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ART. 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo

117 le società che fruiscono di riduzione

dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società.

2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta

amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito

e, se già avvenuto, cessa dall’inizio

dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del

fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

10 aprile 2025

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