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ART. 75 Base imponibile [n.d.r. ex art. 89] (1)
1. L’imposta si applica sul reddito complessivo
netto, determinato secondo le disposizioni della
sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, del
capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera
c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti
non residenti di cui alla lettera d).
2. Le società residenti di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 73 e quelle non residenti di
cui alla lettera d) possono determinare il reddito
secondo le disposizioni del capo VI.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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