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- Fiscalità immobili strumentali | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Fiscalità immobili strumentali INDICE Introduzione Definizione Distinzione Tassazione Ammortamento Plusvalenza e vendita Incentivi Conclusione Introduzione La fiscalità degli immobili strumentali si riferisce alle norme e alle regole fiscali che disciplinano la tassazione degli immobili utilizzati per l'attività imprenditoriale. Questi beni non sono destinati alla vendita, ma servono come strumenti per generare reddito. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave della fiscalità degli immobili strumentali. 2. Definizione Gli immobili strumentali sono beni immobili utilizzati direttamente nell'attività economica di un'impresa. Possono includere: Fabbricati industriali Uffici Magazzini Terreni agricoli utilizzati per l'attività agricola Immobili strumentali per natura 3. Distinzione La normativa considera strumentali per natura gli immobili relativi all’impresa che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato. Rientrano gli interi gruppi B, C, D, E (esempi: albergo, capannone industriale, negozio, laboratorio artigianale) e la categoria A/10 (nel solo caso in cui la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria). Gli immobili strumentali per natura, in virtù delle loro caratteristiche strutturali, sono da considerare strumenti dell’attività commerciale anche quando non sono impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa, in quanto non utilizzati ovvero non utilizzati direttamente, poiché concessi a terzi in locazione o comodato. Immobili strumentali per destinazione La normativa considera strumentali per destinazione gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio della professione o dell’impresa da parte del possessore (ad esempio l’immobile abitativo, non classificato A/10, utilizzato come ufficio). Qualora l’immobile strumentale per destinazione venga concesso in locazione/comodato o utilizzato in modo promiscuo non è considerato bene strumentale e, quindi, non è ammortizzabile ai fini fiscali. L’ammortamento degli immobili strumentali Gli immobili strumentali vanno a confluire nella voce “terreni e fabbricati” dell’attivo dello stato patrimoniale e devono essere ammortizzati in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. La quota dell’immobile strumentale indeducibile per l’ammortamento è del: I - 30% del costo di acquisto complessivo di un fabbricato industriale; II - 20% del costo di acquisto complessivo di qualsiasi altro immobile strumentale. La disciplina fiscale prevede che la quota del 70 o 80% del costo complessivo di un immobile strumentale è ammortizzabile con una aliquota del 3%. Il reddito d’impresa per gli immobili strumentali Gli eventuali proventi (ad esempio le locazioni e le plusvalenze) vanno iscritti come ricavi nel conto economico. Il reddito degli immobili strumentali è la differenza tra ricavi e proventi afferenti agli immobili e i relativi costi. Nella determinazione del reddito d’impresa rilevano, quindi: I - plusvalenze/minusvalenze; II - proventi derivanti dalle locazioni; III - risarcimenti e indennità relativi agli immobili; IV - quote di ammortamento e canoni di leasing; V - interessi; VI - spese di manutenzione, riparazione, trasformazione. Relativamente ai beni immobili strumentali, è ammessa in deduzione una quota pari al 60% dell’IMU versata nel corso del periodo d’imposta. Regime IVA della cessione di immobili strumentali Ai fini IVA rileva unicamente la classificazione catastale dell’immobile; solo questo è l’elemento che consente di effettuare la distinzione tra immobili abitativi e strumentali. Le cessioni di immobili strumentali costituiscono un’operazione esente IVA, tranne per le cessioni effettuate: I - da parte delle imprese costruttrici (o di ristrutturazione) purché poste in essere entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento (obbligatoriamente imponibile ai fini IVA); II - dai soggetti diversi dai precedenti, se il cedente ha espresso nell’atto di compravendita l’opzione per il regime di imponibilità con applicazione del meccanismo del reverse charge (imponibile ai fini IVA solo per opzione). La locazione di immobili strumentali per natura costituisce, in linea di principio, operazione esente da IVA. Il regime “naturale” di esenzione subisce, però, un’importante eccezione, in quanto tutti i locatori possono esprimere in atto l’opzione per l’imponibilità. 4. Tassazione La tassazione degli immobili strumentali può includere diverse imposte, tra cui: Imposta sul Reddito delle Società (IRES): Gli immobili strumentali contribuiscono al reddito imponibile dell'impresa. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): Le operazioni di acquisto o vendita possono essere soggette a IVA. Imposta Municipale Unica (IMU): Gli immobili strumentali sono soggetti a IMU, con aliquote variabili a seconda del comune. 5. Ammortamento Gli immobili strumentali possono essere soggetti a ammortamento, che consente di dedurre il costo dell'immobile nel tempo. Le modalità di ammortamento possono variare a seconda della tipologia di immobile e della normativa vigente. 6. Plusvalenza e vendita In caso di vendita di un immobile strumentale, è possibile generare una plusvalenza. La tassazione delle plusvalenze dipende dalla durata del possesso e dalla natura dell'immobile: Se l'immobile è stato posseduto per più di cinque anni, la plusvalenza potrebbe essere esente da tassazione. Se venduto prima di cinque anni, la plusvalenza è tassata come reddito d'impresa. 7. Incentivi In alcuni casi, le imprese possono beneficiare di incentivi fiscali per investimenti in immobili strumentali, come detrazioni o crediti d'imposta. È importante verificare la normativa vigente per accedere a tali benefici. 8. Conclusione La fiscalità degli immobili strumentali è un aspetto cruciale per le imprese, che devono essere consapevoli delle normative fiscali applicabili per ottimizzare la gestione dei propri beni immobili. È consigliabile consultare un professionista esperto in materia fiscale per una gestione adeguata e conforme alla legge. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- Risorse | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZIO > Amministrativo Risorse Investire nelle persone è investire nel futuro dell'azienda. Previous Next
