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- Controllo di gestione | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Contabilità Controllo di gestione Controllare i processi aziendali migliora decisioni e performance. Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- ART. 82 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali [n.d.r. ex art. 100] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 82 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali [n.d.r. ex art. 100] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 59. Dividendi | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > ART. 59. Dividendi Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 1 aprile 2025 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento (2) del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. (3) 2. [...] (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) I dividendi ottenuti dagli imprenditori individuali o dalle società di persone commerciali, erogati dalle società residenti in Italia, concorrono parzialmente al reddito nella misura: - del 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 26.5.2017); - del 49,72% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 2.4.2008); - del 40% del loro importo se gli utili sono stati prodotti prima dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004, salvo quelle dell’art. 47, richiamate dall’art. 59, che hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006, ai sensi dell’art. 2, comma 3, DLgs. 247/2005. Testo precedente: “Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47.“. (4) Comma abrogato dall’art. 3, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11. 2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Testo precedente: “Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 1 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- Budget | WPITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Gestione > Contabilità Budget Il budget è lo strumento chiave per governare le risorse e potenziare la qualità aziendale. Previous Next PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy
- ART. 73 Soggetti passivi [n.d.r. ex art. 87] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 73 Soggetti passivi [n.d.r. ex art. 87] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 4 aprile 2025 1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 (2) residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, (3) residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonchè gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; (4) d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, (5) con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. (6) 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di destinazione sugli stessi. (7) 4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. 5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 5 bis. Salvo prova contraria, si considerano alresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa (8): a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. (9) 5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5. (9) 5 quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (10), e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. (11) 5 quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, di versi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (12), e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purchè il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. (13) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007 n. 261, S.O. n. 228. (3) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 74, lett. a), n. 1, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (4) Lettera sostituita dall’art. 96, comma 1, lett. a), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. Testo precedente: “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;“. Per la precedente modifica si veda l’art. 1, comma 74, lett. a), n. 1, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (5) Le parole “compresi i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 74, lett. a), n. 2, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 74, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023). Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 96, comma 1, lett. b), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27; - l’art. 1, comma 83, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 88, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del presente decreto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007; - l’art. 1, comma 74, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (8) Alinea sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023). Testo precedente: “Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa”. (9) Comma inserito dall’art. 35, comma 13, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 14, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006. (10) Le parole “in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” dall’art. 12, comma 1, lett. a), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (11) Comma inserito dall’art. 82, comma 22, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal 22.8.2008. (12) Le parole “dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “dai fondi immobiliari” dall’art. 12, comma 1, lett. b), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U. 25.3.2014 n. 70. (13) Comma sostituito dall’art. 96, comma 1, lett. c), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27. Testo precedente: “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 2, comma 15, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24, la disposizione esplicava effetto a decorrere dall’1.1.2012. - l’art. 2, comma 62, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la disposizione aveva effetto a decorrere dall’1.7.2011. 4 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 34. Determinazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 31] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 34. Determinazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 31] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale. 2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’articolo 25 [28, n.d.r.]. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. 3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 [29 e 30, n.d.r.] valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’articolo 27 [30, n.d.r.] possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati. 