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- Responsible | WPITTINI
Sei in: PITTINI > Identificazione Responsabilità Vogliamo costruire un business responsabile, che integri principi e obiettivi di sostenibilità in tutte le attività aziendali. Politiche e obiettivi, sistema di governance, dialogo con gli stakeholder e adesione all'Agenda Globale sono alla base del nostro impegno. 23 aprile 2025 Il nostro impegno La nostra strategia è incentrata su una crescita sostenibile nel tempo. L'empowerment delle persone, lo sviluppo del contesto sociale e la riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti sono parte integrante dei nostri obiettivi di business. Crediamo che lo sviluppo economico di lungo periodo richieda un approccio imprenditoriale in grado di creare valore per tutti i nostri stakeholder: valorizzazione delle competenze e dei giovani talenti, tutela dei diritti umani e delle diversità, contributo allo sviluppo sociale e lavorativo del territorio, riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti sono gli impegni verso i quali orientiamo i nostri progetti, con l'obiettivo di crescere in modo responsabile. Clima e ambiente Siamo sensibili alla necessità di tutelare l'ambiente e al tema del cambiamento climatico, per questo ci siamo posti degli obiettivi di decarbonizzazione e abbiamo adottato una serie di iniziative per ridurre i nostri livelli di consumo. Diversità e inclusione Il nostro obiettivo è rendere l'eccellenza inclusiva. Per questo diamo grande valore alla diversificazione delle capacità e cerchiamo di creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo in cui persone di ogni genere, età, orientamento sessuale o religioso, etnia, abilità e background culturale possano crescere e sviluppare un profondo senso di appartenenza. Promuoviamo la diversità come valore per la crescita personale e per l'arricchimento culturale e professionale. Questo perché siamo consapevoli che per affrontare efficacemente le sfide e i cambiamenti è necessaria una visione il più ampia e diversificata possibile, per avere un quadro più completo di come si svilupperà il futuro. Questo tipo di visione è in larga misura il prodotto del dialogo con altre persone con diverse formazioni, esperienze e capitali sociali e culturali. Per questo ci impegniamo a costruire una cultura del lavoro inclusiva, in cui le capacità professionali e le prospettive e le idee personali siano pienamente apprezzate. In ogni fase dell'employee experience siamo focalizzati sulla cura delle persone, garantendo pari dignità e di trattamento, prevenendo e contrastando le discriminazioni in ogni aspetto della vita aziendale, dal processo di selezione alla retribuzione, dalle opportunità di crescita professionale alla cessazione del rapporto di lavoro. ESG e l'attenzione ai clienti La sostenibilità richiede impegno e collaborazione. Per questo manteniamo un dialogo costante con i nostri clienti per garantire un'offerta ESG che generi rendimenti finanziari e abbia un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità. La crescita e la sostenibilità sono al centro di tutto ciò che facciamo. Abbiamo definito una strategia ESG, supportata da una Politica ESG e da un Catalogo Prodotti ESG. Inoltre, manteniamo un dialogo continuo con i nostri clienti per rispondere alle loro esigenze in continua evoluzione. Le tematiche ESG non devono essere percepite come un obbligo, ma piuttosto come un'opportunità in grado di generare valore per tutti i nostri stakeholder. Abbiamo adottato una rigorosa Politica ESG a livello di Gruppo, con l'obiettivo di definire linee guida strutturate per l'integrazione dei criteri ESG nelle diverse attività del Gruppo, dai finanziamenti e investimenti azionari alle attività di consulenza alla clientela. Supportando l'engagement dei clienti nella gestione del rischio ESG, investiamo contemporaneamente nella resilienza del nostro portafoglio. La nostra strategia di Gruppo include criteri ESG che derivano da uno sforzo a livello di settore per le banche per fissare obiettivi di sviluppo sostenibile e promuovere la corretta misurazione degli impatti sulle persone e sul pianeta. Ci impegniamo a orientare gli investimenti verso progetti e soluzioni che contribuiscano a uno sviluppo responsabile. Per rispettare i nostri impegni e migliorare continuamente la nostra offerta, miriamo a fornire servizi di qualità che soddisfino le aspettative dei nostri clienti. Lo facciamo attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie innovative e la salvaguardia dei dati personali dei clienti. Solidarietà con la nostra comunità Una comunità inclusiva, solida e basata sul rispetto reciproco: questa è la società che vogliamo costruire attraverso il sostegno a progetti che hanno un impatto significativo sul territorio La crescita del territorio è legata alla capacità delle comunità di generare valore sostenibile nel lungo periodo. In Mediobanca siamo parte integrante del territorio in cui operiamo e sappiamo di svolgere un ruolo importante nel generare impatti sociali e ambientali positivi. E per questo collaboriamo attivamente con istituzioni, enti no profit, associazioni e altri attori del territorio nello sviluppo di progetti e iniziative che mirano a costruire un tessuto sociale ed economico solido e inclusivo, in cui i principi di fiducia, solidarietà, pari opportunità e vita dignitosa siano accessibili a tutti i cittadini. AMBIENTE E TERRITORIO Ci impegniamo a promuovere la gestione responsabile delle risorse per ridurre la nostra impronta ambientale e gli impatti generati dalle nostre attività CULTURA, RICERCA E INNOVAZIONE Sosteniamo la ricerca scientifica ed economica e ci impegniamo a valorizzare il nostro patrimonio architettonico e archivistico INCLUSIONE SOCIALE Promuoviamo la costruzione di una società inclusiva e forte attraverso iniziative mirate all'aggregazione sociale e alla diffusione di valori Documenti L'impegno che dimostriamo nella nostra attività quotidiana è testimoniato dai vari documenti, che raccolgono e delineano le strategie, gli obiettivi, i progetti realizzati e gli obiettivi raggiunti. Indici Siamo inclusi in diversi indici etici e partecipiamo a diversi questionari di sostenibilità. Notizie Contatti Sostenibilità del Gruppo Pittini Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari (Italy) Tel. +39 340 715 1940 Walter Pittini Head of Group Sostainability pittini@live.it