- Fiscalità immobili patrimonio | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Fiscalità immobili patrimonio INDICE Tipi Plafond del 15% per le spese di manutenzione degli immobili patrimonio Gli altri costi indeducibili e deducibili degli immobili patrimonio Gli interessi passivi per gli immobili patrimonio Vendita/autoconsumo di immobili patrimonio 1. Tipi di tasse sugli immobili Imposta sul Reddito: Tassazione sui redditi derivanti da affitti o plusvalenze. Imposta Municipale Unica (IMU): Tassa annuale sulla proprietà immobiliare, che varia in base al comune. Tassa di Registro: Tassa applicata in caso di acquisto di un immobile. IVA: Imposta sul valore aggiunto applicabile in alcune transazioni immobiliari. La disciplina fiscale degli immobili patrimonio non locati (ad esempio immobili abitativi rientranti nella categoria catastale A, diversi da A/10) dispone che questi concorrono a formare il reddito d’impresa con i criteri dei redditi fondiari e assume rilevanza la rendita catastale, la quale costituisce variazione in aumento del risultato civilistico da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi. Nel conteggio, la rendita catastale deve essere maggiorata di un terzo (calcolato sulla rendita catastale rivalutata del 5%). Il reddito degli immobili patrimonio locati è determinato assumendo il maggiore dei valori tra: I - la rendita catastale (rivalutata del 5%) e II - il canone di locazione ridotto delle spese di manutenzione ordinaria sostenute entro il limite del 15% del canone. Anche per i contribuenti in contabilità semplificata è previsto che i componenti positivi derivanti da immobili patrimoniali siano imputati secondo il criterio di competenza temporale e non per cassa. 2. Il plafond del 15% per le spese di manutenzione degli immobili patrimonio Per gli immobili patrimonio solo le spese di manutenzione ordinaria possono essere portate in riduzione del canone di locazione fino ad un massimo del 15% del canone medesimo. Considerando che le spese di manutenzione ordinaria sono solitamente a carico dell’inquilino, l’impresa locatrice non beneficerà di alcuna deduzione dal reddito imponibile. Nello specifico: I - non sono deducibili dal canone di locazione le spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento non conservativo, ristrutturazione edilizia; II - sono deducibili dal canone di locazione (il 15% non costituisce una deduzione forfettaria ed è riconosciuta solo a fronte di spese di manutenzione effettivamente sostenute dall’impresa locatrice) le spese di manutenzione ordinaria, quali: 1) sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; 2) riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); 3) rivestimento e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; 4) rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; 5) rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; 6) sostituzione di tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; 7) riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 8) riparazione recinzioni; 9) sostituzione di elementi di impianti tecnologici; 10) sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. 3. Gli altri costi indeducibili e deducibili degli immobili patrimonio Oltre alle spese di straordinaria manutenzione, la normativa prevede che sono indeducibili le: I - quote di ammortamento; II - spese condominiali e di gestione degli immobili patrimonio. Risultano invece interamente deducibili le spese inerenti, in generale, al funzionamento e all’organizzazione dell’impresa (es. spese per il personale amministrativo, tenuta della contabilità, compenso amministratore). L’IMU relativa agli immobili patrimoniali è interamente indeducibile. 4. Gli interessi passivi per gli immobili patrimonio Di seguito le 3 casistiche: I - Gli oneri finanziari sostenuti per finalità diverse dall’acquisizione di immobili patrimonio (es. finanziamenti contratti per attuare interventi di manutenzione o di recupero) sono totalmente indeducibili. II - Gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili patrimonio a disposizione (non locati) sono parzialmente deducibili [sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati – l’eccedenza è deducibile fino al 30% del ROL (Reddito Operativo Lordo)]. Tale deduzione parziale si applica anche nel caso di acquisizione di immobili patrimonio destinati alla locazione per gli interessi passivi relativi a finanziamenti non garantiti da ipoteca sull’immobile locato. III - Gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari relativi a immobili patrimonio destinati alla locazione sono integralmente deducibili per le società di gestione immobiliare il cui attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione. 5. Vendita/autoconsumo di immobili patrimonio La cessione/autoconsumo/assegnazione ai soci di un immobile patrimonio può generare, a seconda dei casi, una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile. Entrambe le componenti di reddito sono determinate come differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato (costo storico dell’immobile). Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- 3. Base imponibile | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 3. Base imponibile Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 [...] (1) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (2) 2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16 [17, n.d.r.], salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; c) [...] (3) d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge; d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. (4) Note: (1) Le parole “, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,“ sono state abrogate dall’art. 1, comma 6, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti “nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 11” dall’art. 1, comma 349, lett. a), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306. (2) Comma sostituito dall’art. 36, comma 22, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. Testo precedente: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12.“. (3) Lettera soppressa dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto eslusivo del rapporto”. (4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 336, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Tipi d'impresa (List) | WPITTINI
Home > Divisioni > Impresa TIPO Strutture giuridiche This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Informazioni Atti societari This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Informazioni Start UP This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Informazioni
