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  • ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86; (2) b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, (3) nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione. 3 bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonchè alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. (4) 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. (5) 4 bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. (6) 4 ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico. (7) Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. (6) 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 431, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45, “Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l’articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.“. (3) Le parole “e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 90, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (4) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DL 14.2.2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (5) Comma sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Testo precedente: “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 33, comma 4, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. - l’art. 6, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (6) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. (7) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 549, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Testo precedente: “In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96.“. Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! 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  • 30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 29 e hanno effetto da tale anno. 3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’articolo 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata. 4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’articolo 29 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 44. Redditi di capitale [n.d.r. ex art. 41] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 44. Redditi di capitale [n.d.r. ex art. 41] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia; (3) e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; (4) g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera hbis) del comma 1, dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonchè i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73 (5); (6) h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonchè i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; (7) b) [...] (8) c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 41 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 49; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 49; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni: a) [...] b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; c) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.“. (2) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui al presente articolo, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%. Prima dell’introduzione della disposizione sopracitata, la misura in vigore era il 20%, ai sensi dell’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. L’aliquota del 26% si applica: - ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.7.2014 (principio generale); - ai dividendi e proventi assimilati percepiti a decorrere dall’1.7.2014; - agli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie maturati a decorrere dall’1.7.2014; - agli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e dei titoli assimilati di cui all’art. 2, comma 1, DLgs. n. 239/1996 maturati a decorrere dall’1.7.2014. (3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 43, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (4) Si veda l’art. 1, commi 112-113, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per la cessione o il rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). (5) Le parole “, nonchè i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73” sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. a), DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157. (6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 75, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (7) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. Testo precedente: “a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;“. (8) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. Testo precedente: “b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa per effetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 9.“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 24ter. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24ter. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti (2), (3) possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, [...] (4) prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. (5) 2. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. 3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. 4. L’opzione di cui al comma 1 è valida per i primi nove (6) periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5. 5. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. 6. L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo. 7. L’opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell’opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. (7) 8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23. 8 bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo. (8) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 273, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. (2) Le parole “o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.“ sono state sostituite alle precedenti “con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” dall’art. 6-ter, comma 1, DL 27.1.2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2022 n. 25. (3) Le parole “e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,“ sono state inserite dall’art. 9-ter, comma 1, DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (4) Le parole “percepiti da fonte estera o” sono state soppresse dall’art. 5-bis, comma 1, lett. a), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. (5) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 31.5.2019 n. 167878. (6) La parola “nove” è stata sostituita alla precedente “cinque” dall’art. 5-bis, comma 1, lett. b), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. (7) Comma sostituito dall’art. 5-bis, comma 1, lett. c), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. Testo precedente: “L’opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione cessano laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.“ (8) Comma inserito dall’art. 5-bis, comma 1, lett. d), DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 9 è finalizzata a esplicitare le attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione. Il potere vicario del collegio sindacale si esercita nei casi di omissioni degli amministratori o di sostituzione degli amministratori, laddove si renda necessario comunicare al Tribunale l’intervenuta causa di liquidazione della società e di provvedere ai dovuti provvedimenti pubblicitari presso il competente registro delle imprese. 9.1 Attività in caso di omissione degli amministratori Principi I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell’organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge. Riferimenti normativi Artt. 2367, commi 1 e 2, 2386, co. 5, 2406, co. 1, 2487 c.c., art. 2630 c.c., art. 2631, c.c. Criteri applicativi In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a: • convocare l’assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla Norma 6.1., cui si rinvia; • presentare al Tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società; • eseguire le pubblicazioni previste dalla legge. Queste ultime da eseguire presso l’ufficio del registro delle imprese – sono relative a denunzie, comunicazioni o depositi previsti dalla legge – devono essere effettuate dal collegio sindacale quando non siano state eseguite dagli amministratori o siano state eseguite in modo incompleto. Per i sindaci, i termini per l’esecuzione di tali adempimenti pubblicitari decorrono successivamente alla scadenza prevista per gli amministratori. Le menzionate attività e le relative istanze sono oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale deve esser redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Il collegio sindacale può attribuire il compimento di specifiche attività a un proprio componente. Di tali attribuzioni è data evidenza nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Commento Oltre alle