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ART. 97 [Pro rata patrimoniale] (1)

Ultimo aggiornamento del:

Note:

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. l), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Testo precedente: “Art. 97 (Pro rata patrimoniale). - 1. Nel caso in cui

alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle partecipazioni di

cui all’articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la

quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni

di cui all’articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile

per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale

dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile

e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai

sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla

quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni

di cui all’articolo 87.

1 bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma

1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano

possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese

precedente quello della fine del periodo d’imposta.

2. Per il calcolo dell’eccedenza di cui al primo comma:

a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile dell’esercizio,

è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all’articolo 98,

comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);

b) non rilevano:

1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile di gruppo di cui alle

sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente

dagli articoli 124 , comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle

predette sezioni;

2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto

dell’opzione di cui all’articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo

anno successivo all’acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni,

il reddito imponibile è rettificato in aumento dell’importo corrispondente

a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi

per effetto della previsione di cui al primo periodo.

In precedenza, il comma 1-bis era stato inserito dall’art. 5, comma 1,

lett. c), DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L.

2.12.2005 n. 248.

L’articolo, inoltre, era stato inserito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n.

344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.

7. April 2025

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