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- Scissione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Scissione di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Scissione @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
- Certificazione Unica | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Certificazione Unica In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Certificazione unica 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025. Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025. Normativa e prassi Provvedimento del 15 gennaio 2025 - Approvazione della Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 15/01/2025). Modelli e istruzioni Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2025. Motivi dell’aggiornamento Modello ordinario - pdf Modello sintetico - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Scadenze: al percettore delle somme: 17 marzo 2025; la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate: 31 marzo 2025; la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili: 31 ottobre 2025. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (3). 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. (4) Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, (5) a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (6), diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. (7) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (8) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (9) 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5 bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. (10) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Si veda l’art. 1, commi 100-105, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice delle società commerciali. (4) In merito, si segnalano l’art. 15, comma 21, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2, l’art. 1, comma 470 e seguenti, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211 e il DM 19.11.2002 n. 86, pubblicato in G.U. 8.5.2002 n. 106, relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa. (5) Le parole “o a due anni per le società sportive professionistiche,“ sono state sostituite alle precedenti “o a un anno per le società sportive professionistiche,“ dall’art. 33, comma 1, lett. a), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (6) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135. (7) Periodo inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (8) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (9) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 6. Classificazione dei redditi | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 6. Classificazione dei redditi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi. (1) 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Note: (1) Si veda l’art. 14, comma 4, L. 24.12.1993 n. 537, secondo cui nelle categorie di reddito di cui al presente articolo devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Si veda inoltre l’art. 14, comma 4-bis, L. 24.12.1993 n. 537 (inserito dall’art. 8 del DL 2.3.2012 n. 16) secondo cui nella determinazione dei redditi di cui al presente comma non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. (2) Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. (3) In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (4) Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (5) 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. (6) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77. (3) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (4) Periodo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione di applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4.10.2005. (5) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 35, L. 24.12.2007 n. 244, “tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art. 90 del testo unico delle imposte sui redditi (...), non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Rischi | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZIO > Amministrativo Rischi La gestione dei rischi aumenta la sicurezza e la competitività aziendale. Previous Next
- 4. Coniugi e figli minori | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 4. Coniugi e figli minori Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Pace | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Pace Pace, giustizia e istituzioni forti 4 maggio 2025 L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Fatti e cifre • Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi sono la magistratura e la polizia • Corruzione, concussione, furto ed evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo circa 1,26 mila miliardi di dollari l’anno; questa somma di denaro potrebbe essere usata per sollevare coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorni al di sopra di tale soglia per almeno sei anni • La percentuale di bambini che lasciano la scuola primaria nei Paesi colpiti da conflitti ha raggiunto il 50% nel 2011, comprendendo 28,5 milioni di bambini; ciò dimostra l’impatto che le società instabili hanno su uno dei principali obiettivi inseriti nell’agenda del 2015: l’istruzione • Lo stato di diritto e lo sviluppo sono caratterizzati da una significativa interrelazione e si rafforzano a vicenda, rendendo tale compresenza necessaria per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale ed internazionale. Traguardi 16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato 16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti 16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti 16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato 16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite 16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Communication | WPITTINI
Comunicazioni 23 aprile 2025
- Bilancio esercizio | WPITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio Bilancio di esercizio This is your Project Page. It's a great opportunity to help visitors understand the context and background of your latest work. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share. previus next i) Termini approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. ii) Iter approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iii) Rottamazione magazzino This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iv) Continuità aziendale This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.
