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ART. 64. Norme generali sulle componenti del
reddito d'impresa

Ultimo aggiornamento del:

1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni

con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1,

lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal

primo giorno del dodicesimo mese precedente

quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute

per prime le azioni o quote acquisite in data più

recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo

di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura

corrispondente alla percentuale di cui all’articolo

58, comma 2. (2)

2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti

promiscuamente all’esercizio dell’impresa e

all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono

ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al

comma 5 dell’articolo 102, nella misura del 50 per

cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le

spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili

utilizzati promiscuamente è deducibile una

somma pari al 50 per cento della rendita catastale

o del canone di locazione, anche finanziaria, a

condizione che il contribuente non disponga di altro

immobile adibito esclusivamente all’esercizio

dell’impresa.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DL 30.9.2005 n.

203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Ai sensi

del successivo comma 3, le disposizioni hanno effetto per le cessioni

effettuate a decorrere dal 4.10.2005.

Testo precedente: “Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni

con i requisiti di cui all’articolo 87 ed i costi specificamente inerenti

al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente

alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.“.

1. April 2025

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