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506 risultati trovati con una ricerca vuota

  • 19. Indennità di fine rapporto [n.d.r. ex art. 17] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 19. Indennità di fine rapporto [n.d.r. ex art. 17] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti (2). 1 bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 1 ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila [n.d.r. 61,97 euro] per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. 2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.], anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2 bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16 [17, n.d.r.], sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 [n.d.r. euro 309,87] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza. (3) 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza. 4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 4 bis. [...] (4) 5. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile e nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 7 l’imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall’ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Note: (1) Ai sensi dell’art. 37, comma 43, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, per le indennità di fine rapporto di cui al presente articolo nonché le altre indennità equipollenti ivi indicate, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’art. 1, comma 412, della L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro. (2) Le parole “iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti” sono state sostituite alle precedenti “iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta” dall’art. 37, comma 41, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (3) Ai sensi dell’art. 24, comma 1, DL 28.1.2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2019 n. 26., l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche come determinata dal presente comma, sull’indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a: a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro. (4) Comma abrogato dall’art. 36, comma 23, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi dello stesso comma 23, la disciplina di cui al comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del DL 223/2006, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a 4.7.2006. Testo precedente: “Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 16 [17, n.d.r.], comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.].“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 2. Soggetti passivi | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 2. Soggetti passivi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. (1) 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (2) (3) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.“. (2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 83, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 89, la disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella G.U. del DM ivi previsto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007. Testo precedente: “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 10, comma 1, L. 23.12.1998 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.1998 n. 302, S.O. n. 210. (3) Si veda il DM 4.5.1999, pubblicato in G.U. 10.5.1999 n. 107. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Termini presentazione bilancio | WPITTINI

    Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Termini per l'approvazione del bilancio di esercizio previus next Per l’approvazione del bilancio 2023 il legislatore non ha previsto i maggiori termini, pertanto lo stesso dovrà essere approvato entro i 120 giorni ordinari(termine ordinario), oppure entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine straordinario). La possibilità di approvare il bilancio nei 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificamente previste dal Codice Civile: - società tenute alla redazione del bilancio consolidato; - presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società. In quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dallo statuto della società. - Adempimento: redazione, da parte degli amministratori, del progetto di bilancio e della redazione della Relazione sulla gestione. - Termine: almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 29 marzo 2024 - A 180 giorni: 29 maggio 2024 - Adempimento: comunicazione del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio Sindacale e al Revisore (se presente). - Termine: almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 29 marzo 2024 - A 180 giorni: 29 maggio 2024 - Adempimento: deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e delle altre relazioni. - Termine: almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. - A 120 giorni: 14 aprile 2024 - A 180 giorni: 13 giugno 2024 - Adempimento: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di convocazione dell’assemblea o pubblicazione su di un quotidiano. - Termine: almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. - A 120 giorni: 14 aprile 2024 - A 180 giorni: 13 giugno 2024 - Adempimento: convocazione dell’assemblea con altre modalità. - Termine: ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea. - A 120 giorni: 21 aprile 2024 - A 180 giorni: 20 giugno 2024 - Adempimento: assemblea per approvazione del bilancio. - Termine: entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (180 giorni in caso di proroga). - A 120 giorni: 29 aprile 2024 - A 180 giorni: 28 giugno 2024 - Adempimento: deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese. - Termine: entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. - A 120 giorni: 29 maggio 2024 - A 180 giorni: 29 luglio 2024

  • GUIDE | WPITTINI

    Locazioni brevi Sindaco Tassisti IRPEF Avvocati Criptovalute Legge 104 Rappresentante Assegno Unico Universale Cartelle esattoriali 730 GUIDE Legge 104 Rappresentante Assegno Unico Universale Guida alle cartelle esattoriali 730 CRIPTOVALUTE Avvocati IRPEF Tassisti Sindaci società non quotate Locazioni brevi Get a Free Quote This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content. First Name Last Name Email Send Thanks for submitting!

