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- Bando Start up 2025 | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 Bando Start up 2025 di Walter Pittini 26 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link fdb2ebb9-a420-47e1-afea-bd2f93534e61 Bando Start up 2025 Previous Next < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 26 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Il “Bando Start up 2025” rientra nelle linee operative della Camera di Commercio di Bari che ha inteso perseguire l’obiettivo strategico di sostegno dello sviluppo economico e occupazionale del territorio di propria competenza, adottando le misure finalizzate a sostenere le nascenti start up e le imprese già iscritte alla Camera di Commercio di Bari in fase di start up. L’obiettivo è quello di facilitare l’avvio di nuove imprese e permettere ai giovani in cerca di lavoro di accedere all’occupazione valutando soluzioni di lavoro autonomo, anche attraverso la valorizzazione dell’economia sociale. Il sostegno della nascita e lo sviluppo di start-up, serve anche ad incoraggiare il trasferimento di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli studi in soluzioni pratiche e innovative, così da incrementare le competenze aziendali, e promuovere la partecipazione a percorsi di formazione volti a rafforzare le capacità imprenditoriali e gestionali dei beneficia 1. FINALITÀ Nell’ambito del progetto "Formazione Lavoro" per l’annualità 2025, la Camera di Commercio I.A.A. di Bari ha attivato una delle principali linee operative per favorire lo sviluppo del territorio e promuovere la crescita di nuove imprese. Il focus di questa azione è rivolto alle Start-up che al proprio interno includano almeno un soggetto under 40, valorizzando le loro competenze e il know-how acquisiti durante il percorso accademico, traducendoli in innovazioni capaci di generare impatti significativi, sia economici che a livello socioculturale. Questa iniziativa si sviluppa in sinergia con le attività del Servizio Nuove Imprese (SNI), mirate a stimolare l’imprenditorialità e a potenziare il tessuto economico locale attraverso la creazione di realtà imprenditoriali dinamiche e innovative. Obiettivi primari della presente Misura sono: facilitare l’avvio di nuove imprese e l’accesso all’occupazione per giovani in cerca di lavoro, incentivando soluzioni di lavoro autonomo e l'economia sociale; sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up, incoraggiando il trasferimento di competenze e conoscenze acquisite nel corso degli studi in soluzioni pratiche e innovative; aumentare le competenze aziendali, promuovendo la partecipazione a percorsi di formazione volti a rafforzare le capacità imprenditoriali e gestionali dei partecipanti. 2. SOGGETTI BENEFICIARI Possono accedere ai benefici previsti dal bando i seguenti soggetti, suddivisi in due categorie: 1. Imprese già costituite Le imprese devono essere state costituite a partire dal 01/01/2024. La compagine sociale deve includere almeno un soggetto under 40, al momento della presentazione della domanda. 2. Aspiranti imprenditori I soggetti devono: costituire una start-up con sede legale e/o operativa nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo.---- essere residenti nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari. presentare un progetto imprenditoriale corredato da uno studio di fattibilità economica dettagliato; non avere debiti pregressi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Età compresa tra 18 e 40 anni, indipendentemente dalla condizione lavorativa (disoccupati, inattivi o occupati). I soggetti beneficiari, sia start up costituite sia aspiranti imprenditori, devono presentare la seguente documentazione: Modulo di domanda compilato in tutte le sezioni previste e sottoscritto dal richiedente. Per le start-up in fase di costituzione, sarà necessario allegare un business model che de scriva l’ambito di attività e l’idea progettuale. Attestati di formazione che dimostrino il completamento, con esito positivo, di almeno 10 ore complessive di formazione svolte su una o più piattaforme indicate all’Articolo 3. Le start-up richiedenti, inoltre, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, devono presentare i seguenti requisiti: a) siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 (1), iscritte alla sezione speciale Start Up; b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bari; c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; d) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; e) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D. lgs. 6 settembre 2011, n.159 (2); f) abbiano assolto gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali dovuti per legge o pre visti dal CCNL di riferimento; adempiano, in qualità di datori di lavoro, agli obblighi derivanti dall’applicazione dei CCNL del settore di riferimento; g) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 apri le 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (inclusa l’integrazione del modello DUVRI per poter ospitare stage/tirocini); h) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Bari ai sensi dell’art. 4, com ma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 (3). Ciascuna start-up può presentare una sola richiesta di contributo; in caso di presentazione di più do mande, sarà considerata esclusivamente l'ultima pervenuta in ordine cronologico. Per accedere al contributo previsto dal presente bando, i soggetti destinatari devono ritrovarsi, nel periodo temporale specificato, in entrambe le fattispecie indicate, ovvero: aver sostenuto spese per "Attività di avvio e funzionamento"; aver completato le "Attività di formazione". La mancanza di una sola delle suddette condizioni non consentirà l'ammissione del richiedente al beneficio previsto dal presente bando. (1) Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014). (2) Ai sensi dell’Art. 