- Pianificazione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Pianificazione Pianificazione e controllo di gestione Pianificazione 11 agosto 2025 Presupposti, obiettivi e fasi dell'analisi di bilancio ai fini del controllo finanziario. Gli schemi di riferimento per l'analista: lo stato patrimoniale. Conto economico. Incidenza delle imposte sul reddito e l'irap. Imposte anticipate e differite. Controllo di gestione nel contesto della pianificazione. La contabilità analitica: modalità operative di svolgimento. Cost analysis e cost management. Cost analysis e cost management. Processo di costruzione del budget. Budget economico, finanziario e patrimoniale. Sistema di reporting e il suo ruolo nel processo di budgeting. Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn
- 20bis. Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 20bis. Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, a decorrere dal 2.12.2005. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Digital Transformation | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Digital Transformation commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Le MPMI che attivano processi di trasformazione digitale e tecnologica hanno una copertura per il 50% delle spese ammissibili: il 10% contributo, il 40% finanziamento agevolato! Destinata alle imprese di micro, piccole e medie dimensioni, Digital Transformation è la misura di Invitalia che incentiva la trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi. Introdotta con il Decreto Crescita e promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, gode di una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, che si traducono in incentivi alle imprese in forma di finanziamenti a condizioni agevolate e contributi. Ma come funziona esattamente la misura Digital Transformation Invitalia? Digital Transformation: quali sono i requisiti Gestita direttamente da Invitalia, la misura è stata studiata per favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, sia in ottica digitale che tecnologica. La trasformazione dei processi può avvenire tramite l’applicazione di tecnologie avanzate, purché contemplate nell’ambito del progetto di Impresa 4.0 e/o relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Chi può partecipare a Digital Transformation Invitalia? Possono ottenere le agevolazioni le micro imprese e le PMI, anche presentando domanda in forma aggregata. A condizione però che risulti, in qualità di promotore capofila, un Digital Innovation Hub o un Ecosistema Digitale per l’Innovazione, come previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0 . Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese che effettuano gli investimenti di cui sopra, devono anche soddisfare i seguenti requisiti. Essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive; operare principalmente nel settore manifatturiero, o in quello dei servizi alle imprese manifatturiere, nel settore turistico o in quello commerciale; presentare un bilancio approvato e depositato che dimostri il conseguimento di ricavi pari ad almeno 100.000 euro ; avere almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. Per le imprese con contabilità semplificata, è richiesta la presentazione di due dichiarazioni dei redditi e dei relativi bilanci (redatti in applicazione della IV direttiva CEE); non essere sottoposte a procedure concorsuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in situazioni identificate come equivalenti dalla normativa. Quali sono gli interventi finanziabili La misura Digital Transformation finanzia progetti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, tramite: tecnologie abilitanti che sono state individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0, come advanced manufacturing solutions, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. tecnologie che riguardano soluzioni tecnologiche digitali di filiera , purché legate a software, piattaforme e applicazioni digitali per gestione e coordinamento logistico, ottimizzazione della catena di distribuzione, sistemi di e-commerce, sistemi per il pagamento mobile e online, fintech, geolocalizzazione, blockchain, intelligenza artificiale, eccetera. In ogni caso, gli interventi devono riguardare un’unità produttiva ubicata sul territorio nazionale e prevedere un investimento di risorse non inferiore a 50.000 euro (spesa massima 500.000 euro). Come funzionano le agevolazioni del programma Invitalia Digital Transformation Le agevolazioni Digital Transformation Invitalia coprono il 50% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa beneficiaria e sono corrisposte con due strumenti differenti: per il 10% in forma di contributo ; per il 40% come finanziamento agevolato . La quota di agevolazione erogata in forma di finanziamento agevolato deve essere rimborsata entro 7 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota. Il piano di rimborso prevede rate a cadenza semestrale, di importo costante e posticipate. Le scadenze sono fissate al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno. Come presentare domanda Le imprese che intendono partecipare alla misura Digital Transformation Invitalia e ottenere le agevolazioni devono presentare domanda per via telematica tramite il portale di Invitalia. Poiché non esiste un vero e proprio bando Digital Transformation Invitalia, non vi sono scadenze da rispettare. La richiesta deve essere inoltrata tramite l’area riservata del sito, ricorrendo ad autenticazione con identità digitale e firma digitale (necessaria per concludere la presentazione della domanda). La valutazione è affidata a Invitalia. Hai un’impresa e cerchi contributi per innovare il tuo business? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata. I nostri esperti di finanza agevolata troveranno tutti i bandi adatti alla tua attività. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Startup e PMI innovative - Incentivi fiscali de minimis | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Startup e PMI innovative - Incentivi fiscali de minimis [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è L'incentivo prevede una detrazione IRPEF destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative . Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Fino al 31 dicembre 2024 l'incentivo ha riguardao anche gli invstimenti nelle PMI innvoative . Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020 (in corso di revisione). La misura è prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8). Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” . 