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- Registro Imprese | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Registro Imprese Registro informatico pubblico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni ) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica . Registro Imprese 11 agosto 2025 Istituito nel dicembre 1993 (legge n. 580) e operativo dall'anno 1996, riunifica il Registro delle società - in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio. La previsione di tale strumento (art. 2188 e ss. C.C., art. 8 L. n. 580/1993, D.P.R. n. 581/1995, D.P.R. n. 558/1999, L. n. 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni normative), gestito attraverso la rete informatica e telematica, mira ad assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione rendendo tempestiva l'informazione giuridico-economica in ordine alle stesse su tutto il territorio nazionale. L' iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge. I soggetti tenuti all' iscrizione sono: gli imprenditori individuali (art. 2195 C.C.), le società commerciali (art. 2200 C.C.), i consorzi con attività esterna (art. 2612 C.C.) e le società consortili (art. 2615-ter C.C.), i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. n. 240/1991, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 C.C.), le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell' art. 25 della L. n. 218/1995, le società cooperative (art. 2519 C.C.), le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 C.C.), le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995 n. 26 convertito nella legge 29.03.1995 n. 95, gli imprenditori agricoli (art. 2135 C.C.), i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 C.C.), le società semplici (art. 2251 C.C.). Nel Registro sono inoltre annotate anche le imprese artigiane. Formalmente il Registro Imprese è unico, ma di fatto si articola in due sezioni: la sezione ordinaria contenente i dati dei soggetti obbligati all'iscrizione a norma del Codice Civile; la sezione speciale (in cui sono confluite le categorie per le quali, in precedenza, vi era un'apposita sezione speciale: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane iscritte nell'apposito Albo) destinata a raccogliere le iscrizioni e le annotazioni dei soggetti per i quali l'obbligo formale di pubblicità è stato introdotto dalla legge di riforma degli enti camerali. L'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva) in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l' esistenza e la certezza dei fatti iscritti. L'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, diversamente dall'iscrizione nella sezione ordinaria dello stesso, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro che non sono quindi opponibili ai terzi. Di regola l'iscrizione nel Registro Imprese avviene su domanda dell'interessato. Nell'eventualità che non venga da questi richiesta nei termini di legge, l'iscrizione viene disposta d'ufficio con provvedimento del Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale di Bari preposto alla vigilanza sulla tenuta del Registro Imprese. Alla tenuta, conservazione e gestione del Registro Imprese è preposto, invece, un Conservatore cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l'iscrivibilità degli atti. Le domande di iscrizione possono essere presentate direttamente presso l'Ufficio o inviate a mezzo raccomandata postale. Con l'attuazione del sistema Fedra è possibile l'accesso telematico al Registro Imprese presentando la documentazione su apposito dischetto. Il servizio Telemaco consente, inoltre, il rilascio di certificati e visure per via telematica. Tali sistemi troveranno a breve applicazione generalizzata per le domande di iscrizione e di deposito e per gli atti presentati al Registro Imprese dalle imprese societarie. Le imprese individuali potranno invece continuare a presentare la documentazione al Registro Imprese anche su base cartacea. Le società devono trasmettere alla Camera di Commercio i principali documenti relativi alla vita dell' impresa: atti costitutivi, statuti e atti modificativi, bilanci ed elenchi soci, etc.. Il Registro Imprese è inoltre integrato con i dati del Repertorio Economico Amministrativo: per ogni impresa sono, quindi, certificabili sia l' assetto giuridico che i dati economici. Le funzioni principali dell' Ufficio Registro delle Imprese sono: la conservazione ed esibizione dei documenti ed atti soggetti a iscrizione, annotazione o deposito presso lo stesso; la ricezione degli atti e delle notizie precedentemente soggetti alla pubblicazione nel BUSARL e nel BUSC e gli adempimenti conseguenti; il rilascio di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro, di certificati attestanti il deposito di atti e di certificati attestanti la mancanza di iscrizioni; il rilascio di copia integrale o parziale di atti depositati o iscritti nel Registro; la bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili delle imprese; la tenuta del REA ed il rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni. di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn
- Gestione delle Risorse umane | WPITTINI
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- ART. 128 Norma transitoria (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 128 Norma transitoria (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 12. Detrazioni per carichi di famiglia | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 12. Detrazioni per carichi di famiglia Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati , di età pari o superiore a 21 anni (2). [...] (3) [...] (4) [...] (5) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione (6), l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria , esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) (7). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1 bis. [...] (8) 2. Le detrazioni di cui al comma 1 (9) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. (10) 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. [...] (11) [...] (12) 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4 bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (13) 4 ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. (14) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Art. 12 (Deduzioni per oneri di famiglia) - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi: a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. 2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a: a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; b) 3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4 bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. 4 ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.“. In precedenza, la rubrica e la numerazione del presente articolo erano state sostituite alle precedenti “Art. 13 - Detrazioni per carichi di famiglia” dall’art. 1, comma 349, lett. b), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192, apportando altresì alcune modifiche alle relative disposizioni. In precedenza, la numerazione era stata sostituita alla precedente “Art. 11” dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. (2) Le parole “, di età pari o superiore a 21 anni” sono state inserite dall’art. 10, comma 4, lett. a), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. (3) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.