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ART. 98 [Contrasto all'utilizzo fiscale della
sottocapitalizzazione] (1)

Ultimo aggiornamento del:

Note:

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. l), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Testo precedente: “Art. 98 (Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione).

- 1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di

cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da

un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto

della quota di interessi indeducibili in applicazione dell’articolo 3,

comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal

reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante

il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota

di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e

delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati

dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti

di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello

di quattro a uno.

2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:

a) l’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non

eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i

criteri di cui alla lettera e) del comma 3;

b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare

dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria

esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero

stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia

del patrimonio sociale.

3. Ai fini dell’applicazione del comma 1:

a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la

parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al

comma 1;

b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da

questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e se persona

fisica anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5;

c) il socio è qualificato quando:

1) direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell’articolo 2359

del codice civile il soggetto debitore;

2) partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale

pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale

concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si

considerano soci qualificati i soggetti di cui all’articolo 74;

d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono

quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di

sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, comprensivo

dell’utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione

per tenere conto:

1) dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad obblighi di

conferimento ancora non eseguiti;

2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione

del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui

le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio

netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti

in danaro o in natura;

4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile,

delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all’articolo

73, comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 5, diverse da quelle

di cui al successivo comma 5;

f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina

sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine

di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma

per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione

della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o

garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che

la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso

ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;

g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando

agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione

complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo

d’imposta e la consistenza media degli stessi.

4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano

i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue

parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi

di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.

5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano

i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attività bancaria o

dell’attività svolta dai soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano

in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.

6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti

da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche

mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente

qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo

stesso effetto economico.

7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi

non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore.

Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva

o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.“.

In precedenza, l’articolo era stato inserito dall’art. 1, DLgs.

12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.

7. April 2025

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