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  • ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) (3) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) (4) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. (5) Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. (6) Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. (6) Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (6) 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione. 2 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società. (7) 3. [...] (8) 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. (9) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari [...] (10) emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (11) Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. (12) Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. (12) (13) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (14) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (15) 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) (16), diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo, (17) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non più di tre anni. (18) (19) 6 ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo. (18) (19) 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) (20); b) [...] (21) c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al [...] (22) corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera cquater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta. 8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. 9 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. (23) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Le parole “alle lettere a), b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “alle lettere a) e b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 1), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (4) Le parole “alle lettere b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “alla lettera b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 2), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (5) Periodo inserito dall’art. 37, comma 39, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 3), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 59, lett. a), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 999, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Per i proventi non incassati riferibili alle plusvalenze realizzate prima dell’1.1.2019 e derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, si applica ancora il regime della concorrenza parziale al reddito (cfr. DM 26.5.2017 e DM 2.4.2008) nella misura: - del 58,14% per atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2018; - del 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2009 al 31.12.2017; - del 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell’1.1.2009. Testo precedente: “Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.“. In precedenza, le parole “diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (9) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220; - l’art. 1, comma 83, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (10) Le parole “di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 67,“ sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (11) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“ In precedenza il periodo era stato inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (12) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (13) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 se relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo l’avvenuta dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.“. (14) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (15) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (16) Le parole “Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)“ dall’art. 1, comma 999, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (17) Le parole “diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,“ sono state sostituite alle precedenti “diverse da quelle di cui al comma 4” dall’art. 1, comma 59, lett. b), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. In precedenza, le parole “, diverse da quelle di cui al comma 4,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, con effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006 ai sensi del successivo comma 3. (18) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. (19) Ai sensi dell’art. 1, comma 583, lett. e), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014, a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. (20) Le parole “e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. d), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (21) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 999, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;“. (22) Le parole “25 per cento del” sono state soppresse dall’art. 1, comma 92, lett. c), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (23) Comma inserito dall’art. 1, comma 126, lett. b), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Secondo l’art. 1, comma 127 della L. 197/2022, le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5 del medesimo TUIR. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’art. 68, comma 6 del TUIR. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [n.d.r. ex art. 69] (1) (2) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [n.d.r. ex art. 69] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell’ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata convenuta. 3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi su periori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. 4. Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull’investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi [...] (3) in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico- finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 110. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Il presente articolo era stato modificato dall’art. 23, comma 10, del testo originario del DL 6.7.2011 n. 98. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla relativa legge di conversione. (3) Le parole “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” sono state soppresse dall’art. 26, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 56. Determinazione del reddito d'impresa | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 56. Determinazione del reddito d'impresa Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II (3), relative alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5 (4) è computata in diminuzione del reddito [...] (5) a norma dell’articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8. (6) 3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 91, non concorrono alla formazione del reddito: a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone; b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all’articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo. 5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (7). Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all’articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 [art. 61, n.d.r.], i proventi dell’allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito. Se il periodo d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso. (8) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Le parole “e del capo VI del titolo II” sono così inserite dall’art. 2, comma 217, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (4) Le parole “non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5” sono state sostituite alle precedenti “non dedotti ai sensi degli articolo 96 e 109, commi 5 e 6,“ dall’art. 1, comma 33, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (5) La parola “complessivo” è stata soppressa dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (7) Per la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore, di cui al presente comma, si veda: - per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U. 4.4.2019 n. 80 (tutt’ora applicabile); - per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U. 13.7.2017 n. 162; - per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U. 7.1.2015 n. 4; - per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U. 17.6.2010 n. 139; - per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U. 13.6.2008 n. 137; - per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U. 27.4.2006 n. 97; - per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U. 30.12.2003 n. 301; - per il biennio 2001-2002, il DM 26.3.2002, pubblicato in G.U. 11.4.2002 n. 85; - per il biennio 1999-2000, il DM 6.3.2000, pubblicato in G.U. 22.3.2000 n. 68. (8) Periodo inserito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Detrazioni edilizie | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Detrazioni edilizie INDICE Introduzione Spese detraibili Tipologie Ristrutturazioni Edilizie Riqualificazione Energetica Ecobonus Sismabonus Sismabonus 2025 Sismabonus Acquisti Sismabonus acquisti 2025 Bonus Mobili Bonus mobili 2025 Contributo elettrodomestici Superbonus Superbonus 2025 Superbonus Barriere architettoniche Barriere architettoniche 2023 Bonus Verde Case «green» Bonus Facciate Bonus Edilizi Conclusione 1. Introduzione Le detrazioni edilizie sono agevolazioni fiscali che consentono ai contribuenti di recuperare una parte delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico degli edifici. Queste detrazioni possono variare a seconda del tipo di intervento e delle normative vigenti. Ecco una panoramica delle principali detrazioni edilizie disponibili in Italia. 2. Spese detraibili Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 10; nuovo art. 16-ter Tuir Contribuenti con reddito superiore a € 75.000. A decorrere dalle spese sostenute 2025. Nuovo ammontare massimo di spese detraibili. Variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare Le rate relative alle spese in esame: - sono escluse dal predetto nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024; - concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025. 3. Tipologie Ristrutturazione Edilizia: Consente di detrarre una percentuale delle spese per lavori di ristrutturazione su immobili residenziali. Efficienza Energetica (Ecobonus): Riguarda gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, come l'installazione di pannelli solari o la sostituzione di impianti di riscaldamento. Bonus Facciate: Si applica ai lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici, con specifiche limitazioni e requisiti. Superbonus 110%: Permette di detrarre il 110% delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, ma con requisiti più rigorosi. Requisiti Essere proprietari o possessori dell'immobile su cui si effettuano i lavori. Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni. Conservare la documentazione necessaria, come fatture e ricevute di pagamento. 4. Ristrutturazioni Edilizie Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% ex art. 16-bis TUIR; ▪ la detrazione si può effettuare in 10 anni e in quote di pari importo; ▪ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; ▪ il tetto di spesa è di 96mila euro per unità immobiliare; ▪ dopo l'approvazione del decreto legge del 16 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Aliquote e limiti di spesa artt. 16-bis Tuir e 16 d.l. 63/2013 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% Limite di spesa € 48.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi NO a spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili 5. Riqualificazione Energetica Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. a) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 14 del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007, eseguiti sulla singola u.i. oppure su parti comuni condominiali; ▪ Schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b); ▪ Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis); ▪Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis). Misure - 65%-50%; -Riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con incidenza >25% della s.d.l. con detrazione del 70%-75% (art. 14, comma 2-quater); - Interventi congiunti di riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica (art. 14, comma 2-quater.1) con detrazione 80%-85%. 6. Ecobonus Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 55 Aliquote L. 296/2006 e art. 14 d.l. 63/2013 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% * NO detentori e familiari conviventi. NO a spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 7. Sismabonus Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi in zone 1,2,3 con detrazione 50%; ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi in zone 1,2,3 con detrazione 70%-80% con passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore; ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su parti comuni condominiali in zone 1,2,3 con detrazione 75%-85% con passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore. Ammontare massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Ripartizione detrazione in 5 quote annuali di pari importo. Dal 17/02/2023 impossibilità di sconto in fattura o cessione credito. 8. Sismabonus 2025 Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 54-55 Aliquote e limiti di spesa art. 16 d.l. 63/2013 Il sismabonus acquisti è la detrazione che deriva dall’acquisto di unità immobiliaricomprese in edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 o 3 risultanti a seguito diinterventi di demolizione e ricostruzione dai quali sia scaturita una riduzione delrischio sismico. È una misura transitoria prevista fino alla fine del 2027 (articolo16, comma 1-septies, Dl 63/2013). L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento* per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 50% 36% 36% Limite di spesa € 96.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). Il presupposto è che l’intervento: sia stato assentito con una procedura autorizzatoria iniziata dopo il 1° gennaio 2017o con un titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017; sia eseguito da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare la qualeprovveda, entro 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successivaalienazione dell’immobile (non è rilevante che vengano cedute tutte le unitàcomprese nell’edificio ricostruito: la detrazione è connessa alle singolecompravendite che vengano stipulate, interpello 688/2021). L’intervento deve concernere la demolizione e ricostruzione di un intero edificio,ma non rilevano: né il fatto che la ricostruzione abbia come esito un volume maggiore rispetto aquello dell’edificio demolito, a patto che si tratti di un aumento volumetricoconsentito dallo strumento urbanistico (risposte a interpello 97/2021 e 363/2021); né il fatto che la ricostruzione post demolizione sia effettuata sul sedime delfabbricato demolito in quanto la costruzione può essere delocalizzata rispetto adetto sedime (interpello 478/2021). Non è rilevante che si tratti della vendita di unità per le quali sia stata dichiarata la “fine lavori” o che abbiano conseguito i requisiti per essere considerate agibili,poiché la detrazione è concessa anche per l’acquisto di unità acquistate “al grezzo” a condizione che (interpello 557/2020 e risoluzione 14/E/2024) si tratti di unitàdenunciate al catasto dei fabbricati (nelle categorie F/3 o F/4) e che siano staticompletati almeno i lavori strutturali con collaudo e rilascio delle prescritteasseverazioni (i modelli “Allegato B1” e “Allegato B2”) da parte del direttorelavori e del collaudatore statico. L’acquirente matura un diritto a detrazione (in dieci rate annuali) nella stessa misuraprevista per l’acquisto di abitazioni in immobili ristrutturati: 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027, e anche in questa ipotesi si pone la questione dell’acquisto di case“da adibire” ad abitazione principale, con una soluzione che si ritiene analoga aquella per il bonus acquisti (agevolazione peraltro non cumulabile con il sisma bonus, interpello 19/2021). Le percentuali di detrazione si applicano al prezzo d’acquisto, ma non oltre il limite di 96mila euro per unità immobiliare acquistata (le eventuali pertinenze, anche seaccatastate separatamente, sono tutt’uno con l’unità considerata). 9. «Sismabonus Acquisti» Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione di rischio sismico effettuati da imprese di costruzione/ristrutturazione con cessione entro 30 mesi, c.d. «sismabonus Acquisti», con detrazione 75%-85% del prezzo di acquisto. 10. «Sismabonus acquisti 2025» Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 54-55 Aliquote e limiti di spesa art. 1, comma 37, lett. b) Legge 234/2021 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% Limite di spesa € 96.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi. 11. Bonus Mobili Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 277 Modifica plafond spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 (precedente limite € 5.000 per gli anni 2023 e 2024) NUOVI LIMITI ▪ Spesa massima di € 8.000 per il 2023 ▪ Spesa massima di € 5.000 per il 2024 Acquisto di mobili ed elettrodomestici con detrazione 50% in 10 rate annuali. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. La classe energetica degli elettrodomestici deve essere: - Non inferiore alla classe A per i forni - Non inferiore alla classe E per lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie - Non inferiore alla classe F per frigoriferi e congelatori Telefisco 2023: acquisto valido anche senza fattura, via internet, purché la ricevuta contenga natura, qualità e quantità del bene acquistato e che il pagamento sia avvenuto con carta di credito del contribuente interessato 12. Bonus mobili 2025 Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 55 Aliquote e limiti di spesa art. 16, comma 2, d.l. 63/2013 2025 % Detrazione ordinaria 50% Limite di spesa € 5.000 Detrazione in quote annuali 10 rate • Aliquota di detrazione unica (per abitazione principale o no) • Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi • Comunicazione Enea per gli elettrodomestici • No per acquisto porte, pavimentazioni, tende e altri componenti d’arredo • La detrazione spetta a condizione che i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (01/01/2024) • Le spese per acquisto mobili possono precedere quelle di ristrutturazione ma devono essere posteriori alla data inizio lavori • Bonus non cedibile mortis causa o per cessione dell’immobile 13. «Contributo elettrodomestici» Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 107-110 • Finalità: ✓ sostenere la competitività del sistema produttivo industriale; ✓ sostenere i livelli occupazionali; ✓ incremento efficienza energetico in ambito domestico; ✓ riduzione dei consumi; • Contributo per la sostituzione di grandi elettrodomestici ad uso civile; • Beneficiari i soli utenti finali e per un solo elettrodomestico; • Beni ad alta efficienza energetica (minimo classe B) e prodotti in UE; • Contributo pari al 30% del costo di acquisto (max 100 € oppure 200 € per nucleo familiare con Isee ≤25.000 €); • Acquisto non legato a interventi di ristrutturazione; • Disposizioni attuative con decreto Ministero Imprese e made in Italy da emanarsi entro il 2 marzo 2025; • Compatibilità con il «bonus mobili». 14. Superbonus Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 894 Aliquote spese agevolabili: Misure ordinarie ▪ 90% per le spese sostenute nel 2023 ▪ 70% per le spese sostenute nel 2024 ▪ 65% per le spese sostenute nel 2025 Modifica art. 9 d.l. 176/22 (Aiuti-quater) [Conferma TELEFISCO 2023] Aliquota 110% per il 2023 Interventi effettuati dai condomini Delibera assembleare adottata (e attestata) entro il 18 novembre CILA entro il 31 dicembre 2022 Interventi effettuati dai condomini Delibera assembleare adottata (e attestata) fra il 18 e il 24 novembre CILA entro il 25 novembre Interventi diversi dai condominiali CILA entro il 25 novembre Interventi di demolizione e ricostruzione Entro il 31 dicembre 2022 * Attestazione ex art. 47 del d.p.r. 445/2000 15. Superbonus 2025 Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 56; Aliquote art. 119 d.l. 34/2020 Soggetti 2025 • Condomìni (compresi interventi trainati sulle singole u.i.) • Edifici con più u.i. (da 2 a 4) Onlus/Adv/Aps 65% • Onlus/Adv/Aps (ex comma 10-bis d.l. 34/2020) • Interventi in Comuni terremotati dal 1/4/2009 110% • Persone fisiche su singole u.i. (diverse dai casi precedenti) -- • IACP e Enti assimilati, Coop edilizie a proprietà indivisa -- • Acquisto case antisismiche (Supersismabonus acquisti) -- La detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta: ✓ presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; ✓ adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini; ✓ presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. 16. Superbonus Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 56. Opzione ripartizione spese 2023 in 10 anni Per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% o 90% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023. Tale opzione: ❑è irrevocabile; ❑richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2025 relativo al 2024). Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024 (30/06/2025). 17. Barriere architettoniche Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 365 Art. 119-ter del d.l. 34/2020 Proroga spese sino al 2025 Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (cfr. Cir 23/E del 2022 par. 3.5). Interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole u.i. Spese relative alla bonifica e smaltimento dell’impianto sostituito. (D.M. 236/89). La detrazione, ripartita fra gli aventi diritto, è pari al 75% delle spese sostenute. Rateazione in 5 anni Spesa massima: • 50.000 per edifici unifamiliari o per le u.i. situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; • 40.000 moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; • 30.000 moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Quorum assembleare ridotto Nuovo comma 4-bis art. 119-ter: approvazione lavori condominiali con maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio. 18. Barriere architettoniche 2023 Decreto Legge 212 del 29/12/2023, art. 3 Modifiche Art. 119-ter del d.l. 34/2020 Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 ❑ interventi agevolabili: Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto: - Scale - Rampe - Ascensori - Servoscala - Piattaforme elevatrici ❑ Pagamento con bonifico «dedicato», come quello delle ristrutturazioni ❑ Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato, attestante i requisiti d.m. 236/89 19. Bonus Verde Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 38 Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 1, comma 12 della legge 205/2017 ▪ Interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. ▪ Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensil. ▪ La detrazione è pari al 36% della spesa. ▪ Spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare abitativa. ▪ Rateazione in 10 anni. 20. Case «green» Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 76 Detrazione spese per il 2023 Acquisto unità immobiliari a destinazione residenziale entro il 31 dicembre 2023 Classe energetica A oppure B I cedenti devono essere: - Imprese costruttrici (cfr. C.M. 22/E/2013) - OICR immobiliari Detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto ai fini IVA Ripartizione in 10 quote costanti 21. Bonus Facciate Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 39 Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2022 Modifica dell’art. 1, comma 219 della legge 160/2019 ▪ Interventi su strutture opache della facciata ▪ Interventi su balconi/fregi/ornamenti ▪ Interventi di sola pulitura/tinteggiatura ▪ Interventi su edifici ubicati nelle zone A o B ex d.m. 1444/68 ▪ La detrazione è pari al 60% della spesa ▪ Nessun limite di spesa massima ▪ Rateazione in 10 anni 22. Bonus Edilizi Scadenze e misure 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bonus ristrutturazioni 50% 50% 50% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ Eco bonus 50%-65% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ Sisma bonus 50%-70%-75% 80%-85% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) Eco sisma bonus 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ SISMABONUS "ACQUISTI" 110% 75%-85% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) ____________________________________________________________________________________ BONUS MOBILI 50% 50% 50% 50% limite 10.000 limite 8.000 limite 5.000 limite 5.000 ____________________________________________________________________________________ CONTRIBUTO ELETTRODOMESTICI 30% Max 100/200 € ____________________________________________________________________________________ SUPERBONUS CONDOMINI 110% 90% 70% 65% (condizionato) ____________________________________________________________________________________ SUPERBONUS UNIFAMILIARI 110% 90% ____________________________________________________________________________________ BONUS BARRIERE AR75%CHITETTONICHE 75% * ____________________________________________________________________________________ BONUS VERDE 36% ____________________________________________________________________________________ BONUS AQUISTI CASE GREEN 50% ____________________________________________________________________________________ BONUS FACCIATE 60% ____________________________________________________________________________________ 23.Conclusione Le detrazioni edilizie rappresentano un'importante opportunità per i contribuenti italiani che desiderano ristrutturare o migliorare le proprie abitazioni. È fondamentale informarsi adeguatamente e rispettare i requisiti per poter usufruire di tali agevolazioni fiscali. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. (2) 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, L. 20.11.2017 n. 167 le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 3, L. 20.11.2017 n. 167. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 84 Riporto delle perdite [n.d.r. ex art. 102] (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 84 Riporto delle perdite [n.d.r. ex art. 102] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80. (2) 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. (3) 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 (4), relativamente agli interessi indeducibili, nonchè a quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all’aiuto alla crescita economica. (5) La limitazione non si applica qualora: a) [...] (6) b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (7) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal 6.7.2011. Testo precedente: “La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. [...] Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 33, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 1, comma 72, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (3) Comma sostituito dall’art. 23, comma 9, DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111, in vigore dal 6.7.2011. Testo precedente: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 36, comma 12, lett. a), DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (4) Le parole “di cui al comma 5 dell’articolo 96” sono state sostituite alle precedenti “di cui al comma 4 dell’articolo 96” dall’art. 1, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. (5) Periodo inserito dall’art. 1, comma 549, lett. a), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 6. (6) Lettera soppressa dall’art. 36, comma 12, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 14, la disposizione si applica ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dal 4.7.2006. Testo precedente: “le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;“. (7) Periodo inserito dall’art. 7, comma 9, DLgs. 24.9.2015 n. 156, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 77 Aliquota dell'imposta [n.d.r. ex art. 91] (1) (2) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 77 Aliquota dell'imposta [n.d.r. ex art. 91] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento (3) (4). Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda l’art. 2, comma 2, DL 30.11.2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.1.2014 n. 5. (3) Le parole “24 per cento” sono state sostituite alle precedenti “27,5 per cento” dall’art. 1, comma 61, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del medesimo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016. In precedenza, le parole “27,5 per cento” erano state sostituite alle precedenti “33 per cento” dall’art. 1, comma 33, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (4) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.“. Per l’applicabilità della disposizione, si vedano, altresì, i commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

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  • Certificazione Unica | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Certificazione Unica In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Certificazione unica 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025. Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025. Normativa e prassi Provvedimento del 15 gennaio 2025 - Approvazione della Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 15/01/2025). Modelli e istruzioni Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2025. Motivi dell’aggiornamento Modello ordinario - pdf Modello sintetico - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Scadenze: al percettore delle somme: 17 marzo 2025; la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate: 31 marzo 2025; la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili: 31 ottobre 2025. Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 86 Plusvalenze patrimoniali [n.d.r. ex art. 54] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (3). 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. (4) Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, (5) a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (6), diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. (7) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (8) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (9) 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5 bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. (10) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Si veda l’art. 1, commi 100-105, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice delle società commerciali. (4) In merito, si segnalano l’art. 15, comma 21, DL 29.11.2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.1.2009 n. 2, l’art. 1, comma 470 e seguenti, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211 e il DM 19.11.2002 n. 86, pubblicato in G.U. 8.5.2002 n. 106, relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa. (5) Le parole “o a due anni per le società sportive professionistiche,“ sono state sostituite alle precedenti “o a un anno per le società sportive professionistiche,“ dall’art. 33, comma 1, lett. a), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (6) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135. (7) Periodo inserito dall’art. 33, comma 1, lett. b), DL 22.6.2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2023 n. 112. Ai sensi del successivo comma 2, in deroga all’art. 3 della L. 27.7.2000, n. 212, la presente disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 23.6.2023 (data di entrata in vigore del DL 75/2023). (8) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. e), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (9) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • 6. Classificazione dei redditi | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 6. Classificazione dei redditi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi. (1) 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Note: (1) Si veda l’art. 14, comma 4, L. 24.12.1993 n. 537, secondo cui nelle categorie di reddito di cui al presente articolo devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Si veda inoltre l’art. 14, comma 4-bis, L. 24.12.1993 n. 537 (inserito dall’art. 8 del DL 2.3.2012 n. 16) secondo cui nella determinazione dei redditi di cui al presente comma non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 90 Proventi immobiliari [n.d.r. ex art. 57] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. (2) Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. (3) In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (4) Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (5) 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. (6) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77. (3) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (4) Periodo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione di applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 4.10.2005. (5) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. b), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 35, L. 24.12.2007 n. 244, “tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’art. 90 del testo unico delle imposte sui redditi (...), non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso art. 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica”. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Rischi | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZIO > Amministrativo Rischi La gestione dei rischi aumenta la sicurezza e la competitività aziendale. Previous Next

  • 4. Coniugi e figli minori | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 4. Coniugi e figli minori Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Pace | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Pace Pace, giustizia e istituzioni forti 4 maggio 2025 L’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. Fatti e cifre • Tra le istituzioni più affette da corruzione, vi sono la magistratura e la polizia • Corruzione, concussione, furto ed evasione fiscale costano ai Paesi in via di sviluppo circa 1,26 mila miliardi di dollari l’anno; questa somma di denaro potrebbe essere usata per sollevare coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorni al di sopra di tale soglia per almeno sei anni • La percentuale di bambini che lasciano la scuola primaria nei Paesi colpiti da conflitti ha raggiunto il 50% nel 2011, comprendendo 28,5 milioni di bambini; ciò dimostra l’impatto che le società instabili hanno su uno dei principali obiettivi inseriti nell’agenda del 2015: l’istruzione • Lo stato di diritto e lo sviluppo sono caratterizzati da una significativa interrelazione e si rafforzano a vicenda, rendendo tale compresenza necessaria per lo sviluppo sostenibile a livello nazionale ed internazionale. Traguardi 16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato 16.2 Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti 16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti 16.4 Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato 16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme 16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti 16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli 16.8 Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni di governance globale 16.9 Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite 16.10 Garantire un pubblico accesso all’informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali 16.a Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine 16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Communication | WPITTINI

    Comunicazioni 23 aprile 2025

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