“. (4) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.“. In precedenza, le parole “950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap” erano state sostituite alle precedenti “800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap” dall’art. 1, comma 483, L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. (5) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. b), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.“. (6) Le parole “che danno diritto alla detrazione” sono state inserite dall’art. 10, comma 4, lett. c), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. (7) Le parole “, esclusi in ogni caso i figli, ancorchè per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)“ sono state inserite dall’art. 19, comma 6, lett. a), DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. (8) Comma abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. d), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (9) Le parole “Le detrazioni di cui al comma 1” sono state sostituite alle precedenti “Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis” dall’art. 10, comma 4, lett. e), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. In precedenza, le parole “ai commi 1 e 1-bis” erano state sostituite alle precedenti “al comma 1” dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (10) Periodo inserito dall’art. 1, comma 252, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 253, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019. (11) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. f), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis(12), nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 4, comma 1, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276; - l’art. 1, comma 15, lett. a), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (12) Periodo abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. f), DLgs. 29.12.2021 n. 230, pubblicato in G.U. 30.12.2021 n. 309. Testo precedente: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono DPR 22.12.1986 n. 917 - Art. 13 19 Documento generato il 16.2.2024 definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.“ In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Si veda il DM 31.1.2008, pubblicato in G.U. 1.3.2008 n. 52. (13) Comma inserito dall’art. 1, comma 15, lett. a), n. 4, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 16, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (14) Comma inserito dall’art. 19, comma 6, lett. b), DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Investimenti sostenibili 4.0 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti sostenibili 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. Con una dotazione di circa 300 milioni, a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, è disponibile la misura “investimenti sostenibili 4.0”, che intende supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle MPMI delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, che devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione: a) sostegno ai processi di produzione rispettosi dell’ambiente e all’utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI; b) promozione dell’efficienza delle PMI. Beneficiari della misura sono piccole e medie imprese che devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i richiedenti non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Rispetto alle finalità sopra menzionate, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato n. 1 del D.M. 22 novembre 2024 (77), in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Le spese ammissibili sono non inferiori complessivamente a 750.000 euro e non superiori a 5 milioni e, comunque, al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato (nel caso di imprese individuali e società di persone, si fa riferimento all’ultima dichiarazione dei redditi). I programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni e che l’impresa è tenuta a individuare le modalità di copertura di quest’ultima. Gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali (78) che riguardino: a) macchinari, impianti e attrezzature; b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili; c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); d) acquisizione di certificazioni ambientali. Nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, le spese devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento. Per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, le immobilizzazioni agevolate devono essere mantenute nel territorio della regione in cui è ubicata l ’unità produttiva agevolata. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75% di cui: il 35% in forma di contributo in conto impianti; il 40% in forma di finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 7 anni. Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia che, per conto del MIMIT, svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
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- 15. Detrazioni per oneri [n.d.r. ex art. 13-bis] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 15. Detrazioni per oneri [n.d.r. ex art. 13-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (3). L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro (3) è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. (4) (5) c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [n.d.r. euro 129,11]. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonchè dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (6), inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (7). Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.(8) Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni [n.d.r. euro 18.075,99] o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni [n.d.r. euro 18.075,99] da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue [n.d.r. euro 15.493,71]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di euro 550 (9), limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (10). Con decreto (11) del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (12) e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto (13) del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; (14) (15) e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’in fanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 (16) per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera; (17) (15) e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonchè per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato; (18) (19) e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (20) f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (21). A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge. (22) Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza (23). Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; (24) (25) g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico - culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonchè l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; [ i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire [n.d.r. 1.291,14 euro], versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali [...] contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;] (26) i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; [i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire [n.d.r. 2.065,83 euro], a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis);] (27); i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive (28); i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, (29) dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa (30) [...] (31), per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. [...] (32) Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (33); i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate; (34) [i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);] (35) [i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;] (35) i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. (36) i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, (37) delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università (38), finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria (39) e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (40); i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (41); i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (42). 1 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (43), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (44) 1 bis. [...] (45) 1 ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire [n.d.r. 2.582,28 euro] degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.(46) Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. (47) 1 quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (48) 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), (49) e-ter (50) , e-quater) (51), f), i-quinquies) , i-sexies) e i-decies) (52) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti (53). Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 (54) del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 [n.d.r. euro 6.197,48]. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (55) 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. 3 bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. (56) (57) 3 ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (56) 3 quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c). (56) Note: (1) Il co. 629 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che, dall’1.1.2020, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano: - per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; - per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro. (2) Dall’1.1.2020, l’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). (3) Le parole “4.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “7 milioni di lire”, dall’art. 1, comma 202, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (4) Lettera inserita dall’art. 35, comma 22-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (5) Per la proroga dei termini alla presente lettera si veda l’art. 1, comma 9-quinquies, DL 12.5.2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.6.2014 n. 93. (6) La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 5- quinquies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (7) Le parole “, nonchè dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti” sono state inserite dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. (8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 29, la disposizione ha effetto dall’1.7.2007. (9) Le parole “di euro 550” sono state sostituite alle precedenti “di euro 500” dall’art. 1, comma 333, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 361, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Testo precedente: “le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000 [n.d.r. euro 387,34], limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 [n.d.r. euro 129,11] (11) Si veda il DM 6.6.2001 n. 289, pubblicato in G.U. 17.7.2001 n. 164. (12) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 955, la disposizione si applica a partire dall’anno d’imposta 2015. Testo precedente: “d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire [n.d.r. 1.549,37 euro] per ciascuna di esse;“. (13) Si vedano: - il DM 7.12.2023 n. 1577, pubblicato in G.U. 30.1.2024 n. 24, per il periodo d’imposta 2023; - il DM 23.12.2022 n. 1406, pubblicato in G.U. 14.2.2023 n. 37, per il periodo d’imposta 2022; - il DM 23.12.2021 n. 1324, pubblicato in G.U. 7.2.2022 n. 31, per il periodo d’imposta 2021; - il DM 30.12.2020 n. 942, pubblicato in G.U. 22.2.2021 n. 44, per il periodo d’imposta 2020; - il DM 19.12.2019, pubblicato in G.U. 11.2.2020 n. 34, per il periodo d’imposta 2019; - il DM 28.12.2018 n. 872, pubblicato in G.U. 19.3.2019 n. 66, per il periodo d’imposta 2018; - il DM 28.12.2017, pubblicato in G.U. 17.3.2018 n. 64, per il periodo d’imposta 2017; - il DM 23.12.2016, pubblicato in G.U. 7.3.2017 n. 55, per il periodo d’imposta 2016; - il DM 29.4.2016 n. 288, per il periodo d’imposta 2015. (14) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 955, la disposizione si applica a partire dall’anno d’imposta 2015. Testo precedente: “e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 1, comma 151, lett. a), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (15) La circ. Agenzia delle Entrate 2.3.2016 n. 3 (§ 1.15) ha chiarito che la nuova disciplina di detraibilità introdotta dalla L. 107/2015 si applica a partire dall’1.1.2015. La nuova disciplina ha quindi effetto già con riferimento ai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF, relativi al 2015. (16) Le parole “564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019” sono state sostituite alle precedenti “400 euro” dall’art. 1, comma 617, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (17) Lettera inserita dall’art. 1, comma 151, lett. b), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (18) Lettera inserita dall’art. 1, comma 665, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 666, le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. (19) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2018 n. 75067. (20) Lettera inserita dall’art. 1, comma 346, lett. a), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Ai sensi del successivo comma 347, la detrazione di cui alla presente lettera e-quater), spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021. (21) Le parole “euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente” sono state sostituite alle precedenti “lire 2 milioni e 500 mila [n.d.r. euro 1.291,14]“ dall’art. 12, comma 1, DL 31.8.