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- Transizione industriale | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Transizione industriale [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Istruzione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Istruzione Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti (LLL) 4 maggio 2025 Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento degli obiettivi per l’istruzione universale. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra bambine e bambini nell’istruzione primaria, ma pochi paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi. Fatti e cifre • L’iscrizione nelle scuole primarie nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57 milioni di bambini ne sono ancora esclusi • Più della metà dei bambini non iscritti a scuola vive in Africa subsahariana • Si calcola che il 50% dei bambini che possiedono un’età per ricevere l’istruzione primaria ma che non frequentano la scuola vive in zone colpite da conflitti • Nel mondo, 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e scrittura, di cui oltre il 60% donne. Traguardi 4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti 4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria 4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità 4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria 4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità 4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti 4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l’accesso all’istruzione superiore – compresa la formazione professionale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici – sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo 4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025
- Responsible | WPITTINI
Sei in: PITTINI > Identificazione Responsabilità Vogliamo costruire un business responsabile, che integri principi e obiettivi di sostenibilità in tutte le attività aziendali. Politiche e obiettivi, sistema di governance, dialogo con gli stakeholder e adesione all'Agenda Globale sono alla base del nostro impegno. 23 aprile 2025 Il nostro impegno La nostra strategia è incentrata su una crescita sostenibile nel tempo. L'empowerment delle persone, lo sviluppo del contesto sociale e la riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti sono parte integrante dei nostri obiettivi di business. Crediamo che lo sviluppo economico di lungo periodo richieda un approccio imprenditoriale in grado di creare valore per tutti i nostri stakeholder: valorizzazione delle competenze e dei giovani talenti, tutela dei diritti umani e delle diversità, contributo allo sviluppo sociale e lavorativo del territorio, riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti sono gli impegni verso i quali orientiamo i nostri progetti, con l'obiettivo di crescere in modo responsabile. Clima e ambiente Siamo sensibili alla necessità di tutelare l'ambiente e al tema del cambiamento climatico, per questo ci siamo posti degli obiettivi di decarbonizzazione e abbiamo adottato una serie di iniziative per ridurre i nostri livelli di consumo. Diversità e inclusione Il nostro obiettivo è rendere l'eccellenza inclusiva. Per questo diamo grande valore alla diversificazione delle capacità e cerchiamo di creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo in cui persone di ogni genere, età, orientamento sessuale o religioso, etnia, abilità e background culturale possano crescere e sviluppare un profondo senso di appartenenza. Promuoviamo la diversità come valore per la crescita personale e per l'arricchimento culturale e professionale. Questo perché siamo consapevoli che per affrontare efficacemente le sfide e i cambiamenti è necessaria una visione il più ampia e diversificata possibile, per avere un quadro più completo di come si svilupperà il futuro. Questo tipo di visione è in larga misura il prodotto del dialogo con altre persone con diverse formazioni, esperienze e capitali sociali e culturali. Per questo ci impegniamo a costruire una cultura del lavoro inclusiva, in cui le capacità professionali e le prospettive e le idee personali siano pienamente apprezzate. In ogni fase dell'employee experience siamo focalizzati sulla cura delle persone, garantendo pari dignità e di trattamento, prevenendo e contrastando le discriminazioni in ogni aspetto della vita aziendale, dal processo di selezione alla retribuzione, dalle opportunità di crescita professionale alla cessazione del rapporto di lavoro. ESG e l'attenzione ai clienti La sostenibilità richiede impegno e collaborazione. Per questo manteniamo un dialogo costante con i nostri clienti per garantire un'offerta ESG che generi rendimenti finanziari e abbia un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità. La crescita e la sostenibilità sono al centro di tutto ciò che facciamo. Abbiamo definito una strategia ESG, supportata da una Politica ESG e da un Catalogo Prodotti ESG. Inoltre, manteniamo un dialogo continuo con i nostri clienti per rispondere alle loro esigenze in continua evoluzione. Le tematiche ESG non devono essere percepite come un obbligo, ma piuttosto come un'opportunità in grado di generare valore per tutti i nostri stakeholder. Abbiamo adottato una rigorosa Politica ESG a livello di Gruppo, con l'obiettivo di definire linee guida strutturate per l'integrazione dei criteri ESG nelle diverse attività del Gruppo, dai finanziamenti e investimenti azionari alle attività di consulenza alla clientela. Supportando l'engagement dei clienti nella gestione del rischio ESG, investiamo contemporaneamente nella resilienza del nostro portafoglio. La nostra strategia di Gruppo include criteri ESG che derivano da uno sforzo a livello di settore per le banche per fissare obiettivi di sviluppo sostenibile e promuovere la corretta misurazione degli impatti sulle persone e sul pianeta. Ci impegniamo a orientare gli investimenti verso progetti e soluzioni che contribuiscano a uno sviluppo responsabile. Per rispettare i nostri impegni e migliorare continuamente la nostra offerta, miriamo a fornire servizi di qualità che soddisfino le aspettative dei nostri clienti. Lo facciamo attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie innovative e la salvaguardia dei dati personali dei clienti. Solidarietà con la nostra comunità Una comunità inclusiva, solida e basata sul rispetto reciproco: questa è la società che vogliamo costruire attraverso il sostegno a progetti che hanno un impatto significativo sul territorio La crescita del territorio è legata alla capacità delle comunità di generare valore sostenibile nel lungo periodo. In Mediobanca siamo parte integrante del territorio in cui operiamo e sappiamo di svolgere un ruolo importante nel generare impatti sociali e ambientali positivi. E per questo collaboriamo attivamente con istituzioni, enti no profit, associazioni e altri attori del territorio nello sviluppo di progetti e iniziative che mirano a costruire un tessuto sociale ed economico solido e inclusivo, in cui i