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  • 5. Redditi prodotti in forma associata | WPITTINI

    Consulenza: T.U.I.R. di Walter Pittini < Previous Next > 5. Redditi prodotti in forma associata Facebook X (Twitter) WhatsApp LinkedIn Pinterest Copia link Ultimo aggiornamento del: 31 marzo 2025 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali; c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione; d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’associazione nel suo complesso (2). 4. I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Note: (1) Si vedano anche l’art. 1, DPCM 31.5.2007 e l’art. 15, comma 2, DL 2.7.2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2007 n. 127. (2) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 2, DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 29.12.2023 (data di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023). Testo precedente: “d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata”. Consulenza Fiscale 60 Prenota 31 marzo 2025 Commenti Contattaci Contattami per una consulenza! Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, BA, Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it Nome Cognome Email Messaggio Grazie! Invio

  • Transizione industriale | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Transizione industriale commercialista Data pubblicazione: 3 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Transizione industriale: il sostegno del Mimit Fino all’8 aprile è possibile inviare la domanda sul sito di Invitalia per contributi a fondo perduto su efficienza energetica, economia circolare, riduzione delle emissioni. Con una dotazione di 400 milioni di euro a valere sul Pnrr, il fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche Ue sulla lotta ai cambiamenti climatici. Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Fino all’8 aprile sarà possibile inviare la domanda tramite la piattaforma di Invitalia ( https://www.invitalia.it ). I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva e perseguire almeno una maggiore efficienza energetica in termini di attività d’impresa o un uso efficiente delle risorse anche attraverso il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 maggio 2025. Maggiori informazioni sul sito https://www.mimit.gov.it . TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • Società immobiliare | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Società immobiliare INDICE Introduzione Tipologie Servizi offerti Vantaggi Ammortamento Plusvalenza e vendita Incentivi Conclusioni 1. Introduzione Una società immobiliare è un'entità che si occupa della gestione, vendita, acquisto e affitto di beni immobili. Queste società possono operare in vari segmenti del mercato immobiliare, inclusi residenziale, commerciale e industriale. Di seguito sono riportati alcuni aspetti chiave delle società immobiliari. 2. Tipologie Società di Investimento Immobiliare (REIT): Entità che possiedono, gestiscono o finanziano beni immobili generando reddito. Società di Gestione Immobiliare: Si occupano della gestione operativa di proprietà immobiliari per conto di proprietari. Società di Sviluppo Immobiliare: Focalizzate sulla costruzione e sviluppo di nuovi progetti immobiliari. Agenti Immobiliari: Professionisti o aziende che facilitano le transazioni immobiliari tra acquirenti e venditori. 3. Servizi offerti Acquisto e vendita di immobili Affitto e locazione di proprietà Valutazione immobiliare Gestione delle proprietà Consulenza immobiliare 4. Vantaggi Reddito passivo attraverso affitti e rendite Diversificazione del portafoglio di investimenti Potenziale di apprezzamento del capitale Protezione contro l'inflazione 5. Conclusioni Investire in una società immobiliare può essere una strategia vantaggiosa per costruire ricchezza nel lungo termine. È importante fare ricerche approfondite e considerare i rischi associati prima di impegnarsi in questo tipo di investimento. Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Bonus edilizi sugli acquistati | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 26 febbraio 2025 Bonus edilizi sugli acquistati INDICE Introduzione La detrazione sull’acquisto Consulenze Costituzione di società Vantaggi 1. Introduzione Da un contratto di compravendita immobiliare possono originarsi tre tipologie dispese detraibili: la detrazione derivante dall’acquisto di una abitazione oggetto di un intervento direcupero; la detrazione derivante dall’acquisto di autorimesse o posti auto di pertinenza diabitazioni; la detrazione derivante dall’acquisto di edificio ricostruito riducendo il rischiosismico preesistente. 2. La detrazione sull’acquisto Il bonus derivante dall’acquisto di un’abitazione compresa in un edificio oggetto di un intervento di recupero è “a regime” (articolo 16-bis del Tuir, comma 3), ma la legge di Bilancio 207/2024 ha modulato l’agevolazione in misura pari al 36% nel 2025 e al 30% nel 2026 e 2027. Inoltre, i «titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento» beneficiano di aliquote più alte (50% nel 2025 e 36% nel 2026 e 2027) per gli «interventi sull’unità immobiliare adibita adabitazione principale». Questa norma sembra scritta pensando a soggetti che effettuino spese detraibili con riguardo ad abitazioni già di loro proprietà. Invero, nel caso del bonus acquisti, l’abitazione evidentemente diviene l’abitazione “principale” del contribuente solo una volta che essa sia stata acquistata. Per abitazione principale, infatti, si intende (articolo 10, comma 3-bis, Tuir) «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente». Su questo punto è plausibile ragionare nel senso che il bonus acquisti possa avere l’aliquota più favorevole per l’acquirente di una casa che, nel rogito, dichiari di volerla adibire a propria abitazione principale (ovviamente a condizione che tale destinazione siaeffettivamente realizzata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene avviata la detrazione). Questa tesi è sostenuta anche nella guida «Immobili e bonus fiscali 2025», pubblicata giovedì scorso dal Notariato insieme anumerose associazioni dei consumatori. Le condizioni d’accesso I presupposti per l’ottenimento dell’agevolazione sull’acquisto di immobili ristrutturati sono i seguenti: a) deve trattarsi di un’abitazione compresa in un edificio che, nella sua interezza, sia stato oggetto di un intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia; il diritto alla detrazione si origina anche se il rogito è stipulato prima del termine dei lavori di recupero, ma può essere fruito solo dall’annualità d’imposta nella quale l’intervento di recupero è stato terminato(circolare 7/E/2017); se dalla ristrutturazione fuoriesce anche un ampliamento del manufatto preesistente, occorre oggettivamente scorporare (risoluzione 4/E/2011) il valore della ristrutturazione (detraibile) dal valore della nuova costruzione (non detraibile); b) l’intervento deve essere stato eseguito da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia; c) l’esecutore dell’intervento deve vendere (o assegnare) l’abitazione entro 18 mesi dalla data nella quale l’intervento di recupero è stato terminato. Il diritto alla detrazione compete sia a chi compra il diritto di piena proprietà (perintero o pro quota) sia a chi compra il diritto di nuda proprietà o di uso, usufrutto oabitazione; nel caso di acquisto effettuato da due persone (una per l’usufrutto el’altra per la nuda proprietà), la detrazione si ripartisce in proporzione al valore deidiritti oggetto di acquisto (circolare 24/E/2004, paragrafo 1.5). Non occorre che la spesa sia effettuata mediante un bonifico “parlante” (Dm Mef153/2002). Tuttavia, per rendere detraibile una spesa pagata a titolo di acconto,occorre che tale acconto sia menzionato in un contratto sottoposto a registrazioneanteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sieffettua la detrazione (risoluzione 38/E/2008). Ricorrendo le condizioni citate, l’acquirente matura un diritto a detrazione (daripartire in dieci rate annuali) con le percentuali prima indicate. Tali percentuali di detrazione si applicano al 25% del prezzo (comprensivo di Iva:circolare 7/E/2017) risultante dal contratto di compravendita (o del valore risultantedall’atto di assegnazione), ma solo per la parte del prezzo che non eccede il limitedi 96mila euro per ogni unità abitativa che è acquistata o assegnata. Per unità abitativa si intende l’unità immobiliare destinata ad abitazione,comprensiva delle sue eventuali pertinenze, a prescindere dal fatto che siano, omeno, accatastate autonomamente (circolare 7/E/2017). Quindi, se si comprano dueappartamenti, il limite di 96mila euro si moltiplica per due (circolare 24/E/2004,paragrafo 1.3); se invece si compra un appartamento e un’autorimessa, il limite di96mila euro si deve considerare solo per una volta. Il bonus acquisto immobili ristrutturati non è per nulla influenzato dal fatto chel’impresa venditrice abbia usufruito della detrazione, ai fini Ires, derivante dall’esecuzione di interventi cosiddetti ecobonus e sismabonus di cui agli articoli 14e 16 del Dl 63/2013 (interpelli 433 e 437 del 2021). Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Bilancio | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Amministrativo Bilancio Bilancio e principi contabili Bilancio 11 agosto 2025 Bilancio di esercizio. Struttura obbligatoria del bilancio: OIC. N. 12. Attività immobilizzate nella normativa italiana. Titoli e partecipazioni. Patrimonio netto nel OIC. 28. Analisi delle aree critiche del bilancio. Rimanenze e lavori in corso su ordinazione. Fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. Fondi per rischi e oneri, TFR e debiti. Classificazioni e contabilizzazione dei crediti. Inamministrazione 60 Prenota di Walter Pittini Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Facebook LinkedIn

