ART. 117 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (1) (2)
1. La società o l’ente controllante e ciascuna società
controllata rientranti fra i soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo
2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i
requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente
esercitare l’opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1
[...] (3) [...] (4) in qualità di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore
un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività
d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante
una stabile organizzazione, come definita
dall’articolo 162, che assume la qualifica di consolidante
(5). (6)
2 bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione
europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo
scambio di informazioni, che rivestono una
forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo
73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una società residente nel territorio dello
Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata
ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero
1), del codice civile con i requisiti di cui
all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione
di gruppo congiuntamente con ciascuna
società residente o non residente di cui al comma
2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo
ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1),
del codice civile con i requisiti di cui all’articolo
120. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata. Agli
effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualità di consolidante,
acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o
enti controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante
non residente;
c) l’efficacia dell’opzione è subordinata alla condizione
che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilità previste dall’articolo
127 per le società o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
(7) dell’opzione, le perdite fiscali risultanti
dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno
prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui
confronti viene meno il requisito del controllo secondo
i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo
prima del compimento del triennio, il soggetto
controllante non residente può designare, tra le
controllate appartenenti al medesimo consolidato,
un’altra controllata residente avente le caratteristiche
di cui al presente comma senza che si interrompa
la tassazione di gruppo. La nuova controllata
designata assume le responsabilità previste
dall’articolo 127 per le società o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d’imposta di
validità della tassazione di gruppo, in solido con la
società designata nei cui confronti cessa il requisito
del controllo. (8) (9)
2 ter. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
d), controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma
1, numero 1), del codice civile, possono esercitare
l’opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata
mediante una stabile organizzazione come
definita dal comma 1-bis dell’articolo 120. (10)
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1 (11), l’opzione ha durata per tre esercizi
sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio
l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un
altro triennio a meno che non sia revocata, secondo
le modalità e i termini previsti per la comunicazione
dell’opzione. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell’opzione la
società o ente controllante può modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4,
per l’eventuale attribuzione delle perdite residue,
in caso di interruzione anticipata della tassazione
di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che
le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal
quale si intende rinnovare l’opzione. Nel caso venga
meno il requisito del controllo di cui al comma
1 si determinano le conseguenze di cui all’articolo
124. (12)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Si veda il DM 1.3.2018, pubblicato in G.U. 9.3.2018 n. 57.
(3) La parola “precedente” è stata soppressa dall’art. 8, comma 1,
lett. a), n. 1), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n.
280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 7, le disposizioni
hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere
dall’1.1.2004.
(4) La parola “solo” è stata soppressa dall’art. 6, comma 1, lett. a), n.
1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai
sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015.
(5) Le parole “che assume la qualifica di consolidante” sono state sostituite
alle precedenti “nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione
in ciascuna società controllata” dall’art. 6, comma 1, lett. a), n.
2), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai
sensi del successivo comma 3, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015.
(6) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs.
18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai
sensi del successivo comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
Testo precedente: “di esercitare nel territorio dello Stato un’attività
d’impresa, così come definita dall’articolo 55, mediante una stabile
organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata
sia effettivamente connessa.“.
(7) La parola “revoca” è stata sostituita alle precedenti “mancato rinnovo”
dall’art. 7-quater, comma 27, lett. a), DL 22.10.2016 n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del
successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
(8) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n.
147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo
comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 7.10.2015. Per i contenuti e le modalità di designazione
della controllata, si veda, inoltre, il successivo comma 4.
(9) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 6.11.2015.
(10) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015 n.
147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo
comma 3, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 7.10.2015.
(11) Le parole “al comma 1” sono state sostituite alle precedenti
“all’art. 120” dall’art. 8, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 7, le disposizioni hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(12) I periodi da “Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente
rinnovata “ fino a “si determinano le conseguenze di cui all’articolo
124.“ sono stati sostituiti al precedente ultimo periodo dall’art.
7-quater, comma 27, lett. c), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Ai sensi del successivo comma 30, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Testo precedente: “Nel caso venga meno tale requisito si determinano
le conseguenze di cui all’articolo 124.“.
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