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  • ART. 56. Determinazione del reddito d'impresa | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 56. Determinazione del reddito d'impresa Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II (3), relative alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5 (4) è computata in diminuzione del reddito [...] (5) a norma dell’articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8. (6) 3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 91, non concorrono alla formazione del reddito: a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone; b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all’articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo. 5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (7). Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all’articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 [art. 61, n.d.r.], i proventi dell’allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito. Se il periodo d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso. (8) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Le parole “e del capo VI del titolo II” sono così inserite dall’art. 2, comma 217, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (4) Le parole “non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5” sono state sostituite alle precedenti “non dedotti ai sensi degli articolo 96 e 109, commi 5 e 6,“ dall’art. 1, comma 33, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (5) La parola “complessivo” è stata soppressa dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (7) Per la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore, di cui al presente comma, si veda: - per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U. 4.4.2019 n. 80 (tutt’ora applicabile); - per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U. 13.7.2017 n. 162; - per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U. 7.1.2015 n. 4; - per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U. 17.6.2010 n. 139; - per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U. 13.6.2008 n. 137; - per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U. 27.4.2006 n. 97; - per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U. 30.12.2003 n. 301; - per il biennio 2001-2002, il DM 26.3.2002, pubblicato in G.U. 11.4.2002 n. 85; - per il biennio 1999-2000, il DM 6.3.2000, pubblicato in G.U. 22.3.2000 n. 68. (8) Periodo inserito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Detrazioni edilizie | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Detrazioni edilizie INDICE Introduzione Spese detraibili Tipologie Ristrutturazioni Edilizie Riqualificazione Energetica Ecobonus Sismabonus Sismabonus 2025 Sismabonus Acquisti Sismabonus acquisti 2025 Bonus Mobili Bonus mobili 2025 Contributo elettrodomestici Superbonus Superbonus 2025 Superbonus Barriere architettoniche Barriere architettoniche 2023 Bonus Verde Case «green» Bonus Facciate Bonus Edilizi Conclusione 1. Introduzione Le detrazioni edilizie sono agevolazioni fiscali che consentono ai contribuenti di recuperare una parte delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico degli edifici. Queste detrazioni possono variare a seconda del tipo di intervento e delle normative vigenti. Ecco una panoramica delle principali detrazioni edilizie disponibili in Italia. 2. Spese detraibili Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 10; nuovo art. 16-ter Tuir Contribuenti con reddito superiore a € 75.000. A decorrere dalle spese sostenute 2025. Nuovo ammontare massimo di spese detraibili. Variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare Le rate relative alle spese in esame: - sono escluse dal predetto nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024; - concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025. 3. Tipologie Ristrutturazione Edilizia: Consente di detrarre una percentuale delle spese per lavori di ristrutturazione su immobili residenziali. Efficienza Energetica (Ecobonus): Riguarda gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, come l'installazione di pannelli solari o la sostituzione di impianti di riscaldamento. Bonus Facciate: Si applica ai lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici, con specifiche limitazioni e requisiti. Superbonus 110%: Permette di detrarre il 110% delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, ma con requisiti più rigorosi. Requisiti Essere proprietari o possessori dell'immobile su cui si effettuano i lavori. Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni. Conservare la documentazione necessaria, come fatture e ricevute di pagamento. 4. Ristrutturazioni Edilizie Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% ex art. 16-bis TUIR; ▪ la detrazione si può effettuare in 10 anni e in quote di pari importo; ▪ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; ▪ il tetto di spesa è di 96mila euro per unità immobiliare; ▪ dopo l'approvazione del decreto legge del 16 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Aliquote e limiti di spesa artt. 16-bis Tuir e 16 d.l. 63/2013 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% Limite di spesa € 48.