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ART. 66. Imprese minori [n.d.r. ex art. 79]

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo

le disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano

il regime di contabilità semplificata, è costituito

dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui

all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo

89 percepiti nel periodo d’imposta e quello

delle spese sostenute nel periodo stesso

nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza

è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei

proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze

realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle

sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita

delle minusvalenze e sopravvenienze

passive di cui all’articolo 101. (2)

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in

deduzione, secondo le disposizioni degli articoli

64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto

il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione

di tali quote può essere effettuata anche secondo

le modalità dell’articolo 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.

435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.

695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su

crediti sono deducibili a norma dell’articolo 101.

Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di acDPR

22.12.1986 n. 917 - Art. 66

74 Documento generato il 16.2.2024

cantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui

all’articolo 105 sono deducibili a condizione che

risultino iscritti nei registri di cui all’articolo 18 del

decreto indicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti

commi, le disposizioni di cui agli articoli 56,

comma 5, 65, 91, 95, [...] (3), 100, 108, 90, comma

2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b),

(4) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre,

con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che

concorrono a formare il reddito di impresa pur

non risultando dalle registrazioni ed annotazioni

nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato

nel comma 1, la disposizione dell’ultimo periodo

del comma 4 dell’articolo 109. [...] (5)

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio

e per gli esercenti le attività indicate al primo

comma dell’articolo 1 del decreto del Ministro

delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il

reddito d’impresa determinato a norma dei precedenti

commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria

delle spese non documentate, di un importo

pari alle seguenti percentuali dell’ammontare dei

ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1

per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro

77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro

77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di

merci per conto di terzi il reddito determinato a

norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di

deduzione forfetaria di spese non documentate, di

euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati

dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni

confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati

oltre tale ambito. (6) Per le medesime imprese

compete, altresì, una deduzione forfetaria annua

di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo

avente massa complessiva a pieno carico

non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione

spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione

del trasporto, indipendentemente dal numero

dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e

conservare un prospetto recante l’indicazione dei

viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione

nonché degli estremi dei relativi documenti

di trasporto delle merci o, delle fatture o delle

lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge

6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto,

le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate

fino alla scadenza del termine per l’accertamento.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. a), L. 11.12.2016 n.

232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo

comma 23, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Testo precedente: “Il reddito d’impresa dei soggetti che secondo le

norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e

non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza

tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 53 [57 e 85, n.d.r.] e degli

altri proventi di cui agli articoli 56 e 57 [59, 89 e 90, n.d.r.], comma 1,

conseguiti nel periodo d’imposta e l’ammontare delle spese documentate

sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente

aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali

di cui agli articoli 59, 60 e 61 [92, 93 e 94, n.d.r.] ed è ulteriormente

aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 54 [58

e 86, n.d.r.] e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 55 [88,

n.d.r.] e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui

all’articolo 66 [101, n.d.r.].“.

(3) La parola “96” è stata soppressa dall’art. 1, comma 33, lett. d), L.

24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2007.

(4) Le parole “109, commi 5, 7 e 9, lettera b),“ sono state sostituite alle

precedenti “109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)“ dall’art. 1, comma

17, lett. b), n. 1), L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016

n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo comma 23, la disposizione

si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2016.

(5) Periodi soppressi dall’art. 1, comma 17, lett. b), n. 2), L.

11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai

sensi del successivo comma 23, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2016.

Testo precedente: “I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici,

relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga

all’articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti

nell’esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio.

Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo

indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 3, comma 8, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26.4.2012 n. 44;

- l’art. 7, comma 2, lett. s), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla L. 12.7.2011 n. 106.

(6) Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, DL 28.12.1998 n. 451, convertito,

con modificazioni, dalla L. 26.2.1999 n. 40, gli importi della deduzione

forfetaria in esame sono fissati annualmente con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie

stanziate, tenendo conto anche dell’adeguamento dei predetti importi

alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati relativo all’anno precedente.

Ai sensi dell’art. 1, comma 652, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in

G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le

deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dal presente

comma 5, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati

personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui

ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento dell’importo così

definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni

di bilancio previste per lo scopo.

Si vedano:

- per il periodo d’imposta 2022, il comunicato Min. Economia e Finanze

16.6.2023 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 16.6.2023 n.

28;

- per il periodo d’imposta 2021, il comunicato Min. Economia e Finanze

28.6.2022 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 28.6.2022 n.

64;

- per il periodo d’imposta 2020, il comunicato Min. Economia e Finanze

30.6.2021 e il comunicato stampa Agenzia Entrate 30.6.2021 n.

43;

- per il periodo d’imposta 2019, il comunicato Min. Economia e Finanze

18.8.2020 e il comunicato stampa Agenzia delle Entrate

26.8.2020 n. 59;

- per il periodo d’imposta 2018, il comunicato stampa Min. Economia

e Finanze 14.1.2019 n. 7 e il comunicato stampa Agenzia delle Entrate

19.7.2019 n. 64;

- per il periodo d’imposta 2017, il comunicato stampa Min. Economia

e Finanze16.7.2018 n. 112;

- per il periodo d’imposta 2016, il comunicato stampa Agenzia Entrate

4.7.2017 n. 145.

1. April 2025

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