  • Transizione industriale | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Transizione industriale [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. Con una dotazione di 400 milioni (67), a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si è aperto un nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’ obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Sarà possibile presentare domande fino all’8 aprile 2025 (68). Lo strumento intende supportare le imprese che investono nella tutela ambientale allo scopo di: • ottenere una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa; • raggiungere un uso più efficiente delle risorse nell’ambito dei propri processi produttivi (anche tramite riuso, riciclo e recupero o attraverso l’utilizzo di materie prime riciclate). I beneficiari della misura sono imprese di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda: • sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; • operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero (sez. B e C - ATECO 2007); • non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; • non erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (69); • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; • non si trovano in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022 (70). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto. Le agevolazioni, concesse sotto forma di contributo a fondo perduto sono modulate in base alla tipologia di intervento : • per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica (art. 38 del regolamento GBER (71) ) sono concesse agevolazioni pari al: o 30% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 3 del decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 (72): tale percentuale è maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% percentuali per investimenti effettuati nelle zone A (73) e 5% per investimenti effettuati nelle zone C della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; o 15% delle spese ammissibili, qualora determinate con la metodologia di cui all’art. 11, comma 5 del succitato decreto (74), maggiorata di 10 punti percentuali per le piccole imprese, 5 punti percentuali per le medie imprese, 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone A e 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone C; • gli interventi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività produttiva oggetto dell’investimento sono agevolati, inoltre, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’art. 38 bis del regolamento GBER, pari al 30% o al 25% delle spese ammissibili a seconda dei casi (75). Anche in questo caso, l’intensità di aiuto può essere maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C; • per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti effettuati nelle zone A e 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia; • per quanto riguarda investimenti destinati alla produzione e stoccaggio di energia, le agevolazioni sono pari al: o 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento; o 30% per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra, con possibilità di maggiorazione pari al 20% per le piccole imprese e pari al 10% per le medie. In relazione agli interventi sopra richiamati, le spese ammissibili riguardano: • suolo aziendale e sistemazioni (entro il 10% del totale ammissibile); • opere murarie e assimilate (entro il 40% del totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali); • impianti e attrezzature di nuova fabbricazione; • programmi informatici, brevetti; • spese per la formazione del personale. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatta eccezione per gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo (76), gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%. 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Istruzione | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > CHI SIAMO > SDG_ONU Istruzione Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti (LLL) 4 maggio 2025 Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti i livelli e l’incremento dei livelli di iscrizione nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento degli obiettivi per l’istruzione universale. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra bambine e bambini nell’istruzione primaria, ma pochi paesi hanno raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi. Fatti e cifre • L’iscrizione nelle scuole primarie nei Paesi in via di sviluppo ha raggiunto il 91%, ma 57 milioni di bambini ne sono ancora esclusi • Più della metà dei bambini non iscritti a scuola vive in Africa subsahariana • Si calcola che il 50% dei bambini che possiedono un’età per ricevere l’istruzione primaria ma che non frequentano la scuola vive in zone colpite da conflitti • Nel mondo, 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e scrittura, di cui oltre il 60% donne. Traguardi 4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti 4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria 4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità 4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria 4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità 4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 4.a Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti 4.b Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l’accesso all’istruzione superiore – compresa la formazione professionale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici – sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo 4.c Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione internazionale, per la loro attività di formazione negli stati in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Enc | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Enc In questa sezione sono contenute le informazioni relative a Redditi Enti non commerciali Enc 2025 di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è Il modello Redditi ENC è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati. Chi deve presentare il modello Il modello “Redditi ENC - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires: enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. Le società e gli enti non commerciali non residenti devono utilizzare il modello Redditi ENC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni) redditi di capitale redditi diversi i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti. Gli enti non commerciali non hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. Non ha rilievo per la qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata in Italia. Tale regola si applica, in ogni caso, agli enti non residenti. Gli enti non commerciali non hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, che non determina reddito d'impresa. Non ha rilievo per la qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata in Italia. Tale regola si applica, in ogni caso, agli enti non residenti. Quando e come si presenta il modello La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025 Per compilare la dichiarazione sarà disponibile il software RedditiOnLine ENC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti: contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017) intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori. Invio della dichiarazione per utenti transfrontalieri Gli utenti transfrontalieri in possesso di un’ identità digitale europea (login eIDAS) che devono inviare la dichiarazione dei redditi prodotti in Italia possono utilizzare il servizio dell’Agenzia delle entrate disponibile nell’ambito dello Sportello Unico Digitale (SDG). Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un codice fiscale italiano. Come pagare le imposta Le imposte dovute possono essere versate tramite il modello F24 presso le banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate. I soggetti non titolari di conti correnti presso banche convenzionate possono versare le imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali). Per maggiori informazioni consulta la scheda Pagamento delle imposte dall’estero Modelli Modello di dichiarazione “Redditi 2025–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi: Modello Redditi Enti non commerciali 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Precompilata | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Precompilata In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione precompilata". di Walter Pittini 9 maggio 2025 Che cos'è L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello Redditi persone fisiche) con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Chi presenta il modello 730 può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, tramite la quale è possibile consultare le proprie informazioni e i propri dati in maniera più agevole e con un percorso guidato che usa una terminologia di uso comune senza i riferimenti ai righi e colonne del modello fiscale. Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere. Chi accetta online il 730 precompilato, anche avvalendosi della modalità di compilazione semplificata, senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali. Chi invece procede a modificare i dati degli oneri e spese forniti dai soggetti terzi, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica. Tali vantaggi si applicano anche in caso di presentazione del modello Redditi con modifiche. Attenzione: le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 20 giugno 2025, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. Il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4 può essere consultato al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-risposte-alle-domande-piu-frequenti-730-2025 Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può: accettare la dichiarazione dei redditi precompilata (se ha scelto il modello 730) senza fare modifiche; rettificare i dati non corretti; integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti; inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate; versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24; indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui accreditare un eventuale rimborso; consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata; consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile. I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta (si veda, più avanti, il paragrafo “Come predisporre una dichiarazione congiunta”). Il contribuente, per l’accesso alla dichiarazione precompilata, può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf, a un professionista abilitato o, qualora debba presentare il modello Redditi persone fisiche, a un altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. All’intermediario deve essere consegnata un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata. Il modello 730 precompilato può essere presentato senza l’indicazione del sostituto (datore di lavoro o ente previdenziale), anche se vi è un sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio. L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione è rimborsato dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente. Se, invece, dovesse emergere un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online, con addebito sul conto corrente indicato, o stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato e pagare con le modalità ordinarie. Chi si rivolge a un CAF, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato. Dichiarazione precompilata 2025 Per rendere più completa e corretta la tua dichiarazione precompilata 2025 che è disponibile a partire dal 30 aprile: verifica i dati dei tuoi fabbricati e terreni comunica al datore di lavoro i dati del coniuge e dei familiari a carico se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese sanitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati sulle spese universitarie comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili le rette per la frequenza degli asilo nido comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comunica l’opposizione se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici se non vuoi rendere disponibili i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale . Attenzione: è possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata degli anni precedenti purché siano state inviata tramite l'applicazione web. All'interno dell'applicazione un'apposita funzione "cambia anno di dichiarazione" consente di selezionare la dichiarazione di interesse. Accedi alla precompilata Normativa e prassi Provvedimento del 23 aprile 2025 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 24/04/2025) Provvedimento del 29 aprile 2024 - Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 29/04/2024) Provvedimento del 18 aprile 2023 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 18/04/2023) Provvedimento del 19 maggio 2022 - Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 19/05/2022) Provvedimento del 30 settembre 2021 - pdf - Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 - (Pubblicato il 01/10/2021) Errata corrige - pdf Provvedimento del 7 maggio 2021 Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Pubblicato il 7/05/2021) Quando è disponibile A partire dal 30 aprile 2025, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2025 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30 settembre 2025. Il 31 ottobre 2025 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche. Per accedere occorre essere in possesso di: SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione; Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS); credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle. Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “persona di fiducia” o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta. Effettuato l’accesso, si possono visualizzare: la dichiarazione dei redditi precompilata l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti l’esito della liquidazione (cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate, in caso di esito a credito, o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24, in caso di esito a debito, oppure esito “a saldo zero”, se dalla dichiarazione non risultano rimborsi da ottenere o pagamenti da effettuare). Scadenze: 730: 30 Settembre 2025; Redditi Persone fisiche: 31 Ottobre 2025. 3 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Partecipazione alle riunioni degli organi sociali | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Sindaco > Società non quotate Partecipazione alle riunioni degli organi sociali < Sindaco Previous Next Contattaci di Walter Pittini 28 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link La sezione 4 si pone l’obiettivo di definire i rapporti tra il collegio sindacale e gli altri organi della società, come individuati nell’art. 2405 c.c. Particolare attenzione viene dedicata, nella Norma 4.1, al ruolo dei sindaci nelle assemblee speciali, mentre la Norma 4.2 si sofferma sulla rilevanza dei flussi informativi nel consiglio di amministrazione e nei comitati esecutivi, evidenziando i comportamenti a cui il collegio sindacale è tenuto nel caso in cui le decisioni vengano assunte sulla base di carenti informazioni. La Norma 4.4 analizza la vigilanza dei sindaci nelle delicate situazioni di società gestite da un amministratore unico. Una importante novità è rappresentata dalla Norma 4.2 che si sofferma sul ruolo svolto dai sindaci che partecipano alle assemblee tenute in forma totalitaria. 4.1 Partecipazione all’assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari Principi Ai fini dell’adempimento dei doveri di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano all’assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti. Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e previste nello statuto, per la regolare convocazione e costituzione delle assemblee, e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento. I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione. Qualora, nonostante l’intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero nell’eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, il collegio sindacale è legittimato ad impugnare dette deliberazioni. Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, i sindaci devono verificare che le delibere dell’assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse siano approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. I sindaci possono, altresì, partecipare all’assemblea degli obbligazionisti e a quella dei portatori di strumenti finanziari. Riferimenti normativi Artt. 2366, 2368, 2369, 2375, 2376, 2377, 2378, 2403, 2405, 2415, ult. co., 2479-ter c.c. Criteri applicativi I sindaci, tutti regolarmente convocati, partecipano all’assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti mentre possono partecipare all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari. Il collegio sindacale vigila che: • siano osservate le formalità e le disposizioni fissate dalla legge e previste nello statuto per la regolare convocazione e siano altresì rispettate le previste formalità pubblicitarie; • nelle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante20, eventuali patti parasociali siano comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea e che la relativa dichiarazione sia trascritta e depositata presso il registro delle imprese (art. 2341-ter c.c.) (21); • le delibere siano assunte nel rispetto dei punti all’ordine del giorno e dei quorum costitutivi e deliberativi ed i lavori assembleari siano regolarmente svolti; • le deliberazioni dell’assemblea risultino dal verbale che potrà essere redatto con modalità e criteri fissati dal presidente; • il verbale sia redatto senza ritardo; per non ledere l’interesse dei soci (diritto di impugnativa) o di terzi, i tempi per la definizione del verbale dovranno essere contenuti nel limite di trenta giorni (Cfr. artt. 2435 e 2436 c.c.); • il verbale sia redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario; • nel verbale siano riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni rese dagli stessi e relative all’argomento posto all’ordine del giorno; • il verbale sia poi trascritto (anche quelli redatti per atto pubblico) nel libro verbali delle assemblee dei soci; • nel caso in cui l’assemblea di prima convocazione sia andata deserta, venga verbalizzata la diserzione oppure venga accertato che, nel verbale relativo ai lavori assembleari in seconda convocazione, vi sia in merito espressa dichiarazione del presidente; • il verbale venga redatto in modo adeguato a documentare i fatti avvenuti, le dichiarazioni rese e le decisioni assunte, non trascurando, in ogni caso, l’esigenza di evitare che siano riportate a verbale notizie di natura riservata o riferite a circostanze che, se rese note, potrebbero ledere l’immagine della società (specie se il verbale è destinato, in quanto depositato presso il registro delle imprese, a divenire accessibile a soggetti terzi). Il collegio sindacale vigila altresì che il verbale dia conto: • della data dell’assemblea; • dell’identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno di essi (anche per allegato); • delle modalità e del risultato delle votazioni con l’indicazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari ad ogni singola deliberazione. Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e previste nello statuto, per la regolare convocazione e costituzione dell’assemblea dei soci (o dell’assemblea speciale degli azionisti, all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari). I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione. In ogni caso, ciascun sindaco può chiedere che le proprie dichiarazioni o osservazioni siano verbalizzate. Dal verbale, pertanto, dovrà desumersi la natura individuale delle osservazioni. Qualora lo ritenga opportuno, il collegio sindacale può chiedere che il verbale, contenente le dichiarazioni e le osservazioni dei sindaci, sia redatto contestualmente all’assemblea o immediatamente dopo. In tal caso, il verbale è comunicato senza indugio ai singoli componenti del collegio per verificare la trascrizione delle stesse. Il collegio sindacale può, altresì, chiedere la modificazione o la integrazione delle proprie dichiarazioni o osservazioni trascritte sul verbale. Il collegio sindacale può, altresì, chiedere che al verbale sia allegata una sua relazione redatta per iscritto. Nel corso della riunione, i sindaci riferiscono all’assemblea in merito a: • le irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza, anche per il tramite delle segnalazioni del soggetto incaricato della revisione legale; • le denunzie presentate dai soci ai sensi dell’art. 2408 c.c.; • le denunzie proposte al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.; • l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c.; • le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso. Nell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio i sindaci devono riferire sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati e devono formulare le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 2429, co. 2, c.c.). Al fine di consentire una consapevole partecipazione e di rendere possibili tempestivi interventi, è opportuno che i sindaci partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo, appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell’adunanza il difetto di preventiva informazione, che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull’argomento, anche a prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni. Le opinioni espresse nel corso delle assemblee sono, in linea di principio, espressione di una valutazione collegiale, salvo che il presidente o i singoli membri del collegio sindacale non chiariscano, in apertura di intervento, di esprimersi a titolo individuale. Qualora, nonostante l’intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero ancora nell’eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, il collegio sindacale è legittimato ad impugnare dette deliberazioni. Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non sia rilevata o rilevabile nel corso dell’assemblea ma solo successivamente, i sindaci segnalano tempestivamente tale violazione all’organo amministrativo ovvero, in caso di inerzia, all’assemblea perché assuma gli opportuni provvedimenti. Il sindaco che non partecipa all’assemblea acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o dagli amministratori. I sindaci devono altresì accertare se la società ha emesso titoli di categoria speciale come ad esempio azioni privilegiate, postergate nelle perdite (art. 2348 c.c.), azioni correlate (art. 2350 c.c.), azioni senza diritto di voto, a voto limitato, scaglionato o subordinato, (art. 2351, co. 1, c.c.), a voto plurimo, a voto condizionato (art. 2351, co. 3, c.c.), azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 c.c.), azioni riscattabili (art. 2347-sexies c.c., subordinatamente alla condizione che il potere di riscatto sia attribuito al socio e l’assemblea generale voglia modificarne la disciplina), o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi (artt. 2346, 2349 e 2411 c.c.). In questi casi, il collegio sindacale è tenuto a verificare che, qualora la delibera dell’assemblea pregiudichi i diritti di una categoria, le scelte assembleari siano approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, ex art. 2376 c.c. L’eventuale lesione degli interessi dei soci in sede assembleare deve essere valutata dal collegio sindacale o dal sindaco unico anche nelle s.r.l. che abbiano emesso diverse categorie di quote. Commento La partecipazione alle assemblee dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari costituisce un indispensabile strumento messo a disposizione dei sindaci per l’adempimento della funzione di vigilanza. Si consideri, peraltro, che il dovere di partecipare all’assemblea dei soci qualifica in modo rilevante la funzione, tanto da essere sanzionato con la decadenza, nel caso in cui il sindaco (che sia stato regolarmente informato) non partecipi, senza giustificato motivo anche ad una sola assemblea dei soci. Per tal motivo, in assenza di regolare convocazione del collegio sindacale, la delibera potrebbe essere dichiarata invalida. Nel caso in cui la società abbia emesso diverse categorie di azioni o strumenti finanziari di cui all’art. 2376 c.c., i sindaci vigilano che, in sede di assemblea, non vengano pregiudicati i diritti degli azionisti possessori di specifiche categorie di titoli, senza l’approvazione dell’assemblea speciale. In questi casi, si ritiene che la deliberazione dell’assemblea speciale costituisca condizione essenziale di efficacia di quella assunta dall’assemblea. 4.2 Partecipazione all’assemblea totalitaria Principi I sindaci partecipano all’assemblea totalitaria. Ciascun sindaco può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo in tal modo che sia assunta la relativa deliberazione. Riferimenti normativi Artt. 2366, 2370, 2479-bis. Criteri applicativi Ai fini della validità dell’assemblea totalitaria, oltre alla presenza dell’intero capitale sociale: • nelle s.p.a., devono essere presenti la maggioranza dei consiglieri di amministrazione in carica e dei componenti dell’organo di controllo (anche in regime della c.d. prorogatio); • nelle s.r.l., è richiesto che tutti gli amministratori in carica ed i sindaci (anche in regime di c.d. prorogatio) siano presenti; in alternativa alla presenza fisica, l’ordinamento prevede che i sindaci (unitamente agli amministratori) siano stati informati della riunione. Fino alla data della comunicazione di recesso da parte del socio alla società, lo stesso socio è tenuto a partecipare all’assemblea. L’assemblea totalitaria può legittimamente svolgersi in luogo diverso da quello previsto, in via generale, dallo statuto o dalla legge, a meno che una clausola statutaria non preveda, quale presupposto ulteriore alle condizioni minime normativamente previste per l’assemblea totalitaria, uno specifico limite geografico. In alternativa alla presenza fisica, l’ordinamento prevede che i sindaci (unitamente agli amministratori) siano stati informati della riunione. In nessun caso è richiesta la presenza del revisore. Nelle s.p.a. è opportuno che tutti i soci e i singoli componenti del collegio sindacale siano preventivamente informati dall’organo di amministrazione in ordine agli argomenti in discussione. Tale informazione deve essere fornita dall’organo di amministrazione, ovvero dal collegio sindacale in caso di omissione di quest’ultimo. Tutti i partecipanti e dunque, sia il collegio sindacale sia i sindaci individualmente che abbiano partecipato all’assemblea, sono legittimati ad opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritengano sufficientemente informati (art. 2366, co. 4, c.c.). A tal fine, i sindaci si dichiarano non sufficientemente informati e fanno inserire a verbale tale dichiarazione, obbligando in tal modo il presidente dell’assemblea a riconvocarla rispettando le formalità di legge. L’esercizio del diritto di opposizione può essere sollevato in apertura di assemblea o prima della discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno di cui si lamenta la carenza di informativa. Il collegio sindacale vigila che gli argomenti che siano stati oggetto di opposizione potranno essere discussi quali punti all’ordine del giorno di una successiva assemblea regolarmente convocata con avviso ovvero in altra assemblea totalitaria. I sindaci che non hanno partecipato all’assemblea totalitaria, come prevede l’art. 2366, co. 5, c.c. devono essere informati tempestivamente all’organo di amministrazione delle deliberazioni assunte dalla stessa mediante l’invio del relativo verbale. Tale verbale dovrà recare specifica menzione, oltreché delle deliberazioni assunte, dei soci e dei componenti degli organi sociali intervenuti in assemblea e delle maggioranze deliberative. Il collegio sindacale è chiamato a vigilare anche sul rispetto di tali regole. Nell’ambito delle s.r.l., l’assemblea totalitaria sarà valida anche in caso di omessa partecipazione del collegio sindacale - o del sindaco unico - a condizione che esso sia stato informato della riunione. Nelle s.r.l., pertanto, ai sindaci deve pervenire, anteriormente alla riunione o al più contestualmente, adeguata informativa della riunione che, stando al disposto dell’art. 2479-bis c.c., rappresenta requisito di regolarità della costituzione. I sindaci – presenti o assenti – possono esercitare il diritto di opporsi alla trattazione degli argomenti. I sindaci presenti all’assemblea ne verificano la correttezza dei lavori. I sindaci verificano la legittimità delle deliberazioni assunte nonché la loro tempestiva comunicazione da parte dell’organo amministrativo ai non partecipanti. Commento Nell’assemblea totalitaria, vale a dire nell’assemblea che si tiene senza le formalità previste per la convocazione, possono essere assunte decisioni in violazione della buona fede dei soci i quali, non potendo analizzare l’ordine del giorno, potrebbero non avere piena contezza delle decisioni che l’assise adotta. In relazione a tali circostanze si rende necessaria la riconvocazione dell’assemblea nel rispetto delle formalità di legge, sospendere e posporre la decisione assembleare, nel caso in cui un partecipante all’assemblea o anche un soggetto legittimato a partecipare, ma che risulti assente, dichiarandosi non sufficientemente informato si opponga alle deliberazioni su uno o più argomenti. Il diritto di opporsi alla trattazione dell’argomento per carenza informativa è insindacabile e non necessita di una particolare motivazione diversa e/o più ampia di quanto prevede la norma. 4.3. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo Principi Ai fini dell’adempimento del dovere di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione e costituzione dell’organo amministrativo e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento. Al fine di consentire ai sindaci di esercitare le proprie funzioni di vigilanza e controllo è necessario che adeguate informazioni vengano fornite dal presidente contestualmente ai consiglieri e ai membri collegio sindacale. I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso delle riunioni consiliari qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendo la verbalizzazione, se necessario analitica, dei loro interventi. Riferimenti normativi Artt. 2381, 2388, 2391, 2403, 2405, 2406, 2475-ter c.c. Criteri applicativi Non rinvenendosi nel codice civile specifiche disposizioni relative alla verbalizzazione delle deliberazioni delle riunioni del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione, la formulazione dell’ordine del giorno, l’invio di adeguate informazioni e la costituzione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e, nel corso della riunione, ne verifica il regolare svolgimento. Al riguardo, particolare attenzione è opportuno venga prestata nei casi in cui uno o più amministratori siano portatori di interessi rispetto ad una data operazione e, nel caso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, con riferimento alle decisioni influenzate dalle direttive impartite dalla società controllante che svolge detta attività di direzione e coordinamento. Al fine di consentire una consapevole e proattiva partecipazione, è necessario che i sindaci, tutti regolarmente convocati, partecipino alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo adeguatamente informati e documentati, in particolar modo, sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione da parte degli amministratori. A tal riguardo, appare opportuno che i sindaci, anche individualmente, chiedano che il presidente del consiglio di amministrazione invii agli amministratori e al collegio sindacale la documentazione di supporto alle decisioni poste all’ordine del giorno contestualmente all’avviso di convocazione del consiglio di amministrazione. In caso di rifiuto da parte del presidente ad assecondare la richiesta, i sindaci ne informano tutti i membri del consiglio di amministrazione per sollecitare una delibera positiva. È sempre consentito, anche ai singoli sindaci, richiedere al presidente e all’organo delegato ulteriori informazioni, documenti e chiarimenti, aggiuntivi rispetto a quelli loro inviati antecedentemente o contestualmente alla riunione consiliare. Appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell’adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito l’esercizio di una preventiva e contestuale vigilanza in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno. I sindaci sono tenuti, in particolare, a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione, se necessario anche analitica. In ogni caso, ciascun sindaco richiede che le proprie dichiarazioni od osservazioni siano verbalizzate. Dal verbale dovrà desumersi anche la natura individuale delle osservazioni. Qualora lo ritenga opportuno, il collegio sindacale può chiedere che il verbale, contenente le dichiarazioni e le osservazioni dei sindaci, sia redatto contestualmente o immediatamente dopo la riunione del consiglio di amministrazione o, comunque, senza indugio. In ogni caso, prima della trascrizione del verbale nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, lo stesso deve essere inviato in bozza ai singoli componenti del collegio sindacale perché i sindaci verifichino la corretta trascrizione delle proprie dichiarazioni e degli interventi. I sindaci possono, quindi, richiedere la modificazione o l’integrazione delle trascrizioni riguardanti le proprie dichiarazioni o osservazioni se quanto verbalizzato differisce dagli interventi svolti nel corso della seduta consiliare. Nel caso di rifiuto da parte del presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale provvederà celermente ad inviare apposita PEC al presidente e al segretario del consiglio di amministrazione contenente le proprie difformi posizioni, espresse in consiglio, omesse o non risultanti dal verbale. Il collegio sindacale può, se del caso, redigere una specifica relazione e richiedere che venga allegata al verbale del consiglio. Inoltre, potrà denunciare l’accaduto agli altri amministratori nel corso della prima riunione consiliare utile, verbalizzando interventi circostanziati. Qualora le violazioni evidenziate siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, il collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, può provvedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, perché siano assunti gli opportuni provvedimenti ovvero al fine di informare tempestivamente i soci delle violazioni riscontrate ex art. 2406, co. 2, c.c. (Cfr. Norma 6.2.). In caso di inerzia degli organi sociali, qualora la deliberazione assunta integri le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale può proporre denunzia al Tribunale (Cfr. Norma 6.4.). Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non siano rilevati o rilevabili nel corso della riunione, ma solo successivamente, i sindaci appena riscontrata la violazione, la segnalano senza indugio all’organo amministrativo perché provveda ad eliminarla o, quantomeno, ad eliminarne gli effetti negativi, ovvero, in caso di inerzia, all’assemblea perché assuma gli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui un amministratore, il quale si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, non adempia al dovere di comunicare tale situazione agli altri amministratori oppure nel caso in cui la deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo sia adottata con il voto determinante dell’amministratore interessato, il collegio sindacale, laddove ne venga a conoscenza, può impugnare la deliberazione, qualora la medesima possa recare danno alla società (art. 2391 c.c.). Il collegio sindacale può altresì impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione di s.p.a. che non siano state adottate in conformità della legge o dello statuto. In ogni caso, se dalla condotta degli amministratori contraria alle norme di legge, allo statuto e/o ai principi di corretta amministrazione sia derivato un danno alla società, ai creditori sociali o ai soci, il collegio sindacale può promuovere l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393 c.c.). ll sindaco che non partecipa alla riunione acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o dagli amministratori. Qualora non abbia partecipato ad una o più riunioni del consiglio di amministrazione e/o del comitato esecutivo con giustificato motivo, alla prima occasione utile, verifica la verbalizzazione dell’assenza giustificata. Commento La presenza alle adunanze degli organi sociali permette ai sindaci di intervenire sulle potenziali delibere contrarie alla legge ed allo statuto, imprudenti e/o non improntate ad una corretta amministrazione, e comunque di intervenire ex ante prima che la loro esecuzione possa determinare effetti negativi e/o dannosi in capo alla società, anche a presidio dell’integrità patrimoniale. Per poter svolgere le attività cui è tenuto, il collegio sindacale e i singoli membri hanno il potere di acquisire tutte le informazioni che devono essere fornite agli amministratori ai sensi dell’art. 2381, co. 1, c.c., posto che il controllo, compendiandosi nel monitoraggio sull’esercizio di determinate funzioni, sullo svolgimento di determinate attività e sul compimento di atti e operazioni, ruota intorno all’acquisizione di informazioni relative agli organi investiti dell’attività gestoria e agli atti e alle operazioni poste in essere. In virtù di quanto sopra, i sindaci possono chiedere al presidente l’invio della documentazione a supporto dei temi all’ordine del giorno oggetto di verifica, contestualmente all’avviso di convocazione del consiglio di amministrazione deliberante e inviati agli amministratori. In aggiunta, i sindaci possono richiedere al presidente e all’organo delegato ulteriori informazioni, documenti e chiarimenti, sia prima sia contestualmente alla riunione consiliare. 4.4 Rapporti con l’amministratore unico della società Principio Il collegio sindacale è tenuto a chiedere informazioni all’amministratore unico con cadenza almeno semestrale. In situazioni di assunzione di rischi significativi o di crisi d’impresa è opportuno che tali informazioni siano assunte ogni trimestre. Riferimenti Normativi Art. 2380-bis c.c. Criteri applicativi Nel caso di società che abbiano nominato un amministratore unico, il collegio sindacale può chiedere informazioni allo stesso, soprattutto in merito alle decisioni più rilevanti e dei fatti che possono essere fonte di rischi significativi per la società. Tali informazioni possono essere acquisite: • attraverso richieste formulate per iscritto, a mezzo PEC inviata dal Presidente dell’organo di controllo, previo accordo con gli altri membri dell’organo di controllo o a maggioranza. Ovviamente nel caso di sindaco unico alla richiesta di informativa provvederà quest’ultimo; • attraverso la consultazione del libro delle determine dell’amministratore unico, se opportunamente istituito. Il collegio può chiedere l’esibizione di tale libro nel corso delle verifiche periodiche o richiedere l’invio delle determine via mail; • nel corso delle ispezioni periodiche. In questo ultimo caso, è opportuno che il collegio sindacale comunichi all’amministratore il proprio verbale che riepiloghi i dati e le informazioni acquisiti. In alternativa, il collegio sindacale può chiedere all’amministratore la sottoscrizione del verbale del collegio, contestualmente redatto, così che quest’ultimo confermi che quanto trascritto coincida con le informazioni fornite dall’amministratore. Il collegio sindacale può chiedere informazioni in ordine all’esistenza dei segnali di cui all’art. 3, co. 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Commento Il contesto in cui il collegio sindacale di norma si imbatte nelle maggiori difficoltà nell’acquisizione di informazioni è quello delle società al cui vertice si pone un amminist ratore unico. In questo caso, infatti, l’amministratore agisce autonomamente e non ha nessun obbligo di informativa, preventiva o successiva nei riguardi dei sindaci. Appare opportuno, pertanto, che il collegio sindacale richieda periodicamente, almeno con cadenza semestrale, all’amministratore unico notizie in forma scritta sull’andamento della gestione e sulle principali operazioni aziendali. La richiesta di informazioni può avvenire con cadenza temporale ravvicinata qualora il collegio sindacale valuti che la situazione della società, o il verificarsi di eventi particolarmente significativi per la stessa, lo rendano opportuno. Qualora l’amministratore unico rifiuti di fornire le informazioni e i dati richiesti, il collegio sindacale esercita i poteri reattivi di indagine, segnalazione e intervento che gli spettano e, ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge, adotta concrete e idonee iniziative dirette a impedire atti di mala gestio (Cfr. Norma 6.2; Norma 6.4.). 