principi di fiducia, solidarietà, pari opportunità e vita dignitosa siano accessibili a tutti i cittadini. AMBIENTE E TERRITORIO Ci impegniamo a promuovere la gestione responsabile delle risorse per ridurre la nostra impronta ambientale e gli impatti generati dalle nostre attività CULTURA, RICERCA E INNOVAZIONE Sosteniamo la ricerca scientifica ed economica e ci impegniamo a valorizzare il nostro patrimonio architettonico e archivistico INCLUSIONE SOCIALE Promuoviamo la costruzione di una società inclusiva e forte attraverso iniziative mirate all'aggregazione sociale e alla diffusione di valori Documenti L'impegno che dimostriamo nella nostra attività quotidiana è testimoniato dai vari documenti, che raccolgono e delineano le strategie, gli obiettivi, i progetti realizzati e gli obiettivi raggiunti. Indici Siamo inclusi in diversi indici etici e partecipiamo a diversi questionari di sostenibilità. Notizie Contatti Sostenibilità del Gruppo Pittini Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari (Italy) Tel. +39 340 715 1940 Walter Pittini Head of Group Sostainability pittini@live.it
- ART. 56 BIS. Altre attività agricole | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 56 BIS. Altre attività agricole Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento. 3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 3 bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento. (2) 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 6, L. 24.12.2003 n. 350, pubblicata in G.U. 27.12.2003 n. 299, S.O. n. 196. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 225, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ZES Unica | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa ZES Unica [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. Con il d.l. 124/2023 (“DL Sud”) (22), è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (23) – con effetto a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali. La nuova ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e Abruzzo, ammissibile alla deroga prevista dalla lett. c) del citato art. 107, par. 3. L’art. 16 del d.l. 124/2023 ha inizialmente previsto per il solo anno 2024 un contributo , sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 485 a 491, l. 207/2024) ha esteso il succitato credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025. A tal fine, il legislatore ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 2,2 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 (24), analogamente all’anno precedente, riguardano : acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; acquisto di terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti : il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato; il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito d’imposta è rideterminato se: i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione; entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi (25). Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi che portano alla rideterminazione o alla revoca. Giova sottolineare, in ogni modo, come siano agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato (26). L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà (27). Non sono altresì agevolabili i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La misura massima “teorica” dell’agevolazione, diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento, è sintetizzata nella seguente Tabella: Tabella 1 - Credito d’imposta ZES Unica: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione Dimensione Impresa Campania, Puglia, Calabria, Sicilia Basilicata, Molise, Sardegna Abruzzo Piccola 60% 50% 35% Media 50% 40% 25% Grande 40% 30% 15% Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese e sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014 (28). L’effettivo ammontare del credito d’imposta di cui le imprese potranno fruire sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (29). Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (30). Attraverso l’ invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche: 1) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024; 2) gli acconti versati e fatturati prima dell’1 gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 23 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge ZES) per investimenti dall’1 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro, né il limite generale annuale di utilizzo nel modello F24, pari a 2 milioni di euro. Il credito d’imposta, inoltre, deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato (rigo RS401) ivi contenuto. La legge di bilancio 2025 (comma 491 dell’art. 1) ha, infine, stabilito che per tutto quanto da essa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 17 maggio 2024, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 2024. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! 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- Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. La dotazione è di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR (sotto-investimento 1). L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica. Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate. È prevista l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (decisione della Commissione europea C(2024) 5008 FINAL concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina ) e dagli articoli 14, 17, 38, 38 bis e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER). Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 . La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia. 2. A chi si rivolge Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono: essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese; operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167). Cosa finanzia I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità: una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024; un uso efficiente delle risorse , attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024. I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente. I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo , prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato. I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni, e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e successive modificazioni e integrazioni, e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili. Spese ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino: Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile) Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali) Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse: spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza; spese di personale relative ai formatori; costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. Agevolazioni concedibili Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate agli articoli 12 e 15 del Decreto del Direttore del 23 dicembre 2024. Come funziona Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia. Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento. Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali. I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica, sono valorizzati mediante l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali. Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto. La graduatoria finale sarà resa disponibile nella competente sezione dei siti internet del Ministero e del Soggetto gestore ( www.invitalia.it ). Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024. Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia , a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 .La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia. Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per maggiori informazioni è disponibile un punto di contatto Invitalia Normativa Decreto direttoriale 23 dicembre 2024 - Apertura sportello Decreto interministeriale 21 ottobre 2022 - Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura
- Pareri e proposte del collegio sindacale | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Pareri e proposte del collegio sindacale < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 8 riguarda l’attività di consulenza talvolta richiesta al collegio sindacale. Laddove il parere o le osservazioni vengano richiesti nell’ambito di un iter più complesso (criteri di valutazione delle azioni nel recesso ex art. 2437-ter c.c., osservazioni in caso di perdite significative ex art. 2446 c.c., congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c., attestazione del rispetto dei limiti di emissioni obbligazionarie ex art. 2412 c.c.), l’attività espletata dal collegio sindacale è oggetto di esame nell’ambito delle Norme dedicate alle operazioni o ai procedimenti esaminati nel loro complesso. 8.1. Approvazione della delibera di nomina per cooptazione di amministratori Principi Il collegio sindacale è tenuto ad approvare la deliberazione con cui gli amministratori provvedono a sostituire uno o più amministratori venuti a mancare nel corso dell’esercizio. Tale approvazione, oltre che obbligatoria, risulta vincolante per gli amministratori. Riferimenti normativi Artt. 2386, 2477 c.c. Criteri applicativi La valutazione del collegio sindacale circa la scelta dell’amministratore (o degli amministratori) attiene a profili sia di legalità, sia di opportunità della scelta. Fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soggetti nominati dall’assemblea, è opportuno che il collegio richieda agli amministratori in carica, antecedentemente alla data fissata per la riunione recante all’ordine del giorno la cooptazione, la seguente documentazione: • un’autocertificazione del candidato amministratore di non essere soggetto ad una causa di ineleggibilità e decadenza ex art. 2382 c.c.; • l’eventuale attestazione del possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza del candidato (se richiesta dallo statuto o dal regolamento sociale). Il diniego all’approvazione della nomina dell’amministratore, da parte del collegio sindacale, deve essere opportunamente motivato. L’approvazione, o la mancata approvazione, del collegio sindacale alla nomina del cooptato (o dei cooptati) può avvenire sia con apposito assenso, o con dissenso motivato, espresso ed annotato nel verbale della riunione, sia attraverso la presentazione agli amministratori di specifico e autonomo verbale del collegio da allegare al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, deve poi accertare che all’ordine del giorno della prima assemblea successiva alla nomina sia inserito un punto relativo alla nomina degl i amministratori. Se nel corso d ell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori devono provvedere alla sostituzione con una deliberazione che deve essere approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Tale approvazione, oltre che obbligatoria, risulta vincolante per gli amministratori. Commento Ai sensi dell’art. 2386 c.c., co. 1, una volta che gli amministratori in carica abbiano designato gli amministratori da cooptare, la relativa deliberazione deve essere approvata dal collegio sindacale, o dal sindaco unico di s.r.l., laddove la cooptazione sia prevista nello statuto della società. In tal caso, non si tratta di un parere ma di una “approvazione” della delibera consiliare da parte del collegio sindacale, in assenza della quale la delibera di nomina del cooptato da parte degli amministratori in carica risulterà invalida. Da ciò consegue che, qualora il collegio sindacale (o il sindaco unico nelle s.r.l. in cui si renda statutariamente applicabile la procedura dell’art. 2386 c.c.) non approvasse la delibera degli amministratori, il consiglio dovrebbe procedere a nuove designazioni, le quali dovrebbero passare nuovamente al vaglio dell’organo di controllo. Si ritiene che, al fine di fornire il proprio assenso vincolante in merito al soggetto (o ai soggetti) cooptato (cooptati), la valutazione del collegio sindacale concerna, oltre alla legalità, anche il merito, cioè il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza. Per quanto attiene alla s.a.p.a., trova applicazione la Norma 9.2. 8.2 Proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale Principio Salva l’ipotesi di prima nomina del soggetto incaricato della revisione legale, il collegio sindacale esprime una proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale per l’intera durata dell’incarico, nonché in merito agli eventuali criteri per l’adeguamento del corrispettivo. Riferimenti normativi Art. 13 d.lgs. n. 39/2010. Criteri applicativi In occasione della nomina del soggetto incaricato alla revisione legale, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, il collegio sindacale svolge un’ attività istruttoria e valutativa dei potenziali revisori, persone fisiche o società di revisione, anche in relazione alle dimensioni, alla natura dell’attività esercitata e all’organizzazione della società in cui il soggetto incaricato della revisione legale dovrà essere nominato, sui quali il collegio dovrà presentare all’assemblea una proposta motivata sul conferimento dell’incarico di revisione legale. La presentazione dei candidati revisori alla società può avvenire anche su indicazione del collegio sindacale, o dei soci, nel pieno rispetto del principio di indipendenza. Ai fini di una congrua valutazione dei soggetti candidati all’incarico di revisione, il collegio sindacale potrà anche interloquire con gli aspiranti canditati. Le proposte di incarico dei soggetti che potranno essere incaricati della revisione dovranno essere presentate alla società e indirizzate per conoscenza anche all’organo di controllo. Possibili criteri di selezione I criteri di valutazione per la selezione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti possono essere individuati, inter alia, tra i seguenti: • procedure e direttive adottate per garantire l’indipendenza e altre norme pertinenti l’incarico; • approccio di revisione utilizzato; • piano di lavoro che assicuri un’adeguata copertura delle aree maggiormente