- ART. 56 BIS. Altre attività agricole | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 56 BIS. Altre attività agricole Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. 3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 3 bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento. (2) 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 6, L. 24.12.2003 n. 350, pubblicata in G.U. 27.12.2003 n. 299, S.O. n. 196. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 225, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ZES Unica | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa ZES Unica [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! 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- Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. La dotazione è di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR (sotto-investimento 1). L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica. Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate. È prevista l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (decisione della Commissione europea C(2024) 5008 FINAL concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina ) e dagli articoli 14, 17, 38, 38 bis e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER). Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 . La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia. 2. A chi si rivolge Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono: essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese; operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167). Cosa finanzia I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità: una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024; un uso efficiente delle risorse , attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024. I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente. I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo , prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato. I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni, e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e successive modificazioni e integrazioni, e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili. Spese ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino: Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile) Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali) Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse: spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza; spese di personale relative ai formatori; costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. Agevolazioni concedibili Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate agli articoli 12 e 15 del Decreto del Direttore del 23 dicembre 2024. Come funziona Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia. Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento. Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali. I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica, sono valorizzati mediante l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali. Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto. La graduatoria finale sarà resa disponibile nella competente sezione dei siti internet del Ministero e del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ). Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024. Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia , a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 .La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia. Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per maggiori informazioni è disponibile un punto di contatto Invitalia Normativa Decreto direttoriale 23 dicembre 2024 - Apertura sportello Decreto interministeriale 21 ottobre 2022 - Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Smart&Start Italia | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Smart&Start Italia commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Finanziamenti per startup innovative a tasso zero e senza garanzie per importi fino all’80% delle spese ammissibili. Per le imprese composte esclusivamente da donne e giovani, il finanziamento copre il 90% delle spese. E in alcuni casi è prevista una quota a fondo perduto! Destinato a chi attiva nuovi progetti di impresa, Smart&Start Italia è l’incentivo di Invitalia che supporta le start-up innovative ad alto contenuto tecnologico. Viene concesso per progetti con investimenti a partire da 100.000 euro, fino a 1,5 milioni di euro. Attiva per le start-up di tutte le regioni italiane , questa agevolazione supporta sia la nascita che la crescita delle nuove imprese attraverso la concessione di un finanziamento agevolato. Le caratteristiche specifiche dell’agevolazione possono variare in base al profilo dell’impresa che la richiede, come vedremo nelle righe successive. Requisiti per il bando Smart e Start Italia Possono presentare domanda per Smart e Start Italia le start-up innovative che soddisfano i seguenti requisiti. La start-up è di piccole dimensioni ed è stata costituita da non oltre 60 mesi ; è regolarmente iscritta all’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese . Se la start-up non è ancora costituita , possono richiedere il finanziamento agevolato le persone che andranno a fondarla. In particolare, in questo caso è necessario che a presentare richiesta siano team di persone fisiche che: si impegnano a fondare una start-up innovativa in Italia; risiedono in Italia o all’estero e, nel caso di cittadini stranieri, sono in possesso dello “startup Visa”. Rientrano tra i potenziali beneficiari dell’agevolazione Smart&Start Italia anche le imprese straniere , a condizione che si impegnino a istituire una o più sedi in Italia. In ogni caso, l’incentivo è accessibile solo per le imprese che rientrano nella definizione di start-up innovativa, in accordo a