4.5 Partecipazione alle decisioni degli organi di s.r.l. Principi Nelle società a responsabilità limitata, il collegio sindacale (e il sindaco unico) vigila sulle decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, verificando il rispetto della procedura prevista dalla legge e dello statuto e potendo esercitare i poteri ad esso attributi. Ai fini dell’adempimento del dovere di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione. Riferimenti Normativi Artt. 2406, 2475, 2475-ter, 2479, 2479-ter c.c. Criteri applicativi Nel caso di decisioni da assumersi mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale – o il sindaco unico – verifica la conformità della procedura adottata alle previsioni dell’art. 2475 c.c. e alle disposizioni statutarie che autorizzano simili decisioni, ne disciplinano la formazione e ne regolano il perfezionamento della volontà. Nell’ambito dell’acquisizione delle decisioni extra-assembleari il collegio sindacale - o il sindaco unico - può esercitare gli stessi poteri di reazione riconosciuti all’organo di controllo con riferimento alla partecipazione all’assemblea dei soci (Cfr. Norma 4.1.). I sindaci sono tenuti all’esercizio dei loro poteri anche in relazione ad eventuali irregolarità emergenti dai consigli di amministrazione tenuti secondo le disposizioni di cui all’art. 2475, co. 4, c.c. I sindaci partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione, quando istituito, adeguatamente informati e documentati circa i temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione da parte degli amministratori. Trova applicazione la Norma 4.3. Nelle s.r.l., nel caso in cui un amministratore si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, il collegio sindacale o il sindaco unico può impugnare la decisione del consiglio di amministrazione che sia adottata con il voto determinante dell’amministratore interessato, qualora la medesima possa recare un danno alla società (Cfr. art. 2475-ter c.c.). Gli stessi poteri possono essere esercitati dal collegio sindacale o dal sindaco unico rispetto alle decisioni assunte dai soci con il voto determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (ex art. 2479-ter, co. 2, c.c.). Note (20) Rientrando tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio come definite nell’art. 2325-bis c.c.; per i criteri di determinazione della misura rilevante si rinvia all’art. 111-bis disp. att. c.c., per il quale la misura rilevante è quella stabilita a norma dell’art. 116 TUF. Al riguardo, è doveroso segnalare che la definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante è recata dall’art. 2-bis del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successivamente modificata. (21) Nelle società chiuse il collegio sindacale non è tenuto a conoscere o a esprimere alcun giudizio in merito alla validità e correttezza di patti parasociali eventualmente sottoscritti dai soci e, nel caso in cui ne fosse a conoscenza, il collegio sindacale è in ogni caso tenuto al segreto professionale. Funzioni di Sindaco 90 Prenota 6 maggio 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Mobilità Sostenibile | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Contributi < INIMPRESA Autore: Walter Pittini Mobilità Sostenibile commercialista Data pubblicazione: 6 mar 2025 Ultima modifica: 17 aprile 2025 Contributi per progetti di mobilità green. Le imprese che guardano al futuro della mobilità possono contare su contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino al 75% delle spese ammissibili! Volta a promuovere la trasformazione green del tessuto imprenditoriale italiano, la misura Mobilità Sostenibile supporta la realizzazione di piani di investimento in ottica digitale e green dell’industria degli autobus. L’obiettivo della misura è la produzione di veicoli elettrici e connessi, attraverso la dotazione dell’Investimento 5.3 del PNRR M2C2, che ammonta complessivamente a 300 milioni di euro. Come funziona l’agevolazione Mobilità Sostenibile La misura Mobilità Sostenibile è gestita da Invitalia e si rivolge alle imprese , con sede sul territorio nazionale, che attivano piani di investimento compresi tra 1 e 20 milioni di euro. Ai fini dell’accesso all’agevolazione, l’impresa deve presentare un piano di investimento produttivo che preveda le seguenti finalità. Produzione e ottimizzazione di sistemi di trazione elettrica ; realizzazione di nuove architetture di autobus sviluppate in ottica di incrementare l’utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, di digitalizzazione dei veicoli e di riduzione del peso dei veicoli; produzione di sensori e sistemi digitali finalizzati alla guida assistita e utili ai fini della gestione delle flotte; realizzazione di componentistica per mezzi di trasporto pubblico ; realizzazione di nuove tecnologie in ambito IoT , finalizzate all’utilizzo nel trasporto pubblico; processi di standardizzazione e industrializzazione dei sistemi di ricarica e di rifornimento dei mezzi di trasporto elettrici; sviluppo di tecnologie volte alla produzione di sistemi di smart charging per autobus a propulsione elettrica. All’investimento produttivo le imprese che richiedono il contributo possono associare: programmi di ricerca industriale ; programmi di sviluppo sperimentale ; formazione del personale , con un’incidenza non superiore al 10% del programma di investimento produttivo. Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati: gli incentivi Invitalia per chi investe in mobilità green Il bando Invitalia per la mobilità sostenibile permette alle imprese di ottenere agevolazioni in forma di: contributo a fondo perduto ; finanziamento agevolato . Le due tipologie di contributi sono concesse anche in combinazione tra loro, fino ad un massimo del 75% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata considerando il valore nominale delle suddette spese. Come richiedere le agevolazioni per la mobilità sostenibile Le imprese che vogliono ricorrere alla misura Mobilità Sostenibile possono presentare domanda direttamente sulla piattaforma di Invitalia . L’incentivo è valutato a sportello e, poiché non esiste un vero e proprio bando Invitalia per questa misura, non vi sono delle scadenze da rispettare. Tuttavia è consigliabile affrettarsi, onde evitare che le risorse stanziate finiscano e l’ente decida di sospendere le richieste. Le imprese che richiedono le agevolazioni sono valutate secondo diversi criteri, tra cui l’ordine di recepimento delle richieste . Hai un’impresa e cerchi agevolazioni per investimenti green? Compila il modulo al lato per una consulenza personalizzata. I nostri esperti troveranno tutti i bandi adatti al tuo business. TORNA IN ALTO < Indietro Avanti >

  • Società di capitali | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Dichiarazione Società di capitali In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Redditi Società di capitali 2025". di Walter Pittini 16 marzo 2024 Che cos'è È la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti commerciali ed equiparati. Chi deve presentare il modello Il modello “Redditi SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia. Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR): redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni) redditi di capitale redditi diversi redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti. Quando e come si presenta il modello Redditi SC La dichiarazione va inviata a partire dal 30 aprile, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l'ente ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 31 ottobre 2025. Per compilare la dichiarazione è disponibile il software RedditiOnLine SC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dai seguenti soggetti: contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017) intermediari abilitati, curatori fallimentari e commissari liquidatori. Come pagare le imposte Le imposte dovute possono essere versate tramite il modello F24 presso le banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate. I soggetti non titolari di conti correnti presso banche convenzionate possono versare le imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali). Per maggiori informazioni consulta la scheda “Pagamento delle imposte dall’estero”. Normativa e prassi Provvedimento del 17 marzo 2025 - Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2025-SC” (Pubblicato il 17/03/2024). Modelli e istruzioni Modello Redditi società di capitali 2025 - pdf Istruzioni per la compilazione - pdf Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc - pdf Indichiarazione 120 Prenota 1 giugno 2025 Commenti PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati

  • Industria e filiera produttiva del distretto industriale pratese | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Industria e filiera produttiva del distretto industriale pratese [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è L’intervento ha l'obiettivo di sostenere l’ industria tessile pratese , gravemente danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la tutela delle filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo nel settore. Le risorse messe a disposizione sono pari a 10 milioni di euro. 2. A chi si rivolge Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nel settore tessile facenti parte del distretto industriale pratese . 3. Progetti ammissibili Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono presentare progetti dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto industriale pratese, volti, alternativamente, alla realizzazione di programmi di investimento o di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. Tali progetti devono essere riconducibili ad una o più delle seguenti linee di intervento: sostenibilità socio-ambientale della produzione; trasformazione tecnologica e digitale e innovazione dell’impresa; rafforzamento della filiera produttiva. Gli stessi progetti, oltre che in forma singola, possono essere presentati anche in forma congiunta nell’ambito di un “progetto integrato di distretto”. I progetti devono prevedere spese ammissibili di importo compreso nei limiti specificati negli avvisi adottati dal Comune di Prato. I progetti devono inoltre garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti ed essere ultimati entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 4. Agevolazioni previste Risorse disponibili Le risorse disponibili sono pari a 10 milioni di euro. Spese ammissibili Nell’ambito dei progetti volti alla realizzazione dei programmi di investimento, sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a: acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; programmi informatici e licenze software; formazione del personale; acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili; spese per servizi di consulenza e per l’acquisizione di certificazioni di prodotto o di processo. È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% (venti per cento) delle spese per gli investimenti complessivamente ritenute ammissibili. Nell’ambito dei progetti volti a realizzare attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, sono ammissibili le spese, relative a: costo del personale; strumenti e attrezzature; contratti di ricerca “extra muros”; servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 5. Le agevolazioni Le agevolazioni, nella forma di contributo a fondo perduto , sono concesse nella misura indicata negli avvisi adottati dal Comune di Prato, che non può comunque superare il 70% (settanta per cento) delle spese ammissibili, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis ovvero delle disposizioni del regolamento di esenzione o delle altre disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabili all’intervento agevolativo attivato, secondo quanto stabilito nei predetti avvisi. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande Le agevolazioni sono concesse dal Comune di Prato secondo le modalità definite in appositi avvisi e provvedimenti adottati dal medesimo Comune. Per ottenere il contributo, le imprese interessate presentano apposita domanda con le modalità e i contenuti individuati dagli avvisi adottati dal Comune di Prato . Quarto bando Il quarto bando prevede contributi a fondo perduto per il sostegno di progetti dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto industriale pratese volti alla realizzazione di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per la transizione ecologica. Le domande possono essere presentate dal 28 novembre 2024 al 31 marzo 2025. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di commercio: Bando per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la transizione ecologica ( www.ptpo.camcom.it ) Terzo bando - Chiuso Il terzo bando prevede contributi a fondo perduto per il sostegno di progetti volti a realizzare programmi di investimento finalizzati al miglioramento della sostenibilità socio-ambientale della produzione e/o alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. Le domande sono state presentate dal 19 marzo 2024 al 30 aprile 2024. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di commercio Secondo bando - Chiuso Il secondo bando prevede contributi a fondo perduto per realizzare programmi di investimento che hanno come obiettivo il miglioramento della sostenibilità socio-ambientale della produzione e/o la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. Le domande sono state presentate dal 16 ottobre 2023 al 30 novembre 2023. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di commercio . Primo bando - Chiuso Il primo bando prevede contributi a fondo perduto per realizzare programmi di investimento che hanno come obiettivo l'efficientamento energetico o la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico. Le domande sono state presentate dal 4 aprile al 5 giugno 2023 . Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di commercio . 7. Normativa Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio per l’anno 2022) articolo 1, commi 658 e 659 Decreto interministeriale 5 agosto 2022 - modalità di attuazione delle misure Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Costituzione società immobiliare | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Immobiliari < Incasa < Indietro Avanti > Contattaci di Walter Pittini 15 febbraio 2025 Costituzione società immobiliare INDICE Passaggi per la costituzione Documentazione Consulenze Costituzione di società Vantaggi 1. Passaggi per la costituzione - Scelta della Forma Giuridica: Decidere se costituire una società di persone, una società di capitali o una cooperativa. - Redazione dello Statuto: Scrivere lo statuto che definirà le regole interne della società. - Atto Costitutivo: Redigere l'atto costitutivo, che deve essere firmato da tutti i soci. - Registrazione presso il Registro delle Imprese: Presentare la documentazione necessaria per la registrazione. - Ottenimento del Codice Fiscale: Richiedere il codice fiscale per la società. - Apertura di un Conto Corrente Bancario: Aprire un conto corrente dedicato alla società. - Iscrizione alla Camera di Commercio: Completare l'iscrizione e ottenere le licenze necessarie. Inoltre: Capitale Sociale: Determinare l'ammontare del capitale sociale necessario. Normative Fiscali: Informarsi sulle normative fiscali e tributarie applicabili. Responsabilità: Considerare le implicazioni di responsabilità dei soci. Strategia di Investimento: Definire una chiara strategia di investimento immobiliare. 2. Documentazione Documenti di identità dei soci. Progetto di investimento. Contratti di acquisto o affitto degli immobili. Eventuali permessi e autorizzazioni richieste. 3. Consulenze Consulente legale per la redazione dei documenti. Commercialista per la gestione fiscale. Agente immobiliare per la valutazione del mercato. 4. Costituzione di società: per la tutela e la gestione di beni immobili di proprietà dell’imprenditore o dell’imprenditrice La società di gestione immobiliare può essere costituita sotto forma di: I - società di persone (società in accomandita semplice – sas o società in nome collettivo – snc); II - società di capitali (comunemente una società a responsabilità limitata – S.r.l., il socio può essere anche unico). La società immobiliare non si distingue dalle altre “società operative”, infatti se un imprenditore o un’imprenditrice, nello statuto della propria società, ha previsto la gestione immobiliare come uno dei punti dell’oggetto sociale, può benissimo operare nell’ambito immobiliare. Anche una Holding di Investimento può operare in ambito immobiliare. 5. Vantaggi La costituzione di una società immobiliare ad hoc ha però dei vantaggi da considerare, quali: I - gestione dedicata: si può organizzare l’azienda focalizzandosi nella mera gestione immobiliare (la specializzazione aiuta a raggiungere livelli di efficienza più elevati); II - possibilità di dedurre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari: si veda il paragrafo relativo alla fiscalità degli immobili patrimonio; III - risparmio contributivo: i soci di una immobiliare, se non svolgono un’attività commerciale (prestazione di servizi come nella gestione delle case vacanza), non hanno l’obbligo di iscriversi all’INPS; IV - tutela del patrimonio: separazione dei beni immobili da qualsiasi altra attività operativa (non sarà possibile subire un pignoramento immobiliare, ma nel caso un pignoramento mobiliare delle sole quote); V - pianificazione successoria: il passaggio generazionale delle quote di una società immobiliare semplifica gli adempimenti (si trasferiscono solo le quote e non tutti gli immobili) e ha dei rilevanti vantaggi fiscali: VI - il trasferimento, tramite donazione o mortis causa, delle quote a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta beneficia dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tale esenzione richiede esclusivamente la detenzione delle quote ricevute per un periodo di 5 anni (per le quote di SRL è necessario anche che quanto trasferito consenta al beneficiario di acquisire il controllo della società). Consulente Incasa 60 Prenota 7 giugno 2025 Commenti

  • Consulenza aziendale | WPITTINI

    Un consulente aziendale è un professionista che: - collabora con un’azienda, analizzandone i processi, le operazioni e la strategia, per fornire suggerimenti e soluzioni mirate a migliorare l’efficienza, la competitività e il rendimento dell’organizzazione; - offre un contributo prezioso in molte aree, fornendo competenze specialistiche, prospettive esterne e soluzioni mirate per migliorare le performance e affrontare i cambiamenti. Sei in Home Settore I NOSTRI SERVIZI Growth Strategies | Business Solutions AUDIT & ASSURANCE CONSULTING FINANCIAL ADVISORY RISK AND ADVISORY SOCIAL INNOVATION OBSERVATORY TAX AND LEGAL TRUST SOLUTIONS MERCATI INTERNAZIONALI Audit Audit interno Audit di nuova generazione Servizi attuariali Sustainability & Climate Change Accounting & Reporting Reportistica aziendale: Principi contabili IFRS Soluzioni di consulenza e garanzia sui mercati dei capitali: Digitalizzazione della finanza: trasformazione, servizi gestiti, previsione e analisi Reporting degli stakeholder - Rendicontazione non finanziaria ESG, contabilità e rendicontazione delle operazioni non finanziarie, comprese le indagini forensi Disinvestimenti - Preparazione all'uscita, contabilità e reportistica di carve-out, contabilità delle operazioni e strutturazione contabile Raccolta di capitali - Offerte pubbliche iniziali, consulenza e assurance sui mercati dei capitali di debito e di capitale Crescita - Fusioni e acquisizioni, conversioni GAAP, contabilità delle operazioni e post-negoziazione Rendicontazione ESG Principi contabili IFRS Garanzia del rischio: Soluzioni di audit interno Governance, rischio e conformità Soluzioni di fiducia digitale Fiducia e