ART. 56. Determinazione del reddito d'impresa
1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le
disposizioni della sezione I del capo II del titolo II,
salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni
della predetta sezione I e del capo VI del titolo
II (3), relative alle società e agli enti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono
anche per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice.
2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una
perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta
per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli
61 e 109, comma 5 (4) è computata in diminuzione
del reddito [...] (5) a norma dell’articolo 8.
Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società
in nome collettivo e in accomandita semplice
si applicano le disposizioni del comma 2
dell’articolo 8. (6)
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo
91, non concorrono alla formazione del reddito:
a) le indennità per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle società di
persone;
b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati
alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’articolo
17, quando ne è richiesta la tassazione separata
a norma del comma 2 dello stesso articolo.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva
la quota esente dei proventi di cui all’articolo 87,
determinata secondo quanto previsto nel presente
capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività
di allevamento di animali oltre il limite di cui alla
lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito
relativo alla parte eccedente concorre a formare il
reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo
a ciascun capo un reddito pari al valore
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per
un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse
incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri
componenti negativi non sono ammessi in deduzione.
Il valore medio e il coefficiente di cui al primo
periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali (7). Le disposizioni del presente comma
non si applicano nei confronti dei redditi di cui
all’articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente
moltiplicatore non si applica agli allevatori che si
avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari
quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà,
in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma.
Ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 [art. 61,
n.d.r.], i proventi dell’allevamento di animali di cui
al presente comma, si computano nell’ammontare
ivi stabilito. Se il periodo d’imposta è superiore
o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente
comma sono ragguagliati alla durata di esso.
(8)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Ai sensi dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni
del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(3) Le parole “e del capo VI del titolo II” sono così inserite dall’art. 2,
comma 217, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n.
300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008.
(4) Le parole “non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5”
sono state sostituite alle precedenti “non dedotti ai sensi degli articolo
96 e 109, commi 5 e 6,“ dall’art. 1, comma 33, lett. a), L.
24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.
Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
(5) La parola “complessivo” è stata soppressa dall’art. 1, comma 23,
lett. b), L. 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302,
S.O. n. 62. Ai sensi del successivo comma 24, la presente disposizione
si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2017.
(6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 33, lett. a), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.
Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
(7) Per la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore,
di cui al presente comma, si veda:
- per il biennio 2018-2019, il DM 15.3.2019, pubblicato in G.U.
4.4.2019 n. 80 (tutt’ora applicabile);
- per il biennio 2016-2017, il DM 15.6.2017, pubblicato in G.U.
13.7.2017 n. 162;
- per il biennio 2014-2015, il DM 18.12.2014, pubblicato in G.U.
7.1.2015 n. 4;
- per il biennio 2009-2010, il DM 10.5.2010, pubblicato in G.U.
17.6.2010 n. 139;
- per il biennio 2007-2008, il DM 27.5.2008, pubblicato in G.U.
13.6.2008 n. 137;
- per il biennio 2005-2006, il DM 20.4.2006, pubblicato in G.U.
27.4.2006 n. 97;
- per il biennio 2003-2004, il DM 17.12.2003, pubblicato in G.U.
30.12.2003 n. 301;
- per il biennio 2001-2002, il DM 26.3.2002, pubblicato in G.U.
11.4.2002 n. 85;
- per il biennio 1999-2000, il DM 6.3.2000, pubblicato in G.U.
22.3.2000 n. 68.
(8) Periodo inserito dall’art. 3, comma 1, DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 193.
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