significative; • comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera; • modalità con le quali si attuano gli scambi di informazione con l’organo di controllo (frequenza; forma); • reputazione (elemento particolarmente rilevante); • direttive e procedure sul sistema di controllo di qualità; • personale, esperti, collaboratori, che costituiscono il team di revisione; • rispetto degli obblighi di formazione professionale continua; • esperienza nel settore specifico; • appropriata esperienza rispetto all’incarico da conferire; • tempo da dedicare direttamente all’incarico da parte del responsabile della revisione; • rete professionale adeguata alle esigenze di copertura territoriale; • se presente, valutazione dell’adeguatezza della copertura assicurativa; • corrispettivo della revisione; in questo caso è necessario individuare l’offerta che risulti economicamente più vantaggiosa in relazione alle informazioni raccolte e non scegliere acriticamente quella con il corrispettivo inferiore. Proposta motivata La proposta motivata dell’organo di controllo deve contenere: • indicazione del numero delle proposte pervenute; • indicazione del corrispettivo richiesto da ciascun candidato soggetto incaricato della revisione legale; • valutazione del piano di revisione presentato da ciascun candidato soggetto incaricato della revisione legale; • valutazione circa il requisito dell’indipendenza del candidato soggetto incaricato della revisione legale (sulla base della documentazione dallo stesso presentata); • valutazione del possesso di idonea organizzazione; • proposta all’assemblea di uno o più nominativi in possesso dei requisiti richiesti. È opportuno che la proposta sia redatta per iscritto e depositata, se possibile, entro il termine di convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, o dell’assemblea delegata alla nomina. Dal momento che la legge non individua termini e formalità di redazione, la proposta motivata può essere presentata direttamente ai soci in sede assembleare; è opportuno che essa sia redatta in forma scritta. Nel caso di più candidature, il collegio sindacale potrà fornire all’assemblea anche una valutazione comparativa tra i profili dei candidati e stilare una graduatoria assegnando un ordine preferenziale ed evidenziando, se del caso, le proposte ritenute non idonee fornendo al riguardo adeguata motivazione. L’assemblea nominerà di norma il candidato soggetto incaricato della revisione legale che il collegio sindacale ha ritenuto maggiormente idoneo, ma, motivandone le ragioni, potrà anche scegliere il soggetto inserito nella lista del collegio con ordine di preferenza inferiore. L’assemblea non potrà tuttavia optare per un soggetto che il collegio sindacale ha ritenuto non idoneo o rispetto al quale il collegio sindacale non ha potuto esprimere una valutazione adeguata. Qualora l’assemblea volesse proporre un soggetto differente e non ricompreso nella lista presentata dal collegio, quest’ultimo dovrà essere messo in condizione di esprimere il parere motivato a esso riservato dalla legge e quindi l’assemblea di nomina dovrà essere riconvocata. Il collegio verifica che dal verbale assembleare emerga in ogni caso: • l’oggetto della revisione legale; • il riferimento agli esercizi interessati; • il compenso spettante al soggetto incaricato della revisione legale, determinato ai sensi dell’art. 10, co. 9, d.lgs. n. 39/2010 ed eventuali rimborsi spese con modalità dei relativi calcoli; • eventuali criteri/clausole di variabilità del compenso per indicizzazione e fatti eccezionali ed imprevedibili finalizzati all’adeguamento del corrispettivo in costanza di incarico; • la durata dell’incarico. In caso di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale, il collegio sindacale presenta una proposta motivata di nomina perché l’assemblea possa conferire tempestivamente un nuovo incarico ad altro soggetto (art. 13, co. 3, d.lgs. n. 39/2010). In caso di revoca del soggetto incaricato della revisione legale, il collegio sindacale presenta la suddetta proposta unitamente al proprio parere sulla revoca (Cfr. Norma 8.3.). 8.3. Pareri resi in relazione alle ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale Principi Il collegio sindacale esprime il proprio parere in caso di revoca per giusta causa del soggetto incaricato della revisione legale e negli altri casi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale previsti dall’ordinamento. Riferimenti normativi Art. 13 d.lgs. n. 39/2010; d.m. n. 261/2012; Determina della ragioneria generale dello Stato del 2 aprile 2013. Criteri applicativi I pareri del collegio sindacale in ordine alle ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale sono obbligatori – e, per tal motivo, rappresentano una condizione di validità della delibera assembleare – ma non vincolanti per l’assemblea che, pertanto, può disattenderli. In ogni caso, si reputa opportuno che i pareri siano adeguatamente motivati, considerata la rilevanza della cessazione anticipata dell’incarico e le ricadute che essa può comportare per la società e per il soggetto incaricato della revisione legale. Ciascun parere è il risultato di una decisione assunta collegialmente di cui deve essere fornita evidenziazione in un apposito verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. È necessario che ciascun parere sia redatto per iscritto; è altresì opportuno che il parere sia depositato presso la sede sociale anteriormente alla data di prima convocazione dell’assemblea chiamata ad esprimersi in ordine alla revoca e alla risoluzione consensuale o alla presa d’atto delle dimissioni. Tuttavia, dal momento che l’ordinamento non individua un termine per il deposito, il parere può essere presentato direttamente ai soci in sede assembleare. Il collegio sindacale, inoltre, vigila che la società effettui le comunicazioni prescritte dall’ordinamento, nel termine di quindici giorni dalla data in cui l’assembla ha adottato le corrispondenti determinazioni, in ordine alla cessazione anticipata dell’incarico di revisione e, in caso di omissione, provvede in via sostitutiva a effettuarle, incaricando all’uopo il presidente (26). Revoca per giusta causa Il collegio sindacale in caso di revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale è tenuto a: • formulare il proprio parere all’assemblea dei soci in ordine al ricorrere della giusta causa di revoca; • presentare contestualmente la proposta motivata all’assemblea dei soci per il conferimento dell’incarico ad altro soggetto (Cfr. Norma 8.2.). Ai fini dell’espressione del parere il collegio sindacale: • assume le necessarie informazioni dall’organo di amministrazione della società circa la ricorrenza della giusta causa di revoca; • valuta la proposta di revoca trasmessa dagli amministratori all’assemblea e ai sindaci e le motivazioni su cui essa si basa; • valuta le osservazioni formulate dall’incaricato della revisione legale in ordine alla proposta di revoca; • verifica la ricorrenza della giusta causa in conformità a quanto disposto