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- Affitti brevi | PITTINI
Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > OSPITALITA' > Affitti brevi AFFITTI BREVI Stai cercando una nuova abitazione, ma preferiresti l’affitto e non sai come comportarti? Hai appena avuto in eredità (o acquistato) un appartamento e vorresti “metterlo a reddito” affittandolo a un inquilino? Le informazioni che dovresti avere, sia come futuro inquilino sia come futuro locatore sono moltissime. E non sempre è possibile trovare spiegazioni chiare e dirette su come funziona un contratto di locazione breve e tutte le varie implicazioni che esso comporta. Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Get a Quote This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content. First Name Last Name Email Send Thanks for submitting!
- Premessa | PITTINI
Sei in: Home > Impresa > Bilancio > Bilancio di esercizio > Continuità aziendale CONTINUITÀ AZIENDALE Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text. previus next Premessa Con l’espressione “continuità aziendale” si intende il fatto che l’impresa continui la sua “esistenza operativa” per un futuro prevedibile. Il concetto di “futuro prevedibile” va riferito al fatto che quando si analizza il futuro di una impresa. In genere ci si riferisce ad un periodo di dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. L’art. 2423- bis del Codice civile ci dice che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Con l’espressione “prospettiva della continuazione dell’attività”, si fa riferimento all’attitudine dell’azienda di generare flussi reddituali, che trasformandosi in flussi finanziari garantiscono la remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia in un’ottica di breve che di medio e lungo periodo. La “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo” è rappresentativa dell’armonizzazione dei fattori produttivi a breve e medio lungo ciclo di utilizzo, atti a supportare la gestione dell’impresa al fine ultimo di generare reddito e quindi ricchezza. Oltre al Codice civile, del concetto di continuità si ha evidenza, in misura rilevante, anche nel principio contabile OIC 11, nei paragrafi 21-24, nell’OIC 29, così come nel principio di revisione (ISA) n. 570. Nello specifico, l’OIC 11 al paragrafo 21 recita: “L’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. La continuità aziendale deve avere una prospettiva di “almeno dodici mesi”, non escludendo, anche, che la medesima venga inquadrata in un arco temporale ben più ampio. Seguendo quest’accezione, il medesimo principio, lo si può leggere nel potenziale reddituale, patrimoniale e finanziario che l’impresa sarà in grado di esprimere nell’arco temporale che segnerà la sua intera vita. L’OIC 29, denominato “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, rinvia al tema della valutazione della continuità aziendale proprio con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio. Con riferimento all’art. 2427, comma 1, numero 22 quater), del Codice civile in nota integrativa devono essere esposti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che, anche se non richiedono variazioni nei valori di bilancio, sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Il Documento ISA Italia 570 riproduce più di altri il concetto di continuità aziendale con particolare riferimento all’analisi finanziaria. Nel documento n. 570, infatti, è chiaro il richiamo alle dinamiche monetarie attraverso una “proposta” di una serie di indici e indicatori di natura finanziaria, gestionale, oltreché di indicatori di natura qualitativa. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con il successivo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, recante “modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, l’imprenditore deve dapprima imparare ad autovalutare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili nonché i propri equilibri gestionali con riferimento alla propria gestione patrimoniale, finanziaria e reddituale e nel caso prendere atto dell’esistenza di eventuali disequilibri che possono compromettere lo stesso principio della continuità economica aziendale.
