55 BIS. [Imposta sul reddito d'impresa [n.d.r. ex art. 52]]
Note:
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), n. 2), L.
30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302, S.O. n. 62, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017.
Testo precedente: “Art. 55-bis (Imposta sul reddito d’impresa). - 1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria,
determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione
del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata
con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono
ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio
e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta
e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata
al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi
dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori
familiari o dei soci.
2. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi
d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi
d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in
essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal
regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione
dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno
di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.
Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice
tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve
di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti
assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a
favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono
reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito
complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei
soci.
4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. L’opzione ha durata
pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata
nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta
cui è riferita la dichiarazione.
5. L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5 limitatamente
all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente
dalla sua percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme
prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta
precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da
cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente
con utili di tali periodi d’imposta.
6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche
a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico
delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono
state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il
reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai
medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari
all’imposta di cui al comma 1, primo periodo.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 58, comma 1, DL 24.4.2017 n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla L. 21.6.2017 n. 96;
- l’art. 1, comma 547, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U.
21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.
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