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- Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. La dotazione è di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR (sotto-investimento 1). L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica. Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate. È prevista l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (decisione della Commissione europea C(2024) 5008 FINAL concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina ) e dagli articoli 14, 17, 38, 38 bis e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER). Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 . La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia. 2. A chi si rivolge Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono: essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese; operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167). Cosa finanzia I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità: una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024; un uso efficiente delle risorse , attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024. I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente. I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo , prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato. I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni, e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e successive modificazioni e integrazioni, e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili. Spese ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino: Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile) Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali) Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse: spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza; spese di personale relative ai formatori; costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. Agevolazioni concedibili Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate agli articoli 12 e 15 del Decreto del Direttore del 23 dicembre 2024. Come funziona Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia. Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento. Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali. I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica, sono valorizzati mediante l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali. Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto. La graduatoria finale sarà resa disponibile nella competente sezione dei siti internet del Ministero e del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ). Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024. Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia , a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 .La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia. Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per maggiori informazioni è disponibile un punto di contatto Invitalia Normativa Decreto direttoriale 23 dicembre 2024 - Apertura sportello Decreto interministeriale 21 ottobre 2022 - Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ART. 76 Periodo d'imposta [n.d.r. ex art. 90] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 76 Periodo d'imposta [n.d.r. ex art. 90] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84. 2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare. 3. [...] (2) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’ 1.1.2004. Testo precedente: “Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2.“. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 16bis. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 16bis. Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (3), sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (4) f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (5) i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; (6) l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi (7) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. 3 bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. (8) 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. 10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Ai sensi del successivo comma 5, le disposizioni entrano in vigore l’1.1.2012. (2) Ai sensi dell’art. 16 comma 1, DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2024, l’aliquota della detrazione IRPEF è elevata al 50% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. La proroga sino al 31.12.2024 è contenuta nell’art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) L’art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134, ha stabilito che per le spese documentate, sostenute dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012) e fino al 30.6.2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è elevata al 50%. Nello stesso periodo, anche l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000,00 euro a 96.000,00 euro. Successivamente, l’art. 16, comma 1 del DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 37 della L. 30.12.2021 n. 234, ha prorogato fino al 31.12.2024 della detrazione IRPEF “potenziata” del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare. (4) Si veda l’art. 119, comma 2, DL 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77. (5) Si veda anche l’art. 16, comma 2-bis, DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90. (6) Per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”) si veda anche l’art. 16, comma da 1-bis a 1-septies, DL 4.6.2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013 n. 90. (7) Le parole “entro diciotto mesi” sono state sostituite alle precedenti “entro sei mesi” dall’art. 1, comma 48, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. (8) Comma inserito dall’art. 1, comma 60, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca (1) dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b) (3). 2. Nel caso di revoca (1) dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione dell’articolo 124, comma 4. La società o l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca. (4) 3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca (5) della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società. Note: (1) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (3) Le parole “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)“ sono state sostituite alle precedenti “l’opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)“ dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (4) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 2), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (5) Le parole “la revoca” sono state sostituite alle precedenti “il mancato rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 3), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Our group | WPITTINI
Gruppo PITTINI 23 aprile 2025
- 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [n.d.r. ex art. 21] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10. 3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis(1). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono. (2) 3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano (3) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto (4) di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (5) Note: (1) Le parole “, e dell’articolo 16-bis” sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. d), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, lett. e), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo.“. In precedenza, il comma era stato sostituito al precedente dall’art. 36, comma 22, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, pubblicata in G.U. 11.8.2006 n. 186, S.O. n. 183. Testo precedente: “Le detrazioni di cui all’articolo 13-bis [15, n.d.r.] spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.“. (3) Le parole “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano” sono state sostituite alle precedenti “nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo” dall’art. 1, comma 954, lett. c), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (4) Si veda il DM 21.9.2015, pubblicato in G.U. 5.10.2015 n. 231. (5) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 121 Obblighi delle società controllate (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 121 Obblighi delle società controllate (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’articolo 117, ciascuna società controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 129, deve: a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti; b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto; c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 72 Presupposto dell'imposta [n.d.r. ex art. 86] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 72 Presupposto dell'imposta [n.d.r. ex art. 86] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 48. Redditi imponibili ad altro titolo [n.d.r. ex art. 45] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 48. Redditi imponibili ad altro titolo [n.d.r. ex art. 45] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 45 (Redditi imponibili ad altro titolo). - 1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale. | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale. < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 27 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 1 delle Norme, trattando le disposizioni di cui agli artt. 2397-2402 c.c., affronta le tematiche relative alla composizione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco. In questa sezione vengono altresì affrontatele tematiche relative al riconoscimento di una retribuzione dei sindaci che sia equa e adeguata. Rispetto alla previgente versione, nella Norma 1.5, si è tenuto conto della entrata in vigore della normativa sull’equo compenso (legge 49/2023). 1.1 Composizione Principi Il numero dei componenti del collegio sindacale è stabilito dall’atto costitutivo. I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto. Riferimenti normativi Artt. 2380, 2397, 2398, 2400, 2409-bis, 2477 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Nelle s.p.a., nella s.a.p.a. e nelle società cooperative (2) costituite nella forma di s.p.a. non può mai essere nominato un organo monocratico. Il sindaco unico, se del caso incaricato della funzione di revisione legale, può invece essere nominato nelle s.r.l., anche cooperat ive. Con riferimento alle ipotesi in cui intervenga, in corso di carica, una modifica statutaria o una delibera assembleare che comporti la variazione del numero dei componenti il collegio sindacale si ritiene che: in caso di variazione in diminuzione del numero di sindaci, gli stessi rimangano in carica fino alla naturale scadenza, salvo che l’assemblea non disponga diversamente. La modifica statutaria o la delibera assembleare che prevede la diminuzione dei componenti del collegio sindacale non comporta la cessazione immediata del collegio; in caso di variazione in aumento del numero dei sindaci, l’assemblea provvede a nominare i sindaci necessari a completare il collegio sindacale in carica. I nuovi componenti del collegio sindacale scadono insieme a quelli già i n carica. Il cod ice civile stabilisce requisiti di professionalità differenziati in relazione alle funzioni svolte dal collegio sindacale. Qualora al collegio sindacale non sia demandato l’espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti: fra gli iscritti: nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; nell’albo degli Avvocati; nell’albo dei Consulenti del Lavoro. fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Qualora il collegio sindacale sia incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti: da leggi speciali che regolano specifici settori di attività; dallo statuto. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci, quale soggetto di rife rimento e di coordinamento dell’organo di controllo. Nella prima riunione il collegio sindacale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto (Cfr. Norme 1.3. e 1.4.). Ai fini di tali valutazioni i sindaci, una volta eletti o quando ricorrano variazioni, comunicano per iscritto al collegio sindacale le pertinenti informazioni complete e aggiornate. Commento Nelle s.r.l., qualora sia stato nominato il c.d. sindaco unico (3), si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a. (art. 2477, co. 5, c.c.). In ordine ai requisiti di professionalità, quando una previsione dello statuto preveda che la revisione legale possa essere esercitata dall’organo di controllo, si ritiene che il sindaco unico da nominare debba essere scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori, trovando applicazione in via analogica le previsioni di cui all’art. 2409-bis, co. 2, c.c.; nei casi in cui la revisione legale sia esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, si ritiene che il sindaco unico possa essere anche scelto tra i soggetti iscritti negli albi professionali dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, ovvero tra i professori universitari di ruolo. Con riferimento alla nomina di un supplente, si ritiene che lo statuto possa legittimamente prevederla. Una simile scelta consentirebbe la sostituzione immediata dell’unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell’incarico, garantendo dunque la continuità dello svolgimento della funzione di vigilanza. 1.2 Dichiarazione di trasparenza Principi I candidati sindaci forniscono all’assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Riferimenti normativi Artt. 2400, co. 4, 2409, 2487 c.c.; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Criteri applicativi Il candidato sindaco, non oltre l’atto di nomina, rende noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti pr esso altre società. Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti a: incarichi relativi all’amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di: – amministratore; – componente del consiglio di amministrazione; – componente del consiglio di gestione; – liquidatore; – amministratore giudiziario; – curatore, nel caso in cui sia stato autorizzato l’esercizio dell’impresa; – commissario giudiziale o commissario straordinario; incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio: – sindaco effettivo; – componente del consiglio di sorveglianza; – componente del comitato per il controllo sulla gestione; – componente del comitato di sorveglianza; – revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra per sona nell’ambito della società di revisione responsabile dell’incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa. La dichiarazione di trasparenza deve essere resa anche dai sindaci supplenti. È opportuno che la dichiarazione sia resa in forma scritta e prima dell’assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale, pur se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio, vale a dire fino all’accettazione della carica. Nella dichiarazione sono elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle funzioni di amministrazione (di qui la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) e di controllo svolte in altre società (quindi anche gli incarichi di revisione legale, ovvero la posizione ricoperta nella società di revisione legale). 