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell’articolo 25 [28, n.d.r.]. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 49. Redditi di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 46] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 49. Redditi di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 46] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 32. Reddito agrario [n.d.r. ex art. 29] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 32. Reddito agrario [n.d.r. ex art. 29] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. 2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali . (1) 3. Con decreto del Ministro delle finanze (2) di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’articolo 24 [27, n.d.r.]. Note: (1) Si vedano: - il DM 13.2.2015, pubblicato in G.U. 16.3.2015 n. 62; - il DM 17.6.2011, pubblicato in G.U. 27.6.2011 n. 147; - il DM 5.8.2010, pubblicato in G.U. 10.9.2010 n. 212. (2) Si vedano: - per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U. 4.4.2019 n. 80; - per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U. 13.7.2017 n. 162; - per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U. 7.1.2015 n. 4; - per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U. 17.6.2010 n. 139 (che ha confermato i parametri forniti dal DM 20.4.2006 con riferimento al biennio 2005-2006); - per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U. 13.6.2008 n. 137 (che ha confermato i parametri forniti dal DM 20.4.2006 con riferimento al biennio precedente); - per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U. 27.4.2006 n. 97; - per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U. 30.12.2003 n. 301; Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario [n.d.r. ex art. 40] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario [n.d.r. ex art. 40] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’art. 77 [65, n.d.r.], comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 [comma 2 dell’articolo 95, n.d.r.] per il medesimo periodo temporale ivi indicato. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 103 Ammortamento dei beni immateriali [n.d.r. ex art. 68] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 103 Ammortamento dei beni immateriali [n.d.r. ex art. 68] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo (2); quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. (3) 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo (4) del valore stesso. 3 bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall’imputazione al conto economico. (5) 4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo 102. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 68 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, [dei marchi d’impresa e] dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. 4. Si applica la disposizione del comma 9 dell’articolo 67.“. (2) Le parole “al 50 per cento del costo” sono state sostituite alle precedenti “a un terzo del costo” dall’art. 37, comma 45, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 46, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione si applica limitatamente ai brevetti registrati dal 4.7.2006 ovvero nei cinque anni precedenti. (3) Le parole “un diciottesimo del costo” sono state così sostituite alle precedenti “un decimo del costo” dall’art. 37, comma 45, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo comma 46, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. (4) Le parole “un diciottesimo” sono state sostituite alle precedenti “un ventesimo” dall’art. 1, comma 521, L. 23.12.2005 n. 266, pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O n. 211, in vigore dall’1.1.2006. In precedenza, le parole erano state sostituite alle precedenti “un decimo” dall’art. 5-bis, comma 1, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. Consulenza Fiscale 60 Prenota 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [n.d.r. ex art. 71] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [n.d.r. ex art. 71] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. 3. Per gli intermediari finanziari (2), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. (3) (4) 3 bis. [...] (5) 4. Per gli intermediari finanziari (6) nell’ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo (7) si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria [...] (8). 5. [...] (9) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (3) Comma sostituito dall’art. 16, comma 1, DL 27.6.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132. Ai sensi del successivo comma 2, le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Testo precedente: “Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 160, lett. c), n. 1), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014; - l’art. 82, comma 11, lett. a) e b), DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. (4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1067, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, per i soggetti che applicano le disposizioni di cui al presente comma, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi. Ai sensi del successivo comma 1069, le disposizioni di cui al comma 1067 si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della L. 145/2018 (1.1.2019). (5) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all’ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102. (6) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “enti creditizi e finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8.8.2018. (7) Le parole “rilevanti ai fini del presente articolo” sono state inserite dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (8) Le parole “nonché la rivalutazione delle operazioni “fuori bilancio” iscritte nell’attivo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 112” sono state soppresse dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 3), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. (9) Comma abrogato dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti”. Testo precedente: “Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al comma 3-bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.“. In precedenza, le parole “e di cui al comma 3-bis” erano state inserite dall’art. 7, comma 1, lett. b), DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2009 n. 102, in vigore dall’1.7.2009. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- A_Sommario | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > A_Sommario Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 Testo unico del 22/12/1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 Articolo 1 Presupposto dell'imposta. Articolo 2 Soggetti passivi. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 89 legge 24 dicembre 2007 n.244). Articolo 3 Base imponibile. Articolo 4 Coniugi e figli minori. Articolo 5 Redditi prodotti in forma associata. (N.D.R.: Vedi artt. 7, 8 e 9 L. 27 dicembre 2002 n. 289). Articolo 6 Classificazione dei redditi. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti). Articolo 7 Periodo d'imposta. Articolo 8 Determinazione del reddito complessivo. Articolo 9 Determinazione dei redditi e delle perdite. Articolo 10 Oneri deducibili. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 88 legge 24 dicembre 2007 n.244). Articolo 10 bis Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione ( NDR: ora art. 11. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 2, quarto comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, la deduzione di cui all'art. 10-bis non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando quanto previsto dagli artt. 50, secondo comma, D.L.G. 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, quarto comma, D.L.G. 28 settembre 1998 n. 360). Articolo 11 Determinazione dell'imposta. Articolo 12 Detrazioni per carichi di famiglia. Articolo 13 Altre detrazioni. Articolo 13 bis Detrazioni per oneri. ( NDR: ora art. 15). Articolo 13 ter Detrazioni per canoni di locazione. ( NDR: ora art. 16. ) (N.D.R.: "Le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 4 a decorrere dal periodo di imposta 2000; le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. h) n. 3 a decorrere dal periodo di imposta 2001"). Articolo 14 Altre detrazioni. ( NDR: ex art. 13). Articolo 15 Detrazioni per oneri. (NDR: ex art.13-bis). Articolo 16 Detrazioni per canoni di locazione. (NDR: ex art.13-ter. Ai sensi dell'art.1, comma 10, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007). Articolo 16 bis Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). Articolo 17 Tassazione separata. (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252). Articolo 17 bis Prestazioni soggette ad imposta. ( NDR: ora art. 20). Articolo 18 Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera. ( NDR: ex art. 16 bis). Articolo 19 Indennita' di fine rapporto. (NDR: ex art. 17). Articolo 20 Prestazioni pensionistiche. (NDR: ex art. 17-bis). Articolo 20 bis Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione. Articolo 21 Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente. ( NDR: ex art. 18). Articolo 22 Scomputo degli acconti. ( NDR: ex art. 19). Articolo 23 Applicazione dell'imposta ai non residenti. (NDR: ex art. 20). Articolo 24 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21). Articolo 25 Redditi fondiari. ( NDR: ex art. 22). Articolo 26 Imputazione dei redditi fondiari. Articolo 27 Reddito dominicale dei terreni. Articolo 28 Determinazione del reddito dominicale. Articolo 29 Variazioni del reddito dominicale. Articolo 30 Denuncia e decorrenza delle variazioni. Articolo 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Articolo 32 Reddito agrario. Articolo 33 Imputazione del reddito agrario. Articolo 34 Determinazione del reddito agrario. Articolo 35 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali. Articolo 36 Reddito dei fabbricati. Articolo 37 Determinazione del reddito dei fabbricati (ex art. 34). Articolo 38 Variazioni del reddito dei fabbricati. Articolo 39 Decorrenza delle variazioni. Articolo 40 Fabbricati di nuova costruzione. Articolo 41 Unita' immobiliari non locate. Articolo 42 Costruzioni rurali. Articolo 43 Immobili non produttivi di reddito fondiario (NDR: ex art. 40). Articolo 44 Redditi di capitale. Articolo 45 Determinazione del reddito di capitale (ex art. 42). Articolo 46 Versamenti dei soci. Articolo 47 Utili da partecipazione (ex art. 44). Articolo 48 Redditi imponibili ad altro titolo. Articolo 48 bis Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (NDR: ora art. 52). Articolo 49 Redditi da lavoro dipendente. Articolo 50 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (NDR: ex art. 47). Articolo 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (ex art. 48). Articolo 52 Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha recato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252). Articolo 53 Redditi di lavoro autonomo. Articolo 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art.50. In relazione al comma 3-bis vedasi l'art.1, comma 403, legge 27 dicembre 2006 n. 296). Articolo 55 Redditi d'impresa. Articolo 56 Determinazione del reddito d'impresa. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 56 bis Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo inserito dall'art. 2, comma 6, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 15, comma 2, lett. b), decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99). Articolo 57 Ricavi. Articolo 58 Plusvalenze (1). Articolo 59 Dividendi. (NDR: ex art. 56. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 60 Spese per prestazioni di lavoro. Articolo 61 Interessi passivi (ex art.63). Articolo 62 Pro rata patrimoniale (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 3, comma 4, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 63 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese. Articolo 64 Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa. Articolo 65 Beni relativi all'impresa. (NDR: ex art. 77). Articolo 66 Imprese minori. (NDR: ex art. 79). Articolo 67 Redditi diversi. Articolo 68 Plusvalenze (ex art.82). Articolo 69 Premi, vincite e indennita'. Articolo 70 Redditi di natura fondiaria. Articolo 71 Altri redditi. (NDR: ex art. 85. Contiene anche le modifiche apportate dall'art.2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350). Articolo 72 Presupposto dell'imposta. Articolo 73 Soggetti passivi (ex art. 87). Articolo 74 Stato ed enti pubblici. Articolo 75 Base imponibile. Articolo 76 Periodo d'imposta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 77 Aliquota dell'imposta (ex art.91). Articolo 78 Detrazione d'imposta per oneri. Articolo 78 bis Altre attivita' agricole. (N.D.R.: Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Ai sensi dell'art. 15 D.L.G. 29 marzo 2004, n. 99 il presente articolo è ora divenuto art. 56-bis del presente testo unico). Articolo 79 