- GIUDIZIARIO | PITTINI
Il contenzioso tributario è un procedimento a cui può ricorrere un contribuente che ritiene che un atto che è stato emesso nei suoi confronti non sia fondato o legittimo. Giurisdizione Eventi Post Faq Contatti Sei in: PITTINI > SERVIZI Giurisdizione tributaria Organi e procedimenti relativi a tutti i tipi di controversie tra il cittadino e lo stato ( c. amministrativo, contabile, tributario ), e tra privato e un'impresa. GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Assistenza & Rappresentanza INTERPELLI Assistenza GIUDIZIARI Curatela & Amministrazione CONTROVERSIE Consulente Keine bevorstehenden Veranstaltungen Le ultime notizie giudiziarie Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Domande frequenti Giudiziario Amministrativo 01 Chi è il consulente giudiziario? Un consulente giudiziario, in Italia, si riferisce principalmente al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un professionista nominato dal giudice per assisterlo in questioni tecniche, fornendo la propria expertise in specifiche discipline. Il CTU svolge un ruolo ausiliario, redigendo perizie e offrendo chiarimenti tecnici durante il processo, aiutando il giudice a prendere decisioni più consapevoli. In quale altro modo possiamo aiutarti Riordina Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- Pagina di ringraziamento | PITTINI
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- TRASPORTI | PITTINI
TRASPORTI Aereo Fluviale Stradale Marittimo Ferroviario S Aggiornamenti Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Eventi Keine bevorstehenden Veranstaltungen Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- Informativa sulla privacy | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Pittini Walter, dottore commercialista in Bari, Partita IVA 08880560720 - Sede Legale: Via Conte Girolamo Giusso, 11/c - 70125 Bari (BA) (nel seguito “Pittini”), in qualità di titolare del trattamento ti fornisce di seguito, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (nel seguito “GDPR”), le informazioni relative al trattamento dei dati personali di soggetti che possono avere interesse, o che hanno acquistato, richiesto o fruito di servizi e/o prodotti forniti da Pittini (nel seguito il "Cliente"). Indice Tipologia di dati trattati Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Modalità del trattamento Conservazione dei dati Comunicazione e trasferimento dei Dati Trasferimento dei Dati all'estero Quali sono i diritti del Cliente Modifiche e aggiornamenti 1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI I dati personali trattati da Pittini comprendono le seguenti categorie di dati relativi al Cliente: dati identificativi, di contatto e di accesso, quali il nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e credenziali di accesso ai servizi e/o prodotti forniti da Pittini; dati di navigazione, quali gli indirizzi IP, i dati di log o i nomi a dominio ed altri parametri relativi ai computer, al sistema operativo e all’ambiente informatico utilizzati; dati di prodotto, quali i dati relativi ai prodotti e/o servizi forniti da Pittini, che il Cliente ha richiesto, cui ha accesso o di cui fruisce; dati sulle preferenze, quali i dati relativi alle preferenze, attività e abitudini di spesa del Cliente; dati di pagamento e bancari, quali il numero di conto corrente o codice IBAN; dati acquisiti da fonti pubbliche, quali i dati dei rappresentanti e procuratori che vengono raccolti tramite, ad esempio, le Camere di Commercio, i servizi di informazione commerciale, o gli albi professionali; (nel seguito definiti congiuntamente i “Dati”). 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è effettuato da Pittini nello svolgimento delle sue attività economiche e commerciali per le seguenti finalità: consentire al Cliente di navigare sul sito; eseguire le attività necessarie alla conclusione ed esecuzione del contratto per fornire il servizio/prodotto richiesto e acquistato dal Cliente; gestire le richieste del Cliente relative a iscrizione ai corsi, master, webinar, eventi, newsletter; gestire gli eventuali reclami, richieste di assistenza e invio delle comunicazioni di servizio, sia tramite strumenti di comunicazione tradizionale quale la posta cartacea che tramite strumenti di comunicazione a distanza, quali email, telefono, SMS, banner, sistemi di notifica e altri strumenti di comunicazione a distanza; adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale o comunitaria dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (es. obblighi fiscali e contabili) oppure gestire o rispondere alle richieste provenienti dalla autorità giudiziaria o dalle autorità amministrative e fiscali; (le finalità di cui ai numeri da 1 a 5 sono congiuntamente definite le "Finalità contrattuali e di legge") svolgere attività di analisi e di ricerca rispetto ai prodotti e ai servizi forniti e all'utilizzo degli stessi da parte del Cliente, per migliorare e sviluppare i nostri prodotti e servizi; valutare la soddisfazione dei prodotti acquistati e dei servizi forniti da Pittini oppure per risolvere eventuali difficoltà e problemi legati al loro uso; far valere e difendere i diritti di Pittini, anche nell’ambito di procedure di recupero crediti e di assegnazione dei crediti, anche attraverso terze parti; portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d’azienda trasferendo i Dati alla/e terza/e parte/i coinvolta/e; gestire le risorse informatiche di Pittini, incluse infrastrutture, siti web ed apparati tecnologici, per assicurare la continuità del servizio e garantire la sicurezza IT (ad esempio, per prevenire attacchi informatici o eseguire verifiche in caso di attacchi) eseguire attività di segmentazione della clientela basate su categorie non invasive di appartenenza, quali tra le altre, la categoria professionale di appartenenza, la città/provincia/regione in cui ha sede, la tipologia di prodotto o di servizio acquistato o per il quale hai richiesto informazioni tramite il sito. Tale attività di segmentazione potrebbe essere fatta anche su piattaforme di fornitori terzi, tramite attività di interconnessione con dati propri della piattaforma terza. In ogni caso, le comunicazioni per Finalità di marketing saranno inviate nel rispetto dei consensi espressi e in conformità con quanto indicato in questa informativa. In tale contesto, i dati potrebbero essere utilizzati anche per rilevare profili di clienti simili; limitatamente ai Clienti iscritti in albi professionali, per fornire loro comunicazioni di natura informativa e scientifica rilevanti ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per il settore in cui operano; (le finalità dal numero 6 al numero 12 sono congiuntamente definite le "Finalità di miglioramento del servizio e altre finalità non basate sul consenso") per fornire al Cliente, ai sensi dell’articolo 130 del Decreto Legislativo 196/2003 (il “Codice Privacy”), comunicazioni di marketing tramite e-mail su servizi e/o prodotti analoghi a quelli che Pittini gli fornisce, fermo restando che, in qualsiasi momento, avrà la possibilità di opporsi all’invio di tali comunicazioni; con il previo consenso del Cliente, per fornirgli comunicazioni di marketing relative ai prodotti e servizi offerti da Pittini, per coinvolgerlo in ricerche di mercato tramite canali di comunicazione tradizionali quali la posta cartacea e tramite strumenti di comunicazioni automatizzati quali email, messaggi automatici e altri strumenti di comunicazione a distanza; con il previo consenso del Cliente, comunicare i dati personali ad altre società del gruppo Pittini e alla propria rete di partner commerciali per l'invio di comunicazioni di marketing e/o fornire comunicazioni di marketing relative ai prodotti e servizi delle altre società del gruppo di cui Pittini è parte e/o di partner commerciali facenti parte della rete di distribuzione e dei canali commerciali del Gruppo Pittini; fermo restando quanto indicato al precedente numero 11, per eseguire, con il previo consenso del Cliente, eseguire un’analisi delle preferenze, attività e abitudini di spesa del Cliente, al fine di inviare le comunicazioni di marketing personalizzate. (le finalità dai numeri 13 al numero 16 sono congiuntamente definite le "Finalità di marketing"). 3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Dati è necessario con riferimento alle Finalità contrattuali e di legge in quanto tali Dati risultano necessari al fine di: fornire al Cliente i servizi e/o prodotti richiesti e gestire le sue richieste; adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile. Qualora il Cliente dovesse decidere di non fornire i Dati necessari per le Finalità contrattuali e di legge, Pittini sarà impossibilitata a fornirti i servizi richiesti. Il trattamento dei Dati per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del GDPR per il perseguimento dell'interesse legittimo di Pittini che è equamente bilanciato con gli interessi, diritti e libertà del Cliente in quanto l'attività di trattamento dei Dati è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni ivi indicate. Il trattamento per tali finalità non è obbligatorio e il Cliente potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente informativa, ma qualora dovesse decidere di opporsi a tale trattamento, i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso, fatto salvo il caso in cui Pittini dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’articolo 21 del GDPR. Il trattamento dei Dati per Finalità di marketing è basato: per quanto riguarda la Sezione 2 lettera m), sull’articolo 130 del Codice Privacy, che consente di inviare comunicazioni di marketing tramite e-mail inerenti servizi e/o prodotti analoghi a quelli forniti, cui il Cliente potrà opporsi al momento della raccolta dei dati e in ogni successiva comunicazione; per quanto riguarda la Sezione 2, lettere da n) a p), sul consenso del Cliente. Il trattamento dei dati per Finalità di marketing non è obbligatorio. Pertanto, in caso di opposizione alle comunicazioni di marketing o di rifiuto a fornire il relativo consenso, o di revoca dello stesso, il Cliente non riceverà le comunicazioni di marketing di cui alla Sezione 2 dalle lettere m) ad p). In ogni caso, il Cliente potrà revocare i consensi al trattamento dei Dati e opporsi all'invio di tutte le comunicazioni di marketing in qualsiasi momento, attraverso le modalità previste dalla presente informativa. 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I Dati saranno trattati da Pittini con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza del Cliente tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 5. CONSERVAZIONE DEI DATI I Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali Dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso, i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati per le finalità riportate di seguito: per le Finalità contrattuali e di legge i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti dal Cliente e per i 10 anni successivi alla cessazione della fornitura, fatti salvi eventuali rinnovi e i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile; per le Finalità di miglioramento dei servizi e altre finalità non basate sul consenso, i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi richiesti e nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono fatti salvi i casi in cui a fronte di contestazioni e/o reclami, Pittini abbia la necessità di conservare i tuoi dati personali per le finalità di difesa (lettera h) per i 10 anni successivi, oppure, in presenza di un contenzioso, la ulteriore conservazione dipenda dalla durata stessa del contenzioso o da specifiche richieste dell’autorità procedente. per le Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettere m) e o), i Dati vengono conservati per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi richiesti del Cliente e un periodo di 24 mesi successivi all'ultimo contatto con il Cliente da intendersi, tra gli altri, la partecipazione ad un evento di Pittini, la fruizione di un prodotto o servizio fornito da Pittini o l'apertura di una newsletter (congiuntamente definiti l'"Ultimo Contatto"); per Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettera p), i Dati vengono conservati per un periodo di 12 mesi dalla registrazione; per le Finalità di marketing di cui alla Sezione 2, lettera o), i Dati vengono conservati da Pittini per un periodo pari alla durata della fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti dal Cliente e un periodo di 12 mesi successivi all'Ultimo Contatto, mentre sono conservati dai terzi per un periodo pari a 12 mesi dalla registrazione. 6. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI Pittini può comunicare i Dati ad altri soggetti terzi che svolgono attività funzionali a quelle di cui alla fornitura dei servizi e/o prodotti da te richiesti situati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. Nel condividere i Dati rispettiamo i principi di finalità e minimizzazione stabiliti dal GDPR. I soggetti a cui comunichiamo i Dati, li trattano, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, responsabili o incaricati del trattamento. Per avere una lista completa dei soggetti che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento, è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all’indirizzo pittini@live.it. In particolare, i soggetti terzi a cui possono essere comunicati i dati sono: terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Pittini con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo; società del gruppo di cui Pittini è parte; nei casi in cui la fornitura dei servizi e/o prodotti da te richiesti preveda l'intervento di nostri partner commerciali, Pittini potrà condividere alcuni Dati con i distributori, i reseller e i partner facenti parte della catena di distribuzione dei prodotti e servizi di Pittini; potenziali acquirenti di Pittini ed entità risultati dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione riguardante Pittini, (d) autorità competenti; soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai Dati è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea e in particolare negli Stati Uniti. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, Pittini adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i Dati. Conseguentemente l'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del GDPR. Nel caso in cui il Cliente desiderasse ottenere maggiori informazioni in merito alle garanzie in essere e richiedere una copia delle stesse, può contattare in ogni momento Pittini secondo le modalità indicate in questa informativa. 8. QUALI SONO I DIRITTI DEL CLIENTE In relazione al trattamento dei Dati descritto in questa informativa, il Cliente può esercitare in ogni momento, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi: ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); opporsi al trattamento (diritto di opposizione); revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it ) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; ricevere una copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano, per trasferirli a sè stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui Pittini effettui il trattamento di tali Dati sulla base del suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti ed i Dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati). Per esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali in ogni momento e gratuitamente è possibile scrivere all’indirizzo pittini@live.it oppure rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile inviando una richiesta all'indirizzo pittini@live.it , oppure indirizzando la comunicazione via posta alla Capogruppo: Pittini Group Via Conte Girolamo Giusso, 11/c 70125 - Bari c.a.: Responsabile della Protezione dei Dati Nel contattarci, il Cliente dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 9. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI La presente informativa può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni normative. Eventuali modifiche saranno notificate in anticipo.
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Sei in: PITTINI > UFFICI Um zu sehen wie dies funktioniert, öffne deine veröffentlichte Website. Kategorien Alle Beiträge Meine Beiträge Forum Benvenuto! Fai un giro e partecipa alle discussioni. Create New Post CONTABILITA' FINANZIARIA Predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 TRANSAZIONI COMMERCIALI Registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 Abonnieren DICHIARAZIONE DEI REDDITI Compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 1 Abonnieren SINDACO Funzioni di sindaco subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 Abonnieren ASSISTENZA CONTRIBUENTI Adempimenti fiscali, contenzioso tributario, deposito di atti, redazione di business plan. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 Abonnieren CONSULENZA FISCALE E SOCIETARI Redazione, valutazione, controllo e certificazione di contabilità e bilanci, consulenza fiscale e societaria. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 0 ATTIVITA' DI CONSULENZA Attività di consulenza amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro, curatela e amministrazione giudiziaria. subcategory-list-item.views subcategory-list-item.posts 1 Neue Beiträge Walter Pittini 17. Feb. Creare categorie private DICHIARAZIONE DEI REDDITI Ciao! Il forum di cui sei proprietario offre delle autorizzazioni flessibili per le categorie che ti consentono di creare categorie private, come questa qui. Puoi rendere le categorie accessibili soltanto ai membri che hanno effettuato l'accesso, a membri individuali e anche a coloro che hanno ruoli speciali o badges. Leggi gli altri post di questa categoria per maggiori informazioni su cosa puoi fare con le categorie del tuo forum. Scopri di più Gefällt mir 0 Forum - Frameless
- Faq | PITTINI
Sei in: PITTINI > UFFICI Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA
- Condomini | PITTINI
Noi vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Sei in: PITTINI > INDUSTRIE > REAL ESTATE > Condominio Amministratore Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Guide Dashboard Prodotti Servizi Eventi Corsi Clienti Faq Carriere Contatti AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI Vantiamo una solida esperienza in ambito di gestione ed amministrazione di beni immobili, di fornitura di servizi di tenuta di contabilità, di revisioni contabili, di consulenze amministrative, legali e fiscali relative, nonché di prestazioni di carattere manutentivo strettamente riconducibili agli immobili stessi (come edilizia, elettricità, idraulica, meccanica). Competenze I NOSTRI SERVIZI: 1 Eseguire le deliberazioni dell'assemblea. 3 Riscuotere i contributi ed erogare le spese. 5 Eseguire gli adempimenti fiscali. 7 Tenuta del registro dei verbali delle assemblee. 9 Tenuta del registro di contabilità. 11 Redigere il rendiconto condominiale annuale 2 Disciplinare l'uso delle cose comuni. 4 Compiere gli atti conservativi. 6 Tenuta del registro di anagrafe condominiale. 8 Tenuta del registro di nomina e revoca dell'amministratore. 10 Conservare tutta la documentazione. Protocolli I nostri protocolli Sfrutta la nostra vasta gamma di approfondimenti e soluzioni per aiutare il tuo condominio. Fiscalità condominiale La fiscalità nel condominio Scopri ---> Agevolazioni del patrimonio edilizio Parti condominiali Scopri ---> Tabelle millesimali e ripartizione spese Le Tabelle millesimali e la ripartizione delle spese Scopri ---> Amministratore di condominio Figura professionale fondamentale e indispensabile nella gestione e nell'amministrazione degli edifici condominiali. Scopri ---> Regolamento di condominio Il Regolamento di Condominio è un documento fondamentale che stabilisce le norme e le disposizioni che governano la vita all'interno di un condominio. Scopri ---> Condomini amministrati Condomini da noi amministrati. Scopri ---> Documenti Aggiornamenti Le ultime novità condominiali Guide Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Dashboard Prodotti Incondominio Schnellansicht Inimpresa Bonus colonnine domestiche Schnellansicht Consulente amministrativo Visure catastali Servizi Eventi Keine bevorstehenden Veranstaltungen Corsi Clienti Condomini amministrati ad oggi: Condominio: “Parco Bovio”, Via Conte Girolamo Giusso, 13, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/c, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/e, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/f, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/g, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/h, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 11/d, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 13/a, 70125, Bari Condominio: Via Conte Girolamo Giusso, 13/b, 70125, Bari Condominio: Via Raffaele Bovio, 9A – 9B, 70125, Bari Condominio: Via Raffaele Bovio, 9C - 9D – 11, 70125, Bari Condominio: “Piccolo Prato”, Via Fanelli, 206/G-H-I-L, 70125, Bari Condominio: Viale Orazio Flacco, 11-7, 70124, Bari Condominio: Viale Orazio Flacco, 11-13, 70124, Bari Condominio: Via Jan Palach, 2, 70124, Bari Condominio: Via Calefati, 402, 70123, Bari Condominio: Via M. Vittorio Maggiore, B/9,70126,Bari Condominio: Via Sergio Pansini, G/2, 70124, Bari Condominio: Via Ugo Foscolo, 207, 70131, Bari Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Real Estate Sector Leader pittini@live.it LinkedIn X (Twitter) In quale altro modo Pittini ti può aiutare Industrie Produzione