- 15. Detrazioni per oneri [n.d.r. ex art. 13-bis] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 15. Detrazioni per oneri [n.d.r. ex art. 13-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (3). L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro (3) è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. (4) (5) c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [n.d.r. euro 129,11]. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonchè dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (6), inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (7). Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.(8) Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni [n.d.r. euro 18.075,99] o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni [n.d.r. euro 18.075,99] da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue [n.d.r. euro 15.493,71]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di euro 550 (9), limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (10). Con decreto (11) del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (12) e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto (13) del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; (14) (15) e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’in fanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 (16) per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera; (17) (15) e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonchè per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato; (18) (19) e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (20) f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (21). A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge. (22) Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza (23). Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; (24) (25) g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico - culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonchè l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; [ i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire [n.d.r. 1.291,14 euro], versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali [...] contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;] (26) i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; [i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire [n.d.r. 2.065,83 euro], a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis);] (27); i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive (28); i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, (29) dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa (30) [...] (31), per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. [...] (32) Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (33); i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate; (34) [i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);] (35) [i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;] (35) i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. (36) i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, (37) delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università (38), finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria (39) e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (40); i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (41); i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (42). 1 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (43), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (44) 1 bis. [...] (45) 1 ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire [n.d.r. 2.582,28 euro] degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.(46) Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. (47) 1 quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (48) 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), (49) e-ter (50) , e-quater) (51), f), i-quinquies) , i-sexies) e i-decies) (52) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti (53). Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 (54) del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 [n.d.r. euro 6.197,48]. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (55) 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. 3 bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. (56) (57) 3 ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (56) 3 quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c). (56) Note: (1) Il co. 629 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che, dall’1.1.2020, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano: - per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; - per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro. (2) Dall’1.1.2020, l’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). (3) Le parole “4.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “7 milioni di lire”, dall’art. 1, comma 202, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (4) Lettera inserita dall’art. 35, comma 22-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (5) Per la proroga dei termini alla presente lettera si veda l’art. 1, comma 9-quinquies, DL 12.5.2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.6.2014 n. 93. (6) La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 5- quinquies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (7) Le parole “, nonchè dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti” sono state inserite dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. (8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 29, la disposizione ha effetto dall’1.7.2007. (9) Le parole “di euro 550” sono state sostituite alle precedenti “di euro 500” dall’art. 1, comma 333, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 361, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Testo precedente: “le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000 [n.d.r. euro 387,34], limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 [n.d.r. euro 129,11] (11) Si veda il DM 6.6.2001 n. 289, pubblicato in G.U. 17.7.2001 n. 164. (12) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 955, la disposizione si applica a partire dall’anno d’imposta 2015. Testo precedente: “d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire [n.d.r. 1.549,37 euro] per ciascuna di esse;“. (13) Si vedano: - il DM 7.12.2023 n. 1577, pubblicato in G.U. 30.1.2024 n. 24, per il periodo d’imposta 2023; - il DM 23.12.2022 n. 1406, pubblicato in G.U. 14.2.2023 n. 37, per il periodo d’imposta 2022; - il DM 23.12.2021 n. 1324, pubblicato in G.U. 7.2.2022 n. 31, per il periodo d’imposta 2021; - il DM 30.12.2020 n. 942, pubblicato in G.U. 22.2.2021 n. 44, per il