Scomputo degli acconti. Articolo 80 Riporto o rimborso delle eccedenze (ex art. 94). (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 81 Reddito complessivo. Articolo 82 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali. Articolo 83 Determinazione del reddito complessivo (ex art.52). Articolo 84 Riporto delle perdite. (ex art.102) Articolo 85 Ricavi. Articolo 86 Plusvalenze patrimoniali. Articolo 87 Plusvalenze esenti. Articolo 88 Sopravvenienze attive. Articolo 89 Dividendi ed interessi. (N.d.R.: ex art.56) Articolo 90 Proventi immobiliari. (ex art. 57) Articolo 91 Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito. Articolo 91 bis Detrazione di imposta per oneri. ( NDR:; ora art. 78. ) (N.D.R.: "Le modifiche introdotte dall'art.37 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000"). Articolo 92 Variazioni delle rimanenze. Articolo 92 bis Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese (N.D.R.: Ai sensi dell'art.81, comma 20 decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 le disposizioni del presente decreto decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. Vedasi anche i commi 21 e seguenti dell'art.81 del citato decreto-legge n.112 del 2008 per le disposizioni di prima applicazione del presente articolo). Articolo 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Articolo 94 Valutazione dei titoli. (N.D.R.: ex art.61) Articolo 95 Spese per prestazioni di lavoro. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 96 Interessi passivi. (ex art.63) Articolo 96 bis Dividendi distribuiti da societa' non residenti. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 si applicano agli utili percepiti nel periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del TU n. 917 del 1986.") Articolo 97 Pro rata patrimoniale. Articolo 98 Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247). Articolo 99 Oneri fiscali e contributivi. Articolo 100 Oneri di utilita' sociale. (N.D.R.: ex art.65.) Articolo 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (N.D.R : ex art.66.) Articolo 102 Ammortamento dei beni materiali. (ex art.67) Articolo 102 bis Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate. Articolo 103 Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68) Articolo 103 bis Enti creditizi e finanziari. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.") Articolo 104 Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili. (ex art. 69) Articolo 105 Accantonamenti di quiescenza e previdenza. (ex art. 70) (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell'art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.) Articolo 105 bis Versamenti integrativi Articolo 106 Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (ex art.71) Articolo 106 bis Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le modifiche apportate dallo stesso art. 1 hanno effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000.") Articolo 107 Altri accantonamenti. (ex art. 73) Articolo 108 Spese relative a piu' esercizi. (ex art.74) Articolo 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. (ex artt.75 e 98) Articolo 109 bis Regime forfetario degli enti non commerciali. Articolo 110 Norme generali sulle valutazioni. (N.D.R.: ex art.76.) Articolo 110 bis Detrazione di imposta per oneri. (N.D.R. "La detrazione del 19 per cento, disposta dall'art. 49 DLG n. 446 del 1997, si applica per gli oneri sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.") Articolo 111 Imprese di assicurazioni. (N.D.R.: ex art.103.) Articolo 111 bis Perdita della qualifica di ente non commerciale. Articolo 111 ter Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Articolo 112 Operazioni fuori bilancio. (ex art. 103-bis) (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 61 legge 24 dicembre 2007 n.244.) Articolo 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari. Articolo 114 Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi. (N.D.R.: ex art. 104. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 115 Opzione per la trasparenza fiscale. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.) Articolo 116 Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art.36, commi 11 e 17, D.L. 4 luglio 2006 n.223.) Articolo 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti. Articolo 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo vedasi l' art.16, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.) Articolo 120 Definizione del requisito di controllo. Articolo 121 Obblighi delle societa' controllate. Articolo 121 bis Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Articolo 122 Obblighi della societa' o ente controllante. Articolo 123 Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 123 bis Scissione di societa'. Articolo 124 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio. Articolo 125 Mancato rinnovo dell'opzione. Articolo 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione. Articolo 127 Responsabilita'. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 8, comma 7, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 127 bis Disposizioni in materia di imprese estere partecipate. (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1 comma 2, L n. 342 del 2000, le disposizioni dettate dall'art. 127-bis si applicano ai redditi relativi al periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dello stesso art. 127-bis.") Articolo 128 Norma transitoria. Articolo 129 Disposizioni applicative. Articolo 130 Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Articolo 131 Effetti dell'esercizio dell'opzione. Articolo 132 Condizioni per l'efficacia dell'opzione. Articolo 133 Definizione del requisito di controllo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 134 Obblighi della societa' od ente controllante e rettifiche di consolidamento. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v l'art.1, comma 34 legge 24 dicembre 2007 n.244) Articolo 135 Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 136 Determinazione dell'imposta dovuta. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 9, comma 6, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 137 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validita' dell'opzione. Articolo 138 Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o piu' controllate non residenti. Articolo 139 Mancato rinnovo dell'opzione. Articolo 139 bis Recupero delle perdite compensate. Articolo 140 Coordinamento con l'articolo 167. Articolo 141 Norma transitoria. Articolo 142 Disposizioni applicative. Articolo 143 Reddito complessivo. (ex art. 108) Articolo 144 Determinazione dei redditi. (ex art. 109) Articolo 145 Regime forfetario degli enti non commerciali. (ex art. 109-bis) Articolo 146 Oneri deducibili. (ex art. 110) Articolo 147 Detrazione d'imposta per oneri. (N.D.R.: ex art.110-bis. Le dispozioni del presente articolo come modificato, da ultimo, dall'art.13, comma 3 decreto-legge 31 gennaio 2007 n 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007.) Articolo 148 Enti di tipo associativo. (ex art. 111) Articolo 149 Perdita della qualifica di ente non commerciale. (ex art. 111-bis) Articolo 150 Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. (ex art. 111-ter) Articolo 151 Reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti. (ex art. 112) Articolo 152 Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione. (ex art. 113) Articolo 153 Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti. (ex art. 112) (1) Articolo 154 Determinazione del reddito complessivo. (ex art. 114) (N.d.r.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.) Articolo 155 Ambito soggettivo ed oggettivo. (N.D.R.: Per gli effetti e l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi gli artt. 6, commi 3 e 4 e 7 decreto legislativo 29 ottobre 2016 n. 221.) Articolo 156 Determinazione del reddito imponibile. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 157 Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia. Articolo 158 Plusvalenze e minusvalenze (1). Articolo 159 Obblighi contabili. Articolo 160 Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione. (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 10, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 161 Disposizioni applicative. Articolo 162 Stabile organizzazione. Articolo 163 Divieto della doppia imposizione. (ex art. 127) Articolo 164 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis) Articolo 165 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. (N.D.R.: ex art. 15) Articolo 166 Trasferimento all'estero della residenza o della sede. Articolo 166 bis Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (1). Articolo 167 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis) Articolo 168 Disposizioni in materia di imprese estere collegate. (ex art. 127-bis) (N.d.r.: Per gli effetti dell'abrogazione del presente articolo vedasi l'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147). Articolo 168 bis Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.(N.D.R.: Per gli effetti della soppressione del presente articolo vedasi l'art. 10, comma 5 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.) Articolo 168 ter Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. Articolo 169 Accordi internazionali. (ex art. 128) Articolo 170 Trasformazione della societa'. (ex art. 122) Articolo 171 Trasformazione eterogenea. (ex art. 122) Articolo 172 Fusione di societa'. Articolo 173 Scissione di societa'. (N.D.R.: ex art.123-bis.) Articolo 174 Applicazione analogica. (ex art. 126) Articolo 175 Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento. (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358) Articolo 176 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario (N.D.R.: ex art.4, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358.) Articolo 177 Scambi di partecipazioni. (N.D.R.: ex art.5, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.) Articolo 178 Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi. (ex art. 1, D Lgs. 30 dicembre 1992, n.544. Per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 DLG 6 novembre 2007 n.199, vedasi l'art.2 del citato DLG n.199 del 2007.) Articolo 179 Regime di neutralita' fiscale. Articolo 180 Riserve in sospensione d'imposta. (ex art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544) Articolo 181 Perdite fiscali. (N.D.R.: ex art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 182 Liquidazione ordinaria. (ex art. 124) Articolo 183 Fallimento e liquidazione coatta. (N.D.R.: ex art. 125. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 184 Applicazione analogica. (ex art. 126) Articolo 185 Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici. (N.D.R.: ex art. 129. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l'art. 13, comma 2, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.) Articolo 186 Societa' civili. (ex art. 130) Articolo 187 Eredita' giacente. (ex art. 131) Articolo 188 Campione d'Italia. (ex art. 132) (N.D.R.: Articolo precedentemente abrogato a decorrere dal 4 luglio 2006 dall'art. 36, commma 31, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L 4 agosto 2006 n. 248. Successivamente il citato comma 31 dell'art. 36, D.L. n. 223 del 2006 e' stato abrogato dall'art. 2, comma 27, D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286. Ai sensi dell'art.2, comma 26 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 per l'anno 2006 il presente articolo si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006. A decorrere dall'anno 2007 si applicheranno le disposizioni dell'art.188-bis.) Articolo 188 bis Campione d'Italia. (N.D.R.: Per l'anno 2006 si applicano le disposizioni dell'art.188 nel testo vigente al 3 luglio 2006. Ai sensi dell'art.2, comma 28, decreto-legge 3 ottobre 2006 n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286, per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero ) Articolo 189 Riferimenti legislativi ad imposte abolite. (ex art. 133) Articolo 190 Redditi dei fabbricati. (ex art. 134) Articolo 191 Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie. (ex art. 135) Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 89 Dividendi ed interessi [n.d.r. ex art. 56] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 89 Dividendi ed interessi [n.d.r. ex art. 56] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 5. 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) (2), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti. (3) 3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47- bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (4) (5) 3 bis. L’esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. (6) 3 ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. (6) 4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, ove compatibili. 5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. (7) 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio. 