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ART. 125 Revoca dell'opzione (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera

b), si applicano sia nel caso di revoca (1)

dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in

cui la revoca riguardi almeno una delle società di

cui alla predetta lettera b) (3).

2. Nel caso di revoca (1) dell’opzione, gli obblighi

di acconto si calcolano relativamente a ciascuna

società singolarmente considerata con riferimento

ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni

di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione

dell’articolo 124, comma 4. La società o

l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia

delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite

a ciascun soggetto, secondo le modalità e

i termini previsti per la comunicazione della revoca.

(4)

3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente

alle somme percepite o versate tra le società

di cui al comma 1 per compensare gli oneri

connessi con la revoca (5) della tassazione di

gruppo relativi all’imposta sulle società.

Note:

(1) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo”

dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del

successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(2) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(3) Le parole “la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla

predetta lettera b)“ sono state sostituite alle precedenti “l’opzione rinnovata

non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)“

dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 1), DL 22.10.2016 n. 193, convertito,

con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo

comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(4) Periodo inserito dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 2), DL

22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016

n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica

a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2016.

(5) Le parole “la revoca” sono state sostituite alle precedenti “il mancato

rinnovo” dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e), n. 3), DL

22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016

n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica

a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2016.

10 aprile 2025

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