2. Come funziona L’ investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI innovative. Per investimenti effettuati in startup innovative , l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. Per investimenti effettuati in PMI innovative , l’investimento agevolabile ammontava ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore poteva detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta). Ai sensi del nuovo Regolamento “de minimis” ( Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 ), la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 300mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 3. Riferimenti Circolare n. 25 febbraio 2021 (pdf) - Disposizioni operative per l’accesso e il funzionamento della piattaforma informatica Allegato 1 - Modulo di domanda (pdf) Allegato 2 - Modulo di dichiarazione investimento indiretto OICR (pdf) Allegato 3 - Modulo di variazione (pdf) Allegato 4 - Modulo di dichiarazione variazione investimento indiretto OICR (pdf) Allegato 5 - Elenco degli oneri informativi (pdf) Decreto ministeriale 28 dicembre 2020 - Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative (e relativi allegati: modulo di istanza, dichiarazione sugli investimenti effettuati, elenco degli oneri informativi) Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (pdf). Piattaforma e manuale Piattaforma “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” Manuale utente per l’utilizzo della piattaforma informatica (pdf) Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- ART. 58. Plusvalenze | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 58. Plusvalenze Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento (4) del loro ammontare. 3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46, le misure di favore di cui al presente articolo, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 della suddetta legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefìci. (4) L’art. 2, comma 2 del DM 26.5.2017 ha introdotto l’imponibilità per il 58,14% delle plusvalenze che beneficiano della participation exemption se realizzate dall’1.1.2018. Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14% non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Pertanto, le società semplici che cedono una partecipazione e le snc o le sas che beneficiano della pex continuano ad applicare la concorrenza al reddito della plusvalenza secondo la “vecchia” percentuale del 49,72. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Fiscalità immobili merce | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Fiscalità immobili merce INDICE Introduzione Fiscalità degli immobili merce Principali aspetti fiscali Regime fiscale Conclusioni 1. Introduzione La fiscalità degli immobili merce si riferisce al trattamento fiscale degli immobili acquistati con l'intento di rivenderli, piuttosto che per uso personale o per generare reddito da locazione. Questo tipo di operazione è frequentemente associato agli operatori del settore immobiliare, come costruttori e investitori. 2. Fiscalità degli immobili merce A) Possono costituire immobili merce: I - i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita dalle società immobiliari di costruzione e ristrutturazione; II - gli immobili (terreni e fabbricati) acquistati per la rivendita dalle società di compravendita immobiliare. B) Nel bilancio della società gli immobili merce costituiscono: I - ricavi derivanti da locazione (per il periodo in cui l’impresa valuti opportuno sospendere la vendita); II - ricavi derivanti dalla vendita; III - variazione delle rimanenze: fintantoché non sono terminati i lavori di costruzione e ceduto l’immobile, questo concorre alla formazione del reddito d’impresa come variazione delle rimanenze finali (valutate sulla base dei costi specifici iscritti a bilancio); IV - costi: 1) per l’acquisto dell’immobile merce (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); 2) di costruzione, se l’immobile è realizzato dall’impresa. C) Esenzione IMU degli immobili merce Sono esenti dall’Imposta Municipale Unica (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e anche i fabbricati che sono stati acquistati e sui quali sono stati eseguiti incisivi interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia). Fondamentale è che si tratti di fabbricati posti in vendita dall’impresa che li ha costruiti, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per poter fruire delle agevolazioni deve essere presentata la dichiarazione IMU. 3. Principali aspetti fiscali IVA: Gli immobili merce sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel caso di cessioni effettuate da soggetti passivi IVA. L'aliquota applicabile può variare a seconda della tipologia di immobile. Imposte sul reddito: Le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili merce sono tassate come reddito d'impresa. Gli operatori devono considerare le spese deducibili e le eventuali perdite. Imposta di registro: In alcune situazioni, può essere dovuta un'imposta di registro, soprattutto se l'immobile non è soggetto a IVA. Ritenuta d'acconto: Potrebbe essere applicata una ritenuta d'acconto sui proventi derivanti dalla vendita di immobili merce. 4. Regime fiscale Il regime fiscale applicabile agli immobili merce può variare a seconda della forma giuridica dell'operatore (individuale, società, ecc.) e della tipologia di operazione. È importante considerare: Regime ordinario: Le imprese possono optare per il regime ordinario, che prevede la tassazione delle plusvalenze come reddito d'impresa. Regime forfettario: Alcuni piccoli operatori possono beneficiare di un regime forfettario, con semplificazioni nella contabilità e nella tassazione. 5. Conclusioni La gestione fiscale degli immobili merce richiede una pianificazione attenta e una buona conoscenza delle normative fiscali vigenti. È consigliabile consultare un professionista esperto in materia fiscale per ottimizzare la gestione delle operazioni immobiliari e garantire la compliance con le leggi fiscali. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) (3) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) (4) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. (5) Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. (6) Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. (6) Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (6) 2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione. 2 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società. (7) 3. [...] (8) 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. (9) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari [...] (10) emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (11) Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. (12) Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. (12) (13) 4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. (14) La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (15) 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) (16), diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo, (17) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non più di tre anni. (18) (19) 6 ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo. (18) (19) 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) (20); b) [...] (21) c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al [...] (22) corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera cquater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta. 8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7. 9 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. (23) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”. (3) Le parole “alle lettere a), b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “alle lettere a) e b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 1), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (4) Le parole “alle lettere b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “alla lettera b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 2), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (5) Periodo inserito dall’art. 37, comma 39, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 3), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 59, lett. a), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 999, lett. a), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Per i proventi non incassati riferibili alle plusvalenze realizzate prima dell’1.1.2019 e derivanti dalle cessioni delle partecipazioni qualificate, si applica ancora il regime della concorrenza parziale al reddito (cfr. DM 26.5.2017 e DM 2.4.2008) nella misura: - del 58,14% per atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2018; - del 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2009 al 31.12.2017; - del 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell’1.1.2009. Testo precedente: “Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.“. In precedenza, le parole “diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (9) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220; - l’art. 1, comma 83, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (10) Le parole “di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 67,“ sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (11) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“ In precedenza il periodo era stato inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (12) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (13) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 se relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo l’avvenuta dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.“. (14) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.“ (15) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. (16) Le parole “Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)“ sono state sostituite alle precedenti “Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)“ dall’art. 1, comma 999, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. (17) Le parole “diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,“ sono state sostituite alle precedenti “diverse da quelle di cui al comma 4” dall’art. 1, comma 59, lett. b), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. In precedenza, le parole “, diverse da quelle di cui al comma 4,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, con effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006 ai sensi del successivo comma 3. (18) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. (19) Ai sensi dell’art. 1, comma 583, lett. e), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014, a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma. (20) Le parole “e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. d), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (21) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 999, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. Testo precedente: “b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;“. (22) Le parole “25 per cento del” sono state soppresse dall’art. 1, comma 92, lett. c), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. (23) Comma inserito dall’art. 1, comma 126, lett. b), L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Secondo l’art. 1, comma 127 della L. 197/2022, le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5 del medesimo TUIR. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’art. 68, comma 6 del TUIR. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [n.d.r. ex art. 69] (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [n.d.r. ex art. 69] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell’ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata convenuta. 3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi su periori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. 4. Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull’investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi [...] (3) in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico- finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 110. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Il presente articolo era stato modificato dall’art. 23, comma 10, del testo originario del DL 6.7.2011 n. 98. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla relativa legge di conversione. (3) Le parole “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” sono state soppresse dall’art. 26, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 56. Determinazione del reddito d'impresa | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 56. Determinazione del reddito d'impresa Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II (3), relative alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5 (4) è computata in diminuzione del reddito [...] (5) a norma dell’articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8. (6) 3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 91, non concorrono alla formazione del reddito: a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone; b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all’articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo. 5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (7). Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all’articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 [art. 61, n.d.r.], i proventi dell’allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito. Se il periodo d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso. (8) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Le parole “e del capo VI del titolo II” sono così inserite dall’art. 2, comma 217, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. (4) Le parole “non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5” sono state sostituite alle precedenti “non dedotti ai sensi degli articolo 96 e 109, commi 5 e 6,“ dall’art. 1, comma 33, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (5) La parola “complessivo” è stata soppressa dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. (7) Per la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore, di cui al presente comma, si veda: - per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U. 4.4.2019 n. 80 (tutt’ora applicabile); - per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U. 13.7.2017 n. 162; - per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U. 7.1.2015 n. 4; - per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U. 17.6.2010 n. 139; - per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U. 13.6.2008 n. 137; - per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U. 27.4.2006 n. 97; - per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U. 30.12.2003 n. 301; - per il biennio 2001-2002, il DM 26.3.2002, pubblicato in G.U. 11.4.2002 n. 85; - per il biennio 1999-2000, il DM 6.3.2000, pubblicato in G.U. 22.3.2000 n. 68. (8) Periodo inserito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Detrazioni edilizie | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Detrazioni edilizie INDICE Introduzione Spese detraibili Tipologie Ristrutturazioni Edilizie Riqualificazione Energetica Ecobonus Sismabonus Sismabonus 2025 Sismabonus Acquisti Sismabonus acquisti 2025 Bonus Mobili Bonus mobili 2025 Contributo elettrodomestici Superbonus Superbonus 2025 Superbonus Barriere architettoniche Barriere architettoniche 2023 Bonus Verde Case «green» Bonus Facciate Bonus Edilizi Conclusione 1. Introduzione Le detrazioni edilizie sono agevolazioni fiscali che consentono ai contribuenti di recuperare una parte delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico degli edifici. Queste detrazioni possono variare a seconda del tipo di intervento e delle normative vigenti. Ecco una panoramica delle principali detrazioni edilizie disponibili in Italia. 2. Spese detraibili Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 10; nuovo art. 16-ter Tuir Contribuenti con reddito superiore a € 75.000. A decorrere dalle spese sostenute 2025. Nuovo ammontare massimo di spese detraibili. Variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare Le rate relative alle spese in esame: - sono escluse dal predetto nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024; - concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025. 3. Tipologie Ristrutturazione Edilizia: Consente di detrarre una percentuale delle spese per lavori di ristrutturazione su immobili residenziali. Efficienza Energetica (Ecobonus): Riguarda gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, come l'installazione di pannelli solari o la sostituzione di impianti di riscaldamento. Bonus Facciate: Si applica ai lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici, con specifiche limitazioni e requisiti. Superbonus 110%: Permette di detrarre il 110% delle spese per specifici interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, ma con requisiti più rigorosi. Requisiti Essere proprietari o possessori dell'immobile su cui si effettuano i lavori. Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni. Conservare la documentazione necessaria, come fatture e ricevute di pagamento. 4. Ristrutturazioni Edilizie Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% ex art. 16-bis TUIR; ▪ la detrazione si può effettuare in 10 anni e in quote di pari importo; ▪ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; ▪ il tetto di spesa è di 96mila euro per unità immobiliare; ▪ dopo l'approvazione del decreto legge del 16 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Aliquote e limiti di spesa artt. 16-bis Tuir e 16 d.l. 63/2013 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% Limite di spesa € 48.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi NO a spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili 5. Riqualificazione Energetica Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. a) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 14 del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007, eseguiti sulla singola u.i. oppure su parti comuni condominiali; ▪ Schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b); ▪ Micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis); ▪Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis). Misure - 65%-50%; -Riqualificazione energetica di parti comuni condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con incidenza >25% della s.d.l. con detrazione del 70%-75% (art. 14, comma 2-quater); - Interventi congiunti di riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica (art. 14, comma 2-quater.1) con detrazione 80%-85%. 6. Ecobonus Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 55 Aliquote L. 296/2006 e art. 14 d.l. 63/2013 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% * NO detentori e familiari conviventi. NO a spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 7. Sismabonus Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi in zone 1,2,3 con detrazione 50%; ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su edifici abitativi o produttivi in zone 1,2,3 con detrazione 70%-80% con passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore; ▪ Interventi di riduzione del rischio sismico su parti comuni condominiali in zone 1,2,3 con detrazione 75%-85% con passaggio a 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore. Ammontare massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Ripartizione detrazione in 5 quote annuali di pari importo. Dal 17/02/2023 impossibilità di sconto in fattura o cessione credito. 8. Sismabonus 2025 Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 54-55 Aliquote e limiti di spesa art. 16 d.l. 63/2013 Il sismabonus acquisti è la detrazione che deriva dall’acquisto di unità immobiliaricomprese in edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 o 3 risultanti a seguito diinterventi di demolizione e ricostruzione dai quali sia scaturita una riduzione delrischio sismico. È una misura transitoria prevista fino alla fine del 2027 (articolo16, comma 1-septies, Dl 63/2013). L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento* per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 50% 36% 36% Limite di spesa € 96.