periodo d’imposta 2020; - il DM 19.12.2019, pubblicato in G.U. 11.2.2020 n. 34, per il periodo d’imposta 2019; - il DM 28.12.2018 n. 872, pubblicato in G.U. 19.3.2019 n. 66, per il periodo d’imposta 2018; - il DM 28.12.2017, pubblicato in G.U. 17.3.2018 n. 64, per il periodo d’imposta 2017; - il DM 23.12.2016, pubblicato in G.U. 7.3.2017 n. 55, per il periodo d’imposta 2016; - il DM 29.4.2016 n. 288, per il periodo d’imposta 2015. (14) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 955, la disposizione si applica a partire dall’anno d’imposta 2015. Testo precedente: “e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 1, comma 151, lett. a), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (15) La circ. Agenzia delle Entrate 2.3.2016 n. 3 (§ 1.15) ha chiarito che la nuova disciplina di detraibilità introdotta dalla L. 107/2015 si applica a partire dall’1.1.2015. La nuova disciplina ha quindi effetto già con riferimento ai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF, relativi al 2015. (16) Le parole “564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019” sono state sostituite alle precedenti “400 euro” dall’art. 1, comma 617, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (17) Lettera inserita dall’art. 1, comma 151, lett. b), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (18) Lettera inserita dall’art. 1, comma 665, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 666, le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. (19) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2018 n. 75067. (20) Lettera inserita dall’art. 1, comma 346, lett. a), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Ai sensi del successivo comma 347, la detrazione di cui alla presente lettera e-quater), spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021. (21) Le parole “euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente” sono state sostituite alle precedenti “lire 2 milioni e 500 mila [n.d.r. euro 1.291,14]“ dall’art. 12, comma 1, DL 31.8.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n. 124. (22) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, L. 22.6.2016 n. 112, pubblicata in G.U. 24.6.2016 n. 146. (23) Si veda il DM 22.12.2000, pubblicato in G.U. 30.12.2000 n. 303. (24) Lettera inserita dall’art. 1, comma 768, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 770, la disposizione si applica esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dall’1.1.2018. (25) Si veda l’art. 119, comma 4, DL 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77, per la detrazione elevata al 90%. (26) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. g), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 15, comma 2, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. (27) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. f), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. (28) Si veda il DM 28.3.2007, pubblicato in G.U. 9.5.2007 n. 106. (29) Le parole “i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 208, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (30) Le parole “e comunque in una provincia diversa” sono state sostituite alle precedenti “, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate” dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. In precedenza, le parole “, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,“ erano state inserite dall’art. 20, comma 8- bis, lett. a), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (31) Le parole “e comunque in una provincia diversa” sono state soppresse dall’art. 20, comma 8-bis, lett. b), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (32) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Testo precedente: “La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.“. In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 20, comma 8-bis, lett. c), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (33) Periodo inserito dall’art. 16, comma 1, L. 15.12.2011 n. 217, pubblicata in G.U. 2.1.2012 n. 1. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2012. (34) Lettera inserita dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (35) Lettera inserita dall’art. 1, comma 82, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 84, la disposizione si applica dall’1.1.2016 al 31.12.2020. La decorrenza della disposizione non è stata ulteriormente prorogata. (36) Lettera così inserita dall’art. 1, comma 319, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (37) Le parole “degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 294, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (38) Le parole “, nonchè a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università“ sono state inserite dall’art. 10, comma 3, DL 12.9.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013 n. 128. Ai sensi del medesimo comma 3, la presente disposizione si applica a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/2013 (12.11.2013). (39) Le parole “e universitaria” sono state inserite dall’art. 10, comma 3, DL 12.9.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013 n. 128. Ai sensi del medesimo comma 3, la presente disposizione si applica a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/2013 (12.11.2013). (40) Lettera inserita dall’art. 13, comma 3, lett. a), DL 31.1.2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007 n. 40. Ai sensi del successivo comma 8, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2007. (41) Lettera inserita dall’art. 1, comma 524, lett. a), L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. (42) Lettera inserita dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (43) Le parole “per importo non superiore a 30.000 euro annui” sono state sostituite alle precedenti “per importo non superiore a 2.065 euro annui” dall’art. 1, comma 137, lett. a), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del successivo comma 138, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. (44) Comma inserito dall’art. 15, comma 3, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158 (45) Comma abrogato dall’art. 14, comma 5, DL 28.12.2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2014 n. 13. Ai sensi del medesimo comma 5, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2014. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 7, comma 1, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. Ai sensi del medesimo comma 1, la disposizione si applicava a decorrere dall’1.1.2013. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 [n.d.r. 51,65 euro] e 200 milioni di lire [n.d.r. 103.291,38 euro] effettuate mediante versamento bancario o postale.“. (46) Periodo inserito dall’art. 44, comma 4-ter, DL 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007 n. 222, in vigore dall’1.12.2007. (47) Si veda il DM 30.7.1999 n. 311, pubblicato in G.U. 8.9.1999 n. 211. (48) Comma sostituito dall’art. 1, comma 27, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione [n.d.r. euro 516,46], la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.“. (49) La parola “e-bis),“ è stata inserita dall’art. 1, comma 151, lett. c), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (50) Le parole “e-ter),“ sono state inserite dall’art. 1, comma 665, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 666, le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. (51) Le parole “, e-quater)“ sono state inserite dall’art. 1, comma 346, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. (52) Le parole “, i-sexies) e i-decies)“ sono state sostituite alle precedenti “e i-sexies)“ dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. In precedenza, le parole “e), f), i-quinquies) e i-sexies)“ erano state sostituite alle precedenti “e) e f)“ dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (53) Le parole “per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti” sono state sostituite alle precedenti “per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito” dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (54) Le parole “dal comma 2” sono state sostituite alle precedenti “dal comma 3” dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (55) Periodo inserito dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (56) Comma inserito dall’art. 1, comma 629, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. (57) Per l’anno 2024 si veda l’art. 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
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- Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è La misura, istituita dall’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante “ Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy ” con una dotazione finanziaria è di 3 milioni di euro , ha l’obiettivo di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, promuovendo la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica. Il decreto interministeriale 5 settembre 2024 , in attuazione dell’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023, disciplina i criteri, le modalità e le procedure di accesso e di erogazione delle agevolazioni, individua i soggetti beneficiari e il Soggetto gestore incaricato della gestione della misura e definisce, altresì, le spese ammissibili e le procedure relative ai controlli. Con decreto direttoriale 11 marzo 2025 sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione necessaria per presentare le richieste di contributo. 2. A chi si rivolge Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per la navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, per fini commerciali e per la nautica sociale. 3. Le risorse disponibili La dotazione finanziaria è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2024. 4. Spese ammissibili Le agevolazioni sono concesse per l’acquisto di motori ad alimentazione elettrica e per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto. Sono ammesse, nello specifico le spese riguardanti l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto: di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità; di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB); di tipo “POD” di propulsione. I predetti motori elettrici devono essere commercializzati in conformità agli standard e alle disposizioni normative individuate all’articolo 5 del decreto interministeriale 5 settembre 2024 . Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 5. Le agevolazioni Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite dei seguenti importi: 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata; 10.000 euro per: motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna; motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna. Per le persone fisiche, che possono presentare domanda di agevolazione per l’acquisto di massimo due dei motori sopra elencati, il contributo massimo erogabile è pari a 8.000 euro, mentre per le imprese, che possono presentare domanda per l’acquisto di più motori, il contributo massimo erogabile è pari a 50.000 euro Le agevolazioni di cui al presente decreto, rivolte alle imprese, sono concesse ai sensi del regolamento de minimis. 6. Le erogazioni Le agevolazioni concesse sono erogate dal Soggetto gestore, su richiesta dei soggetti beneficiari, in un’unica soluzione, successivamente alla integrale conclusione degli investimenti e al pagamento delle relative spese. 7. Termini e modalità di presentazione delle istanze I temini per la presentazione delle domande apriranno dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio 2025. Le imprese potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ). 8. Normativa Decreto direttoriale 11 marzo 2025 Decreto interministeriale 5 settembre 2024 Legge 27 dicembre 2023, n. 206, art. 13 Legge sul Made in Italy Consulente Inimpresa Acquista 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- 29. Variazioni del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 26] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 29. Variazioni del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 26] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito. 2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. 3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. 4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale. 5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l’istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 79 Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 93] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 79 Scomputo degli acconti [n.d.r. ex art. 93] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L’importo da scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 24bis. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 24bis. Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3. (2) 2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo. (2) 3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. 4. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. 5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sè o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23. 6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purchè soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 152, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 159. (2) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 8.3.2017 n. 47060. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

