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ART. 118 Effetti dell'esercizio dell'opzione (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di

gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione

di un reddito complessivo globale corrispondente

alla somma algebrica dei redditi complessivi

netti da considerare, quanto alle società

controllate, per l’intero importo indipendentemente

dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto

controllante. Al soggetto controllante compete

il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante

dalla somma algebrica degli imponibili, la

liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica

eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

1 bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta

per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo

165:

a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito

complessivo globale;

b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza

della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata

separatamente per ciascuno dei soggetti

partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;

c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di

gruppo prima del compimento del triennio o di revoca

(2) dell’opzione il diritto al riporto in avanti e

all’indietro dell’eccedenza di cui all’articolo 165,

comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto

i redditi all’estero. (3)

2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori

all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente

sezione possono essere utilizzate solo dalle

società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta

riportate a nuovo relative agli stessi esercizi

possono essere utilizzate dalla società o ente

controllante o alternativamente dalle società cui

competono. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni

di cui all’articolo 43-ter del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602.

3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto

competono esclusivamente alla controllante.

L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta

relativa al periodo precedente, al netto delle

detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute

d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei

redditi, presentata ai sensi dell’articolo 122. Per il

primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto

dalla controllante è effettuata sulla base

dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti

d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente

alla somma algebrica dei redditi relativi al

periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni

dei redditi presentate per il periodo stesso

dalle società singolarmente considerate. Si applicano,

in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo

4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,

n. 154.

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile

in quanto escluse le somme percepite o

versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita

dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo”

dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del

successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(3) Comma inserito dall’art. 8, comma 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.

10 aprile 2025

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