trasparenza Advisor Disruptive Events Advisory Servizi di garanzia della sostenibilità Mercato dei capitali Revisione contabile Strategia aziendale: Strategie aziendali Processi di pianificazione annuale Pianificazione degli scenari Pianificazione strategica Gioco di guerra Crescita organica Core Expansion Disruption Strategia di portafoglio Prezzi e redditività: Strategia del modello di prezzo e ricavi Redditività e ottimizzazione del portafoglio clienti Promozione commerciale, sconto ed efficacia degli sconti Strategia di valore per gli azionisti Sostenere o migliorare le grandi prestazioni Turnaround di performance Divergenza EPS e TSR Intero vs. parti Consiglio degli attivisti Far fruttare le acquisizioni Strategia per il cliente Strategia per il cliente e l'esperienza Strategia di crescita del cliente Segmentazione della clientela Strategia e progettazione dell'esperienza Sviluppo di proposte di valore Approfondimenti e analisi dei clienti digitali Marketing e vendite Strategia di marketing e modello operativo Gestione del portafoglio e del marchio Strategia ed efficacia della forza vendita Strategia di canale e RTM Progettazione e allineamento dell'organizzazione di vendita Strategia di marketing e commercio digitale Servizio e coinvolgimento Strategia di servizio e crescita dei ricavi Esperienza omnicanale Ottimizzazione del contact center Prezzi e redditività Strategia del modello di prezzo e ricavi Redditività e ottimizzazione del portafoglio clienti Promozione commerciale, sconto ed efficacia degli sconti Analisi dei clienti: Approfondimenti sui consumatori Analisi di marketing Analisi delle vendite Big data e analisi digitale Strategia operativa: Resilienza delle operazioni Gestione strategica degli approvvigionamenti Manifatturiero Catena di approvvigionamento Beni strumentali Eccellenza operativa a livello aziendale Gestione del valore del prodotto Strategia organizzativa: Valutazione dell'organizzazione Diagnostica e valutazione del DNA dell'organizzazione Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione Valutazione dell'impronta personale culturale Valutazione dei diritti decisionali Analisi avanzata dei dati Benchmarking Trasformazione dell'organizzazione aziendale Riorganizzazione per ottenere vantaggi strategici, innovazione e/o efficienza Ridisegnare il ruolo del centro aziendale e delle business unit Servizi condivisi e strategia globale per i servizi aziendali Integrazione e sviluppo di capacità digitali Strategia e progettazione del modello operativo formale e informale Trasformazione della gestione delle prestazioni, inclusa la progettazione di misure, metriche e incentivi Trasformazione funzionale dell'organizzazione Integrazione e sviluppo di capacità digitali Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle SG&A Trasformazione del modello operativo funzionale e sviluppo delle capacità Progettazione di processi end-to-end e modelli di interazione interfunzionale Impegno ed evoluzione culturale Evoluzione della cultura e sviluppo dell'organizzazione informale Efficacia del team di leadership Sviluppo di comportamenti critici durante il cambiamento trasformazionale Edificio dell'orgoglio Trasformazione delle prestazioni in prima linea Comunicazione e gestione del cambiamento Innovazione di prodotti e servizi: Strategia per l'innovazione Reti globali per l'innovazione Eccellenza nello sviluppo del prodotto Gestione del portafoglio Gestione del valore del prodotto Strategia tecnologica: Tecnologia, modello operativo e organizzazione Architettura delle funzionalità Strategia e trasformazione digitale Tecnologia adatta alla crescita Analisi e gestione dei dati Redditività del centro aziendale Offerte Trasformazione del front office Operazioni Tecnologia Rischio e regolamentazione Forensics Trasformazione delle risorse umane Trasformazione del cloud Sicurezza informatica e privacy Persone e Organizzazione Mercati in crescita Trasformazione finanziaria Application Services Automation Business Process Outsourcing Business Strategy Change Management Cloud Customer Experience Data & Analytics Digital Commerce Finance Consulting Fusioni e acquisizioni Infrastructure Marketing Modelli operativi Security Sostenibilità Supply Chain Management Strategy, Analytics and Merger & Acquisition Customer and Marketing Core Business Operations Human Capital Enterprise Technology and Performance Operations Retail Solution Metaverse Transformation Artificial Intelligence Strategy Consulting Experience Consulting Brand Purpose Corporate Finance Advisory Turnaround & Restructuring Forensic Transaction Support Services Valuation & Modeling Value Creation Services Accounting and Internal Controls Cyber and Strategic Risk Regulatory and Legal Support Imposte indirette Servizi fiscali internazionali: Secondo pilastro Operazioni e strutturazione transfrontaliere Soluzione quantitative in materia di fiscalità internazionale Trasformazione Crediti d'imposta globali per la ricerca e lo sviluppo e incentivi governativi Legale: Servizi Bancari e Finanziari: Regolamentazione dei servizi finanziari Gestione patrimoniale Operazioni di finanziamento: Finanza societaria, compresi i finanziamenti di gruppo e gli accordi infragruppo Finanza di progetto in tutti i settori e le industrie, tra cui energia e rinnovabili, petrolio e gas, risorse e infrastrutture Finanza immobiliare e di sviluppo immobiliare Leveraged finance e acquisition finance Finanziamento delle attività, compresi i finanziamenti di aeromobili e navi Finanza strutturata, cartolarizzazioni e finanziamenti su crediti Derivati, compresi gli accordi di copertura degli interessi e delle valute Finanziamenti sui mercati dei capitali, comprese le obbligazioni ad alto rendimento Altro meccanismi di finanziamento come lettere di credito, leasing, factoring, cash pooling e crowdfunding Prodotti per i servizi finanziari Diritto della Concorrenza e Antitrust: Controllo delle concentrazioni Indagini in materia di concorrenza e regolamentazione Conformità alla concorrenza Aiuti Altri settori: Tutela dei consumatori Analisi delle controversi di accesso/regime di accesso Questioni di diritto della concorrenza derivanti dalla blockchain, dagli algoritmi e dalla tecnoligia Accordi complessi di joint venture Questioni relative alla proprietà intellettuale, compresi i brevetti essenziali per le norme e i pool di brevetti Accordi di concessione di licenze e distribuzione di tecnologie Valutazione della neutralità sotto il profilo della concorrenza Sicurezza informatica e protezione dei dati Governance e conformità dell'entità Diritto del Lavoro Riorganizzazioni aziendali internazionali Servizi Legali e di Sostenibilità Tecnologia legale e alleanze Fusioni e acquisizioni NuovoDiritto Controversie fiscali e risoluzione delle controversie Fusioni e acquisizioni Persone & organizzazione Codice di condotta fiscale Controversie fiscali e risoluzione delle controversie Politica fiscale e amministrazione Rendicontazione fiscale e strategica Prezzi di trasferimento Connected Tax Compliance Fiscalità Internazionale Iva, dogane ed altre imposte indirette Fiscalità della Crisi Bandi ed incentivi fiscali Servizi fiscali a Soggetti Finanziari Transferring Pricing M&A tax Tax Controversy and Dispute Resolution Tax Control Framework e sostenibilità Servizi fiscali ad individui e famiglie Presenza sul territorio Supporto nel progetto di investimento e nella costruzione dell'operazione, dalla strategia alle ricadute operative e organizzative fino all'implementazione; Due diligence finanziaria, fiscale, legale, commerciale e operativa; Valutazioni d'azienda; Assistenza nella fase di negoziazione; Servizi post deal nel breve e medio periodo: discipline finanziarie, integrazione, sinergie, opportunità fiscali e legali. Free Consultation 30 min n,p, Consultaci Marketing Mapping 30 min € 60 Consultaci Financial Fortification 1 hr € 80 Consultaci Performance Optimization 1 hr € 80 Consultaci Business Development 1 hr € 90 Consultaci Operational Overhaul 2 hr € 120 Consultaci Innovation Injection 2 hr € 150 Consultaci Guiding Your Business from Vision to Victory SCEGLI IL TUO PIANO New Client Trial € 60 Mensili Seleziona 1 Goal-Setting Consultation 3 Individual sessions Weekly Consulting € 70 Mensili Seleziona Consistent weekly support 1 Monthly goal-setting meeting 4 individual sessions Phone support Best Value € 100 Mensili Seleziona Unlimited access to services Weekly Consulting Phone support consulting worldwide Contattaci Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 Bari, (BA), Italia +39 340 715 1940 pittini@live.it First Name Last Name Email Message Send Thanks for submitting!

  • Voucher 3I – Investire in innovazione | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Voucher 3I – Investire in innovazione [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 21 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Il “Voucher 3I – Investire in innovazione” sostiene l’innovazione incentivando l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali. 2. A chi si rivolge La misura si rivolge a startup e microimprese. 3. Risorse La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA. 4. Come funziona Il “Voucher 3I” consentirà di acquisire i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale: verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive; stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. 5. Presentazione domande I termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione sono stati definiti con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 . Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, disponibile nell’apposita sezione “ Voucher 3I - investire in innovazione ” del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 , e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili. 6. Normativa Decreto direttoriale 19 novembre 2024 - Termini e modalità di presentazione delle domande Decreto 8 agosto 2024 ( gazzettaufficiale.it ) - Misura agevolativa Voucher 3I Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

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