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Le parole “lettere a), b) e c)“ sono state sostituite alle precedenti “lettere a) e b)“ dall’art. 6, comma 4, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58. (4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Testo precedente: “Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 87, comma 1, lettera c). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 1, comma 1009, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62; - l’art. 3, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta; - l’art. 1, comma 83, lett. g), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; - l’art. 36, comma 4-bis, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; - l’art. 6, comma 4, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 13. (5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili black list. (6) Comma inserito dall’art. 26, comma 1, L. 7.7.2016 n. 122, pubblicata in G.U. 8.7.2016 n. 158. Ai sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. (7) Con DM 29.11.2023, pubblicato in G.U. 11.12.2023 n. 288, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è stata stabilita al 2,5% con decorrenza dall’1.1.2024. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1) | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. < Previous Next > ART. 88 Sopravvenienze attive [n.d.r. ex art. 55] (1) Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 7 aprile 2025 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86; (2) b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, (3) nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione. 3 bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonchè alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. (4) 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. (5) 4 bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. (6) 4 ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico. (7) Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. (6) 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 431, L. 27.12.2019 n. 160, pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45, “Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l’articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.“. (3) Le parole “e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 90, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. (4) Comma inserito dall’art. 14, comma 1, DL 14.2.2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2. (5) Comma sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Testo precedente: “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, nè gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, nè la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84.“. Per le precedenti modifiche si vedano: - l’art. 33, comma 4, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. - l’art. 6, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. (6) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. (7) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 549, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Testo precedente: “In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96.“. Successivamente, il citato comma 549 è stato abrogato a decorrere dall’1.1.2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. 7 aprile 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! 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- 30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 29 e hanno effetto da tale anno. 3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’articolo 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata. 4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’articolo 29 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio
- 44. Redditi di capitale [n.d.r. ex art. 41] | WPITTINI
Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 44. Redditi di capitale [n.d.r. ex art. 41] Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia; (3) e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; (4) g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera hbis) del comma 1, dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonchè i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73 (5); (6) h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonchè i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; (7) b) [...] (8) c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004. Testo precedente: “Art. 41 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 49; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 49; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni: a) [...] b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; c) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.“. (2) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui al presente articolo, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%. Prima dell’introduzione della disposizione sopracitata, la misura in vigore era il 20%, ai sensi dell’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. L’aliquota del 26% si applica: - ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.7.2014 (principio generale); - ai dividendi e proventi assimilati percepiti a decorrere dall’1.7.2014; - agli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie maturati a decorrere dall’1.7.2014; - agli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e dei titoli assimilati di cui all’art. 2, comma 1, DLgs. n. 239/1996 maturati a decorrere dall’1.7.2014. (3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 43, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. (4) Si veda l’art. 1, commi 112-113, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per la cessione o il rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). (5) Le parole “, nonchè i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73” sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. a), DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157. (6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 75, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007. (7) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006. Testo precedente: “a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;“. (8) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005. Testo precedente: “b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa per effetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 9.“. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio