ART. 93 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale [n.d.r. ex art. 60] (1) (2)
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere,
forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e
con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono
esistenze iniziali dell’esercizio successivo,
sono assunte per il valore complessivo determinato determinato
a norma delle disposizioni che seguono
per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione
del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste
in applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finché non siano
state definitivamente stabilite, in misura non inferiore
al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture
e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione
è fatta in base ai corrispettivi liquidati.
3. [...] (3)
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione
parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata.
Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata
al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente
stabilita.
5. [...] (4)
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura
o servizio, un prospetto recante l’indicazione degli
estremi del contratto, delle generalità e della
residenza del committente, della scadenza prevista,
degli elementi tenuti a base per la valutazione
e della collocazione di tali elementi nei conti
dell’impresa.
7. [...] (5)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società
che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali
(anche per opzione), cambiano la valutazione delle opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui
all’art. 93, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi
pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali
i precedenti criteri di valutazione.
(3) Comma abrogato dall’art. 36, comma 20, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo
comma 21, la disposizione ha effetto dal periodo di imposta
in corso al 4.7.2006.
Testo precedente: “Il valore determinato a norma del comma 2 può
essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in
misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi
eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non
residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per
cento.“.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 70, L. 27.12.2006 n. 296,
pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi dello stesso
comma 70, la disposizione si applica alle opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006.
Testo precedente: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando
le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio
nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture,
possono essere autorizzate dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate ad
applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito. La richiesta dell’autorizzazione è presentata all’ufficio
dell’Agenzia delle entrate e s’intende accolta se l’ufficio non notifica
avviso contrario entro tre mesi. L’autorizzazione ha effetto a partire
dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L’autorizzazione ha
effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile
previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.“.
In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 6, comma 5, lett.
a), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O.
n. 183.
Testo precedente: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando
le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio
nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture
possono essere autorizzate dall’ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l’autorizzazione
ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è
rilasciata.“.
(5) Comma abrogato dall’art. 6, comma 5, lett. b), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del
successivo comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.
Testo precedente: “Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi
pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano
come crediti ancorché non risultanti in bilancio.“.
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