Gruppo Pittini Governo Investitori Responsabile Comunicazione Carriere Chi sei?
Ricerca
506 risultati trovati con una ricerca vuota
- ART. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [n.d.r. ex artt. 75 e 98] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [n.d.r. ex artt. 75 e 98] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 3 bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. (2) 3 ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87. (2) 3 quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis. (2) 3 quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. (3) 3 sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (4) 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili adottati dall’impresa (5) (6). Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. [...] (7) Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (8). Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. (9) 6. [...] (10) 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’articolo 89. 9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma inserito dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Le disposizioni si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dall’1.1.2006. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. h), L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (4) Comma inserito dall’art. 7, comma 11, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. (5) Le parole “adottati dall’impresa” sono state sostituite alla precedente “internazionali” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. d), DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (6) Periodo inserito dall’art. 11, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs. 28.2.2005 n. 38. Ai sensi del successivo art. 13, le disposizioni si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali. (7) Periodi soppressi dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dei periodi soppressi, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. 24.12.2007 n. 244, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell’1%; l’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lett. q), n. 1, decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. Testo precedente: “Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L’ammontare dell’eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.“. (8) Le parole “per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi” sono state sostituite alle precedenti “per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 96.“ dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (9) Periodo inserito dall’art. 83, comma 28-quater, lett. a), DL 25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. Ai sensi del successivo comma 28-quinquies, le disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008. (10) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 3, L. 24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Testo precedente: “Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell’articolo 96 che eccedono l’ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Imposta sul reddito | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Fiscale > Regime > Forfettario Giorno pubblicazione 21 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento 5 maggio 2025 A cura di: Walter Pittini Commercialista < Indietro Imposta sul reddito Requisiti Per accedere alla tassazione agevolata del regime forfettario nel 2025, quindi al 15% o al 5% per le nuove attività, bisogna rispettare una serie di requisiti fissati dalla legge. Come ribadito dalla Circolare 32/2023 dell’Agenzia delle Entrate, per far parte di questo regime fiscale agevolato è necessario : aver conseguito ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno fiscale 2024 , ad esclusione di quelli legati all’adeguamento agli studi di settore e ai beni immobili usati per l’attività professionale, artistica o d’impresa; aver sostenuto spese non oltre 20.000 euro nel 2024 per il pagamento di dipendenti, collaboratori e altri oneri per lavoro accessorio; non aver ricevuto redditi da lavoro dipendente o assimilati nel 2024 oltre i 30.000 euro . Per usufruire delle agevolazioni del regime forfettario e ottenere la flat tax al 5% o al 15% è necessario inoltre essere residenti in Italia . Per quanto riguarda invece chi esercita più attività, ossia caratterizzate da codici ATECO diversi, in questo caso per valutare la possibilità di accedere o meno al regime forfettario bisogna tenere in considerazione il valore più elevato tra i ricavi e compensi percepiti dalle differenti attività. Tassazione sostitutiva Chi possiede i requisiti previsti dalla legge e aderisce al regime forfettario nel 2025 può usufruire di una tassazione sostitutiva dell’Irpef. In particolare, ai redditi generati dall’attività si applica un’imposta unica o flat tax del 15%, già prevista negli anni precedenti e confermata anche per il 2025. Questa tassazione viene calcolata sul reddito imponibile , un importo che si ottiene applicando ai compensi percepiti o ai ricavi conseguiti durante l’anno un apposito coefficiente di redditività . Questo coefficiente varia in base all’attività esercitata e al conseguente codice ATECO di riferimento, secondo delle specifiche tabelle previste dall’Allegato 2 della Legge n. 145/2018. Ad esempio , se un negozio che si occupa di vendita al dettaglio ha generato ricavi nell’anno per 55.000 euro, poiché a questa attività si applica un coefficiente di redditività del 40% si ottiene un reddito imponibile di 22.000 euro. Dal reddito lordo, però, si possono dedurre gli oneri previdenziali obbligatori. Ipotizzando un ammontare dei contributi INPS di 5.000 euro, è possibile calcolare un reddito netto di 17.000 euro. A questo si applica la tassazione agevolata per i forfettari del 15%, arrivando a un’imposta sostitutiva di 2.550 euro. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva è determinato applicando, per ciascuna attività, il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa). Tassazione del 5% per le nuove attività Il regime forfettario è l’unico regime fiscale in Italia ad offrire una tassazione così competitiva ai titolari di partita IVA. Tuttavia, oltre alla flat tax del 15% è disponibile anche una tassazione del 5% per le nuove attività. Si tratta di un’ulteriore agevolazione per i contribuenti che possiedono determinati requisiti, confermata anche per il 2025, che in certi casi permette di usufruire di una flat tax ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. Per accedere a questa agevolazione è necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui: l’attività non deve rappresentare la prosecuzione di un’attività precedentemente svolta in forma di lavoro autonomo o dipendente; il titolare della partita IVA oggetto della tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 5% non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività professionale, artistica o d’impresa in nessuna forma, neppure familiare o associata; qualora si prosegua l’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, in questo caso la legge permette di beneficiare della flat tax al 5% se l’importo complessivo dei compensi o dei ricavi generati durante l’anno non oltrepassa il limite di 85.000 euro necessario per accedere al regime forfettario. Tipologia di attività Coefficiente di redditività Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 40% Commercio all'ingrosso e al dettaglio (cod. 