Procacciatore d'affari
- Walter Pittini
- 28 apr
- Tempo di lettura: 3 min

Denuncia dell’attività al Registro delle Imprese e al Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative
Il "procacciatore d'affari" è colui che riceve da un'impresa l'incarico di promuovere contratti in suo nome in una determinata zona, senza divenirne dipendente né subirne il potere di direzione. Si tratta, quindi, di un rapporto di collaborazione atipico, non essendo regolato da alcuna norma di legge; inoltre, è distinto dal rapporto di agenzia, commissione e mediazione.
Il procacciatore d'affari non ha un incarico stabile e duraturo, senza diritto di esclusiva per la zona di competenza. Proprio per questo, può, a sua volta, svolgere la propria opera anche per conto di altri imprenditori.
Dalla giurisprudenza costante, si evince pertanto chiaramente che gli elementi seguenti non sono comunque compatibili con la figura del procacciatore d’affari, poiché definiscono un agente/rappresentante di commercio:
Istruzioni dettagliate in merito alle modalità di svolgimento dell’incarico
Assegnazione di una zona
Esclusività
Compenso base fisso
Tempo indeterminato (altresì a tempo determinato con rinnovo tacito)
Divieto di concorrenza
Obbligo di “dover fare” (“deve”, non “può”)
Elevata entità di provvigioni.
L'istanza di iscrizione presentata dall’Imprenditore che denuncia questa attività è possibile solo per i beni mobili.
Infatti, l'attività libera di procacciamento d'affari nel settore immobiliare, anche in via occasionale (max 60 gg/anno) è VIETATA: l'attività è sempre soggetta alle norme sugli agenti d'affari in mediazione (Legge 39/1989). Per iniziare l'attività si deve presentare SCIA con Modello requisiti "Mediatori" o MOC (mediatore occasionale). Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione l’8 luglio 2010 con la Decisione n. 16147 e, qualche anno fa, ribadito con la Sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017.
Per iscriversi al Registro Imprese come procacciatore nell’ambito dei beni mobili o dei servizi ovvero denunciare al R.E.A. la relativa attività, si deve allegare una lettera d'incarico e dimostrare che l'attività sia legata allo svolgimento di uno o alcuni specifici affari in un arco temporale determinato (per es. in occasione di fiere, congressi, ecc..), senza che il rapporto prosegui con il cliente dopo aver svolto l'incarico.
La domanda/denuncia al RI/REA deve essere, altresì, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dall’interessato, nella quale quest’ultimo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze giuridiche in caso di dichiarazioni mendaci e/o non veritiere, in relazione alla predetta lettera d’incarico presentata, dichiara:
che l’esercizio dell’attività denunciata esula dall’ambito di applicazione delle normative relative alle attività cc.dd. Regolamentate (di cui ai Decreti ministeriali 26/10/2011 i quali prevedono un’iscrizione qualificata nella sezione REA del Registro Imprese, con dichiarazione dei requisiti morali e professionali), o di quelle riferite ad altre attività (es. agente assicurativo, agente in attività finanziaria, ecc..) appositamente disciplinate da specifiche leggi speciali;
di non assumere alcuna obbligazione rispetto alla conclusione del contratto, in quanto l’attività consiste esclusivamente nel promuovere e segnalare al preponente, eventuali clienti interessati ad uno o più specifici rapporti commerciali;
che l’attività denunciata al R.E.A. è svolta senza vincolo di stabilità e si estrinseca nel raccogliere le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente;
che l’attività si svolge con riferimento ad uno specifico lasso di tempo ben determinato e senza la presenza di alcun vincolo di esclusività nei confronti del committente, verso il quale non assumerà alcun divieto di concorrenza ovvero obbligo di “dover fare”;
che la continuità della prestazione è legata alla durata determinata meglio specificata all’interno del contratto allegato alla presente istanza di iscrizione.
Si precisa che il contenuto della suddetta dichiarazione può, in alternativa, essere riportato nelle note della prescritta modulistica ministeriale di riferimento all’interno del riquadro NOTE (XX).
La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia al RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima.
N.B. L’inizio attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
Il Registro Imprese, pertanto, rispetto alle dichiarazioni rese dall’imprenditore, effettua un controllo in relazione alla “lettera di incarico” trasmessa a corredo della pratica di inizio/variazione attività.
Qualora emergano indizi che facciano ritenere che il contenuto del contratto sia riconducibile alla figura del contratto di agenzia (es. incarico a tempo indeterminato di segnalare clienti/affari in via continuativa, rappresentanza, impegni reciproci, provvigioni, compensi fissi, iscrizione Enasarco, ecc.), il Registro Imprese può rifiutare la pratica, ai sensi della legge 241/90, con richiesta di ripresentare la stessa correttamente, completa della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), all’interno della quale evidenziare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
L’istanza viene altresì respinta nel caso in cui l’attività di procacciatore di affari venga esercitata in modo del tutto saltuario, poiché mancherebbe l’esercizio in modo continuativo e organizzato dell’attività imprenditoriale.
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