ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2)
1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera
b), si applicano sia nel caso di revoca (1)
dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in
cui la revoca riguardi almeno una delle società di
cui alla predetta lettera b) (3).
2. Nel caso di revoca (1) dell’opzione, gli obblighi
di acconto si calcolano relativamente a ciascuna
società singolarmente considerata con riferimento
ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni
di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione
dell’articolo 124, comma 4. La società o
l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia
delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite
a ciascun soggetto, secondo le modalità e
i termini previsti per la comunicazione della revoca.
(4)
3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le società
di cui al comma 1 per compensare gli oneri
connessi con la revoca (5) della tassazione di
gruppo relativi all’imposta sulle società.
Note:
(1) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo”
dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del
successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
(2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(3) Le parole “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla
predetta lettera b)“ sono state sostituite alle precedenti “l’opzione rinnovata
non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)“
dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo
comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
(4) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 2), DL
22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016
n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
(5) Le parole “la revoca” sono state sostituite alle precedenti “il mancato
rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 3), DL
22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016
n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016.
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