  • ART. 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società. 2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 20. [Prestazioni pensionistiche] [n.d.r. ex art. 17-bis] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 20. [Prestazioni pensionistiche] [n.d.r. ex art. 17-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 [...] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 21, comma 3, lett. c), DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200, a decorrere dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 20 (Prestazioni pensionistiche). - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 16 [17, n.d.r.] sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell’articolo 17 [19, n.d.r.], assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17 [19, n.d.r.], comma 1-bis. 2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.”. In precedenza, le parole al primo comma “iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti” erano state sostituite alle precedenti “iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta” dall’art. 37, comma 41, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 71 Altri redditi [n.d.r. ex art. 85] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 71 Altri redditi [n.d.r. ex art. 85] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 [67, n.d.r.] sono determinate a norma dell’articolo 54 [86, n.d.r.]. 2 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 29 [32, n.d.r.], eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Gestione della logistica | WPITTINI

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  • ART. 57. Ricavi | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 57. Ricavi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Finanza | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Finanza Finanza aziendale Finanza 11 agosto 2025 Area finanza e le sue funzioni in diversi contesti. Scelte di finanziamento e l'analisi del fabbisogno finanziario previsionale. Metodologie di valutazione e gestione degli investimenti e capital budgeting Indicatori per l'analisi. Rendiconto finanziario. Piano finanziario e i principali strumenti di gestione della finanza. La valutazione d'azienda. Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

  • 16. Detrazioni per canoni di locazione [n.d.r. ex art. 13-ter] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 16. Detrazioni per canoni di locazione [n.d.r. ex art. 13-ter] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. (1) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: (2) a) lire 960.000 [n.d.r. euro 495,80], se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71]; b) lire 480.000 [n.d.r. euro 247,90], se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] ma non lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41]. 1 bis. Ai (3) lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti (4) di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, complessivamente pari a: (5) a) lire 1.920.000 [n.d.r. euro 991,60], se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni [n.d.r. euro 15.493,71]; b) lire 960.000 [n.d.r. euro 495,80], se il reddito complessivo supera lire 30 milioni [n.d.r. euro 15.493,71] ma non lire 60 milioni [n.d.r. euro 30.987,41]. 1 ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000. (6) 1 quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1- ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. (7) 1 quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. (7) 1 quinquies 1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. (8) 1 sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo (9) sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto (10) del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare. (7) Note: (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 9, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (2) Le parole “complessivamente pari a:“ sono state sostituite alle precedenti “, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:“ dall’art. 1, comma 9, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (3) La parola “Ai” è stata sostituita alle precedenti “A favore dei” dall’art. 1, comma 9, lett. c), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (4) La parola “contratti” è stata sostituita alle precedenti “qualunque tipo di contratto” dall’art. 1, comma 9, lett. c), n. 2, L. 24.12.2007, n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (5) Le parole “complessivamente pari a:“ sono state sostituite alle precedenti “, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:“ dall’art. 1, comma 9, lett. c), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (6) Comma sostituito dall’art. 1, comma 155, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. Testo precedente: “Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 9, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244 (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 9, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 10, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (8) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (9) Le parole “ai sensi del presente articolo” sono state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. b), DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (10) Si veda il DM 11.2.2008, pubblicato in G.U. 1.3.2008 n. 52. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Gestione finanziaria | WPITTINI

