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ART. 126 Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione (1)
1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo
117 le società che fruiscono di riduzione
dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito
e, se già avvenuto, cessa dall’inizio
dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del
fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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