situazioni contemplate nell’art. 2386 c.c. relative a specifiche ipotesi di cessazione dell’intero organo di amministrazione, l’omissione degli amministratori e il potere vicario del collegio sindacale è contemplato nell’art. 2485, co. 2, c.c. in relazione all’omissione da parte degli amministratori degli adempimenti previsti al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società stabilite dall’art. 2484 c.c.: in tal caso, l’ordinamento prevede l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria a seguito dell’istanza presentata dai singoli soci, amministratori, ovvero dal collegio sindacale. È opportuno, quindi, che il collegio sindacale, quando riscontri il ritardo da parte degli amministratori nell’eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare per iscritto l’organo amministrativo. Se gli amministratori persistono nella loro inerzia, i sindaci chiedono al Tribunale l’emissione del provvedimento di scioglimento della società. Dal momento che la legge non prevede un termine entro il quale gli amministratori devono procedere ai menzionati adempimenti, limitandosi a disporre che gli stessi siano adempiuti senza indugio, i sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è ragionevolmente necessario perché gli amministratori – tenuto conto delle circostanze del caso concreto – accertino il verificarsi della causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti. Resta fermo il potere dei sindaci di procedere con la convocazione dell’assemblea dei soci. In capo ai sindaci sussiste altresì l’obbligo di effettuare gli adempimenti pubblicitari (27) omessi dagli amministratori da eseguirsi presso il registro delle imprese ex art. 2630 c.c. 9.2 Attività in occasione della sostituzione degli amministratori Principi Il collegio sindacale convoca i soci per la nomina dell’organo di amministrazione quando vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori. Nei casi di impossibilità di adozione della relativa delibera/decisione, il collegio sindacale fa istanza al Tribunale per l’accertamento della causa di scioglimento della società. Riferimenti normativi Artt. 2385, 2386, co. 5; 2484, co. 3, 2485, co. 2, 2486 c.c. Criteri applicativi Nei casi di: • decesso dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • malattia che comporti l’impossibilità di amministrare in capo all’amministratore unico o tutti gli amministratori; • cause di ineleggibilità sopravvenuta o di decadenza dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • revoca assembleare dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • arresto o reclusione dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori; • presenza nello statuto della società di una clausola simul stabunt simul cadent che richieda l’applicazione dell’art. 2386, co. 5, c.c.; il collegio sindacale esegue l’iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori, entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva. Il collegio sindacale convoca d’urgenza i soci, inserendo all’ordine del giorno la nomina del nuovo organo di amministrazione. Il collegio sindacale, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione con l’obiettivo finalizzato alla conservazione del patrimonio sociale e alla salvaguardia della continuità aziendale, dando attuazione, se del caso, agli obiettivi predefiniti e programmati dall’organo di amministrazione venuto a cessare. Nel caso in cui i soci non addivengano alla sostituzione dell’organo amministrativo, trattandosi di ipotesi ascrivibile ai casi di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., il collegio sindacale può presentare al Tribunale le istanze per l’accertamento della causa di scioglimento e la liquidazione della società. In caso di cessazione dell’organo amministrativo di s.a.p.a., il collegio sindacale deve, altresì, nominare un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati, ovvero allo scioglimento della società. Le menzionate attività e istanze sono oggetto di specifica riunione del collegio sindacale della quale deve essere redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze del collegio sindacale. Commento La Norma si pone in stretta correlazione con la precedente e si sofferma sulle funzioni vicarie svolte dal collegio sindacale in occasione della sostituzione dell’organo di amministrazione, quando esso sia venuto a cessare per l’intero. In tali casi, l’art. 2386, co. 5, c.c. declina i poteri vicari del collegio sindacale fino alla nomina del nuovo organo di amministrazione. Oltre alla convocazione d’urgenza dei soci che dovranno provvedere alla scelta dei componenti del nuovo organo di amministrazione, nelle more della nuova nomina, il collegio sindacale esercita l’ordinaria amministrazione societaria. Tale attività deve essere di tipo conservativo: al collegio sindacale non è consentito redigere il bilancio, né porre in essere alcun atto di amministrazione straordinaria. L’art. 2385, co. 3, c.c. prevede che “la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”. Al riguardo, in considerazione delle prassi invalse presso alcune camere di commercio, si ritiene opportuno precisare che qualora la cessazione riguardi l’amministratore unico o tutti gli amministratori, alla comunicazione della cessazione deve provvedere il collegio sindacale; diversamente, cioè qualora la cessazione riguardi uno o più amministratori, alla comunicazione della cessazione, e/o dell’eventuale sostituzione devono provvedere i componenti rimasti in carica nel consiglio di amministrazione, mentre i sindaci saranno tenuti ad intervenire solo in caso di omissione di questi ultimi, esercitando i poteri vicari di cui alla Norma 9.1. Nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, il collegio sindacale dovrà procedere all’iscrizione anche in ipotesi di impugnativa della deliberazione di revoca dalla carica, qualora l’efficacia della stessa non sia stata oggetto di sospensione ex art. 2378, co. 3, c.c. Note (27) Si tratta di tutti gli adempimenti relativi alla corretta gestione e organizzazione della società. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Legale | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZIO > Amministrativo Legale Regole ben definite riducono i conflitti e moltiplicano le opportunità. Previous Next

  • Rettifica Ateco 2025 | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Rettifica Ateco 2025 Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025 Rettifica Ateco 2025 11 agosto 2025 1. Introduzione 2. Le caratteristiche di ATECO 2025 3. La fase di ricodifica 4. Cambio dei codici ATECO nei dichiarativi 5. Accesso compilazione rettifica Consulente Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

  • ART. 76 Periodo d'imposta [n.d.r. ex art. 90] (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 76 Periodo d'imposta [n.d.r. ex art. 90] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84. 2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare. 3. [...] (2) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’ 1.1.2004. Testo precedente: “Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2.“. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 16bis. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 16bis. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (3), sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (4) f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (5) i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; (6) l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi (7) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. 3 bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. (8) 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni entrano in vigore l’1.1.2012. (2) Ai sensi dell’art. 16 comma 1, DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2024, l’aliquota della detrazione IRPEF è elevata al 50% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. La proroga sino al 31.12.2024 è contenuta nell’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) L’art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134, ha stabilito che per le spese documentate, sostenute dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012) e fino al 30.6.2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è elevata al 50%. Nello stesso periodo, anche l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000,00 euro a 96.000,00 euro. Successivamente, l’art. 16, comma 1 del DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 37 della L. 30.12.2021 n. 234, ha prorogato fino al 31.12.2024 della detrazione IRPEF “potenziata” del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. (4) Si veda l’art. 119, comma 2, DL 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77. (5) Si veda anche l’art. 16, comma 2-bis, DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90. (6) Per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”) si veda anche l’art. 16, comma da 1-bis a 1-septies, DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90. (7) Le parole “entro diciotto mesi” sono state sostituite alle precedenti “entro sei mesi” dall’art. 1, comma 48, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. (8) Comma inserito dall’art. 1, comma 60, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca (1) dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) (3). 2. Nel caso di revoca (1) dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione dell’articolo 124, comma 4. La società o l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca. (4) 3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca (5) della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società. Note: (1) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (3) Le parole “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)“ sono state sostituite alle precedenti “l’opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)“ dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (4) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 2), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (5) Le parole “la revoca” sono state sostituite alle precedenti “il mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 3), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Our group | WPITTINI

    Gruppo PITTINI 23 aprile 2025

  • 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10. 3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis(1). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono. (2) 3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano (3) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto (4) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (5) Note: (1) Le parole “, e dell’articolo 16-bis” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. e), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo.“. In precedenza, il comma era stato sostituito al precedente dall’art. 36, comma 22, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, pubblicata in G.U. 11.8.2006 n. 186, S.O. n. 183. Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.“. (3) Le parole “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano” sono state sostituite alle precedenti “nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo” dall’art. 1, comma 954, lett. c), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (4) Si veda il DM 21.9.2015, pubblicato in G.U. 5.10.2015 n. 231. (5) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 121 Obblighi delle società controllate (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 121 Obblighi delle società controllate (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’articolo 117, ciascuna società controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 129, deve: a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti; b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto; c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 72 Presupposto dell'imposta [n.d.r. ex art. 86] (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 72 Presupposto dell'imposta [n.d.r. ex art. 86] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 48. Redditi imponibili ad altro titolo [n.d.r. ex art. 45] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 48. Redditi imponibili ad altro titolo [n.d.r. ex art. 45] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 45 (Redditi imponibili ad altro titolo). - 1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale. | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale. < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 27 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 1 delle Norme, trattando le disposizioni di cui agli artt. 2397-2402 c.c., affronta le tematiche relative alla composizione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco. In questa sezione vengono altresì affrontatele tematiche relative al riconoscimento di una retribuzione dei sindaci che sia equa e adeguata. Rispetto alla previgente versione, nella Norma 1.5, si è tenuto conto della entrata in vigore della normativa sull’equo compenso (legge 49/2023). 1.1 Composizione Principi Il numero dei componenti del collegio sindacale è stabilito dall’atto costitutivo. I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto. Riferimenti normativi Artt. 2380, 2397, 2398, 2400, 2409-bis, 2477 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Nelle s.p.a., nella s.a.p.a. e nelle società cooperative (2) costituite nella forma di s.p.a. non può mai essere nominato un organo monocratico. Il sindaco unico, se del caso incaricato della funzione di revisione legale, può invece essere nominato nelle s.r.l., anche cooperat ive. Con riferimento alle ipotesi in cui intervenga, in corso di carica, una modifica statutaria o una delibera assembleare che comporti la variazione del numero dei componenti il collegio sindacale si ritiene che: in caso di variazione in diminuzione del numero di sindaci, gli stessi rimangano in carica fino alla naturale scadenza, salvo che l’assemblea non disponga diversamente. La modifica statutaria o la delibera assembleare che prevede la diminuzione dei componenti del collegio sindacale non comporta la cessazione immediata del collegio; in caso di variazione in aumento del numero dei sindaci, l’assemblea provvede a nominare i sindaci necessari a completare il collegio sindacale in carica. I nuovi componenti del collegio sindacale scadono insieme a quelli già i n carica. Il cod ice civile stabilisce requisiti di professionalità differenziati in relazione alle funzioni svolte dal collegio sindacale. Qualora al collegio sindacale non sia demandato l’espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti: fra gli iscritti: nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; nell’albo degli Avvocati; nell’albo dei Consulenti del Lavoro. fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Qualora il collegio sindacale sia incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti: da leggi speciali che regolano specifici settori di attività; dallo statuto. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci, quale soggetto di rife rimento e di coordinamento dell’organo di controllo. Nella prima riunione il collegio sindacale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto (Cfr. Norme 1.3. e 1.4.). Ai fini di tali valutazioni i sindaci, una volta eletti o quando ricorrano variazioni, comunicano per iscritto al collegio sindacale le pertinenti informazioni complete e aggiornate. Commento Nelle s.r.l., qualora sia stato nominato il c.d. sindaco unico (3), si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a. (art. 2477, co. 5, c.c.). In ordine ai requisiti di professionalità, quando una previsione dello statuto preveda che la revisione legale possa essere esercitata dall’organo di controllo, si ritiene che il sindaco unico da nominare debba essere scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori, trovando applicazione in via analogica le previsioni di cui all’art. 2409-bis, co. 2, c.c.; nei casi in cui la revisione legale sia esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, si ritiene che il sindaco unico possa essere anche scelto tra i soggetti iscritti negli albi professionali dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, ovvero tra i professori universitari di ruolo. Con riferimento alla nomina di un supplente, si ritiene che lo statuto possa legittimamente prevederla. Una simile scelta consentirebbe la sostituzione immediata dell’unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell’incarico, garantendo dunque la continuità dello svolgimento della funzione di vigilanza. 1.2 Dichiarazione di trasparenza Principi I candidati sindaci forniscono all’assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Riferimenti normativi Artt. 2400, co. 4, 2409, 2487 c.c.; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Criteri applicativi Il candidato sindaco, non oltre l’atto di nomina, rende noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti pr esso altre società. Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti a: incarichi relativi all’amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di: – amministratore; – componente del consiglio di amministrazione; – componente del consiglio di gestione; – liquidatore; – amministratore giudiziario; – curatore, nel caso in cui sia stato autorizzato l’esercizio dell’impresa; – commissario giudiziale o commissario straordinario; incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio: – sindaco effettivo; – componente del consiglio di sorveglianza; – componente del comitato per il controllo sulla gestione; – componente del comitato di sorveglianza; – revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra per sona nell’ambito della società di revisione responsabile dell’incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa. La dichiarazione di trasparenza deve essere resa anche dai sindaci supplenti. È opportuno che la dichiarazione sia resa in forma scritta e prima dell’assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale, pur se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio, vale a dire fino all’accettazione della carica. Nella dichiarazione sono elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle funzioni di amministrazione (di qui la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) e di controllo svolte in altre società (quindi anche gli incarichi di revisione legale, ovvero la posizione ricoperta nella società di revisione legale). 1.3 Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi Principi Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza. Il sindaco dedica allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell’accettazione dell’incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l’impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell’incarico. Riferimenti normativi Artt. 2400, 2449, 2477 c.c.; d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Criteri applicativi La nomina del collegio sindacale è effettuata per la prima volta nell’atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione: le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, quando lo statuto riserva a questi ultimi la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale; le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di uno dei componenti del collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti. La delibera assembleare di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato; l’ accettazione di quest’ultimo, da formularsi per iscritto, deve essere iscritta, entro 30 giorni dalla delibera, nel registro delle imprese a cura degli amministratori. In caso di omissione dei previsti adempimenti pubblicitari da parte degli amministratori, i sindaci, anche individualmente, possono provvedere, in via sostitutiva, all’iscrizione della nomina e della cessa zione dei componenti del collegio sindacale. I sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della nomina, e quando ricorra no variazioni, devono: aver reso la dichiarazione di trasparenza di cui alla Norma 1.2. nel termine ivi previsto; aver verificato che: – non sussistano cause d’ineleggibilità, decadenza o incompatibilità anche secondo i principi e modalità previste nella Norma 1.4.; – la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto; – siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per quanto riguarda i requisiti richiesti nelle società operanti in particolari settori; aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente il loro incarico. Quanto sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Nella prima riunione del collegio sindacale, i sindaci danno atto della sussistenza in capo a ciascuno di essi dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data di assemblea convocata per l’ap provazione del bilancio (Cfr. Norma 1.6.). Cumulo degli incarichi La valutazione dell’impegno e del tempo richiesti dall’incarico deve tener conto dei seguenti fattori: ampiezza e complessità dell’incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all’assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società; composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostan za che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti); dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di dipendenti e ausiliari); specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale; eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco; gli eventuali ulteriori incarichi detenuti dal professionista che possano compromettere un diligente svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui il sindaco, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell’incarico, è opportuno che non lo accetti ovvero vi rinunci, salvo i casi in cui ritenga possibile adottare adeguate misure di salvaguardia. Data la particolare conformazione dell’incarico che prevede una concentrazione delle attività in alcuni periodi dell’anno, qualora il sindaco abbia assunto un numero di incarichi sindacali superiore a venti, è tenuto a implementare un’attività di autovalutazione periodica che consenta di accertare che il suddetto livello di impegno sia rispettato. Ai fini del cumulo degli incarichi, non si computano gli incarichi ricoperti in società sotto poste a liquidazione giudiziale ovvero ammesse al concordato ex art. 265, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Cfr. Norma 11.12). Commento Al momento dell’accettazione dell’incarico e successivamente nel corso del medesimo, oltre alla valutazione della propria indipendenza, il sindaco valuta le proprie capacità di svolgere diligentemente l’incarico in relazione, tra l’altro, alla dimensione e all’organizza zione del proprio studio, all’ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata e agli ulteriori incarichi di controllo svolti. Al fine di guidare il professionista nella valutazione della capacità di svolgere adeguata mente l’incarico, si è ritenuto di individuare una soglia al cumulo degli incarichi secondo il principio del “comply or explain”. Al superamento di tale soglia, quindi, il sindaco è tenuto a predisporre una comunicazione che dia evidenza al collegio sindacale degli elementi posti a base delle valutazioni effettuate al fine dell’espressione del giudizio sull’adeguatezza delle proprie capacità in ordine al diligente svolgimento dell’incarico. Il limite fissato quindi non è assoluto, ma individua un livello minimo il cui superamento comporta uno specifico onere di spiegazione e documentazione. Detta autovalutazione non potrà ovviamente non tenere conto dell’organizzazione di studio del sindaco, della possibilità di avvalersi di dipendenti e ausiliari, ex art. 2403-bis c.c. e se tale attività costituisca o meno il “core business” del professionista stesso. Occorre precisare che, all’atto di nomina, l’assemblea, fatta eccezione per le ipotesi in cui esista una previsione di statuto in tal senso, determina il compenso dei sindaci per l’intero periodo di durata dell’ufficio. La durata dell’incarico e la relativa retribuzione sono fissati e conseguentemente commisurati unicamente ai tre esercizi di riferimento. Il sindaco supplente effettua la valutazione di adeguatezza della capacità di svolgere l’in carico esclusivamente al momento dell’ingresso in carica quale sindaco effettivo. 1.4 Indipendenza Principi I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, di retti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza. Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l’indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale. In generale, il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti: il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell’espleta mento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo; la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo in formato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l’incarico in modo imparziale sia compromessa. Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l’obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso ed alla propria organizzazione di studio. Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l’indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina. Gli elementi di valutazione dei rischi per l’indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio. Il collegio sindacale prende atto dell’indipendenza dei propri componenti, valutando le in formazioni da questi comunicate. Il venir meno del requisito dell’indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell’obiettività del collegio. Riferimenti normativi Art. 2382, 2397, 2399 c.c.; Codice Deontologico della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile. Criteri applicativi Prima di accettare l’incarico e nel corso dello stesso, il sindaco verifica la sussistenza di una concreta minaccia per l’indipendenza del sindaco caso per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne l’integrità e l’obiettività. Una minaccia può ritenersi concreta quando sia fondata, attuale, non eventuale e si mani festa in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. La natura collegiale dell’organo costituisce di per sé un adeguato presidio per l’osservanza della normativa, a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l’indipendenza di un sin daco, ma non del collegio. La compromissione dell’indipendenza del sindaco potrebbe derivare da: rischi derivanti dall’interesse personale: si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario (4) o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa (5); rischi derivanti dall’auto-riesame: si verifica quando il sindaco si trova nelle situazioni in cui il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della società tra professionisti alla quale il professionista appartiene; rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte: tale situazione si verifica quando il sindaco assume nelle controversie la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno, o contro, la posizione della società o di altra società del gruppo; rischi derivanti dall’eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità: si verifica quando il sin daco è eccessivamente influenzabile dall’interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo; rischi derivanti dalla intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo. Tali rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono quelli potenziali per l’indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro. Nell’effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto: dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altre società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società; dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altre società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti allo studio associato o alla società fra professionisti cui partecipa. In particolare, non rientrano nelle situazioni di incompatibilità quelle relative alla mera condivisione o ripartizione dei costi nello svolgimento dell’attività professionale. In presenza di situazioni che mettono a rischio l’indipendenza, il sindaco valuta la significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa. Il sindaco adotta, quindi, le misure correttive adeguate a fronteggiare il rischio per l’indipendenza. Tali misure possono, tra l’altro, includere: l’individuazione e il periodico monitoraggio di relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altre società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente allo stesso studio associato o alla stessa società tra professionisti; l’attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l’indipendenza con gli altri componenti dell’organo di controllo; la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo anche attraverso lo studio associato e la società tra professionisti di appartenenza; la periodica valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure correttive eventualmente adottate; nel caso di prestazioni occasionali di semplice esecuzione consentite a un componente del collegio sindacale (es. invii telematici delle dichiarazioni fiscali, di pratiche camerali, del bilancio) svolte direttamente nei confronti della società controllata o svolte attraverso lo studio associato o la società tra professionisti cui partecipa che possano com portare il rischio di auto riesame, fare in modo che l’attività di vigilanza sia esercitata dai componenti del collegio sindacale estranei a dette situazioni. Nel caso in cui il rischio per l’indipendenza sia eccessivamente significativo e non siano disponibili misure correttive, ovvero tali misure non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile, il sindaco non accetta l’incarico ovvero, se in corso, vi rinuncia. Obiettività e indipendenza La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l’obiettività e per l’indipendenza del sindaco. Ai sensi dell’art. 2399 c.c., il professionista non accetta l’incarico e, se eletto, vi rinuncia ali verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) è interdetto; b) è inabilitato; c) è fallito; d) è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; e) è amministratore della società; f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; g) è coniuge (6), unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società; h) è coniuge (7), unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sotto poste a comune controllo; i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Le situazioni indicate da sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (juris et de jure) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. Ai fini dell’accettazione dell’incarico, inoltre, il professionista è tenuto a valutare attentamente i casi in cui la propria indipendenza risulti compromessa da un rapporto di stabile convivenza. Con riferimento alle situazioni riconducibili sub i), nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro dipendente con la società o con altre società del gruppo, l’indipendenza risulta certamente compromessa. Viceversa, in presenza di rapporti non continuativi di consulenza o prestazione d’opera re tribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell’analisi dei rischi per l’indipendenza. Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l’analisi nel contesto della previsione normativa contenuta nell’art. 2399 c.c., devono essere considerati i seguenti fattori: la continuatività dei rapporti di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi dal sin daco a favore della società e di altre società del gruppo. La natura continuativa è deducibile dall’esistenza di un rapporto contrattuale di durata fra la società e il soggetto incaricato del controllo; in caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare se, per la reiterazione e per la rilevanza degli stessi, il rapporto di consulenza o di prestazione d’opera possa qualificarsi come continuativo e, quindi, essere rilevante nella valutazione del rischio; la possibilità di un’interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto- riesame); il difetto del requisito di indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di “dipendenza finanziaria” può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di per cepire) da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione allo studio associato o alla società tra profes sionisti a cui il professionista appartiene sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l’attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società medesima (o da altre società del gruppo). In tal caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l’obiettività di giudizio. Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente e inevitabilmente la compro missione dell’indipendenza, ma deve indurre il sindaco a ricercare tempestivamente un’ade guata misura correttiva che riduca i rischi a un livello accettabile. È opportuno che il sindaco unico, oltre all’assistenza e alla consulenza professionale continuativa, eviti tutte le consulenze di tipo occasionale che, per l’ammontare dei compensi percepiti, possano mettere a rischio la propria indipendenza svolte personalmente o trami te la propria struttura, non essendo ammissibili, in tali contesti, considerata la composizione monocratica dell’organo di controllo, misure correttive diverse dalle dimissioni. Incarichi sindacali di gruppo Al fine di accrescere l’efficacia dell’attività di controllo sulla società e la circolazione dell’in formazione si ritiene utile che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell’indipendenza in base alla valutazione prevista dalla presente Norma. Incarichi sindacali ai soci Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e pre scinde dalla sua eventuale qualità di socio. Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare se il rapporto sociale e patrimoniale che lega il professionista alla società sia di rilevanza tale da compromettere l’indipendenza del sindaco in base alle valutazioni previste dalle presenti Norme. Pagamento del compenso I sindaci devono percepire un compenso che sia adeguato all’attività esercitata e commisurato all’impegno richiesto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa (Cfr. Norma 1.5.). Qualora i compensi dovuti per l’attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma di quanto ancora dovuto dalla società potrebbe essere considerata una minaccia per l’indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è dunque opportuno che il sindaco valuti con attenzione l’eventuale rinnovo dell’incarico. Accertamento della lesione dell’indipendenza o della sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza Quando un componente del collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l’obiettività e l’indipendenza propria o di un altro, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 2399 c.c., ne informa tempestivamente l’intero collegio. Qualora le informazioni fornite dall’interessato, a seguito di richiesta anche da parte di un solo componente, non siano tali da dimostrare l’accettabilità del rischio, il collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure correttive ovvero la rinuncia all’incarico. Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste o la misura correttiva non sia efficacemente attuata, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata all’organo amministrativo, perché quest’ultimo adotti i provvedimenti necessari per la sostituzione del sindaco decaduto. In caso di inerzia dell’organo amministrativo, il collegio sindacale può considerare di convo care l’assemblea ai sensi dell’art. 2406, co. 2, c.c. Commento L’indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità. Spetta al sindaco valutare caso per caso la sussistenza di rapporti e relazioni di tipo eco nomico e finanziario intrattenuti con altri soggetti che pregiudichino o possano apparire idonee a pregiudicare la necessaria obiettività e integrità. Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni soggettive per l’assunzione o il mantenimento dell’incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l’in dipendenza del sindaco. Si è scelto, pertanto, di declinare il requisito dell’indipendenza mediante l’identificazione dei principali elementi di rischio che possano, singolarmente o in concorso tra loro, compro mettere l’effettiva capacità del sindaco di svolgere l’incarico con obiettività e imparzialità, ricollegabili essenzialmente all’esistenza di un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza. Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell’indipendenza del sindaco si basi su un’analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciarne l’obiettività, ma non richieda necessariamente la formalizzazione in apposita documentazione, dovendo invece trovare riscontro, non solo nelle misure correttive eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell’incarico sindacale. Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, per l’interpretazione della “clausola generale” in tema di cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco contenuta nell’art. 2399, lett. c), c.c. È importante sottolineare, in primo luogo, come le circostanze elencate nella lettera sub i) della presente Norma possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ine leggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui esse «compromettano l’indipendenza». Tale inciso finale («che ne compromettano l’indipendenza») deve ritenersi, infatti, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate sub i) e, conseguentemente, la valutazione della loro rilevanza potrà essere operata alla luce dell’incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull’obiettività dei soggetti interessati. In secondo luogo, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di cause di ineleggibilità e decadenza, la legge fa riferimento alle sole ipotesi di coesistenza dell’incarico di sindaco con altri servizi resi a favore della società. In tal senso, si è ritenuto di identificare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, diretti e indiretti, del sindaco con la società o con altre società del gruppo, intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l’appartenenza a uno stesso studio associato o a una stessa società fra professionisti. Al fine di dare alcune indicazioni operative che consentano di monitorare la sussistenza del requisito di indipendenza finanziaria, qualora nei confronti della società siano rese presta zioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, potrebbero essere utilizzati i criteri che si riporta no di seguito, fermo restando che il sindaco può, se lo ritiene, utilizzare parametri differenti e maggiormente stringenti. La tabella che si indica per un eventuale calcolo va utilizzata eseguendo la verifica prevista nella prima colonna e successivamente, se superata la soglia di rilevanza, quella prevista nella seconda colonna. (S+C) / (CT) Rapporto (S) / (S+C) RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA >15% >1/2 NO >5% <=15% >1/2 NO <= 5% IRRILEVANTE NO Definizioni : (CT) Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli pro venienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti. (S) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l’attività di sindaco. (C) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipa zione a studio associato o a società tra professionisti. (S+C) Compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo. Esempio Al fine di consentire un’immediata e corretta applicazione del modello riguardante la va lutazione dell’indipendenza finanziaria del sindaco, si fornisce la seguente esemplificazione numerica. (CT): 200 (S): 60 (C): 40 (formato da 10 per le prestazioni da lui direttamente rese e da 30 per consulenze prestate dallo studio associato o dalla società tra professionisti di appartenenza che ne percepisce 100 e alla quale lui partecipa nella misura del 30%) (S+C): 100 Applicando il modello proposto alla tabella suindicata i risultati sarebbero i seguenti: Prima colonna: (S+C) /CT = 100/200 = 50% I compensi superano il 15% dei compensi totali. Seconda colonna: S/(S+C) = 60/100 = 60% I compensi per l’attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società o dal gruppo. Nell’esempio, essendo superata la prima soglia, occorre verificare la seconda. In questo caso essa non viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio di indipendenza finanziaria a fronte del quale deve mettere in atto adeguate misure di salvaguardia, ad esempio riducendo il valore delle attività diverse da quella di sindaco. 1.5 Retribuzione Principi Il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto sia idonea e proporzionata a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta, nonché conforme alle norme di legge, quando applicabili, che ne disciplinano la determinazione. Riferimenti normativi Art. 36 Cost.; art. 2233, 2402 c.c.; art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifica zioni dall’art. 1, co. 1, della l. 24 marzo 2012, n. 27; art. 29, d.m. 20 luglio 2012, n. 140; legge 4 dicembre 2017, n. 172; legge 21 aprile 2023, n. 49. Criteri applicativi Il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. La delibera di nomina può prevedere modalità di adeguamento del compenso in caso di modifica delle attività previste dalla legge, dallo statuto o dalle autorità di vigilanza, ovvero in caso di significativa modifica delle risultanze contabili emergenti dal bilancio ordinario e/o del perimetro aziendale, anche in considerazione delle dimensioni, della complessità e del le altre caratteristiche della società, che dovrebbero trovare rispondenza nell’adeguatezza del compenso. Al momento dell’accettazione della nomina, il candidato sindaco valuta l’adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione: l’ampiezza e la complessità dell’incarico; la dimensione anche economica della società (ad esempio, al volume dei componenti po sitivi di reddito e delle attività); la complessità dell’attività, il settore di attività, l’assetto organizzativo e le altre caratteristiche della società; le competenze professionali e l’esperienza richieste; l’applicabilità alla società delle norme di cui alla l. 49/2023. Qualora il sindaco cessi dall’incarico prima della scadenza, gli verrà riconosciuto un com penso proporzionato alla durata dell’incarico e adeguato alle attività svolte. In tale ultimo caso, il sindaco, previa comunicazione all’organo di amministrazione, farà per venire alla società la richiesta di compenso calcolata in relazione ai mesi di attività effettivamente espletata. Commento In aggiunta alle previsioni di cui all’art. 2402 c.c., per la determinazione della retribuzione spettante ai sindaci non può prescindersi da quelle dell’art. 2233 c.c. che, per orientamento costante della giurisprudenza, si pongono in posizione sovraordinata rispetto alle prime. Si precisa, a tal riguardo, che l’art. 2233 c.c. stabilisce che “in ogni caso”, vale a dire, sia quando il compenso è determinato dalle parti, sia quando il compenso sia deciso dal Giudice, la mi sura deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Con l’approvazione della l. 49/2023 (c.d. “equo compenso”) sono state introdotte norme volte a tutelare le attività professionali, tra cui ovviamente gli incarichi di sindaco, ogni qualvolta la controparte sia rappresentata da imprese bancarie e assicurative, nonché loro mandatarie, da imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e da società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Rientrano nel campo di applicazione della normativa de quo an che le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione o di società