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  • ART. 78 Detrazione d'imposta per oneri [n.d.r. ex art. 91-bis] (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 78 Detrazione d'imposta per oneri [n.d.r. ex art. 91-bis] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere […] (2) di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-ter). 1 bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-novies). (3) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonchè dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonchè dell’onere” sono state abrogate dall’art. 14, comma 5, DL 28.12.2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2014 n. 13. Ai sensi del medesimo comma 5, la disposizione entra in vigore a decorrere dall’1.1.2014. In precedenza, le parole “dell’onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro” erano state sostituite alle precedenti “dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1-bis” dall’art. 7, comma 4, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. Ai sensi del medesimo comma 4, la disposizione entrava in vigore a decorrere dall’1.1.2013. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 524, lett. b), L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 33. Imputazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 30] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 33. Imputazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 30] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. 2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. 2 bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b). All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decretolegge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. (1) Note: (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 176, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Poteri/doveri di reazione del collegio sindacale: convocazione dell’assemblea; denunzia di fatti censurabili e di gravi irregolarità; azione di responsabilità | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Poteri/doveri di reazione del collegio sindacale: convocazione dell’assemblea; denunzia di fatti censurabili e di gravi irregolarità; azione di responsabilità < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 6 declina i poteri/doveri di reazione del collegio sindacale a fronte di atti di mala gestio, gravi irregolarità ed omissioni degli amministratori. Per meglio connotare gli strumenti di reazione nell’ambito di un’unica sezione, la Norma 6.1 suggerisce il comportamento da tenere per procedere alla convocazione dell’assemblea per fatti censurabili compiuti dal consiglio di amministrazione. In conformità con le novità recate dal Codice della Crisi, è stata introdotta la norma 6.6 relativa alla presentazione da parte del collegio sindacale della domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale. 6.1 Potere di convocazione dell’assemblea dei soci Principi Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti, convoca l’assemblea dei soci formulando, se del caso, proposte e osservazioni. Riferimenti normativi Artt. 2406, 2408 c.c. Criteri applicativi I sindaci, allorché provvedano a convocare l’assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all’amministratore unico. In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, la preventiva comunicazione deve essere indirizzata a tutti gli amministratori in carica, perché i medesimi siano debitamente informati. Dal momento che la legge attribuisce il potere di convocazione dell’assemblea all’organo di controllo in forma collegiale, occorre che il collegio sindacale assuma previa delibera in tal senso. Se un componente ritiene opportuno che il collegio si avvalga di tale potere, deve richiederlo, esponendone le ragioni, agli altri sindaci e invitando il collegio ad una specifica riunione, convocata dal Presidente, al fine di sollecitare una deliberazione collegiale in merito. Il rifi uto da parte della maggioranza dei componenti del collegio sindacale esonera da responsabilità il sindaco, che abbia richiesto, motivandola in forma scritta, la convocazione dell’assemblea. Il collegio sindacale può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla convocazione dell’assemblea (redazione dell’avviso di convocazione e comunicazione dello stesso). Il collegio sindacale redige l’ordine del giorno e, se ritenuto opportuno, può predisporre una specifica relazione scritta da proporre all’assemblea dei soci. Qualora la legge o lo statuto non prevedano un termine entro il quale convocare l’assemblea, la convocazione si considera omessa quando sono interamente trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori o i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione (ex art. 2631 c.c.). Il collegio sindacale può venire a conoscenza del presupposto della convocazione sia direttamente durante le ordinarie attività di verifica trimestrale, sia indirettamente, a seguito di interlocuzioni con gli amministratori o la direzione aziendale o la funzione di controllo interno, se presente. È opportuno che il collegio sindacale, nella propria verbalizzazione, dia evidenza della data di conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione e delle modalità con cui detta conoscenza è avvenuta. 6.2 Riscontro di fatti censurabili Principi Il collegio sindacale nei casi in cui riscontri fatti censurabili esercita i poteri di reazione ad esso attribuiti dalla legge. Riferimenti normativi Artt. 2086, 2403, 2403-bis, 2381, co. 5, 2406, co. 2, 2408, 2409, 2477, co. 6, c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale, quando riscontra fatti determinanti: • violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione; • inadeguatezza dell’assetto organizzativo, dell’assetto amministrativo-contabile, anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità aziendale sia messa in pericolo; • irregolarità nella gestione; • assenza di informazioni particolarmente rilevanti; ne dà tempestiva notizia all’organo amministrativo, perché siano adottate le opportune azioni correttive, delle quali il collegio monitora l’attuazione e l’efficacia. Nel caso in cui gli amministratori non pongano rimedio ai fatti riscontrati, il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell’assemblea dei soci, durante la quale il collegio presenta apposita relazione ai soci da depositare possibilmente tre giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Il collegio può anche relazionare verbalmente direttamente nel corso dell’assemblea. In caso di inerzia, qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale provvede direttamente alla convocazione dell’assemblea dei soci, presentando sue conclusioni e proposte attraverso una relazione ai soci da depositare possibilmente prima di quello fissato per l’assemblea ovvero, qualora lo richiedano specifici motivi di opportunità, direttamente in assemblea. In ogni caso, se i fatti censurati riscontrati a seguito della denunzia da parte dei soci integrano le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale adotta gli atti ritenuti necessari come la segnalazione all’assemblea e/o la denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (Cfr. Norma 6.4). La misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurati, tenendo conto anche della natura e delle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, delle dimensioni della società e del settore di attività in cui la società opera. 6.3 Denunzia ex art. 2408 c.c. Principi Il collegio sindacale indaga sui fatti censurabili denunziati dai soci e ne riferisce all’assemblea. Esso provvede alla convocazione della stessa quando nei casi di rilevante gravità vi sia la necessità di provvedere. Riferimenti normativi Art. 2408 c.c., 2406, co. 2, c.c. Criteri applicativi Nel caso in cui un socio o più soci denunzino fatti censurabili al collegio sindacale, i sindaci devono tempestivamente esaminare la denunzia al fine di valutarne la fondatezza. Se la denunzia appare fondata, il collegio svolge le necessarie indagini, dedicandovi tempo e risorse adeguate rispetto alle verifiche da effettuare e alle proprie capacità, se del caso avvalendosi della funzione di internal auditing, ove esistente. Il collegio sindacale indaga sui fatti denunziati in modo da poter formulare conclusioni su di essi, non potendosi limitare a riscontrare l’indicazione di fatti astratti di rilevante gravità per farne discendere l’informativa nella prima assemblea utile o una specifica convocazione. Laddove necessario od opportuno, il collegio sindacale richiede agli amministratori di intervenire perché adottino gli opportuni provvedimenti. Qualora ciò non avvenga ovvero anche in caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale, in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità e qualora vi sia urgente necessità di provvedere, procede alla convocazione dell’assemblea alla quale presenta una propria circostanziata relazione sulle indagini svolte e i relativi riscontri. In ogni caso, se i fatti riscontrati a seguito della denunzia da parte dei soci integrano le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale, dopo aver informato l’assemblea e in assenza di opportune deliberazioni da parte della stessa, può presentare la denunzia al Tribunale. Se, al contrario, a seguito delle indagini effettuate e alle eventuali azioni correttive intraprese, i fatti rilevati risultano sanati e ne sia evitato il ripetersi, il collegio sindacale ne dà notizia nella prima assemblea utile, senza cioè provvedere a una specifica e apposita convocazione. Nel caso in cui la denunzia appaia infondata, il collegio sindacale ne dà notizia: • nella prima assemblea utile, nel caso in cui la denunzia sia stata proposta da tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale ovvero da tanti soci che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale, salvo che lo statuto non preveda percentuali minori di partecipazione; • nella propria relazione annuale, qualora la denunzia sia stata presentata da un solo socio o da un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata. Commento A seguito della denunzia dei soci legittimati, il collegio sindacale ha l’obbligo di attivarsi, svolgendo primariamente le indagini necessarie al fine di raccogliere ulteriori informazioni e accertare la fondatezza dei fatti denunziati. L’ordinamento non prevede scadenze per le indagini del collegio sindacale, dipendendo la durata di quest’ultime dalla tipologia e dall’importanza delle censure denunziate e dall’attività di verifica che si renda necessaria per accertarne la fondatezza. La funzione di controllo attribuita al collegio sindacale, che normalmente si estrinseca in termini di attività di vigilanza, cioè di supervisione generale e di sistema sulle diverse aree di competenza, può infatti spingersi sino allo svolgimento di specifiche attività ispettive nel caso di segnali di manifesta incompletezza, insufficienza, inattendibilità o irregolarità. La pervasività di tali verifiche ispettive è in ogni caso subordinata alla parziale limitatezza dei mezzi e delle risorse a disposizione del collegio. Per tale ragione, il collegio sindacale, nell’espletamento di indagini che richiedano il coinvolgimento di un numero significativo di risorse e/o l’espletamento di specifiche verifiche e/o controlli, può avvalersi della funzione di internal auditing, quando esistente. Se la denunzia è fondata il collegio sindacale interviene perché gli stessi organi sociali – gli amministratori ovvero, in caso di loro inerzia, l’assemblea dei soci – adottino gli opportuni provvedimenti o comportamenti preventivi o correttivi. 6.4 Denunzia ex art. 2409 c.c. Principi Il collegio sindacale provvede alla denunzia al Tribunale in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate. Riferimenti normativi Artt. 2086, 2406, co. 2, 2409 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale è legittimato a presentare la denunzia al Tribunale, quando nell’espletamento della funzione di vigilanza abbia riscontrato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che l’organo di amministrazione stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno alla società o alle società da essa controllate. Le irregolarità devono riguardare violazioni della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, gravi inadeguatezze dell’assetto organizzativo e dell’assetto amministrativo-contabile, inadeguatezze palesate anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità sia messa in pericolo, gravi inadeguatezze dei flussi informativi. La rilevanza delle irregolarità deve essere valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’attività esercitata e alle dimensioni della società. La gravità delle irregolarità deve essere valutata in rapporto ai potenziali effetti delle violazioni conseguenti sia agli atti che alle omissioni ascrivibili agli amministratori. Le gravi irregolarità devono essere attuali e idonee a produrre un danno patrimoniale rilevante alla società o alle sue controllate, anche potenziale. Può integrare una grave irregolarità la mancata o ritardata attivazione dell’organo di amministrazione per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Appare opportuno, qualora i sospetti di irregolarità non assumano la connotazione di fondatezza e gravità che determina l’immediata applicazione dell’art. 2409 c.c., che i sindaci svolgano preventivamente un’attenta attività di approfondimento e di verifica degli elementi che inducono a sospettare il compimento di irregolarità gestionali, se del caso anche in contraddittorio con gli stessi amministratori, e che diano preliminarmente corso a iniziative volte ad adottare gli opportuni e adeguati provvedimenti, quali: • darne notizia a tutti gli amministratori; • sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ovvero dell’assemblea dei soci e, in caso di inerzia, convocare direttamente quest’ultimo organo sociale. Qualora tali procedure si rivelassero inefficaci per la mancata adozione, da parte dell’assemblea, delle opportune deliberazioni ovvero per la mancata attivazione dei soci legittimati ai sensi del co. 1 e, comunque, in caso d’urgenza, il collegio sindacale procede senza indugio alla denunzia al Tribunale. È legittimato alla denunzia al Tribunale il collegio sindacale, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi componenti. Presupposto della denunzia, pertanto, è una specifica delibera del collegio sindacale, con la quale, tra l’altro, il presidente (ovvero altro componente del collegio) deve essere autorizzato a conferire apposita procura alla lite a un difensore. In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione della deliberazione evidenzia il dissenso motivato. Commento Il collegio sindacale ha il potere-dovere di promuovere il controllo giudiziario della società ex art. 2409 c.c. a fronte del fondato sospetto, rilevato nel corso della propria attività di vigilanza, del compimento di irregolarità gestionali qualificabili come gravi e non superabili tramite gli ordinari rimedi endosocietari. In linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, l’intervento del collegio sindacale è quindi richiesto in caso di irregolarità attuali (cioè, non rimosse dagli amministratori all’epoca della denuncia) di cui il collegio ha fondati sospetti e tali da poter determinare un danno, anche potenziale di valore significativo. Si tratta di potere doveroso che, pur configurandosi come estremo rimedio, potrà essere esercitato al verificarsi degli specifici presupposti e la cui attivazione non può di per sé esporre i sindaci a responsabilità. Gravi irregolarità sono riscontrabili anche in occasione di comportamenti totalmente omissivi da parte dell’organo di amministrazione rispetto agli obblighi previsi dall’art. 2086, co. 2, c.c. In forza delle previsioni di cui all’art. 2477, co. 6, c.c., l’organo di controllo (anche monocratico) della s.r.l. è legittimato a presentare la denunzia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. Si ritiene, opportuno, anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge, che prima di attivare il procedimento in commento, il collegio sindacale attivi rimedi endosocietari richiedendo formalmente agli amministratori di correggere i loro atti di mala gestio o convocando l’assemblea (almeno nei casi in cui i soci non coincidano completamente con gli amministratori). 6.5 Azione di responsabilità Principi Il collegio sindacale può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati alla società. Riferimenti normativi Art. 2393 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società. In particolare, è opportuno che l’azione sia tempestivamente promossa quando il suo eventuale ritardo possa aggravare le conseguenze degli eventi dannosi. La deliberazione per promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio sindacale. Commento A differenza della denunzia ex art. 2409 c.c. che svolge tipicamente una funzione preventiva di ripristino del buon governo della società, l’azione di responsabilità sociale, operando successivamente, persegue la finalità di ripristino del patrimonio sociale. La legittimazione a esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori spetta in primo luogo all’assemblea dei soci (art. 2393-bis c.c.). È opportuno, pertanto, che il collegio sindacale agisca di propria iniziativa, valutandone sussistenti i presupposti, soltanto in ipotesi di inerzia da parte dell’organo assembleare e tenuto conto degli elementi eventualmente emersi nel corso della relativa assemblea. 6.6 Iniziativa per la liquidazione giudiziale della società Principi Nello svolgimento delle proprie funzioni, ricorrendone i presupposti di legge ed avendo esperito infruttuosamente altri rimedi, il collegio sindacale presenta domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Riferimenti normativi Artt. 2086, 2403 c.c.; artt. 17, 23, 25-octies, 37, 38, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Criteri applicativi Nei casi di archiviazione dell’istanza di composizione negoziata per l’assenza di concrete possibilità di risanamento della società, ovvero nei casi in cui la composizione negoziata non sia stata risolutiva della situazione di crisi e non sia stato attuato alcun altro strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il collegio sindacale può: • convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, per informarla dell’inerzia degli amministratori; • informare dell’esistenza dello stato di insolvenza il P.M., se nel frattempo la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile); • presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, se nel frattempo la società non abbia attivato altra procedura di regolazione dell’insolvenza e la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile). Il collegio sindacale, al di fuori delle ipotesi sopra evidenziate, qualora dall’attività di vigilanza espletata risulti evidente lo stato di insolvenza non reversibile della società può: • convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, per informarla dello stato di insolvenza e delle iniziative da intraprendere; • presentare domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, se nel frattempo la società non abbia attivato altra procedura di regolazione dell’insolvenza. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale non è preclusa dall’aver depositato ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. (Norma 6.4.) ovvero dalla presentazione dell’istanza di accertamento della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c. (Norma 10.11.). Commento A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il collegio sindacale acquisisce l’importante potere della legittimazione alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, qualora la società sia insolvente. L’art. 37 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 necessita di essere coordinato, in primo luogo, con le disposizioni relative alla composizione negoziata dove è previsto che l’esperto indipendente archivi l’istanza presentata dalla società per assenza di concrete prospettive di risanamento con quelle in cui è prevista l’eventualità che, all’esito delle trattative, non sia individuata una soluzione che sia risolutiva della situazione della crisi o dell’insolvenza reversibile tra quelle individuate nell’art. 23, co. 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Nelle summenzionate ipotesi, il collegio sindacale, in virtù delle prerogative riconosciutegli dall’ordinamento e valutati attentamente i fatti, potrà dare avvio alle iniziative che ritenga maggiormente opportune e, ricorrendone i presupposti, depositare domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale. In secondo luogo, si ritiene doveroso effettuare un coordinamento tra l’art. 37 e l’art. 38 (Iniziativa del pubblico ministero) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Stante il disposto dell’art. 38, si ritiene che anche il collegio sindacale, in alternativa al deposito della domanda di liquidazione giudiziale e quando non risultino del tutto certe le condizioni richieste dall’ordinamento per una sua diretta attivazione in tal senso, possa comunicare i fatti al P.M. perché quest’ultimo, effettuati gli accertamenti necessari, possa tempestivamente presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Ferma restando la residuale ipotesi di insolvenza conclamata, al verificarsi della quale il collegio sindacale può, previa convocazione dell’assemblea, presentare direttamente la domanda di cui all’art. 37 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 presso il tribunale competente, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale da parte del collegio sindacale sarà subordinata all’infruttuoso esito del procedimento di composizione negoziata, ovvero alla protratta inattività dell’organo amministrativo rispetto all’adozione di ulteriori provvedimenti che si rendano necessari per prevenire e, se del caso, regolare, l’insolvenza della società (cfr. Norma 11.4.). Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

