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ART. 77 Aliquota dell'imposta [n.d.r. ex art. 91] (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo

netto con l’aliquota del 24 per cento (3) (4).

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Si veda l’art. 2, comma 2, DL 30.11.2013 n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla L. 29.1.2014 n. 5.

(3) Le parole “24 per cento” sono state sostituite alle precedenti

“27,5 per cento” dall’art. 1, comma 61, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata

in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del medesimo comma

61, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2017, con effetto

per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016.

In precedenza, le parole “27,5 per cento” erano state sostituite alle

precedenti “33 per cento” dall’art. 1, comma 33, lett. e), L. 24.12.2007

n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applicava a decorrere dal

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(4) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58, “a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito

d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza

dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati

a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo

77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e

per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5

punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di

3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota

ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1,

comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura

corrispondentemente aumentata.“.

Per l’applicabilità della disposizione, si vedano, altresì, i commi da 2 a

7 del medesimo articolo 2.

4 aprile 2025

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