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) 40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81) 40% Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89) 54% Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68) 86% Intermediari del commercio (codice attività 46.1) 62% Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56) 40% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) 78% Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) 67% Altre agevolazioni Senza dubbio la tassazione ridotta è il principale vantaggio del regime forfettario 2025, ma non è l’unico beneficio disponibile per chi fa parte di questo regime fiscale agevolato. I cosiddetti forfettari, infatti, possono usufruire di altri importanti vantaggi che semplificano la gestione dell’attività e consentono di essere più competitivi sul mercato. Tra i benefici più rilevanti ci sono: esenzione ai fini IVA, sia sui ricavi e i compensi percepiti che in merito al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; esonero dalla liquidazione e dal pagamento dell’IVA, ad eccezione degli acquisti dall’estero e di operazioni di acquisto soggette al reverse-charge; esonero dalla registrazione delle fatture emesse in merito ai corrispettivi e agli acquisti; esenzione di tenuta e conservazione di documenti e registri, ad esclusione di fatture, documenti d’acquisto e bollette doganali di importazione; esonero dalla dichiarazione annuale IVA; in merito ai compensi o ai ricavi percepiti, i titolari di partita IVA in regime forfettario non sono soggetti alla ritenuta d’acconto, ma bisogna indicare in fattura che si è soggetti all’applicazione di questo regime fiscale agevolato; esonero dalla ritenuta alla fonte sugli emolumenti corrisposti e dall’obbligo di registrazione e conservazione delle scritture contabili, ad eccezione della ritenuta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; esonero dagli indici sintetici di affidabilità fiscale applicati all’attività. Inoltre, come previsto dal D.Lgs. 180/2024, dal 1° gennaio 2025 è possibile emettere la fattura semplificata anche per importi superiori i 400 euro. Bisogna ricordare anche che i forfettari devono comunque certificare i corrispettivi conseguiti e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali in modo conforme. In più, dal 1° gennaio 2024 anche chi aderisce al regime forfettario è sottoposto all’obbligo di fatturazione elettronica. Il modo più efficiente per gestire questi adempimenti è dotarsi di un software per la fatturazione elettronica , per semplificare l’emissione e la ricezione delle fatture in formato elettronico e concentrarsi sulla propria attività. L’opzione migliore al giorno d’oggi è rappresentata dai software gestionali in cloud, per gestire tutti i processi aziendali da qualunque luogo e in ogni momento, usufruendo della massima flessibilità e sicurezza oltre alla conservazione a norma per 10 anni dei documenti fiscali elettronici come previsto dalla legge. Compensi a titolo di diritto d'autore I compensi a titolo di diritto d'autore percepiti durante il regime forfetario, se connaturati con l'attività di lavoro autonomo svolta: beneficiano della deduzione forfetaria prevista dall’art. co. 8 del TUIR, nella misura del 25%, ovvero del 40% se l'autore ha un'età inferiore a 35 anni; si cumulano con gli altri compensi percepiti dal professionista, soggetti ai coefficienti di redditività predetti, e sull'ammontare complessivo è applicata l'imposta sostitutiva; sono soggetti alle stesse modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d'acconto. Imposta di bollo addebitata in fattura L'importo dell'imposta di bollo applicata in fattura dal contribuente forfetario e chiesto a rimborso al cliente assume "natura di ricavo o compenso" e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Deduzione dei contributi previdenziali Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (art. 1 co. 64 della L. - 190/2014). L'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del TUIR. Ove il contribuente in regime forfetario sia fiscalmente a carico, l'eventuale eccedenza dei contributi può essere dedotta, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'art. 433 c.c. Contributi per il riscatto degli anni di laurea Non sono deducibili dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva i contributi previdenziali versati per il riscatto degli anni di laurea, in quanto non versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Eccedenza a credito utilizzata in compensazione L'eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario e utilizzata in compensazione nel corso dell'anno successivo va assoggettata a tassazione nell'ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta. Operativamente, occorre portare in riduzione dai contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 del modello REDDITI PF, l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione. Indeducibilità dei contributi INAIL I premi INAIL versati per la posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non avendo natura di contributi previdenziali, sono esclusi dalla determinazione del reddito. Perdite fiscali pregresse Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono scomputabili le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1 co. 68 della L. 190/2014). Irrilevanza di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell'accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive. Cessione d'azienda Nell'ambito di una cessione d'azienda che si realizzi durante il regime forfetario sarebbe assoggettato a tassazione l'importo del corrispettivo relativo all'avviamento. Imposta sostitutiva Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%. Riduzione dell'aliquota per inizio attività I soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell'agevolazione: il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare di ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore a 85.000 euro. La sussistenza della "mera prosecuzione" con altra precedente attività va valutata sotto il profilo sostanziale, ossia verificando se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. La prosecuzione rileva anche quando la cessazione del precedente rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente oppure si tratti di attività già svolte dal contribuente all'estero. La continuità con la precedente attività non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi. Versamento All'imposta sostitutiva si applicano le medesime disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF (art. 1 co. 64 della L. 190/2014). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime in esame: provvedono alla determinazione degli acconti d'imposta; applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione. Per il versamento dell'imposta sostitutiva, occorre riportare nella sezione Erario del modello F24 i seguenti codici: 1. 1790 - acconto prima rata; 2. 1791 - acconto seconda rata o unica soluzione; 3. 1792 – saldo 4. 8944 - sanzione per ravvedimento; 5. 1944 - interessi per ravvedimento. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Esonero dagli ISA I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF) (art. 1 co. 73 della L. 190/2014). I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. In un'ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. Comunicazione dei dati per il periodo d'imposta 2021 Limitatamente al periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI PF 2022), gli obblighi informativi sono adempiuti entro il 30.11.2024, al fine di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della L. 9.8.2023 n. 111, in materia di concordato preventivo biennale (art. 6 del DL 132/2023). Fruibilità di agevolazioni Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario (art. 1 co. 75 della L. 190/2014). @ riproduzione riservata Previous Next
