ART. 92 Variazioni delle rimanenze [n.d.r. ex art. 59] (1) (2)
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il
reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali,
la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici
o a norma dell’articolo 93, sono assunte per
un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando
i beni in categorie omogenee per natura
e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un
valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze
sono valutate attribuendo ad ogni unità il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo
dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio
stesso per la loro quantità. (3)
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze
è aumentata rispetto all’esercizio precedente,
le maggiori quantità, valutate a norma del
comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi
di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti
esercizi, a partire dal più recente. (3)
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze
finali con il metodo della media ponderata
o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti
di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono
assunte per il valore che risulta dall’applicazione
del metodo adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo
mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al
comma 1, è determinato moltiplicando l’intera
quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio
di formazione, per il valore normale. Per le valute
estere si assume come valore normale il valore
secondo il cambio alla data di chiusura
dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformità alle disposizioni del presente
comma vale anche per gli esercizi successivi
sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello
stato patrimoniale per un valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in
corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono
valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio
stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo 93
per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell’esercizio successivo.
8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto
che valutano le rimanenze delle merci con il
metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del
valore così determinato anche in deroga alla disposizione
del comma 1, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano
illustrati i criteri e le modalità di applicazione
del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla
struttura organizzativa dell’impresa.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Si veda l’art. 1, commi 78-84, L. 213/2023, che consente, agli
esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali
nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze
iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR relativamente al periodo
d’imposta in corso al 30.9.2023.
(3) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, DLgs. 28.2.2005 n. 38, le società
che, nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali,
anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili
passando dai criteri indicati nell’art. 92, commi 2 e 3 a quelli previsti
dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali
i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai
soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d’imposta
precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali
o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 del DM 8.6.2011, pubblicato in G.U.
13.6.2011 n. 135, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali
nella redazione del bilancio d’esercizio non sono rilevanti fiscalmente
i maggiori e i minori valori imputati sugli immobili iscritti a
magazzino. Le svalutazioni degli immobili merce non sono, quindi,
deducibili.
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