dall’art. 4, co. 1, d.m. n. 261/2012. A seguito della revoca, il collegio sindacale vigila che il soggetto incaricato della revisione legale revocato non assuma un nuovo incarico di revisione presso la società prima che sia trascorso un anno dalla revoca. Dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale Il collegio sindacale, in caso di dimissioni presentate dal soggetto incaricato della revisione legale alla società, è tenuto a formulare il proprio parere all’assemblea dei soci convocata per la presa d’atto delle dimissioni e il conferimento di un nuovo incarico di revisione. A tal fine, il collegio sindacale: • verifica che le dimissioni presentate dal soggetto incaricato della revisione legale siano state da quest’ultimo comunicate al rappresentante legale e al presidente del collegio sindacale; • verifica la ricorrenza di circostanze idonee a motivare le dimissioni come descritte dall’art. 5, co. 1, del d.m. n. 261/2012 ovvero la rilevanza delle altre circostanze dedotte dall’incaricato della revisione legale per motivare l’impossibilità della prosecuzione dell’incarico di revisione, anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale, come previsto dall’art. 5, co. 2, del d.m. n. 261/2012; • verifica che, nei casi summenzionati, le dimissioni siano state formulate in tempi e modi idonei per consentire alla società di provvedere conseguentemente (art. 5, co. 3, del d.m. n. 261/2012); • verifica le ipotesi di dimissioni presentate per grave e comprovato impedimento ai sensi dell’art. 13, co. 4, d.lgs. n. 39/2010. A seguito della presa d’atto delle dimissioni da parte dell’assemblea il collegio sindacale vigila che: • venga attivato tempestivamente il procedimento di selezione e nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale (Cfr. Norma 8.2.); • il procedimento di nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale si concluda entro sei mesi dalle dimissioni; • il soggetto incaricato della revisione legale dimissionario continui a esercitare la propria funzione fino a quando la delibera di conferimento del nuovo incarico non sia diventata efficace (vale a dire dalla data di accettazione dell’incarico da parte del soggetto incaricato della revisione legale prescelto) e comunque non oltre sei mesi dalle dimissioni; • il soggetto incaricato della revisione legale dimissionario non assuma un nuovo incarico di revisione presso la società prima che sia trascorso un anno dalle dimissioni. Risoluzione consensuale dell’incarico Il collegio sindacale in caso di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione è tenuto a formulare il proprio parere all’assemblea dei soci convocata per deliberare sulla risoluzione. Ai fini dell’espressione del parere, il collegio sindacale: • verifica le modali tà e le circostanze in cui la società e il soggetto incaricato della revisione addivengono alla risoluzione consensuale, escludendo un utilizzo improprio dell’istituto; • valuta i motivi su cui si basa la risoluzione consensuale del contratto di revisione; • verifica che la risoluzione consensuale non impedisca la continuità della revisione legale; • valuta le osservazioni formulate dal soggetto incaricato della revisione legale. A seguito della risoluzione consensuale del contratto, il collegio sindacale vigila che le funzioni di revisione continuino ad essere esercitate dallo stesso soggetto incaricato della revisione legale, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico a un soggetto diverso non sia divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della risoluzione consensuale (art. 7, co. 2 e 3, d.m. n. 261/2012). 8.4 Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto, ampliamento, sviluppo e per avviamento Principi Nel caso di iscrizione di oneri pluriennali (costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo) è necessario il consenso del collegio sindacale. Anche l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del collegio sindacale. Riferimenti normativi Art. 2426 co. 1, n. 5 e n. 6, c.c. Criteri Applicativi I costi pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e, per la loro natura straordinaria, possono essere iscritti nell’attivo sulla base di una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica, con il consenso del collegio sindacale. In particolare, trattasi dei costi di impianto, di ampliamento, di sviluppo, e di avviamento, quest’ultimo se acquisito a titolo oneroso. Il collegio sindacale, per fornire il proprio consenso, scambia le necessarie informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale. La norma richiede un esplicito intervento del collegio sindacale nell’accertamento del processo di capitalizzazione, dando prevalenza al principio della prudenza, attraverso l’espressione del consenso. Per procedere alla capitalizzazione dei costi pluriennali occorrerà l’incontro delle manifestazioni di volontà del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e, quest’ultimo, acquisirà il parere del revisore circa la sussistenza dei requisiti per la capitalizzazione. Considerato che non esercita la revisione legale, il collegio sindacale, nell’esprimere il proprio consenso, farà rifermento al principio della rilevanza sulla base delle informazioni fornite dal revisore legale. Se, precedentemente alla riunione del consiglio di amministrazione convocato per l’approvazione del progetto di bilancio, il revisore legale non fornisce al collegio sindacale elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il consenso, il collegio nella propria relazione, dichiarerà di essere impossibilitato a esprimere il consenso. Trattandosi di un’approvazione, cioè di acconsentire che un atto si compia, si ritiene che sia opportuno che il consenso sia espresso in forma scritta, contenuto nei documenti ufficiali che saranno sottoposti all’assemblea per l’approvazione del bilancio. 8.5 Parere su remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche Principio La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere obbligatorio del collegio sindacale. Riferimenti normativi Art. 2389 co. 3 c.c. Criteri applicativi L’oggetto del parere obbligatorio reso dal collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2389 c.c. riguarda le remunerazioni determinate per: • la carica di amministratore delegato la cui delega sia stata conferita sulla base di una previsione statutaria; • la carica di presidente e/o del vicepresidente investito di mansioni operative; • di coloro che fanno parte di speciali comitati previsti dallo statuto, per i quali sia previsto un impegno maggiore rispetto a quello di semplice amministratore. Il parere del collegio sindacale, obbligatorio ma non vincolante, è richiesto quando la remunerazione degli amministratori investiti delle cariche venga integralmente delegato dall’assemblea o dallo statuto al consiglio di amministrazione. Le valutazioni del collegio sindacale devono essere fondate sulla ragionevolezza della remunerazione attribuita che, da un lato, non deve risultare sproporzionata ed irragionevole in relazione alla situazione economico patrimoniale della società, ma, dall’altro, deve anche essere adeguata in relazione alla professionalità, all’esperienza e alla competenza, nonché alla responsabilità propria della delega, così da rappresentare per il delegato una giusta motivazione per un idoneo ed opportuno svolgimento dell’incarico. Il parere deve essere fornito nel corso del consiglio di amministrazione avente all’ordine del giorno la nomina e/o la remunerazione dell’amministratore investito di particolari cariche e potrà essere emesso sia con apposito assenso espresso ed annotato nel verbale del consiglio di amministrazione, sia attraverso la presentazione in consiglio di amministrazione di apposito autonomo verbale. È opportuno che un eventuale dissenso del collegio sindacale rispetto agli importi deliberati venga opportunamente motivato. Il parere è obbligatorio, ancorché non vincolante, motivo per cui, in assenza del parere, la delibera del consiglio di amministrazione può essere ritenuta invalidata. Nessun parere è richiesto quando l’assemblea abbia provveduto alla fissazione del compenso globale per la funzione amministrativa, demandando ai singoli amministratori la ripartizione dello stesso, né ovviamente, quando sia l’assemblea a fissare il compenso per ciascun amministratore, dotato o meno di particolari cariche, o a fissare i compensi dei membri del comitato esecutivo. Note (26) Cfr. Art. 10, co.3, d.m. n. 261/2012. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
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- ART. 83 Determinazione del reddito complessivo [n.d.r. ex art. 52] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 83 Determinazione del reddito complessivo [n.d.r. ex art. 52] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta [...] (2), le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. (3) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, (4) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali (5) redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, (6) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (7). (8) I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. (9) La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti (10). (9) 1 bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. (11) (12) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio” sono state soppresse dall’art. 1, comma 58, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008. In precedenza, le parole “aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio” erano state inserite dall’art. 11, comma 1, lett. a), DLgs. 28.2.2005 n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66. (3) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. f), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. (4) Le parole “anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,“ sono state inserite dall’art. 2, comma 27, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. (5) Le parole “diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali” sono state sostituite alle precedenti “diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che” dall’art. 8, comma 1, lett. a), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (6) Le parole “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,“ sono state inserite dall’art. 13- bis, comma 2, lett. a), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (7) Le parole “dai rispettivi principi contabili “ sono state sostituite alle precedenti “da detti principi contabili” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 1, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (8) Periodo così inserito dall’art. 1, comma 58, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (9) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. Per l’applicazione della presente disposizione si vedano i successivi commi 1-bis e 2. (10) Le parole “, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti” sono state inserite dall’art. 1, comma 273, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Ai sensi del successivo comma 275, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 73/2022. (11) Comma inserito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. a), n. 2, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo comma 7. (12) Le disposizioni di attuazione del presente comma sono contenute nell’art. 2, DM 3.8.2017, pubblicato in G.U. 11.8.2017 n. 187. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 64. Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 64. Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2. (2) 2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dal 4.10.2005. Testo precedente: “Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87 ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Logistica In | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Logistica In La logistica in entrata è il cuore pulsante di un'organizzazione efficiente. 3g Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- Produzione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Organizzazione Produzione L'eccellenza si raggiunge attraverso l'impegno costante verso la qualità. 5 Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- ART. 92 Variazioni delle rimanenze [n.d.r. ex art. 59] (1) (2) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 92 Variazioni delle rimanenze [n.d.r. ex art. 59] (1) (2) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità. (3) 3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. (3) 4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato. 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo. 8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Si veda l’art. 1, commi 78-84, L. 213/2023, che consente, agli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023. (3) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell’art. 92, commi 2 e 3 a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del DM 8.6.2011, pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio non sono rilevanti fiscalmente i maggiori e i minori valori imputati sugli immobili iscritti a magazzino. Le svalutazioni degli immobili merce non sono, quindi, deducibili. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza [n.d.r. ex art. 70] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza [n.d.r. ex art. 70] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. 2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi. 3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (2) 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f). Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Comma sostituito dall’art. 21, comma 4, DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, in vigore dall’1.1.2007. Testo precedente: “È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 96 Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 96 Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6. 