1.3 Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi Principi Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza. Il sindaco dedica allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell’accettazione dell’incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l’impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell’incarico. Riferimenti normativi Artt. 2400, 2449, 2477 c.c.; d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Criteri applicativi La nomina del collegio sindacale è effettuata per la prima volta nell’atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione: le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, quando lo statuto riserva a questi ultimi la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale; le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di uno dei componenti del collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti. La delibera assembleare di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato; l’ accettazione di quest’ultimo, da formularsi per iscritto, deve essere iscritta, entro 30 giorni dalla delibera, nel registro delle imprese a cura degli amministratori. In caso di omissione dei previsti adempimenti pubblicitari da parte degli amministratori, i sindaci, anche individualmente, possono provvedere, in via sostitutiva, all’iscrizione della nomina e della cessa zione dei componenti del collegio sindacale. I sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della nomina, e quando ricorra no variazioni, devono: aver reso la dichiarazione di trasparenza di cui alla Norma 1.2. nel termine ivi previsto; aver verificato che: – non sussistano cause d’ineleggibilità, decadenza o incompatibilità anche secondo i principi e modalità previste nella Norma 1.4.; – la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto; – siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per quanto riguarda i requisiti richiesti nelle società operanti in particolari settori; aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente il loro incarico. Quanto sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Nella prima riunione del collegio sindacale, i sindaci danno atto della sussistenza in capo a ciascuno di essi dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data di assemblea convocata per l’ap provazione del bilancio (Cfr. Norma 1.6.). Cumulo degli incarichi La valutazione dell’impegno e del tempo richiesti dall’incarico deve tener conto dei seguenti fattori: ampiezza e complessità dell’incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all’assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società; composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostan za che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti); dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di dipendenti e ausiliari); specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale; eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco; gli eventuali ulteriori incarichi detenuti dal professionista che possano compromettere un diligente svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui il sindaco, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell’incarico, è opportuno che non lo accetti ovvero vi rinunci, salvo i casi in cui ritenga possibile adottare adeguate misure di salvaguardia. Data la particolare conformazione dell’incarico che prevede una concentrazione delle attività in alcuni periodi dell’anno, qualora il sindaco abbia assunto un numero di incarichi sindacali superiore a venti, è tenuto a implementare un’attività di autovalutazione periodica che consenta di accertare che il suddetto livello di impegno sia rispettato. Ai fini del cumulo degli incarichi, non si computano gli incarichi ricoperti in società sotto poste a liquidazione giudiziale ovvero ammesse al concordato ex art. 265, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Cfr. Norma 11.12). Commento Al momento dell’accettazione dell’incarico e successivamente nel corso del medesimo, oltre alla valutazione della propria indipendenza, il sindaco valuta le proprie capacità di svolgere diligentemente l’incarico in relazione, tra l’altro, alla dimensione e all’organizza zione del proprio studio, all’ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata e agli ulteriori incarichi di controllo svolti. Al fine di guidare il professionista nella valutazione della capacità di svolgere adeguata mente l’incarico, si è ritenuto di individuare una soglia al cumulo degli incarichi secondo il principio del “comply or explain”. Al superamento di tale soglia, quindi, il sindaco è tenuto a predisporre una comunicazione che dia evidenza al collegio sindacale degli elementi posti a base delle valutazioni effettuate al fine dell’espressione del giudizio sull’adeguatezza delle proprie capacità in ordine al diligente svolgimento dell’incarico. Il limite fissato quindi non è assoluto, ma individua un livello minimo il cui superamento comporta uno specifico onere di spiegazione e documentazione. Detta autovalutazione non potrà ovviamente non tenere conto dell’organizzazione di studio del sindaco, della possibilità di avvalersi di dipendenti e ausiliari, ex art. 2403-bis c.c. e se tale attività costituisca o meno il “core business” del professionista stesso. Occorre precisare che, all’atto di nomina, l’assemblea, fatta eccezione per le ipotesi in cui esista una previsione di statuto in tal senso, determina il compenso dei sindaci per l’intero periodo di durata dell’ufficio. La durata dell’incarico e la relativa retribuzione sono fissati e conseguentemente commisurati unicamente ai tre esercizi di riferimento. Il sindaco supplente effettua la valutazione di adeguatezza della capacità di svolgere l’in carico esclusivamente al momento dell’ingresso in carica quale sindaco effettivo. 1.4 Indipendenza Principi I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, di retti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza. Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l’indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale. In generale, il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti: il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell’espleta mento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo; la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo in formato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l’incarico in modo imparziale sia compromessa. Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l’obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso ed alla propria organizzazione di studio. Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l’indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina. Gli elementi di valutazione dei rischi per l’indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio. Il collegio sindacale prende atto dell’indipendenza dei propri componenti, valutando le in formazioni da questi comunicate. Il venir meno del requisito dell’indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell’obiettività del collegio. Riferimenti normativi Art. 2382, 2397, 2399 c.c.; Codice Deontologico della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile. Criteri applicativi Prima di accettare l’incarico e nel corso dello stesso, il sindaco verifica la sussistenza di una concreta minaccia per l’indipendenza del sindaco caso per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne l’integrità e l’obiettività. Una minaccia può ritenersi concreta quando sia fondata, attuale, non eventuale e si mani festa in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. La natura collegiale dell’organo costituisce di per sé un adeguato presidio per l’osservanza della normativa, a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l’indipendenza di un sin daco, ma non del collegio. La compromissione dell’indipendenza del sindaco potrebbe derivare da: rischi derivanti dall’interesse personale: si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario (4) o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa (5); rischi derivanti dall’auto-riesame: si verifica quando il sindaco si trova nelle situazioni in cui il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della società tra professionisti alla quale il professionista appartiene; rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte: tale situazione si verifica quando il sindaco assume nelle controversie la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno, o contro, la posizione della società o di altra società del gruppo; rischi derivanti dall’eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità: si verifica quando il sin daco è eccessivamente influenzabile dall’interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo; rischi derivanti dalla intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo. Tali rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono quelli potenziali per l’indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro. Nell’effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto: dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altre società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società; dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altre società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti allo studio associato o alla società fra professionisti cui partecipa. In particolare, non rientrano nelle situazioni di incompatibilità quelle relative alla mera condivisione o ripartizione dei costi nello svolgimento dell’attività professionale. In presenza di situazioni che mettono a rischio l’indipendenza, il sindaco valuta la significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa. Il sindaco adotta, quindi, le misure correttive adeguate a fronteggiare il rischio per l’indipendenza. Tali misure possono, tra l’altro, includere: l’individuazione e il periodico monitoraggio di relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altre società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente allo stesso studio associato o alla stessa società tra professionisti; l’attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l’indipendenza con gli altri componenti dell’organo di controllo; la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo anche attraverso lo studio associato e la società tra professionisti di appartenenza; la periodica valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure correttive eventualmente adottate; nel caso di prestazioni occasionali di semplice esecuzione consentite a un componente del collegio sindacale (es. invii telematici delle dichiarazioni fiscali, di pratiche camerali, del bilancio) svolte direttamente nei confronti della società controllata o svolte attraverso lo studio associato o la società tra professionisti cui partecipa che possano com portare il rischio di auto riesame, fare in modo che l’attività di vigilanza sia esercitata dai componenti del collegio sindacale estranei a dette situazioni. Nel caso in cui il rischio per l’indipendenza sia eccessivamente significativo e non siano disponibili misure correttive, ovvero tali misure non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile, il sindaco non accetta l’incarico ovvero, se in corso, vi rinuncia. Obiettività e indipendenza La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l’obiettività e per l’indipendenza del sindaco. Ai sensi dell’art. 2399 c.c., il professionista non accetta l’incarico e, se eletto, vi rinuncia ali verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) è interdetto; b) è inabilitato; c) è fallito; d) è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; e) è amministratore della società; f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; g) è coniuge (6), unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società; h) è coniuge (7), unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sotto poste a comune controllo; i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Le situazioni indicate da sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (juris et de jure) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. Ai fini dell’accettazione dell’incarico, inoltre, il professionista è tenuto a valutare attentamente i casi in cui la propria indipendenza risulti compromessa da un rapporto di stabile convivenza. Con riferimento alle situazioni riconducibili sub i), nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro dipendente con la società o con altre società del gruppo, l’indipendenza risulta certamente compromessa. Viceversa, in presenza di rapporti non continuativi di consulenza o prestazione d’opera re tribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell’analisi dei rischi per l’indipendenza. Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l’analisi nel contesto della previsione normativa contenuta nell’art. 2399 c.c., devono essere considerati i seguenti fattori: la continuatività dei rapporti di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi dal sin daco a favore della società e di altre società del gruppo. La natura continuativa è deducibile dall’esistenza di un rapporto contrattuale di durata fra la società e il soggetto incaricato del controllo; in caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare se, per la reiterazione e per la rilevanza degli stessi, il rapporto di consulenza o di prestazione d’opera possa qualificarsi come continuativo e, quindi, essere rilevante nella valutazione del rischio; la possibilità di un’interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto- riesame); il difetto del requisito di indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di “dipendenza finanziaria” può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di per cepire) da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione allo studio associato o alla società tra profes sionisti a cui il professionista appartiene sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l’attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società medesima (o da altre società del gruppo). In tal caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l’obiettività di giudizio. Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente e inevitabilmente la compro missione dell’indipendenza, ma deve indurre il sindaco a ricercare tempestivamente un’ade guata misura correttiva che riduca i rischi a un livello accettabile. È opportuno che il sindaco unico, oltre all’assistenza e alla consulenza professionale continuativa, eviti tutte le consulenze di tipo occasionale che, per l’ammontare dei compensi percepiti, possano mettere a rischio la propria indipendenza svolte personalmente o trami te la propria struttura, non essendo ammissibili, in tali contesti, considerata la composizione monocratica dell’organo di controllo, misure correttive diverse dalle dimissioni. Incarichi sindacali di gruppo Al fine di accrescere l’efficacia dell’attività di controllo sulla società e la circolazione dell’in formazione si ritiene utile che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell’indipendenza in base alla valutazione prevista dalla presente Norma. Incarichi sindacali ai soci Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e pre scinde dalla sua eventuale qualità di socio. Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare se il rapporto sociale e patrimoniale che lega il professionista alla società sia di rilevanza tale da compromettere l’indipendenza del sindaco in base alle valutazioni previste dalle presenti Norme. Pagamento del compenso I sindaci devono percepire un compenso che sia adeguato all’attività esercitata e commisurato all’impegno richiesto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa (Cfr. Norma 1.5.). Qualora i compensi dovuti per l’attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma di quanto ancora dovuto dalla società potrebbe essere considerata una minaccia per l’indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è dunque opportuno che il sindaco valuti con attenzione l’eventuale rinnovo dell’incarico. Accertamento della lesione dell’indipendenza o della sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza Quando un componente del collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l’obiettività e l’indipendenza propria o di un altro, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 2399 c.c., ne informa tempestivamente l’intero collegio. Qualora le informazioni fornite dall’interessato, a seguito di richiesta anche da parte di un solo componente, non siano tali da dimostrare l’accettabilità del rischio, il collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure correttive ovvero la rinuncia all’incarico. Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste o la misura correttiva non sia efficacemente attuata, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata all’organo amministrativo, perché quest’ultimo adotti i provvedimenti necessari per la sostituzione del sindaco decaduto. In caso di inerzia dell’organo amministrativo, il collegio sindacale può considerare di convo care l’assemblea ai sensi dell’art. 2406, co. 2, c.c. Commento L’indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità. Spetta al sindaco valutare caso per caso la sussistenza di rapporti e relazioni di tipo eco nomico e finanziario intrattenuti con altri soggetti che pregiudichino o possano apparire idonee a pregiudicare la necessaria obiettività e integrità. Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni soggettive per l’assunzione o il mantenimento dell’incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l’in dipendenza del sindaco. Si è scelto, pertanto, di declinare il requisito dell’indipendenza mediante l’identificazione dei principali elementi di rischio che possano, singolarmente o in concorso tra loro, compro mettere l’effettiva capacità del sindaco di svolgere l’incarico con obiettività e imparzialità, ricollegabili essenzialmente all’esistenza di un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza. Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell’indipendenza del sindaco si basi su un’analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciarne l’obiettività, ma non richieda necessariamente la formalizzazione in apposita documentazione, dovendo invece trovare riscontro, non solo nelle misure correttive eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell’incarico sindacale. Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, per l’interpretazione della “clausola generale” in tema di cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco contenuta nell’art. 2399, lett. c), c.c. È importante sottolineare, in primo luogo, come le circostanze elencate nella lettera sub i) della presente Norma possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ine leggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui esse «compromettano l’indipendenza». Tale inciso finale («che ne compromettano l’indipendenza») deve ritenersi, infatti, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate sub i) e, conseguentemente, la valutazione della loro rilevanza potrà essere operata alla luce dell’incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull’obiettività dei soggetti interessati. In secondo luogo, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di cause di ineleggibilità e decadenza, la legge fa riferimento alle sole ipotesi di coesistenza dell’incarico di sindaco con altri servizi resi a favore della società. In tal senso, si è ritenuto di identificare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, diretti e indiretti, del sindaco con la società o con altre società del gruppo, intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l’appartenenza a uno stesso studio associato o a una stessa società fra professionisti. Al fine di dare alcune indicazioni operative che consentano di monitorare la sussistenza del requisito di indipendenza finanziaria, qualora nei confronti della società siano rese presta zioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, potrebbero essere utilizzati i criteri che si riporta no di seguito, fermo restando che il sindaco può, se lo ritiene, utilizzare parametri differenti e maggiormente stringenti. La tabella che si indica per un eventuale calcolo va utilizzata eseguendo la verifica prevista nella prima colonna e successivamente, se superata la soglia di rilevanza, quella prevista nella seconda colonna. (S+C) / (CT) Rapporto (S) / (S+C) RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA >15% >1/2 NO >5% <=15% >1/2 NO <= 5% IRRILEVANTE NO Definizioni : (CT) Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli pro venienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti. (S) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l’attività di sindaco. (C) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipa zione a studio associato o a società tra professionisti. (S+C) Compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo. Esempio Al fine di consentire un’immediata e corretta applicazione del modello riguardante la va lutazione dell’indipendenza finanziaria del sindaco, si fornisce la seguente esemplificazione numerica. (CT): 200 (S): 60 (C): 40 (formato da 10 per le prestazioni da lui direttamente rese e da 30 per consulenze prestate dallo studio associato o dalla società tra professionisti di appartenenza che ne percepisce 100 e alla quale lui partecipa nella misura del 30%) (S+C): 100 Applicando il modello proposto alla tabella suindicata i risultati sarebbero i seguenti: Prima colonna: (S+C) /CT = 100/200 = 50% I compensi superano il 15% dei compensi totali. Seconda colonna: S/(S+C) = 60/100 = 60% I compensi per l’attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società o dal gruppo. Nell’esempio, essendo superata la prima soglia, occorre verificare la seconda. In questo caso essa non viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio di indipendenza finanziaria a fronte del quale deve mettere in atto adeguate misure di salvaguardia, ad esempio riducendo il valore delle attività diverse da quella di sindaco. 1.5 Retribuzione Principi Il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto sia idonea e proporzionata a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta, nonché conforme alle norme di legge, quando applicabili, che ne disciplinano la determinazione. Riferimenti normativi Art. 36 Cost.; art. 2233, 2402 c.c.; art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifica zioni dall’art. 1, co. 1, della l. 24 marzo 2012, n. 27; art. 29, d.m. 20 luglio 2012, n. 140; legge 4 dicembre 2017, n. 172; legge 21 aprile 2023, n. 49. Criteri applicativi Il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. La delibera di nomina può prevedere modalità di adeguamento del compenso in caso di modifica delle attività previste dalla legge, dallo statuto o dalle autorità di vigilanza, ovvero in caso di significativa modifica delle risultanze contabili emergenti dal bilancio ordinario e/o del perimetro aziendale, anche in considerazione delle dimensioni, della complessità e del le altre caratteristiche della società, che dovrebbero trovare rispondenza nell’adeguatezza del compenso. Al momento dell’accettazione della nomina, il candidato sindaco valuta l’adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione: l’ampiezza e la complessità dell’incarico; la dimensione anche economica della società (ad esempio, al volume dei componenti po sitivi di reddito e delle attività); la complessità dell’attività, il settore di attività, l’assetto organizzativo e le altre caratteristiche della società; le competenze professionali e l’esperienza richieste; l’applicabilità alla società delle norme di cui alla l. 49/2023. Qualora il sindaco cessi dall’incarico prima della scadenza, gli verrà riconosciuto un com penso proporzionato alla durata dell’incarico e adeguato alle attività svolte. In tale ultimo caso, il sindaco, previa comunicazione all’organo di amministrazione, farà per venire alla società la richiesta di compenso calcolata in relazione ai mesi di attività effettivamente espletata. Commento In aggiunta alle previsioni di cui all’art. 2402 c.c., per la determinazione della retribuzione spettante ai sindaci non può prescindersi da quelle dell’art. 2233 c.c. che, per orientamento costante della giurisprudenza, si pongono in posizione sovraordinata rispetto alle prime. Si precisa, a tal riguardo, che l’art. 2233 c.c. stabilisce che “in ogni caso”, vale a dire, sia quando il compenso è determinato dalle parti, sia quando il compenso sia deciso dal Giudice, la mi sura deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Con l’approvazione della l. 49/2023 (c.d. “equo compenso”) sono state introdotte norme volte a tutelare le attività professionali, tra cui ovviamente gli incarichi di sindaco, ogni qualvolta la controparte sia rappresentata da imprese bancarie e assicurative, nonché loro mandatarie, da imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e da società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Rientrano nel campo di applicazione della normativa de quo an che le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione o di società disciplinate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In estrema sintesi, il professionista deve convenire o preventivare con la controparte un compenso che sia giusto, equo e, in applicazione del disposto dell’art. 1 della legge 49/2023, proporzionato alla prestazione professionale richiesta e conforme a quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali8. Tale assunto è ribadito anche nel successivo art. 5 (al co. 5 della medesima legge n. 49/2023), norma che attribuisce agli ordini ed ai collegi professio nali la possibilità di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, di tale obbligo ovvero la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge n. 49/2023, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista. Considerata la ratio della più volte ri chiamata legge che è quella di evitare la sottoscrizione di incarichi o mandati professionali che prevedano compensi inferiori ai valori determinati in base ai criteri generali enunciati nella normativa e agli importi prestabiliti dai parametri (nel caso dei Commercialisti sono rappresentati dai parametri previsti dall’art. 29 d.m. n. 140/2022) sembrerebbe opportuno che, per gli incarichi conferiti a partire dal 20 maggio 2023 dalle società rientranti nel perimetro oggetto dell’intervento legislativo, i singoli Ordini territoriali adottino comporta menti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti che, per ovviare alla richiesta di compensi che, a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti nel d.m. n. 140/2012, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere, accettino importi inferiori rispetto a quelli risultanti da un corretto calcolo ma che comunque, rispettosi delle prescrizione di cui all’art. 1 e all’art. 3, co 1, della legge 49/2023, risultino proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Diversamente, è auspicabile che siano assunti provvedimenti disciplinari in presenza di com pensi pattuiti manifestamente sottosoglia e lesivi di una leale concorrenza professionale, come peraltro chiarito dalla normativa in materia. I sindaci maturano il compenso in proporzione alla durata dell’incarico svolto: di talché, in caso di cessazione anticipata rispetto alla scadenza naturale, il compenso verrà calcolato con riferimento ai mesi in cui l’ufficio è stato ricoperto e alle attività svolte. 1.6 Cessazione dall’ufficio Principi La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale. Riferimenti normativi Artt. 2380, 2399, 2400, 2404, 2405, 2406, 2449, 2477, co. 3, c.c. Criteri applicativi Le cause di cessazione dei sindaci sono: la scadenza dell’incarico; la decadenza; la revoca da parte della società; la rinuncia; la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo; il decesso. Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge, statutarie o regolamentari. In caso di decadenza, revoca, rinuncia e decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti. Scadenza dell’incarico Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all’accettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio). In caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale deve provvedere quanto prima alla convocazione dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: “Nomina dell’organo di controllo”. Nella s.r.l., qualora la società deliberi di modificare la clausola statutaria che prevedeva la composizione collegiale dell’organo, gli originari componenti del collegio sindacale restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato. Analogo principio trova applicazione nelle ipotesi in cui l’assemblea deliberi di nominare solo un soggetto incaricato della revisione legale. Decadenza Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto. Il sindaco decade altresì in caso di: assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale; assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte; assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina. Il collegio sindacale accerta periodicamente, almeno una volta all’anno, l’eventuale perdita dei requisiti di professionalità, previsti nell’art. 2397 c.c., ed eventuali situazioni di decadenza di cui all’art. 2399 c.c. verificatesi in capo a ciascun componente. La decadenza sanzionatoria è segnalata dal collegio sindacale all’assemblea dei soci. Revoca Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente Tribunale, sentito il soggetto interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del Tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo. Nella s.r.l., aderendo all’interpretazione della giurisprudenza e in forza del generale rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale di s.p.a., la deliberazione di revoca assunta dall’assemblea deve essere approvata dal Tribunale, rendendosi opportuna una verifica circa l’as senza delle altre circostanze che impongono la presenza dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2477, co.2., c.c. Rinuncia Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d. dimissioni volontarie). È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta. La comunicazione dell’avvenuta rinuncia deve essere indirizzata – con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari – all’organo amministrativo e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale. Nella comunicazione sono indicate le ragioni della rinuncia. La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più componenti del collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società. In caso di rinuncia: laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti; laddove ciò non sia possibile o nei casi in cui il numero dei dimissionari sia superiore a quello dei supplenti, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l’assemblea dei soci perché provveda a integrare il collegio. Tale circostanza non inficia l’effetto immediato della rinuncia. È ammissibile che nella rinuncia il sindaco indichi espressamente la data di efficacia della stessa. Con riferimento alla rinuncia del sindaco unico di s.r.l., subentra il sindaco supplente se pre visto dallo statuto. Diversamente, nel silenzio dello statuto, gli amministratori sono tenuti a convocare tempestivamente l’assemblea perché provveda alla nomina dell’organo di controllo. Variazione del sistema di amministrazione e controllo Nelle s.p.a., la variazione dal sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico determina la cessazione dell’organo di controllo. Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria, la variazione del sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Conservazione della documentazione Appare opportuno che nella fase antecedente alla cessazione dell’incarico ogni sindaco provveda ad avere copia della documentazione comprovante le modalità con cui il collegio ha svolto l’incarico. Tale documentazione riguarda: i verbali trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; i verbali del consiglio di amministrazione; i verbali dell’assemblea dei soci. Cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo Se la cessazione dell’obbligo di nomina interviene nel corso dell’incarico, l’organo di control lo rimane in carica fino alla naturale scadenza. Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno per tre esercizi consecutivi del supera mento di uno dei limiti di cui all’art. 2477, co. 2, lett. c), determina la cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Quanto alla pubblicità della cessazione dell’ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare l’assolvimento dell’obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a provvedere, anche individualmente. Al fine di evitare situazioni di incertezza, i sindaci in carica senza indugio danno comunica zione della cessazione al sindaco supplente in modo che quest’ultimo sia messo tempestivamente a conoscenza dell’incarico e quindi dell’assunzione delle relative funzioni. Assenza o incompletezza del collegio sindacale L’assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall’assemblea ovvero la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. Nelle s.r.l., in caso di assenza, di mancata integrazione dell’organo di controllo da parte dall’assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (art. 2477, co. 5, c.c.). Commento Il termine di durata della carica è inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l’autonomia e l’indipendenza dell’organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l’esigenza di continuità nell’esercizio delle sue funzioni. L’esigenza di continuità delle funzioni del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. prorogatio per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell’incarico, rimangono in carica fino all’avvenuta sostituzione. Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. prorogatio è contemplata per la sola ipotesi di cessazione “programmata” dall’ufficio, vale a dire al ricorrere della scadenza dell’incarico. Viceversa, le ipotesi di cessazione connesse a eventi non prevedibili, quali la decadenza e la rinuncia all’incarico, hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio. Deve altresì osservarsi, da un lato, che la rinuncia va qualificata come atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario; dall’altro, che il diritto a porre termine ante tempus al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all’art. 2401 c.c., si inserisce nell’al veo dei criteri enunciati dal Codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall’incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del recedente per danni even tualmente causati. L’istituto della c.d. prorogatio assume carattere eccezionale e non suscettibile di applica zione analogica al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge e, pertanto, esso non è applicabile nelle ipotesi di dimissioni del sindaco (rinuncia). Ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia statuito l’applicabilità in via analogica delle previsioni di cui all’art. 2385 c.c. nei casi in cui il numero dei sindaci dimissionari sia superiore rispetto al numero dei sindaci supplenti9, si ritiene che la forzata permanenza in carica del sindaco rinunziante potrebbe rappresentare non solo una indebita restrizione del proprio di ritto alle dimissioni, ma, altresì, un vulnus all’efficacia dell’attività di vigilanza che gli compete; la quale presuppone terzietà e indipendenza di azione e di giudizio, che non debbono essere compromesse da fattori esterni, come potrebbero essere proprio quelli che hanno motivato le dimissioni. In ogni caso, innanzi alle dimissioni del sindaco non sostituibile con un supplente (per antecedente cessazione di quest’ultimo o per completa intervenuta sostituzione dei sindaci effettivi già cessati con i supplenti), è dovere dell’organo amministrativo attivarsi affinché l’assemblea provveda all’immediata sostituzione dello stesso, anche al fine di prevenire il verificarsi della causa di scioglimento che potrebbe determinarsi in caso di perdurante in completezza dell’organo di controllo. Resta fermo che, alla luce delle incertezze manifestate da parte della giurisprudenza in or dine alla efficacia immediata della rinuncia, è opportuno che il sindaco cessato dalla carica verifichi che la società abbia provveduto ad annotare la cessazione dall’incarico presso il competente registro delle imprese. Decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, qualora l’organo di amministrazione non provveda a effettuare gli adempimenti pubblicitari, il sindaco cessato può sollecitare l’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c., ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n.24110, facendo pervenire presso il registro delle imprese la documentazione comprovante la cessazione dell’incarico. 1.7 Passaggio di consegne Principi Ai sindaci neonominati spetta il controllo sulla pregressa gestione solo nel caso in cui riscontrino, nel corso della programmata attività di vigilanza, palesi irregolarità. Riferimenti normativi Artt. 2403 e 2407 c.c. Criteri applicativi I sindaci chiamati a sostituire il collegio scaduto – al fine di scongiurare eventuali pregiudizi alla società e di poter procedere, al contempo, alla corretta esecuzione dell’incarico – devo no ricevere piena collaborazione sia a livello informativo, sia attraverso la messa a disposi zione di tutta la documentazione atta alla migliore comprensione circa l’esistenza dei rischi inerenti, ivi compresa la pronta consegna del libro dei verbali del collegio sindacale. In condizioni normali, l’attività di vigilanza non si estende a fatti anteriori all’assunzione dell’incarico, in quanto il principio dell’affidamento consente di confidare che il comporta mento del collegio sindacale scaduto (specie con riferimento all’ultimo bilancio approvato) sia stato conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità richieste dal la natura dell’incarico. Tuttavia, qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza emergessero precedenti gravi irregolarità che comportino effetti anche sulla gestione attuale, compete ai sindaci subentranti l’obbligo di attivarsi immediatamente, segnalandone l’esistenza agli organi competenti, perché questi assumano i provvedimenti opportuni, ed esercitando, se del caso, tutti i consueti poteri di reazione previsti dalla legge, al fine di evitare che errori pregressi possano creare danni alla società e ai terzi creditori. Commento Il dovere di vigilanza che i sindaci di nuova nomina hanno sulla pregressa gestione non si estende ai fatti anteriori all’assunzione della carica. L’eventuale responsabilità potrà essere loro ascritta solo a condizione che le palesi e gravi irregolarità (qualora sussistenti) possano essere rilevate a posteriori con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico di sindaco. 1.8 Sostituzione Principi La sostituzione dei sindaci avviene nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto. Riferimenti normativi Artt. 2401 c.c. Criteri applicativi Con riferimento al collegio sindacale non incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Qualora più sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano. I sindaci subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio nel rispetto della composizione del collegio sindacale previ sta dalla legge e dallo statuto. Qualora con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale, deve essere, senza indugio, convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del medesimo. I nuovi nominati scadono insieme con i sindaci in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, salvo deroghe statutarie, dal più anziano dei sindaci effettivi che resta in carica fino alla prima assemblea successiva al suo insediamento. Commento Nelle s.r.l., in caso di nomina di un sindaco unico, al ricorrere di cause di cessazione anticipa ta dell’organo di controllo (morte, rinunzia o decadenza), fatta eccezione per quelle società che, conformemente a quanto disposto dallo statuto, abbiano provveduto alla nomina del sindaco (unico) supplente (Cfr. Norma 1.1., Commento), l’organo di amministrazione deve senza indugio attivarsi perché i soci provvedano al conferimento dell’incarico di controllo. In caso di inerzia, è possibile, altresì, ricorrere al meccanismo di nomina giudiziale previsto dall’art. 2477, co. 5, c.c. Note (1) La versione aggiornata delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate è stata pubblicata il mese di dicembre 2024. (2) Nella s.p.a., anche in forma cooperativa, non è mai ammessa la nomina dell’organo di controllo monocratico (id est: sindaco unico) e, laddove ciò avvenga, la carica non dovrà essere accettata. (3) Per completezza si ricorda che alla s.r.l. sono concesse tre possibilità: 1) nomina del solo organo di controllo con attribuzione della revisione legale; 2) nomina dell’organo di controllo e del revisore legale; 3) nomina del solo revisore legale. (4) Rientra in tale casistica la percezione di un compenso dalla società e/o dalle società del Gruppo di ammontare tale, rispetto ai compensi complessivamente percepiti per l’attività professionale del sindaco, da poter far ritenere ad un terzo che l’indipendenza possa essere compromessa. (5) Sul concetto di significatività si rinvia alla tabella riportata nel Commento. (6) È doveroso evidenziare come l’art. 2399 c.c. non sia stato coordinato con le previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 in ordine alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Tuttavia, si ritiene che nella valutazione da effettuare in ordine alla sussistenza di una causa di ineleggibilità non possa essere omessa quella in ordine alla sussistenza del rapporto derivante dall’ unione civile. Parrebbe opportuno che tali rapporti (di coniugio, parentela affinità, etc.) siano considerati anche relativamente alle relazioni intercorrenti con il direttore generale della società, quando allo stesso siano attribuiti poteri di rappresentanza. (7) Vedi nota precedente. (8) Cfr. art. 1, lett. b), legge 49/2023. (9) L’aspetto è stato affrontato, ex pluribus, da Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2019, n. 29719; Cass. Civ., sez., sez. I, 8 novembre 2019, n. 28983; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9416, ove si è approdati a esiti differenti da quelli raggiunti dalla copiosa giurisprudenza di merito espressasi sulla c.d. prorogatio. (10) In tal senso, MISE, Circolare del 9 febbraio 2016, n. 3687/C. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e in altre vicende societarie | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e in altre vicende societarie < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 10 accoglie una serie di norme finalizzate ad indirizzare il comportamento dei sindaci in presenza di operazioni straordinarie della società. La sezione si arricchisce con la Norma dedicata alle operazioni straordinarie transfrontaliere (10.5); rivista anche la Norma 10.11 per tener conto delle modifiche apportate al testo dell’art. 2484 c.c. dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 10.1 Attività in caso di aumento di capitale Principi Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutegli dalla legge, acquisisce ogni informazione utile alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione. In caso di aumento del capitale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il collegio sindacale emette il proprio parere e vigila sulla corretta esecuzione dell’aumento di capitale, sollecitando gli amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge. Riferimenti normativi Artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, co. 1, 2443, 2444 c.c., 2481, 2481-bis, 2481-ter c.c. Criteri applicativi Negli aumenti di capitale a pagamento il collegio sindacale accerta che, nelle s.p.a., le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate (art. 2438 c.c.) e che, nelle s.r.l., i conferimenti precedenti siano stati integralmente eseguiti (art. 2481, co. 2, c.c.). In caso di aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro, il collegio deve inoltre vigilare sul rispetto della legge in ordine al versamento da parte dei sottoscrittori di almeno il venticinque per cento, o del maggior importo previsto dalla delibera di aumento, del valore nominale del capitale sottoscritto e, se previsto, dell’intero sovrapprezzo (art. 2439 e 2481-bis c.c.). In caso di sottoscrizione parziale dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea il collegio sindacale verifica se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto. In caso di aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, i sindaci verificano che sia stata predisposta la relazione di stima prevista per le s.p.a. dall’art. 2343 c.c. o la valutazione ex art. 2343-ter c.c. ed essi verificano che ricorrano le condizioni che consentono di adottare il procedimento alternativo al tradizionale, secondo le previsioni del richiamato art. 2343-ter c.c. Per quanto concerne le s.r.l., una clausola statutaria deve prevedere la possibilità di conferire in natura o di conferire la prestazione d’opera o di servizi del socio, occorrendo, in tali ipotesi, rispettare le previsioni di cui all’art. 2464, co. 5 e 6, c.c., oltre a quanto previsto dall’art. 2465 c.c. È fuor di dubbio, infatti che, nonostante l’art. 2481-bis c.c. taccia sul punto, la disciplina dettata per i conferimenti in natura in sede di costituzione trovi applicazione anche in sede di aumento di capitale. Il collegio sindacale di s.p.a. accerta, ai sensi dell’art. 2343-ter, co. 3, c.c., che il conferente abbia presentato la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario conferiti e, se si tratta di conferimenti di beni in natura e/o crediti, che sussistano le condizioni indicate nel secondo comma dell’art. 2343-ter c.c. Il collegio sindacale di s.p.a. verifica che gli amministratori nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese abbiano controllato le valutazioni contenute nella relazione di cui all’art. 2343 c.c. Inoltre, il collegio sindacale deve verificare che gli amministratori eseguano, nel termine di trenta giorni dall’iscrizione della società, i controlli previsti dall’art. 2343-quater c.c. Il collegio sindacale verifica che l’offerta di opzione ai soci e, se presenti, ai possessori di obbligazioni convertibili, sia depositata ai sensi dell’art. 2441, co. 2, c.c. presso il registro delle imprese e contestualmente resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet della società, o in mancanza presso la sede sociale. Il collegio verifica altresì che per l’esercizio del diritto di opzione ai soci sia concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta. In caso di proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il collegio sindacale verifica che le delibere rispettino le previsioni dell’art. 2441 c.c. e accerta il deposito dell’apposita relazione dell’organo amministrativo nei termini previsti ed emette la relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Tale parere è finalizzato ad accertare: – in primo luogo, i criteri utilizzati in relazione alla determinazione del prezzo di emissione; – in secondo luogo, se il sovrapprezzo di emissione delle azioni, in presenza di riserve nel patrimonio netto sia congruo, cioè tale da non danneggiare, di fatto, il valore delle azioni dei soci la cui possibilità di partecipare alla ricapitalizzazione è stata limitata o esclusa. La relazione del consiglio di amministrazione deve essere presentata al collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato dall’assemblea, mentre il parere dell’organo di controllo deve rimanere depositato presso la sede sociale almeno nei quindici giorni anteriori all’assise (art. 2441, co. 6, c.c.). I soci, all’unanimità, possono rinunciare ai termini previsti per il deposito della relazione. In caso di aumento in denaro, i soci, all’unanimità, possono rinunciare al parere di congruità del collegio sindacale sul valore del sovrapprezzo. In caso di aumento di capitale a titolo gratuito, il collegio verifica che le riserve e i fondi da imputare ad aumento di capitale sociale siano disponibili (ai sensi dell’art. 2442, co. 1, c.c. per le s.p.a. e dell’art. 2481-ter, co. 1, c.c. per le s.r.l.). Nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all’organo amministrativo, il collegio sindacale vigila sul rispetto delle formalità previste dall’art. 2443 c.c. per le s.p.a. e dall’art. 2481 c.c. per le s.r.l. Il collegio sindacale verifica il deposito da parte degli amministratori dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444 c.c. e della dichiarazione prevista dall’art. 2343-quater, co. 3, c.c. In caso di omissione dell’organo amministrativo in ordine al deposito, il collegio provvede, in via sostitutiva, a tale adempimento. 10.2 Attività in caso di riduzione del capitale sociale Principi Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale vigila sulla corretta e tempestiva riduzione del capitale, sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge. Riferimenti normativi Artt. 2327, 2445, 2446, 2447 c.c., artt. 2463, n. 4, 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater c.c. Criteri applicativi Riduzione volontaria In caso di riduzione volontaria del capitale, il collegio sindacale verifica, in particolare, che: • l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci indichi, in termini sufficientemente chiari e precisi, le ragioni e le modalità della riduzione; • la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, verificando in particolare che la riduzione rispetti i limiti per l’ammontare minimo del capitale sociale (artt. 2327 e 2463, n. 4, c.c.), nonché nelle s.p.a. quelli previsti per l’emissione di obbligazioni (art. 2413, co. 1, c.c.) e per l’acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.); • la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di novanta giorni dall’iscrizione della medesima nel registro delle imprese, purché non vi siano state opposizioni dei creditori. Riduzione per perdite Il collegio sindacale, in caso di durevole diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l’organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell’assemblea e alla presentazione a quest’ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società (ai sensi dell’art. 2446 c.c. per le s.p.a. e dell’art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata). Su tale relazione il collegio sindacale formula le proprie osservazioni. In particolare: • valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo; • esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale; • dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale. I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società unitamente alla relazione degli amministratori durante gli otto giorni precedenti l’assemblea (fatta salva nella s.r.l. una differente previsione dell’atto costitutivo). Qualora gli amministratori non provvedano, il collegio sindacale procede alla convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., perché adotti gli opportuni provvedimenti. I sindaci vigilano sulla completezza dei documenti da presentare in assemblea e verificano che gli amministratori diano conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Nel caso in cui l’assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l’adozione di opportuni provvedimenti, il collegio, in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio, deve verificare che l’assemblea riduca il capitale in proporzione alle perdite accertate, se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo o se non sono stati adottati altri provvedimenti risolutivi. In caso di inerzia dell’assemblea, il collegio, ove non provveda l’organo amministrativo, deve chiedere al Tribunale l’emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale (Cfr. Norma 9.1.). Nel caso in cui la ricapitalizzazione della società avvenga non attraverso l’abbattimento del capitale per perdite e successiva ricapitalizzazione, ma con mera ricapitalizzazione, si dovrà appurare che il patrimonio netto sia pari ad almeno i 2/3 del capitale risultante da detto aumento. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale In caso di perdite che riducono il capitale al disotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l’organo amministrativo convochi l’assemblea perché deliberi la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società (art. 2447 c.c. per le s.p.a. e art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata). I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministratori, durante gli otto giorni precedenti l’assemblea. Nel caso in cui l’assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti la sussistenza di una causa di scioglimento della società, i sindaci presentano al Tribunale istanza per l’accertamento della causa di scioglimento della società (art. 2484, co. 1, n. 4). Si veda la Norma 10.11. (28). Commento Anche nell’ambito della riduzione del capitale, l’attività dei sindaci è rivolta principalmente alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge e dello statuto. Con riferimento alla riduzione del capitale volontaria, sebbene la legge attribuisca ai soci la più ampia autonomia di ridurre il capitale, salvo il rispetto dei limiti minimi previsti da essa, si raccomanda al collegio di verificare con particolare attenzione che nella convocazione dell’assemblea e nel corso della medesima l’organo amministrativo provveda a indicare specificamente lo scopo della riduzione e le relative modalità di attuazione. Si osserva che se, dal punto di vista formale, i sindaci sono chiamati a verificare che nella convocazione e in sede assembleare siano correttamente esposte le condizioni e le modalità della riduzione, dal punto di vista sostanziale, l’assemblea ha pieni poteri di ridurre il capitale con il solo limite del rispetto delle norme generali in tema di conflitto di interessi e di buona fede e correttezza. In merito alla documentazione da presentare all’assemblea, sebbene la legge richieda esclusivamente la redazione di una situazione patrimoniale, si ritiene opportuno che l’organo amministrativo provveda alla redazione, oltre che dello stato patrimoniale, anche del conto economico, poiché quest’ultimo assolve alla funzione di informare i soci sulla gestione dinamica dell’impresa. Per quanto attiene alla riduzione per perdite, va ricordato che l’obbligo d’intervento degli amministratori si determina solo nel caso in cui si verifichino contestualmente una perdita e la riduzione del capitale di oltre un terzo. In altri termini, è legittimo che la società prosegua con capitale al di sotto dei limiti legali qualora la perdita non sia superiore a un terzo dello stesso. È tuttavia evidente che, al ricorrere di tali situazioni, il controllo dei sindaci sull’evoluzione della gestione della società sarà più stringente. L’obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge soltanto quando il valore del patrimonio netto si riduce durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale, sicché, fintanto che il patrimonio netto superi tale soglia, ovvero la riduzione sia inquadrabile, ad esempio, nella normale ciclicità dell’attività sociale, restano irrilevanti – ai fini della norma in esame – eventuali riduzioni anche al di sotto del minimo legale. Allo stesso modo sembra potersi ritenere che l’obbligo possa non essere adempiuto nel caso in cui la perdita sia recuperabile con ragionevole certezza entro la fine dell’esercizio successivo. In generale, si ritiene che gli amministratori debbano valutare, di volta in volta, l’effettiva condizione economico- patrimoniale della società, assumendo e suggerendo di conseguenza la condotta più opportuna. I sindaci dovranno verificare che tale condotta sia permeata da ragionevole prudenza. Nel dettaglio, se le perdite si riducano al di sotto delle soglie di rilevanza ovvero abbiano la ragionevole possibilità di ridursi durevolmente (ad esempio, a seguito della realizzazione di plusvalenze, di rinuncia a crediti o di versamenti a fondo perduto), e dunque il patrimonio netto risalga a un valore superiore ai due terzi del capitale: • prima della convocazione assembleare, può evitarsi di procedere alla stessa; • tra la convocazione e la riunione dell’assemblea, si può evitare l’assunzione di deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., o di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. dando atto a verbale delle circostanze sopravvenute. Viceversa, laddove la perdita sia rilevante, ai sensi dell’art. 2446, c.c. o dell’art. 2447 c.c. o dell’art. 2482-bis c.c. o dell’art. 2482-ter c.c., sia durevole e occorra dunque procedere alla riduzione del capitale, quest’ultima deve essere deliberata nella esatta misura delle perdite accertate; non è infatti ammissibile una riduzione parziale. In caso di convocazione dell’assemblea, la legge richiede la presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale da parte dell’organo amministrativo. La situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, predisposti secondo i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d’esercizio, e appare utile che includa le informazioni più rilevanti richieste dall’art. 2427 c.c. per offrire la migliore comprensione della generale situazione della società. La situazione patrimoniale deve fare riferimento a una data non antecedente i centoventi giorni rispetto alla data fissata per l’assemblea. Il collegio sindacale, sulla base di dati allo stesso forniti dagli amministratori o avvalendosi, se del caso, dello scambio di informazioni ex art. 2409-septies c.c. con il soggetto incaricato della revisione legale, predispone le proprie osservazioni alla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori. La legge non disciplina il contenuto delle osservazioni del collegio sindacale alla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori. Al riguardo, occorre precisare come le osservazioni dovrebbero riguardare non solo i dati di bilancio, ma anche le analisi e le proposte fatte dagli amministratori nella loro relazione. Circa i contenuti della relazione degli amministratori è opportuno che il collegio sindacale verifichi che gli amministratori abbiano descritto in modo congruo la situazione in cui versa la società, le soluzioni che intendono adottare e abbiano motivato il permanere o meno della continuità aziendale. Con riferimento alla situazione patrimoniale, il collegio sindacale deve porre in essere una serie di controlli, che non si traducono mai in un’attività di revisione legale, in funzione dei rischi valutati e del tempo a disposizione, finalizzati ad acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti circa la correttezza dei criteri di valutazione adottati dagli amministratori. È opportuno che il collegio esponga la portata dei controlli in un paragrafo preliminare delle proprie osservazioni. Nelle s.r.l. in cui sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale, l’art. 2482-bis, co. 2, c.c. prevede che “all’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale delle società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”. Si ritiene che, in questi casi, le osservazioni debbano essere redatte dall’organo di controllo (pluripersonale o unipersonale) se presente, mentre in assenza dell’organo sindacale, si ritiene che le osservazioni debbano essere redatte dal soggetto incaricato della revisione legale. Il collegio sindacale vigila che sia dato atto dei fatti rilevanti intervenuti tra il periodo di riferimento della relazione e la data fissata per l’assemblea. Nel caso di ricapitalizzazione della società, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull’esecuzione dei conferimenti, che potrà avvenire anche successivamente alla delibera assembleare, purché nel rispetto del termine fissato dall’assemblea e comunque non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni che l’esecuzione dei conferimenti richiede. Nei casi di riduzione del capitale di oltre un terzo rispetto al limite legale, i conferimenti necessari per riportare lo stesso al di sopra di detti limiti devono essere liberati entro il termine fissato per l’esercizio del diritto di opzione (cfr. ex art. 2439, co. 2, c.c.). In concreto, tale termine non potrà eccedere quello necessario per l’esercizio da parte dei soci del diritto di opzione, ovvero del diritto di preferenza dei soci che ne facciano richiesta sull’inoptato o infine quello eventualmente fissato per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione da parte di terzi. In questi casi, l’organo di controllo deve rendere edotti gli amministratori che eventuali intenti dilatori potrebbero indurre i sindaci a fare istanza al Tribunale per chiedere lo scioglimento e la liquidazione della società. Infine nel caso di ricapitalizzazione per perdite nelle società a responsabilità limitata, fermo restando che la deliberazione di ricostituzione possa essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale possa essere effettuata solo da alcuni soci, l’organo di controllo dovrà verificare che i soci siano tutelati attraverso il riconoscimento del diritto di sottoscrizione, vale a dire che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2482-quater c.c. 10.3 Attività in caso di trasformazione Principi Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull’osservanza delle disposizioni della legge e delle clausole statutarie relative alla trasformazione della società, accertando, sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, la conformità alle stesse della delibera di trasformazione e dei relativi atti di esecuzione. Riferimenti normativi Artt. 2498 – 2500-novies c.c. Criteri applicativi In ipotesi di trasformazione della società, il collegio sindacale verifica che: • la deliberazione di trasformazione sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell’assemblea e con la presenza dei necessari quorum costitutivi e deliberativi (inclusa la verifica del consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata e, salvo diversa previsione statutaria, di quello dei soci titolari di diritti particolari ex art. 2468, co. 3, c.c., ove la trasformazione comporti il venir meno di detti diritti); • siano tempestivamente adempiuti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera di trasformazione; • a ciascun socio venga attribuita nella società risultante dalla trasformazione una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, fermi restando i particolari criteri fissati per l’assegnazione delle quote o delle azioni al socio d’opera, se esistente. In caso di trasformazione progressiva (vale a dire di società di persone in società di capitali), il collegio sindacale, dopo l’accettazione dell’incarico, vigila che la perizia di stima del patrimonio (redatta ai sensi dell’art. 2342 c.c. o dell’art. 2465 c.c.) o in alternativa la documentazione di cui all’art. 2343-ter c.c., utilizzabile nel caso in cui la società di arrivo sia una s.p.a. a seguito delle novità recate dall’art. 20 d.l. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116/2014, sia allegata all’atto costitutivo e che il capitale della società sia determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo. Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale si trasformi in un tipo societario che non contempli la presenza dell’organo di controllo, questo viene meno e i suoi componenti cessano dalla data in cui la trasformazione produce effetti. 10.4 Attività in caso di fusione e di scissione Principi In ipotesi di fusione o di scissione di società, il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull’osservanza da parte dell’organo amministrativo delle norme di legge e di statuto applicabili. Sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, il collegio sindacale verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione. Riferimenti normativi Artt. 2501, 2506-quater c.c. Criteri applicativi In ipotesi di fusione o di scissione di società, il collegio sindacale verifica: • l’esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto, relazione accompagnatoria, situazione patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e di statuto, fermo restando che detto controllo concerne la legittimità dei documenti (ossia la loro conformità alle disposizioni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativi ivi previsti) e non il merito delle informazioni rese; • il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento (ivi incluso il rispetto delle prescrizioni di legge ove si opti per la pubblicazione della documentazione sul sito internet della società); • i presupposti per le semplificazioni documentali e procedurali; • la completezza dell’atto di fusione o di scissione e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione; • la conformità alla legge ed allo statuto delle delibere assunte nel corso della procedura; • la correttezza degli atti posti in essere ad esecuzione della fusione o della scissione e, in particolare, dell’assegnazione di azioni o di quote. In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento occorre che il collegio vigili sull’osservanza di quanto specificatamente previsto dalla legge (2501-bis c.c.). 10.5 Attività in caso di operazioni straordinarie transfrontaliere Principi Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull’osservanza delle disposizioni della legge e delle clausole statutarie in presenza di operazioni straordinarie transfrontaliere da sottoporre all’assemblea della società, accertando, sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, la conformità alle stesse della delibera e dei relativi atti di esecuzione. Riferimenti normativi Artt. 2506, co. 1, 2506-bis, 2506-ter, 2510-bis, c.c.; d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19. Criteri applicativi In ipotesi di operazioni straordinarie transfrontaliere della società, il collegio sindacale verifica: • la completezza e la conformità alla legge dei contenuti dei documenti (progetto, relazione amministratori, relazione esperto) previsti dalle disposizioni applicabili alla specifica operazione di trasformazione o di fusione o di scissione transfrontaliera; • la sussistenza dei presupposti per le semplificazioni documentali e procedurali; • il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti; • la non esistenza di debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero il loro soddisfacimento o prestazione di garanzia; • il rilascio del certificato preliminare attestante il rispetto delle procedure e delle formalità; • la congruità del valore di liquidazione determinato dagli amministratori; • la presenza del parere dell’esperto sulla congruità del valore di liquidazione nella trasformazione transfrontaliera; • per le società in liquidazione che non sia iniziata la distribuzione dell’attivo; • la completezza dell’atto di trasformazione o di fusione o di scissione e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione; • la correttezza degli atti posti in essere in esecuzione della trasformazione o della fusione o della scissione e, in particolare, dell’assegnazione di azioni o di quote. • che a ciascun socio venga attribuita nella società risultante una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, il cui valore sia congruo. Commento Il d.lgs. 19/2023 che attua la direttiva 2019/2121/UE con cui è stata modifica la precedente direttiva 2017/1132/UE, reca la nuova disciplina cui sono soggette le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere. La normativa comunitaria, volta ad armonizzare la disciplina presente nei diversi Paesi, introduce altresì talune garanzie a favore dei creditori, dei lavoratori e dei soci. Il decreto 19/2023, in particolare, norma per tutti i richiamati istituti: i) il procedimento; ii) gli adempimenti pubblicitari e l’efficacia di ciascuna operazione straordinaria; iii) i controlli di legalità (incluso il rilascio del “certificato preliminare”) da farsi nei Paesi interessati; iv) la tutela dei soci, dei lavoratori e dei creditori (inclusi quelli pubblici). Inoltre, per tutte le suddette operazioni è prevista la predisposizione del progetto mentre, per la fusione e la scissione, occorre preparare anche la relazione dell’organo amministrativo e quella dell’esperto indipendente. A favore dei soci dissenzienti è riconosciuto il diritto di recesso. 10.6 Attività in caso di conferimento e cessione di azienda Principi I collegi sindacali delle società interessate da operazioni di cessione e di conferimento di azienda, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigilano sul rispetto delle condizioni di legge previste per le dette operazioni, sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale. Riferimenti normativi Artt. 2342, 2343, 2343-ter, 2343-quater, 2440 e 2441, commi 4 e 6, 2464, 2465, 2466, 2481, 2481-bis, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, c.c.; art. 33 d.lgs. n. 231/2001; art. 14 d.lgs. n. 472/1997. Criteri applicativi I collegi sindacali, sia quello della società conferente, sia quello della società conferitaria, vigilano sulla disciplina applicabile ai conferimenti d’azienda, sollecitando eventualmente l’organo amministrativo alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e al rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni di statuto. I collegi sindacali della società conferente e di quella conferitaria verificano che i criteri seguiti nella determinazione del valore di conferimento e del valore delle azioni o quote ricevute in corrispettivo siano tecnicamente corretti; a tal fine assumono le necessarie informazioni in merito alle tecniche di valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale conferito. Il collegio sindacale della società conferitaria effettua i controlli previsti per l’aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura. Il collegio sindacale della società conferitaria verifica che: • in sede di delibera dell’aumento di capitale, le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate ex artt. 2438 c.c. e 2481 c.c.; • il conferimento sia accompagnato dalla necessaria perizia di stima e che questa contenga i contenuti minimi previsti per legge ex art. 2343 c.c. – o, sussistendone le condizioni, ci si sia avvalsi delle modalità di cui all’art. 2343-ter c.c. nel cui caso il collegio sindacale dovrà accertare che sia stata presentata l’opportuna documentazione – ovvero dalla relazione giurata redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c.; • l’organo amministrativo provveda nei termini previsti alle prescrizioni dell’art. 2343, co. 3 e co. 4, c.c., relative e conseguenti alla valutazione della stima peritale, salvo il caso in cui, sussistendone le condizioni, ci si è avvalsi delle prescrizioni di cui all’art. 2343-ter c.c. nel cui caso i sindaci dovranno accertare che l’organo amministrativo provveda nei termini previsti alle prescrizioni di cui all’art. 2343-quater c.c.; • qualora la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all’organo amministrativo, siano osservate le prescrizioni e le formalità previste dalla legge. Particolare attenzione deve essere posta nel verificare se il conferimento evidenzi un avviamento. In tal caso, ai sensi dell’art. 2426, co. 1, n. 6, c.c. il collegio sindacale esprime il proprio consenso perché l’avviamento possa essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale (Cfr. Norma 8.4.). In occasione della cessione dell’azienda, i Collegi sindacali, sia quello della società cedente sia quello della società cessionaria, vigilano sulla disciplina applicabile, sollecitando eventualmente l’organo amministrativo alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e al rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni di statuto. I Collegi sindacali della società cedente e di quella cessionaria verificano che i criteri seguiti nella determinazione del valore dell’azienda, compreso l’avviamento, siano tecnicamente corretti; a tal fine assumono le necessarie informazioni in merito alle tecniche di valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale ceduto e il collegio della società cessionaria esprime il proprio consenso perché l’avviamento possa essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale (Cfr. Norma 8.4.). Il collegio sindacale della società cessionaria verifica, in particolare, che l’organo di amministrazione abbia valutato in particolare: • la successione nei contratti (ex art. 2558 c.c.); • la successione nei crediti vantati dalla cedente (ex art. 2559 c.c.); • la successione nelle posizioni debitorie a carico della società cedente che risultino dalle scritture contabili (ex art. 2560 c.c.); • la successione nei rapporti di lavoro, in relazione al rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento e in ordine alla regolarità retributiva e contributiva effettuata a favore dei dipendenti fino alla data della cessione (ex art. 2112 c.c.); • la regolarità degli adempimenti di natura fiscale da parte della società cedente (ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997); • le eventuali sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 231/2001 alla società cedente; • i contenziosi in essere; • la durata del divieto di concorrenza (ex art. 2557 c.c.); • apposizione di condizioni; • la riserva della proprietà a favore del cedente. Quanto sopra trova applicazione anche nei casi in cui oggetto del conferimento o della cessione sia un ramo d’azienda. In tali casi, il collegio sindacale vigila sul rispetto delle condizioni previste dalla legge e sull’osservanza della disciplina applicabile in materia, verificando sia la regolare e puntuale esecuzione delle formalità di legge sia la correttezza tecnica dei criteri seguiti nella determinazione del valore del ramo d’azienda conferito o ceduto. 10.7. Attività in caso di affitto d’azienda Principi In caso di affitto di azienda, il collegio sindacale delle società interessate, nello svolgimento della funzione riconosciuta dalla legge e sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, vigila sul rispetto delle condizioni di legge previste per detta operazione. Riferimenti normativi Artt. 2112, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 c.c. Criteri applicativi In presenza di un contratto di affitto di azienda, il collegio sindacale vigila sul rispetto della disciplina applicabile, sollecitando eventualmente l’organo amministrativo alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e al rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni dello statuto. Il collegio sindacale delle società interessate verifica che i criteri seguiti nella determinazione del corrispettivo siano tecnicamente corretti; a tal fine assume le necessarie informazioni in merito alle tecniche di valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale oggetto del contratto di affitto. Potrà eventualmente utilizzare una perizia a tale scopo predisposta. Il collegio sindacale di entrambe le società interessate, dopo aver accertato che il contratto di affitto sia stato redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, nei casi in cui il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o la particolare natura del contratto lo rendano obbligatorio a pena di invalidità, verifica le informazioni rese in ordine a: • durata del contratto di affitto; • consistenza del patrimonio aziendale oggetto del contratto. È opportuno che il compendio aziendale da affittare sia analiticamente descritto in tutte le sue componenti e venga redatto apposito inventario; • i contratti in cui l’affittuario succede (art. 2558 c.c.); • eventuale successione nei crediti e nei debiti; • successione nei rapporti di lavoro, in relazione al rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento e in ordine alla regolarità retributiva e contributiva effettuata a favore dei dipendenti fino alla data dell’affitto (ex art. 2112 c.c.); • disciplina del divieto di concorrenza (ex art. 2557 c.c.); • uso della precedente ditta e modalità di esercizio (ex art. 2561 e 2563 c.c.); • individuazione dei corretti principi per la determinazione delle differenze di inventario in caso di retrocessione del complesso aziendale. Il collegio sindacale della società affittuaria, durante la vigenza del contratto di affitto, verifica che la società: • eserciti l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue; • mantenga in efficienza l’organizzazione produttiva, commerciale e amministrativa dell’azienda affittata nel rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte; • conservi le normali dotazioni di scorte; • gestisca l’azienda senza modificarne l’attuale destinazione; • non trasformi, modifichi o apporti migliorie all’azienda senza il preventivo consenso della società locatrice. 