- Sindaco | PITTINI
Sei in: PITTINI > RIORDINO > Societario I nostri protocolli NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE. Consulta 04 CONSULTING NOMINA DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETA' NOMINA DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETA' NOMINA DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETA' NOMINA DEI REVISORI E DEI SINDACI DI SOCIETA' Quella di componente di sindaco di società è una delle attività di maggior rilevanza per i Professionisti iscritti al nostro Albo. In quanto organo della società, il collegio sindacale contribuisce all’esplicazione dell’attività sociale attraverso le particolari funzioni che l’ordinamento gli attribuisce e che lo pongono, oggi, al crocevia dei flussi informativi con i restanti organi e funzioni della società e con interlocutori esterni, tra cui, in primis, il soggetto incaricato della revisione legale. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla compresenza dell’organo di amministrazione e collegio sindacale – o del sindaco unico per le s.r.l. – continua a testimoniare la modernità e l’affidabilità dell’istituto, largamente utilizzato dalle nostre società. Gli ultimi post Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Soluzioni PITTINI © 2018 PITTINI P.I. 08880560720 70125 Bari, Italia Privacy policy Contattaci Mettiti in contatto con noi Chi siamo Scopri le opportunità di lavoro Cosa facciamo Visualizza le sedi Le nostre competenze Eventi Informazioni su Pittini Richiesta di proposta Comunicati
- INDUSTRIE | PITTINI
Benvenuti Industrie Settori Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Guide Prodotti Servizi Eventi Corsi Partner Faq Carriere Preventivo Contatti INDUSTRIE Siamo qui per offrirti un servizio di alta qualità, specializzato in diverse industrie. Con Pittini potrai contare su un partner affidabile che ti guiderà verso il successo aziendale con professionalità e attenzione. Industria Se stai cercando un consulente per le industrie che unisca competenza e onestà, Pittini è la scelta giusta per te. Con un approccio personalizzato e un'attenzione ai dettagli, ti guideremo verso il successo della tua azienda. Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Esplora le industrie che serviamo Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e soluzioni innovative. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Finanza Scopri Trasporti Scopri Ospitalità Scopri Consumi Scopri Real estate Scopri Settori Competenze Protocolli Documenti Aggiornamenti Esplora il nostro punto di vista sulle sfide odierne Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Guide Prodotti Schnellansicht Consulente Incasa Cedolare secca Schnellansicht Indichiarazione Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale Schnellansicht Indichiarazione Dichiarazione di successione Schnellansicht Indichiarazione Dichiarazione di adesione e variazione Iva di gruppo (modello 26) Schnellansicht Indichiarazione Dichiarazione d'imposta sostitutiva sui finanziamenti Schnellansicht Indichiarazione Redditi Società di persone Schnellansicht Indichiarazione Cupe Schnellansicht Indichiarazione Modello Redditi Società di capitali Schnellansicht Indichiarazione Redditi persone fisiche Schnellansicht Indichiarazione Unico Schnellansicht Indichiarazione IVA Schnellansicht Indichiarazione Redditi Enti non commerciali Enc Servizi Eventi Keine bevorstehenden Veranstaltungen Corsi Partner Faq Domande frequenti Condominio Immobiliare Carrriere SDG Real Estate Consumi Ospitalità Trasporti Finanza In dichiarazione Giudiziario Lavoro Societario Fiscalista Amministrativo È previsto un tempo limite entro il quale il vecchio amministratore deve effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore condominiale? L'articolo 1129 del Codice civile, in tema di nomina, revoca e obblighi dell’amministratore condominiale, e gli articoli 1713 e 1176 del Codice civile, in materia di mandato, applicabili al rapporto fra amministratore e condòmini, non stabiliscono un termine entro il quale l'amministratore cessato dall’incarico debba provvedere alla consegna della documentazione e al rendiconto. Si ritiene, peraltro, che l’espressione «alla cessazione dell'incarico», inserita nell’articolo 1129 del Codice civile, sia da intendere nel senso che, immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della cessazione del suo incarico, l'amministratore deve attivarsi per tali adempimenti. La Cassazione (n. 18185/2021) precisa, inoltre, che a nulla rileva che non vi sia stata la nomina di un amministratore in sostituzione; l'obbligo di restituire la documentazione, infatti, trova la sua ragione nell’avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e i condòmini. Anche la giurisprudenza di merito ha stabilito che «la mancata nomina del nuovo amministratore, evenienza che prospetta il ricorrente come avvenuta nel complesso… dopo la cessazione del suo incarico…, non legittima, tuttavia, un esonero con riguardo alla documentazione né un esonero dal rendiconto dell’amministratore uscente, intercorrendo il rapporto di amministrazione pur sempre con i singoli condòmini mandanti del mandato collettivo, e non con il condominio inteso quale soggetto distinto ed unitariamente considerato» (Tribunale di Grosseto, 30 novembre 2018, n. 1001; conforme, Tribunale di Ferrara, sezione I, 30 dicembre 2021, n. 855). Abito in uno stabile costruito nel 1956 e, insieme all’appartamento, ho acquistato un posto auto scoperto nel cortile condominiale. Sto valutando di acquistare un garage poco distante, ma prima vorrei vendere il posto in cortile. Posso procedere senza problemi o esistono delle limitazioni alla compravendita? Posto auto in cortile, la data di costruzione influisce sulla vendita PARCHEGGI. Nessun limite sul trasferimento se lo spazio risale a prima del 1989 o dopo il 16 dicembre 2005. Altrimenti la cessione è vincolata. Quella della cessione del posto auto condominiale costituisce una questione dibattuta e per certi versi anche controversa, come dimostrano i numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza nel corso degli anni. La legge che ha introdotto la questione dell’edificazione dei posti auto è la numero 756 del 6 agosto 1967, meglio conosciuta come “Legge ponte”, che ha inserito nella legge urbanistica (1150/42) l’articolo 41 sexies, il quale prevedeva l’obbligo di dotare i nuovi edifici di posti auto in misura non inferiore a un metro quadrato per dieci metri cubi di costruzione, come condizione necessaria per l’ottenimento della concessione edilizia. I parcheggi realizzati devono ritenersi legati da un vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare. Il vincolo costituisce un vero e proprio “diritto reale d’uso” a favore di tutti i comproprietari, salvo che per i parcheggi realizzati oltre lo standard. La cosiddetta legge Tognoli (n. 122 del 24 marzo 1989) ha modificato la normativa, aggiungendo il concetto di inalienabilità del posto auto pertinenziale – ovvero l’impossibilità di vendere lo stesso in modo autonomo rispetto all’unità immobiliare – ed esteso la pertinenzialità anche ai parcheggi costruiti dopo l’edificazione dell’immobile. In particolare, l’articolo 9, comma 5, dispone che i parcheggi «non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale» e che «i relativi atti di cessione sono nulli». Si arriva così al 2005 e alla legge 246 – la cosiddetta legge Semplificazione, entrata in vigore il 16 dicembre 2005 – che segna un primo cambio di indirizzo introducendo un secondo comma all’articolo 41 sexies, secondo cui «gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse», ma tale normativa non ha efficacia retroattiva e comunque si pone il problema di valutare i vincoli pertinenziali contenuti nei titoli e nelle convenzioni di data anteriore. Tre anni dopo, la storica sentenza della Cassazione 21003 del 1° agosto 2008, ha chiarito come sia possibile trasferire la proprietà dei parcheggi pertinenziali in modo separato rispetto all’immobile di riferimento, ma soltanto per quelli realizzati dopo il 2005, cioè dopo l’entrata in vigore della normativa. Il decreto “Sviluppo” n. 5 del 9 febbraio 2012 ha infine disposto che i parcheggi gravati nel passato da vincolo di pertinenzialità possono essere venduti separatamente dall’appartamento, a condizione che siano destinati a pertinenza di un altro immobile ubicato nello stesso Comune. E quindi, ad esempio, chi è proprietario di un posto auto in un cortile di Roma, è libero di venderlo soltanto a una persona che risieda in un edificio della Capitale. In conclusione, chi possieda un parcheggio costruito prima del 1989 è libero di trasferirlo senza alcun vincolo d’inalienabilità, mentre se il posto auto fosse stato realizzato insieme all’edificio dopo il 1989, ma prima del 16 dicembre 2005, può essere venduto soltanto insieme all’appartamento o con destinazione a pertinenza di un altro immobile che si trovi nello stesso Comune. E infine, con riferimento al parcheggio realizzato insieme all’unità immobiliare dopo il 16 dicembre 2005, esso può essere trasferito senza alcun limite. © RIPRODUZIONE RISERVATA Carriere Unisciti a noi Decidere la carriera per te è più che un semplice "ottenere il lavoro". È trovare un posto in cui sai di fare la differenza ogni giorno, dove puoi essere te stesso in modo più autentico. È scegliere il tuo impatto. SCOPRI LE OPPORTUNITA' DI LAVORO Incontra il nostro leader Walter Pittini Industry Leader pittini@live.it LinkedIn Preventivo Richiedi un preventivo Per scoprire come può aiutarti, non esitare a richiedere un preventivo. Siamo qui per supportarti nella gestione tue tasse con trasparenza e serietà. Nome Pittini Email Invia Grazie! In quale altro modo possiamo aiutarti Servizi Produzione
