ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63]
1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa
sono deducibili per la parte corrispondente
al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito d’impresa
o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non dà
diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere
a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. b), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Testo precedente: “Art. 61 (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi
non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla
detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 15.“.
In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.
12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.
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