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ART. 68 Plusvalenze [n.d.r. ex art. 82]

Ultimo aggiornamento del:

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis)

(3) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite

dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo

di imposta e il prezzo di acquisto o il costo

di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni

altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili

di cui alle lettere b) e b-bis) (4) del comma

1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume

come prezzo di acquisto o costo di costruzione

quello sostenuto dal donante. (5) Per gli immobili

di cui alla lettera b-bis) del comma 1

dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei

costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi

agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decretolegge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si

siano conclusi da non più di cinque anni all’atto

della cessione, non si tiene conto delle spese relative

a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo

nella misura del 110 per cento e siano

state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121,

comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge

n. 34 del 2020. (6) Nel caso in cui gli interventi

agevolati si siano conclusi da più di cinque anni

all’atto della cessione, nella determinazione dei

costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per

cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo

nella misura del 110 per cento e siano

state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.

(6) Per i medesimi immobili di cui alla lettera

b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti

o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque

anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione,

determinato ai sensi dei periodi precedenti,

è rivalutato in base alla variazione dell’indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati. (6)

2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1

dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima

dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume

come prezzo di acquisto il valore normale nel

quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi

acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti

su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati

tenendo conto del valore normale del

terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle

opere ovvero a quella di inizio della costruzione.

Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria

di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo

67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato

di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati nonché

dell’imposta comunale sull’incremento di valore

degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto

di successione o donazione si assume come prezzo

di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce

ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato,

aumentato di ogni altro costo successivo

inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento

di valore degli immobili e di successione.

2 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del

comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti

dalla partecipazione in società semplici e

da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,

per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate

algebricamente alla corrispondente quota

delle relative minusvalenze; se le minusvalenze

sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata

in deduzione, fino a concorrenza del 5 per

cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi

successivi, ma non oltre il quarto, a condizione

che sia indicata nella dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze

sono state realizzate. Le disposizioni

di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni

di partecipazioni qualificate aventi i requisiti

di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1

dell’articolo 87, effettuate da società ed enti

commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera

d), privi di stabile organizzazione nel territorio

dello Stato, residenti in uno Stato appartenente

all’Unione europea o allo Spazio economico europeo

che consente un adeguato scambio di informazioni

e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito

delle società. (7)

3. [...] (8)

4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione

dei contratti stipulati con associanti non residenti

che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo

44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonchè le

plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma

1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione

di partecipazioni al capitale o al patrimonio,

titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44,

comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo

109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese

o enti residenti o localizzati in Stati o territori

a regime fiscale privilegiato individuati in base ai

criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la

dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio

dell’interpello secondo le modalità del comma 3

dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione

indicata nella lettera b) del comma 2 del

medesimo articolo, concorrono a formare il reddito

per il loro intero ammontare. (9) La disposizione

del periodo precedente non si applica alle partecipazioni,

ai titoli e agli strumenti finanziari [...]

(10) emessi da società i cui titoli sono negoziati

nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai

periodi precedenti sono sommate algebricamente

alle relative minusvalenze; se le minusvalenze

sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata

in deduzione integralmente dall’ammontare

delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non

oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta

nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Qualora il contribuente intenda far valere la

sussistenza della condizione indicata nella lettera

b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia

presentato l’istanza di interpello prevista dal comma

3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata,

non abbia ricevuto risposta favorevole, la

percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione

di partecipazioni in imprese o enti residenti o

localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

individuati in base ai criteri di cui all’articolo

47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella

dichiarazione dei redditi da parte del socio residente;

nei casi di mancata o incompleta indicazione

nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione

amministrativa prevista dall’articolo 8, comma

3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471. (11) Ai fini del presente comma, la

condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2,

lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin

dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti

detenuti da più di cinque periodi di imposta e

oggetto di realizzo con controparti non appartenenti

allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente

che tale condizione sussista, ininterrottamente,

per i cinque periodi d’imposta anteriori al

realizzo stesso. (12) Ai fini del precedente periodo

si considerano appartenenti allo stesso gruppo

i soggetti residenti o non residenti nel territorio

dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di

controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167

ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro

soggetto residente o non residente nel territorio

dello Stato. (12) (13)

4 bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni

in imprese o enti residenti o localizzati in

Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati

in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis,

comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui

al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al

cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo

167, residente nel territorio dello Stato, ovvero

alle cedenti residenti sue controllate, spetta

un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in

ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente

partecipato sugli utili maturati durante il periodo

di possesso della partecipazione, in proporzione

delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta

italiana relativa a tali plusvalenze. (14) La detrazione

del credito d’imposta di cui al periodo

precedente spetta per l’ammontare dello stesso

non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47,

comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione

dell’imposta, è computato in aumento del

reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato

omesso soltanto il computo del credito d’imposta

in aumento del reddito complessivo, si può

procedere di ufficio alla correzione anche in sede

di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione

dei redditi. (15)