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 78, comma 3 quinquies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro. (3) Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 3. AMBITI DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI La misura “ Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER ” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici , per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito. 4. SPESE NON AMMISSIBILI Per garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse finanziarie, sono escluse dall’ammissibilità le seguenti tipologie di spesa: 1. Categorie di spese escluse a) Spese di trasporto, vitto e alloggio. Qualsiasi costo legato alla mobilità, all’ospitalità o alla permanenza dei soggetti coinvolti nel pro getto, salvo esplicita diversa indicazione in ulteriori norme applicative. b) Servizi di consulenza specialistica non rientranti nelle finalità del bando. Sono escluse le consulenze relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, come: consulenza fiscale e contabile; assistenza legale non correlata agli interventi previsti dal bando; attività di promozione commerciale o pubblicitaria generica, inclusa quella online non strategicamente connessa agli obiettivi del progetto. d) Adeguamenti normativi Servizi di supporto o assistenza tecnica per l’adeguamento a norme di legge (ad esempio in ambito sicurezza, privacy o ambiente) non rientrano tra le spese ammissibili. e) Spese per utenze, macchinari, consumabili e attrezzature Non sono ammesse le spese operative ordinarie, come: costi per utenze (elettricità, acqua, gas, telefono); materiali di consumo o beni non durevoli; acquisto di macchinari, attrezzature o impianti, salvo specifiche eccezioni previste nelle singole Misure del bando. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, è obbligatorio fornire una dettagliata suddivisione delle spese secondo le seguenti categorie: Consulenza. Formazione. Inoltre, per ogni voce di spesa deve essere specificato il collegamento diretto con la tipologia di intervento finanziabile indicato nel bando; la ragione sociale e il numero di partita IVA del fornitore. La mancata compilazione analitica delle spese comporterà l’esclusione della domanda. Qualsiasi spesa che non rientri tra quelle espressamente previste nelle schede tecniche delle Misure allegate al bando sarà considerata non ammissibile. 5. FORNITORI DI BENI E SERVIZI I fornitori di beni e servizi della start up che presenta domanda di contributo non possono essere soggetti beneficiari del Bando stesso e devono svolgere un’attività coerente con le prestazioni da realizzare di cui all'art. 3. Ambiti di intervento. A tal fine sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale o Anagrafe tributaria. I fornitori di beni e servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento, con la start up beneficiaria – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 6. DOTAZIONE FINANZIARIA – NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Bari ammontano a € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00). Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di voucher. 2. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di: riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili; incrementare lo stanziamento tramite apposito provvedimento; chiudere il Bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse; L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di € 8.000,00 e dovrà riguardare i costi di avvio e funzionamento, nonché le attitività di formazione; I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 7. REGIME DI AIUTO 8. CUMULO L’aiuto concesso non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Web telemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 09:00 del 25/03/2025 alle ore 12:00 del 30/06/2025. 2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher; 3. La domanda di contributo, redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.ba.camcom.it e firmata dal titolare/legale rappresentante, deve essere inviata esclusivamente attraverso lo sportello on-line “Contributi alle imprese” all’interno del sistema web Telemaco di Infocamere – https://webtelemaco.infocamere.it . A pena di esclusione devono essere inviati: Modello Base generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato; Modulo di domanda in bollo disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it , alla sezione contributi alle imprese, compilato in ogni sua parte (sottoscritto con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell’impresa. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine dell’assolvimento dell’importo di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato esclusivamente tramite F24 e deve essere allegata alla pratica telematica copia del modello F24 quietanzato; Modulo procura dell’intermediario abilitato (eventuale), disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it , alla sezione contributi alle imprese, compilato in ogni sua parte (sottoscritto con firma digitale sia dal titolare/legale rappresentante della start up richiedente che dall’intermediario. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura. La mancata presentazione della documentazione sopra descritta comporta l’inammissibilità della domanda. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata ricezione della domanda per disguidi tecnici. 10. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, 6 n. 123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande che non saranno valutate per esaurimento delle risorse potranno essere eventualmente valutate in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze di rendicontazione dell'Ente, a seguito di accertata disponibilità economica da parte della Camera di Commercio di Bari per rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria. Anche in questo caso l'assegnazione delle risorse avverrà in ordine cronologico di arrivo. L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari ( www.ba.camcom.it ). Alle sole imprese beneficiarie è comunicato l’esito direttamente nella casella PEC indicata in fase di presentazione della domanda. È facoltà dell’Ufficio competente richiedere al soggetto beneficiario tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo. 11. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario: a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando; b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste; 12. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente bando e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario. Sul sito internet camerale ( www.ba.camcom.it ), alla sezione “Bandi per sostegno alle imprese”, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal t itolare/legale rappresentante della start-up beneficiaria del voucher: Domanda di rendicontazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it , alla sezione Bandi per sostegno alle imprese), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le tipologie contrattuali unitamente a tutta la documentazione contabile avente forza probatoria equivalente, riferite alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti; Il Codice CUP assegnato singolarmente ad ogni impresa beneficiaria e indicato nel provvedimento di concessione; La rendicontazione dovrà essere prodotta al termine delle attività e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2025, pena la revoca del voucher contributivo. Alla domanda di rendicontazione dovranno essere allegati i documenti contabili giustificativi delle spese sostenute debitamente quietanziate, pena la revoca del voucher. L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando e avverrà solo dopo l’invio telematico della domanda di rendicontazione. Sul sito internet camerale ( www.ba.camcom.it ) sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.ba.camcom.it . In fase di rendicontazione dovrà essere trasmesso il Modulo di rendicontazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it ) firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante della start up; Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto. In fase di rendicontazione la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti alla documentazione prodotta. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo. 13. CONTROLLI La Camera di Commercio di Bari può disporre in qualsiasi momento controlli finalizzati a verificare: l’effettiva fruizione dei servizi di assistenza tecnica oggetto di contributo; il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando; la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte; la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti dal presente bando. 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO Il contributo sarà revocato nei seguenti casi: mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata; mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previ sto dal bando all’art. 12.; rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo; impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 12 per cause imputabili al beneficiario; esito negativo dei controlli. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali. Presentazione domande: dalle ore 09:00 del 25/03/2025 alle ore 12:00 del 30/06/2025. Consulente Inimpresa 60 Prenota 16 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting!
- ART. 108 Spese relative a più esercizi [n.d.r. ex art. 74] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 108 Spese relative a più esercizi [n.d.r. ex art. 74] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. (2) 2. [...] (3) Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. (4) Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. (5) (6) 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3. (7) 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 (8) a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 4 bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. (9) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’articolo 88, comma 3.“. (3) Periodo soppresso dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 2, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Testo precedente: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.“. (4) I periodi “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti .... c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.“ sono stati sostituiti al precedente “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.“ dall’art. 9, comma 1, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Si veda, inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 9. (5) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. p), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa, e i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili.“. (6) Si veda il DM 19.11.2008, pubblicato in G.U. 15.1.2009 n. 11. (7) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si veda, inoltre, il successivo comma 9. Testo precedente: “Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei princìpi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.“. In precedenza, il secondo periodo era stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. c), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66, in vigore dal 22.3.2005. (8) Le parole “1 e 2” sono state sostituite alle precedenti “1, 2 e 3” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. c), n. 4, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (9) Comma inserito dall’art. 7, comma 8, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze [n.d.r. ex art. 94] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze [n.d.r. ex art. 94] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero (2), delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “dei crediti per le imposte pagate all’estero” sono state sostituite alle precedenti “crediti di imposta” dall’art. 5, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 [...] (3) [...] (4) in qualità di controllanti ed a condizione: a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, che assume la qualifica di consolidante (5). (6) 2 bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma: a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti; b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente; c) l’efficacia dell’opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall’articolo 127 per le società o enti controllanti; d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca (7) dell’opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un’altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall’articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d’imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. (8) (9) 2 ter. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell’articolo 120. (10) 3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1 (11), l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell’opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124. (12) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda il DM 1.3.2018, pubblicato in G.U. 9.3.2018 n. 57. (3) La parola “precedente” è stata soppressa dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (4) La parola “solo” è stata soppressa dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (5) Le parole “che assume la qualifica di consolidante” sono state sostituite alle precedenti “nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata” dall’art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (6) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, così come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.“. (7) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (8) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. Per i contenuti e le modalità di designazione della controllata, si veda, inoltre, il successivo comma 4. (9) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.11.2015. (10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (11) Le parole “al comma 1” sono state sostituite alle precedenti “all’art. 120” dall’art. 8, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (12) I periodi da “Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata “ fino a “si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124.“ sono stati sostituiti al precedente ultimo periodo dall’art. 7-quater, comma 27, lett. c), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Testo precedente: “Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124.“. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 99 Oneri fiscali e contributivi [n.d.r. ex art. 64] (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 99 Oneri fiscali e contributivi [n.d.r. ex art. 64] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. 2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie. 3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) La deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi è disciplinata dall’art. 6, comma 1, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 102 BIS Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 102 BIS Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. 2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni; b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti”. 3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso. 4. [...] (3) 5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102. 8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 325, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O, n. 211. Ai sensi del successivo comma 327, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2005, ad eccezione di quelle del comma 6 che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all’1.1.2006. (2) Ai sensi dell’art. 2, comma 218, L. 24.12.2007 n. 244, in vigore dall’1.1.2008, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 7 “non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, (…) ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività abituale”. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. o), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 111 Imprese di assicurazioni [n.d.r. ex art. 103] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 111 Imprese di assicurazioni [n.d.r. ex art. 103] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi. 1 bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento. (2) 2. Gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonchè le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall’articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 i predetti utili si assumono nell’importo che in base all’articolo 89 concorre a formare il reddito. (3) 3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi. (4) È considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri (5). 3 bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata separatamente per ciascuno di essi. (6) 4. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l’intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 38, comma 13-bis, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122, in vigore dal 31.7.2010. (3) Comma sostituito dall’art. 6, comma 11, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati, è diminuita o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui all’articolo 87, e degli utili di cui all’articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito.“. (4) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 160, lett. d), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell’esercizio in misura pari al 30 per cento dell’importo iscritto in bilancio; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 82, comma 6, lett. a) e b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (5) Le parole “il 75 per cento della medesima riserva sinistri” sono state sostituite alle precedenti “il 50 per cento della medesima riserva sinistri” dall’art. 82, comma 6, lett. c), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Ai sensi del successivo comma 8, le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.2008. (6) Comma inserito dall’art. 6, comma 11, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Ai sensi dell’art. 18, comma 5, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni di cui al comma 3- bis dell’art. 111, per i soggetti che nell’esercizio precedente a quello in corso alla data dell’1.1.2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto può essere adottato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’1.1.2005. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Rottamazione magazzino | WPITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Rottamazione magazzino previus La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023, pubblicata in G.U. n. 303 del 30/12/2023 e in vigore dal 1/01/2024) prevede ai commi 78-85 la procedura di rottamazione del magazzino, finalizzata a permettere alle imprese non IAS di adeguare il valore contabile delle rimanenze al 01/01/2023 alla loro consistenza effettiva. Ambito soggettivo Ai sensi dell’art. 1, comma 78, della legge di Bilancio 2024 è statuito che possono beneficiare della normativa: “gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali”, ossia gli OIC adopter. Sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificate ed i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale. Secondo alcuni approcci interpretativi sarà necessario attendere precisazioni circa la possibilità di fruire della norma che dispone l’adeguamento del magazzino da parte dei soggetti in contabilità semplificata, dato che – fermi restando gli obblighi di natura civilistica – per detti soggetti la variazione delle rimanenze non produce effetti fiscali. Essi, infatti, applicano il principio di cassa, per cui le merci rilevano ai fini della determinazione del reddito nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il pagamento/la registrazione degli acquisti (art. 1, comma 18, legge n. 232/2016; art. 66 del Tuir; art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973; Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, paragrafo 4.2). Pertanto, o questi soggetti possono avvalersi della norma solo ai fini civilistici (senza dover pagare l’onere fiscale derivante dall’adeguamento del magazzino) oppure dovranno essere considerati esclusi dai soggetti che possono avvalersi della disposizione in esame. Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, anche per altri soggetti di «piccole» dimensioni (si pensi agli imprenditori che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, legge n. 190/2014). Risultano esclusi anche i contribuenti che svolgono una attività per cui non risulta determinato il coefficiente di maggiorazione. Nella precedente normativa venivano esclusi 178 codici attività su un totale di 511 classi ATECO. Di fatti - diversamente da quanto era stato previsto nel 1999, in cui la sanatoria era ammessa alle imprese rientranti negli studi di settore – nel testo della legge di Bilancio 2024 non è presenta alcuna limitazione alle imprese soggette agli Isa. Sono invece esclusi i soggetti Ias adopter, che valutano il magazzino secondo i dettami dello Ias2. Ambito oggettivo Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze: 1. relativamente ai beni di cui all’art. 92 Tuir, ossia le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati; 2. relativamente al periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023 (cioè quelle al 31/12/2022) per le imprese con esercizio “solare”; 3. è escluso l’adeguamento delle rimanenze finali relativi ai servizi (Circolare n. 115/2000): a) in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutati in base ai costi sostenuti (art. 92, comma 6, del Tuir; b) o di durata ultrannuale (art. 93 del Tuir) valutati in base ai corrispettivi maturati. Procedure operative per adeguamento La normativa prevede due procedure che, anche se ammesse contemporaneamente (secondo la circolare n. 115/2000 l’adeguamento può riguardare contemporaneamente le ipotesi di eliminazione di taluni beni/valori e l’iscrizione di quantità di esistenze iniziali, fermo restando che l’iscrizione è ammesso per le sole maggiori quantità e non anche per i maggiori valori), rimangono contabilmente e fiscalmente autonome e precisamente: 1. ELIMINAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI di quantità o valori superiori a quelli effettivi, che può essere totale o parziale. Tale adeguamento si presta nei casi in cui le rimanenze del 2022 sono state rilevate correttamente ma ad un costo unitario superiore di quello reale oppure rilevate ad un costo unitario corretto ma quantitativamente sono superiori a quelle effettive, oppure nel caso di presenza delle due fattispecie. Dato che le esistenze iniziali del 2023 corrispondono, in genere, alle rimanenze finali del 2022, la sopravvalutazione di queste ultime potrebbe essere motivata, salvo il caso dell’errore involontario, dalla volontà del redattore del bilancio di far emergere un utile fittizio (non realizzato; o meglio, per non far emergere perdite subìte) ovvero di occultare delle vendite effettuate ma non contabilizzate. La regolarizzazione avviene eliminando le quantità o i valori di magazzino superiori a quelli effettivi. IVA da versare Il processo di allineamento prevede il versamento dell’Iva, da calcolare applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare ottenuto moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività determinato secondo specifico decreto. IVA DA VERSARE=Aliquota media Iva 2023 x Valore Eliminato x Coefficiente di maggiorazione Aliquota media: per il calcolo è prevista una regola (riferimenti: Circolare del Ministero delle Finanze 13 maggio 1996, n. 117, richiamata dalla Circolare n. 115/2000, paragrafo 4.1) secondo cui l’aliquota media Iva, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero a regimi speciali, sarebbe quella risultante dal rapporto tra l’Iva relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili ed il volume d’affari. Coefficiente di maggiorazione, stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (per la sanatoria della legge n. 488/1999 i coefficienti erano stati fissati dal D.M. 23 marzo 2000). Imposta sostitutiva (Irpef, Ires, Irap) L’operazione di adeguamento prevede anche la determinazione dell’imposta sostitutiva determinata sulla base di una aliquota del 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate ai fini Iva e il valore eliminato sulla differenza (ossia tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato). ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI L’adeguamento delle esistenze iniziali 2023: A. richiede l’iscrizione di maggiori quantità di beni che erano fisicamente presenti alla fine del periodo d’imposta precedente a quello in cui si effettua la regolarizzazione (si tratta, in genere, di rimanenze di merce non iscritte tra le rimanenze finali del 2022). In questo modo l’impresa può vedersi riconosciuto il costo che, altrimenti, non avrebbe avuto rilevanza fiscale; B. non consente l’iscrizione di maggiori valori di beni già iscritti in contabilità (è il caso della sottostima delle rimanenze finali del 2022), altrimenti l’operazione si tramuterebbe in una rivalutazione (circolare n. 115/2000). Questa impostazione impedisce la regolarizzazione del magazzino nell’ipotesi di omissione di valori derivanti da una errata determinazione del costo (di acquisto o di produzione) applicato alle reali quantità inventariate; si impedisce di fatto la deduzione di costi omessi.