quanto stabilito dall’articolo 25 del D.L. 179/2012. Qualora l’impresa non risponda a tutti i requisiti stabiliti per legge, la richiesta sarà automaticamente rigettata. Come funziona il finanziamento Smart&Start Italia Le start-up innovative che soddisfano tutti i requisiti fissati dal bando Smart e Start Italia ottengono un finanziamento a tasso zero , senza bisogno di presentare garanzie. Il finanziamento copre l’80% delle spese ammissibili sostenute dal richiedente. Il rimborso avviene in 10 anni, a partire dal 12° mese successivo all’ultima erogazione del capitale concesso a titolo di finanziamento. La quota di intervento del finanziamento a tasso zero può salire al 90% se la start-up presenta una o più delle seguenti condizioni: è costituita solo da donne e/o da ragazzi con meno di 36 anni; tra i soci è presente almeno un dottore di ricerca (o un esperto in possesso di un titolo di studio equivalente) che lavora in territorio estero e desidera tornare in Italia. Ci sono poi casi in cui la start-up ottiene un contributo misto, composto da: contributo a fondo perduto per il 30% dell’importo del finanziamento concesso; finanziamento agevolato a tasso zero per la restante quota di spese ammissibili (nel rispetto dei massimi fissati dal bando). Il finanziamento agevolato con quota a fondo perduto di Smart e Start Italia è previsto solo in due casi : se la start-up ha sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia; se la start-up si trova nel Cratere sismico del Centro Italia, in accordo a quanto stabilito dal Decreto Rilancio del 20 maggio 2020. Oltre al finanziamento, le start-up costituite da meno di 12 mesi ricevono servizi di tutoring tecnico-gestionale per la fase di avvio dell’impresa, con focus sulle attività di pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione dell’azienda, eccetera. Come presentare domanda ad Invitalia per Smart & Start Le richieste per il bando Smart&Start devono essere presentate direttamente ad Invitalia , ente che gestisce interamente il progetto. Oltre a valutare le domande presentate dalle varie start-up, infatti, l’Agenzia si occupa di concedere i finanziamenti agevolati e valutare periodicamente i risultati. Ma come si invia la domanda per Smart e Start? La procedura è completamente digitale, e non è quindi necessario recarsi presso gli uffici dell’ente. La richiesta va compilata e trasmessa tramite il sito ufficiale di Invitalia. La procedura è a sportello, non ci sono graduatorie e non è prevista alcuna scadenza. Invitalia valuta le richieste attraverso diversi step, l’iter si conclude entro 60 giorni dalla data di ricezione. Hai una start-up innovativa e cerchi contributi per il tuo business? Non fermarti a Smart&Start Italia! Compila il modulo sottostante per una consulenza personalizzata: i nostri esperti troveranno tutti i bandi adatti alla tua impresa. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >
- Assicurazioni premi | WPITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Assicurazioni premi di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Pagamenti dei clienti | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Pagamenti dei clienti Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 La gestione dei pagamenti dei clienti Dopo esserti focalizzato su menu e questioni più legate alla cucina, se decidi di aprire un ristorante dovrai necessariamente sulla tua principale (e spesso unica) fonte di entrata: i pagamenti dei tuoi clienti , soprattutto quelli digitali. Le transazioni digitali, infatti, stanno poco a poco prendendo il sopravvento su quelle con contanti e il tuo ristorante dovrà farsi trovare pronto sia dal punto di vista operativo (accettazione dei pagamenti) che da quello gestionale (monitoraggio delle entrate). Gli strumenti più importanti che un ristorante deve utilizzare per gestire i pagamenti sono : Dispositivi POS: i lettori di carte con cui accettare pagamenti digitali da parte dei clienti. Registratore di cassa: strumento fondamentale per la gestione di tavoli, camerieri e flussi di cassa. Conto aziendale: è importante separare le finanze personali da quelle del ristorante e avere una visione chiara riguardo a entrate e uscite Precedente Successivo
- Disposizioni generali | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Disposizioni generali Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- Super Bonus | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIA > Real estate < Imbonus < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Super Bonus 1. Tipologia di interventi 1 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno*. Gli interventi per la coibentazione del tetto, rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. (art. 119, c. 1, lett. a). *Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art. 119, c. 1bis). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - ¤ 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - ¤ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - a ¤ 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a ¤ 530.000, calcolato moltiplicando ¤ 40.000 per 8 (¤ 320.000) e ¤ 30.000 per 7 (¤ 210.000) (così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto 2020). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di precisare che per l’individuazione del limite dispesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). L’art. 1, comma 66, lett. a), n. 2), legge 178/2020 (che ha modificato sul punto l’art. 119, c.1, lett.a, D.L. 3472020) ha esteso la possibilità di fruire del Super-Bonus anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 2 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. b). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - ¤ 20.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; - ¤ 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui sia l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a ¤ 265.000, calcolato moltiplicando ¤ 20.000 per 8 (¤ 160.000) e ¤ 15.000 per 7 (¤ 105.000) (così A.E. Circolare 24/E dell’8 agosto 2020). L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha avuto modo di precisare che per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelli risultanti alla fine. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire della detrazione del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 3 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno* per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al successivo punto 6 e relativi sistemi di accumulo di cui al successivo punto 7 ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (art. 119, c. 1, lett. c) *Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale (art. 119, c. 1bis). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 30.000,00. INTERVENTO TRAINANTE: per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. Tra le spese sostenute per tale intervento rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (anche unitamente a taluno degli interventi TRAINATI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 4 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90. Si tratta degli interventi descritti nella Tabella che precede “ECO-BONUS” nella scheda “TIPOLOGIE DI INTERVENTI”. INTERVENTI TRAINATI: per poter fruire del Super-Bonus, è necessario abbinare uno degli interventi di efficienza energetica ex art. 14 D.L. 63/2013 ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1, 2 e 3, fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per ciascun intervento spetterà nella misura ordinaria (vedi sopra Tabella ECO-BONUS). Per fruire del Super-Bonus l’intervento in oggetto (unitamente a taluno degli interventi TRAINANTI) deve rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, c. 3-ter, D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha precisato che la verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Super-Bonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per ciascuna tipologia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) (art. 119, c. 3). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica a tutti gli interventi a lato descritti (di cui al punto 4), anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, fermi restando i requisiti di cui sopra in ordine al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 119. C. 2). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 5 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1bis a 1septies DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 ossia interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica; deve trattarsi di opere da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Detti interventi possono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Gli edifici interessati debbono ricadere nell’ambito delle zone sismiche 1-2-3. Sono ricomprese, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. La detrazione è calcolata su una spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare. INTERVENTO TRAINANTE: Per usufruire del Super-Bonus non è necessario abbinare altro e diverso intervento. È confermata anche nella norma del D.L. 34/2020 l’esclusione dai benefici fiscali degli edifici ubicati in zona sismica 4. Il Super-Bonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, c. 4-bis). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 6 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (art. 119, c. 5, modificato dall’art. 1, c. 28, lett. c) legge 30/12/2021 n. 234). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di ¤ 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di recupero edilizio il predetto limite di spesa è ridotto ad ¤ 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del SuperBonus è necessario abbinare l’installazione degli impianti solari fotovoltaici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico), fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria”. La detrazione in oggetto è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo ai sensi dell’art. 42 D.L. 162/2019 convertito con legge 8/2020 e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’art. 11, c. 4, del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 119, c. 7). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). Il Super-Bonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali. Tuttavia anche nel caso di “nuova costruzione” il Super-Bonus spetta a condizione che l’installazione di impianti solari fotovoltaici sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” (di efficienza energetica o di riduzione rischio sismico) fermo restando che il Super-Bonus spetta solo per le spese relative agli impianti solari fotovoltaici e non anche per le spese relative agli interventi trainanti esclusi in questo caso dal Super-Bonus in quanto eseguiti nell’ambito di “nuova costruzione” (Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E del 23/06/2022). 7 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui precedente punto 6 (art. 119, c. 6). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad ¤ 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di ¤ 1.000,00 per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di accumulo. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’installazione dei sistemi di accumulo in oggetto all’installazione degli impianti solari fotovoltaici di cui al precedente punto 6, la quale, a sua volta, deve essere abbinata ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione rischio sismico) (la installazione dei sistemi di accumulo può essere sia contestuale che successiva a quella degli impianti solari fotovoltaici) La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 8 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119, c. 8, modificato dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 30/12/2021 n. 234). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore: - ¤ 2.000,00 per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti; - ¤ 1.500,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; - ¤ 1.200,00 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. (art. 119, c. 8, D.L. 34/2020 modificato dall’art. 1, c. 28, lett. d), legge 234/2021). INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico). L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). 