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi L’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5). Il presupposto è che l’intervento: sia stato assentito con una procedura autorizzatoria iniziata dopo il 1° gennaio 2017o con un titolo edilizio rilasciato dopo il 1° gennaio 2017; sia eseguito da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare la qualeprovveda, entro 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successivaalienazione dell’immobile (non è rilevante che vengano cedute tutte le unitàcomprese nell’edificio ricostruito: la detrazione è connessa alle singolecompravendite che vengano stipulate, interpello 688/2021). L’intervento deve concernere la demolizione e ricostruzione di un intero edificio,ma non rilevano: né il fatto che la ricostruzione abbia come esito un volume maggiore rispetto aquello dell’edificio demolito, a patto che si tratti di un aumento volumetricoconsentito dallo strumento urbanistico (risposte a interpello 97/2021 e 363/2021); né il fatto che la ricostruzione post demolizione sia effettuata sul sedime delfabbricato demolito in quanto la costruzione può essere delocalizzata rispetto adetto sedime (interpello 478/2021). Non è rilevante che si tratti della vendita di unità per le quali sia stata dichiarata la “fine lavori” o che abbiano conseguito i requisiti per essere considerate agibili,poiché la detrazione è concessa anche per l’acquisto di unità acquistate “al grezzo” a condizione che (interpello 557/2020 e risoluzione 14/E/2024) si tratti di unitàdenunciate al catasto dei fabbricati (nelle categorie F/3 o F/4) e che siano staticompletati almeno i lavori strutturali con collaudo e rilascio delle prescritteasseverazioni (i modelli “Allegato B1” e “Allegato B2”) da parte del direttorelavori e del collaudatore statico. L’acquirente matura un diritto a detrazione (in dieci rate annuali) nella stessa misuraprevista per l’acquisto di abitazioni in immobili ristrutturati: 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027, e anche in questa ipotesi si pone la questione dell’acquisto di case“da adibire” ad abitazione principale, con una soluzione che si ritiene analoga aquella per il bonus acquisti (agevolazione peraltro non cumulabile con il sisma bonus, interpello 19/2021). Le percentuali di detrazione si applicano al prezzo d’acquisto, ma non oltre il limite di 96mila euro per unità immobiliare acquistata (le eventuali pertinenze, anche seaccatastate separatamente, sono tutt’uno con l’unità considerata). 9. «Sismabonus Acquisti» Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 37, lett. b) Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter del d.l. 63/2013 ▪ Interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione di rischio sismico effettuati da imprese di costruzione/ristrutturazione con cessione entro 30 mesi, c.d. «sismabonus Acquisti», con detrazione 75%-85% del prezzo di acquisto. 10. «Sismabonus acquisti 2025» Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 54-55 Aliquote e limiti di spesa art. 1, comma 37, lett. b) Legge 234/2021 2025 2026 2027 % Detrazione ordinaria 36% 30% 30% % Detrazione per spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento * per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 50% 36% 36% Limite di spesa € 96.000 € 96.000 € 96.000 * NO detentori e familiari conviventi. 11. Bonus Mobili Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 277 Modifica plafond spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 (precedente limite € 5.000 per gli anni 2023 e 2024) NUOVI LIMITI ▪ Spesa massima di € 8.000 per il 2023 ▪ Spesa massima di € 5.000 per il 2024 Acquisto di mobili ed elettrodomestici con detrazione 50% in 10 rate annuali. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. La classe energetica degli elettrodomestici deve essere: - Non inferiore alla classe A per i forni - Non inferiore alla classe E per lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie - Non inferiore alla classe F per frigoriferi e congelatori Telefisco 2023: acquisto valido anche senza fattura, via internet, purché la ricevuta contenga natura, qualità e quantità del bene acquistato e che il pagamento sia avvenuto con carta di credito del contribuente interessato 12. Bonus mobili 2025 Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 55 Aliquote e limiti di spesa art. 16, comma 2, d.l. 63/2013 2025 % Detrazione ordinaria 50% Limite di spesa € 5.000 Detrazione in quote annuali 10 rate • Aliquota di detrazione unica (per abitazione principale o no) • Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi • Comunicazione Enea per gli elettrodomestici • No per acquisto porte, pavimentazioni, tende e altri componenti d’arredo • La detrazione spetta a condizione che i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (01/01/2024) • Le spese per acquisto mobili possono precedere quelle di ristrutturazione ma devono essere posteriori alla data inizio lavori • Bonus non cedibile mortis causa o per cessione dell’immobile 13. «Contributo elettrodomestici» Legge di Bilancio 2025 Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, commi 107-110 • Finalità: ✓ sostenere la competitività del sistema produttivo industriale; ✓ sostenere i livelli occupazionali; ✓ incremento efficienza energetico in ambito domestico; ✓ riduzione dei consumi; • Contributo per la sostituzione di grandi elettrodomestici ad uso civile; • Beneficiari i soli utenti finali e per un solo elettrodomestico; • Beni ad alta efficienza energetica (minimo classe B) e prodotti in UE; • Contributo pari al 30% del costo di acquisto (max 100 € oppure 200 € per nucleo familiare con Isee ≤25.000 €); • Acquisto non legato a interventi di ristrutturazione; • Disposizioni attuative con decreto Ministero Imprese e made in Italy da emanarsi entro il 2 marzo 2025; • Compatibilità con il «bonus mobili». 14. Superbonus Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 894 Aliquote spese agevolabili: Misure ordinarie ▪ 90% per le spese sostenute nel 2023 ▪ 70% per le spese sostenute nel 2024 ▪ 65% per le spese sostenute nel 2025 Modifica art. 9 d.l. 176/22 (Aiuti-quater) [Conferma TELEFISCO 2023] Aliquota 110% per il 2023 Interventi effettuati dai condomini Delibera assembleare adottata (e attestata) entro il 18 novembre CILA entro il 31 dicembre 2022 Interventi effettuati dai condomini Delibera assembleare adottata (e attestata) fra il 18 e il 24 novembre CILA entro il 25 novembre Interventi diversi dai condominiali CILA entro il 25 novembre Interventi di demolizione e ricostruzione Entro il 31 dicembre 2022 * Attestazione ex art. 47 del d.p.r. 445/2000 15. Superbonus 2025 Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 56; Aliquote art. 119 d.l. 34/2020 Soggetti 2025 • Condomìni (compresi interventi trainati sulle singole u.i.) • Edifici con più u.i. (da 2 a 4) Onlus/Adv/Aps 65% • Onlus/Adv/Aps (ex comma 10-bis d.l. 34/2020) • Interventi in Comuni terremotati dal 1/4/2009 110% • Persone fisiche su singole u.i. (diverse dai casi precedenti) -- • IACP e Enti assimilati, Coop edilizie a proprietà indivisa -- • Acquisto case antisismiche (Supersismabonus acquisti) -- La detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta: ✓ presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; ✓ adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini; ✓ presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. 16. Superbonus Legge di Bilancio 2025; Legge 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 56. Opzione ripartizione spese 2023 in 10 anni Per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% o 90% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023. Tale opzione: ❑è irrevocabile; ❑richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2025 relativo al 2024). Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024 (30/06/2025). 17. Barriere architettoniche Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 365 Art. 119-ter del d.l. 34/2020 Proroga spese sino al 2025 Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (cfr. Cir 23/E del 2022 par. 3.5). Interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole u.i. Spese relative alla bonifica e smaltimento dell’impianto sostituito. (D.M. 236/89). La detrazione, ripartita fra gli aventi diritto, è pari al 75% delle spese sostenute. Rateazione in 5 anni Spesa massima: • 50.000 per edifici unifamiliari o per le u.i. situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; • 40.000 moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; • 30.000 moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Quorum assembleare ridotto Nuovo comma 4-bis art. 119-ter: approvazione lavori condominiali con maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio. 18. Barriere architettoniche 2023 Decreto Legge 212 del 29/12/2023, art. 3 Modifiche Art. 119-ter del d.l. 34/2020 Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 ❑ interventi agevolabili: Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi ad oggetto: - Scale - Rampe - Ascensori - Servoscala - Piattaforme elevatrici ❑ Pagamento con bonifico «dedicato», come quello delle ristrutturazioni ❑ Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato, attestante i requisiti d.m. 236/89 19. Bonus Verde Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 38 Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2024 Modifica dell’art. 1, comma 12 della legge 205/2017 ▪ Interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. ▪ Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensil. ▪ La detrazione è pari al 36% della spesa. ▪ Spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare abitativa. ▪ Rateazione in 10 anni. 20. Case «green» Legge di Bilancio 2023 Legge 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 76 Detrazione spese per il 2023 Acquisto unità immobiliari a destinazione residenziale entro il 31 dicembre 2023 Classe energetica A oppure B I cedenti devono essere: - Imprese costruttrici (cfr. C.M. 22/E/2013) - OICR immobiliari Detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto ai fini IVA Ripartizione in 10 quote costanti 21. Bonus Facciate Legge di Bilancio 2022 Legge 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 39 Proroga termini sostenimento spese sino al 31.12.2022 Modifica dell’art. 1, comma 219 della legge 160/2019 ▪ Interventi su strutture opache della facciata ▪ Interventi su balconi/fregi/ornamenti ▪ Interventi di sola pulitura/tinteggiatura ▪ Interventi su edifici ubicati nelle zone A o B ex d.m. 1444/68 ▪ La detrazione è pari al 60% della spesa ▪ Nessun limite di spesa massima ▪ Rateazione in 10 anni 22. Bonus Edilizi Scadenze e misure 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bonus ristrutturazioni 50% 50% 50% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ Eco bonus 50%-65% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ Sisma bonus 50%-70%-75% 80%-85% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) Eco sisma bonus 36% 30% 30% ____________________________________________________________________________________ SISMABONUS "ACQUISTI" 110% 75%-85% 50% 36% 36% (ab. Principale) (ab. Principale) (ab. Principale) ____________________________________________________________________________________ BONUS MOBILI 50% 50% 50% 50% limite 10.000 limite 8.000 limite 5.000 limite 5.000 ____________________________________________________________________________________ CONTRIBUTO ELETTRODOMESTICI 30% Max 100/200 € ____________________________________________________________________________________ SUPERBONUS CONDOMINI 110% 90% 70% 65% (condizionato) ____________________________________________________________________________________ SUPERBONUS UNIFAMILIARI 110% 90% ____________________________________________________________________________________ BONUS BARRIERE AR75%CHITETTONICHE 75% * ____________________________________________________________________________________ BONUS VERDE 36% ____________________________________________________________________________________ BONUS AQUISTI CASE GREEN 50% ____________________________________________________________________________________ BONUS FACCIATE 60% ____________________________________________________________________________________ 23.Conclusione Le detrazioni edilizie rappresentano un'importante opportunità per i contribuenti italiani che desiderano ristrutturare o migliorare le proprie abitazioni. È fondamentale informarsi adeguatamente e rispettare i requisiti per poter usufruire di tali agevolazioni fiscali. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
- 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. (2) 2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, L. 20.11.2017 n. 167 le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 3, L. 20.11.2017 n. 167. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