- ART. 85 Ricavi [n.d.r. ex art. 53] (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 85 Ricavi [n.d.r. ex art. 53] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; (3) b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. (4) 3 bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. (5) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Si veda l’art. 34, comma 1, L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U. 14.11.2011 n. 265, S.O. n. 234. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12 2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.“. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 55 BIS. [Imposta sul reddito d'impresa [n.d.r. ex art. 52]] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 55 BIS. [Imposta sul reddito d'impresa [n.d.r. ex art. 52]] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “Art. 55-bis (Imposta sul reddito d’impresa). - 1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. 2. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 3. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. 4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. 5. L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5 limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta. 6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta di cui al comma 1, primo periodo.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 58, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.6.2017 n. 96; - l’art. 1, comma 547, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 95 Spese per prestazioni di lavoro [n.d.r. ex art. 62] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 95 Spese per prestazioni di lavoro [n.d.r. ex art. 62] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1. 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo (2) periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73 (3), comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) La parola “secondo” è stata sostituita alla precedente “primo” dall’art. 6, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Le parole “di cui all’articolo 73” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 72” dall’art. 6, comma 6, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite [n.d.r. ex art. 66] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite [n.d.r. ex art. 66] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), (2) e 2. 1 bis. [...] (3) 2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. (4) 2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articoli 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’articolo 110, comma 1-bis. (5) 3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell’articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata. 4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87. 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, (6) sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (7). Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (8). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (9), e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. (10) (11) (12) 5 bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, semprechè l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. (13) 6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza [...] (14) dalla stessa società che ha generato le perdite. (15) 7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,(16) si aggiunge al costo della partecipazione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “lettere a) e b),“ sono state così sostituite alle precedenti “lettere a), b) e c),“ dall’art. 36, comma 18, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 19, la disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. Testo precedente. “Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.“. In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett. d), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (4) Comma sostituito dall’art. 6, comma 8, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.“. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (6) Le parole “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 160, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (7) Le parole “o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni” sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (8) Le parole “o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese” sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (9) Ai sensi del citato art. 27, comma 10, DL n. 185/2008, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro. Al riguardo, si veda altresì la circ. Agenzia Entrate 1.8.2013 n. 26, § 4. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 160, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.“. (11) Comma sostituito dall’art. 33, comma 5, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.“. (12) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “L’articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”. (13) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. d), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015. (14) Le parole “nei successivi cinque periodi d’imposta” sono state soppresse dall’art. 1, comma 23, lett. c), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (15) Comma sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. m), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8.“. (16) Le parole “, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 9. Determinazione dei redditi e delle perdite | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 9. Determinazione dei redditi e delle perdite Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, (2) le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “, laddove non è previsto diversamente,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 92, lett. a), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Art. 61 (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Pianificazione | WPITTINI
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- ART. 62. [Pro rata patrimoniale] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 62. [Pro rata patrimoniale] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Art. 62 (Pro rata patrimoniale). - 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all’articolo 58, comma 2. Ai fini dell’applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell’articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell’articolo 116.“. Per le precedenti modifiche si vedano - l’art. 3, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183; - l’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

