ART. 77 Aliquota dell'imposta [n.d.r. ex art. 91] (1) (2)
1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo
netto con l’aliquota del 24 per cento (3) (4).
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Si veda l’art. 2, comma 2, DL 30.11.2013 n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29.1.2014 n. 5.
(3) Le parole “24 per cento” sono state sostituite alle precedenti
“27,5 per cento” dall’art. 1, comma 61, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata
in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del medesimo comma
61, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2017, con effetto
per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016.
In precedenza, le parole “27,5 per cento” erano state sostituite alle
precedenti “33 per cento” dall’art. 1, comma 33, lett. e), L. 24.12.2007
n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, la disposizione si applicava a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
(4) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58, “a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito
d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza
dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati
a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota di cui all’articolo
77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e
per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5
punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di
3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota
ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale di cui all’articolo 1,
comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura
corrispondentemente aumentata.“.
Per l’applicabilità della disposizione, si vedano, altresì, i commi da 2 a
7 del medesimo articolo 2.
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