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ART. 76 Periodo d'imposta [n.d.r. ex art. 90] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno

dei quali corrisponde una obbligazione tributaria

autonoma salvo quanto stabilito negli articoli

80 e 84.

2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o

periodo di gestione della società o dell’ente, determinato

dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata

dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata

dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata

in due o più anni, il periodo di imposta è

costituito dall’anno solare.

3. [...] (2)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’

1.1.2004.

Testo precedente: “Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a

dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati

alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle

disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107,

commi 1 e 2.“.

4 aprile 2025

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