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    Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio > Continuità aziendale CONTINUITÀ AZIENDALE previus next ADEGUATI ASSETTI Il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza contiene un forte richiamo al dovere di sana gestione aziendale da conseguire anche per il tramite dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. A tale dovere sono chiamati il consiglio d’amministrazione, tenuto a valutare tale adeguatezza; i sindaci in veste di vigilanti; l’imprenditore che deve attenzionare, nello sviluppo della gestione, l’attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Da un punto di vista operativo tutto questo deve essere affiancato da un insieme di procedure che siano in grado di garantire soprattutto l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno e la produzione di informazioni derivanti dal sistema amministrativo-contabile. L’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, così come richiesta dal legislatore ai fini dell’accertamento preventivo della crisi d’impresa, è collegata anche all’eventuale presenza in azienda di un applicato sistema di pianificazione, programmazione e controllo, quale componente del più ampio sistema amministrativo-contabile. Rappresentato da un insieme di strumenti, processi e ruoli, finalizzati a favorire comportamenti che siano in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il sistema di pianificazione, programmazione e controllo agevola la produzione di informazioni necessarie per effettuare le scelte gestionali. Per supportare i commercialisti, il Consiglio Nazionale ha ritenuto di intervenire con l’identificazione di alcune linee guida standard e condivise, sia a supporto dell’attività professionale sia per sensibilizzare le imprese sull’importanza di dotarsi di presidi organizzativi in grado di garantire: la continuità aziendale; la creazione di valore aziendale; la rilevazione tempestiva di una possibile crisi. Il Documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”, dello scorso 25 luglio 2023, tratta di strumenti pratici-operativi per l’analisi degli elementi che consentano di valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile nonché di formulare un giudizio, oltre a possibili suggerimenti operativi per incrementare l’efficienza aziendale. In tal senso, questo Documento integra il precedente pubblicato il 7 luglio 2023 ed intitolato “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”, in cui il CNDCEC ha approfondito in modo teorico il tema degli adeguati assetti. L’elenco degli elementi da valutare sono specificate in cinque specifiche aree critiche, ritenute rilevanti per permettere l’individuazione delle criticità e proporre possibili manovre di miglioramento. Il giudizio finale sull’adeguatezza degli assetti dovrà comunque essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche specifiche, della dimensione, dei vincoli normativi e della complessità delle attività esercitate da ogni singola impresa. Inoltre, le check- list devono essere “adattate” in funzione della complessità, alla consistenza occupazionale, alla natura economica dell’attività e alla dimensione dell’impresa e, conseguentemente, andrebbero attentamente valutate le specificità delle realtà minori. Ciò proprio nel rispetto del principio di proporzionalità declinato secondo le definizioni fornite nell’art. 2086, secondo comma, del Codice civile, e nell’art. 3 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza. La check-list viene sviluppata secondo una struttura articolata in quattro colonne: - Quesito da valutare: 1 - Risposta: sono previste tre opzioni: - Sì - No - N/A: Non applicabile Nel caso di risposta “Non applicabile”, nell’ultima colonna intitolata “Note e Commenti”, vanno riportati i motivi. - Adeguato: In caso di risposta positiva al quesito, si richiede di esprimersi anche in merito all’adeguatezza della variabile in relazione alla natura economica e alla dimensione dell’impresa. Il Documento suggerisce di raccogliere la documentazione a supporto che attesti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (a titolo esemplificativo, le procedure adottate, il report prodotto dal sistema informativo contabile, il documento comprovante le competenze dei diversi membri dell’organizzazione, ecc.). - Note e commenti: ... In calce alle check-list sono previste le seguenti tre specifiche valutazioni di sintesi: - Criticità da evidenziare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo/ contabile dell’impresa. - Giudizio finale sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo/ contabile dell’impresa. - Eventuali suggerimenti per migliorare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo/ amministrativo/contabile dell’impresa. Il Documento prevede cinque specifiche sezioni da valutare: • Modello di Business (6 quesiti) • Modello Gestionale (8 quesiti) • Adeguati Assetti Organizzativi (21 quesiti) • Adeguati Assetti Amministrativi (11 quesiti) • Adeguati Assetti Contabili (15 quesiti) Modello di Business Si dovrebbe valutare se è stato individuato correttamente un modello di business. Successivamente, ci si deve soffermare sulla validità di tale modello di business, nonché sulla condivisione dello stesso all’interno dell’organizzazione. L’analisi del modello di business avviene con il supporto di sei quesiti, contenuti nella relativa check-list, da cui si evince che per la valutazione del modello di business è importante conoscere i criteri di costruzione del modello stesso. A tal fine, viene richiesto se per la costruzione siano state enfatizzate le minacce e le opportunità, relativamente alle variabili esterne, e i punti di forza e di debolezza con riferimento alle variabili interne; in altre parole, l’effettuazione