- ART. 107 Altri accantonamenti [n.d.r. ex art. 73] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 107 Altri accantonamenti [n.d.r. ex art. 73] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo. 2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell’articolo 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all’1 per cento. (2) Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza è deducibile in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi (3). L’ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione. 3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. 4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Periodo inserito dall’art. 23, comma 10, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 11. (3) Le parole “in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi” sono state sostituite alle precedenti “nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto” dall’art. 1, comma 71, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 70 Redditi di natura fondiaria [n.d.r. ex art. 84] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 70 Redditi di natura fondiaria [n.d.r. ex art. 84] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell’ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti. 2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 65. Beni relativi all'impresa [n.d.r. ex art. 77] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85, a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695 [9 dicembre 1996, n. 695, n.d.r.]. 2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto. 3. Per le società di fatto si considerano relativi all’impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 53 [85, n.d.r.], i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa. 3 bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’articolo 79 [66, n.d.r.], nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Voucher internazionalizzazione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario Voucher internazionalizzazione Voucher internazionalizzazione Voucher internazionalizzazione Voucher internazionalizzazione 29 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Voucher internazionalizzazione Previous Next < Inimpresa Contattaci Previous Next 29 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Si comunica che i termini di rendicontazione , ai sensi degli artt. 7 e 13 del Bando Voucher Internazionalizzazione – anno 2024 , sono prorogati fino al 15 aprile 2025 . 350mila euro dalla Camera di Commercio di Bari per l’internazionalizzazione delle imprese Il bando intende favorire la crescita della competitività delle imprese attraverso un sostegno finalizzato all’acquisizione di servizi per internazionalizzarsi, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi 1. Introduzione 350mila euro in voucher per consentire alle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di business nelle aree già presidiate e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. Li mette a disposizione il “Bando Voucher Internazionalizzazione” della Camera di Commercio di Bari, e sono destinati a medie, piccole e microimprese (MPMI), aventi sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale di competenza dell’ente barese. «L’instabilità internazionale tocca inevitabilmente l’operatività sui mercati esteri anche delle nostre imprese. L’improvviso e sostanziale venir meno delle relazioni commerciali con la Russia, e il drastico ridimensionamento della domanda tedesca conseguente alla crisi economica, hanno reso necessario orientare o riorientare le micro, piccole e medie imprese su nuovi mercati. Il bando intende sostenere la crescita della loro competitività attraverso un sostegno finalizzato all’acquisizione di servizi e favorire l’avvio e lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, comprese le opportunità offerte dalle tecnologie digitali», spiega la presidente dell’ente Luciana Di Bisceglie. 2. Destinatari MPMI aventi sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari. 3. Entità del contributo L’entità del contributo viene stabilita nella misura massima di € 5mila per ciascuna impresa, con una intensità dell’agevolazione, in via ordinaria, pari al 60% dei costi sostenuti ed ammissibili al netto di Iva, a fronte di un investimento minimo ammissibile non inferiore ad € 2.000,00. L'intensità dell’agevolazione aumenta al 70% delle spese sostenute ed ammissibili allorquando le aziende decidano di operare in forma organizzata con un numero minimo di cinque imprese, usufruendo del coordinamento delle Associazioni di categoria o di Consorzi, fermo restando in capo ad ogni singola impresa in possesso dei requisiti previsti per le singole imprese, pena la decadenza della già menzionata premialità. Le imprese in possesso del rating di legalità usufruiranno di una premialità a seconda del numero di stelle attribuite dall’AGCM (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Ai fini del riconoscimento dei contributi previsti dal Bando in argomento, i progetti operativi dovranno ricomprendere uno o più dei seguenti ambiti di attività: a) potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera; b) ottenimento e rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione nei Paesi esteri; c) protezione del marchio dell’impresa all’estero; d) formazione manageriale o sviluppo delle competenze interne del personale per l’internazionalizzazione; e) partecipazione a iniziative per il “virtualmatchmaking”, B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali; f) avvio o sviluppo di business on line, attraverso l’utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali e realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce; g) partecipazione a progetti di incoming e missioni economiche all’estero; h) partecipazione a fiere in presenza svolte in un paese estero e fiere internazionali in presenza che si svolgono in Italia e, nello specifico, fiere internazionali certificate, fiere internazionali non certificate, le sole fiere nazionali che abbiano le caratteristiche di internazionalità (per la consultazione sulle caratteristiche delle fiere è disponibile il sito https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/ ); fiere in presenza che si svolgono nella regione Puglia e che promuovano le eccellenze regionali; i) le fiere digitali a prescindere dalla territorialità e dall'iscrizione al calendario fiere internazionali. 4. Regimi di aiuto Gli aiuti di cui al Bando sono concessi in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 adottato dalla Commissione Europea (GUUE L/2023 del 15.12.2023). 5. Modalità di invio delle domande La modalità di invio della domanda sarà telematica e potrà essere effettuata direttamente dall'impresa o avvalendosi di intermediario, attraverso specifica procura, utilizzando esclusivamente l’applicativo messo a disposizione da Infocamere per la gestione dei contributi. 6. Istruttoria delle domande E' prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 7. Erogazione del contributo Il contributo a fondo perduto sarà erogato, in un’unica soluzione, al netto delle ritenute di legge, a seguito di rendicontazione degli investimenti effettuati nell'ambito delle attività previste. Tempi : Domande dalle ore 9:00 del 24.04.2024 alle 12:00 del 15.04.2025 . Consulente Inimpresa 60 Prenota 16 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting!