2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente. 3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonchè agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13- bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all’erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. (2) (3) 5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d’imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra: a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica; b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta. (4) 6. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi. 7. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al comma 2 e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d’imposta. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche: a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti nè da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso nè da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico; b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea; c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione europea. 9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l’ammontare di ricavi o l’ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l’ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze. 10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. 11. Ai fini dei commi da 8 a 10: a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (5) 12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonchè alle società capogruppo di gruppi assicurativi. (6) 13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonchè dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta: a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purchè non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale; b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purchè nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale. 15. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dall’articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Testo precedente: “(Interessi passivi) [n.d.r. ex art. 63]. - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. 2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonchè dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. [...] 3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni [...]. 5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonchè dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico [...] e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. 7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale. 8. [...]“ Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 67, L. 28.12.2015 n. 208, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 84, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo art. 1, comma 86, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. - l’art. 88, comma 1, DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. - l’art. 1, comma 994, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 995, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. - l’art. 13-bis, comma 2, lett. b), DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017 n. 19. - l’art. 1, comma 33, lett. i), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applicava dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007; per il primo e il secondo periodo d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 (esercizio 2008 per i soggetti c.d. “solari”) e a 5.000 (esercizio 2009 per i soggetti c.d. “solari”) euro. (2) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al presente comma, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300: a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all’interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell’articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell’esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi; b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell’esercizio in corso al 31.12.2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa, (3) Ai sensi dell’art. 13, comma 4, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12. 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17.6.2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12. 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nel presente articolo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300; b) l’importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. (4) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, il presente comma, come modificato dall’art. 1, comma 1, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nel presente articolo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo art. 1. (5) Comma sostituito dall’art. 35, comma 1, DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157. Testo precedente: “Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “. (6) Per il periodo di imposta in corso al 31.12.2018, gli intermediari finanziari e le società consortili costituite per l’esecuzione di lavori pubblici applicano il seguente co. 5 del presente articolo: “5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.“. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Ristrutturare casa? | WPITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 24 febbraio 2025 Ristrutturare casa? INDICE Introduzione Costi e agevolazioni Quale finanziamento scegliere La spesa per ristrutturare casa Bagno e cucina: i lavori più richiesti 1. Introduzione Ristrutturare casa è un investimento importante ma anche impegnativo da un punto di vista economico (si parte dai 45 mila euro per interventi di medio impatto). Malgrado ciò, sono sempre più le persone che scelgono di rinnovare la propria abitazione: nel 2024, tra gli interventi più richiesti ci sono il rifacimento di bagno e cucina, la realizzazione di pareti in cartongesso e l’installazione di controsoffitti con illuminazione Led. Anche gli spazi esterni sono al centro dell’attenzione, con un aumento delle richieste per la costruzione di piscine e la sistemazione dei giardini. Tuttavia, il ridimensionamento degli incentivi fiscali ha influenzato le scelte dei proprietari, con un calo delle certificazioni energetiche e degli interventi strutturali sugli edifici. Ma come fare per far quadrare i conti? Mutuo o prestito? Ecco cosa valutare nella richiesta di un finanziamento. 2. Costi e agevolazioni Nel 2024 le richieste di ristrutturazione completa della casa sono cresciute del 15% rispetto al 2023. La spesa stimata per una ristrutturazione varia in base alla tipologia di intervento e alla superficie interessata. Per esempio, per una casa tra gli 80 e i 100 metri quadri, una ristrutturazione leggera (che prevede tinteggiatura, la sostituzione dei pavimenti e alcuni piccoli lavori di manutenzione) si aggira sui 30 mila euro. Per una ristrutturazione di livello medio, che include il rifacimento di impianti elettrici e idraulici, di bagno e cucina e un aggiornamento delle finiture, il preventivo parte da un minimo di 45 mila euro in su. Per gli interventi specifici, si stimano 5.500 euro per la ristrutturazione completa di un bagno, e 2 mila euro per l’imbiancatura di un’abitazione tra 80 e 100 metri quadri (inclusi i soffitti), prezzo che può variare in base alla qualità della vernice e allo stato delle superfici. Il controsoffitto in cartongesso con illuminazione Led ha un costo medio di 1.700 euro, mentre l’intervento di un interior designer per abitazioni della stessa metratura si colloca tra 1.200 euro e 1.800 euro. Anche se ci sono state delle riduzioni, con la legge di Bilancio 2025 è possibile comunque usufruire di alcune agevolazioni per rinnovare la casa: per le spese sostenute dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%. Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare; invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare. 3. Quale finanziamento scegliere Per finanziare gli interventi di ristrutturazione ci sono diverse possibilità, come un mutuo o un prestito: queste opzioni differiscono per quanto riguarda l’importo ottenibile, le condizioni di rimborso e le garanzie richieste. Il mutuo è una soluzione pensata per chi deve affrontare lavori di ristrutturazione importanti, in quanto permette di ottenere somme elevate, spesso fino all’80% del valore dell’immobile, con un periodo di rimborso che può arrivare fino a 30 anni. Tuttavia, per accedere a un mutuo è necessario offrire garanzie reali, come l’ipoteca sulla casa, e superare un iter burocratico più complesso, che prevede perizie e controlli approfonditi da parte della banca. Questo significa tempi di erogazione più lunghi e costi aggiuntivi legati alla pratica. Il prestito per ristrutturazione, invece, è una forma di finanziamento più immediata e flessibile, pensata per interventi di minore entità. L’importo massimo ottenibile è generalmente inferiore rispetto a un mutuo, con un tetto che di solito non supera i 75 mila-100 mila euro. La durata del rimborso è più breve, solitamente tra i 5 e i 10 anni, e i tassi di interesse risultano più alti rispetto a quelli di un mutuo. Il vantaggio è che l’erogazione è molto più veloce, senza bisogno di ipoteche o perizie, e spesso senza dover giustificare nel dettaglio l’uso della somma ricevuta. 4. La spesa per ristrutturare casa Ristrutturazione completa (80-100 mq): Leggera (tinteggiatura, nuovi pavimenti, piccoli lavori): 30.000 euro. Media (rifacimento impianti, bagno, cucina, finiture): da 45.000 euro in su Interventi specifici: Ristrutturazione bagno completa: 5.500 euro. Imbiancatura casa (80-100 mq, soffitti inclusi): 2.000 euro (variabile in base alla qualità della vernice). Controsoffitto in cartongesso con illuminazione Led: 1.700 euro. Interior designer (80-100 mq): tra 1.200 e 1.800 euro. 5. Bagno e cucina: i lavori più richiesti Si registra un forte aumento delle domande relative al rifacimento del bagno e della cucina (+86,7%) e alla realizzazione di pareti in cartongesso (+67,5%); di contro, perde appeal la carta da parati (con un -50,6% rispetto al 2023). C’è attenzione anche agli spazi esterni, con le richieste per la costruzione di piscine interrate che registrano un +16,4%, mentre calano del 46% le richieste di certificazione energetica, utili per accedere agli ecobonus. In significativa decrescita rispetto al 2023 sono anche tutti quegli interventi che riguardano gli esterni delle abitazioni come la riparazione del tetto (-52,7%), l’impermeabilizzazione dello stesso (-28,9%) e la tinteggiatura degli esterni (-43,9%). Dall’analisi risulta, inoltre, che il 58,1% di chi fa richiesta di ristrutturazione tramite la piattaforma vive in appartamento o condominio; seguono le case indipendenti (31,2%) e le villette a schiera (6,5%), che mostrano una minore incidenza. Una richiesta su 4 è relativa a trilocali (25,4%), mentre una su 5 a ville o villette (20,8%) e quadrilocali (19,1%). I bilocali coprono il 12,4% delle richieste, mentre altre tipologie di edifici, come negozi, bar o monolocali, registrano percentuali più basse (rispettivamente del 6,3% e del 4,7%). Per quanto riguarda la metratura di intervento di ristrutturazione, nel 27,3% dei casi si fa riferimento a spazi di 100 metri quadri, seguiti da metrature di 80 metri quadri (24,3%) e di 50 metri quadri o meno (21,2%). Circa un quarto degli utenti, invece, richiede informazioni per ristrutturare una metratura da 150 metri quadri in su (27%). Andando nel dettaglio degli interventi, nelle richieste di ristrutturazione il bagno emerge come priorità tra i locali su cui agire (82,5%), seguito dalla cucina (79,7%) e dalla camera da letto (73,5%). Anche il soggiorno (63,3%) e la sala da pranzo (48,2%) sono spesso inclusi nei lavori, mentre il salotto è richiesto nel 35% dei casi. Spesso i lavori riguardano più aspetti contemporaneamente: gli interventi sui pavimenti sono i più richiesti (77,8%) affiancati dai lavori di imbiancatura e tinteggiatura (72,2%), di messa a norma dell’impianto elettrico (70,6%) e dell’impianto idraulico (70,1%). Interventi strutturali, come l’abbattimento o costruzione di muri, interessano il 60,6% delle richieste, mentre il rinnovo di porte e finestre è presente nel 60,2% dei casi. Un’altra soluzione apprezzata è il controsoffitto in cartongesso, utilizzato sia per ottimizzare gli spazi interni che per migliorare l’aspetto estetico: a confermarlo anche il fatto che nel 61,1% dei casi si sceglie di creare queste strutture con sistemi di illuminazione come Led o strisce luminose. Il soggiorno è la stanza più interessata da questo intervento, con quasi la metà delle richieste (49,3%); seguono la cucina (36,4%) e la camera da letto (34,4%). Emerge anche un forte interesse per la personalizzazione degli spazi esterni con richieste per la ristrutturazione del giardino che riguardano specialmente superfici di dimensioni contenute: il 34,6% dei giardini oggetto di intervento misura 50 metri quadri o meno. Tuttavia, anche giardini più ampi, come quelli di 80 (17,9%) e 100 metri quadri (17,2%), rappresentano una fetta significativa delle domande di intervento. Tra i desideri emerge infine la realizzazione di piscine interrate (richieste in aumento del 16% sul 2023). Quasi un utente su 2 (45,1%) vorrebbe costruire piscine di dimensioni standard di 8 per 4 metri; per i rivestimenti il Pvc è la scelta più popolare (39,5%) ma uno su 3 si affida al consiglio professionale per valutare il materiale più adatto (31,8%). C’è da osservare che nel 2024, ProntoPro registra un significativo calo di richieste di certificazione energetica per l’analisi necessaria all’accesso agli ecobonus (-46,8% rispetto al 2023): un trend che potrebbe essere legato sia alla riduzione delle agevolazioni disponibili, sia a un progressivo adeguamento degli immobili già avvenuto negli anni precedenti. Analizzando i dati, emerge infatti che il 36,4% degli utenti che richiede la certificazione dispone di un riscaldamento autonomo, mentre il 29,6% ha già investito in finestre con doppi vetri. Solo il 14,8% possiede una caldaia a condensazione. Inoltre, il 13,5% degli utenti utilizza ancora un sistema di riscaldamento centralizzato, mentre un utente su 10 ha optato per una pompa di calore. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti
