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  • Industria 4.0 | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Industria 4.0 [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 15 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). Introduzione Con l’approvazione della legge di bilancio 2020 (3), è stata avviata un’attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, procedendo alla sostituzione di super e iper ammortamento e all’introduzione di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie: • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della l. 232/2016 (4); • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; • beni immateriali “Industria 4.0” (5) individuati nell’Allegato B della l. 232/2016 (6). Legge di bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 446) ha introdotto un limite massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’importo complessivo (7). Per accedere al credito di imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0”, è necessaria la prenotazione dei fondi sul portale del GSE, che saranno concessi fino a loro esaurimento. Per ciò che concerne i beni compresi nell’Allegato A della l. 232/2016 (beni materiali funzionali al modello “Industria 4.0”), il credito d’imposta è modulato in base alle seguenti aliquote : 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni. Avuto riguardo ai beni immateriali “4.0” (8) individuati nel predetto Allegato B, la legge di bilancio 2025 ha abrogato la disposizione (9) che, per gli investimenti effettuati nel 2025 (o entro il 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 2025), riconosceva un credito d’imposta nella misura del 10% (10). In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021 (11), il credito d’imposta: «non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive». Non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR (12). In relazione ai costi ammissibili , nell’anno 2025 non si rilevano significative differenze rispetto al passato. Per quanto riguarda l’ imputazione temporale degli investimenti (13), si ritiene corretto seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (14). Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta, lo stesso deve essere determinato comprendendo “anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali” (15), ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR (16). Per ciò che concerne la modalità di acquisizione dei beni, l’Agenzia delle entrate ha più volte sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis del citato d.P.R. (17). Nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia fruito di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni. I beneficiari restano tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. In base al comma 1052 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (18). Il credito d’imposta è utilizzabile , attraverso apposita richiesta da inoltrare al GSE (19), esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione (20). Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. I beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni presentano le caratteristiche necessarie e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante (21). 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

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    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Clima Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 4 maggio 2025 Il cambiamento climatico interessa i paesi di tutti i continenti. Esso sta sconvolgendo le economie nazionali, con costi alti per persone, comunità e paesi oggi, e che saranno ancora più gravi un domani. Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio il mutamento delle condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del mare e altri fenomeni meteorologici ancora più estremi. Le emissioni di gas a effetto serra, derivanti dalle attività umane, sono la forza trainante del cambiamento climatico e continuano ad aumentare. Attualmente sono al loro livello più alto nella storia. Se non si prendono provvedimenti, si prevede che la temperatura media della superficie terrestre aumenterà nel corso del XXI secolo e probabilmente aumenterà di 3°C in questo secolo – alcune aree del pianeta sono destinate a un riscaldamento climatico ancora maggiore. Le persone più povere e vulnerabili sono le più esposte.Attualmente ci sono soluzioni accessibili e flessibili per permettere ai paesi di diventare economie più pulite e resistenti. Il ritmo del cambiamento sta accelerando dato che sempre più persone utilizzano energie rinnovabili e mettono in pratica tutta una serie di misure che riducono le emissioni e aumentano gli sforzi di adattamento. Tuttavia il cambiamento climatico è una sfida globale che non rispetta i confini nazionali. Le emissioni sono ovunque e riguardano tutti. È una questione che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale e cooperazione al fine di aiutare i Paesi in via di sviluppo a muoversi verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Per far fronte ai cambiamenti climatici, i paesi hanno firmato nel mese di aprile un accordo mondiale sul cambiamento climatico (Accordo di Parigi sul Clima). Fatti e cifre Grazie al Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change) sappiamo che: • Dal 1880 al 2012 la temperatura media globale è aumentata di circa 0,85°C. Per rendere l’idea, per ogni grado in aumento, il raccolto del grano cala del 5% circa. Tra il 1981 e il 200, a causa del clima più caldo, la produzione di mais, di grano e di altre coltivazioni principali è diminuita in maniera significativa a livello globale di 40 milioni di tonnellate all’anno • Gli oceani si sono riscaldati, la neve e il ghiaccio sono diminuiti e il livello del mare si è alzato. Dal 1901 al 2010, il livello globale medio dei mari si è alzato di 19 cm, dato che gli oceani si sono espansi a causa del riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacci. L’estensione del ghiaccio dell’Artico si è ritirata in ogni decade a partire dal 1979, con una perdita di 1,07 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio in ogni decade • Si presenta per tutti un unico scenario: date le attuali concentrazioni e le continue emissioni di gas serra, è molto probabile che entro la fine di questo secolo, l’aumento della temperatura globale supererà 1,5°C rispetto al periodo dal 1850 al 1990. Gli oceani si riscalderanno e i ghiacci continueranno a sciogliersi. Si prevede che l’aumento medio del livello del mare raggiunga i 24-30 cm entro il 2065 e i 40-63 cm entro il 2100. Molti aspetti del cambiamento climatico persisteranno per molti secoli anche se non vi saranno emissioni di CO2 • Dal 1990 le emissioni globali di diossido di carbonio (CO2) sono aumentate del 50% circa • Le emissioni sono aumentate più velocemente dal 2000 al 2010 rispetto alle tre decadi precedenti • È ancora possibile limitare l’aumento della temperatura media a 2°C rispetto ai livelli pre-industriali utilizzando una vasta gamma di misure tecnologiche e modificando il nostro comportamento • Un cambiamento istituzionale e tecnologico considerevole offrirà una possibilità migliore che mai che il riscaldamento globale non superi questa soglia. Traguardi 13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali 13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali 13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva 13.a Rendere effettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilizzazione – entro il 2020 – di 100 miliardi di dollari all’anno, provenienti da tutti i paesi aderenti all’impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di trasparenza nell’implementazione, e rendere pienamente operativo il prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione 13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

  • Licenze, permessi e norme | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Ospitalità > Ristora nti > Amministrazione < Indietro A cura di: Walter Pittini Licenze, permessi e norme Commercialista Giorno pubblicazione: 12/07/24 Ultimo aggiornamento 05/05/25 Licenze, permessi e obblighi normativi L’apertura di un ristorante in Italia non richiede solamente competenze culinarie e una solida gestione finanziaria, ma implica anche la necessità di soddisfare rigorosi requisiti morali e professionali: Requisiti morali : i requisiti morali sono richiesti dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287 e dal T.U.L.P.S. Requisiti professionali : prima di avviare un ristorante, sarà necessario ottenere l’abilitazione SAB (ex REC), che può essere conseguita partecipando al corso di Somministrazione Alimenti e Bevande. Il corso SAB non è obbligatorio nel caso in cui: hai accumulato almeno due anni di esperienza lavorativa come dipendente nel settore della ristorazione nei cinque anni precedenti; hai svolto l’attività di coadiuvante (coniuge, parente o affine entro il terzo grado) per almeno due anni nei cinque anni precedenti nel campo della ristorazione; possiedi un diploma di scuola alberghiera o equivalente, con studi che includano materie relative al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE dove intendi aprire il tuo ristorante, poiché questo ente è responsabile del riconoscimento di tale requisito 3. Requisiti strutturali : per avviare un nuovo ristorante, è necessario verificare la conformità alle seguenti normative e ottenere le relative autorizzazioni: • Prescrizioni edilizie e urbanistiche; • Norme igienico-sanitarie; • Utilizzo previsto dei locali e degli edifici; Nel caso di un ristorante situato in un edificio storico : ottenere l’approvazione dei lavori da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti competente. Per evitare errori, è consigliabile consultare l’ufficio del commercio del COMUNE in cui intendi aprire il ristorante. Una volta confermata l’idoneità, sarà possibile preparare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) nella località prescelta per l’apertura del ristorante. È importante tenere presente che la somministrazione può essere sospesa in caso di irregolarità dei locali. Per aprire un ristorante, dovrai necessariamente rispettare alcuni requisiti obbligatori come, ad esempio, l'ottenimento di diversi permessi e licenze. In questo caso, è sempre utile farsi assistere da un consulente esperto ma, per aiutarti ad avere un’idea generale, ecco i principali requisiti necessari per aprire un ristorante. Cosa serve per aprire un ristorante: 1. i requisiti legali I primi e fondamentali requisiti da rispettare per aprire un ristorante hanno a che fare con il rispetto della legge e riguardano: Certificazione SAB (ex REC) relativa all’abilitazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Certificato di idoneità del locale relativo al rispetto delle norme igienico-sanitarie, dimensioni, presenza di bagni, analisi dell’inquinamento acustico ecc. di bagno interno ad uso dei clienti, bagno interno con spogliatoio ad uso dei dipendenti, condizione acustica, rispetto delle normative igienico-sanitarie, ecc). Piano HACCP obbligatorio sia per il proprietario che per tutto il personale impiegato in cucina, al bar e nel servizio ai tavoli. Piano di autocontrollo da inviare all'ASL relativo a caratteristiche dei prodotti serviti e indicazione del possesso delle certificazioni necessarie. Idoneità sanitaria con la quale vengono verificati tutti i parametri specifici relativi alla tutela della salute del personale e della clientela. 2. i requisiti organizzativi Dopo essersi occupati del rispetto dei requisiti legali, per aprire un ristorante sono necessari anche degli altri requisiti, che hanno a che fare con l’aspetto operativo e gestionale del business stesso. Ecco i principali: Apertura della partita IVA. Iscrizione all’INPS. Iscrizione all’INAIL. Presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello SUAP del comune in cui si decide di aprire il ristorante. Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Richiesta della licenza commerciale all’ufficio del commercio del comune indicando se si è proprietari del locale o locatari (e, nel secondo caso, procedere alla registrazione del contratto d’affitto negli uffici del Registro). Comunicazione all’agenzia delle dogane dell’eventuale vendita di alcolici. Richiesta di autorizzazione all’esposizione dell’insegna da presentare al comune. Gli obblighi normativi che sarai tenuto ad adempiere includono: iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi); comunicazione all’agenzia delle dogane della possibile vendita di alcolici nel locale, richiedendo la licenza UTIF; nel caso in cui desideri trasmettere musica di sottofondo, è necessario pagare i diritti per la riproduzione alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e ai fonografici; per organizzare serate musicali nel tuo locale, dovrai ottenere la valutazione di impatto acustico; per esporre l’insegna del tuo locale, dovrai coordinarti con il comune per il progetto e, per insegne superiori ai 5 metri quadrati, sarà necessario versare la tassa corrispondente; nel caso in cui possiedi un televisore, ricorda che è obbligatorio pagare il canone RAI per le attività commerciali. Di seguito, elenco l’intera documentazione che dovrai redigere e conservare nel locale, pronta per essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti (comune, ASL, NAS, Guardia Costiera, ecc.): Manuale di autocontrollo per l’igiene e la tracciabilità (Manuale HACCP): Un documento che regolamenta le procedure di autocontrollo relative all’igiene e alla tracciabilità degli alimenti nel tuo locale; Book degli allergeni: un registro dettagliato degli allergeni presenti nei prodotti somministrati, specialmente quelli portati al tavolo direttamente dal cameriere. Libro degli ingredienti e degli allergeni per prodotti sfusi: un registro contenente informazioni sugli ingredienti e gli allergeni presenti nei prodotti sfusi, come quelli offerti a buffet o esposti nelle teche sui banconi. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): un documento che valuta e regolamenta i rischi per la sicurezza dei lavoratori all’interno del ristorante. Accordo con la Direzione Territoriale del Lavoro per l’impianto di videosorveglianza: nel caso in cui desideri installare un sistema di videosorveglianza, sarà necessario concordare e procedere all’accordo con la DTL. È fondamentale tenere questa documentazione prontamente disponibile per garantire la conformità alle normative e facilitare eventuali verifiche da parte delle autorità competenti. Ecco di seguito i corsi obbligatori che sarai tenuto a frequentare per avviare il tuo ristorante: Corso di aggiornamento SAB (ex REC) ogni triennio, obbligatorio per gli imprenditori con ristorante nella Regione Piemonte; Corso HACCP destinato al responsabile dell’igiene alimentare (OSA). RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nel caso tu scelga di assumere la responsabilità della sicurezza. Corso di Primo Soccorso. Corso Antincendio. Corso sulla Sicurezza dei Lavoratori. Precedente Successivo

  • Pagina di ringraziamento | WPITTINI

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  • Condomini | WPITTINI

    Noi vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > REAL ESTATE > Condominio Amministratore Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Guide Dashboard Prodotti Servizi Eventi Corsi Clienti Faq Carriere Contatti AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI Vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Competenze I NOSTRI SERVIZI: 1 Eseguire le deliberazioni dell'assemblea. 3 Riscuotere i contributi ed erogare le spese. 5 Eseguire gli adempimenti fiscali. 7 Tenuta del registro dei verbali delle assemblee. 9 Tenuta del registro di contabilità. 11 Redigere il rendiconto condominiale annuale 2 Disciplinare l'uso delle cose comuni. 4 Compiere gli atti conservativi. 6 Tenuta del registro di anagrafe condominiale. 8 Tenuta del registro di nomina e revoca dell'amministratore. 10 Conservare tutta la documentazione. Protocolli I nostri protocolli Sfrutta la nostra vasta gamma di approfondimenti e soluzioni per aiutare il tuo condominio. Fiscalità condominiale La fiscalità nel condominio Scopri ---> Agevolazioni del patrimonio edilizio Parti condominiali Scopri ---> Tabelle millesimali e ripartizione spese Le Tabelle millesimali e la ripartizione delle spese Scopri ---> Amministratore di condominio Figura professionale fondamentale e indispensabile nella gestione e nell'amministrazione degli edifici condominiali. Scopri ---> Regolamento di condominio Il Regolamento di Condominio è un documento fondamentale che stabilisce le norme e le disposizioni che governano la vita all'interno di un condominio. Scopri ---> Condomini amministrati Condomini da noi amministrati. Scopri ---> Documenti Aggiornamenti Le ultime novità condominiali Guide Legge 104 A chi è rivolta e come funziona. Walter Pittini 4 giu 2025 Tempo di lettura: 8 min Dashboard Prodotti Incondominio Vista rapida Inimpresa Bonus colonnine domestiche Vista rapida Consulente amministrativo Visure catastali Servizi Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Clienti Condomini amministrati ad oggi: Condominio: “Parco Bovio”, Via Conte Girolamo Giusso, 13, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/e, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/f, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/g, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/h, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/d, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 13/a, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 13/b, 70125, Bari Condominio: Via Raffaele Bovio, 9A – 9B, 70125, Bari Condominio: Via Raffaele Bovio, 9C - 9D – 11, 70125, Bari Condominio: “Piccolo Prato”, Via Fanelli, 206/G-H-I-L, 70125, Bari Condominio: Viale Orazio Flacco, 11-7, 70124, Bari Condominio: Viale Orazio Flacco, 11-13, 70124, Bari Condominio: Via Jan Palach, 2, 70124, Bari Condominio: Via Calefati, 402, 70123, Bari Condominio: Via M. Vittorio Maggiore, B/9,70126,Bari Condominio: Via Sergio Pansini, G/2, 70124, Bari Condominio: Via Ugo Foscolo, 207, 70131, Bari Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Sector Leader pittini@live.it LinkedIn X (Twitter) In quale altro modo Pittini ti può aiutare Industrie Produzione

  • Iter approvazione bilancio | WPITTINI

    Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio Iter approvazione bilancio d'esercizio previus next La convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2023 deve avvenire con modalità differenti a seconda del tipo di società: - Società a responsabilità limitata: per le società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell’atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea e sono previsti termini più rapidi in caso di urgenza. - Società per azioni non quotate: per le società per azioni non quotate la convocazione viene effettuata mediante una lettera di convocazione inviata ai soci otto giorni prima dell’assemblea oppure tramite fax, mail, o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. - Società per azioni quotate: per le società per azioni quotate sul mercato, è necessario procedere alla pubblicazione della convocazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima rispetto al giorno fissato per l’assemblea. L’assemblea convocata deve avere all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di bilancio predisposto dall’organo amministrativo e, abitualmente, si tiene presso la sede sociale. L’assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione se gli intervenuti detengono almeno la metà delle partecipazioni al capitale della società, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti e può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta. I soci nel corso dell’assemblea hanno diritto di ottenere tutte le informazioni relative al bilancio oggetto di valutazione dopodiché, terminata la discussione assembleare, si procede all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio. Non è oggetto di approvazione la relazione sulla gestione. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

  • Contratti di sviluppo – Investimenti per sostenibilità processi produttivi | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario > Inimpresa Contratti di sviluppo – Investimenti per sostenibilità processi produttivi [object Object] < Inimpresa Contattaci Previous Next di Walter Pittini 22 marzo 2025 Condividi: Facebook X (Twitter) LinkedIn Pinterest Copia link 1. Cos'è Con una dotazione di 350 milioni di euro, apre il giorno 11 novembre 2024 un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, dedicato al sostegno per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e di una maggiore sostenibilità dei processi di produzione. Le risorse stanziate sono parte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 2. Contesto L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della già citata Misura M1C2-I7 per il “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” il cui scopo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere, in relazione al sottoinvestimento 1, i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo. 3. Come funziona La circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n.42927 , fornisce indicazioni operative in merito alle caratteristiche dei programmi di sviluppo ammissibili e precisazioni specifiche relative all’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime SA.109439 (2023/N) – Italy. 4. Presentazione domande Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024 . 5. Normativa Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n.42927 Consulente Inimpresa 60 Prenota 17 aprile 2025 Commenti Sottoscrivi la nostra Newsletter Enter your email here Sign Up Thanks for submitting! Indirizzo Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125 Bari, BA, Italia Telefono (+39) 340 715 1940 Email pittini@live.it Orario apertura

  • Servizi | PITTINI

    I nostri servizi professionali in ambito aziendale e personale. Servizi Competenze Aggiornamenti Guide Prodotti Servizi Eventi Carriere Contatti G estione e organizzazione di documenti amministrativi, fiscali, societari e del lavoro, per garantire un'ottimale efficienza aziendale. Affidati a noi per semplificare la tua burocrazia e avere sempre tutto in ordine. Amministrativo Fiscale Societario Lavoro Giudiziario Competenze Trova il servizio che fa per te Che tu sia in fase di avvio o nelle migliori aziende italiane, sfrutta la nostra vasta gamma di servizi e soluzioni per aiutare la tua azienda a prosperare. Amministrativo L'amministrativo svolge un ruolo cruciale in diverse organizzazioni e aziende. Scopri di più Fiscale Uno specialista fiscale è un professionista specializzato nel campo fiscale e tributario. Scopri di più Societario Il consulente societario è un professionista specializzato nell'assistenza alle imprese in vari aspetti legali, fiscali e amministrativi. Scopri di più Lavoro Il consulente del lavoro è un professionista che offre servizi di consulenza in ambito giuslavoristico e previdenziale. Scopri di più Giudiziario Il consulente giudiziario è un professionista che fornisce assistenza tecnica e consulenza in ambito legale e giudiziario. Scopri di più Aggiornamenti Le ultime novità 1 2 3 4 5 GUIDE Legge 104 A chi è rivolta e come funziona. Walter Pittini 4 giu 2025 Tempo di lettura: 8 min Guida Irpef Capire come funziona la “macchina dello Stato” e da dove arrivano i fondi necessari al suo funzionamento non è un’impresa semplice. Devi infatti approfondire la conoscenza del sistema fiscale, principale fonte di entrate per l’Erario statale. Walter Pittini 2 giu 2025 Tempo di lettura: 8 min 1 2 3 4 5 Prodotti Verifica i nostri prodotti Sfrutta la nostra vasta gamma di servizi e soluzioni per aiutare la tua azienda a prosperare. Tutti i prodotti Vista rapida Consulente Incasa Cedolare secca Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di successione Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Vista rapida Indichiarazione Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Vista rapida Indichiarazione Redditi Società di persone Vista rapida Indichiarazione Cupe Vista rapida Indichiarazione Modello Redditi Società di capitali Vista rapida Indichiarazione Redditi persone fisiche Vista rapida Indichiarazione Unico Vista rapida Indichiarazione IVA Vista rapida Indichiarazione Redditi Enti non commerciali Enc Servizi Visure Catastali Prova il servizio Visure Catastali per richiedere in autonomia le visure. Il servizio è semplice, veloce ed economico. Invia una richiesta In dichiarazione Abbiamo un servizio professionale per la compilazione delle dichiarazioni fiscali, garantendo precisione e tempestività. Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti per ottimizzare il tuo rimborso e semplificare il processo fiscale. read more EVENTI Al momento non ci sono eventi Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni

  • Paywall | WPITTINI

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  • Fiscalità condominiale | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Fiscalità condominiale < Condominio successiva precedente Fiscalità condominiale di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 CONDOMINIO COME SOSTITUTO D’IMPOSTA NOZIONI GENERALI Il condominio assolve alla funzione di sostituto di imposta, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del DPR n. 600/73, e come tale è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi, in sostituzione di altri soggetti con obbligo di rivalsa addebitando, cioè, la relativa imposta al soggetto stesso. DEFINIZIONI A) SOSTITUTO: Soggetto individuato dalla norma come colui il quale versa in nome e per conto del soggetto sostituito (percipiente), l’imposta dovuta. Viene applicato il diritto di rivalsa. B) PERCIPIENTE: Soggetto esercente arti o professioni che presta opera (materiale o professionale), ed è soggetto al pagamento dell’imposta. C) RITENUTA: Importo dell’imposta che il sostituto versa in nome e per conto del percipiente. TIPOLOGIA A) Ritenute da Lavoro Dipendente Il condominio è sostituto d’imposta per i redditi di lavoro dipendente. Le figure che si possono normalmente trovare in questa categoria possono essere il portiere, il giardiniere, l’addetto alle pulizie. Nella fattispecie, l’amministratore è individuato dalla norma come il datore di lavoro, ma il condominio è il sostituto d’imposta. B) Ritenute da lavoro Autonomo Rientrano in questa fattispecie tutte le prestazioni rese al condominio nell’ambito di un contratto di appalto o di opera, così come anche le prestazioni professionali, sia che esse siano rese da persone fisiche, che in forma associata. C) Ritenute per spese di Ristrutturazione e Risparmio Energetico In questa fattispecie rientrano tutte le spese per il recupero e la conservazione delle parti comuni, così come quelle di efficientamento energetico. Il questo caso l’onere della ritenuta d’acconto ricade sulla banca, in quanto attraverso il pagamento della fattura con bonifico «parlante», viene applicata la ritenuta dell’11% (dal 1° marzo 2024), direttamente dall’istituto di credito. ALIQUOTE A) 4%: Aliquota applicata a tutte le fattispecie di contratti di appalto o di opera, resi da soggetti in regime di impresa, sia individuale che in forma associata. B) 11%: Aliquota applicata dalla banca per i bonifici eseguiti da condominio con causale «per ristrutturazione» o per «risparmio energetico». C) 20%: Aliquota applicata per le prestazioni professionali rese al condomino (es. commercialista, architetto, ingegnere, avvocato, etc.). PAGAMENTO I condomini provvedono normalmente al versamento della ritenuta effettuata (sia essa del 4%, del 20% o su redditi di lavoro dipendente), entro il giorno 16 del mese successivo attraverso il modello F24. In alternativa al termine ordinario, essi possono versare la sola ritenuta del 4%, se inferiore a € 500, cumulativamente entro il 30/6 e 20/12 di ogni anno. Ai fini della soglia di € 500 le ritenute devono sommarsi mese dopo mese. Esemplificando, se un condominio ha pagato nel mese di luglio 2023 ritenute (4%) per un totale di euro 450 e nel mese di agosto 2023 per totale euro 490, poteva versare il totale (450+490) entro il 16/09/2023 (perché il superamento del limite di 500 euro è avvenuto con quelle di agosto). Qualora invece un condominio avesse pagato nel mese di luglio 2023 ritenute (4%) per un totale di euro 250 e nel mese di agosto 2023 per totale euro 140, poteva versare il totale (250+140) entro il 20/12/2023. MODELLI DICHIARATIVI LA CERTIFICAZIONE UNICA Il condominio deve provvedere annualmente al rilascio della certificazione unica attestante l’ammontare delle somme e valori corrisposti nell’anno precedente (comprese le somme per lavoro dipendente erogate entro il 12 gennaio dell’anno seguente), nonché la relativa causale e l’ammontare delle ritenute operate. La certificazione delle ritenute, sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, deve essere consegnata all’interessato e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di interruzione di rapporti di lavoro dipendente, la certificazione deve essere rilasciata entro dodici giorni dalla richiesta dell’interessato. CONTENUTO OBBLIGATORIO: DATI DEL SOSTITUTO Devono essere riportati i dati anagrafici del condominio. DATI DEL PERCIPIENTE Devono essere riportati i dati anagrafici del soggetto che ha reso la prestazione. AMMONTARE DELLE RITENUTE OPERATE Deve essere riepilogato il totale dei compensi erogati nell’anno solare al percipiente. CAUSALE Descrive la tipologia di prestazione in base alla sua natura. DESCRIZIONE DELLE CAUSALI Queste sono le tipologie di causali che si possono riscontrare più di frequente per le tipologie di compensi (di lavoro autonomo) che si possono corrispondere in condominio, ma generalmente ne individuiamo tre ( A, M, W) CAUSALE A Da utilizzare per tutte le somme corrisposte a soggetti esercenti attività professionale (commercialista, avvocato, architetto, ingegnere, etc.) CAUSALE M Da utilizzare per le prestazioni occasionali rese da soggetti persone fisiche non titolari di partita iva CAUSALE W Da utilizzare per tutti i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relativi a contratti di appalto di cui sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 25-ter DPR n. 600/73. IL MODELLO 770 Il modello 770 è un adempimento fiscale con cui il sostituto di imposta comunica quali sono stati gli importi corrisposti ai lavoratori, soggetti a ritenuta. Considerato che dal 1° gennaio 1998 il condominio è da ritenersi a tutti gli effetti un sostituto di imposta, ne deriva che sarà costui a sostituire il contribuente nei rapporti con il Fisco, procedendo a trattenere periodicamente le ritenute dovute per i compensi corrisposti e, una volta all’anno, comunicando l’ammontare delle stesse mediante il modello 770. L’adempimento rientra tra gli incarichi dell’amministratore di condominio, essendo costui il legale rappresentante. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 1130 co 5. c.c., l’amministratore è tenuto per il suo ruolo ad effettuare anche gli adempimenti fiscali di cui, evidentemente, il modello 770 è parte integrante. Il modello 770 è un documento dichiarativo a carico del sostituto di imposta che nel corso dell’anno ha corrisposto dei compensi sui cui importi è tenuto ad applicare e trattenere la ritenuta d’acconto.In questa trattazione ci occuperemo esclusivamente del modello 770 – lavoro autonomo. CONTENUTI GENERALI: 01) FRONTESPIZIO Vengono indicati i dati del sostituto e le informazioni di carattere generale come i dati del legale rappresentante, i quadri compilati, i dati dell’intermediario (o più di uno in caso di invio separato) e la data di impegno alla trasmissione telematica. INVIO UNICO Quando un solo soggetto intermediario si occupa della trasmissione sia dei quadri di lavoro dipendente, che di quelli di lavoro autonomo. Oppure in caso di assenza di uno dei due, si occupa della trasmissione integrale solo del quadro interessato. INVIO SEPARATO Quando più intermediari si occupano dell’invio dei quadri dichiarativi (es. il consulente del lavoro per la parte dipendente ed il commercialista per la parte autonomi). 02) QUADRO ST Come si presenta il modello ministeriale per la sezione ST0 03) QUADRO ST Deve essere indicato il mese e l’anno del pagamento F24 che si sta riepilogando nel rigo. Bisogna riportare l’importo della ritenuta da operare al percipiente. In questo campo bisogna inserire l’importo effettivamente versato con il modello F24 per la ritenuta da operare. Questo importo può non coincidere con il campo precedente (es. pagamento con ravvedimento). In questa sezione deve essere indicato l’importo degli interessi versati a titolo di ravvedimento operoso. Questo campo va compilato in caso di pagamento di somme con il ravvedimento operoso. Il campo deve essere compilato con l’indicazione del codice tributo utilizzato per il pagamento del modello F24 (es. 1040,1020,1019). È necessario indicare la data di pagamento del modello F2404). 04) QUADRO SX Come si presenta il modello ministeriale per la sezione SX 05) QUADRO SX Nel campo 2 del quadro SX sezione 1 (versamenti 2023 in eccesso), vengono riepilogate le somme eccedenti a seguito di versamenti di importi superiori a quelli delle ritenute effettivamente da operare, per le quali è possibile il recupero come crediti utilizzabili in compensazione. 06) QUADRO SX – COME SCATURISCE IL CREDITO Se il campo 2 (ritenute operate), presenta un importo inferiore rispetto al campo 7 (ritenute versate) e la motivazione non è per importi versati in ravvedimento operoso, bensì per errori materiali (versamenti eccedenti di ritenuta per errori di calcolo o altro), allora ci troviamo nella condizione di poter compilare il campo 2 del modello SX sezione 1. 07) QUADRO SX Questo campo accoglie il riporto del credito della dichiarazione precedente. In questo campo indichiamo l’importo del credito della dichiarazione precedente, eventualmente già utilizzato in compensazione nel modello F24. Il campo accoglie la sommatoria algebrica di quanto contenuto nel campo 2 Sezione SX1, sommato al campo 1 sezione SX4, sottratto il campo 2 sezione SX4, e definisce il credito totale maturato con la dichiarazione. 08) QUADRO SX Riportando in questo campo l’ammontare del credito indicato nel rigo 4 della sezione SX4, segnaliamo all’ufficio la volontà di poter utilizzare l’importo in compensazione sui modelli F24 successivi alla data di trasmissione del modello 770. Il codice tributo da utilizzare per questi crediti è il 6782. Per quanto riguarda invece l’anno di competenza è quello della dichiarazione. 09) QUADRO SX – RICHIESTA A RIMBORSO Se il contribuente non avesse necessità o possibilità di utilizzare in compensazione eventuali eccedenze di versamento, allora potrebbe optare per la compilazione di questo campo al posto di quello precedentemente illustrato. Per ottenere un rimborso più rapido, sarebbe necessario aver compilato il format che vedremo a breve nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 10) QUADRO SX – RICHIESTA A RIMBORSO Una volta inserite le credenziali di accesso alla piattaforma e selezionato l’utenza necessaria, sarà sufficiente completare i campi richiesti nel form, che vedremo nella prossima slide. 11) QUADRO SX – RICHIESTA A RIMBORSO Una volta compilati questi campi, l’Agenzia delle entrate sarà in grado di avere le informazioni necessarie per effettuare il rimborso delle somme eccedenti in maniera più celere rispetto alla situazione in cui questi dati non siano stati forniti. Il consiglio è quello di compilare questa sezione per tutti i condomini amministrati. COMUNICAZIONE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE NELLE PARTI COMUNI Questo modello serve per comunicare l’ammontare delle spese sostenute dal condominio a seguito di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, bonus facciate, e superbonus (110% e sisma). La scadenza di questo adempimento è fissata per il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa, ma per il 2024 è stato concesso uno slittamento della trasmissione telematica dei dati al 4 aprile. Il modello è composto da una prima parte in cui si riepilogano i dati anagrafici del condominio e del legale rappresentate, una seconda parte in cui si riepilogano gli interventi eseguiti nell’anno di riferimento (in ragione delle fatture pagate nell’anno solare) e nell’ultima sezione vengono riepilogati i soggetti beneficiari delle detrazioni, con particolare attenzione ad alcune segnalazioni (es. presenza di sconto in fattura o cessione del credito o rate non pagate). La compilazione di questo adempimento può essere effettuata attraverso il software ministeriale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure alternativamente, anche da software gestionali specifici (es. Danea Domustudio, PICG, Michelangelo, Lemongest etc.). Queste sono le ricevute che il sistema rilascia una volta compilate tutte le sezioni relative alle spese di ristrutturazione e ai soggetti che le hanno sostenute. REDDITI AMMINISTRATORE: MODELLI DICHIARATIVI Il quadro AC : L’ amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento deve comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei fornitori (circ. min. 6 novembre 2000 n. 204/E). Tale comunicazione avviene mediante il quadro AC del modello Redditi o modello 730 dell’amministratore (anche nei condomini con non più di quattro condomini, laddove sia stato conferito l’incarico). Se l’amministratore amministra più condomini, occorre compilare più quadri AC, uno per ciascun condominio. Il quadro AC : Nel quadro AC l’amministratore deve indicare: I - i propri dati anagrafici ed il proprio C.F. II - Il C.F. del condominio; se amministra più condomini va compilato un quadro AC per ogni condominio. III - I dati identificativi di ciascun fornitore e l’importo dei beni/servizi acquistati (espresso come sommatoria di tutti i documenti). IV - I dati identificativi (catastali) del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni condominiali. Il D.L. 70/2011 per tali interventi ha eliminato l’obbligo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara. In luogo della comunicazione i condomini devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Nel quadro AC non devono essere comunicati i dati relativi: I - Le forniture di acqua, gas, energia elettrica; II - Agli acquisti di beni e servizi che risultino, al lordo dell’iva, non superiori complessivamente ad euro 258,23 per singolo fornitore; III - Alle forniture relative a pagamenti soggetti a ritenute alla fonte, inquanto già compresi nel modello 770. La compilazione di questo adempimento è piuttosto semplice. È sufficiente riepilogare nella pima sezione il codice fiscale del condominio amministrato (di cui si era in carica al 31/12 di ogni anno), e nelle sezioni successive, compilare un rigo per ogni fornitore, inserendo il totale delle operazioni effettuate (purché siano singolarmente di importo superiore alla soglia di euro 258,23. Incondominio 60 Prenota 1 maggio 2025 Commenti Contattaci

  • IVA e imposte indirette | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI > Fiscale > Consulenza IVA e imposte indirette di Walter Pittini IVA e imposte indirette 11 maggio 2025 @ Riproduzione riservata Commenti 1 giugno 2025 Previous Next

  • Agevolazioni del patrimonio edilizio | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > Real estate > Condominio > Protocolli Agevolazioni del patrimonio edilizio < Condominio successiva precedente Agevolazioni del patrimonio edilizio di Walter Pittini X (Twitter) Facebook LinkedIn 9 giugno 2025 1. Introduzione Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; 36% , con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025. Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. 2. Chi può usufruirne Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino. Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. 4. Manutenzione ordinaria Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. 5. Altri lavori agevolabili Tra i lavori ammessi all’agevolazione rientrano, come detto, gli stessi interventi per i quali si può usufruire della detrazione quando sono effettuati sulle singole unità abitative. Sono quelli indicati nell’art. 16-bis del Tuir e descritti precedentemente. Si tratta degli interventi: necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico effettuati per il conseguimento di risparmi energetici per l’adozione di misure antisismiche di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Consulenza Incondominio 60 Prenota 26 febbraio 2025 Commenti Contattaci

  • AMMINISTRATIVO | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > SERVIZI Amministrativo Competenze Aree gestionali Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Sostegni Eventi Corsi Faq Partner Carriere AMMINISTRATIVO L'amministrazione aziendale è una disciplina che studia la gestione, l'organizzazione e il controllo delle risorse di un'azienda per raggiungere i suoi obiettivi. Pianificazione Legale Processi Rischi Risorse Esplora le nostre aree gestionali Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e le nostre soluzioni innovative in Industries e settori. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Gestione dell'amministrazione Attività burocratiche, contabili, fiscali. Scopri ---> Gestione delle Risorse umane Reclutamento, selezione, formazione, valutazione e motivazione del personale. Scopri ---> Gestione finanziaria Bilancio, contabilità, gestione dei flussi di cassa, finanziamenti. Scopri ---> Gestione della produzione Progettazione, produzione, controllo qualità. Scopri ---> Gestione del marketing Comunicazione, promozione, vendita. Scopri ---> Gestione della logistica Approvvigionamento, distribuzione, trasporto. Scopri ---> Protocolli I nostri approfondimenti Registro Imprese Registro informatico pubblico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni ) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica . Scopri di più Finanza Finanza aziendale Scopri di più Pianificazione Pianificazione e controllo di gestione Scopri di più Bilancio Bilancio e principi contabili Scopri di più Mud 1 Modello Unico di dichiarazione ambientale Scopri di più Rettifica Ateco 2025 Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025 Scopri di più Documenti Aggiornamenti Le ultime novità amministrative Pmi, dalla finanza innovativa un poker di opportunità 8 giu 2025 Affitti brevi, via libera del Tar al check-in da remoto 7 giu 2025 Caos certificazioni uniche per locazioni turistiche 7 giu 2025 Legge 104 4 giu 2025 Mini cartelle, enti locali, Asl, ordini debitori di AdER 3 giu 2025 1 2 3 4 Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Legge 104 4 giu 2025 Guida Irpef 2 giu 2025 Marketing strategico 2 giu 2025 1 2 3 4 5 Prodotti Amministrativo Vista rapida Inamministrazione Rettifica Ateco 2025 Vista rapida Inamministrazione MUD 2025 Vista rapida Inimpresa Bonus colonnine domestiche Vista rapida Inimpresa Mini Contratti di Sviluppo Vista rapida Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale Vista rapida Inimpresa Startup e PMI innovative Vista rapida Inimpresa Mobilità Sostenibile Vista rapida Consulente amministrativo Visure catastali Vista rapida Consulente societario Operazioni straordinarie aziendali Vista rapida Consulente societario Gestione aziendale Vista rapida Consulente amministrativo Value investing Vista rapida Consulente amministrativo Commercio elettronico (E-commerce) Servizi Prendi visione dei sostegni, sussidi e indennità. Eventi Al momento non ci sono eventi Corsi Faq Domande frequenti Amministrativo 01 Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali. 02 Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Partner FACCIAMO CRESCERE LA TUA AZIENDA Prendiamo i migliori Che tu sia un giovane neolaureato o un professionista d’esperienza, PITTINI è il posto che fa per te. OPPORTUNITA' DI CARRIERA In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione

  • Disuguaglianze | WPITTINI

    Sei in: PITTINI > UFFICI > SDG_ONU Disuguaglianze Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 4 maggio 2025 La comunità internazionale ha fatto progressi significativi per sottrarre le persone alla povertà. Le nazioni più vulnerabili – i paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli stati insulari in via di sviluppo – continuano a farsi strada per ridurre la povertà. Tuttavia, l’ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all’educazione e ad altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, la disparità all’interno di un medesimo paese è aumentata. Cresce il consenso sul fatto che la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà se non si tratta di una crescita inclusiva e se non coinvolge le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale. Per ridurre la disparità, le politiche dovrebbero essere universali e prestare attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate e emarginate. Fatti e cifre • In media – e prendendo in considerazione la dimensione della popolazione – tra il 1990 e il 2010 la disparità di reddito è aumentata dell’11% nei Paesi in via di sviluppo • La maggior parte delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo – più del 75% della popolazione – vive in società in cui il reddito è distribuito in maniera meno omogenea rispetto agli anni Novanta • È dimostrato che, oltre una certa soglia, l’ineguaglianza danneggia la crescita economica e la riduzione della povertà, la qualità delle relazioni nella sfera pubblica e politica e il senso di soddisfazione e di autostima del singolo. • Non vi è nulla di inevitabile nella crescita delle disparità di reddito; diversi paesi sono riusciti a contenere o ridurre le disparità di reddito, raggiungendo elevati livelli di crescita • La disparità di reddito non può essere affrontata in maniera efficace se non viene affrontata la disparità di opportunità che sottostà ad essa • In un sondaggio globale condotto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, è emerso che i decisori politici di tutto il mondo hanno riconosciuto che l’ineguaglianza nei loro paesi è generalmente elevata e costituisce una potenziale minaccia per uno sviluppo sociale ed economico a lungo termine • Dati provenienti da Paesi in via di sviluppo mostrano che i bambini facenti parte del 20% più povero della popolazione, hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire prima di aver compiuto cinque anni rispetto ai bambini provenienti da famiglie più benestanti • La protezione sociale è stata estesa su scala globale in modo significativo, tuttavia le persone con disabilità hanno una probabilità fino a cinque volte maggiore di dover sostenere spese sanitarie catastrofiche • Nonostante nella maggioranza dei Paesi in via di sviluppo si sia registrato un calo globale di mortalità infantile, la donne delle aree rurali hanno una probabilità fino a tre volte maggiore di morire durante il parto rispetto alle donne che abitano in città Traguardi 10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale piùbasso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito 10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza 10.5 Migliorare la regolamentazione e il monitoraggio di istituzioni e mercati finanziari globali e rafforzare l’attuazione di tali norme 10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate 10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite 10.a Attuare il principio del trattamento speciale e differente riservato ai paesi in via di sviluppo, in particolare ai meno sviluppati, in conformità agli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 10.b Incoraggiare l’aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, per gli stati più bisognosi, in particolar modo i paesi meno sviluppati, i paesi africani, i piccoli stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, in conformità ai loro piani e programmi nazionali 10.c Entro il 2030, ridurre a meno del 3% i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i corridoi di rimesse con costi oltre il 5%. Previous Next @ Riproduzione riservata Commenti 31 maggio 2025

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