- Processi | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZIO > Amministrativo Processi I processi amministrativi e informativi e la loro gestione migliora l'efficienza aziendale. Previous Next
- ART. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. L’opzione di cui all’articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. [...] (3) 2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto (4) periodo del comma 3 dell’articolo 115 e quelle [...] (5) del comma 3 dell’articolo 8. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59. (6) 2 bis. [...] (7) Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. (8) Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo. (8) (9) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”. In precedenza, la rubrica era stata sostituita dall’art. 1, comma 547, lett. c), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Per le disposizioni applicative, si veda il DM 23.4.2004, pubblicato in G.U. 30.4.2004 n. 101. (3) Periodo soppresso dall’art. 36, comma 16, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. Testo precedente: “L’opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’articolo 87.“. (4) Le parole “e del quarto” sono state inserite dall’art. 36, comma 10, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 11, la disposizione ha effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente al 4.7.2006. (5) Le parole “del primo e terzo periodo” sono state soppresse dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (6) Periodo inserito dall’art. 36, comma 16, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 17, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. (7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 3.1), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Testo precedente: “In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo.“. (8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 23, lett. d), n. 2), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (9) Comma inserito dall’art. 1, comma 547, lett. c), n. 2), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1063, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Poteri di controllo del collegio sindacale | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Poteri di controllo del collegio sindacale < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 5 attiene ai poteri di ispezione e controllo attribuiti ai sindaci dall’art. 2403-bis c.c. Tali poteri possono e devono essere esercitati dal collegio sindacale anche con scambi di informazioni con gli altri soggetti preposti ai controlli societari. Sono quindi analizzati gli scambi informativi con il soggetto incaricato della revisione legale, con l’internal audit (se nominato), con l’eventuale organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 a cui è dedicata la Norma 5.5 e, nei gruppi, con i membri degli organi di controllo delle controllate. 5.1 Atti di ispezione e controllo Principi I sindaci, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge, procedono, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo avvalendosi, se del caso, di propri dipendenti e di ausiliari. Riferimenti normativi Art. 2403-bis c.c. Criteri applicativi I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa esser loro eccepita, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Tali poteri sono esercitati, di norma, in via collegiale. Qualora un sindaco ritenesse comunque di procedere autonomamente ad atti di ispezione e controllo, è opportuno che di essi, così come dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti, sia data tempestiva informazione scritta, anche attraverso specifico verbale, agli altri componenti. Si ritiene altresì opportuno che, in ragione dell’importanza che il collegio sindacale riveste nella circolazione dell’informazione, sia previsto un periodico confronto con le altre funzioni eventualmente istituite. Gli atti di ispezione e di controllo effettuati dal collegio sindacale sono oggetto di apposita verbalizzazione. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Per quanto concerne il ricorso ai dipendenti e agli ausiliari dei sindaci si rinvia alla Norma 2.3. 5.2 Acquisizione di informazioni dall’organo amministrativo Principi Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie circa l’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Tale potere può essere esercitato anche con riferimento a società controllate. Il collegio sindacale ottiene periodica informazione dagli organi delegati sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società e da sue controllate. Il collegio sindacale è informato dagli amministratori di potenziali conflitti di interessi. Ai fini dell’adempimento della funzione di vigilanza il collegio sindacale è destinatario di obblighi informativi da parte degli amministratori specificatamente individuati dalla legge o dallo statuto. Riferimenti normativi Artt. 2381, co. 5, 2403-bis, co. 2, c.c., 2405 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riguardo alle società controllate. Con riferimento a queste ultime le informazioni possono essere richieste anche direttamente agli organi di controllo delle società controllate. I dati e le informazioni fornite dagli amministratori, sia a seguito degli obblighi di informazione cui sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte del collegio sindacale, devono – tra l’altro – riguardare: • l’assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società; • l’attività svolta e le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate; • le operazioni infragruppo e con parti correlate; • le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi o che siano effettuate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Le informazioni richieste agli amministratori possono essere rilasciate per iscritto dagli stessi, con un apposito rapporto, oppure verbalmente. In questo ultimo caso, è opportuno che il collegio sindacale comunichi agli amministratori il proprio verbale o un estratto del verbale che riepilogherà i dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma del contenuto. Tale procedura si rende particolarmente raccomandabile a fronte di riunioni fra il collegio sindacale e amministratore unico, in relazione al mancato ausilio, in merito alle scelte e alle strategie aziendali dei verbali del consiglio di amministrazione (22). In ogni caso, il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Non è necessaria un’autonoma verbalizzazione del collegio sindacale quando le informazioni siano fornite in occasione di un’adunanza del consiglio di amministrazione, anche a seguito dello specifico obbligo degli organi delegati di riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Le fonti informative del collegio sindacale sono rappresentate da tutte le comunicazioni di cui lo stesso è destinatario, o su cui è chiamato a esprimere il proprio parere, o a formulare osservazioni; in particolare: • le notizie degli amministratori delegati circa il generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, co. 5, c.c.); • la denunzia da parte dei soci di fatti censurabili posti in essere dagli amministratori (art. 2408 c.c.); • le notizie circa ogni interesse degli amministratori in una determinata operazione della società (art. 2391 c.c.); • le notizie di dissenso di un amministratore rispetto alle delibere assunte dal consiglio di amministrazione (art. 2392, co. 3, c.c.); • la notifica dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.); • la comunicazione dell’amministratore che rinuncia al suo ufficio (art. 2385 c.c.); • la relazione sulle proposte di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, co. 6, c.c.); • la relazione sulla situazione patrimoniale della società il cui capitale è diminuito oltre un terzo per perdite (artt. 2446 e 2482-bis c.c.); • il rendiconto finale del patrimonio destinato allo specifico affare (art. 2447-novies c.c.); • la relazione sulla gestione e il bilancio (art. 2429 c.c.). In tali circostanze, il collegio sindacale verifica l’adempimento dell’eventuale dovere informativo a carico degli amministratori e, in caso di omissione, verbalizza la violazione ed eventualmente ne sollecita l’adempimento. 