ART. 64. Norme generali sulle componenti del
reddito d'impresa
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni
con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1,
lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal
primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute
per prime le azioni o quote acquisite in data più
recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo
di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura
corrispondente alla percentuale di cui all’articolo
58, comma 2. (2)
2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all’esercizio dell’impresa e
all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono
ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al
comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le
spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente è deducibile una
somma pari al 50 per cento della rendita catastale
o del canone di locazione, anche finanziaria, a
condizione che il contribuente non disponga di altro
immobile adibito esclusivamente all’esercizio
dell’impresa.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n.
203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi
del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per le cessioni
effettuate a decorrere dal 4.10.2005.
Testo precedente: “Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni
con i requisiti di cui all’articolo 87 ed i costi specificamente inerenti
al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente
alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.“.
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