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ART. 56. Determinazione del reddito d'impresa

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le

disposizioni della sezione I del capo II del titolo II,

salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni

della predetta sezione I e del capo VI del titolo

II (3), relative alle società e agli enti di cui

all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono

anche per le società in nome collettivo e in accomandita

semplice.

2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una

perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta

per la parte del loro ammontare che eccede

i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli

61 e 109, comma 5 (4) è computata in diminuzione

del reddito [...] (5) a norma dell’articolo 8.

Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società

in nome collettivo e in accomandita semplice

si applicano le disposizioni del comma 2

dell’articolo 8. (6)

3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo

91, non concorrono alla formazione del reddito:

a) le indennità per la cessazione di rapporti di

agenzia delle persone fisiche e delle società di

persone;

b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati

alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’articolo

17, quando ne è richiesta la tassazione separata

a norma del comma 2 dello stesso articolo.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva

la quota esente dei proventi di cui all’articolo 87,

determinata secondo quanto previsto nel presente

capo.

5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività

di allevamento di animali oltre il limite di cui alla

lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito

relativo alla parte eccedente concorre a formare il

reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo

a ciascun capo un reddito pari al valore

medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo

allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per

un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse

incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri

componenti negativi non sono ammessi in deduzione.

Il valore medio e il coefficiente di cui al primo

periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole e

forestali (7). Le disposizioni del presente comma

non si applicano nei confronti dei redditi di cui

all’articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente

moltiplicatore non si applica agli allevatori che si

avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari

quando, per la natura del rapporto, non si

configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà,

in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma.

Ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 [art. 61,

n.d.r.], i proventi dell’allevamento di animali di cui

al presente comma, si computano nell’ammontare

ivi stabilito. Se il periodo d’imposta è superiore

o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente

comma sono ragguagliati alla durata di esso.

(8)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni

del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che

iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(3) Le parole “e del capo VI del titolo II” sono così inserite dall’art. 2,

comma 217, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n.

300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008.

(4) Le parole “non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5”

sono state sostituite alle precedenti “non dedotti ai sensi degli articolo

96 e 109, commi 5 e 6,“ dall’art. 1, comma 33, lett. a), L.

24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2007.

(5) La parola “complessivo” è stata soppressa dall’art. 1, comma 23,

lett. b), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302,

S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione

si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2017.

(6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. a), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2007.

(7) Per la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore,

di cui al presente comma, si veda:

- per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U.

4.4.2019 n. 80 (tutt’ora applicabile);

- per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U.

13.7.2017 n. 162;

- per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U.

7.1.2015 n. 4;

- per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U.

17.6.2010 n. 139;

- per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U.

13.6.2008 n. 137;

- per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U.

27.4.2006 n. 97;

- per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U.

30.12.2003 n. 301;

- per il biennio 2001-2002, il DM 26.3.2002, pubblicato in G.U.

11.4.2002 n. 85;

- per il biennio 1999-2000, il DM 6.3.2000, pubblicato in G.U.

22.3.2000 n. 68.

(8) Periodo inserito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193.

1 aprile 2025

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