- AMMINISTRATIVO | PITTINI
Sei in: PITTINI > SERVIZI Amministrativo Competenze Aree gestionali Protocolli Documenti Aggiornamenti Newsletter Guide Prodotti Servizi Sostegni Eventi Corsi Faq Partner Carriere AMMINISTRATIVO L'amministrazione aziendale è una disciplina che studia la gestione, l'organizzazione e il controllo delle risorse di un'azienda per raggiungere i suoi obiettivi. Pianificazione Legale Processi Rischi Risorse Esplora le nostre aree gestionali Per fornire i servizi più efficaci ai nostri clienti, dividiamo la nostra profonda esperienza in materia e le nostre soluzioni innovative in Industries e settori. Scopri di più su come possiamo aiutarti a gestire le questioni aziendali più urgenti con un approccio radicato nella tua situazione specifica. Gestione dell'amministrazione Attività burocratiche, contabili, fiscali. Scopri ---> Gestione delle Risorse umane Reclutamento, selezione, formazione, valutazione e motivazione del personale. Scopri ---> Gestione finanziaria Bilancio, contabilità, gestione dei flussi di cassa, finanziamenti. Scopri ---> Gestione della produzione Progettazione, produzione, controllo qualità. Scopri ---> Gestione del marketing Comunicazione, promozione, vendita. Scopri ---> Gestione della logistica Approvvigionamento, distribuzione, trasporto. Scopri ---> Protocolli I nostri approfondimenti Registro Imprese Registro informatico pubblico al quale le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (per esempio fondazioni e associazioni ) che esercitano un'attività economica rivolta a terzi sono tenuti ad iscriversi e funge anche da strumento di pubblicità giuridica . Scopri di più Finanza Finanza aziendale Scopri di più Pianificazione Pianificazione e controllo di gestione Scopri di più Bilancio Bilancio e principi contabili Scopri di più Mud 1 Modello Unico di dichiarazione ambientale Scopri di più Rettifica Ateco 2025 Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025 Scopri di più Documenti Aggiornamenti Le ultime novità amministrative Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Newsletter Rimani aggiornato e sottoscrivi la nostra newsletter Email* Invia Voglio iscrivermi alla vostra mailing list. Guide Noch keine Beiträge in dieser Sprache veröffentlicht Sobald neue Beiträge veröffentlicht wurden, erscheinen diese hier. Prodotti Amministrativo Schnellansicht Inamministrazione Rettifica Ateco 2025 Schnellansicht Inamministrazione MUD 2025 Schnellansicht Inimpresa Bonus colonnine domestiche Schnellansicht Inimpresa Mini Contratti di Sviluppo Schnellansicht Inimpresa Fondo per il sostegno alla transizione industriale Schnellansicht Inimpresa Startup e PMI innovative Schnellansicht Inimpresa Mobilità Sostenibile Schnellansicht Consulente amministrativo Visure catastali Schnellansicht Consulente societario Operazioni straordinarie aziendali Schnellansicht Consulente societario Gestione aziendale Schnellansicht Consulente amministrativo Value investing Schnellansicht Consulente amministrativo Commercio elettronico (E-commerce) Servizi Prendi visione dei sostegni, sussidi e indennità. Eventi Keine bevorstehenden Veranstaltungen Corsi Faq Domande frequenti Amministrativo 01 Chi è l'impiegato amministrativo? Chi lavora nel ruolo di impiegato amministrativo gestisce ogni aspetto amministrativo, finanziario e tributario di un'azienda.Il suo compito è fare in modo che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge, dagli adempimenti burocratici alla contabilità aziendale, fino al rispetto delle scadenze fiscali. 02 Cosa fa l'impiegato amministrativo? Se l'impiegato lavora nell'ufficio amministrativo di grandi aziende, solitamente risponde a un responsabile o un direttore amministrativo. In questi casi, è spesso richiesta la specializzazione in una precisa mansione. D'altra parte, nelle aziende medio piccole, chi lavora come impiegato amministrativo può occuparsi di più aspetti contemporaneamente, coordinando il proprio lavoro con i responsabili delle altre aree aziendali e rispondendo direttamente al titolare dell'azienda. Un terzo possibile sbocco lavorativo per impiegati amministrativi è costituito dalle società di servizi, che offrono consulenza e assistenza amministrativa e contabile alle aziende. In tal caso, questa figura ha una certa autonomia nello svolgimento del proprio lavoro, ma anche diverse responsabilità in più. Partner FACCIAMO CRESCERE LA TUA AZIENDA Prendiamo i migliori Che tu sia un giovane neolaureato o un professionista d’esperienza, PITTINI è il posto che fa per te. OPPORTUNITA' DI CARRIERA In quale altro modo possiamo aiutarti Industrie Produzione