5.3 Scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale Principi Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale scambia tempestivamente informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale. Riferimenti normativi Artt. 2403-bis, co. 3, 2409-septies c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, per l’espletamento dei rispettivi compiti. La differente natura delle funzioni svolte da tali soggetti fa sì che le informazioni che essi possiedono siano diverse. Pertanto, le informazioni che il collegio sindacale scambia con l’incaricato della revisione legale devono intendersi limitate a quelle che si rendono necessarie per svolgere la propria funzione. Il collegio sindacale può chiedere all’incaricato della revisione legale: • le eventuali comunicazioni destinate alla direzione (c.d. lettere di suggerimenti); • le informazioni relative alla frequenza pianificata delle verifiche ex art. 14, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 39/2010 e secondo il principio di revisione (SA Italia) 250 B; • gli esiti delle verifiche periodiche ex art. 14, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 39/2010 e secondo il principio di revisione (SA Italia) 250 B; • le informazioni sulla generale portata e pianificazione della revisione e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale; • le informazioni in merito alla capitalizzazione dei costi di impianto ed ampliamento e delle spese di sviluppo, nonché dell’avviamento (ex art. 2426, co. 1, nn. 5 e 6); • la relazione di revisione legale sul bilancio d’esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato; • le informazioni, utili ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di irregolarità, in merito all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui al d.lgs. n. 231/2007 (Cfr. Norma 3.2.). È opportuno che le relazioni siano comunicate al collegio sindacale in tempo utile per consentirgli l’espressione di un consapevole giudizio, ai fini dell’elaborazione della relazione all’assemblea dei soci. Sono altresì oggetto di scambio nei limiti dei rispettivi compiti: • i dati e le informazioni rilevanti in ordine: – all’osservanza della legge e dello statuto; – al rispetto dei principi di corretta amministrazione; – all’assetto organizzativo, al sistema amministrativo-contabile, al sistema di controllo interno, al processo di informativa finanziaria, al sistema di revisione interna e al sistema di gestione del rischio; – alla valutazione della continuità aziendale; • le comunicazioni e le richieste, scritte e verbali, del soggetto incaricato della revisione legale rivolte agli amministratori e ai dirigenti; • l’esistenza di fatti censurabili o di irregolarità; • i dati e le informazioni che, in relazione al tipo di controllo effettuato dal soggetto incaricato della revisione legale, possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomalo da parte della società. In particolare, il collegio sindacale può evidenziare al soggetto incaricato della revisione legale eventuali elementi del processo di informativa finanziaria ovvero rappresentazioni di voci contenute nel progetto di bilancio ritenuti, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiedere allo stesso di comunicarne gli esiti. Salvo casi specifici che richiedano maggiore frequenza, è opportuno che il collegio sindacale incontri il soggetto incaricato della revisione legale nel corso dell’esercizio e scambi informazioni con quest’ultimo almeno in occasione delle fasi di avvio delle attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio. Ogni incontro può essere oggetto di verbalizzazione nella quale vengono sintetizzati i principali aspetti emersi dallo scambio di informazioni. Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. In particolare, nel verbale devono evidenziarsi: • i dati e le informazioni ricevuti dal soggetto incaricato della revisione legale; • i dati e le informazioni comunicati al soggetto incaricato della revisione legale; • l’inesistenza di dati e di informazioni specificatamente richiesti al soggetto incaricato della revisione legale cui non sia seguita la dovuta comunicazione; • la mancata comunicazione di dati o di informazione richiesti da parte del soggetto incaricato della revisione legale. Lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale non implica un obbligo23 per il collegio sindacale di condividere copia dei verbali di verifica periodica dallo stesso redatti. Ciò però non significa che sia preclusa al revisore la lettura dei verbali anche allo scopo di evitare limitazioni nella opinion. Commento Il collegio sindacale ha rapporti, in via diretta e autonomamente dagli altri organi, con il soggetto incaricato della revisione legale. In particolare, nell’espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, a proporre la nomina e a formulare il parere in merito alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale (art. 13 d.lgs. n. 39/2010), dall’altro lato, ad attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l’espletamento delle rispettive funzioni di controllo (art. 2409-septies c.c.). Le comunicazioni potranno avvenire anche tramite scambio di corrispondenza, relazioni scritte e rapporti non strutturati quali call conference o video-conference. 5.4 Rapporti con la funzione di controllo interno Principi Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza e sulla base del criterio di proporzionalità che tiene conto della natura e della dimensione dell’attività esercitata, il collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno adottato dalla società. Riferimenti normativi Artt. 2086, 2403 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno e al suo concreto funzionamento in conformità a quanto previsto dalla Norma 3.6. All’inizio dell’incarico e nel corso dello stesso, il collegio sindacale acquisisce dal preposto a tale funzione ovvero, se quest’ultimo non è presente, dall’organo amministrativo, le informazioni relative alla struttura di controllo interno, alle eventuali anomalie riscontrate nell’operatività delle procedure di controllo, nonché ai rischi identificati e alle procedure definite per la gestione e il contenimento sulla base dei sistemi formalizzati al fine di disciplinare i processi decisionali e la trasparenza dei processi di governo. A tale proposito, posto che i sistemi di gestione prevedono una serie di procedure finalizzate proprio a disciplinare attività e processi dell’azienda, nonché a fronteggiare e/o governare eventuali rischi, può essere proficuo implementare l’interazione del collegio con i responsabili dei sistemi di gestione eventualmente adottati dall’azienda (24). In considerazione della circostanza che in forza delle previsioni dell’art. 2086 c.c. il criterio di proporzionalità deve guidare l’applicazione degli orientamenti sulla “governance” per assicurare che i processi siano compatibili con i profili di rischio e il modello di business della società, le dimensioni, la natura e la complessità delle attività svolte devono orientare le scelte di governance. Il collegio sindacale può stabilire con il preposto al sistema di controllo interno, ove presente, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell’anno. È opportuno che il collegio sindacale incontri almeno una volta nel corso dell’esercizio il preposto al sistema di controllo interno e si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica. Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. 5.5 Rapporti con l’organismo di vigilanza Principi Ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dall’organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento e sull’osservanza del modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001. Il collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell’organismo di vigilanza a favore dell’organo amministrativo e dello stesso collegio sindacale. Riferimenti normativi Artt. 2086, 2380-bis, 2381, 2403, 2407, 2475 c.c.; d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Criteri applicativi In presenza dell’organismo di vigilanza (OdV) e nel caso in cui esso non sia composto in parte da sindaci ovvero non sia affidata al collegio sindacale la relativa funzione, il collegio acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all’autonomia richiesta dal legislatore per l’efficace esercizio delle funzioni assegnate all’ODV stesso. Ove applicabile, la verifica di tali aspetti si baserà sulle indicazioni presenti nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e ritenuti idonei dal Ministero della Giustizia a prevenire i reati, come richiamati dall’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 231/2001. Il collegio sindacale acquisisce dall’ODV le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società, al suo funzionamento e alla sua efficace attuazione. Essendo l’ODV un organismo dotato di specifici e autonomi poteri ispettivi, pur nell’ambito di una doverosa collaborazione reciproca tra collegio sindacale o ODV, non compete al collegio sindacale una ulteriore vigilanza di merito sull’operato dell’ODV. Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le relative risposte sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Il collegio sindacale dovrà, quindi, verificare che nel modello organizzativo siano previsti appositi flussi informativi finalizzati a garantire l’informazione periodica sull’attività svolta dall’OdV, specie con riferimento all’attività di vigilanza circa l’adeguatezza del modello, la sua efficace attuazione e il suo aggiornamento, in particolare riguardo all’inserimento dei nuovi reati presupposto presi in considerazione ed all’illustrazione delle procedure volte a presidiare le relative aree di rischio. Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui la società non abbia adottato il modello organizzativo, è necessario che il collegio sindacale solleciti gli amministratori ad un’adeguata riflessione in merito e, in assenza di valide ragioni, stimoli le necessarie attivazioni. Qualora l’organo amministrativo non intenda dotare la società del modello organizzativo nonostante le sollecitazioni dell’organo di controllo e senza adeguate motivazioni, il collegio sindacale può farne menzione nella relazione ex art. 2429 c.c., al fine di far constatare all’assemblea la propria attivazione in tal senso ed evitare, in ogni caso, qualsiasi possibile conseguenza, di cui all’art. 2407, co.2, c.c. Uno o più componenti dell’OdV possono essere scelti fra i sindaci della società: in tale ipotesi, il flusso informativo acquisisce, evidentemente, migliore diffusione e maggiore tempestività. La funzione di OdV può essere attribuita al collegio sindacale (ex art. 6, co. 4-bis, d.lgs. n. 231/2001): in tale ipotesi le due funzioni rimangono tuttavia distinte, pur se coordinate fra loro, e delle attività svolte nell’espletamento delle stesse dovrà essere fornita separata evidenza documentale, dovendo pertanto darsi contezza dell’attività svolta ex d.lgs. n. 231/2001 in verbali e in carte di lavoro distinti rispetto al libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e ai relativi documenti di supporto. Commento L’OdV costituisce un importante interlocutore per il collegio sindacale in quanto, il modello organizzativo soggetto alle attività di verifica di detto organismo, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta l’adeguatezza e il funzionamento. Anche in relazione ai precisi obblighi introdotti dal nuovo art. 2086 c.c., la valutazione dell’adeguatezza di tali assetti non può prescindere da una verifica delle misure organizzative volte a monitorare il rischio di commissione di eventuali reati presupposto e a ridurre tale rischio entro margini accettabili. Il collegio sindacale verifica che gli amministratori abbiano valutato l’adozione del modello organizzativo e l’operatività dell’OdV in conformità alle previsioni del modello, nonché l’autonomia e l’indipendenza del medesimo OdV necessarie per svolgere in modo efficace la funzione assegnatagli. Ove applicabile, la verifica di tali aspetti si baserà sulle indicazioni presenti nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e ritenuti idonei a prevenire i reati dal Ministero della Giustizia, come richiamati dall’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 231/2001. 5.6 Vigilanza nel gruppo di imprese Principi Nel gruppo di imprese il collegio sindacale verifica la sussistenza di attività di direzione e coordinamento e se tale circostanza risulti dai documenti societari e sia iscritta al competente registro delle imprese. Il collegio sindacale presta particolare attenzione alle operazioni infragruppo. Riferimenti normativi Artt. 2359, 2497, 2497-bis, 2497-ter, 2497-quater, 2497 quinquies, 2497-sexies e 2497-septies art. 2634 c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale accerta se svolge il proprio ruolo in una società parte di un gruppo. In caso positivo verifica altresì se la società in cui opera svolge ovvero è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. Nell’accertamento di cui sopra il collegio deve tener conto di quanto previsto dall’art. 2497-sexies c.c. Spetta ai sindaci della controllante accertare che le decisioni degli amministratori della controllante seguano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale evitando nocumento e/o danni a carico delle società controllate. I sindaci delle società controllate acquisiscono dall’organo amministrativo tutte le informazioni ritenute rilevanti per poter vigilare compiutamente sulle decisioni influenzate da un interesse di gruppo. Dovranno altresì verificare che le decisioni degli amministratori interessate da un interesse di gruppo confliggente siano motivate in modo chiaro e circostanziato, indicando le ragioni che le hanno determinate. Nei casi in cui l’organo gestorio della controllante impartisca direttive agli amministratori della controllata che possano risultare pregiudizievoli per gli interessi della società a valle, i sindaci di quest’ultima devono verificare che le decisioni dell’organo gestorio della controllata siano adeguatamente motivate e indichino i vantaggi compensativi. Una particolare attenzione, in relazione alle operazioni infragruppo, deve essere dedicata