10.8 Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi Principi In caso di emissione di prestiti obbligazionari o di strumenti finanziari partecipativi, sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, il collegio sindacale vigila sul rispetto delle norme di legge (informativa, requisiti e procedure), dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile in relazione alla specifica operazione. Riferimenti normativi Artt. 2346, co. 6, 2349, co. 2, 2410 ss. c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale, nel caso sia emesso un prestito obbligazionario, verifica: • la legittimazione dell’organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci) a deliberare l’emissione del prestito; • l’osservanza delle disposizioni di legge e, in particolare, il rispetto dei limiti posti dalla legge all’emissione di obbligazioni; • la rispondenza del prestito ai principi di corretta amministrazione; • il rispetto del regolamento del prestito obbligazionario. I sindaci, nell’ambito dell’attività di vigilanza, verificano che: • l’emissione del prestito sia deliberata dall’organo amministrativo, salvo diversa disposizione statutaria o di legge; • la deliberazione di emissione risulti da verbale redatto da notaio e che la stessa sia stata depositata e iscritta a norma dell’art. 2436 c.c.; • i titoli emessi abbiano un contenuto conforme all’art. 2414 c.c.; • nel caso siano previste garanzie reali a favore dei sottoscrittori, la delibera di emissione delle obbligazioni contenga la designazione di un notaio che per conto dei sottoscrittori compia le formalità necessarie per la costituzione delle medesime garanzie (art. 2414-bis c.c.); • i sottoscrittori delle obbligazioni si legittimino nell’assemblea degli obbligazionisti (art. 2415 c.c.) e sia istituito e tenuto il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti (art. 2421, n. 7, c.c.); • gli obbligazionisti siano rappresentati da un rappresentante comune eletto dall’assemblea degli obbligazionisti o, in mancanza, dal Tribunale su richiesta di uno o più obbligazionisti o dell’organo amministrativo (art. 2417 c.c.); • nel caso in cui la società proceda a una riduzione del capitale sociale (art. 2413 c.c.), sia rispettato il vincolo di cui all’art. 2412 c.c.; • sia rispettata la procedura di cui all’art. 2420 c.c. in caso di sorteggio delle obbligazioni. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni i sindaci verificano che: • in ipotesi di capitale sociale interamente versato, l’assemblea straordinaria dei soci abbia determinato il rapporto di cambio, il periodo e la modalità di conversione e che il capitale sociale risulti interamente versato; • sia deliberato contestualmente l’aumento di capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione; • i titoli obbligazionari riportino, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 2414 c.c., il rapporto di cambio e le modalità di conversione; • nel primo mese di ciascun semestre l’organo amministrativo provveda all’emissione delle azioni da attribuire in conversione e che entro il mese successivo l’organo amministrativo depositi presso il registro delle imprese l’attestazione dell’aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse; • in pendenza dei termini per la conversione la società non deliberi modifiche statutarie concernenti la riduzione volontaria del capitale sociale o la distribuzione degli utili salvo quanto previsto dall’art. 2420-bis, co.4, c.c.; • venga proporzionalmente modificato il rapporto di cambio, nei casi di aumento del capitale sociale mediante imputazione di riserve o diminuzione dello stesso a causa di perdite. I sindaci sono poi tenuti a uno specifico obbligo di attestazione dall’art. 2412 c.c. L’attività espletata e la specifica attestazione prevista dall’art. 2412 c.c. risultano nel libro dei verbali delle adunanze del collegio sindacale. Analoghi controlli, senza tener conto dei limiti di cui all’art. 2412 c.c., devono essere eseguiti nella s.p.a. in caso di emissione di mini-bond. In questi casi dovranno valutarsi eventuali regole previste statutariamente e l’eventuale procedura per l’ammissione dei titoli alla quotazione. Il collegio sindacale, nel caso siano emessi strumenti finanziari partecipativi a fronte di particolari apporti ovvero a favore dei prestatori di lavoro, verifica: • la legittimazione dell’organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci ordinaria o straordinaria ovvero, in caso di strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, assemblea straordinaria) a deliberare l’emissione degli strumenti partecipativi; • l’osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto e, in particolare, il rispetto delle disposizioni statutarie che ne disciplinano condizioni e modalità di emissione, il conferimento di diritti patrimoniali e/o amministrativi, il trasferimento; • la rispondenza ai principi di corretta amministrazione; • il rispetto del regolamento di emissione degli strumenti partecipativi. Con riferimento alle s.r.l., si rammenta che l’attuale normativa consente, al ricorrere di determinate condizioni, di emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.). In tali ipotesi il collegio, nell’ambito dell’attività di vigilanza, deve, altresì, verificare la rispondenza di questa operazione ai presupposti previsti dall’art. 2483 c.c. e ai principi di corretta amministrazione sulla base dei suindicati criteri. In particolare, anche nelle s.r.l. è ammissibile ricorrere all’emissione di mini-bond. In tale circostanza, l’organo di controllo della s.r.l. dovrà accertare: • che la possibilità di emettere titoli di debito, ex art. 2483 c.c., sia contemplata dall’atto costitutivo; • quale sia l’organo competente a deliberare l’emissione e la regolarità della relativa delibera; • il rispetto di eventuali limiti, modalità e quorum; • che sia istituito il registro dell’emittente e la regolarità della sua tenuta; • il rispetto del regolamento del prestito. Note (28) L’art. 1, co. 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, modificando l’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, ha fornito precisazioni in ordine alla disciplina temporanea in materia di riduzione del capitale. Occorre evidenziare, allora, che l’attuale formulazione del summenzionato art. 6 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 stabilisce che: 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo co., numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile. 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”. (29) La dichiarazione di recesso del socio è immediatamente produttiva di effetti e il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio receduto. Quest’ultimo perde lo status di socio ma acquista il diritto di credito alla liquidazione della quota. (30) Per quanto attiene alla s.r.l., la norma di riferimento per il recesso del socio è rappresentata dall’art. 2473 c.c. In relazione alla determinazione del valore della quota sociale da rimborsare al socio, la legge, non replicando le previsioni di cui al summenzionato art. 2437-ter c.c. dettate per la s.p.a., non richiede al collegio sindacale o al sindaco unico l’espressione del parere. L’art. 2473 c.c. prevede che il rimborso vada effettuato in proporzione al patrimonio sociale, tenendo in considerazione il valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso e demandando tale determinazione, in caso di disaccordo, a una relazione giurata di un terzo nominato dal Tribunale che opererà ai sensi dell’art. 1349 c.c. V’è da dire, inoltre, che solo nella s.r.l. una previsione statutaria può individuare specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa: in tal caso, ai fini del rimborso della partecipazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2473 c.c., esclusa la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale sociale. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Accertamento e sanzioni | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Accertamento e sanzioni Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR. Requisiti d'accesso Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti (art. 1 co. 54 della L. 190/2014): Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 100.000 euro. Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per: - lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs.. 276/2003); - lavoratori dipendenti; - collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del D.Lgs.. 276/2003; - utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR); - somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR). Compensi a titolo di diritto d'autore I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla soglia di 85.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Imposta di bollo addebitata in fattura L'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso, concorrendo al limite d'accesso e permanenza nel regime e all'imponibile soggetto ad imposta sostitutiva. Condizioni ostative Il regime forfetario non può essere applicato in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014): Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a). Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b). Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c). Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività: - partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); - controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d). - Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis). - Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d- ter). Salvo specifiche eccezioni, le cause ostative sono verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime. Regimi speciali L'esercizio di un'attività soggetta ad un regime speciale IVA o espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modo forfetario preclude il regime agevolato per tutte le altre attività esercitate non in regime speciale. Tuttavia, se è esercitata un'attività agricola, produttiva di reddito fondiario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte. Rispetto ad un'attività in regime speciale IVA, l'utilizzo del regime forfetario è possibile a condizione che il contribuente, avendone facoltà, opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario. La necessità di esercitare preventivamente l'opzione per il regime ordinario non sussiste in caso di avvio di una nuova attività. Durata Il regime forfetario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione. Fuoriuscita dal regime Il regime forfetario viene disapplicato dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso, oppure si verifica una condizione ostativa. La fuoriuscita dal regime è immediata nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest'ultimo caso, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l'annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime. La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie. Opzione per il regime ordinario I soggetti in possesso delle condizioni per applicare il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1 co. 70 della L. 190/2014). Il vincolo triennale derivante dall'opzione non opera per le imprese in contabilità semplificata in quanto il regime di cassa applicato da tali imprese e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori; inoltre, il transito è possibile anche in costanza di opzione per il "regime delle registrazioni IVA", ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73. I citati chiarimenti sono stati estesi anche ai professionisti che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, hanno applicato il regime di contabilità semplificata mediante comportamento concludente. Fatta salva l'operatività dell'art. 1 co. 1 ultimo periodo del DPR 442/97, il vincolo triennale permane per i soggetti che hanno optato per la contabilità ordinaria. Transito dal regime di vantaggio al forfetario È possibile il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d'anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi. In tal caso: ai fini IVA, è sufficiente modificare sulle fatture il riferimento al regime forfetario, anziché a quello di vantaggio; ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno in cui è avvenuto il passaggio è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario (risposta interpello 14.5.2019 n. 140). Modalità d'accesso Il regime forfetario è applicato tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime. Inizio attività Nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 1 co. 54 e 57 della L. 190/2014, il regime forfetario può essere applicato in occasione dell'inizio dell'attività, indicando il codice 2 nella sezione "Regimi fiscali agevolati" del quadro B del modello AA9/12. L'omessa indicazione dell'intenzione di applicare il regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del D.Lgs.. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Attività in corso Per coloro che hanno già un'attività in corso, il passaggio al regime avviene senza effettuare specifiche comunicazioni, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VA14). @ riproduzione riservata Previous Next
