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ART. 80 Riporto o rimborso delle eccedenze [n.d.r. ex art. 94] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le

imposte pagate all’estero (2), delle ritenute d’acconto

e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti

articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta

il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare

l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa

al periodo di imposta successivo, di chiederne

il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi

ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “dei crediti per le imposte pagate all’estero” sono state

sostituite alle precedenti “crediti di imposta” dall’art. 5, comma 2,

DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n.

183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto

per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

4. April 2025

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