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) (16),

diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del

presente articolo, (17) e c-ter) del comma 1

dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle

relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle

perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze

ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies)

del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare

complessivo delle minusvalenze e delle perdite

è superiore all’ammontare complessivo delle

plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può

essere portata in deduzione, fino a concorrenza,

dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi

d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione

che sia indicata nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le

minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e

c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite

dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero

la somma od il valore normale dei beni rimborsati

ed il costo od il valore di acquisto assoggettato

a tassazione, aumentato di ogni onere inerente

alla loro produzione, compresa l’imposta di successione

e donazione, con esclusione degli interessi

passivi. Nel caso di acquisto per successione,

si assume come costo il valore definito o, in

mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta

di successione, nonché, per i titoli esenti da tale

imposta, il valore normale alla data di apertura

della successione. Nel caso di acquisto per donazione

si assume come costo il costo del donante.

Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite

sulla base di aumento gratuito del capitale il costo

unitario è determinato ripartendo il costo originario

sul numero complessivo delle azioni, quote

o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni

nelle società indicate dall’articolo 5, il costo

è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite

imputate al socio e dal costo si scomputano, fino

a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti

al socio. Per le valute estere cedute a termine

si assume come costo il valore della valuta

al cambio a pronti vigente alla data di stipula del

contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto

è documentato a cura del contribuente. Per le

valute estere prelevate da depositi e conti correnti,

in mancanza della documentazione del costo, si

assume come costo il valore della valuta al minore

dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo

110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la

plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono

determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6 bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)

del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione

di partecipazioni al capitale in società di cui

all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti

ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera

a), costituite da non più di sette anni, possedute

da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli

strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle

disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi

alle medesime società, rispettivamente posseduti

e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla

formazione del reddito imponibile in quanto

esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni

dal loro conseguimento, siano reinvestite in società

di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1,

lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto

di partecipazioni al capitale delle medesime,

semprechè si tratti di società costituite da

non più di tre anni. (18) (19)

6 ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma

6-bis precedente non può in ogni caso eccedere

il quintuplo del costo sostenuto dalla società le

cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei

cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione

o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili,

diversi dagli immobili, e di beni immateriali

ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e

sviluppo. (18) (19)

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze

e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,

nonché dal costo o valore di acquisto si

scomputano i redditi di capitale maturati ma non

riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione

in società ed enti soggetti all’imposta sul

reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed

agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma

2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109,

comma 9, lettera b) (20);

b) [...] (21)

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti

correnti si assume come corrispettivo il valore

normale della valuta alla data di effettuazione del

prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza

della documentazione del costo di acquisto, le

plusvalenze sono determinate in misura pari al

[...] (22) corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere

in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera cquater),

del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo

è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente

aumentato o diminuito dei premi pagati o

riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento

del corrispettivo la plusvalenza è determinata

con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto

proporzionalmente corrispondente alle

somme percepite nel periodo d’imposta.

8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1

dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica

dei differenziali positivi o negativi, nonché

degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti,

in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per

la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze

e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si

applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi

su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa

anticipatamente o ceduta, concorrono a formare

il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione

è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il

suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio

dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere

c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati

o riscossi concorrono alla determinazione

delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della

lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze

derivanti dalla cessione a titolo oneroso di

merci non concorrono a formare il reddito, anche

se la cessione è posta in essere in dipendenza dei

rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma

1 dell’articolo 67.

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera

c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono

costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi

percepiti ovvero le somme od il valore normale

dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati

ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni

onere inerente alla loro produzione, con esclusione

degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito

e dalla somma rimborsata si scomputano i

redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto

maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale

maturati a favore del creditore originario ma

non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera

f) del comma 7.

9 bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies)

del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla

differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il

valore normale delle cripto-attività permutate e il

costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui

al primo periodo sono sommate algebricamente

alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono

superiori alle plusvalenze, per un importo superiore

a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione

integralmente dall’ammontare delle plusvalenze

dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,

a condizione che sia indicata nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale

le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di

acquisto per successione, si assume come costo

il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato

agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso

di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è

documentato con elementi certi e precisi a cura

del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.

I proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività

percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati

a tassazione senza alcuna deduzione.

(23)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato

in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso

che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione

e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un

maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore

anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.

(3) Le parole “alle lettere a), b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti

“alle lettere a) e b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 1), L.

30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.

Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi

commi 65 e 66.

(4) Le parole “alle lettere b) e b-bis)“ sono state sostituite alle precedenti

“alla lettera b)“ dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 2), L.