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi NO a spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili 5. Riqualificazione Energetica Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. a) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 14 del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007, eseguiti sulla singola u.i. oppure su parti comuni condominiali; ▪ Schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b); ▪ Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis); ▪Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis). Misure - 65%-50%; -Riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con incidenza >25% della s.d.l. con detrazione del 70%-75% (art. 14, comma 2-quater); - Interventi congiunti di riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica (art. 14, comma 2-quater.1) con detrazione 80%-85%. 6. Ecobonus Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 55 Aliquote L. 296/2006 e art. 14 d.l. 63/2013 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% * NO detentori e familiari conviventi. NO a spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 7. Sismabonus Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi in zone 1,2,3 con detrazione 50%; ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi in zone 1,2,3 con detrazione 70%-80% con passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore; ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su parti comuni condominiali in zone 1,2,3 con detrazione 75%-85% con passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore. Ammontare massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Ripartizione detrazione in 5 quote annuali di pari importo. Dal 17/02/2023 impossibilità di sconto in fattura o cessione credito. 8. Sismabonus 2025 Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 54-55 Aliquote e limiti di spesa art. 16 d.l. 63/2013 Il sismabonus acquisti è la detrazione che deriva dall’acquisto di unità immobiliaricomprese in edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 o 3 risultanti a seguito diinterventi di demolizione e ricostruzione dai quali sia scaturita una riduzione delrischio sismico. È una misura transitoria prevista fino alla fine del 2027 (articolo16, comma 1-septies, Dl 63/2013). L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento* per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 50% 36% 36% Limite di spesa € 96.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). Il presupposto è che l’intervento: sia stato assentito con una procedura autorizzatoria iniziata dopo il 1° gennaio 2017o con un titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017; sia eseguito da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare la qualeprovveda, entro 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successivaalienazione dell’immobile (non è rilevante che vengano cedute tutte le unitàcomprese nell’edificio ricostruito: la detrazione è connessa alle singolecompravendite che vengano stipulate, interpello 688/2021). L’intervento deve concernere la demolizione e ricostruzione di un intero edificio,ma non rilevano: né il fatto che la ricostruzione abbia come esito un volume maggiore rispetto aquello dell’edificio demolito, a patto che si tratti di un aumento volumetricoconsentito dallo strumento urbanistico (risposte a interpello 97/2021 e 363/2021); né il fatto che la ricostruzione post demolizione sia effettuata sul sedime delfabbricato demolito in quanto la costruzione può essere delocalizzata rispetto adetto sedime (interpello 478/2021). Non è rilevante che si tratti della vendita di unità per le quali sia stata dichiarata la “fine lavori” o che abbiano conseguito i requisiti per essere considerate agibili,poiché la detrazione è concessa anche per l’acquisto di unità acquistate “al grezzo” a condizione che (interpello 557/2020 e risoluzione 14/E/2024) si tratti di unitàdenunciate al catasto dei fabbricati (nelle categorie F/3 o F/4) e che siano staticompletati almeno i lavori strutturali con collaudo e rilascio delle prescritteasseverazioni (i modelli “Allegato B1” e “Allegato B2”) da parte del direttorelavori e del collaudatore statico. L’acquirente matura un diritto a detrazione (in dieci rate annuali) nella stessa misuraprevista per l’acquisto di abitazioni in immobili ristrutturati: 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027, e anche in questa ipotesi si pone la questione dell’acquisto di case“da adibire” ad abitazione principale, con una soluzione che si ritiene analoga aquella per il bonus acquisti (agevolazione peraltro non cumulabile con il sisma bonus, interpello 19/2021). Le percentuali di detrazione si applicano al prezzo d’acquisto, ma non oltre il limite di 96mila euro per unità immobiliare acquistata (le eventuali pertinenze, anche seaccatastate separatamente, sono tutt’uno con l’unità considerata). 9. «Sismabonus Acquisti» Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione di rischio sismico effettuati da imprese di costruzione/ristrutturazione con cessione entro 30 mesi, c.d. «sismabonus Acquisti», con detrazione 75%-85% del prezzo di acquisto. 10. «Sismabonus acquisti 2025» Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 54-55 Aliquote e limiti di spesa art. 1, comma 37, lett. b) Legge 234/2021 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% Limite di spesa € 96.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi. 11. Bonus Mobili Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 277 Modifica plafond spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 (precedente limite € 5.000 per gli anni 2023 e 2024) NUOVI LIMITI ▪ Spesa massima di € 8.000 per il 2023 ▪ Spesa massima di € 5.000 per il 2024 Acquisto di mobili ed elettrodomestici con detrazione 50% in 10 rate annuali. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. La classe energetica degli elettrodomestici deve essere: - Non inferiore alla classe A per i forni - Non inferiore alla classe E per lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie - Non inferiore alla classe F per frigoriferi e congelatori Telefisco 2023: acquisto valido anche senza fattura, via internet, purché la ricevuta contenga natura, qualità e quantità del bene acquistato e che il pagamento sia avvenuto con carta di credito del contribuente interessato 12. Bonus mobili 2025 Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 55 Aliquote e limiti di spesa art. 16, comma 2, d.l. 63/2013 2025 % Detrazione ordinaria 50% Limite di spesa € 5.000 Detrazione in quote annuali 10 rate • Aliquota di detrazione unica (per abitazione principale o no) • Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi • Comunicazione Enea per gli elettrodomestici • No per acquisto porte, pavimentazioni, tende e altri componenti d’arredo • La detrazione spetta a condizione che i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (01/01/2024) • Le spese per acquisto mobili possono precedere quelle di ristrutturazione ma devono essere posteriori alla data inizio lavori • Bonus non cedibile mortis causa o per cessione dell’immobile 13. «Contributo elettrodomestici» Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 107-110 • Finalità: ✓ sostenere la competitività del sistema produttivo industriale; ✓ sostenere i livelli occupazionali; ✓ incremento efficienza energetico in ambito domestico; ✓ riduzione dei consumi; • Contributo per la sostituzione di grandi elettrodomestici ad uso civile; • Beneficiari i soli utenti finali e per un solo elettrodomestico; • Beni ad alta efficienza energetica (minimo classe B) e prodotti in UE; • Contributo pari al 30% del costo di acquisto (max 100 € oppure 200 € per nucleo familiare con Isee ≤25.000 €); • Acquisto non legato a interventi di ristrutturazione; • Disposizioni attuative con decreto Ministero Imprese e made in Italy da emanarsi entro il 2 marzo 2025; • Compatibilità con il «bonus mobili». 14. Superbonus Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 894 Aliquote spese agevolabili: Misure ordinarie ▪ 90% per le spese sostenute nel 2023 ▪ 70% per le spese sostenute nel 2024 ▪ 65% per le spese sostenute nel 2025 Modifica art. 9 d.l. 176/22 (Aiuti-quater) [Conferma TELEFISCO 2023] Aliquota 110% per il 2023 Interventi effettuati dai condomini Delibera assembleare adottata (e attestata) entro il 18 novembre CILA entro il 31 dicembre 2022 Interventi effettuati dai condomini Delibera assembleare adottata (e attestata) fra il 18 e il 24 novembre CILA entro il 25 novembre Interventi diversi dai condominiali CILA entro il 25 novembre Interventi di demolizione e ricostruzione Entro il 31 dicembre 2022 * Attestazione ex art. 47 del d.p.r. 445/2000 15. Superbonus 2025 Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 56; Aliquote art. 119 d.l. 34/2020 Soggetti 2025 • Condomìni (compresi interventi trainati sulle singole u.i.) • Edifici con più u.i. (da 2 a 4) Onlus/Adv/Aps 65% • Onlus/Adv/Aps (ex comma 10-bis d.l. 34/2020) • Interventi in Comuni terremotati dal 1/4/2009 110% • Persone fisiche su singole u.i. (diverse dai casi precedenti) -- • IACP e Enti assimilati, Coop edilizie a proprietà indivisa -- • Acquisto case antisismiche (Supersismabonus acquisti) -- La detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta: ✓ presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; ✓ adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini; ✓ presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. 16. Superbonus Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 56. Opzione ripartizione spese 2023 in 10 anni Per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% o 90% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023. Tale opzione: ❑è irrevocabile; ❑richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2025 relativo al 2024). Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024 (30/06/2025). 17. Barriere architettoniche Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 365 Art. 119-ter del d.l. 34/2020 Proroga spese sino al 2025 Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (cfr. Cir 23/E del 2022 par. 3.5). Interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole u.i. Spese relative alla bonifica e smaltimento dell’impianto sostituito. (D.M. 236/89). La detrazione, ripartita fra gli aventi diritto, è pari al 75% delle spese sostenute. Rateazione in 5 anni Spesa massima: • 50.000 per edifici unifamiliari o per le u.i. situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; • 40.000 moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; • 30.000 moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Quorum assembleare ridotto Nuovo comma 4-bis art. 119-ter: approvazione lavori condominiali con maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio. 18. Barriere architettoniche 2023 Decreto Legge 212 del 29/12/2023, art. 3 Modifiche Art. 119-ter del d.l. 34/2020 Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 ❑ interventi agevolabili: Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto: - Scale - Rampe - Ascensori - Servoscala - Piattaforme elevatrici ❑ Pagamento con bonifico «dedicato», come quello delle ristrutturazioni ❑ Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato, attestante i requisiti d.m. 236/89 19. Bonus Verde Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 38 Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 1, comma 12 della legge 205/2017 ▪ Interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. ▪ Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensil. ▪ La detrazione è pari al 36% della spesa. ▪ Spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare abitativa. ▪ Rateazione in 10 anni. 20. Case «green» Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 76 Detrazione spese per il 2023 Acquisto unità immobiliari a destinazione residenziale entro il 31 dicembre 2023 Classe energetica A oppure B I cedenti devono essere: - Imprese costruttrici (cfr. C.M. 22/E/2013) - OICR immobiliari Detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto ai fini IVA Ripartizione in 10 quote costanti 21. Bonus Facciate Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 39 Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2022 Modifica dell’art. 1, comma 219 della legge 160/2019 ▪ Interventi su strutture opache della facciata ▪ Interventi su balconi/fregi/ornamenti ▪ Interventi di sola pulitura/tinteggiatura ▪ Interventi su edifici ubicati nelle zone A o B ex d.m. 1444/68 ▪ La detrazione è pari al 60% della spesa ▪ Nessun limite di spesa massima ▪ Rateazione in 10 anni 22. Bonus Edilizi Scadenze e misure 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bonus ristrutturazioni 50% 50% 50% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ Eco bonus 50%-65% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ Sisma bonus 50%-70%-75% 80%-85% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) Eco sisma bonus 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ SISMABONUS "ACQUISTI" 110% 75%-85% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) ____________________________________________________________________________________ BONUS MOBILI 50% 50% 50% 50% limite 10.000 limite 8.000 limite 5.000 limite 5.000 ____________________________________________________________________________________ CONTRIBUTO ELETTRODOMESTICI 30% Max 100/200 € ____________________________________________________________________________________ SUPERBONUS CONDOMINI 110% 90% 70% 65% (condizionato) ____________________________________________________________________________________ SUPERBONUS UNIFAMILIARI 110% 90% ____________________________________________________________________________________ BONUS BARRIERE AR75%CHITETTONICHE 75% * ____________________________________________________________________________________ BONUS VERDE 36% ____________________________________________________________________________________ BONUS AQUISTI CASE GREEN 50% ____________________________________________________________________________________ BONUS FACCIATE 60% ____________________________________________________________________________________ 23.Conclusione Le detrazioni edilizie rappresentano un'importante opportunità per i contribuenti italiani che desiderano ristrutturare o migliorare le proprie abitazioni. È fondamentale informarsi adeguatamente e rispettare i requisiti per poter usufruire di tali agevolazioni fiscali. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. (2) 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, L. 20.11.2017 n. 167 le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 3, L. 20.11.2017 n. 167. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 84 Riporto delle perdite [n.d.r. ex art. 102] (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 84 Riporto delle perdite [n.d.r. ex art. 102] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80. (2) 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. (3) 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 (4), relativamente agli interessi indeducibili, nonchè a quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all’aiuto alla crescita economica. (5) La limitazione non si applica qualora: a) [...] (6) b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (7) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal 6.7.2011. Testo precedente: “La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. [...] Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 33, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 1, comma 72, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal 6.7.2011. Testo precedente: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 36, comma 12, lett. a), DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (4) Le parole “di cui al comma 5 dell’articolo 96” sono state sostituite alle precedenti “di cui al comma 4 dell’articolo 96” dall’art. 1, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. (5) Periodo inserito dall’art. 1, comma 549, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 6. (6) Lettera soppressa dall’art. 36, comma 12, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 14, la disposizione si applica ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dal 4.7.2006. Testo precedente: “le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;“. (7) Periodo inserito dall’art. 7, comma 9, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 77 Aliquota dell'imposta [n.d.r. ex art. 91] (1) (2) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 77 Aliquota dell'imposta [n.d.r. ex art. 91] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento (3) (4). Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda l’art. 2, comma 2, DL 30.11.2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.1.2014 n. 5. (3) Le parole “24 per cento” sono state sostituite alle precedenti “27,5 per cento” dall’art. 1, comma 61, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del medesimo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016. In precedenza, le parole “27,5 per cento” erano state sostituite alle precedenti “33 per cento” dall’art. 1, comma 33, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (4) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.“. Per l’applicabilità della disposizione, si vedano, altresì, i commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Scissione | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Scissione di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Scissione @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni

  • Certificazione Unica | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Certificazione Unica In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Certificazione unica 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025. Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025. Normativa e prassi Provvedimento del 15 gennaio 2025 - Approvazione della Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 15/01/2025). Modelli e istruzioni Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2025. Motivi dell’aggiornamento Modello ordinario - pdf Modello sintetico - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Scadenze: al percettore delle somme: 17 marzo 2025; la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate: 31 marzo 2025; la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili: 31 ottobre 2025. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (3). 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. (4) Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, (5) a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (6), diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. (7) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (8) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (9) 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5 bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. (10) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Si veda l’art. 1, commi 100-105, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice delle società commerciali. (4) In merito, si segnalano l’art. 15, comma 21, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2, l’art. 1, comma 470 e seguenti, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211 e il DM 19.11.2002 n. 86, pubblicato in G.U. 8.5.2002 n. 106, relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa. (5) Le parole “o a due anni per le società sportive professionistiche,“ sono state sostituite alle precedenti “o a un anno per le società sportive professionistiche,“ dall’art. 33, comma 1, lett. a), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (6) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135. (7) Periodo inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (8) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (9) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 6. Classificazione dei redditi | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 6. Classificazione dei redditi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi. (1) 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Note: (1) Si veda l’art. 14, comma 4, L. 24.12.1993 n. 537, secondo cui nelle categorie di reddito di cui al presente articolo devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Si veda inoltre l’art. 14, comma 4-bis, L. 24.12.1993 n. 537 (inserito dall’art. 8 del DL 2.3.2012 n. 16) secondo cui nella determinazione dei redditi di cui al presente comma non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. (2) Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. (3) In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (4) Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (5) 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. (6) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77. (3) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (4) Periodo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione di applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4.10.2005. (5) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 35, L. 24.12.2007 n. 244, “tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art. 90 del testo unico delle imposte sui redditi (...), non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Rischi | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZIO > Amministrativo Rischi La gestione dei rischi aumenta la sicurezza e la competitività aziendale. Previous Next

  • 4. Coniugi e figli minori | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 4. Coniugi e figli minori Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Pace | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Pace Pace, giustizia e istituzioni forti 4 maggio 2025 L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Fatti e cifre • Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi sono la magistratura e la polizia • Corruzione, concussione, furto ed evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo circa 1,26 mila miliardi di dollari l’anno; questa somma di denaro potrebbe essere usata per sollevare coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorni al di sopra di tale soglia per almeno sei anni • La percentuale di bambini che lasciano la scuola primaria nei Paesi colpiti da conflitti ha raggiunto il 50% nel 2011, comprendendo 28,5 milioni di bambini; ciò dimostra l’impatto che le società instabili hanno su uno dei principali obiettivi inseriti nell’agenda del 2015: l’istruzione • Lo stato di diritto e lo sviluppo sono caratterizzati da una significativa interrelazione e si rafforzano a vicenda, rendendo tale compresenza necessaria per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale ed internazionale. Traguardi 16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato 16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti 16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti 16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato 16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite 16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Communication | WPITTINI

    Comunicazioni 23 aprile 2025

  • Bilancio esercizio | WPITTINI

    Sei in: Home > Impresa > Bilancio Bilancio di esercizio This is your Project Page. It's a great opportunity to help visitors understand the context and background of your latest work. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share. previus next i) Termini approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. ii) Iter approvazione This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iii) Rottamazione magazzino This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start. iv) Continuità aziendale This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

  • 15. Detrazioni per oneri [n.d.r. ex art. 13-bis] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 15. Detrazioni per oneri [n.d.r. ex art. 13-bis] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (3). L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro (3) è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. (4) (5) c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [n.d.r. euro 129,11]. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonchè dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (6), inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti (7). Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.(8) Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni [n.d.r. euro 18.075,99] o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni [n.d.r. euro 18.075,99] da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue [n.d.r. euro 15.493,71]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di euro 550 (9), limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (10). Con decreto (11) del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (12) e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto (13) del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; (14) (15) e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’in fanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 (16) per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera; (17) (15) e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonchè per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato; (18) (19) e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (20) f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (21). A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge. (22) Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza (23). Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; (24) (25) g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico - culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonchè l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; [ i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire [n.d.r. 1.291,14 euro], versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali [...] contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;] (26) i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; [i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire [n.d.r. 2.065,83 euro], a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis);] (27); i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive (28); i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, (29) dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa (30) [...] (31), per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. [...] (32) Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (33); i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate; (34) [i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);] (35) [i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;] (35) i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. (36) i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, (37) delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università (38), finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria (39) e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (40); i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (41); i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (42). 1 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (43), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (44) 1 bis. [...] (45) 1 ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire [n.d.r. 2.582,28 euro] degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.(46) Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. (47) 1 quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (48) 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), (49) e-ter (50) , e-quater) (51), f), i-quinquies) , i-sexies) e i-decies) (52) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti (53). Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 (54) del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 [n.d.r. euro 6.197,48]. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (55) 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. 