di una SWOT Analysis. Ad integrazione delle informazioni è anche richiesto se nel piano strategico siano stati formalizzati gli obiettivi del modello di business. Il documento segnala: “che non è sufficiente riferirsi all’attività di produzione e vendita di beni e/o servizi ma occorre acquisire la consapevolezza della reale e potenziale forza reddituale, patrimoniale e finanziaria che l’impresa è in grado di esprimere, partendo dal suo vantaggio competitivo e dalle modalità con cui la stessa crea valore”. Sempre nelle note si leggono ulteriori dettagli di tipo procedurale importanti ossia: “se possibile, riportare, nelle note e commenti, una breve descrizione della Vision e della Mission utile a comprendere se quanto l’imprenditore esprime rispecchia la realtà”; e ancora: “la formalizzazione presuppone una produzione documentale da cui traspaia in modo chiaro cosa l’impresa voglia fare, in termini di decisioni, azioni e controlli”. Da cui emerge che è importante per il compilatore delle check-list e per la valutazione finale anche disporre della adeguata documentazione di supporto. Modello Gestionale Il modello gestionale è il modello che permette la realizzazione dell’attività dell’impresa in coerenza con quanto definito nel modello di business analizzato nella precedente check- list. Il modello gestionale viene analizzato per il tramite di otto quesiti, da cui emerge che per l’impresa è indispensabile dotarsi di un sistema informativo adeguato, che supporti l’operatività dell’azienda e che risulti il più possibile integrato. La valutazione del modello gestionale parte dall’analisi del sistema informativo di cui l’impresa dispone poiché un adeguato flusso informativo è essenziale allo sviluppo dell’operatività aziendale. A tale fine, il documento segnala che rivestono un ruolo “strategico” sia il responsabile dei sistemi informatici sia l’apporto di eventuali esperti esterni all’impresa. Per questo l’analisi si concentra sull’esistenza di un responsabile IT, di un adeguato ERP (Enterprise Resource Planning), nonché della mappatura dei flussi informativi aziendali. Adeguati Assetti Organizzativi La valutazione dell’assetto organizzativo rappresenta un aspetto fondamentale poiché finalizzato a valutare l’adeguatezza della struttura organizzativa, nonché i suoi sistemi operativi, in relazione alla natura e alla dimensione dell’impresa. L’analisi dell’assetto organizzativo avviene per il tramite di ben 21 quesiti attraverso cui comprendere se l’impresa è dotata di un adeguato organigramma, del funzionigramma, del mansionario nonché dell’esistenza di sistemi di valutazione delle risorse umane. Parte integrante dell’indagine è anche l’analisi della presenza di un sistema di controllo interno e gestione dei rischi (SCIGR), l’esistenza di un Enterprise Risk Management (ERM), l’approvazione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché l’analisi della presenza di certificazioni, anche per la parità di genere. Inoltre, se sono state effettuate segnalazioni interne ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. decreto Whistleblowing), nonché l’analisi dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance). Adeguati Assetti Amministrativi La valutazione è volta a comprendere l’approccio alle decisioni aziendali in un’ottica di pianificazione, programmazione e controllo, mediante l’adozione di piani industriali ed operativi. È oggetto principale dell’analisi la corporate governance dell’impresa, comprese le deleghe dei poteri. L’analisi si sviluppa per il tramite di undici quesiti articolati avendo come riferimento la struttura di una società di capitali che ha adottato un sistema tradizionale di amministrazione e controllo. Per questo i quesiti permettono di comprendere l’esistenza di un C.d.A. o di un amministratore unico, come sono stati attribuiti i poteri e le deleghe, se vi è un internal auditing e un organo di controllo, se gli organi amministrativi agiscono nel rispetto dei piani operativi approvati, se sono state attivate procedure o regolamenti per la gestione delle risorse finanziarie e la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Adeguati Assetti Contabili L’ultima area oggetto di valutazione è focalizzata sulla raccolta dei dati e sul processo informativo in relazione al quale il dato si trasforma in informazione nonché il processo di analisi dei risultati raggiunti, sia in un’ottica ex post che ex ante. L’analisi si sviluppa con il supporto di ben 15 quesiti finalizzati a comprendere se l’impresa è dotata di un sistema informativo contabile integrato (ad esempio, si avvale di un unico software o più software per gli adempimenti contabili e fiscali), se ha esternalizzato o meno le procedure di registrazione e gestione delle operazioni contabili, la cadenza dell’aggiornamento dei dati contabili, la predisposizione di bilanci infrannuali, l’analisi degli indici e degli indicatori con particolare attenzione alla continuità aziendale, la contabilità analitica, la predisposizione del budget e le previsioni di tesoreria ossia le caratteristiche dei sistemi di gestione, di budgeting e reporting. L’apporto del nuovo documento del CNDCEC risulta molto prezioso per tutti i professionisti impegnati nella predisposizione del fascicolo di bilancio 2023 nel quale è certamente auspicabile che l’Informativa, o Nota Integrativa o Relazione sulla Gestione, contenga qualche riflessione in merito all’esito della valutazione degli adeguati assetti per il tramite delle stesse check-list.

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