9 INTERVENTI LIMITE DI SPESA CONDIZIONI Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e). T.U.I.R., anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (art. 119, c. 2). Trattasi in particolare degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 16-bis, c. 1, lett. e) T.U.I.R.) L’art. 119, commi 2 e 4, D.L. 34/2020, non prevedono limiti di spesa relativamente a detti interventi cui applicare il SuperBonus. INTERVENTO TRAINATO: per poter usufruire del Super-Bonus è necessario abbinare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ad uno degli interventi TRAINANTI di cui ai superiori punti 1-2-3 (efficientamento energetico) o di cui al superiore punto 5 (riduzione del rischio sismico) fermo restando che in mancanza del suddetto abbinamento la detrazione per detto intervento spetterà nella misura “ordinaria” o “rafforzata” (vedi sopra Tabella “BONUS EDILIZIO”). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Super-Bonus si applica agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (art. 119. C. 2). La detrazione in oggetto non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 119, c. 15-bis) ed alle unità a destinazione non residenziale (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). NOTA: Ai fini dell’applicazione del Super-Bonus le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (Agenzia delle Entrate, Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 – Risposte ad interpello n. 461 e n. 464 del 7 luglio 2021). 2. Modalità di applicazione del super - bonus BENEFICIARI - ANNO 2025 Per l’anno 2025 il Super Bonus si applica solo agli interventi effettuati: - dai condomini; - da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini); - dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (iscritte nel registro ex art. 6 legge 266/1991), dalle associazioni di promozione sociale (iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali ex art. 7 legge 383/2000). Il SuperBonus non trova più applicazione dal 1° gennaio 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, al di fuori del caso dei “mini-condomini”. Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per le persone fisiche il Super-Bonus spettava: - nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo potevano essere compresi anche i lavori non agevolabili col SuperBonus) ; - nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per interventi avviati su unità immobiliari abitative a partire dal 1° gennaio 2023; tale detrazione, peraltro, spettava a condizione che il contribuente fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del contribuente e che il contribuente avesse un reddito di riferimento non superiore ad ¤ 15.000,00 (da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.Lgs 34/2020). Il SuperBonus non trova più applicazione da 1 gennaio 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si rammenta che, sino al 31 dicembre 2023, per detti soggetti il Super Bonus spettava nella misura del 110% per le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 ovvero qualora alla data del 30 giugno 2023 fossero stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Comuni colpiti da eventi sismici Si rammenta che l’art. 119, c. 8-ter, D.L. 34/2020 (introdotto dall’art. 1, c. 28, lett. f), legge 234/2021) prevede che per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali (per l’importo non eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dell’art. 119, c. 1-ter e c. 4-quater, D.L. 34/2020 ovvero in alternativa al contributo per la ricostruzione nelle misure ed alle condizioni di cui all’art. 119, c. 4-ter, D.L. 34/2020) spetta in tutti i casi disciplinati dall’art. 119 c. 8-bis, D.L. 34/2020, nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. I contribuenti che usufruiscono di detti benefici in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (art. 2, c. 2. D.L. 29/12/2023, n. 212). MISURA DEL SUPER BONUS - ANNO 2025 La detrazione Super Bonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65% (art. 119, c. 8-bis, D.L. 34/2020). La disciplina di cui sopra si applica non solo agli interventi “trainanti” (ossia agli interventi di efficientamento energetico e di riduzione di rischio sismico ammessi autonomamente al Super-Bonus) ma anche a tutti gli interventi “trainati”, ossia a quegli interventi ammessi al Super- Bonus se eseguiti congiuntamente ad un intervento “trainante” e ciò in virtù del rinvio che l’art. 119, c. 8-quater, D.L. 34/2020, fa al precedente c. 8-bis del medesimo art. 119. Si rammenta che: 1) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 il Super Bonus spettava: a) nella misura del 90%; b) ovvero nella misura del 110% nei seguenti casi: - interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultava adottata in data antecedente il 19 novembre 2022 sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che aveva approvato l’esecuzione dei lavori risultasse adottata in data compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sempre che tale data fosse stata attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’amministratore di condominio ovvero ove non vi fosse stato l’obbligo di nominare l’amministratore, dal condomino che aveva presieduto l’assemblea ed a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, fosse stata presentata la CILAS; - interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risultasse presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 2) per le spese sostenute nel 2024 il Super Bonus spettava, invece, nella misura del 70%. LA RATEIZZAZIONE DEL SUPER BONUS - ANNO 2025 Per le spese sostenute nell’anno 2025, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Si rammenta che in precedenza era prevista la seguente ripartizione della detrazione: - in 5 rate annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta sino al 31 dicembre 2021; - in 4 quote annuali, di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1 gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2023; - in 10 quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2024 in caso di utilizzo diretto della detrazione (a seguito della modifica introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67). L’art. 