30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.

Per l’applicazione della presente disposizione, si vedano i successivi

commi 65 e 66.

(5) Periodo inserito dall’art. 37, comma 39, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal

4.7.2006.

(6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 64, lett. b), n. 3), L. 30.12.2023

n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione

della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e

66.

(7) Comma inserito dall’art. 1, comma 59, lett. a), L. 30.12.2023 n.

213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.

(8) Comma abrogato dall’art. 1, comma 999, lett. a), L. 27.12.2017 n.

205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo

comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale

percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a

decorrere dal 1º gennaio 2019. Per i proventi non incassati riferibili

alle plusvalenze realizzate prima dell’1.1.2019 e derivanti dalle cessioni

delle partecipazioni qualificate, si applica ancora il regime della

concorrenza parziale al reddito (cfr. DM 26.5.2017 e DM 2.4.2008)

nella misura:

- del 58,14% per atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2018;

- del 49,72% per gli atti di realizzo posti in essere dall’1.1.2009 al

31.12.2017;

- del 40% per gli atti di realizzo posti in essere prima dell’1.1.2009.

Testo precedente: “Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1

dell’articolo 67 diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,

per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente

alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le

minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata

in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare

delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione

che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.“.

In precedenza, le parole “diverse da quelle di cui al comma 4 del presente

articolo,“ erano state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. a), DLgs.

18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.

(9) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del

successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a

decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a

decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Testo precedente: “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione

dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano

le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,

nonchè le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1

dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al

capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo

44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9,

lettera b), emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio

a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento

emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione,

anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità

del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle

condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87,

concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.“

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in

G.U. 22.9.2015 n. 220;

- l’art. 1, comma 83, lett. d), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.

28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

(10) Le parole “di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo

67,“ sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. c), n. 2),

DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai

sensi del successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano

a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso

al 31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate

a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(11) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018

n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo

art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,

nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal

medesimo periodo di imposta.

Testo precedente: “Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza

delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo

87, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla

lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata,

non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze

derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati

in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di

cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione

dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o

incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la

sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“

In precedenza il periodo era stato inserito dall’art. 3, comma 1, lett.

b), n. 1), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220.

Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere

dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili

distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo

periodo di imposta.

(12) Periodo inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n.

142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo

art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,

nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal

medesimo periodo di imposta.

(13) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2006.

Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono

integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze

di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 se relative a

partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale

privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, salvo l’avvenuta dimostrazione,

a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità

del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle

condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87.“.

(14) Periodo sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. d), DLgs. 29.11.2018

n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo

art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,

nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal

medesimo periodo di imposta.

Testo precedente: “Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in

imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai

sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di

cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante

residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti

sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165

in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili

maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione

delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana

relativa a tali plusvalenze.“

(15) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs.

14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del

successivo comma 4, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti ed alle

plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(16) Le parole “Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)“ sono state

sostituite alle precedenti “Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)“

dall’art. 1, comma 999, lett. b), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in

G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma

1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire

dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal

1º gennaio 2019.

(17) Le parole “diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente

articolo,“ sono state sostituite alle precedenti “diverse da quelle di

cui al comma 4” dall’art. 1, comma 59, lett. b), L. 30.12.2023 n. 213,

pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.

In precedenza, le parole “, diverse da quelle di cui al comma 4,“ erano

state inserite dall’art. 4, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n.

247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, con effetto per i

periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006 ai sensi del

successivo comma 3.

(18) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal

22.8.2008.

(19) Ai sensi dell’art. 1, comma 583, lett. e), L. 27.12.2013 n. 147,

pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore

dall’1.1.2014, a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogate le

agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione

dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente

comma.

(20) Le parole “e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari

di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo

109, comma 9, lettera b)“ sono state inserite dall’art. 4, comma 2,

lett. d), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280,

S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni hanno

effetto per i periodi d’imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(21) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 999, lett. c), L. 27.12.2017 n.

205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del successivo

comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale

percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a

decorrere dal 1º gennaio 2019.

Testo precedente: “b) qualora vengano superate le percentuali di diritti

di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1

dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta

nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano

percepiti in tale periodo;“.

(22) Le parole “25 per cento del” sono state soppresse dall’art. 1,

comma 92, lett. c), L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata in G.U.

30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.

(23) Comma inserito dall’art. 1, comma 126, lett. b), L. 29.12.2022 n.

197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Secondo l’art. 1,

comma 127 della L. 197/2022, le plusvalenze relative a operazioni

aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima

dell’1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del

TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data

possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5

del medesimo TUIR. Ai fini della determinazione della plusvalenza si

applica l’art. 68, comma 6 del TUIR.

4. April 2025

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