disciplinate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In estrema sintesi, il professionista deve convenire o preventivare con la controparte un compenso che sia giusto, equo e, in applicazione del disposto dell’art. 1 della legge 49/2023, proporzionato alla prestazione professionale richiesta e conforme a quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali8. Tale assunto è ribadito anche nel successivo art. 5 (al co. 5 della medesima legge n. 49/2023), norma che attribuisce agli ordini ed ai collegi professio nali la possibilità di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, di tale obbligo ovvero la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge n. 49/2023, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista. Considerata la ratio della più volte ri chiamata legge che è quella di evitare la sottoscrizione di incarichi o mandati professionali che prevedano compensi inferiori ai valori determinati in base ai criteri generali enunciati nella normativa e agli importi prestabiliti dai parametri (nel caso dei Commercialisti sono rappresentati dai parametri previsti dall’art. 29 d.m. n. 140/2022) sembrerebbe opportuno che, per gli incarichi conferiti a partire dal 20 maggio 2023 dalle società rientranti nel perimetro oggetto dell’intervento legislativo, i singoli Ordini territoriali adottino comporta menti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti che, per ovviare alla richiesta di compensi che, a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti nel d.m. n. 140/2012, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere, accettino importi inferiori rispetto a quelli risultanti da un corretto calcolo ma che comunque, rispettosi delle prescrizione di cui all’art. 1 e all’art. 3, co 1, della legge 49/2023, risultino proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Diversamente, è auspicabile che siano assunti provvedimenti disciplinari in presenza di com pensi pattuiti manifestamente sottosoglia e lesivi di una leale concorrenza professionale, come peraltro chiarito dalla normativa in materia. I sindaci maturano il compenso in proporzione alla durata dell’incarico svolto: di talché, in caso di cessazione anticipata rispetto alla scadenza naturale, il compenso verrà calcolato con riferimento ai mesi in cui l’ufficio è stato ricoperto e alle attività svolte. 1.6 Cessazione dall’ufficio Principi La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale. Riferimenti normativi Artt. 2380, 2399, 2400, 2404, 2405, 2406, 2449, 2477, co. 3, c.c. Criteri applicativi Le cause di cessazione dei sindaci sono: la scadenza dell’incarico; la decadenza; la revoca da parte della società; la rinuncia; la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo; il decesso. Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge, statutarie o regolamentari. In caso di decadenza, revoca, rinuncia e decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti. Scadenza dell’incarico Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all’accettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio). In caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale deve provvedere quanto prima alla convocazione dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: “Nomina dell’organo di controllo”. Nella s.r.l., qualora la società deliberi di modificare la clausola statutaria che prevedeva la composizione collegiale dell’organo, gli originari componenti del collegio sindacale restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato. Analogo principio trova applicazione nelle ipotesi in cui l’assemblea deliberi di nominare solo un soggetto incaricato della revisione legale. Decadenza Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto. Il sindaco decade altresì in caso di: assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale; assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte; assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina. Il collegio sindacale accerta periodicamente, almeno una volta all’anno, l’eventuale perdita dei requisiti di professionalità, previsti nell’art. 2397 c.c., ed eventuali situazioni di decadenza di cui all’art. 2399 c.c. verificatesi in capo a ciascun componente. La decadenza sanzionatoria è segnalata dal collegio sindacale all’assemblea dei soci. Revoca Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente Tribunale, sentito il soggetto interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del Tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo. Nella s.r.l., aderendo all’interpretazione della giurisprudenza e in forza del generale rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale di s.p.a., la deliberazione di revoca assunta dall’assemblea deve essere approvata dal Tribunale, rendendosi opportuna una verifica circa l’as senza delle altre circostanze che impongono la presenza dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2477, co.2., c.c. Rinuncia Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d. dimissioni volontarie). È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta. La comunicazione dell’avvenuta rinuncia deve essere indirizzata – con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari – all’organo amministrativo e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale. Nella comunicazione sono indicate le ragioni della rinuncia. La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più componenti del collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società. In caso di rinuncia: laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti; laddove ciò non sia possibile o nei casi in cui il numero dei dimissionari sia superiore a quello dei supplenti, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l’assemblea dei soci perché provveda a integrare il collegio. Tale circostanza non inficia l’effetto immediato della rinuncia. È ammissibile che nella rinuncia il sindaco indichi espressamente la data di efficacia della stessa. Con riferimento alla rinuncia del sindaco unico di s.r.l., subentra il sindaco supplente se pre visto dallo statuto. Diversamente, nel silenzio dello statuto, gli amministratori sono tenuti a convocare tempestivamente l’assemblea perché provveda alla nomina dell’organo di controllo. Variazione del sistema di amministrazione e controllo Nelle s.p.a., la variazione dal sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico determina la cessazione dell’organo di controllo. Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria, la variazione del sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Conservazione della documentazione Appare opportuno che nella fase antecedente alla cessazione dell’incarico ogni sindaco provveda ad avere copia della documentazione comprovante le modalità con cui il collegio ha svolto l’incarico. Tale documentazione riguarda: i verbali trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; i verbali del consiglio di amministrazione; i verbali dell’assemblea dei soci. Cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo Se la cessazione dell’obbligo di nomina interviene nel corso dell’incarico, l’organo di control lo rimane in carica fino alla naturale scadenza. Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno per tre esercizi consecutivi del supera mento di uno dei limiti di cui all’art. 2477, co. 2, lett. c), determina la cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Quanto alla pubblicità della cessazione dell’ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare l’assolvimento dell’obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a provvedere, anche individualmente. Al fine di evitare situazioni di incertezza, i sindaci in carica senza indugio danno comunica zione della cessazione al sindaco supplente in modo che quest’ultimo sia messo tempestivamente a conoscenza dell’incarico e quindi dell’assunzione delle relative funzioni. Assenza o incompletezza del collegio sindacale L’assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall’assemblea ovvero la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. Nelle s.r.l., in caso di assenza, di mancata integrazione dell’organo di controllo da parte dall’assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (art. 2477, co. 5, c.c.). Commento Il termine di durata della carica è inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l’autonomia e l’indipendenza dell’organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l’esigenza di continuità nell’esercizio delle sue funzioni. L’esigenza di continuità delle funzioni del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. prorogatio per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell’incarico, rimangono in carica fino all’avvenuta sostituzione. Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. prorogatio è contemplata per la sola ipotesi di cessazione “programmata” dall’ufficio, vale a dire al ricorrere della scadenza dell’incarico. Viceversa, le ipotesi di cessazione connesse a eventi non prevedibili, quali la decadenza e la rinuncia all’incarico, hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio. Deve altresì osservarsi, da un lato, che la rinuncia va qualificata come atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario; dall’altro, che il diritto a porre termine ante tempus al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all’art. 2401 c.c., si inserisce nell’al veo dei criteri enunciati dal Codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall’incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del recedente per danni even tualmente causati. L’istituto della c.d. prorogatio assume carattere eccezionale e non suscettibile di applica zione analogica al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge e, pertanto, esso non è applicabile nelle ipotesi di dimissioni del sindaco (rinuncia). Ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia statuito l’applicabilità in via analogica delle previsioni di cui all’art. 2385 c.c. nei casi in cui il numero dei sindaci dimissionari sia superiore rispetto al numero dei sindaci supplenti9, si ritiene che la forzata permanenza in carica del sindaco rinunziante potrebbe rappresentare non solo una indebita restrizione del proprio di ritto alle dimissioni, ma, altresì, un vulnus all’efficacia dell’attività di vigilanza che gli compete; la quale presuppone terzietà e indipendenza di azione e di giudizio, che non debbono essere compromesse da fattori esterni, come potrebbero essere proprio quelli che hanno motivato le dimissioni. In ogni caso, innanzi alle dimissioni del sindaco non sostituibile con un supplente (per antecedente cessazione di quest’ultimo o per completa intervenuta sostituzione dei sindaci effettivi già cessati con i supplenti), è dovere dell’organo amministrativo attivarsi affinché l’assemblea provveda all’immediata sostituzione dello stesso, anche al fine di prevenire il verificarsi della causa di scioglimento che potrebbe determinarsi in caso di perdurante in completezza dell’organo di controllo. Resta fermo che, alla luce delle incertezze manifestate da parte della giurisprudenza in or dine alla efficacia immediata della rinuncia, è opportuno che il sindaco cessato dalla carica verifichi che la società abbia provveduto ad annotare la cessazione dall’incarico presso il competente registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, qualora l’organo di amministrazione non provveda a effettuare gli adempimenti pubblicitari, il sindaco cessato può sollecitare l’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c., ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n.24110, facendo pervenire presso il registro delle imprese la documentazione comprovante la cessazione dell’incarico. 1.7 Passaggio di consegne Principi Ai sindaci neonominati spetta il controllo sulla pregressa gestione solo nel caso in cui riscontrino, nel corso della programmata attività di vigilanza, palesi irregolarità. Riferimenti normativi Artt. 2403 e 2407 c.c. Criteri applicativi I sindaci chiamati a sostituire il collegio scaduto – al fine di scongiurare eventuali pregiudizi alla società e di poter procedere, al contempo, alla corretta esecuzione dell’incarico – devo no ricevere piena collaborazione sia a livello informativo, sia attraverso la messa a disposi zione di tutta la documentazione atta alla migliore comprensione circa l’esistenza dei rischi inerenti, ivi compresa la pronta consegna del libro dei verbali del collegio sindacale. In condizioni normali, l’attività di vigilanza non si estende a fatti anteriori all’assunzione dell’incarico, in quanto il principio dell’affidamento consente di confidare che il comporta mento del collegio sindacale scaduto (specie con riferimento all’ultimo bilancio approvato) sia stato conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità richieste dal la natura dell’incarico. Tuttavia, qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza emergessero precedenti gravi irregolarità che comportino effetti anche sulla gestione attuale, compete ai sindaci subentranti l’obbligo di attivarsi immediatamente, segnalandone l’esistenza agli organi competenti, perché questi assumano i provvedimenti opportuni, ed esercitando, se del caso, tutti i consueti poteri di reazione previsti dalla legge, al fine di evitare che errori pregressi possano creare danni alla società e ai terzi creditori. Commento Il dovere di vigilanza che i sindaci di nuova nomina hanno sulla pregressa gestione non si estende ai fatti anteriori all’assunzione della carica. L’eventuale responsabilità potrà essere loro ascritta solo a condizione che le palesi e gravi irregolarità (qualora sussistenti) possano essere rilevate a posteriori con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico di sindaco. 1.8 Sostituzione Principi La sostituzione dei sindaci avviene nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto. Riferimenti normativi Artt. 2401 c.c. Criteri applicativi Con riferimento al collegio sindacale non incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Qualora più sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano. I sindaci subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio nel rispetto della composizione del collegio sindacale previ sta dalla legge e dallo statuto. Qualora con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale, deve essere, senza indugio, convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del medesimo. I nuovi nominati scadono insieme con i sindaci in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, salvo deroghe statutarie, dal più anziano dei sindaci effettivi che resta in carica fino alla prima assemblea successiva al suo insediamento. Commento Nelle s.r.l., in caso di nomina di un sindaco unico, al ricorrere di cause di cessazione anticipa ta dell’organo di controllo (morte, rinunzia o decadenza), fatta eccezione per quelle società che, conformemente a quanto disposto dallo statuto, abbiano provveduto alla nomina del sindaco (unico) supplente (Cfr. Norma 1.1., Commento), l’organo di amministrazione deve senza indugio attivarsi perché i soci provvedano al conferimento dell’incarico di controllo. In caso di inerzia, è possibile, altresì, ricorrere al meccanismo di nomina giudiziale previsto dall’art. 2477, co. 5, c.c. Note (1) La versione aggiornata delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate è stata pubblicata il mese di dicembre 2024. (2) Nella s.p.a., anche in forma cooperativa, non è mai ammessa la nomina dell’organo di controllo monocratico (id est: sindaco unico) e, laddove ciò avvenga, la carica non dovrà essere accettata. (3) Per completezza si ricorda che alla s.r.l. sono concesse tre possibilità: 1) nomina del solo organo di controllo con attribuzione della revisione legale; 2) nomina dell’organo di controllo e del revisore legale; 3) nomina del solo revisore legale. (4) Rientra in tale casistica la percezione di un compenso dalla società e/o dalle società del Gruppo di ammontare tale, rispetto ai compensi complessivamente percepiti per l’attività professionale del sindaco, da poter far ritenere ad un terzo che l’indipendenza possa essere compromessa. (5) Sul concetto di significatività si rinvia alla tabella riportata nel Commento. (6) È doveroso evidenziare come l’art. 2399 c.c. non sia stato coordinato con le previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 in ordine alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Tuttavia, si ritiene che nella valutazione da effettuare in ordine alla sussistenza di una causa di ineleggibilità non possa essere omessa quella in ordine alla sussistenza del rapporto derivante dall’ unione civile. Parrebbe opportuno che tali rapporti (di coniugio, parentela affinità, etc.) siano considerati anche relativamente alle relazioni intercorrenti con il direttore generale della società, quando allo stesso siano attribuiti poteri di rappresentanza. (7) Vedi nota precedente. (8) Cfr. art. 1, lett. b), legge 49/2023. (9) L’aspetto è stato affrontato, ex pluribus, da Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2019, n. 29719; Cass. Civ., sez., sez. I, 8 novembre 2019, n. 28983; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9416, ove si è approdati a esiti differenti da quelli raggiunti dalla copiosa giurisprudenza di merito espressasi sulla c.d. prorogatio. (10) In tal senso, MISE, Circolare del 9 febbraio 2016, n. 3687/C. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

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