dai sindaci delle società coinvolte alle operazioni di finanziamento o garanzie. In queste operazioni il consiglio di amministrazione dovrà valutare e giustificare caso per caso se eventuali condizioni non di mercato possano giustificarsi in virtù di interessi di gruppo. Ciò potrebbe avvenire qualora la controllante svolga un’attività di direzione forte nei confronti della controllata o in generale quando l’apparente diseconomicità di un atto, isolatamente considerato, trovi giustificazione nel quadro dei benefici derivanti dall’appartenenza al gruppo (cd teoria dei vantaggi compensativi). Il collegio verifica che l’operazione infragruppo, sia opportunamente descritta e motivata in modo chiaro e circostanziato dall’organo gestorio nell’interesse del gruppo. Commento In un contesto che vede la presenza di società controllate e collegate va opportunamente evidenziato dagli amministratori se si è di fronte o meno a una situazione di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c. Tale circostanza va rappresentata sia al registro delle imprese, che negli atti societari della società controllata. Le situazioni di direzione e coordinamento possono derivare, ai sensi dell’art. 2497-cc. sexies da un controllo interno di tipo azionario con la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di altra società (art. 2359, co.1, n. cc. 1) o di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante (art. 2359, co. 1, n. cc. 2). Si considerano controllate anche le società che risultano sotto influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (art. 2359, co. 1, n. cc. 3). La sussistenza della direzione e coordinamento deve essere rilevata dagli amministratori anche eventualmente su segnalazione del collegio sindacale. Si deve altresì tener conto che ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c. sussiste una presunzione di direzione e coordinamento nei gruppi tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Nei casi di società sottoposte a direzione e coordinamento, le operazioni infragruppo, quando da questa influenzate, devono essere analiticamente motivate nei verbali del consiglio di amministrazione e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha determinato la decisione dell’organo amministrativo. Nelle motivazioni quando l’operazione fosse realizzata a condizioni non di mercato dovrà evidenziarsi l’interesse del gruppo, qualora sussistente. Tale interesse potrebbe ritenersi sussistente qualora la società controllante svolga attività “compensative” nei confronti della società controllata, o in generale quando l’apparente diseconomicità rinveniente da un atto isolatamente considerato trovi giustificazione nel complessivo risultato derivante dall’integrazione di ungruppo. Il collegio sindacale, pur non entrando nel merito delle singole deliberazioni, deve verificare che tutte le decisioni perfezionate dall’ organo gestorio siano opportunamente motivate e conformi al principio di corretta gestione. Di tali operazioni deve essere dato conto anche nella relazione ex art. 2428 c.c. 5.7 Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate Principi Nello svolgimento delle proprie funzioni, ricorrendo i presupposti di legge, il collegio sindacale vigila sull’attività svolta per tramite delle società controllate, acquisendo e scambiando informazioni con gli organi di amministrazione e controllo di queste ultime. Riferimenti normativi Artt. 2359, 2403-bis, co. 2 e 3, c.c. Criteri applicativi Il collegio sindacale pone particolare attenzione con riguardo all’esame delle operazioni infragruppo e delle informazioni fornite dagli amministratori nella relazione sulla gestione delle società controllate. A tal fine, il collegio sindacale può: • chiedere agli amministratori della società (anche con riferimento a determinati affari) notizie relative alle società controllate; • scambiare informazioni con gli organi di amministrazione e con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate. Il collegio sindacale concorda con i corrispondenti organi delle società controllate termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti prevedendo, eventualmente, incontri periodici. Possono essere oggetto di reciproco scambio le informazioni ritenute utili a adempiere le funzioni di propria competenza. In particolare, sono da considerarsi rilevanti le informazioni relative a: • funzionamento dei sistemi di amministrazione e controllo; • andamento generale dell’attività sociale; • le eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dell’attività di vigilanza. I sindaci possono, altresì, chiedere all’organo amministrativo di acquisire dagli amministratori delle controllate tutte le informazioni ritenute rilevanti per vigilare sull’attività della società controllante. I dati e le informazioni acquisite anche durante gli incontri sono oggetto di verbalizzazione da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritta dagli intervenuti. Note (22) Si veda quanto precisato nella Norma 4.4. circa l’opportunità di istituire volontariamente il libro delle determine dell’amministratore unico. (23) Del pari al collegio non è consentito l’accesso alle carte di lavoro del revisore. (24) A titolo d’esempio, ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 37001. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- ART. 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale [n.d.r. ex art. 60] (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale [n.d.r. ex art. 60] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. 2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. 3. [...] (3) 4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita. 5. [...] (4) 6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa. 7. [...] (5) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali (anche per opzione), cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all’art. 93, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. (3) Comma abrogato dall’art. 36, comma 20, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 21, la disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso al 4.7.2006. Testo precedente: “Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.“. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 70, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi dello stesso comma 70, la disposizione si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006. Testo precedente: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell’autorizzazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e s’intende accolta se l’ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L’autorizzazione ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L’autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 6, comma 5, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Testo precedente: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall’ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l’autorizzazione ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.“. (5) Comma abrogato dall’art. 6, comma 5, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005. Testo precedente: “Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non risultanti in bilancio.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli intermediari finanziari (2) possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. 2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono: a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari (3) rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà. 3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. 5. Gli intermediari finanziari (2) possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 6. L’intermediario finanziario (4) che non intende applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Testo precedente: “Art. 7 (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari). - Gli enti creditizi possono chiedere all’Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all’articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632. 2. L’istanza all’Agenzia delle entrate deve contenere: a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l’indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, la precisazione che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; b) nel caso di conversione di crediti, l’indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà; c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell’istanza, ad avvalersi, nei confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’articolo 11 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 3. L’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articolo 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (3) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi o finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (4) Le parole “intermediario finanziario” sono state sostituite alle precedenti “ente creditizio” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 38. Variazioni del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 35] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 38. Variazioni del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 35] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il cinquanta per cento di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell’unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori. 2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l’intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 10 aprile 2025 1. L’opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante; b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante; c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all’articolo 122; d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (2). 2. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio più periodi d’imposta. Il decreto di cui all’articolo 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” sono state sostituite alle precedenti “entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129” dall’art. 16, comma 2, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Ai sensi del successivo comma 5 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 33, lett. r), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 8, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. 10 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Titolare | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI Dal 2018, Pittini Walter aiuta i clienti italiani a raggiungere il loro potenziale. Garantiamo che individui, piccole imprese, imprese, organizzazioni no profit e tutti gli altri clienti con cui lavoriamo abbiano una comprensione completa delle loro finanze, consentendo loro di massimizzare i profitti. Siamo orgogliosi di essere un dottore commercialista versatile ed etico. Se hai bisogno di assistenza per la contabilità, la preparazione fiscale o qualsiasi altra questione relativa alla contabilità, saremo lieti di aiutarti. Contatta oggi stesso il nostro team per iniziare. PROFILO BIOGRAFICO PITTINI WALTER Nato il: 11-12-1967. Commercialista dal 15/11/1995. Walter Pittini, nato a Bari (BA) il 11 dicembre 1967, abilitato dottore commercialista nella sessione di novembre 1995, dal 13 agosto 2018 è dottore commercialista in Bari. Dai nostri primi clienti nel 2018, Pittini Walter è diventato il dottore commercialista di riferimento in Italia. Ogni membro del nostro team è esperto nella propria nicchia e monitora i rispettivi settori, in modo da fornire la guida più specifica e accurata possibile. Indipendentemente dai servizi per i quali ci assumi, sei in buone mani. Curriculum Vitae ISTRUZIONE • 16-08-1985: Windsor Cultural Centre Ltd: holiday language course – 4 weeks Degree of improvement: very good. • 30-09-1981 - 15-07-1987: I.T.C.S. “Giulio Cesare” in Bari Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore. • 30-09-1987 - 03-11-1995: Università degli Studi in Bari Laurea in Economia e Commercio; votazione: 108/110. • 08-04-1998 - 16-06-1998: EnAIP in Bologna Corso di Paghe e Contributi. • 15-11-1995: Ordine dei Dottori Commercialisti; Bari Abilitazione “Dottore commercialista”; votazione: 95/150. • 1999 - 2000: Fondazione dei Dottori Commercialisti; Bari Corso: “Procedure Concorsuali – IV Corso”. • 11-12-2000: A.N.Amm.I. Amministratore di condominio professionista. • 06-12-2004 - 13-12-2004: FORMA.TEMP Attestato: “Comunicazione interpersonale di base”. • 03-06-2008 - 05-06-2008: Centro Servizi Cup Firenze Corso di formazione: “Cup Metropolitano di Firenze” - SP-CUPINT51. • 11-11-2008 – 25-11-2008: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Attestato: “Corso di orientamento per il personale neo assunto”. • 17-06-2009: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Corso: “Applicativi SAGO-BOOK/DNLAB”. • 2009: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Attestato: “Lavorare in sicurezza nell'AOUC”. • 2018: Commercialista (https://pittini4.wixstudio.com/commercialista) Collaboratore capo • 2023: Condominio (https://pittini4.wixstudio.com/condominio) Collaboratore capo ESPERIENZE PROFESSIONALI • 1987 - 1989: Studio aziendale e tributario; Bari Consulenza contabile e fiscale. • 1990 - 1991: So.Ge.Co. S.r.l.; Bari Coordinamento rappresentanti. • 1992-1995: Lavori di carattere occasionale. • 1996: Data entry. • 10-03-1997 - 01-06-1998: Centro Contabilità Aziendale S.r.l.; Bologna Impiegato contabile e fiscale. • 1998 - 1999: Olivetti Wang Global Docente di Informatica ai corsi Euroformazione Difesa. • 24-09-1998 - 29-01-2004: Dottore commercialista Libero professionista: titolare di studio. • 2000 - 2004: Ordine dei Dottori Commercialisti; Bari Componente della Commissione di studio sulle Procedure Concorsuali. • 22-06-2000: Tribunale di Bari iscrizione in Albo Consulente Tecnico del Giudice. • 2000: Certificato A.N.Amm.I. Amministratore di condominio professionista • 20-11-2001 - 05-04-2002: Dieffe Moda S.p.A.; Bari Impiegato amministrativo. • 08-11-2004 - 19-11-2004: Kelly Services; Bari Docente di Contabilità Generale (Forma Temp 80 ore). • 15-03-2005 - 12-02-2008: IBM Italia S.p.A.; Segrate (MI); impiegato: Finance & Planning. • 10-03-2008 - 30-11-2016: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; Firenze Assistente amministrativo – Cat. C. • 13-08-2018: Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Iscrizione in classe A. • 2023: Manager qualificato; MIMIt dei Manager qualificati. • 20-12-2023: Commercialista Libero professionista: titolare di studio. • 08-04-2025: Expert in European Commission
- ART. 75 Base imponibile [n.d.r. ex art. 89] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 75 Base imponibile [n.d.r. ex art. 89] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d). 2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Assistenza | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Assistenza Prestare attenzione è costruire fiducia. 4 Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy

