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ART. 78 Detrazione d'imposta per oneri [n.d.r. ex art. 91-bis] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza

del suo ammontare un importo pari al 19 per cento

dell’onere […] (2) di cui all’articolo 15, comma 1,

lettera i-ter).

1 bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza

del suo ammontare, un importo pari al 19

per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma

1, lettera i-novies). (3)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e

movimenti politici di cui all’articolo 15, comma 1-bis, per importi

compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società

e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli

enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano

negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonchè dalle società

ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti,

ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società

o ente che controlla i soggetti medesimi, nonchè dell’onere” sono

state abrogate dall’art. 14, comma 5, DL 28.12.2013 n. 149, convertito,

con modificazioni, dalla L. 21.2.2014 n. 13. Ai sensi del medesimo

comma 5, la disposizione entra in vigore a decorrere

dall’1.1.2014.

In precedenza, le parole “dell’onere per le erogazioni liberali in denaro

in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 15, comma

1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro” erano

state sostituite alle precedenti “dell’onere di cui all’articolo 15,

comma 1-bis” dall’art. 7, comma 4, L. 6.7.2012 n. 96, pubblicata in

G.U. 9.7.2012 n. 158. Ai sensi del medesimo comma 4, la disposizione

entrava in vigore a decorrere dall’1.1.2013.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 524, lett. b), L. 24.12.2012 n.

228, pubblicata in G.U. 29.12.2012 n. 302, S.O. n. 212, in vigore

dall’1.1.2013.

4. April 2025

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