- ART. 127 Responsabilità (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 127 Responsabilità (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. La società o l’ente controllante è responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto; c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. (2) 2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: a) solidalmente con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). (3) 3. [...] (4) 4. L’eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall’articolo 119. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua determinazione.“. (3) Comma sostituito dall’art. 8, comma 6, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Testo precedente: “La società o l’ente controllante è responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 122 ed è altresì solidalmente responsabile per le somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna società controllata.“. (4) Comma abrogato dall’art. 8, comma 6, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Testo precedente: “Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste prioritariamente alla società o ente controllante.“. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [n.d.r. ex artt. 75 e 98] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [n.d.r. ex artt. 75 e 98] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 3 bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. (2) 3 ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87. (2) 3 quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. (2) 3 quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. (3) 3 sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (4) 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili adottati dall’impresa (5) (6). Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. [...] (7) Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (8). Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. (9) 6. [...] (10) 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’articolo 89. 9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Le disposizioni si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dall’1.1.2006. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. h), L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (4) Comma inserito dall’art. 7, comma 11, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. (5) Le parole “adottati dall’impresa” sono state sostituite alla precedente “internazionali” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. d), DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (6) Periodo inserito dall’art. 11, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 28.2.2005 n. 38. Ai sensi del successivo art. 13, le disposizioni si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali. (7) Periodi soppressi dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dei periodi soppressi, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. 24.12.2007 n. 244, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell’1%; l’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lett. q), n. 1, decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. Testo precedente: “Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L’ammontare dell’eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.“. (8) Le parole “per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi” sono state sostituite alle precedenti “per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 96.“ dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (9) Periodo inserito dall’art. 83, comma 28-quater, lett. a), DL 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. Ai sensi del successivo comma 28-quinquies, le disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008. (10) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell’articolo 96 che eccedono l’ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Imposta sul reddito | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Imposta sul reddito Requisiti Per accedere alla tassazione agevolata del regime forfettario nel 2025, quindi al 15% o al 5% per le nuove attività, bisogna rispettare una serie di requisiti fissati dalla legge. Come ribadito dalla Circolare 32/2023 dell’Agenzia delle Entrate, per far parte di questo regime fiscale agevolato è necessario : aver conseguito ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno fiscale 2024 , ad esclusione di quelli legati all’adeguamento agli studi di settore e ai beni immobili usati per l’attività professionale, artistica o d’impresa; aver sostenuto spese non oltre 20.000 euro nel 2024 per il pagamento di dipendenti, collaboratori e altri oneri per lavoro accessorio; non aver ricevuto redditi da lavoro dipendente o assimilati nel 2024 oltre i 30.000 euro . Per usufruire delle agevolazioni del regime forfettario e ottenere la flat tax al 5% o al 15% è necessario inoltre essere residenti in Italia . Per quanto riguarda invece chi esercita più attività, ossia caratterizzate da codici ATECO diversi, in questo caso per valutare la possibilità di accedere o meno al regime forfettario bisogna tenere in considerazione il valore più elevato tra i ricavi e compensi percepiti dalle differenti attività. Tassazione sostitutiva Chi possiede i requisiti previsti dalla legge e aderisce al regime forfettario nel 2025 può usufruire di una tassazione sostitutiva dell’Irpef. In particolare, ai redditi generati dall’attività si applica un’imposta unica o flat tax del 15%, già prevista negli anni precedenti e confermata anche per il 2025. Questa tassazione viene calcolata sul reddito imponibile , un importo che si ottiene applicando ai compensi percepiti o ai ricavi conseguiti durante l’anno un apposito coefficiente di redditività . Questo coefficiente varia in base all’attività esercitata e al conseguente codice ATECO di riferimento, secondo delle specifiche tabelle previste dall’Allegato 2 della Legge n. 145/2018. Ad esempio , se un negozio che si occupa di vendita al dettaglio ha generato ricavi nell’anno per 55.000 euro, poiché a questa attività si applica un coefficiente di redditività del 40% si ottiene un reddito imponibile di 22.000 euro. Dal reddito lordo, però, si possono dedurre gli oneri previdenziali obbligatori. Ipotizzando un ammontare dei contributi INPS di 5.000 euro, è possibile calcolare un reddito netto di 17.000 euro. A questo si applica la tassazione agevolata per i forfettari del 15%, arrivando a un’imposta sostitutiva di 2.550 euro. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva è determinato applicando, per ciascuna attività, il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa). Tassazione del 5% per le nuove attività Il regime forfettario è l’unico regime fiscale in Italia ad offrire una tassazione così competitiva ai titolari di partita IVA. Tuttavia, oltre alla flat tax del 15% è disponibile anche una tassazione del 5% per le nuove attività. Si tratta di un’ulteriore agevolazione per i contribuenti che possiedono determinati requisiti, confermata anche per il 2025, che in certi casi permette di usufruire di una flat tax ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Per accedere a questa agevolazione è necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui: l’attività non deve rappresentare la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta in forma di lavoro autonomo o dipendente; il titolare della partita IVA oggetto della tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 5% non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività professionale, artistica o d’impresa in nessuna forma, neppure familiare o associata; qualora si prosegua l’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, in questo caso la legge permette di beneficiare della flat tax al 5% se l’importo complessivo dei compensi o dei ricavi generati durante l’anno non oltrepassa il limite di 85.000 euro necessario per accedere al regime forfettario. Tipologia di attività Coefficiente di redditività Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 40% Commercio all'ingrosso e al dettaglio (cod. 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) 40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81) 40% Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89) 54% Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68) 86% Intermediari del commercio (codice attività 46.1) 62% Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56) 40% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) 78% Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) 67% Altre agevolazioni Senza dubbio la tassazione ridotta è il principale vantaggio del regime forfettario 2025, ma non è l’unico beneficio disponibile per chi fa parte di questo regime fiscale agevolato. I cosiddetti forfettari, infatti, possono usufruire di altri importanti vantaggi che semplificano la gestione dell’attività e consentono di essere più competitivi sul mercato. Tra i benefici più rilevanti ci sono: esenzione ai fini IVA, sia sui ricavi e i compensi percepiti che in merito al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; esonero dalla liquidazione e dal pagamento dell’IVA, ad eccezione degli acquisti dall’estero e di operazioni di acquisto soggette al reverse-charge; esonero dalla registrazione delle fatture emesse in merito ai corrispettivi e agli acquisti; esenzione di tenuta e conservazione di documenti e registri, ad esclusione di fatture, documenti d’acquisto e bollette doganali di importazione; esonero dalla dichiarazione annuale IVA; in merito ai compensi o ai ricavi percepiti, i titolari di partita IVA in regime forfettario non sono soggetti alla ritenuta d’acconto, ma bisogna indicare in fattura che si è soggetti all’applicazione di questo regime fiscale agevolato; esonero dalla ritenuta alla fonte sugli emolumenti corrisposti e dall’obbligo di registrazione e conservazione delle scritture contabili, ad eccezione della ritenuta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; esonero dagli indici sintetici di affidabilità fiscale applicati all’attività. Inoltre, come previsto dal D.Lgs. 180/2024, dal 1° gennaio 2025 è possibile emettere la fattura semplificata anche per importi superiori i 400 euro. Bisogna ricordare anche che i forfettari devono comunque certificare i corrispettivi conseguiti e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali in modo conforme. In più, dal 1° gennaio 2024 anche chi aderisce al regime forfettario è sottoposto all’obbligo di fatturazione elettronica. Il modo più efficiente per gestire questi adempimenti è dotarsi di un software per la fatturazione elettronica , per semplificare l’emissione e la ricezione delle fatture in formato elettronico e concentrarsi sulla propria attività. L’opzione migliore al giorno d’oggi è rappresentata dai software gestionali in cloud, per gestire tutti i processi aziendali da qualunque luogo e in ogni momento, usufruendo della massima flessibilità e sicurezza oltre alla conservazione a norma per 10 anni dei documenti fiscali elettronici come previsto dalla legge. Compensi a titolo di diritto d'autore I compensi a titolo di diritto d'autore percepiti durante il regime forfetario, se connaturati con l'attività di lavoro autonomo svolta: beneficiano della deduzione forfetaria prevista dall’art. co. 8 del TUIR, nella misura del 25%, ovvero del 40% se l'autore ha un'età inferiore a 35 anni; si cumulano con gli altri compensi percepiti dal professionista, soggetti ai coefficienti di redditività predetti, e sull'ammontare complessivo è applicata l'imposta sostitutiva; sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d'acconto. Imposta di bollo addebitata in fattura L'importo dell'imposta di bollo applicata in fattura dal contribuente forfetario e chiesto a rimborso al cliente assume "natura di ricavo o compenso" e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Deduzione dei contributi previdenziali Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (art. 1 co. 64 della L. - 190/2014). L'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del TUIR. Ove il contribuente in regime forfetario sia fiscalmente a carico, l'eventuale eccedenza dei contributi può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. Contributi per il riscatto degli anni di laurea Non sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva i contributi previdenziali versati per il riscatto degli anni di laurea, in quanto non versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Eccedenza a credito utilizzata in compensazione L'eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario e utilizzata in compensazione nel corso dell'anno successivo va assoggettata a tassazione nell'ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta. Operativamente, occorre portare in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 del modello REDDITI PF, l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione. Indeducibilità dei contributi INAIL I premi INAIL versati per la posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non avendo natura di contributi previdenziali, sono esclusi dalla determinazione del reddito. Perdite fiscali pregresse Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono scomputabili le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1 co. 68 della L. 190/2014). Irrilevanza di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell'accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive. Cessione d'azienda Nell'ambito di una cessione d'azienda che si realizzi durante il regime forfetario sarebbe assoggettato a tassazione l'importo del corrispettivo relativo all'avviamento. Imposta sostitutiva Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%. Riduzione dell'aliquota per inizio attività I soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell'agevolazione: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare di ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore a 85.000 euro. La sussistenza della "mera prosecuzione" con altra precedente attività va valutata sotto il profilo sostanziale, ossia verificando se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. La prosecuzione rileva anche quando la cessazione del precedente rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente oppure si tratti di attività già svolte dal contribuente all'estero. La continuità con la precedente attività non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi. Versamento All'imposta sostitutiva si applicano le medesime disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF (art. 1 co. 64 della L. 190/2014). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime in esame: provvedono alla determinazione degli acconti d'imposta; applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione. Per il versamento dell'imposta sostitutiva, occorre riportare nella sezione Erario del modello F24 i seguenti codici: 1. 1790 - acconto prima rata; 2. 1791 - acconto seconda rata o unica soluzione; 3. 1792 – saldo 4. 8944 - sanzione per ravvedimento; 5. 1944 - interessi per ravvedimento. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Esonero dagli ISA I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF) (art. 1 co. 73 della L. 190/2014). I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. In un'ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. Comunicazione dei dati per il periodo d'imposta 2021 Limitatamente al periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI PF 2022), gli obblighi informativi sono adempiuti entro il 30.11.2024, al fine di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della L. 9.8.2023 n. 111, in materia di concordato preventivo biennale (art. 6 del DL 132/2023). Fruibilità di agevolazioni Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014). @ riproduzione riservata Previous Next
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Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 107 Altri accantonamenti [n.d.r. ex art. 73] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo. 2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell’articolo 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all’1 per cento. (2) Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza è deducibile in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi (3). L’ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione. 3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. 4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Periodo inserito dall’art. 23, comma 10, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 11. (3) Le parole “in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi” sono state sostituite alle precedenti “nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto” dall’art. 1, comma 71, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio