ART. 71 Altri redditi [n.d.r. ex art. 85]
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1
dell’articolo 81 [67, n.d.r.] costituiscono reddito
per l’ammontare percepito nel periodo di imposta,
ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione
derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1
dell’articolo 81 [67, n.d.r.] sono costituiti dalla differenza
tra l’ammontare percepito nel periodo di
imposta e le spese specificamente inerenti alla loro
produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere
h) e h-bis) del predetto articolo 81 [67, n.d.r.] sono
determinate a norma dell’articolo 54 [86, n.d.r.].
2 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma
2, per le operazioni di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono
le attività di cui all’articolo 29 [32, n.d.r.], eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditività
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56-bis. Le
disposizioni del presente comma non incidono
sull’esercizio della delega legislativa di cui alla
legge 7 aprile 2003, n. 80.
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