ART. 85 Ricavi [n.d.r. ex art. 53] (1) (2)
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa; (3)
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli,
al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73,
che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle cui si applica l’esenzione di
cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni
al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il
comma 2 dell’articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari
similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44
emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi
da quelli cui si applica l’esenzione di cui
all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui
alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano
fra i beni al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa;
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono
iscritti come tali nel bilancio. (4)
3 bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie
gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti
per la negoziazione. (5)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato
in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso
che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione
e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un
maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore
anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.
(3) Si veda l’art. 34, comma 1, L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U.
14.11.2011 n. 265, S.O. n. 234.
(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12 2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore
dall’1.1.2008.
Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere
c), d) ed e), del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
se non sono iscritti come tali nel bilancio.“.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore
dall’1.1.2008.
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