top of page

ART. 109 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa [n.d.r. ex artt. 75 e 98] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente

Sezione non dispongono diversamente, concorrono

a formare il reddito nell’esercizio di competenza;

tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti

di cui nell’esercizio di competenza non sia

ancora certa l’esistenza o determinabile in modo

obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo

nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di

competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti,

e le spese di acquisizione dei beni si considerano

sostenute, alla data della consegna o

spedizione per i beni mobili e della stipulazione

dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero,

se diversa e successiva, alla data in cui si verifica

l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di

altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole

di riserva della proprietà. La locazione con clausola

di trasferimento della proprietà vincolante

per ambedue le parti è assimilata alla vendita con

riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano

conseguiti, e le spese di acquisizione dei

servizi si considerano sostenute, alla data in cui le

prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti

da contratti di locazione, mutuo, assicurazione

e altri contratti da cui derivano corrispettivi

periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni

o titoli similari la differenza tra le somme

dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza

dell’emissione è deducibile in ciascun

periodo di imposta per una quota determinata in

conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze

concorrono a formare il reddito anche se

non risultano imputati al conto economico.

3 bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo

101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari

similari alle azioni che non possiedono i requisiti

di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza

dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero

dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi

precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica

anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni

di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i

relativi costi. (2)

3 ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano

con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari

similari alle azioni acquisite nei trentasei

mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino

i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e

d) del comma 1 dell’articolo 87. (2)

3 quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo

37-bis del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento

ai differenziali negativi di natura finanziaria

derivanti da operazioni iniziate nel periodo

d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote

e strumenti finanziari similari alle azioni di cui

al comma 3-bis. (2)

3 quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si

applicano ai soggetti che redigono il bilancio in

base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 19 luglio 2002. (3)

3 sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di

cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella

l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma

2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo

Statuto dei diritti del contribuente. (4)

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono

ammessi in deduzione se e nella misura in cui

non risultano imputati al conto economico relativo

all’esercizio di competenza. Si considerano imputati

a conto economico i componenti imputati

direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi

contabili adottati dall’impresa (5) (6). Sono tuttavia

deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio

precedente, se la deduzione è stata rinviata in

conformità alle precedenti norme della presente

sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto

economico, sono deducibili per disposizione di

legge. [...] (7) Le spese e gli oneri specificamente

afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando

imputati al conto economico concorrono

a formare il reddito, sono ammessi in deduzione

se e nella misura in cui risultano da elementi

certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi

dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi

e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni

da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono

a formare il reddito o che non vi concorrono

in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente

ad attività o beni produttivi di proventi computabili

e ad attività o beni produttivi di proventi non

computabili in quanto esenti nella determinazione

del reddito sono deducibili per la parte corrispondente

al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e

altri proventi che concorrono a formare il reddito

d’impresa o che non vi concorrono in quanto

esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi

e proventi (8). Le plusvalenze di cui all’articolo 87,

non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo

precedente. Fermo restando quanto previsto dai

periodi precedenti, le spese relative a prestazioni

alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande,

diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo

95, sono deducibili nella misura del 75 per

cento. (9)

6. [...] (10)

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono

alla formazione del reddito nell’esercizio

in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo

sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o

altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione

societaria da cui derivino utili esclusi ai

sensi dell’articolo 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,

di cui all’articolo 44, per la quota di essa che

direttamente o indirettamente comporti la partecipazione

ai risultati economici della società emittente

o di altre società appartenenti allo stesso

gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti

finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in

partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554

del codice civile allorché sia previsto un apporto

diverso da quello di opere e servizi.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, in vigore

dall’1.1.2004.

(2) Comma inserito dall’art. 5-quinquies, comma 1, DL 30.9.2005 n.

203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Le disposizioni

si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative

realizzate a decorrere dall’1.1.2006.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. h), L. 24.12.2007 n.

244. Ai sensi del successivo comma 61, la disposizione si applica a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2007.

Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla

base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali,

purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione

delle disposizioni introdotte dal comma 58.

(4) Comma inserito dall’art. 7, comma 11, DLgs. 24.9.2015 n. 156,

pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.

(5) Le parole “adottati dall’impresa” sono state sostituite alla precedente

“internazionali” dall’art. 13-bis, comma 2, lett. d), DL

30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017

n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del

predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente

ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni

e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2015. Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

(6) Periodo inserito dall’art. 11, comma 1, lett. d), n. 1), DLgs.

28.2.2005 n. 38. Ai sensi del successivo art. 13, le disposizioni si applicano

anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel

primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.

(7) Periodi soppressi dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 1, L. 24.12.2007

n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione ha effetto

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma

restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni dei periodi

soppressi, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L.

24.12.2007 n. 244, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine

del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Il contribuente ha tuttavia

la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve

in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni

e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta

sostitutiva con aliquota dell’1%; l’imposta sostitutiva deve essere versata

in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta

sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. Gli

ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati

al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza

della modifica recata dal comma 33, lett. q), n. 1, decorre l’eliminazione

delle deduzioni extracontabili possono essere disconosciuti

dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti

contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi,

salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica

di detti componenti in base a corretti principi contabili.

Testo precedente: “Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali,

le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a

studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria

di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti

dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi

passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico

sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei

redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei

beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi. In caso

di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d’esercizio, anche

se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce

la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in

cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto diverse dalla

riserva legale e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore

all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli

accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico,

al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La

parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a

formare il reddito ai sensi del precedente periodo è aumentata delle

imposte differite ad essa corrispondenti. L’ammontare dell’eccedenza

è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze,

delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio

distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.“.

(8) Le parole “per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare

dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa

o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo

di tutti i ricavi e proventi” sono state sostituite alle precedenti

“per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3

dell’articolo 96.“ dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 2, L. 24.12.2007 n.

244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2007.

(9) Periodo inserito dall’art. 83, comma 28-quater, lett. a), DL

25.6.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008 n.

133, in vigore dal 22.8.2008. Ai sensi del successivo comma 28-quinquies,

le disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2008.

(10) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. q), n. 3, L.

24.12.2007 n. 244. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione

si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello

in corso al 31.12.2007.

Testo precedente: “Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi

e i proventi di cui al comma 3 dell’articolo 96 che eccedono

l’ammontare

degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza

non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di

cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto

previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare

corrispondente a quello non ammesso in deduzione.“.

7 aprile 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page