ART. 101 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite [n.d.r. ex art. 66] (1)
1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi
da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e
87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili
se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi
1, lettere a) e b), (2) e 2.
1 bis. [...] (3)
2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui
alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili
in misura non eccedente la differenza tra il
valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato
in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati
nell’ultimo semestre. (4)
2 bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell’articoli 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni
dell’articolo 110, comma 1-bis. (5)
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate,
iscritte in bilancio a norma dell’articolo 2426, n. 4),
del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile,
anche a titolo di ammortamento, la parte del
costo di acquisto eccedente il valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che
hanno concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri
a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi e la
sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di
cui all’articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate
al costo non ammortizzato di essi, e le perdite
su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi
del comma 3 dell’articolo 106, (6) sono deducibili
se risultano da elementi certi e precisi e in ogni
caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato
a procedure concorsuali o ha concluso
un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai
sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato
a procedure estere equivalenti, previste in
Stati o territori con i quali esiste un adeguato
scambio di informazioni (7). Ai fini del presente
comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento
che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
del decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi o, per le procedure
estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese (8). Gli elementi
certi e precisi sussistono in ogni caso quando
il credito sia di modesta entità e sia decorso un
periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento
del credito stesso. Il credito si considera di modesta
entità quando ammonta ad un importo non superiore
a 5.000 euro per le imprese di più rilevante
dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 (9), e non superiore a 2.500 euro per le
altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre quando il diritto alla riscossione del credito
è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti
dal bilancio operata in applicazione dei principi
contabili. (10) (11) (12)
5 bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati
a procedure concorsuali o a procedure
estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato
di risanamento, la deduzione della perdita su
crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo
di imputazione in bilancio, anche quando
detta imputazione avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, ai sensi del predetto
comma, sussistono gli elementi certi e precisi
ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale, semprechè l’imputazione non
avvenga in un periodo di imposta successivo a
quello in cui, secondo la corretta applicazione dei
principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla
cancellazione del credito dal bilancio. (13)
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società
in nome collettivo e in accomandita semplice
sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza [...] (14) dalla stessa società
che ha generato le perdite. (15)
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle società indicate al
comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi
soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed
il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale
del credito oggetto di rinuncia,(16) si aggiunge al
costo della partecipazione.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “lettere a) e b),“ sono state così sostituite alle precedenti
“lettere a), b) e c),“ dall’art. 36, comma 18, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo
comma 19, la disposizione si applica dal periodo di imposta
in corso al 4.7.2006.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 1, L. 24.12.2007
n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi
d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta
prodotti dai comportamenti adottati sulla base
della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché
coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle
disposizioni introdotte dal comma 58.
Testo precedente. “Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti
ivi previsti al comma 1, alle lettere b), c) e d), l’applicazione del
comma 1 del presente articolo è subordinata all’ininterrotto possesso
dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta
cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data più recente.“.
In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett.
d), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L.
2.12.2005 n. 248.
(4) Comma sostituito dall’art. 6, comma 8, DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 13, la disposizione ha effetto per i periodi d’imposta che
iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85,
comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono
deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica
dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.“.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 2, L. 24.12.2007
n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi
d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta
prodotti dai comportamenti adottati sulla base
della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché
coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle
disposizioni introdotte dal comma 58.
(6) Le parole “, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3
dell’articolo 106,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 160, lett. b),
L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87,
in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione
si applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali
alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi
di imposta precedenti”.
(7) Le parole “o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo
comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato
a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni” sono state
inserite dall’art. 13, comma 1, lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato
in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione
si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al
7.10.2015.
(8) Le parole “o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione
nel registro delle imprese” sono state inserite dall’art. 13, comma 1,
lett. c), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220.
Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015.
(9) Ai sensi del citato art. 27, comma 10, DL n. 185/2008, si considerano
imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un
volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro. Al riguardo,
si veda altresì la circ. Agenzia Entrate 1.8.2013 n. 26, § 4.
(10) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 160, lett. b), L. 27.12.2013
n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore
dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 161 la disposizione si
applica “dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta
ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche
di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta
precedenti”.
Testo precedente: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione
dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.“.
(11) Comma sostituito dall’art. 33, comma 5, DL 22.6.2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134.
Testo precedente: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate
al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili
se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le
perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato
a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
o del decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi.“.
(12) Ai sensi dell’art. 13, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato
in G.U. 22.9.2015 n. 220, “L’articolo 101, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le
svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati
nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un
accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento,
deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato
a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi,
sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione
del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili”.
(13) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. d), DLgs. 14.9.2015
n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo
comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 7.10.2015.
(14) Le parole “nei successivi cinque periodi d’imposta” sono state
soppresse dall’art. 1, comma 23, lett. c), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata
in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo
comma 24, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
(15) Comma sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. m), L. 24.12.2007
n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Testo precedente: “Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società
in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni
del comma 2 dell’articolo 8.“.
(16) Le parole “, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,“
sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. e), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del
successivo comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015.
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