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n. 124. (22) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, L. 22.6.2016 n. 112, pubblicata in G.U. 24.6.2016 n. 146. (23) Si veda il DM 22.12.2000, pubblicato in G.U. 30.12.2000 n. 303. (24) Lettera inserita dall’art. 1, comma 768, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 770, la disposizione si applica esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dall’1.1.2018. (25) Si veda l’art. 119, comma 4, DL 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77, per la detrazione elevata al 90%. (26) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. g), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 15, comma 2, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. (27) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. f), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. (28) Si veda il DM 28.3.2007, pubblicato in G.U. 9.5.2007 n. 106. (29) Le parole “i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 208, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (30) Le parole “e comunque in una provincia diversa” sono state sostituite alle precedenti “, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate” dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. In precedenza, le parole “, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,“ erano state inserite dall’art. 20, comma 8- bis, lett. a), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (31) Le parole “e comunque in una provincia diversa” sono state soppresse dall’art. 20, comma 8-bis, lett. b), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (32) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Testo precedente: “La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.“. In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 20, comma 8-bis, lett. c), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (33) Periodo inserito dall’art. 16, comma 1, L. 15.12.2011 n. 217, pubblicata in G.U. 2.1.2012 n. 1. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2012. (34) Lettera inserita dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (35) Lettera inserita dall’art. 1, comma 82, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 84, la disposizione si applica dall’1.1.2016 al 31.12.2020. La decorrenza della disposizione non è stata ulteriormente prorogata. (36) Lettera così inserita dall’art. 1, comma 319, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (37) Le parole “degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 294, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (38) Le parole “, nonchè a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università“ sono state inserite dall’art. 10, comma 3, DL 12.9.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013 n. 128. Ai sensi del medesimo comma 3, la presente disposizione si applica a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/2013 (12.11.2013). (39) Le parole “e universitaria” sono state inserite dall’art. 10, comma 3, DL 12.9.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013 n. 128. Ai sensi del medesimo comma 3, la presente disposizione si applica a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/2013 (12.11.2013). (40) Lettera inserita dall’art. 13, comma 3, lett. a), DL 31.1.2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007 n. 40. Ai sensi del successivo comma 8, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2007. (41) Lettera inserita dall’art. 1, comma 524, lett. a), L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. (42) Lettera inserita dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (43) Le parole “per importo non superiore a 30.000 euro annui” sono state sostituite alle precedenti “per importo non superiore a 2.065 euro annui” dall’art. 1, comma 137, lett. a), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del successivo comma 138, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. (44) Comma inserito dall’art. 15, comma 3, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158 (45) Comma abrogato dall’art. 14, comma 5, DL 28.12.2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2014 n. 13. Ai sensi del medesimo comma 5, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2014. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 7, comma 1, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. Ai sensi del medesimo comma 1, la disposizione si applicava a decorrere dall’1.1.2013. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 [n.d.r. 51,65 euro] e 200 milioni di lire [n.d.r. 103.291,38 euro] effettuate mediante versamento bancario o postale.“. (46) Periodo inserito dall’art. 44, comma 4-ter, DL 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007 n. 222, in vigore dall’1.12.2007. (47) Si veda il DM 30.7.1999 n. 311, pubblicato in G.U. 8.9.1999 n. 211. (48) Comma sostituito dall’art. 1, comma 27, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione [n.d.r. euro 516,46], la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.“. (49) La parola “e-bis),“ è stata inserita dall’art. 1, comma 151, lett. c), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (50) Le parole “e-ter),“ sono state inserite dall’art. 1, comma 665, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 666, le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. (51) Le parole “, e-quater)“ sono state inserite dall’art. 1, comma 346, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. (52) Le parole “, i-sexies) e i-decies)“ sono state sostituite alle precedenti “e i-sexies)“ dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. In precedenza, le parole “e), f), i-quinquies) e i-sexies)“ erano state sostituite alle precedenti “e) e f)“ dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (53) Le parole “per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti” sono state sostituite alle precedenti “per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito” dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (54) Le parole “dal comma 2” sono state sostituite alle precedenti “dal comma 3” dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (55) Periodo inserito dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (56) Comma inserito dall’art. 1, comma 629, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. (57) Per l’anno 2024 si veda l’art. 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Treno | WPITTINI
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- Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura, istituita dall’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante “ Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy ” con una dotazione finanziaria è di 3 milioni di euro , ha l’obiettivo di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, promuovendo la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica. Il decreto interministeriale 5 settembre 2024 , in attuazione dell’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, disciplina i criteri, le modalità e le procedure di accesso e di erogazione delle agevolazioni, individua i soggetti beneficiari e il Soggetto gestore incaricato della gestione della misura e definisce, altresì, le spese ammissibili e le procedure relative ai controlli. Con decreto direttoriale 11 marzo 2025 sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione necessaria per presentare le richieste di contributo. 2. A chi si rivolge Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per la navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, per fini commerciali e per la nautica sociale. 3. Le risorse disponibili La dotazione finanziaria è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2024. 4. Spese ammissibili Le agevolazioni sono concesse per l’acquisto di motori ad alimentazione elettrica e per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto. Sono ammesse, nello specifico le spese riguardanti l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto: di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità; di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB); di tipo “POD” di propulsione. I predetti motori elettrici devono essere commercializzati in conformità agli standard e alle disposizioni normative individuate all’articolo 5 del decreto interministeriale 5 settembre 2024 . Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 5. Le agevolazioni Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite dei seguenti importi: 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata; 10.000 euro per: motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna; motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna. Per le persone fisiche, che possono presentare domanda di agevolazione per l’acquisto di massimo due dei motori sopra elencati, il contributo massimo erogabile è pari a 8.000 euro, mentre per le imprese, che possono presentare domanda per l’acquisto di più motori, il contributo massimo erogabile è pari a 50.000 euro Le agevolazioni di cui al presente decreto, rivolte alle imprese, sono concesse ai sensi del regolamento de minimis. 6. Le erogazioni Le agevolazioni concesse sono erogate dal Soggetto gestore, su richiesta dei soggetti beneficiari, in un’unica soluzione, successivamente alla integrale conclusione degli investimenti e al pagamento delle relative spese. 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze I temini per la presentazione delle domande apriranno dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio 2025. Le imprese potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ). 8. Normativa Decreto direttoriale 11 marzo 2025 Decreto interministeriale 5 settembre 2024 Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 13 Legge sul Made in Italy Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 29. Variazioni del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 26] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 29. Variazioni del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 26] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito. 2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. 3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. 4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale. 5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l’istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 79 Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 93] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 79 Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 93] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L’importo da scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 24bis. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24bis. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3. (2) 2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo. (2) 3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. 4. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. 5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sè o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23. 6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purchè soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 152, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 159. (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 8.3.2017 n. 47060. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 17. Tassazione separata [n.d.r. ex art. 16] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 17. Tassazione separata [n.d.r. ex art. 16] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.], anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (1) (2) a-bis) [...] (3) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.] e al comma 2 dell’articolo 46 [49, n.d.r.]; (4) c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 49 [50, n.d.r.], se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; (2) c-bis) indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone; e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (5), se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 [67, n.d.r.] realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; g-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1- quater, se percepiti in unica soluzione; (6) h) indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni; m) [...] (7) n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.], quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.], comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a nbis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 [19 e 21, n.d.r.] ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. Note: (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, ai fini della presente lettera, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31.12.2006. Si veda anche il DM 20.3.2008, pubblicato in G.U. 2.4.2008 n. 78 (2) Si segnala che l’art. 24, comma 31, DL 201/2011, conv. L. 214/2011 dispone quanto segue: “Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011”. (3) Lettera abrogata dall’art. 21, comma 3, lett. b). DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200, a decorrere dall’1.1.2007; l’entrata in vigore è stata così anticipata dall’art. 1, comma 749 della L. 27.12.2006 n. 296, rispetto alla precedente previsione dell’1.1.2008. Testo precedente: “a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.], erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;“. (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 22.7.1996 n. 287, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non ricomprende l’idennità di disoccupazione tra i redditi ammessi a tassazione separata. (5) Le parole “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36” sono state sostituite alle precedenti “indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91” dall’art. 51, comma 2, DLgs. 28.2.2021 n. 36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi del medesimo art. 51, comma 1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14. (6) Lettera inserita dall’art. 36, comma 29, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (7) Lettera abrogata dall’art. 3, comma 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 122 Obblighi della società od ente controllante (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 122 Obblighi della società od ente controllante (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. s), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, l’eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate conseguente alle modifiche recate dalla lett. s), ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dall’1.9.2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31.12.2007. Resta ferma l’applicazione degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR. Testo precedente: “Art. 122 (Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento). - 1. La società o l’ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni: a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all’articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione; b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all’articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo; c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralità di cui all’articolo 123.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 60 Spese per prestazioni di lavoro | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 60 Spese per prestazioni di lavoro Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

