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ART. 82 Cessioni obbligatorie di partecipazioni
sociali [n.d.r. ex art. 100] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o

quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto

comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter,

del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano

le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

7 aprile 2025

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