale risulti l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale. Infatti l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato, al riguardo, che deve ritenersi che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’ acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che il rogito o il preliminare, nei quali risulti attestato il vincolo pertinenziale, venga registrato prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Art. 16-bis , c. 1, T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui redditi) - DPR 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.) 3. BONUS ACQUISTI EDIFICI ANTISISMICI CARATTERISTICHE – BENEFICIARI – RATEIZZAZIONE Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1-2-3”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, nel caso di acquisto di immobile nell’edificio così ricostruito, ci si potrà avvalere di una detrazione di imposta calcolata in relazione al prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore. L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine di scadenza della agevolazione (il termine ultimo di scadenza è attualmente il 31 dicembre 2027, salve ulteriori proroghe). L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 5 del 16 gennaio 2020 ha precisato che non vi è l’obbligo di pagamento del prezzo mediante bonifico bancario o postale. Da segnalare che con Risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici in questione spettano ai titolari di reddito di impresa a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali”. L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 ha precisato che il Sisma-Bonus acquisti spetta anche in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile demolito e ricostruito (ad es. nel caso di fabbricato industriale demolito e successivamente riscostruito con totale destinazione abitativa). La parte del prezzo su cui applicare la percentuale non può superare il limite di € 96.000,00 per unità immobiliare. Se il prezzo è inferiore a detto limite la percentuale si applica all’intero prezzo convenuto per la vendita. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. L’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67, ha modificato la disciplina relativa alla rateizzazione della detrazione stabilendo, per le spese sostenute (e per il Sisma-Bonus acquisti per i corrispettivi pagati) dal 1° gennaio 2024, che la stessa va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, in caso di utilizzo diretto della detrazione (si rammenta che per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 la detrazione andava ripartita in 5 quote annuali di pari importo). UNITA' AL GREZZO È possibile fruire del Sisma-Bonus acquisti anche nel caso di cessione di unità al grezzo ossia non ancora ultimate nelle finiture e non ancora dichiarate agibili purché: - dette unità siano idonee alla commercializzazione e quindi risultino denunciate al catasto dei Fabbricati con attribuzione alla categoria fittizia F/3 o F/4; - siano stati completati i lavori strutturali con collaudo e rilascio da parte del Direttore Lavori e del Collaudatore statico delle prescritte asseverazioni (i Modelli Allegato B1 e Allegato B2). In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con: - Risoluzione 14/E dell’8/3/2024: “considerato che ai fini della detrazione di cui al citato art. 16, comma 1septies, D.L. 63/2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni sono rilasciate “all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, non rileva l’eventuale completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia.” - Risposta ad interpello n. 557 del 23.11.2020: “ciò che rileva ai fini della possibilità di beneficiare della detrazione (cd. sismabonus acquisti) è la stipula dell’atto di acquisto (entro il termine di scadenza delle agevolazioni ora 31.12.2024) degli immobili oggetto dei lavori che, ovviamente devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati». Nello stesso questo senso anche A.E. – Direzione Regionale del Veneto – risposte ad interpello n. 907-122/2022 e n. 907-1381/2023. Tale posizione era stata, anche, confermata in una risposta ad interrogazione alla Camera dei deputati da parte del MEF; per il MEF l’unico elemento rilevante è che il rogito arrivi entro il termine di legge. L’agibilità dell’immobile e la comunicazione di fine lavori, invece, non sono necessarie ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale (fonte Sole 24 Ore 30 marzo 2022). CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SISMA-BONUS ACQUISTI Deve trattarsi di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici attivati dopo il 1° gennaio 2017 ossia di interventi le cui relative procedure autorizzatorie siano iniziate ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 11.12.2016 n. 232 che ha modificato la disposizione dell’art. 16, comma 1bis, DL. 63/2013; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 2019); Il riferimento al “titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017” è stato aggiunto dalla legge 30/12/2020 n. 178: si è precisato al riguardo che con tale integrazione il legislatore ha inteso consentire l’accesso anche con riferimento agli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria, ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla citata legge 178/2020; peraltro essendo tali modifiche entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 la nuova disposizione si applica alle spese sostenute a partire da tale data (Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere 9 agosto 2021; Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 749 del 27 ottobre 2021). Deve trattarsi di interventi riferiti a costruzioni adibite a abitazione ed a attività produttive su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003. Il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 ha esteso la detrazione Sisma-Bonus acquisti, inizialmente prevista per gli interventi nei soli Comuni in zona di rischio sismico 1 anche agli interventi effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Deve trattarsi di un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente. La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Si è ritenuto possibile fruire del Sisma-Bonus Acquisti non solo nel caso di aumento volumetrico ma anche nel caso di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione del volume su terreno situato nello stesso Comune ad alcune centinaia di metri di distanza dall’edificio demolito, in considerazione del fatto che detta agevolazione si applica anche nelle ipotesi che dal punto di vista della qualificazione “edilizia” non rientrano prettamente nella casistica della “ristrutturazione edilizia” definita dall’art. 3, c. 1, lett. d), del Testo Unico in materia Edilizia (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 478 del 15 luglio 2021). Con riguardo a questo specifico requisito il Sisma-Bonus Acquisti si differenzia profondamente dal Sisma-Bonus per interventi su fabbricato già detenuto dal contribuente. Quest’ultimo, infatti, può riguardare solo gli interventi di demolizione e ricostruzione che siano riconducibili alla figura della ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (cd. ristrutturazione ricostruttiva). Per il Sisma-Bonus Acquisti, invece non vi è, sul punto, alcuna limitazione: stante il preciso tenore letterale dell’art. 16, c. 1-septies, D.L. 63/2013, il Sisma-Bonus Acquisti riguarda ogni intervento realizzato mediante “demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche lo consentano” e quindi a prescindere dalla qualificazione dell’intervento di demolizione-ricostruzione posto in essere in termini di ristrutturazione (art. 3, c. 1, lett. d), Testo Unico in materia Edilizia) o di nuova costruzione (art. 3, c. 1, lett. e), Testo Unico in materia Edilizia). In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 97 dell’11 febbraio 2021 e con risposta ad interpello n. 364 del 24 maggio 2021 [in quest’ultima risposta l’Agenzia ammette la detrazione Sisma Bonus Acquisti per gli acquirenti di unità in un edificio oggetto di un intervento di nuova costruzione previa demolizione di preesistenti edifici ad uso artigianale e residenziale, mentre esclude che la ditta proprietaria dell’edificio stesso, con riguardo ad un’unità commerciale di cui intendeva riservarsi la proprietà, possa beneficiare del Sisma-Bonus Ordinario e dell’Eco-bonus, in quanto per queste agevolazioni è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (art. 3, c. 1, lett. e), D.P.R. 380/2001). Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. Il termine, originariamente fissato in 18 mesi, è stato aumentato a 30 mesi dall’art. 33-bis, c. 1, lett. c), DL. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108). Con risposta ad interpello n. 688/2021 dell’8 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione Sisma Bonus Acquisti non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari costituenti l’intero fabbricato in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto. L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la compatibilità tra l’Eco-Bonus fruito dall’impresa costruttrice ed il Sisma-Bonus acquisti a favore dell’acquirente a condizione, peraltro, che sia possibile identificare le spese riferibili ai diversi interventi (risposte ad interpello n. 70 del 2 febbraio 2021 e n. 556 del 25 agosto 2021). L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 ha precisato che la persona fisica, acquirente di un’unità immobiliare da impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha demolito e ricostruito l’intero edificio non può cumulare all’agevolazione del “sisma bonus acquisti” anche la detrazione d’imposta per l’acquisto delle case oggetto di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, TUIR, in quanto trattasi di due agevolazioni alternative tra loro. Con riguardo al Bonus Acquisti Posti Auto l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 191 del 18 marzo 2021 ha equiparato questa fattispecie a quella del Bonus Acquisti edifici ristrutturati, negando quindi la cumulabilità col Sisma-Bonus Acquisti, ritenendo le due detrazioni alternative tra di loro, in quanto riconducibili alla medesima norma ossia all’art. 16-bis T.U.I.R. MODALITA' OPERATIVE Per fruire della detrazione l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico deve essere opportunamente attestata. A tali fini il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 prevede che: a) l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza; b) il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo i contenuti delle linee guida approvate, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato; c) il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui sub b) devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico per l’edilizia competente e comunque prima dell’inizio dei lavori; d) il Direttore dei lavori ed il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. Il succitato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 è stato aggiornato con successivo decreto n. 329 del 6 agosto 2020. Tale decreto in particolare ha sostituito il modello di asseverazione (Modello Allegato B) già allegato al decreto del 2017 con tre nuovi modelli di asseverazione: - Modello Allegato B (asseverazione del Progettista); - Modello Allegato B1 (asseverazione del Direttore Lavori); - Modello Allegato B2 (asseverazione del Collaudatore Statico). Per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti è richiesta apposita polizza assicurativa, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni e asseverazioni. Si rammenta che, in relazione al momento in cui deve essere presentata al Comune l’asseverazione del progettista in ordine all’efficacia dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto: - che per gli interventi eseguiti su edifici ricadenti in zone sismiche 2 e 3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, ossia prima dell’ammissione di queste zone ai benefici, la detrazione spetta anche se l’asseverazione non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo purché venga, peraltro, presentata prima del rogito notarile (Agenzia delle Entrate, risposte ad interpello n. 195 e n. 196 del 30 giugno 2020, Risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, risposta ad interpello n. 688/2021 dell’8 ottobre 2021) - che nel caso di intervento su edifici siti in contesto passato da zona sismica 4 in zona sismica 3, in forza di apposita deliberazione della Giunta Regionale di aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, adottata successivamente alla data di presentazione del progetto, l’acquirente potrà comunque fruire del Sisma-Bonus Acquisti anche se l’asseverazione suddetta non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo (in quanto all’epoca l’immobile si trovava in zona sismica 4), a condizione, peraltro, che venga poi presentata in Comune entro la data del rogito notarile; l’agevolazione si applica agli acquisti effettuati a decorrere dalla data in cui ha effetto la deliberazione regionale di aggiornamento delle zone sismiche (Agenzia delle Entrate, risposte ad interpello n. 642 del 24 settembre 2021 e n.749 del 27 ottobre 2021). Con risposta ad interpello n. 688/2021 dell’8 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è richiesto che le attestazioni di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP (da redigersi in conformità ai Modelli Allegato B1 e Allegato B2) siano presentate entro la data di stipula del rogito a differenza di quanto previsto per l’asseverazione attestante la riduzione di rischio sismico (da redigersi in conformità al Modello Allegato B). 4. ALIQUOTE DEI BONUS ACQUISTI Le aliquote applicabili per il calcolo della detrazione sono uguali per tutti e tre i Bonus Acquisti a seguito delle modifiche apportate in materia dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207; ciò che varia da Bonus a Bonus è la base imponibile cui applicare dette aliquote: - il 25% del prezzo riportato nell’atto di compravendita (sino ad un ammontare massimo di ¤ 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare) per il Bonus Acquisti edifici residenziali ristrutturati; - l’importo delle spese imputabili alla realizzazione del posto/box auto risultante dalla apposita attestazione rilasciata dalla ditta venditrice per il Bonus Acquisti posti auto e box auto (sino ad un ammontare massimo di ¤ 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare); - il prezzo sino all’ammontare massimo di ¤ 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare per il Bonus Acquisti edifici antisismici. Aliquota ordinaria Salvo che nei casi di aliquota agevolata (di cui alla tabella a lato) la detrazione spetta: - nella misura del 36% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 30% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027; La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Aliquota agevolata (per abitazione principale) Per le spese documentate e sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione spetta: - nella misura del 50% dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025; - nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027; La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Le norme in tema di aliquota agevolata (introdotte dall’art. 1, c. 55, Legge 207/2024), sembrano, peraltro, “tarate” solo per i Bonus Ordinari (Bonus Edilizio, Eco-Bonus, Sisma-Bonus), ossia per i bonus previsti per interventi su immobili già di proprietà dei contribuenti, in quanto fa riferimento ai “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”. Nel caso dei Bonus Acquisti, invece, l’acquirente non è già titolare della proprietà o di un diritto reale di godimento sul bene oggetto di vendita né tale bene già costituisce sua abitazione principale (tale situazione potrà verificarsi solo dopo l’acquisto). Come conciliare la previsione di legge con la fattispecie Bonus Acquisti? È ragionevole ritenere che delle detrazioni Bonus Acquisti con aliquota agevolata possa fruire anche l’acquirente di immobile che lo stesso nell’atto di acquisto dichiari di voler destinare a propria abitazione principale e sempreché detta destinazione avvenga effettivamente entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato stipulato l’atto di acquisto. Ovviamente è auspicabile sul punto un intervento chiarificatore della Agenzia delle Entrate. NOTA: Con riguardo specifico al Bonus Acquisti per edifici ristrutturati la norma che ha determinato le nuove aliquote a valere per gli anni 2025, 2026 e 2027 (art. 1, c. 55 Legge 207/2024) in realtà non richiama espressamente l’art. 16, c. 3, del T.U.I.R. (che disciplina, per l’appunto questo bonus) ma fa riferimento solo agli interventi indicati nel comma 1 del citato art. 16-bis. Tuttavia, il comma 3 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. richiama espressamente la detrazione di cui al precedente comma 1, per cui ogni modifica alla disciplina della detrazione ex comma 1 può fondatamente ritenersi applicabile anche alla fattispecie di cui al comma 3 (in questo senso, in passato, per un’ipotesi similare, Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013 e Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017). NOTA: Con riguardo al Sisma-Bonus Acquisti si rammenta che: - sino al 30 giugno 2022, se ricorrevano tutte le condizioni per accedere al Super Bonus, sia oggettive (ad es. cessione di abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze) che soggettive (ad es. acquirente persona fisica), l’acquirente poteva usufruire della detrazione Sisma-Bonus Acquisti nella misura del 110% (Super Sisma Bonus Acquisti) ) da calcolarsi sul prezzo di acquisto (sino ad un massimo di ¤ 96.000,00). Dal 1° luglio 2022 non è, invece, più possibile avvalersi del Super Sisma Bonus Acquisti (110%) (in questo senso vedasi Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 384 del 20 luglio 2022). - dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2024: l’acquirente poteva usufruire della detrazione Sisma-Bonus Acquisti nella misura del 75% del prezzo pagato (sino ad un massimo di ¤ 96.000,00) nel caso di riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore ovvero nella misura dell’85% del prezzo pagato (sino ad un massimo di ¤ 96.000,00) nel caso di riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a due classi di rischio inferiore. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, pertanto, in caso di acquisto di edifici antisismici si applicano le sole aliquote “ordinarie” dettate dall’art. 16, c. 1-septies.1, D.L. 63/2013 corrispondenti alle aliquote applicabili a tutti gli altri interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare quali elencati nel comma 1 dell’art. 16-bis del T.U.I.R. Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti
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Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Ricerca e sviluppo [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attivit à di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). La misura intende sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, fatta eccezione per quelle in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo liquidatorio, altra procedura concorsuale. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi sono stati sostenuti. L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono: 1) in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (44); 2) per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni; 3) per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni (45); 4) per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (46). Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente. Tabella 3 - Misura e limiti del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design 2025 2026-2031 Aliquota 10% 10% Ricerca & Sviluppo Limite importo 5 milioni 5 milioni Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 4 milioni - Aliquota 5% - Limite importo 2 milioni - Anche le spese ammissibili cambiano nell’ambito delle diverse attività agevolate: 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020: • personale (spese relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S) (47); • quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (48); • contratti di ricerca extra muros aventi per oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (49); • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (50); • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili (51); • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili; 2) per le attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili; • servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili; •materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica; 3) per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono relative a: • personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari; • contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta; • servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili; • materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (52). Ai fini dell’ ottenimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese in cui non esiste obbligo della revisione legale, la certificazione sarà rilasciata da un soggetto, persona fisica o società, iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali di cui all’art. 8 d.lgs. 39/2010 e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (53). In base al disposto dell’art. 6 del d.l. 39/2024, ai fini della fruizione delle agevolazioni in oggetto, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma citata (54), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (55). Sul credito d’imposta in esame, la legge di bilancio 2025 non è intervenuta se non (art. 1, commi 458-460) attraverso il riconoscimento di un contributo nei confronti delle imprese che si sono avvalse della procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell’art. 5, commi da 7 a 10, del d.l. 146/2021 (56). A tali soggetti è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui all’art. 1, comma 460 della legge di bilancio 2025 (57). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Successione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Successione In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione di successione". di Walter Pittini 15 aprile 2025 Che cos'è Attenzione: Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto diverse modifiche al Testo unico delle Successioni e Donazioni, tra cui il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. In base a questo principio l’imposta di successione deve essere liquidata dai soggetti obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione. Pertanto, per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’imposta da indicare nel nuovo modello dichiarativo, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia il 13 febbraio 2025, nella pagina “Come pagare le imposte” vengono messi a disposizione uno specifico foglio di calcolo e una guida al suo utilizzo. La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente: - tramite i servizi telematici - tramite un intermediario abilitato o - presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. Per il nuovo servizio Dichiarazione di successione web consulta la relativa area tematica Chi deve presentare la dichiarazione di successione Devono presentare la dichiarazione di successione: gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali; i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell’eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trustee . Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola. Contribuenti esonerati Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto ha un valore non superiore a 100.000 euro non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. Attenzione : Chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Come presentare la dichiarazione La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’ applicativo Successioni web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di visionare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina. La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta). Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo). Casi particolari I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo , in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale. Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma . Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4 - pdf . Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione. Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia. Come pagare le imposte Se si eredita un immobile , prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria catastale di bollo la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. Imposta di successione: aliquote e franchigie In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità: Per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF) Gli utenti che usano la procedura web per la compilazione della dichiarazione possono consultare la Guida al calcolo dell’imposta di successione per Dichiarazione web - pdf e utilizzare il foglio di calcolo Autoliquidazione imposta di successione – Dichiarazione web - xls , per determinare l’imposta di successione. Coloro che intendono utilizzare il software stand alone, per compilare la dichiarazione, hanno a disposizione la Guida al calcolo dell’imposta di successione - pdf e il foglio di calcolo Autoliquidazione imposta di successione - xls Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 , l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione. Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs 346/1990 . Nello specifico: 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia. Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990). Come versare l’imposta di successione L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate. Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo: Per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo; Per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo. In caso di trust testamentario , l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione ; in tal caso potrà fruire delle differenti modalità di pagamento (entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma per la presentazione della dichiarazione ovvero rateizzando l’importo dovuto al netto dell’acconto). Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24 , indicando i relativi codici tributo . Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello - pdf da consegnare all’ufficio. Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione. Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare (al netto dell’acconto) non sia inferiore a 1.000 euro. Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia: l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione. Modelli e istruzioni Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentato in via telematica. La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Attenzione : si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello. Modello e istruzioni per la compilazione aggiornati dal Provvedimento del 13 febbraio 2025 Modello - pdf Istruzioni per la compilazione - Fascicolo 1 - pdf Istruzioni per la compilazione - Fascicolo 2 - pdf Modello 4 Modulo 04 - Dichiarazione di successione - pdf Modelli e istruzioni versioni precedenti Scadenza: entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- ART. 123 [Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 123 [Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. v), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, l’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguentemente alle modifiche recate dalla lett. v), si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007. Resta ferma l’applicazione degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR. Testo precedente: “Art. 123 (Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo). - 1. Fra le società che hanno esercitato l’opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito. 2. Salvo l’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’articolo 37- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1. 2-bis. Le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.”. In precedenza, il comma 2-bis era stato inserito dall’art. 8, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. L’articolo, in precedenza, era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 115 Opzione per la trasparenza fiscale (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 115 Opzione per la trasparenza fiscale (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell’ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso in cui: a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società; b) la società partecipata eserciti l’opzione di cui agli articoli 117 e 130. (2) 2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. 3. L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d’acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. (3) 4. L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (4). Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. (5) La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. (5) 5. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all’articolo 47, comma 5. Ai fini dell’applicazione del presente comma, durante i periodi di validità dell’opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 6. Nel caso vengano meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata. Gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l’ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. 7. Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione, si applica quanto previsto dall’articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca (6) dell’opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell’opzione sia per la società partecipata, sia per i soci. 8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito. 9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all’articolo 129. (7) 10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall’articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti. 12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 2, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. I requisiti di cui al periodo precedente devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso in cui la società partecipata: a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346, ultimo comma, del codice civile; b) eserciti l’opzione di cui agli articoli 117 e 130.“. (3) Periodo inserito dall’art. 36, comma 9, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 11, la disposizione ha effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chi iniziano successivamente al 4.7.2006. (4) Le parole “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” sono state sostituite alle precedenti “entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate” dall’art. 16, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Ai sensi del successivo comma 5 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. (5) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. b), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (6) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (7) Si veda il DM 23.4.2004, pubblicato in G.U. 30.4.2004 n. 101. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
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