3 bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. (56) (57) 3 ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (56) 3 quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c). (56) Note: (1) Il co. 629 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede che, dall’1.1.2020, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano: - per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; - per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro. (2) Dall’1.1.2020, l’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). (3) Le parole “4.000 euro” sono state sostituite alle precedenti “7 milioni di lire”, dall’art. 1, comma 202, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (4) Lettera inserita dall’art. 35, comma 22-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (5) Per la proroga dei termini alla presente lettera si veda l’art. 1, comma 9-quinquies, DL 12.5.2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.6.2014 n. 93. (6) La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 5- quinquies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (7) Le parole “, nonchè dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti” sono state inserite dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. La disposizione si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. (8) Periodo inserito dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo comma 29, la disposizione ha effetto dall’1.7.2007. (9) Le parole “di euro 550” sono state sostituite alle precedenti “di euro 500” dall’art. 1, comma 333, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46. (10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 361, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Testo precedente: “le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000 [n.d.r. euro 387,34], limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 [n.d.r. euro 129,11] (11) Si veda il DM 6.6.2001 n. 289, pubblicato in G.U. 17.7.2001 n. 164. (12) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 955, la disposizione si applica a partire dall’anno d’imposta 2015. Testo precedente: “d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire [n.d.r. 1.549,37 euro] per ciascuna di esse;“. (13) Si vedano: - il DM 7.12.2023 n. 1577, pubblicato in G.U. 30.1.2024 n. 24, per il periodo d’imposta 2023; - il DM 23.12.2022 n. 1406, pubblicato in G.U. 14.2.2023 n. 37, per il periodo d’imposta 2022; - il DM 23.12.2021 n. 1324, pubblicato in G.U. 7.2.2022 n. 31, per il periodo d’imposta 2021; - il DM 30.12.2020 n. 942, pubblicato in G.U. 22.2.2021 n. 44, per il periodo d’imposta 2020; - il DM 19.12.2019, pubblicato in G.U. 11.2.2020 n. 34, per il periodo d’imposta 2019; - il DM 28.12.2018 n. 872, pubblicato in G.U. 19.3.2019 n. 66, per il periodo d’imposta 2018; - il DM 28.12.2017, pubblicato in G.U. 17.3.2018 n. 64, per il periodo d’imposta 2017; - il DM 23.12.2016, pubblicato in G.U. 7.3.2017 n. 55, per il periodo d’imposta 2016; - il DM 29.4.2016 n. 288, per il periodo d’imposta 2015. (14) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 955, la disposizione si applica a partire dall’anno d’imposta 2015. Testo precedente: “e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;“. In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 1, comma 151, lett. a), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (15) La circ. Agenzia delle Entrate 2.3.2016 n. 3 (§ 1.15) ha chiarito che la nuova disciplina di detraibilità introdotta dalla L. 107/2015 si applica a partire dall’1.1.2015. La nuova disciplina ha quindi effetto già con riferimento ai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF, relativi al 2015. (16) Le parole “564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019” sono state sostituite alle precedenti “400 euro” dall’art. 1, comma 617, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (17) Lettera inserita dall’art. 1, comma 151, lett. b), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (18) Lettera inserita dall’art. 1, comma 665, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 666, le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. (19) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.4.2018 n. 75067. (20) Lettera inserita dall’art. 1, comma 346, lett. a), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Ai sensi del successivo comma 347, la detrazione di cui alla presente lettera e-quater), spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021. (21) Le parole “euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente” sono state sostituite alle precedenti “lire 2 milioni e 500 mila [n.d.r. euro 1.291,14]“ dall’art. 12, comma 1, DL 31.8.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n. 124. (22) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, L. 22.6.2016 n. 112, pubblicata in G.U. 24.6.2016 n. 146. (23) Si veda il DM 22.12.2000, pubblicato in G.U. 30.12.2000 n. 303. (24) Lettera inserita dall’art. 1, comma 768, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 770, la disposizione si applica esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dall’1.1.2018. (25) Si veda l’art. 119, comma 4, DL 19.5.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77, per la detrazione elevata al 90%. (26) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. g), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 15, comma 2, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. (27) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. f), DLgs. 3.7.2017 n. 117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma 1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica “in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”. (28) Si veda il DM 28.3.2007, pubblicato in G.U. 9.5.2007 n. 106. (29) Le parole “i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 208, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (30) Le parole “e comunque in una provincia diversa” sono state sostituite alle precedenti “, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate” dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. In precedenza, le parole “, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,“ erano state inserite dall’art. 20, comma 8- bis, lett. a), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (31) Le parole “e comunque in una provincia diversa” sono state soppresse dall’art. 20, comma 8-bis, lett. b), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (32) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Testo precedente: “La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.“. In precedenza, il periodo era stato inserito dall’art. 20, comma 8-bis, lett. c), DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172. (33) Periodo inserito dall’art. 16, comma 1, L. 15.12.2011 n. 217, pubblicata in G.U. 2.1.2012 n. 1. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2012. (34) Lettera inserita dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (35) Lettera inserita dall’art. 1, comma 82, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 84, la disposizione si applica dall’1.1.2016 al 31.12.2020. La decorrenza della disposizione non è stata ulteriormente prorogata. (36) Lettera così inserita dall’art. 1, comma 319, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (37) Le parole “degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 294, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. (38) Le parole “, nonchè a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università“ sono state inserite dall’art. 10, comma 3, DL 12.9.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013 n. 128. Ai sensi del medesimo comma 3, la presente disposizione si applica a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/2013 (12.11.2013). (39) Le parole “e universitaria” sono state inserite dall’art. 10, comma 3, DL 12.9.2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.11.2013 n. 128. Ai sensi del medesimo comma 3, la presente disposizione si applica a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 104/2013 (12.11.2013). (40) Lettera inserita dall’art. 13, comma 3, lett. a), DL 31.1.2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007 n. 40. Ai sensi del successivo comma 8, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2007. (41) Lettera inserita dall’art. 1, comma 524, lett. a), L. 24.12.2012 n. 228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore dall’1.1.2013. (42) Lettera inserita dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 1), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (43) Le parole “per importo non superiore a 30.000 euro annui” sono state sostituite alle precedenti “per importo non superiore a 2.065 euro annui” dall’art. 1, comma 137, lett. a), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del successivo comma 138, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. (44) Comma inserito dall’art. 15, comma 3, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158 (45) Comma abrogato dall’art. 14, comma 5, DL 28.12.2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.2.2014 n. 13. Ai sensi del medesimo comma 5, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2014. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.“. In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 7, comma 1, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in G.U. 9.7.2012 n. 158. Ai sensi del medesimo comma 1, la disposizione si applicava a decorrere dall’1.1.2013. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 [n.d.r. 51,65 euro] e 200 milioni di lire [n.d.r. 103.291,38 euro] effettuate mediante versamento bancario o postale.“. (46) Periodo inserito dall’art. 44, comma 4-ter, DL 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007 n. 222, in vigore dall’1.12.2007. (47) Si veda il DM 30.7.1999 n. 311, pubblicato in G.U. 8.9.1999 n. 211. (48) Comma sostituito dall’art. 1, comma 27, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Testo precedente: “Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione [n.d.r. euro 516,46], la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.“. (49) La parola “e-bis),“ è stata inserita dall’art. 1, comma 151, lett. c), L. 13.7.2015 n. 107, pubblicata in G.U. 15.7.2015 n. 162. (50) Le parole “e-ter),“ sono state inserite dall’art. 1, comma 665, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 666, le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. (51) Le parole “, e-quater)“ sono state inserite dall’art. 1, comma 346, lett. b), L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. (52) Le parole “, i-sexies) e i-decies)“ sono state sostituite alle precedenti “e i-sexies)“ dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. In precedenza, le parole “e), f), i-quinquies) e i-sexies)“ erano state sostituite alle precedenti “e) e f)“ dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (53) Le parole “per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti” sono state sostituite alle precedenti “per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito” dall’art. 1, comma 28, lett. a), n. 2), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (54) Le parole “dal comma 2” sono state sostituite alle precedenti “dal comma 3” dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (55) Periodo inserito dall’art. 1, comma 319, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (56) Comma inserito dall’art. 1, comma 629, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. (57) Per l’anno 2024 si veda l’art. 2, DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato in G.U. 30.12.2023 n. 303. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

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