1, c. 56, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la detrazione Super Bonus può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se da detta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di versamento del saldo imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. Si rammenta che già in precedenza l’art. 2, c. 3-sexies, D.L. 16/02/2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023, n. 38, prevedeva per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative ad interventi ammessi al Super Bonus, la possibilità per il contribuente di optare per la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023. Detta opzione era esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo di imposta 2022 non fosse stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUPER BONUS - ANNO 2025 La detrazione Super Bonus del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti: a) presentata la CILAS se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILAS se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Obblighi di comunicazione (art. 2 D.L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024 n. 67) I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione antisismico agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 19/05/2020, n. 34 (SuperBonus), i quali abbiano presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici debbono trasmettere rispettivamente all’ENEA e/o al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali: a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; b) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2025; c) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese da sostenere. L’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale. I CONDOMINI E IL SUPER BONUS I mini-condomini (ammessi al super bonus) Possono beneficiare del Super Bonus le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione), con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (Art. 119, c. 9 lett. a) del D.L. 34/2020). A tali fini le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate: in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 397 del 9 giugno 2021 (che ha avuto modo di confermare che con riguardo, invece, alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Super-Bonus – al pari degli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali – occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze), nello stesso senso Agenzia delle Entrate, risposte ad interpelli nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021. In ogni caso il contribuente unico proprietario o comproprietario, può beneficiare del Super Bonus limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari residenziali, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio; il predetto limite non si applica, invece, per gli interventi antisismici realizzati sulle singole unità (Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022). Condominio con l'unità non residenziali In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Agenzia delle Entrate a Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020). Le pertinenze dei condomini In caso di interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi (Agenzia delle Entrate Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020). Anche ai fini dell’applicazione del Super- Bonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8. Vanno anche calcolate le unità di categoria A/1 presenti nell’edificio e le unità non residenziali se la superficie delle unità residenziali presenti nell’edificio è superiore al 50%; non devono essere considerate le pertinenze collocate in edificio diverso da quello oggetto degli interventi. (Agenzia delle Entrate Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020). Condomini con l'unità in corso di costruzione La presenza in un condominio di unità immobiliari accatastate nella categoria F/3 non preclude, la possibilità al condominio di accedere al Super Bonus se le restanti unità immobiliari sono ultimate e regolarmente accatastate ed hanno natura residenziale, sempre che venga rispettata per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro, l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio esistente, senza considerare le unità in corso di costruzione; - le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”, non possono concorrere alla formazione della spesa massima ammissibile al fine di fruire delle agevolazioni poiché occorre tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori; - le unità immobiliari accatastate in categoria F/3 non possono neppure usufruire delle detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento. (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 174 del 16 marzo 2021). Consulente Imbonus 90 Prenota 14 luglio 2025 Commenti
- Oceano | WPITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Oceano Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 4 maggio 2025 Gli oceani del mondo – la loro temperatura, la loro composizione chimica, le loro correnti e la loro vita – influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano. L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria che respiriamo sono elementi in definitiva forniti e regolati dal mare. Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano ad essere canali vitali per il commercio ed il trasporto. Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile. Fatti e cifre • Gli oceani coprono i tre quarti della superficie terrestre, contengono il 97% dell’acqua presente sulla Terra e rappresentano il 99% di spazio, in termini di volume, occupato sul pianeta da organismi viventi • Più di 3 miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento • A livello globale, il valore di mercato stimato delle risorse e delle industrie marine e costiere è di 3 mila miliardi di dollari annui, ovvero circa il 5% del PIL globale • Gli oceani contengono approssimativamente 200.000 specie identificate, ma i numeri reali potrebbero aggirarsi rientrare nell’ordine dei milioni • Gli oceani assorbono circa il 30% dell’anidride carbonica prodotta dagli umani, mitigando così l’impatto del riscaldamento globale sulla Terra • Gli oceani rappresentano la più grande riserva di proteine al mondo, con più di 3 miliardi di persone che dipendono dagli oceani come risorsa primaria di proteine • Le industrie ittiche marine danno impiego, direttamente o indirettamente, a più di 200 milioni di persone • I sussidi per la pesca stanno contribuendo al rapido esaurimento di numerose specie di pesce, e stanno impedendo azioni tese a salvare e ripristinare le riserve ittiche globali e gli impieghi ad esse collegati, portando le industrie ittiche degli oceani a produrre 50 miliardi di dollari americani annui in meno rispetto al loro potenziale • Il 40% degli oceani del mondo è pesantemente influenzato dalle attività umane, il cui impatto comprende l’inquinamento, l’esaurimento delle riserve ittiche e la perdita di habitat naturali lungo le coste. Traguardi 14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive 14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi 14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli 14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche 14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate 14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo 14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la salute dell’oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati 14.b Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini 14.c Potenziare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il quadro legale per la conservazione e per l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come riferito nel paragrafo 158 de “Il futuro che vogliamo” Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
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Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Operazioni straordinarie Riassetto di Walter Pittini < Back Next > 29 aprile 2025 Riassetto @ Riproduzione riservata Commenti 29 aprile 2025 In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni
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Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Apertura Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Idea, giusta locazione e prove di apertura Idea La tua idea di business è il cuore pulsante del tuo ristorante. È ciò che lo distingue dalla concorrenza e attira i clienti. Che tu voglia aprire un ristorante di cucina tradizionale italiana o un locale di fusion innovativo, è fondamentale avere una proposta unica e ben definita. Chiediti: qual è il mio target di clientela? Quali piatti saranno i miei cavalli di battaglia? Come posso rendere l’esperienza dei miei clienti indimenticabile? Rispondere a queste domande ti aiuterà a creare un’identità forte e riconoscibile per il tuo ristorante. Per ottenere chiarezza sulle tue idee, è essenziale partire da un concetto fondamentale, ossia comprendere quale tipo di ristorante desideri aprire, quali piatti intendi offrire e quale messaggio intendi trasmettere attraverso il tuo menù. Ricorda che possedere una buona idea costituisce già un progresso significativo nel tuo percorso imprenditoriale. Un suggerimento che vorrei darti riguarda la scelta della tipologia di ristorante, prendendo spunto dagli 6 trend emergenti nel settore della ristorazione: • Mantenere il controllo della filiera. • Valorizzare il cibo come fonte di benessere. • Puntare sulla sostenibilità. • Ridefinire il rapporto tra prezzo e valore. • Implementare tecnologie per migliorare il servizio. • Specializzarsi in un mono-prodotto. Esplorare queste tendenze può costituire una base solida per sviluppare la tua idea di ristorante, contribuendo a distinguerti nel mercato e a rispondere alle aspettative sempre più evolute della clientela. Giusta locazione La scelta della location è un altro fattore cruciale per il successo del tuo ristorante. La posizione ideale dipende da molti fattori, come il tipo di clientela che vuoi attrarre, la concorrenza nella zona e la visibilità del locale. Un ristorante in centro città potrebbe beneficiare di un alto traffico pedonale, ma i costi di affitto potrebbero essere proibitivi. D’altra parte, una location più defilata potrebbe offrire affitti più bassi, ma richiederà sforzi di marketing maggiori per attirare i clienti. Valuta attentamente i pro e i contro di ogni opzione prima di prendere una decisione. Una volta che hai una visione chiara e hai scelto la location perfetta, è il momento di passare alla stesura di un business plan dettagliato. Questo documento sarà la tua bussola, guidandoti attraverso ogni fase dell’avvio e della gestione del tuo ristorante. Include una proiezione dei costi di avvio, una previsione delle entrate, una strategia di marketing e un piano operativo. Ricorda, un business plan ben fatto è essenziale per convincere gli investitori e le banche a sostenere la tua impresa. Infine, non sottovalutare l’importanza di comprendere i requisiti legali e fiscali per aprire un ristorante in Italia. Dalle licenze necessarie alle normative sanitarie, assicurati di essere in regola con tutte le disposizioni vigenti per evitare spiacevoli sorprese in futuro. Considera di consultare un esperto in avvio attività ristorazione come Michea Ferrante, per navigare con sicurezza in questo complesso panorama normativo. Aprire un ristorante è senza dubbio una sfida, ma con la giusta preparazione e dedizione, può trasformarsi in una gratificante avventura imprenditoriale. Sei pronto a intraprendere questo viaggio? Ricorda, il successo è a portata di mano per chi osa sognare e lavora sodo per realizzare quei sogni. La selezione del luogo rappresenta una delle fasi più cruciali nel settore della ristorazione, poiché correggere un errore in questa scelta può essere complesso e oneroso. La decisione sul luogo non solo è essenziale per la coerenza del proprio concetto di ristorante, ma soprattutto per le aspettative di frequenza che una determinata posizione può generare, misurate in base al numero di servizi effettuati per ciascun tavolo. Inoltre, la posizione del ristorante può influire notevolmente sulla visibilità e sull’accessibilità, fattori cruciali per attirare clienti. Ad esempio, un ristorante posizionato in una zona ad alta densità di traffico pedonale potrebbe garantire una maggiore visibilità e un flusso costante di clienti potenziali. Allo stesso tempo, è importante considerare la concorrenza nella zona e l’attrattiva generale del quartiere, in modo da valutare se la location scelta sia in grado di attirare il tipo di clientela desiderato. Inoltre, bisogna valutare anche la disponibilità di parcheggio e la facilità di accesso, poiché questi possono influenzare notevolmente l’esperienza complessiva dei clienti. La scelta della location può avere impatti significativi anche sulle spese generali del ristorante, come l’affitto o l’acquisto dello spazio; quindi, è importante considerare anche questo aspetto nella pianificazione. Prove di apertura Quando stai imparando qualcosa di nuovo (come suonare uno strumento o un passo di danza) hai mai sentito dire: "la pratica rende perfetti"?. Lo stesso concetto vale quando si parla di aprire un ristorante. Una prova di apertura può essere un’occasione perfetta per preparare la grande apertura vera e propria del tuo nuovo ristorante. Invita un numero limitato di ospiti a partecipare a questa prova, scegliendo tra i tuoi amici, familiari e membri dello staff. Questa strategia ti permetterà di risolvere gli eventuali problemi presenti nel tuo servizio o nei tuoi piatti. Ecco alcune idee popolari di apertura soft: Menu di prova: offrì un menu di prova con un numero limitato di opzioni. Ridurrai lo stress del nuovo personale e incoraggerài i clienti a tornare per vedere il menu completo. Orario limitato: considera di operare con un orario limitato per i primi giorni. Serata amici e famiglia: invita amici e parenti alla prova di apertura per testare il tuo ristorante in modo divertente e senza troppo stress. Serata per business e residenti locali: guadagnati il supporto di chi ti circonda invitando alla tua prova di apertura i tuoi “vicini” e i proprietari di attività commerciali attorno al ristorante. Nonostante le sfide degli ultimi anni, l'industria della ristorazione sarà sempre una parte importante della nostra economia. Man mano che le tendenze della ristorazione continuano a diversificarsi, si aprono spazi per nuovi ristoranti pronti a sfruttare gli interessi dei consumatori.e: "la pratica rende perfetti"?. Lo stesso concetto vale quando si parla di aprire un ristorante. Precedente Successivo
- Bonus colonnine domestiche | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Bonus colonnine domestiche [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il bonus colonnine domestiche è un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box). Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. 2. A chi si rivolge Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni. 3. Risorse Le risorse a disposizione sono pari a: 40 milioni per 2022 40 milioni per 2023 20 milioni per 2024. 4. Come funziona Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online, all’indirizzo che indicato prima dell'apertura dello sportello. L’accesso può essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata. 5. Apertura e chiusura sportello 2024 - Contributi Il decreto 12 giugno 2024 ha definito le procedure per la concessione e l'erogazione di contributi per l’anno 2024.Le date di avvio per la prenotazione dei contributi sono comunicate con la pubblicazione di avvisi. 2024 - Chiusura installazioni 2023 Le domande da parte dei soggetti beneficiari che hanno acquistato e installato l’infrastruttura di ricarica nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 hanno potuto essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024 , utilizzando la piattaforma informatica disponibile online. 2023 I termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate dal 1 gennaio al 23 novembre 2023 si sono chiusi il 23 novembre 2023 . 2022 I termini per la presentazione delle domande relative alle installazioni effettuate nel 2022 si sono chiusi il 2 novembre 2023. 6. Concessione erogazioni Il decreto 9 dicembre 2024 ha disposto la concessione e l'erogazione per le domande presentate e ammesse al contributo relativo all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 22 novembre 2024. Il decreto 9 maggio 2024 ha disposto la concessione e l'erogazione per le domande presentate dal 15 febbraio 2024 al 14 marzo 2024 ("nuova riapertura 2023"). Il decreto 6 dicembre 2023 ha riguardato invece la concessione ed erogazione per le domande ammesse al contributo relativo all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre 2023. Il decreto 20 novembre 2023 ha disposto la concessione delle agevolazioni per le domande in relazione all’acquisto e alla posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022. 7. Normativa Decreto direttoriale 9 dicembre 2024 - Erogazione contributi 2024 Decreto direttoriale 19 giugno 2024 - Controlli documentali Decreto direttoriale 12 giugno 2024 - Contributi 2024 Decreto direttoriale 9 maggio 2024 - Erogazione contributi (nuova riapertura 2023) Decreto direttoriale 7 febbraio 2024 - Termini di nuova apertura e chiusura sportello per installazioni effettuate nel 2023 Decreto direttoriale 6 dicembre 2023 - Erogazione contributi 2023 Decreto 20 novembre 2023 - Erogazioni contributi 2022 Decreto direttoriale 31 ottobre 2023 - Termini di apertura e chiusura sportello 2023 Decreto direttoriale 2 ottobre 2023 - Termini di apertura e chiusura sportello 2022 Decreto direttoriale 2 ottobre 2023 - Controlli Decreto direttoriale 14 marzo 2023 - Contributi per le infrastrutture di ricarica Il contributo è previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 ( “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”) , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 ottobre 2022, serie generale, n. 232. Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
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Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Scelte dell'8,5 °/oo di Walter Pittini 9 maggio 2025 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
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