ART. 119 Condizioni per l'efficacia dell'opzione (1)
1. L’opzione può essere esercitata da ciascuna
entità legale solo in qualità di controllante o solo
in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata
al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società
controllata con quello della società o ente controllante;
b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna
controllata e dell’ente o società controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata
presso la società o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi
ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione
prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio
è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il
cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di
cui all’articolo 122;
d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve
essere comunicato all’Agenzia delle entrate
con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta
a decorrere dal quale si intende esercitare
l’opzione (2).
2. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso
in cui per effetto di operazioni di fusione, di
scissione e di liquidazione volontaria si determinano
all’interno dello stesso esercizio più periodi
d’imposta. Il decreto di cui all’articolo 129 stabilisce
le modalità e gli adempimenti formali da porre
in essere per pervenire alla determinazione del
reddito complessivo globale.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta
a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” sono state sostituite
alle precedenti “entro il sedicesimo giorno del sesto mese
successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo
esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le
modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129” dall’art. 16, comma
2, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277.
Ai sensi del successivo comma 5 la disposizione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 1, comma 33, lett. r), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.
28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285;
- l’art. 8, comma 3, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.
1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.
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